XVII Legislatura

II Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 2 di Mercoledì 13 dicembre 2017

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 

INDAGINE CONOSCITIVA IN MERITO ALL'ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE C. 3592 FERRARESI, C. 308 BRAMBILLA, C. 795 BRAMBILLA, C. 796 BRAMBILLA, C. 960 GIAMMANCO, C. 1502 MASSIMILIANO BERNINI, C. 2548 LUPO, C. 2865 ANZALDI, C. 2870 LACQUANITI, C. 2966 BRAMBILLA, C. 3005 BRAMBILLA, C. 3179 TURCO, C. 3395 BRAMBILLA, C. 3863 MATARRESE, C. 4339 BRAMBILLA E 4535 BRAMBILLA, RECANTI MODIFICHE AL CODICE CIVILE, AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEGLI ANIMALI

Audizione di Antonella Massaro, Professoressa di diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre.
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 
Massaro Antonella , professoressa di diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre ... 3 
Ferranti Donatella , Presidente ... 10 
Massaro Antonella , professoressa di diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre ... 10 
Ferranti Donatella , Presidente ... 10 
Massaro Antonella , professoressa di diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre ... 10 
Ferranti Donatella , Presidente ... 11 
Massaro Antonella , professoressa di diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre ... 11 
Ferranti Donatella , Presidente ... 12 
Massaro Antonella , professoressa di diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre ... 12 
Ferranti Donatella , Presidente ... 12 
Ferraresi Vittorio (M5S)  ... 12 
Amoddio Sofia (PD)  ... 13 
Ferraresi Vittorio (M5S)  ... 13 
Ferranti Donatella , Presidente ... 13 
Massaro Antonella , professoressa di diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre ... 13 
Ferraresi Vittorio (M5S)  ... 13 
Massaro Antonella , professoressa di diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre ... 13 
Ferranti Donatella , Presidente ... 14

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà- Berlusconi Presidente: (FI-PdL);
Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP;
Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD;
Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA);
Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS;
Scelta Civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE;
Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD);
Fratelli d'Italia: (FdI);
Misto: Misto;
Misto-Civici e Innovatori - Energie PER l'Italia: Misto-CI-EPI;
Misto-Direzione Italia: Misto-DI;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA;
Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI;
Misto-FARE!-PRI-Liberali: Misto-FARE!PRIL;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti: Misto-PSI-PLI-I.

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DONATELLA FERRANTI

  La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di Antonella Massaro, Professoressa di diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 3592 Ferraresi, C. 308 Brambilla, C. 795 Brambilla, C. 796 Brambilla, C. 960 Giammanco, C. 1502 Massimiliano Bernini, C. 2548 Lupo, C. 2865 Anzaldi, C. 2870 Lacquaniti, C. 2966 Brambilla, C. 3005 Brambilla, C. 3179 Turco, C. 3395 Brambilla, C. 3863 Matarrese, C. 4339 Brambilla e 4535 Brambilla, recanti modifiche al Codice civile, al Codice penale, al Codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali, di Antonella Massaro, professoressa di diritto penale presso l'Università degli studi Roma Tre.
  L'hanno accompagnata il dottor Francesco Cecchini e il dottor Giulio Baffa, dottorandi di ricerca in diritto penale presso la cattedra della professoressa.
  Do la parola alla professoressa Massaro per lo svolgimento della sua relazione.

