XVII Legislatura

II Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 1 di Giovedì 30 novembre 2017

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Vazio Franco , Presidente ... 3 

INDAGINE CONOSCITIVA IN MERITO ALL'ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE C. 3592 FERRARESI, C. 308 BRAMBILLA, C. 795 BRAMBILLA, C. 796 BRAMBILLA, C. 960 GIAMMANCO, C. 1502 MASSIMILIANO BERNINI, C. 2548 LUPO, C. 2865 ANZALDI, C. 2870 LACQUANITI, C. 2966 BRAMBILLA, C. 3005 BRAMBILLA, C. 3179 TURCO, C. 3395 BRAMBILLA, C. 3863 MATARRESE, C. 4339 BRAMBILLA E 4535 BRAMBILLA, RECANTI MODIFICHE AL CODICE CIVILE, AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEGLI ANIMALI.

Audizione di Francesca Rescigno, professoressa di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università «Alma Mater Studiorum» di Bologna, di Antonio Palmieri, professore di diritto privato presso l'Università degli studi del Molise, di Camilla Pagani, ricercatrice presso l'Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del CNR e di Carlo Consiglio, già professore di zoologia presso l'Università «La Sapienza» di Roma.
Vazio Franco , Presidente ... 3 
Rescigno Francesca , professoressa di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università «Alma Mater Studiorum» di Bologna ... 3 
Vazio Franco , Presidente ... 6 
Palmieri Antonio (FI-PdL) , professore di diritto privato presso l'Università degli studi del Molise ... 7 
Vazio Franco , Presidente ... 9 
Pagani Camilla , ricercatrice presso l'Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del CNR ... 9 
Vazio Franco , Presidente ... 11 
Consiglio Carlo , già professore di zoologia presso l'Università «La Sapienza» di Roma ... 11 
Vazio Franco , Presidente ... 11 
Consiglio Carlo , già professore di zoologia presso l'Università «La Sapienza» di Roma ... 11 
Vazio Franco , Presidente ... 13 
Ferraresi Vittorio (M5S)  ... 13 
Vazio Franco , Presidente ... 13

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà- Berlusconi Presidente: (FI-PdL);
Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP;
Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD;
Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA);
Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS;
Scelta Civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE;
Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-Civici e Innovatori - Energie PER l'Italia: Misto-CI-EPI;
Misto-Direzione Italia: Misto-DI;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA;
Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI;
Misto-FARE!-PRI-Liberali: Misto-FARE!PRIL;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti: Misto-PSI-PLI-I.

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FRANCO VAZIO

  La seduta comincia alle 15.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di Francesca Rescigno, professoressa di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università «Alma Mater Studiorum» di Bologna, di Antonio Palmieri, professore di diritto privato presso l'Università degli studi del Molise, di Camilla Pagani, ricercatrice presso l'Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del CNR e di Carlo Consiglio, già professore di zoologia presso l'Università «La Sapienza» di Roma.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 3592 Ferraresi, C. 308 Brambilla, C. 795 Brambilla, C. 796 Brambilla, C. 960 Giammanco, C. 1502 Massimiliano Bernini, C. 2548 Lupo, C. 2865 Anzaldi, C. 2870 Lacquaniti, C. 2966 Brambilla, C. 3005 Brambilla, C. 3179 Turco, C. 3395 Brambilla, C. 3863 Matarrese, C. 4339 Brambilla e 4535 Brambilla, recanti Modifiche al Codice civile, al Codice penale, al Codice di procedura penale, e altre disposizioni in materia di tutela degli animali, l'audizione di Francesca Rescigno, professoressa di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università «Alma Mater Studiorum» di Bologna, di Antonio Palmieri, professore di diritto privato presso l'Università degli studi del Molise, di Camilla Pagani, ricercatrice presso l'Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del CNR e di Carlo Consiglio, già professore di zoologia presso l'Università «La Sapienza» di Roma.