  ANTONELLA MASSARO, professoressa di diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre. Innanzitutto grazie per l'invito e per la possibilità di confrontarmi in una sede tanto prestigiosa su materie di così evidente interesse.
  Io cercherò di esaminare alcuni profili delle proposte di legge in materia di tutela degli animali dal versante del diritto penale. Mi concentrerò principalmente sulle questioni di diritto penale sostanziale, ma accennerò anche ad alcune di tipo processuale.
  Provando innanzitutto a tracciare un quadro estremamente sintetico delle fattispecie incriminatrici che le varie proposte di legge intervengono in vario modo a modificare, è necessario partire dal Codice penale, in particolar modo dagli articoli 544-bis e seguenti, del codice penale cioè da quel titolo 9-bis del libro secondo introdotto nel 2004, che ha un po’ rappresentato il momento di svolta.
  Le fattispecie in questione sono: uccisione di animali, maltrattamento di animali, spettacoli e manifestazioni vietate, divieto di combattimenti tra animali. A queste, che sono fattispecie delittuose, devono aggiungersi gli articoli 727 e 727-bis, due contravvenzioni relative rispettivamente all'abbandono di animali e alla tutela di specie protette, tanto vegetali quanto animali.
  Ci sono, poi, una serie di fattispecie incriminatrici sparse nella legislazione speciale che le varie proposte di legge intervengono a modificare, anche se le modifiche attengono, non esclusivamente ma principalmente, al trattamento sanzionatorio. Faccio riferimento alle fattispecie in materia di traffico illecito di animali da compagnia, di uso a fini commerciali di pelli e pellicce, alle sanzioni penali in materia di pesca, caccia e così via. Pag. 4
  Le proposte di legge sono molte e molto articolate e, quindi, ho predisposto un testo scritto in cui ho esaminato analiticamente i singoli articolati, mentre nell'audizione di oggi preferisco procedere per macrotemi, che ho selezionato sulla base di due criteri: innanzitutto quelli che mi sembra possano avere un più significativo impatto da un punto di vista sistematico e in secondo luogo quelli che mi sembrano più ricorrenti nelle varie proposte di legge che ho preso in considerazione.
  Secondo questo ordine che mi sono data, il primo macrotema da affrontare mi sembra necessariamente quello relativo all'interesse giuridico tutelato dalle fattispecie in cui in qualche modo compaiono gli animali. Ovviamente il discorso si concentra principalmente sul titolo 9-bis del libro secondo del Codice penale.
  La proposta di legge C. 3592, d'iniziativa dell'onorevole Ferraresi, prevede di modificare l'attuale rubrica, «dei delitti contro il sentimento per gli animali» con la dizione «dei delitti contro gli animali». Analoga idea è contenuta nelle proposte di legge C. 308, d'iniziativa dell'onorevole Brambilla e C. 2870, dell'onorevole Lacquaniti, mentre la proposta di legge C. 3005 Brambilla prevede una soluzione dualista, perché propone di modificare la rubrica nel senso «dei delitti contro gli animali e contro il sentimento per gli animali».
  Dico subito che mi sembra del tutto condivisibile la modifica nel senso di prevedere «dei delitti contro gli animali», mentre darebbe luogo forse a inutili complicazioni a livello interpretativo accostare ai sentimenti anche gli animali, quindi non condivido la versione dualista contenuta in una delle proposte di legge dell'onorevole Brambilla, ma direi semplicemente «contro gli animali».
  Cerco di motivare, sia pur rapidamente, perché mi sembra una modifica nel complesso ragionevole e condivisibile. Dirò probabilmente cose note e mi scuso se, dovendo semplificare delle questioni in realtà molto più complesse, evidentemente tralascerò qualcosa.
  Le tesi che sono state proposte in merito possono essere raggruppate sostanzialmente attorno a due poli: tesi antropocentriche e tesi ecocentriche, ma che forse sarebbe meglio definire zoocentriche. Le tesi antropocentriche sono quelle che partono dal presupposto per cui l'oggetto della tutela non è direttamente l'animale in sé, ma è piuttosto il sentimento che l'uomo prova nei confronti dell'animale e, quindi, il senso di ribrezzo e di disprezzo che l'uomo prova quando certe condotte vengono poste in essere nei confronti degli animali.
  Sempre a una matrice antropocentrica vanno poi ricondotte le idee secondo cui, come si diceva un tempo, «saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines», ovvero, se commetti certe condotte nei confronti degli animali, prima o poi farai del male anche agli uomini. Io ho visto che questo argomento torna spesso nelle relazioni illustrative delle varie proposte di legge. È un argomento condivisibile nell'ottica della politica criminale, un po’ meno quando si pretenda di fondare attorno a esso l'individuazione di un interesse giuridico tutelato.
  Perché mi sembra che questa idea del sentimento come oggetto giuridico di tutela possa esporsi a delle criticità? Innanzitutto perché qui scoperchiamo l'autentico vaso di Pandora della tutela penale dei sentimenti. Il diritto penale può essere posto a tutela di un sentimento? Lascio il punto interrogativo perché non azzardo neppure a dare delle risposte, ma mi permetto di far osservare semplicemente che, se introduciamo il sentimento come l'ente attraverso il quale il giudice deve filtrare la lettura di queste fattispecie, rischieremmo di introdurre un parametro difficilmente gestibile. Parliamo del sentimento dell'uomo, ma di quale uomo? Del gruppo sociale cui appartiene anche chi ha commesso il reato? Di un preteso sentimento universale che dubito possa esistere nei confronti degli animali?
  Nell'ambito delle teorie esattamente speculari, cioè quelle zoocentriche, si parte dalla premessa opposta, cioè l'animale è oggetto di tutela in quanto tale. Spesso si ripropone al riguardo l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come modificato dal Trattato di Pag. 5Lisbona, che definisce gli animali come esseri senzienti.
  Cosa vuol dire esseri senzienti? Premetto che da questo punto di vista non c'è concordia nella biologia e nell'etologia animale. Qual è, per esempio, la soglia del dolore accettabile negli animali sottoposti a sperimentazione? È un grosso punto interrogativo, ma non voglio addentrarmi in una materia che non mi compete. Essere senziente vuol dire sostanzialmente essere dotato di sensibilità psicofisica e, quindi – quello che a noi maggiormente interessa nell'ottica penalistica – esseri capace di reagire agli stimoli del dolore. Dunque, tutelo l'animale in quanto tale.
  Nell'ambito di questa premessa generale si distingue ulteriormente ed è una distinzione che mi sembra particolarmente importante. Secondo alcuni, l'animale assumerebbe addirittura la qualifica di soggetto di diritto e, quindi, si potrebbe parlare di veri e propri diritti di cui è titolare l'animale. Secondo altri, invece, la tutela del benessere degli animali – questa è un po’ la parola chiave attorno a cui si stanno articolando molte delle riflessioni in materia – non implica anche che l'animale venga considerato soggetto di diritti.
  Dico subito che a me questa lettura intermedia sembra quella per certi aspetti preferibile. Cerco di spiegare perché. Mi sembra che a fini penalistici, soprattutto per ciò che attiene all'individuazione dell'interesse giuridico tutelato, noi possiamo uscire dalla rigida alternativa tra animale come cosa e animale come soggetto di diritti, anche perché ormai da secoli il diritto penale si è affrancato dalla logica di un diritto che tutela diritti soggettivi. Noi abbiamo sostituito il diritto soggettivo con il bene giuridico e questo ha aperto delle prospettive di tutela prima neppure inimmaginabili.
  Che cosa voglio dire? Sono d'accordo sul fatto che l'animale non possa e non debba costituire mero oggetto materiale del reato e che, quindi, possa assurgere direttamente al rango di interesse giuridico tutelato da queste fattispecie incriminatrici. Tuttavia, sottolineo che l'interrogativo resta aperto relativamente alla soggettività giuridica degli animali. Dire che è interesse tutelato non vuol dire ancora dire che è titolare di diritto. Questa è un'opzione, ammesso e non concesso che sia giuridicamente praticabile, che probabilmente non spetta al diritto penale compiere. Forse sarebbe più adeguato compiere una simile scelta in sede civilistica o addirittura, come propone qualcuno, in sede di modifica della Costituzione.
  Venendo all'animale come interesse giuridico tutelato, chi è il titolare di questo interesse e, quindi, nel processo chi va come persona offesa? Premetto che la giurisprudenza sull'individuazione del bene giuridico tutelato, anche negli ultimi anni, non mostra unanimità di vedute. Ancora nel 2016 ci sono sentenze della Cassazione che fanno riferimento alla pietas umana come interesse giuridico tutelato. Converge, però, nel ritenere che soggetti che possono partecipare al processo come persona offesa siano gli enti e le associazioni animaliste, sebbene riconosciute attraverso le procedure ministeriali (articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento del Codice penale).
  Tuttavia, bisogna sempre mantenere un occhio aperto anche sul versante processuale, per capire quali ripercussioni hanno determinate soluzioni su quel versante.
  Risolve tutto questa soluzione di compromesso, cioè animale come interesse giuridico sul soggetto di diritto? Ci sono almeno due questioni problematiche che vorrei sottoporre, sia pure molto rapidamente. Innanzitutto, mi ha colpito il fatto che all'interno di alcune proposte di legge si sia introdotta una modifica dello stato di necessità (articolo 54 del Codice penale). Faccio riferimento in particolar modo alle proposte di legge dell'onorevole Brambilla C. 3005 e C. 308. Lo stato di necessità attualmente si applica se il fatto è commesso perché il soggetto è stato costretto dalla necessità di difendere qualcuno dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Queste proposte di legge aggiungono «e di un animale».
  Credo che complessivamente non sia condivisibile o comunque bisognerebbe valutare molto attentamente l'opportunità di Pag. 6estendere a tal punto le maglie della fattispecie incriminatrice. Inoltre, solo come spunto di riflessione, vorrei chiedere al legislatore cosa succede in caso di legittima difesa, perché all'articolo 52 si parla di necessità di difendere un diritto proprio o altrui, quindi non c'è la barriera terminologica della persona che compare nell'articolo 54. Che succede se si agisce per difendere un diritto dell'animale?
  Premetto che siamo piuttosto concordi nel ritenere che nell'articolo 52 il concetto di diritto non debba essere inteso rigidamente come diritto soggettivo. Di fattispecie ce ne potrebbero essere: per esempio, spacco il finestrino di una macchina per salvare il cagnolino che sta soffocando, commetto una violazione di domicilio perché c'è il pericolo attuale per un animale che vedo in una proprietà che non è la mia e così via. Queste fattispecie possono già rientrare nell'articolo 52 o implicano che a monte l'animale sia considerato soggetto di diritto? Uso il punto interrogativo perché è sicuramente una domanda a cui non è agevole rispondere, solo per sottolineare le implicazioni di carattere sistematico particolarmente ampie che potrebbero derivare da certe scelte.
  Ripeto, per quanto possa valere il mio parere, che estendere le maglie applicative di fattispecie scriminanti in maniera così generalizzata potrebbe risultare inopportuno o addirittura produttivo di effetti criminogeni complessivamente non auspicabili.
  Se prevale la prospettiva ecocentrica o zoocentrica, dobbiamo mantenere necessariamente una lente di carattere antropocentrico, perché il Codice penale, quando parla di tutela degli animali – pensiamo alle fattispecie cardine, cioè maltrattamento e uccisione (articoli 544-ter e 544-bis) – fa riferimento all'animale senza ulteriori specificazioni, non all'animale domestico, d'affezione, di compagnia, così come sono abituati i civilisti a ritenere. Pertanto, nel concetto di animale si va dallo scarafaggio alla zanzara fino al cane e al gatto, passando per il pollo, la gallina e il coniglio per quanto riguarda gli animali di allevamento.
  Questa, che sembrerebbe essere una banalizzazione, in realtà non lo è. Poniamo che io uccida uno scarafaggio fuori da casa mia. L'articolo 544-bis dice: «Chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona la morte di un animale». Se lo uccido in casa, scatta la necessità igienico-sanitaria, ma se lo uccido fuori casa non troverò verosimilmente nessun pubblico ministero che eserciterà l'azione penale. Magari si dice che qui non c'è crudeltà, ma è una crudeltà che filtro attraverso la mia ottica. Anche se tengo il pappagallino in gabbia a ornamento del mio salotto, l'articolo 727, secondo comma, punisce chi detiene gli animali in condizioni che sono incompatibili con la loro natura e tali da procurare sofferenze. Si dice che il pappagallino ha acquisito delle abitudini di cattività, ma chi gliele ha fatte acquisire?
  La limitazione di queste fattispecie attraverso un'ottica comunque umana e antropocentrica resta necessaria. Da ciò deriva la preoccupazione del legislatore del 2004 di mantenere nella rubrica il riferimento al sentimento, per evitare che l'interpretazione di queste fattispecie potesse avvenire a maglie eccessivamente ampie.
  Collegati direttamente o indirettamente alle questioni relative all'interesse giuridico tutelato vi sono due aspetti peculiari. Innanzitutto, la proposta di legge dell'onorevole Brambilla C. 3005 suggerisce l'abrogazione dell'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento del Codice penale. Questa disposizione prevede che le fattispecie del titolo 9-bis del libro secondo non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione, di sperimentazione, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali. È una disposizione molto discussa, che secondo alcuni conferma l'ottica antropocentrica seguita dal legislatore del 2004 e che secondo altri potrebbe essere un indebito depotenziamento della tutela penale apprestata all'articolo 544-bis.
  Mi permetto, però, di evidenziare come la giurisprudenza, ormai in maniera concorde, ritenga che l'articolo 19-ter si possa applicare fintanto che le attività prese in Pag. 7considerazione da questa disposizione siano svolte nel rispetto della normativa di riferimento. Per esempio, se nell'ambito di un'attività circense si commettono fatti che possono rappresentare maltrattamenti di animali, è evidente che potrà trovare applicazione l'articolo 544-ter. Pensate, tra i casi che hanno avuto una certa eco mediatica, a quello della mucca Doris, la mucca destinata alla macellazione, sottoposta, però, a inutili sofferenze in maniera preventiva, per cui non si è esclusa assolutamente l'applicazione di queste fattispecie.