  FRANCESCA RESCIGNO, professoressa di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università «Alma Mater Studiorum» di Bologna. Buonasera e grazie per questa audizione, spero di poter portare un piccolo contributo. Sono Francesca Rescigno, insegno Diritto Costituzionale all'Università di Bologna, una materia che non sembra rientrare molto nella questione che discutiamo oggi, però io mi sono occupata specificatamente dei diritti degli animali in un mio libro e ho continuato a studiarli, perché penso che sia un problema importante dal punto di vista del nostro ordinamento e l'approccio degli ordinamenti giuridici nei confronti degli esseri animali è un approccio che fortunatamente si sta modificando, anche se il cammino da compiere è ancora abbastanza lungo.
  In effetti, sappiamo tutti che gli ordinamenti giuridici sono antropocentrici (non c'è niente di male a dirlo), nel senso che sono costruiti dagli esseri umani per gli esseri umani, quindi è normale che noi continuiamo a cacciare gli animali, a allevarli, a mangiarli, a utilizzarli per fabbricare beni. Ci siamo evoluti (la filosofia, la scienza e anche il diritto) e abbiamo cominciato a considerare gli animali anche in maniera diversa.
  Ho avuto l'onore di essere invitata per questa audizione e di poter esaminare tutte queste proposte di legge, che sono moltissime, quindi riuscire in dieci minuti o un quarto d'ora a fare il punto della situazione non è semplice. Innanzitutto sono tutte Pag. 4proposte di legge ordinaria, quindi ci muoviamo nell'ambito delle fonti primarie, e sappiamo che questo è l'ambito in cui fino adesso si è mossa la legislazione, si sono mossi gli interventi del nostro ordinamento in materia di animali.
  Probabilmente un contributo alla soggettività animale potrebbe venire da un riconoscimento della dignità animale dal punto di vista delle fonti costituzionali, che non è una cosa incredibile, perché lo ha già fatto la Confederazione elvetica con l'articolo 80, la Germania con l'articolo 20-a) della sua Costituzione, l'Austria e, ben più lontano da noi, anche l'India.
  La revisione costituzionale, quindi, potrebbe forse inaugurare una nuova fase del rapporto essere umano-ambiente-essere animale in una prospettiva diversa. È pur vero che non basta che qualcosa sia previsto in Costituzione perché questa cosa sia garantita, cioè la Costituzione (per quanto mi dispiaccia dirlo come costituzionalista) non è la panacea di tutti i mali, ci sono molte revisioni costituzionali che sono rimaste sostanzialmente solo sulla carta, però certamente potrebbe cambiare il modo di approcciarsi agli esseri animali.
  Il grande problema che emerge visionando tutte queste proposte di legge è che manca una definizione della soggettività animale, cioè, finché l'animale non è effettivamente un soggetto giuridico, noi possiamo continuare a parlare di pignorabilità, di attività venatoria, dei richiami vivi, dei nuovi reati come la zooerastia, quindi possiamo essere nell'ambito del Codice civile nelle cause di separazione e di divorzio, ma l'animale risulta sempre in bilico fra essere una cosa o un soggetto del diritto.
  Dire che l'animale può diventare un soggetto del diritto non è una cosa apocalittica naturalmente, sarebbe un soggetto del diritto di un certo tipo, perché sappiamo che l'animale non parla, non è consapevole dei diritti che gli possono essere attribuiti, non vota, ma questo non gli può impedire di essere trattato in un determinato modo dall'ordinamento, così come accade anche per alcuni essere umani non propriamente paradigmatici, che sono comunque tutelati – e vorrei anche vedere che non fosse così – dall'ordinamento.
  Possiamo dividere in progetti di modifica del Codice penale e del Codice di procedura penale, e progetti che invece modificano il Codice civile. Per quanto riguarda quelli sul Codice penale, prendiamo le mosse dalla legge n. 189 del 2004, che è stata una legge molto importante, ed ha introdotto un nuovo titolo, «Delitti contro il sentimento per gli animali», che andrebbe modificato, perché rivela fortemente la visione antropocentrica, per arrivare finalmente a un titolo «Dei delitti contro gli esseri animali», che sarebbe molto semplice e vedrebbe gli esseri animali quali soggetti, non il dispiacere che proviamo noi esseri umani quando viene compiuto qualcosa contro i nostri animali o animali che ci suscitino empatia.
  La legge n. 189 del 2004 è stata molto importante, prevede grandi novità rispetto all'uccisione degli animali, l'uccisione dell'animale proprio, ha colmato la lacuna dell'uccisione degli animali privi di proprietario, ma fra le varie parti che non funzionano tanto bene c'è il famoso articolo 19-ter relativo alle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice, che ha escluso l'applicabilità di tutte le novità per molte situazioni importanti.
  Oggi ci si presentano casi in cui la legge n. 189 del 2004 non riesce a essere efficace, o meglio viene applicata, ma «stiracchiandola», per esempio il reato di zooerastia presente in molte delle proposte di legge oggetto della presente audizione, reato che non è espressamente previsto nel nostro Paese, a differenza di quanto avviene in altri Paesi. Non è un reato marginale come potremmo pensare, perché esiste un mondo sommerso fatto di siti internet, chat, gruppi, riviste e addirittura c'è anche un business dietro, cioè i filmati zoopornografici, perché un DVD può costare dai 50 ai 100 euro.
  Diversi Paesi lo hanno già classificato come reato (Spagna, Francia, Belgio), mentre in Italia è stato fatto rientrare nell'ambito del maltrattamento contro gli animali. C'è una sentenza molto importante della Cassazione penale del 2012 che ha confermato la condanna per un allevatore di Pag. 5Bolzano, proprio perché ha sottoposto i propri animali a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, cioè si è fatto rientrare questo reato che da noi non è espressamente previsto nell'ambito non di aver provocato all'animale un danno, ma di averlo forzato in comportamenti che non sono etologicamente dell'animale stesso.
  Chiaramente il giudice e poi la Cassazione hanno un forzato la normativa per poterlo applicare anche a questa fattispecie, diventerebbe quindi molto importante modificare e far entrare anche queste nuove (che poi tanto nuove non sono) fattispecie di reato nel nostro Codice.
  Una delle proposte più recenti, la proposta C. 4535 del giugno 2017, è volta a inserire nel nostro Codice penale una circostanza aggravante relativa alla divulgazione on line di atti di crudeltà nei confronti degli esseri animali. Questa proposta di legge è molto importante e si colloca nel filone che ha recentemente condotto all'approvazione della legge n. 71 del 2017, che riguarda il cyberbullismo e la protezione dei minori, perché oggi internet è il motore principale di tutto, del bene e del male, e anche in questo caso dovrebbero essere previste sanzioni non solo per chi realizza il filmato, ma anche per chi assiste, lo mette on line, lo rende disponibile.
  Ritengo molto importante l'educazione, cioè occorre un cambiamento. Nella proposta di legge C. 3863 del 2016 si parla di educazione delle Forze dell'ordine e dei veterinari, ma io mi spingerei oltre, sino all'educazione nelle scuole di ogni ordine e grado, perché solo insegnando ai ragazzi, sin da piccoli, che gli animali non sono cose maturerà un senso civico che si potrà unire alle disposizioni legislative. Se le disposizioni legislative non sono accompagnate da una corretta educazione del rapporto essere umano/essere animale, difficilmente potranno essere adeguate e sentite, e ricordiamo che ancora oggi nelle nostre scuole la gita scolastica si può fare allo zoo, al delfinario, posti in cui gli animali certamente non si divertono e sono messi lì per il «divertimento» di noi umani, su cui si potrebbe molto discutere.
  Il tempo stringe, quindi mi soffermerei molto su queste nuove fattispecie di reato e sulla necessità che vengano presentate in un progetto organico. Sappiamo che siamo alla fine della legislatura, però gli sforzi fatti anche con questa audizione potrebbero non essere persi e confluire in nuovi progetti organici all'inizio della prossima legislatura.
  Anche le modifiche del Codice civile sono molto importanti, soprattutto perché sembra che l'Italia sia un pochino in ritardo, cioè ci sono Paesi con una tradizione giuridica simile alla nostra romano-germanica che hanno già riconosciuto la soggettività giuridica degli esseri animali nei loro Codici civili. Mi riferisco alla Svizzera, alla Germania, all'Austria, alla Francia, da ultimo il Portogallo nel 2017, e ad ottobre scorso è stato presentato un progetto di legge di riforma al Parlamento spagnolo.
  Perché è importante cambiare la soggettività animale nel Codice civile? Perché l'animale viene trattato come cosa anche nell'ambito del Codice civile, non solo di quello penale, per esempio nei casi di separazione e divorzio, in cui anche l'animale deve diventare oggetto di un accordo e, se non c'è l'accordo, così come nel caso dei figli minori, dell'intervento del giudice, ma l'interesse dovrebbe essere l'interesse dell'animale a rimanere con l'essere umano con cui ha instaurato un rapporto privilegiato, quindi non l'animale considerato quale bene economico da scambiare rispetto al quadro o al gioiello o ad altra cosa di valore.
  Qui, nel silenzio totale della legge, abbiamo sentenze che vanno in direzioni molto diverse, sentenze che si soffermano sull'interesse dell'animale domestico e contemporaneamente sentenze di tribunali di Milano, Como e altrove che dicono che alla fine l'animale domestico è una cosa come le altre, si divide a seconda di quanto è stato dato all'uno o all'altro coniuge, ed è molto strano perché, nello stesso momento in cui nel 2007 la Corte di cassazione penale ha detto che «l'animale condotto al seguito o trasportato in autovettura richiede la stessa attenzione e diligenza che normalmente si usa verso un minore», Pag. 6quindi in questa sentenza la Cassazione paragona l'animale a un minore, ma se l'animale è paragonato a un minore quando lo portiamo in macchina, quindi non lo possiamo lasciare al sole o dimenticarci il guinzaglio attaccato alla macchina e trascinarlo come era avvenuto in questo caso, non può essere una cosa neanche quando trattiamo della separazione o del divorzio dei coniugi.
  Anche in caso di morte del proprietario o del detentore di un animale è necessario che ci siano delle regole chiare sull'affidamento dell'animale stesso. Il caso del pignoramento è trattato in una proposta di legge, ma sappiamo che l'articolo 77 della legge n. 221 del 2015 ha già sottratto l'animale domestico dal pignoramento, ma ha lasciato pignorabili gli animali di affezione con fini riproduttivi e gli animali da allevamento. Animale d'affezione con fine riproduttivo è anche il gatto di razza, che uno tiene in casa senza avere intenzione di farne uno strumento economico.
  Un caso: la scorsa primavera, un barboncino è stato pignorato e venduto all'asta a Pisa, quindi trattato alla stregua di un bene, di una cosa.
  Fra le varie proposte mi interessa particolarmente la possibilità di disciplinare in modo chiaro e uniforme l'ingresso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (negozi, musei, luoghi di cura, luoghi di culto, mezzi di trasporto), dove vige un far west di discipline. Io vengo da Bologna e nella mia città che non è piccolissima, ma nemmeno una metropoli nell'arco di una stessa strada se ci sono tre supermercati ognuno ha una disciplina diversa sul fatto se il cane può entrare o non può entrare, e questo confonde naturalmente la persona.
  Mi sarebbe piaciuta una maggiore attenzione alla componente educativa-culturale legata al rapporto tra esseri umani ed essere animali, perché per agire, così come è stato fatto nella famosa legge sulla Buona scuola del 2015, per combattere gli stereotipi, i pregiudizi, l'idea che l'animale sia una cosa, bisogna educare, e ci credo molto.
  Sono rimaste fuori anche alcune fattispecie molto rilevanti come l'attività circense, già stigmatizzata da alcune sentenze, ma non toccata da nessuna delle proposte di legge in esame, così come quei casi borderline di maltrattamento come le aragoste tenute sul ghiaccio, in cui alcuni tribunali hanno ravvisato il maltrattamento di animali, contemporaneamente Firenze ha detto sì, Torino ha detto no, quindi anche il maltrattamento sugli animali va specificato meglio.
  Chiaramente se l'animale diventa un soggetto, tutto ciò è più semplice. Il problema è che, malgrado la legge del 2004 che ha avuto tanti meriti, ma ora sente anche il peso dell'età forse, i giudici sono rimasti soli di fronte a questioni che quotidianamente investono il rapporto uomo/animale, e così abbiamo pronunce nello stesso arco temporale, magari dello stesso organo giudicante come la Cassazione, che da un lato accomunano l'animale al minore, dall'altro dicono che non c'è nessun risarcimento per il pregiudizio sofferto per la perdita di un animale.
  Lasciare soli i giudici vuol dire avere strade divergenti, perché è lasciato alla sensibilità del singolo giudice, e queste incongruenze vanno a minare il cammino della senzietà animale. Non chiediamo di avere un'Europa vegetariana o vegana, un rapporto idilliaco fra uomo e animali, ma certamente la possibilità che l'Italia possa essere pioniere, anche ricordando le affermazioni del Trattato di Lisbona, dell'articolo 13, che certo un passo avanti lo hanno fatto, in un'ottica nuova, una nuova consapevolezza legata alla specificità animale.
  Mi piacerebbe che tanti degli spunti che sono contenuti in queste diverse proposte di legge potessero confluire insieme in un disegno organico, perché così è un po'difficile e ci si perde, e avere il senso di voler giungere alla definizione di una senzietà dell'essere animale. Vi auguro che possiate farlo almeno nella prossima legislatura, e naturalmente vi dico in bocca al lupo per questo. Grazie.