  Se questa fosse davvero la lettura dell'articolo 19-ter, tale articolo risulterebbe superfluo, perché è evidente che, se queste attività sono svolte nel rispetto della legge, non c'è spazio per fattispecie incriminatrici. In questo senso, mi sembra condivisibile abrogarlo, perché semplicemente allo stato dell'arte, sulla base del diritto vivente, è una norma superflua.
  Avrei qualche dubbio, invece, sulla modifica che la stessa proposta di legge C. 3005 introduce in riferimento al successivo articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento, ovvero un divieto per l'indagato, l'imputato o il proprietario di alienazione o abbattimento degli animali oggetto di procedimento penale fino a sentenza definitiva.
  Sembrerebbe una sorta di sequestro mascherato applicato all'animale privo di tutele, quindi forse sarebbe da valutare l'opportunità di inserire una misura così ampia e così generale senza una disciplina più puntuale di riferimento.
  C'è un'ultima questione che attiene, anche se solo indirettamente, al bene giuridico tutelato. Molte delle proposte di legge che ho esaminato, in particolar modo la Ferraresi C. 3592 e la Brambilla C. 3395, prevedono l'introduzione di un'aggravante per il delitto di furto nell'articolo 625, da applicarsi quando oggetto di furto sia un animale domestico che abbia acquisito abitudini di cattività oppure un animale di affezione a seconda delle formulazioni.
  Faccio due annotazioni. La prima è di metodo: se introduciamo in una fattispecie incriminatrice nozioni come animali d'affezione e animali domestici, ci dobbiamo porre necessariamente un problema definitorio, anche se il concetto di animale domestico già compare nell'articolo 727 del Codice penale.
  Cosa si potrebbe fare? Si potrebbe guardare cosa dice la dottrina civilistica in argomento, che è molto più avanti di quella penalistica, guardare cosa dicono le fonti sovranazionali (europee e internazionali) e valutare al limite l'opportunità di introdurre una norma definitoria.
  La seconda, invece, attiene più alla ratio di tutela. Ovviamente, se io aggravo il furto nel caso in cui l'oggetto materiale è un animale domestico, significa che lo sto considerando cosa mobile altrui. Rientro nei delitti contro il patrimonio e già abbiamo, peraltro, l'articolo 638 del Codice penale, che rimane sostanzialmente inalterato in queste proposte di legge. Pertanto, è una ratio di tutela in qualche modo speculare rispetto a quella che ho delineato fino a questo momento: animale come oggetto, come cosa mobile altrui, che, se viene rubata, comporta un aggravamento della fattispecie di furto, così come avviene nel caso in cui si rubano dei capi di bestiame (abigeato).
  Un altro macrotema di carattere generale su cui vorrei intrattenermi, sia pur rapidamente, è quello relativo alla rilevanza penale delle pratiche di zooerastia e di zoopornografia, perché mi sembra che ci sia un'insistenza particolarmente evidente da parte delle varie proposte di legge su questo aspetto.
  Faccio una piccola puntualizzazione rispetto allo stato dell'arte. Attualmente la giurisprudenza, in presenza di pratiche sessuali commesse su animali, ritiene applicabile la fattispecie di maltrattamento di cui all'articolo 544-ter, il quale si applica al caso di chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale, ovvero lo sottopone a sevizie oppure a comportamenti o ancora a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.
  È interessante notare anzitutto quali sono le fattispecie risolte dalla giurisprudenza, per esempio accoppiamento tra donna e cane finalizzato alla realizzazione Pag. 8del filmato pornografico, dietro al quale peraltro ho scoperto esserci un mercato particolarmente florido e in buona salute.
  La giurisprudenza ritiene che questa sia una specificazione di quei comportamenti incompatibili con le caratteristiche etologiche dell'animale, dunque afferma la rilevanza delle pratiche sessuali nella sub-specie del comportamento intollerabile.
  Dico questo perché alcune delle proposte di legge, la Ferraresi C. 3592 e la Lupo C. 2548, propongono di aggiungere nell'articolo 544-ter la specificazione «sevizie anche di carattere sessuale» e nell'articolo 544-quater, quello relativo agli spettacoli vietati, «esibizioni pornografiche» o «spettacoli», a seconda delle varie formulazioni, «di rapporti tra animali e esseri umani».
  Per quanto riguarda la modifica dell'articolo 544-ter, relativo ai maltrattamenti con l'aggiunta «sevizie anche di carattere sessuale», io non vorrei che una simile proposta si risolvesse in una sorta di eterogenesi dei fini, cioè che paradossalmente comportasse un arretramento della tutela per come è predisposta dalla giurisprudenza attuale.
  Cerco di spiegarmi: le sevizie sono qualcosa in più del comportamento intollerabile, perché richiedono un maggior grado di crudeltà, quindi, se il legislatore dicesse «sevizie anche di carattere sessuale», l'interprete potrebbe essere portato a ritenere che il comportamento sessuale con l'animale in tanto rilevi in quanto sevizie e che, quindi, non rilevi il comportamento intollerabile perché il legislatore non dice «anche di carattere sessuale». Vi invito, dunque, a prestare attenzione alla specificazione in riferimento alle sevizie, perché – lo ripeto – la giurisprudenza su questo ha già raggiunto un fronte di tutela più avanzato.
  La situazione è diversa per l'articolo 544-quater relativo agli spettacoli e alle manifestazioni vietati, perché spettacoli e manifestazioni attualmente sono vietati se comportano sevizie o strazio per gli animali. Se sevizie e strazio venissero intesi in senso restrittivo, allora forse potrebbero rimanere fuori gli spettacoli pornografici che hanno alla base una congiunzione o comunque delle pratiche sessuali in generale non cruente. Forse, quindi, specificarlo potrebbe superare dei dubbi interpretativi, posto che – lo ripeto – in questi casi la giurisprudenza ricorre attualmente alla fattispecie di maltrattamento.
  Più articolata e nel complesso difficilmente sostenibile mi sembra l'idea contenuta nella proposta di legge dell'onorevole Brambilla C. 3500, che sostanzialmente prevede l'introduzione di un articolo 54-ter.1 rubricato «Contrasto alla zoorastia o alla zoopornografia».
  Evito di leggere l'articolato, perché è particolarmente complesso, ma in buona sostanza riproduce, sostituendo al minore l'animale, le fattispecie che già conosciamo e che per certi versi sono tristemente famose in materia di pedopornografia.
  Dico «tristemente famose» perché già quando la tutela è appuntata sull'interesse del minore abbiamo degli evidenti problemi di tenuta del principio di necessaria offensività. L'esempio più eclatante, ma non è il solo, è rappresentato dalla pedopornografia virtuale, di cui all'articolo 600-quater.1, che la giurisprudenza di recente (quest'anno o lo scorso anno) ha ritenuto applicabile alla pedopornografia a fumetti, quando l'immagine è totalmente virtuale.
  Quella fattispecie viene duplicata nella proposta di legge dell'onorevole Brambilla riferita agli animali, così come vengono inserite le fattispecie di apologia e di istigazione. Mi sembra francamente un fronte di tutela eccessivamente avanzato e non adeguato per la materia che si sta trattando.
  Peraltro, sempre in questa proposta di legge credo che si faccia un po’ confusione o comunque si rischierebbe di fare confusione a livello definitorio. Il primo comma del nuovo articolo si applicherebbe a chi compie atti sessuali su animali o li utilizza per atti di zooerastia. Premesso che confesso di non avere tutti gli strumenti tecnici per definire esattamente le pratiche di zooerastia, mi sembra che dire «atti sessuali e zooerastia» metta l'interprete di fronte a un'inutile complicazione a livello interpretativo. Che differenza ci sarebbe? Pag. 9
  Chiudendo il discorso, se non ci si volesse accontentare della tutela attualmente offerta dall'articolo 544-ter e la si volesse esplicitare o rafforzare, che cosa si potrebbe fare? Si potrebbe inserire nell'articolo 544-ter il riferimento agli atti sessuali senza ulteriore specificazione, anche perché «atti sessuali», come abbiamo imparato per i delitti sessuali nei confronti di esseri umani, comprende tutto, dalla congiunzione vera e propria ad atti che sono solamente indiretti. In ogni caso, almeno a mio avviso, si dovrebbe rimanere ancorati alle pratiche reali, non anche a quelle simulate o addirittura virtuali con gli animali. In alternativa, si potrebbe introdurre una fattispecie ad hoc, magari prevedendo anche esplicitamente le fattispecie di pornografia, ma non con il livello di articolazione che ho letto in alcune proposte di legge.
  Per quanto riguarda sempre le modifiche di fattispecie esistenti, mi sembra nel complesso condivisibile la scelta, che ho letto in svariate proposte, di trasferire la condotta prevista dall'attuale articolo 727, secondo comma, ossia la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, nella fattispecie di maltrattamenti.
  Senza stare a indugiare troppo sulla formulazione – nel testo scritto sono stata più analitica – mi sembra che la fattispecie in questione abbia ben poco a che spartire, sia per elementi costitutivi sia per ratio di tutela, con l'abbandono di animali, dove è collocata attualmente, quindi forse meglio starebbe nell'articolo 544-ter, «trasformandola» da contravvenzione in delitto e, quindi, prevedendo ovviamente un trattamento sanzionatorio più adeguato.
  Per quanto riguarda l'articolo 544-quater, relativo a spettacoli o manifestazioni vietati, oltre alla questione degli spettacoli pornografici, la proposta di legge dell'onorevole Ferraresi C. 3592 anzitutto estende il novero dei soggetti attivi. Attualmente, la fattispecie si applica a chi organizza o promuove, mentre in tal caso si applicherebbe anche a chi realizza, partecipa o finanzia. Soprattutto, accanto agli spettacoli o manifestazioni vietati, fanno la loro comparsa, non solo le esibizioni pornografiche, ma anche le lotterie con in palio animali vivi.
  Anche questa mi sembra un'estensione forse eccessiva, per lo meno senza ulteriori specificazioni. Mi limito solo a rilevare l'aspetto che mi sembra più eclatante: che vuol dire «chi partecipa a lotterie con in palio animali vivi»? Non solo chi le organizza, ma forse anche chi compra il biglietto. Chiunque di noi abbia un minimo di dimestichezza con le sagre di paese sa perfettamente che nell'etichetta «lotterie con animali vivi» rientrano una serie di condotte molto eterogenee tra di loro, che non sempre comportano delle sofferenze per l'animale. Inserirlo così senza ulteriori specificazioni all'interno di questa fattispecie, che è una di quelle cardine, il nucleo duro rappresentato dalla tutela penale degli animali, mi sembrerebbe quanto meno una decisione da valutare con attenzione.
  Ci sono anche delle fattispecie di nuova introduzione. Non posso esaminarle tutte, ma mi soffermo su quella che nel complesso mi sembra maggiormente ragionevole, cioè l'introduzione di una fattispecie che punisca le esche avvelenate, cioè l'abbandono di bocconi o di esche, che sono peraltro pericolose, non solo per gli animali, ma, come si specifica nella nuova fattispecie, anche per l'incolumità umana. Si pensi al bambino che raccoglie il boccone avvelenato nel parco.
  Ci sono alcuni difetti per come la proposta è stata articolata, almeno a mio avviso, da un punto di vista tecnico, ma nel complesso la scelta di introdurre questa fattispecie mi sembra perfettamente ragionevole e coerente, nell'ottica di tutela complessiva.
  Poiché non credo di avere molto tempo a disposizione e comunque non voglio annoiarvi con un'analisi dei singoli articolati, vorrei soffermarmi molto rapidamente su questioni generali che attengono al trattamento sanzionatorio. Infatti, il filo conduttore di quasi tutte le proposte che ho analizzato è quello di inasprire molto il trattamento sanzionatorio previsto per queste fattispecie, per quelle di nuova introduzione e per tutte quelle che stanno nelle leggi speciali. Pag. 10
  Che cosa vuol dire inasprire il trattamento sanzionatorio? Vuol dire delle cose molto differenti, per esempio innalzare le pene pecuniarie. In effetti, i limiti sono molto blandi in certi casi. Ovviamente bisognerebbe fare un ragionamento articolo per articolo, ma volendo individuare delle linee generali in certi casi l'innalzamento della pena pecuniaria non mi sembra contrastare con i princìpi di congruità e di ragionevolezza della pena.
  Vuol dire inasprire il trattamento sanzionatorio sul versante delle pene interdittive. Per esempio, la proposta di legge dell'onorevole Ferraresi insiste spesso sull'opportunità di prevedere pene interdittive particolarmente significative per i veterinari o comunque per altre categorie che abbiano un rapporto «privilegiato» con l'animale. Anche in questo caso, complessivamente, mi sembra una scelta ragionevole nella misura in cui non si tirino fuori delle pene accessorie che noi non conosciamo, per esempio l'interdizione dalla detenzione di animali, che ho letto a un certo punto, che è una pena priva di una disciplina generale alla quale fare riferimento.
  Il trattamento sanzionatorio più severo significa innanzitutto innalzare i limiti edittali per le pene detentive. Su questo io inviterei a una riflessione generale sulla ragionevolezza e la congruità di scelte di questo tipo, per almeno due ragioni. La prima è di carattere generalissimo: il principio di proporzione delle pene sta vivendo una stagione di particolare successo nella giurisprudenza costituzionale; non si riferisce solo al quantum di pena, ma sta assumendo la consistenza di vero e proprio principio generale al quale fare riferimento. Dunque, in questo momento forse bisognerebbe fare attenzione alla dosimetria sanzionatoria ancor più di quanto non fosse in passato.
  Innalzare i limiti edittali per le pene detentive significa anche escludere determinati «benefici» in senso ampio. Per esempio, se si superano i quattro anni, è esclusa la sospensione del procedimento con messa alla prova. Posto che questo meccanismo è stato molto discusso e a mio avviso è molto discutibile per la compatibilità con i princìpi generali, la Corte costituzionale del resto l'ha salvato e ce l'abbiamo lì.