  PRESIDENTE. Grazie, dottoressa, per l'importante contributo che, se vorrà inviarcelo, sarà raccolto e distribuito non solamente ai presenti, ma a tutti i membri della Commissione perché possa costituire un elemento di valutazione sul quale poi Pag. 7costruire anche il lavoro emendativo nella Commissione sulle proposte di legge presentate.
  Lascio la parola al professor Antonio Palmieri, professore di diritto privato presso l'Università degli studi del Molise, pregandolo di contenere i tempi.

  ANTONIO PALMIERI, professore di diritto privato presso l'Università degli studi del Molise. Grazie, presidente, un ringraziamento per avermi coinvolto in questa indagine conoscitiva, ne sono onorato, e dunque vi offro il mio punto di vista, che è il punto di vista di uno studioso del diritto civile e quindi deve fare i conti con le norme del nostro Codice.
  Entrando in medias res e premettendo che in realtà riterrei inopportuno procedere all'esame di dettaglio degli articolati delle varie proposte, mi limiterò a prendere in considerazione non soltanto le proposte di legge che riguardano specificamente temi di rilievo civilistico, ma vorrei dare semplicemente un'idea di contesto dell'ordinamento civilistico, all'interno del quale queste disposizioni dovrebbero in qualche modo inserirsi, anche per comprendere le difficoltà di carattere teorico che evidentemente il giurista e anche il legislatore si deve porre.
  Per semplicità, consentitemi di seguire uno schema che avevo predisposto per questa occasione. Il Codice civile considera gli animali come beni e dunque come (leggo dall'articolo 810 del Codice civile) «cose che possono formare oggetto di diritto».
  Influenzati da una concezione antropocentrica del diritto, i codificatori del 1942 mantennero assoluta fedeltà alle categorie giuridiche fondamentali, ereditate dalla tradizione e comuni a tutti gli ordinamenti giuridici moderni, in particolare alla categoria della soggettività, che da tempo immemorabile aveva consentito di tenere ferma la distinzione fra persone e cose, tra soggetto di diritto e oggetto del diritto. Ne consegue che l'animale, cosa tra le cose e bene tra i beni, andava riguardato come una res, suscettibile di appropriazione e di costituire oggetto del diritto di proprietà e dunque di pieno godimento e disposizione.
  Il Codice civile è rimasto finora legato al proprio impianto originario e del tutto insensibile al dibattito filosofico ed etico sull'animalismo, sviluppatosi con notevole intensità a partire dall'ultimo quarto del 1900, anche a seguito degli studi di Singer e di Regan, che hanno mosso penetranti accuse di specismo a qualsiasi forma di discriminazione tra esseri viventi fondata sulla specie di appartenenza, promosso la riflessione sul cosiddetto «diritto animale», favorito il diffondersi nella società contemporanea di una nuova sensibilità, che induce a considerare gli animali non più come res, ma come individui, ancorché non umani, portatori di interessi propri, meritevoli di protezione e tutela giuridica.
  Questa mutata sensibilità ha trovato ufficiale e pubblica espressione nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, proclamata a Parigi il 15 ottobre del 1978. Si tratta di un manifesto filosofico ed etico che conserva per noi un importante significato, ma la mutata sensibilità sociale per la questione animale ha ispirato anche atti di sicuro valore giuridico.
  A tale proposito, si deve ricordare la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, che ha riconosciuto non soltanto l'obbligo morale dell'uomo di rispettare tutte le creature viventi, ma anche «il particolare vincolo esistente tra l'uomo e gli animali da compagnia (formule che possono tornare utili nell'esame del nostro tema) e l'importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società» (cito dal preambolo).
  Si deve soprattutto ricordare come il Trattato di Lisbona del 12 dicembre 2007 contenga l'affermazione di principio secondo cui «l'Unione europea e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti».
  Al Trattato di Lisbona deve riconoscersi un effetto dirompente: gli animali non possono essere più ricordati come res, come cose tra le cose, ma come esseri senzienti, quindi il rapporto tra l'uomo e il mondo naturale che lo circonda non è più il medesimo, Pag. 8 la natura non è più indiscriminatamente l'oggetto attuale o potenziale del dominio dell'uomo, le cose materiali o almeno alcune tra esse, quelle appartenenti al mondo animale, non assumono rilievo soltanto per la loro idoneità a soddisfare bisogni umani, giacché esse stesse hanno natura di esseri viventi, e tale natura non può che imporsi anche al diritto e dal diritto ricevere riconoscimento e diretta tutela.
  Si rende, dunque, opportuno e persino necessario un ripensamento ed una rielaborazione delle norme dedicate dall'ordinamento giuridico nazionale alla tutela degli animali, al fine di adeguare il diritto interno ai princìpi e ai valori enunciati dalle fonti comunitarie.
  La formula «esseri senzienti» utilizzata dall'articolo 13 del Trattato di Lisbona sembra suggerire al legislatore una duplice direttrice di riforma normativa: gli animali in quanto esseri viventi hanno l'oggettiva, indubitabile capacità di percepire il dolore, la sofferenza, la fatica, la costrizione, l'isolamento, il disorientamento, il disagio, l'abbandono, debbono dunque essere difesi dall'uomo e protetti dalle condotte umane, di natura commissiva o omissiva, irrispettose della loro natura di creature senzienti.