  PRESIDENTE. Questa legge è uno dei nostri vanti.

  ANTONELLA MASSARO, professoressa di diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre. Da un punto di vista di princìpi generali, a partire dal principio di non colpevolezza, ha sollevato qualche dubbio.

  PRESIDENTE. È un'opinione.

  ANTONELLA MASSARO, professoressa di diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre. Sì, certo. Sul versante della giustizia per adulti le esigenze sono differenti, però ci sono degli elementi positivi, che sono relativi al reinserimento sociale. Forse è meglio non parlare di rieducazione, perché il soggetto ancora non è stato condannato, potremmo essere ancora nella fase dell'indagine.
  Proprio per questo tipo di reati, in cui forse il carcere potrebbe non essere la sanzione più opportuna, avviare il soggetto a un processo di reinserimento attraverso il programma di trattamento previsto dalla sospensione con messa prova potrebbe non essere in realtà l'applicazione di un beneficio per sfuggire dal carcere, ma forse l'applicazione di una sanzione in grado davvero di produrre i suoi effetti.
  Sempre nell'ottica di un inasprimento del trattamento sanzionatorio, mi sembrerebbe da valutare con estrema cautela la possibilità di inserire delle circostanze aggravanti. Le aggravanti che ho letto nelle proposte di legge sono davvero molte variegate e complessivamente, secondo me, superflue o comunque da sottoporre ad attento vaglio critico. Ne leggo solamente qualcuna: l'aver agito a scopo di lucro, l'aver agito con modalità particolarmente efferate, con crudeltà, l'aver agito alla presenza di minori, l'aggravante della violenza assistita che viene estesa anche a reati commessi su animali, nei confronti Pag. 11di animali conviventi, nei confronti di più animali, con l'uso di armi e così via.
  Forse, nell'ottica di inasprire il trattamento sanzionatorio, sovraccaricare queste fattispecie con un elenco così nutrito di aggravanti potrebbe non essere una scelta del tutto opportuna, mentre forse potrebbe risultare ragionevole, sempre in una complessiva ottica di tutela, l'introduzione, contenuta nella proposta di legge dell'onorevole Brambilla C. 4535, di una circostanza aggravante quando l'autore di fatti ne dà divulgazione attraverso strumenti informatici o telematici.
  Posto che effettivamente la diffusione di questi contenuti sulla rete rappresenta una tematica con la quale il diritto penale deve necessariamente confrontarsi, mi sembra un'aggravante complessivamente ragionevole, anche in considerazione del fatto che la stessa proposta di legge estende ai reati in questione la procedura di recente introdotta nella cosiddetta «legge sul cyber-bullismo», cioè la possibilità di proporre istanza per ottenere la rimozione di quei contenuti dalla rete.
  Nell'ambito delle circostanze attenuanti, un po’ tutte le proposte convergono sulla necessità di estendere le fattispecie incriminatrici già presenti o di nuova introduzione anche nel caso in cui siano commesse con colpa. La scelta della punibilità per colpa mi sembra pienamente condivisibile, solo che da un punto di vista tecnico forse sarebbe da perseguire, non la via della circostanza aggravante, ma quella della fattispecie autonoma, come di solito avviene all'interno del Codice penale.
  L'ultimo aspetto che ruota attorno al trattamento sanzionatorio, sia pure in senso ampio, è l'estensione della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 231 del 2001 (responsabilità da reato degli enti) anche a queste fattispecie. È un'introduzione contenuta nella proposta di legge C. 3005 dell'onorevole Brambilla. Anche in questo caso il catalogo dei reati presupposto si sta molto ampliando. Forse per le fattispecie di nuova introduzione bisognerebbe fare delle distinzioni, ma complessivamente mi sembra che si tratti di una proposta ragionevole.
  Per quanto riguarda, invece, le questioni più strettamente processuali, l'unica cosa sulla quale vorrei richiamare l'attenzione è una previsione che ricorre spesso nella proposta di legge C. 3592 d'iniziativa del deputato Ferraresi, che afferma che, prevedendo la possibilità di affidare in via definitiva l'animale alle associazioni animaliste – semplifico per comodità – questo decreto rimarrebbe salvo anche quando, a seguito di condanna di primo grado, il reato si prescriva.
  Confesso di non aver capito molto bene anzitutto la limitazione alla sola sentenza di primo grado. Inoltre, anche in questo caso, nell'ottica di sistema e di rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, credo che forse...