  In questa prospettiva l'intervento di adeguamento normativo non può che muoversi lungo la direttrice della riforma e integrazione della legislazione penale, riforma che conduca ad una più completa ed efficace repressione delle condotte illecite tenute in danno degli animali. È in questa direzione di rafforzamento della tutela penale degli animali che opportunamente si muovono la proposta di legge C. 3592 del 5 febbraio 2016 degli onorevoli Ferraresi ed altri, nonché buona parte delle altre proposte alla medesima abbinate.
  Gli animali o almeno alcuni tra essi, in quanto esseri senzienti, sono anche dotati di capacità cognitive e comunicative, che consentono loro di interagire con l'uomo e di stabilire relazioni biunivoche di affetto, compagnia, assistenza, dedizione, fedeltà. Tali animali, che per convenzione possiamo chiamare «d'affezione» o «familiari» debbono, dunque, essere protetti anche in ragione della relazione affettiva instaurata con l'uomo, o meglio si dovrebbe dire che ciò che merita di essere disciplinata e protetta è proprio la relazione affettiva che si instaura tra uomo e animale.
  In questa ulteriore e diversa prospettiva l'intervento di adeguamento normativo non può che muoversi lungo la direttrice della riforma e integrazione delle norme civilistiche, riforma che conduca alla introduzione di un vero e proprio statuto giuridico del bene animale d'affezione, ed è in questa direzione che altrettanto opportunamente si collocano le proposte di legge C.795 e C. 796 del 18 aprile 2013 degli onorevoli Brambilla e Castiello, nonché la più organica proposta di legge C. 960 del 16 maggio 2013 degli onorevoli Giammanco Brambilla Catanoso Genoese.
  La rilevanza della particolare relazione che si instaura tra uomo e animale d'affezione peraltro ha già trovato taluni – seppur episodici e disorganici – riconoscimenti normativi. Siano consentiti i richiami alla legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, al Codice del turismo, dove si dice che «lo Stato promuove ogni iniziativa volta a favorire l'accesso ai pubblici servizi e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al seguito», ma anche la legge 11 dicembre 2012, n. 220, recante «Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici» laddove si stabilisce che le norme del Regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici, e infine alla legge 28 dicembre 2015, n. 221, già ricordata, che novellando l'articolo 514 del Codice di procedura civile, ha aggiunto all'elenco delle cose nuove e assolutamente impignorabili «gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali, nonché gli animali impiegati a fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente e dei figli».
  Si è molto discusso in ordine a questa disposizione normativa, che continua almeno nella forma a trattare gli animali come beni suscettibili o meno di pignoramento, Pag. 9 ma non c'è dubbio che l'intento del legislatore e il risultato della novella evidenziano come la pignorabilità venga esclusa proprio in relazione alla particolare relazione che si instaura tra il soggetto debitore (e non soltanto il soggetto debitore, ma anche tutti gli altri componenti della famiglia) e l'animale potenzialmente assoggettabile come bene all'esecuzione forzata.
  Per cogliere appieno le linee di tendenza e di evoluzione del sistema giuridico torna utile verificare come il diritto trovi concreta applicazione nelle aule di giustizia, nelle quali non di rado vengono dedotti interessi nuovi, che, pur non ancora tutelati da norme di diritto positivo, invocano comunque riconoscimento e tutela in sede giurisdizionale.
  Meritano dunque di essere segnalate le pronunce giurisprudenziali che hanno riconosciuto il diritto alla visita in carcere del cane del detenuto quale componente della famiglia del recluso, il diritto di visita in ospedale dell'animale da compagnia del paziente ricoverato, la risarcibilità del danno non patrimoniale, ma esistenziale per la perdita dell'animale d'affezione, ma ancor più meritano di essere ricordate le decisioni che, in caso di cessazione della coabitazione tra conviventi, hanno disposto della sorte dell'animale familiare facendo applicazione per così dire analogica delle norme in materia di affidamento dei figli minori. Segnalo in particolare una sentenza del Tribunale di Roma del 15 marzo del 2016.
  I provvedimenti giurisdizionali richiamati appaiono particolarmente significativi se soltanto si considera che in essi si attribuisce decisivo ed esclusivo rilievo alla relazione affettiva sussistente tra uomo e animale, si prescinde del tutto dal titolo di proprietà, giacché la relazione affettiva può ben sussistere tra l'animale e ciascuno dei componenti, ancorché non proprietari, della comunità familiare, si disapplicano le regole proprietarie dominicali, atteso che le medesime appaiono ai giudici idonee a comporre conflitti sulle cose, ma non conflitti che involgano situazioni relazionali e di rilevanza esistenziale.
  I provvedimenti richiamati evidenziano e rendono manifesto il ruolo di supplenza svolto dalla magistratura rispetto ad un sistema normativo che, alla luce della sensibilità etico-giuridica diffusasi nella società contemporanea, viene avvertito come carente e lacunoso. Carenze e lacune tuttavia ben potranno essere colmate dal meditato e prudente lavoro delle assemblee parlamentari, utilmente avviato dalle proposte di legge sottoposto all'esame di codesta onorevole Commissione. Vi ringrazio per l'attenzione.