  PRESIDENTE. Forse si parla di primo grado perché sono fatti salvi gli effetti civili della sentenza.

  ANTONELLA MASSARO, professoressa di diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre. Mi riferisco all'articolo 1, comma 1, lettera f), della proposta di legge dell'onorevole Ferraresi. Sono delle disposizioni che per la verità ricorrono spesso all'interno dell'articolato. Mi sembra di aver esaminato tutto, almeno nei macrotemi, ma ovviamente l'articolato è molto più complesso. Visto che ho la possibilità di parlare di fronte al legislatore, vorrei fare solo una mia considerazione di carattere personale, per quanto possa valere.
  Noi negli ultimi anni abbiamo visto in certi casi autenticamente martoriato il Codice penale, con l'introduzione di fattispecie che sicuramente rispondevano a esigenze di tutela, ma che da un punto di vista tecnico poi hanno comportato moltissimi problemi a livello interpretativo.
  Di conseguenza, il mio personale invito, per quello che possa valere, è di collocare il tutto in un ambito di sistema. Per esempio, il trattamento sanzionatorio andrebbe verificato in riferimento, non solo al microsistema della tutela degli animali, ma in generale alle altre disposizioni previste dal Codice penale, perché mantenere un'ottica di carattere generale Pag. 12o anche semplicemente togliere o aggiungere delle parole può comportare degli effetti. Ho fatto l'esempio delle scriminanti solo perché mi sembrava quello più eclatante contenuto all'interno delle proposte di legge.

  PRESIDENTE. Ha avuto un tempo che non ha avuto nessun audito, perché è sola lei oggi, però la inviterei ad andare verso la conclusione.

  ANTONELLA MASSARO, professoressa di diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre. Ho concluso.

  PRESIDENTE. Oggi abbiamo veramente «sforato». Di solito sono 10 minuti, però, essendo lei sola... Ovviamente è un tema molto ampio. Peraltro, la professoressa ha depositato un testo molto dettagliato, che implica uno studio approfondito. Forse vogliono intervenire il relatore Ferraresi e la collega Amoddio, che seguono questa materia in particolare, o anche altri colleghi.
  Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

  VITTORIO FERRARESI. Innanzitutto la ringrazio per il contributo scritto, perché è un'analisi puntuale di tutte le norme che abbiamo inserito. Ovviamente il lavoro non è stato facile, perché, come ha detto lei, a livello interpretativo ci sono già dei problemi oggi. È per questo che spesso noi andiamo a specificare alcuni argomenti, perché purtroppo in fase d'indagine vi sono discrezionalità che molto spesso portano a non valutare alcune situazioni all'interno delle fattispecie già esistenti e, quindi, a chiudere un occhio. Non si tratta tanto di chiudere un occhio. Il fatto è che l'interpretazione molto spesso, soprattutto per le autorità che agiscono, è quella.
  Pertanto, occorre specificare meglio e in termini chiari. Sicuramente ragioneremo sul suo contributo per quanto riguarda la zoorastia. Inserirlo autonomamente e non vicino a sevizie sicuramente toglierebbe qualsiasi dubbio, soprattutto per chi deve interpretarlo e applicarlo, perché questo è uno dei grossi problemi che vivono i cittadini e gli animali in questi giorni.
  Ho un dubbio sull'articolo 727. Io ho fatto ovviamente un'opera di riorganizzazione rispetto agli interventi che avevo posto nella normativa. Parla della fattispecie di omicidio nella sola forma colposa. Le chiedo di specificare meglio.
  Per quanto riguarda, invece, la normativa per la procedura di sequestro degli animali, l'intento era quello di intervenire per garantire che un animale che avesse subìto violenza o maltrattamenti non ritornasse nella disponibilità di chi l'aveva torturato o di chi l'aveva maltrattato.
  È ovvio che c'è la corresponsione di una sorta di pagamento di un prezzo. Dovremmo affrontare questa questione anche con un magistrato che se ne era occupato, il magistrato Cassiani, che ha affrontato il processo «Green Hill», però non so se riuscirà a venire in audizione entro la fine della legislatura. Comunque, magari per ulteriori chiarimenti ci si potrà sentire per perfezionare l'integrazione della norma.
  Ovviamente anche sul carattere delle sanzioni noi volevamo dare un messaggio e partire da un significativo aumento, per poi ovviamente valutare a livello di sistema anche le altre norme e verificare se ci sono eventualmente delle storture oppure no.
  In questo momento noi vediamo assolutamente tradito ogni spirito del nostro ordinamento per la tutela degli animali, sia per quanto riguarda le sanzioni sia per quanto riguarda l'intervento in questo settore degli operatori, che è assente e quando c'è molte volte porta a prescrizione. Vorremmo proprio intervenire su questo, per fare in modo che queste vicende non accadano più.
  Non mi ricordo ulteriori punti, però in ogni caso il contributo c'è. Se avremo dei problemi o degli spunti che potranno essere dati successivamente a livello tecnico per superare alcune interpretazioni o alcuni punti dubbiosi, anche in riferimento al suo contributo, ci potremo sentire per cercare di risolverli e affinare il testo anche da questo punto di vista. Infatti, proprio i dubbi interpretativi sono quelli che vogliamo assolutamente eliminare.

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  SOFIA AMODDIO. Io ho notato che lei anche nel suo scritto pone dei dubbi in ordine all'articolo 544-ter e a chi partecipa. Lei giustamente scrive che forse sarebbe stato utile specificare chi assiste, però anche a mio avviso – lo dico come mia opinione personale – punire la condotta anche di chi assiste con queste pene così elevate appare sproporzionato. Mi sembra che anche lei condivida questa tesi, quindi cosa suggerisce? La proposta di legge dell'onorevole Ferraresi scrive: «per chi assiste, partecipa o finanzia». Lei escluderebbe la partecipazione?
  La fattispecie che riguarda il divieto di combattimenti tra animali di cui all'articolo 544-quinquies attualmente è un reato concreto, mentre in questa proposta viene individuato come reato di pericolo. Lei è d'accordo su questa modifica, secondo ovviamente il ragionamento che ha posto finora?

  VITTORIO FERRARESI. A mio avviso, è ovvio che dipende anche dai casi, perché queste manifestazioni non sono solo le lotterie, ma sono anche di altro tipo. Secondo me, chi partecipa deve essere punito senza se e senza ma. È il ragionamento che molto spesso induce a punire chi partecipa, proprio perché da una parte c'è chi mette in atto la condotta e dall'altra chi dà luogo al finanziamento o comunque alla partecipazione per fare in modo che queste condotte vengano portate avanti nel tempo, che sono i soggetti che partecipano a queste cose.
  Dal mio punto di vista, possiamo fare un ragionamento sulle varie condotte, ma la sanzione per chi partecipa deve essere assolutamente ricompresa, perché parte attiva di un comportamento criminale ovviamente da disdegnare.

  PRESIDENTE. Do la parola alla professoressa Massaro per la replica.

  ANTONELLA MASSARO, professoressa di diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre. Muovendo dalle questioni relative alla condotta di partecipazione, il mio dubbio nasceva proprio dal fatto che le fattispecie prese in considerazione sono diverse, cioè nel partecipare a una manifestazione, a uno spettacolo, a una lotteria o a un'esibizione pornografica, la condotta di partecipazione può assumere una diversa consistenza.
  Pertanto, se si volesse inserire come rilevanza penale anche la condotta di chi assiste, sarebbe a mio avviso opportuno specificarlo e magari prevederlo a seconda delle diverse fattispecie. Forse sto facendo riferimento a più di una proposta, perché su questo siete intervenuti in tanti.
  Invece, per quanto riguarda la condotta di chi assiste anch'io sarei dell'idea di prevederla eventualmente con pene più attenuate rispetto alla condotta di partecipazione.

  VITTORIO FERRARESI. Io ho messo «partecipa», non «assiste».

  ANTONELLA MASSARO, professoressa di diritto penale presso l'Università degli Studi Roma Tre. Esattamente, quindi la partecipazione di per sé potrebbe non implicare anche la condotta di chi assiste, quindi potrebbe stare fuori se prevalesse un'interpretazione più restrittiva della fattispecie.
  Per quanto riguarda la clausola di riserva dell'articolo 727, ritornando alla sua prima domanda, si dice «salvo che non si debbano applicare gli articoli 582, 583, 589 e 590». Facevo solo rilevare che vengono in considerazione le fattispecie di lesioni nella forma tanto doloso quanto colposa e l'omicidio solo nella forma colposa. Mi chiedevo se fosse un'omissione voluta, se ci fosse qualche logica dietro o se, invece, fosse semplicemente una distrazione, visto che la fattispecie di lesioni è anche nella forma dolosa.
  Per quanto concerne l'ultima questione relativa al passaggio dal reato di pericolo concreto al reato di pericolo presunto, secondo me ci potrebbe stare nell'ottica di un rafforzamento della tutela. Posto che i reati di pericolo presunto pongono i problemi che pongono, in realtà in quest'ottica mi sembra che ci si possa affidare a questa soluzione.

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  PRESIDENTE. La ringraziamo molto, anche del lavoro notevole che è stato fatto, che sicuramente rimane agli atti dell'indagine conoscitiva e poi verrà utilizzato dai relatori.
  Dichiaro chiusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.20.