  PRESIDENTE. Anche a lei, professore, un sentito ringraziamento. Lascerei adesso la parola alla dottoressa Camilla Pagani, ricercatrice presso l'Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

  CAMILLA PAGANI, ricercatrice presso l'Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del CNR. Buongiorno a tutti e grazie della possibilità che mi avete dato di conoscere queste proposte di legge e di poter parlare con voi.
  Io sono psicologa e mi occupo da tanti anni di violenza, però nel nostro lavoro di ricerca abbiamo sempre considerato la violenza in senso ampio, vasto, e vi abbiamo incluso anche la violenza verso gli animali, ecco perché mi è piaciuto l'inizio della proposta di legge dell'onorevole Ferraresi, che mette in evidenza due elementi molto importanti della psicologia attuale: innanzitutto che ormai sappiamo da vari anni che gli animali sono esseri senzienti, capaci di intelligenza, con capacità cognitive, capaci di sensibilità e quindi grandi capacità di sofferenza; l'altro elemento importante è che la ricerca scientifica ha dimostrato da una quarantina d'anni è che le persone crudeli in maniera abbastanza severa verso gli animali spesso manifestano anche comportamenti violenti e aggressivi verso persone e cose.
  Tutto questo ha portato negli ultimi trent'anni un grande sviluppo di ricerche in questo ambito e un maggiore interesse per il rapporto essere umano/animale. Innanzitutto, abbiamo cominciato a guardare l'animale, ad osservarlo con quella che è stata definita «empatia accurata», si è cominciato a capire questo essere che è indubbiamente Pag. 10 diverso da noi, e quando noi affrontiamo la diversità sicuramente ci portiamo dietro paure e pregiudizi, quindi è molto importante questo lavoro di analisi dell'animale attraverso l'empatia accurata perché ha permesso di liberarci dai pregiudizi e di scoprire tutta la ricchezza e la complessità dell'individuo animale, e questo è stato molto importante soprattutto nel rapporto bambino/animale.
  Sono d'accordo con la dottoressa Rescigno che l'educazione è fondamentale, è la base, quindi educazione in famiglia ma soprattutto nelle scuole. Alcune associazioni animaliste tra cui la lega antivivisezione (LAV) recentemente hanno rinnovato il protocollo d'intesa con il Ministero dell'istruzione, e ricordo che quando mi occupavo di violenza in modo pratico, educativo, quando il CNR poteva permettersi di fare questo, avevamo realizzato un protocollo d'intesa con il Ministero dell'istruzione e nei vari punti che dovevamo affrontare nell'educazione contro la violenza c'era anche la violenza dei bambini e degli adolescenti verso gli animali.
  In seguito ho fatto anche delle ricerche in ambito scolastico e ho raccolto dai ragazzi una ricchezza di testimonianze, di annotazioni, di osservazioni che mi sono servite anche da un punto di vista scientifico, soprattutto per quanto riguarda la definizione di violenza agli animali, perché in ambito scientifico, fino a quindici anni fa, c'era la distinzione, che è importante ma che è un po'semplice, tra violenza socialmente accettata, come la caccia, la pesca, la sperimentazione sugli animali, e violenza socialmente non accettata.
  Ricordo che quando andavo nelle scuole a sottoporre i questionari che abbiamo fatto sempre in forma anonima, i ragazzini mi facevano delle domande estremamente intelligenti, ad esempio se sia produrre violenza e sofferenza educare un animale e punirlo, se sia violenza fare del male a un animale morto, non rimettere nell'acqua un pesce fuori dall'acqua ancora vivo o schiacciare una formica. Questo mette in crisi la ricerca psicologica, perché prima si chiedeva ai ragazzini se fossero mai stati violenti con gli animali, mentre qui ci troviamo di fronte a una realtà estremamente complessa e il rapporto del bambino con l'animale è particolarmente importante, perché il bambino impara attraverso questo contatto ad avere a che fare con il diverso.
  Prima ho parlato di pregiudizi che sono estremamente importanti e che spesso uno si porta dietro quando viene a contatto con la diversità culturale, la diversità di genere, la diversità di classe sociale, quindi da un punto di vista educativo quello dell'incontro bambino/animale è un momento fondamentale perché può aiutare il bambino ad imparare ad affrontare il diverso in maniera più libera, più aperta, più empatica.
  Un altro elemento particolarmente importante da un punto di vista educativo è la possibilità per il bambino, attraverso il rapporto con l'animale, di stabilire un rapporto che è al di fuori dei condizionamenti socio-culturali. Noi viviamo in una società che è fondamentalmente basata su rapporti di potere, su scale gerarchiche, mentre nel rapporto positivo con l'animale ovviamente tutto questo non c'è, l'animale ci accetta per quello che siamo, non importa se siamo laureati, se siamo miliardari, se siamo barboni, importante per l'animale è l'affetto, essere curati, nutriti e amati, quindi se noi aiutiamo il bambino ad un rapporto positivo con l'animale, lo aiutiamo anche a stabilire rapporti positivi con le persone al di fuori del modello di vita competitivo della nostra società, basato su rapporti di potere.
  L'altro filone molto importante nello studio del rapporto tra esseri umani e animali è stato quello della violenza. Soprattutto i colleghi americani si sono accorti che spesso persone molto violente come i serial killer quasi sempre erano state violente verso gli animali, per esempio i giovani autori delle stragi nelle scuole americane molto spesso erano stati autori di violenze sugli animali.
  Nel 1987 la crudeltà verso gli animali è stata inserita tra i disturbi della condotta nel «Manuale statistico diagnostico dei disturbi mentali». Il disturbo della condotta è quel disturbo per cui un individuo viola certe regole fondamentali della convivenza sociale, non rispetta quelli che sono i diritti fondamentali. Pag. 11
  Circa un mese e mezzo fa, c'è stata una strage in una chiesa del Texas in cui sono morte più di venti persone e l'autore di questa violenza era stato anche autore di violenza agli animali. Ormai questo è un dato che conosciamo, però non vuol dire che uno non debba essere violento verso gli animali perché poi può diventare violento verso le persone, l'animale ha diritti per sé, in quanto essere senziente dotato di capacità di sofferenza, in particolare gli animali superiori, i mammiferi, ma tutta la scala degli animali, anche quelli insomma di «rango evolutivo inferiore», perché comunque sono esseri vitali e meritano tutto il nostro rispetto.
  Queste proposte di legge mi sembrano estremamente importanti, certo c'è ancora molta strada da fare, perché quando si dice ad esempio che l'animale non deve essere tenuto in condizioni che non rispettino la sua natura da un punto di vista etologico è molto giusto, ma dobbiamo essere coerenti e dire che non possiamo tenere gli uccellini in gabbia, gli animali nei giardini zoologici. Questi sono passi che dobbiamo fare, perché non c'è altra strada.
  Ho, quindi, apprezzato tutte queste proposte di legge, in particolare, come diceva la collega, mi sembra fondamentale mettere in evidenza l'importanza dell'uso di internet, perché ormai è lo strumento più immediato di comunicazione, e comunque l'inasprimento delle pene mi sembra necessario, come sottolineare il fatto che il reato è più grave se avviene in presenza di minori, se con l'aiuto di disabili, ritengo siano tutti elementi estremamente importanti.
  Vorrei concludere raccontando la testimonianza di una bambina alla quale in una ricerca che abbiamo fatto era stato chiesto se avesse mai visto fare del male a un animale, e lei ha risposto di sì, che era un maiale che veniva ucciso, e ha descritto la macellazione in modo crudo ed empatico nei confronti dell'animale, quindi dobbiamo tener conto di come i costumi gradualmente debbano cambiare, perché il bambino ha bisogno di comportamenti rispettosi verso la vita, e siamo noi adulti che dobbiamo dare questo esempio di rispetto verso la vita. Grazie.

  PRESIDENTE. Do ora la parola al professor Carlo Consiglio, già professore di zoologia presso l'Università «La Sapienza» di Roma.

  CARLO CONSIGLIO, già professore di zoologia presso l'Università «La Sapienza» di Roma. Ho un documento scritto che posso distribuire.

  PRESIDENTE. Assolutamente sì, lei può passare alla distribuzione, e saranno preziosi i contributi che vorrete farci avere anche nei prossimi giorni che sintetizzano i vostri interventi qualora lo vogliate, diversamente sarà il resoconto stenografico della seduta che raccoglierà la vostra illustrazione nella giornata odierna. A lei la parola, professore.

  CARLO CONSIGLIO, già professore di zoologia presso l'Università «La Sapienza» di Roma. Ringrazio il presidente della Commissione e la Commissione intera per avermi voluto invitare a esprimere un'opinione.
  La proposta di legge C. 3592 di Ferraresi ed altri, da un punto di vista generale, tende soprattutto a inasprire le pene per i reati commessi in danno degli animali non umani (dico sempre questa aggiunta «non umani» perché, se diciamo animali, includiamo anche l'uomo). Questi reati attualmente sono puniti con delle pene abbastanza modeste, quindi c'è il rischio che queste pene non costituiscano un deterrente sufficiente per scoraggiare chi avesse la tendenza a compiere maltrattamenti su animali, quindi questa proposta di legge è opportuna.
  Le ricerche scientifiche sulla etologia sono molto progredite negli ultimi tempi e ormai si è visto che molti animali non umani, specialmente i mammiferi in genere, provano dei sentimenti e delle emozioni che non differiscono per nulla da quelli degli umani, per esempio un animale ha la coscienza di sé e dell'ambiente che lo circonda.
  Le ricerche genetiche, inoltre, hanno mostrato che il codice genetico è uguale per tutti gli esseri viventi. Questo significa che la vita è comparsa una sola volta sulla Pag. 12terra, conseguentemente tutti gli animali, le piante e perfino i batteri sono nostri parenti (è una verità scientifica), quindi ciò ci dovrebbe indurre a considerare gli altri esseri viventi con rispetto e soprattutto a evitare loro sofferenze.
  Grazie alla divulgazione scientifica, queste nozioni stanno diventando anche patrimonio dell'opinione pubblica, e questo favorisce un atteggiamento dell'opinione pubblica favorevole alla protezione degli animali, quindi adesso siamo nella situazione che la legislazione vigente, che considera gli animali più o meno come oggetti, non è adeguata né alle attuali conoscenze scientifiche, né all'atteggiamento dell'opinione pubblica.
  Vorrei passare a esaminare singolarmente alcuni punti della proposta di legge. Questa prevede diverse modifiche del Codice penale soprattutto per quanto riguarda i reati di maltrattamento.
  Una forma di maltrattamento, attualmente tollerata dalla legge, è l'impiego degli uccelli come richiami vivi nell'attività venatoria. Sappiamo che sono vietati, però in certi casi vengono permessi come eccezione o come deroga. Questo è stato già introdotto dalla proposta di legge degli onorevoli Massimiliano Bernini ed altri nella proposta di legge C. 1502, quindi si suggerisce di modificare l'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 2, della proposta di legge dell'onorevole Ferraresi, inserendo le parole «compreso il loro utilizzo come richiami vivi nell'attività venatoria».
  Un altro punto riguarda le persone che sono state condannate per maltrattamento di animali non umani, persone ovviamente considerabili inadatte all'affidamento di altri animali, quindi si suggerisce di inserire una modifica dell'articolo 544-sexies del Codice penale, introducendo un divieto di detenzione di animali di qualsiasi specie per coloro che siano stati condannati per reati previsti dagli articoli 544-ter, quater e quinquies.
  Passando all'articolo 3 della proposta di legge, un punto importante riguarda le guardie volontarie venatorie, zoofile e ittiche, le guardie volontarie in genere delle associazioni di protezione ambientale e delle associazioni animaliste. A queste guardie l'articolo 28 della legge n.157 del 1992, la legge sulla caccia, e l'articolo 6 della legge n. 189 del 2004 conferiscono competenze e funzioni non del tutto chiare, per cui sarebbe opportuno modificare l'articolo 6, comma 2, della legge n.189 del 2004 sopprimendo le parole «anche con riguardo agli animali di affezione nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina».
  Si potrebbe inserire una modifica dell'articolo 27 della legge n. 157 del 1992, la legge sulla caccia, aggiungendo alla fine della lettera b) del comma 1 le parole «a tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza».
  Tornando alla legge n. 189 del 2004, nella proposta di legge si propone di sostituire le parole Felis silvestris, gatto selvatico, con Felis catus, gatto domestico, però dalla copia che ho di questa legge risulta che c'è già scritto Felis catus, quindi questo è un punto da verificare ed eventualmente si può stralciare questa correzione.
  Passando all'articolo 4 della proposta di legge e al problema dei richiami elettroacustici, la legge sulla caccia, la citata legge n. 157 del 1992, vieta l'uso dei richiami acustici a funzionamento meccanico elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono, però omette di vietare la detenzione nei luoghi di caccia, quindi è molto difficile sorprendere il cacciatore che usa il richiamo elettromagnetico o elettroacustico perché, se in quel momento non lo sta usando, non è imputabile. Sarebbe, quindi, opportuno prevedere che sia vietato non solo l'uso, ma anche la detenzione durante la caccia.
  Sempre con riferimento alla legge n. 157 del 1992, sarebbe opportuno per i reati più gravi introdurre l'istituto della revoca definitiva della licenza, quindi in questo senso bisognerebbe modificare l'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e), che riguardano la caccia in periodo di divieto generale, l'abbattimento di specie particolarmente protette, la caccia nei parchi e riserve e l'uccellagione.
  C'è, poi, un refuso a pagina 18 della proposta di legge, righe 6 e 7, dove c'è una sanzione amministrativa minima da modificare, Pag. 13è di lire 400.000 e non 40.000 e credo che quella che risulterebbe dalla modifica dovrebbe essere di ero 400 e non di euro 40.
  Relativamente all'articolo 10 della proposta di legge, rammento che la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali minacciate di estinzione non vieta di importare ed esportare specie in modo esplicito, la Convenzione dice soltanto che per importare o esportare certe specie incluse negli allegati occorrono secondo i casi i pareri di alcune autorità scientifiche o amministrative, che devono dichiarare che l'importazione o l'esportazione non nuoce allo stato della specie. Nell'articolo 10 della proposta di legge le parole «non previste dal» andrebbero sostituite con «in violazione del».
  Ho finito con le osservazioni sui singoli punti della proposta di legge e per quanto riguarda tutte le altre proposte di legge collegate raccomando di approvarle perché, senza entrare nei dettagli dei singoli articoli di ciascuna, in linea generale sono tutte molto opportune per lo stato degli animali non umani. Grazie.

  PRESIDENTE. Grazie, professore. Do la parola al relatore, onorevole Ferraresi.

  VITTORIO FERRARESI. Grazie, presidente. Io volevo sottolineare che ovviamente potrete mandare contributi scritti più corposi, perché capisco che dieci minuti sono un tempo abbastanza limitato, però se nei prossimi giorni vorrete depositare contributi che riprendono il vostro intervento in maniera più completa, potrete farlo, oppure verrà tenuto in considerazione quanto avete detto oggi, perché sarà ovviamente distribuito a tutti i deputati.
  Sul piano dell'educazione e della cultura, in molte proposte di legge non c'è questo tema non perché non si sia voluto affrontare, ma perché siamo in Commissione giustizia. Già alcune delle proposte di legge abbinate sono un po’ fuori dal perimetro dell'abbinamento, quindi per esigenze anche di velocità se avessimo coinvolto, in una fase abbastanza avanzata della legislatura, anche altre Commissioni focalizzate sull'educazione e sulla cultura, probabilmente il lavoro non avrebbe neanche visto questa fase, perché ovviamente è una proposta che arriva dall'opposizione, che ha comportato un lavoro enorme.
  È ovvio che il problema culturale e educativo è importante, ma purtroppo non siamo riusciti a metterlo in questo testo, perché riguarda la Commissione giustizia. In ogni caso recepiamo il vostro contributo per quanto riguarda l'importanza dell'intervento in fase soprattutto scolastica dell'educazione civica e anche ambientale.
  Per quanto riguarda invece la detenzione, se avete piacere di mandarci per quanto riguarda l'atto civilistico anche delle proposte concrete di revisione del testo per quanto riguarda gli animali come beni, ci farebbe molto piacere analizzarle.
  In riferimento all'osservazione del professor Consiglio sull'articolo 10, sappiamo bene che l'articolo 10 sulle specie in riferimento alla Convenzione di Washington è stato oggetto di critiche, ma il testo sarà ovviamente rivisto con ulteriori specificazioni, che tra l'altro potrebbero essere fatte in fase di decreti attuativi, quindi siamo assolutamente in linea su questo, perché ci sono state delle interpretazioni problematiche e quindi vogliamo specificare che andremo in quella direzione.
  Come relatore della proposta di legge e di tutte le altre farò tesoro dei vostri contributi e di quelli che arriveranno successivamente, che saranno distribuiti a tutti i colleghi, quindi, se vorrete interloquire su alcuni punti specifici della proposta, ovviamente sono a disposizione per eventuali correzioni. Vi ringrazio molto.

  PRESIDENTE. Nel ringraziare i nostri ospiti, dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 16.45.