XVII Legislatura

II Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 2 di Martedì 25 marzo 2014

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 

INDAGINE CONOSCITIVA IN MERITO ALL'ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 1129  MOLTENI, RECANTE MODIFICHE AGLI ARTICOLI 438 E 442 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE. INAPPLICABILITÀ DEL GIUDIZIO ABBREVIATO AI DELITTI PUNITI CON LA PENA DELL'ERGASTOLO

Audizione di Oliviero Mazza, Ordinario di diritto processuale penale presso l'Università Bicocca di Milano.
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 
Mazza Oliviero , Ordinario di diritto processuale penale presso l'Università Bicocca di Milano ... 3 
Ferranti Donatella , Presidente ... 6 
Molteni Nicola (LNA)  ... 6 
Mazza Oliviero , Ordinario di diritto processuale penale presso l'Università Bicocca di Milano ... 6 
Ferranti Donatella , Presidente ... 6 
Mazza Oliviero , Ordinario di diritto processuale penale presso l'Università Bicocca di Milano ... 6 
Ferranti Donatella , Presidente ... 6

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: FI-PdL;
Scelta Civica per l'Italia: SCpI;
Sinistra Ecologia Libertà: SEL;
Nuovo Centro-destra: NCD;
Lega Nord e Autonomie: LNA;
Per l'Italia: (PI);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI;
Misto-Centro Democratico: Misto-CD;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

Testo del resoconto stenografico
Pag. 3

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DONATELLA FERRANTI

  La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  (Così rimane stabilito).

Audizione di Oliviero Mazza, Ordinario di diritto processuale penale presso l'Università Bicocca di Milano.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1129 Molteni, recante modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, di Oliviero Mazza, Ordinario di diritto processuale penale presso l'Università Bicocca di Milano.
  Lo ringrazio per aver accettato il nostro invito a parlare in audizione in merito a una proposta di legge riguardante un tema delicato, ossia l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti in astratto con la pena dell'ergastolo.
  Do subito la parola al professor Mazza.

  OLIVIERO MAZZA, Ordinario di diritto processuale penale presso l'Università Bicocca di Milano. Grazie, presidente, per l'invito a questa audizione. Cercherò di contenere il mio intervento in tempi strettissimi, rinviando a un testo scritto che invierò entro domani alla Commissione.
  Il disegno di legge riguarda l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con l'ergastolo. Consentitemi una breve premessa. Ovviamente non spetta a me indicare a voi le scelte di politica in ambito giudiziario penale, tuttavia rilevo solo che gli sforzi attuali del Parlamento vanno nella direzione di dare una risposta adeguata al monito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di sovraffollamento carcerario.
  Questo disegno di legge non mi sembra perfettamente coincidente con questa politica più generale in questo preciso momento storico, che deve rispondere a questa esigenza impellente. È chiaro che eliminare l'accesso al giudizio abbreviato per i reati puniti o punibili con l'ergastolo finirebbe per incrementare, sia pure in un numero limitato di casi, la carcerizzazione degli imputati in attesa di giudizio e poi dei condannati.
  Ciò detto, l'idea di escludere i reati punibili con la pena dell'ergastolo dal giudizio speciale in sé non è irragionevole, non è sospetta di illegittimità costituzionale, come ci ha detto la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 163 del 1992, successiva alla prima declaratoria di illegittimità costituzionale sul tema abbreviato-ergastolo, quella della sentenza n. 176 del 1991.
  Premesso, quindi, che non è irrazionale e non è incostituzionale escludere i reati punibili con l'ergastolo, vedo tuttavia alcune criticità nel disegno di legge. La prima riguarda le condizioni di ammissibilità del rito, nel senso che, essendo escluso il rito per quei procedimenti nei quali l'imputazione in astratto renderebbe applicabile la pena dell'ergastolo, si dovrebbe Pag. 4poi sottoporre al giudice dell'udienza preliminare la richiesta condizionata, quella del comma 6-bis dell'articolo 438; richiesta subordinata a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso.
  Allora, queste valutazioni, sia la riqualificazione sia la modifica dell'imputazione in facto, di solito attengono al dominio riservato del pubblico ministero (l'articolo 423 in tema di udienza preliminare, gli articoli 516 e seguenti nel dibattimento). Ora, non è specificato nel disegno di legge, però se il giudice ha un potere di sindacare l'imputazione, cosa fa ? La modifica lui ? La fa modificare al pubblico ministero ? Seguiamo il modello dell'imputazione coatta ? Ecco, mi sembra che non sia specificato quello che può accadere dopo che viene posta la questione di ammissibilità condizionata del rito.
  Sono francamente un po’ perplesso nel concedere al giudice questi poteri di incidere sull'imputazione, tra l'altro in sede di valutazione di ammissibilità del rito. Oltretutto, segnalo che se da un lato c’è una sentenza della Cassazione anche abbastanza recente (Sezione III n. 1803 del 1o dicembre 2010 ricorrente Alain e altri) che ammette la possibilità che il GUP riqualifichi il fatto reato in funzione del rinvio a giudizio – e già mi sembra una non secondaria forzatura delle regole di sistema – d'altro canto la giurisprudenza costituzionale formatasi dopo la sentenza n. 176 del 1991 ha sempre escluso in capo al GUP il potere di fornire una diversa qualificazione del fatto contestato e, ancor più, di andare a modificare la stessa descrizione del fatto. Anche in quel caso, peraltro, bisognerebbe intendersi se è un fatto diversamente descritto o addirittura un fatto nuovo che va a sostituire quello inizialmente ipotizzato dal pubblico ministero.
  Quindi, vi è una giurisprudenza costituzionale consolidata nell'escludere questo potere in capo al GUP. Faccio riferimento alla sentenza n. 305 del 1993 e alle ordinanze n. 204 del 1994 e n. 163 del 1992. Dopodiché, l'ordinanza n. 204 del 1994 segnala anche un ulteriore rischio, ossia che se si attribuisse una libertà di qualificazione del fatto al GUP questi potrebbe rideterminare l'imputazione e modificare il titolo del reato, ma evitare, in caso di condanna, l'appello del pubblico ministero ai sensi del 443, terzo comma, perché in quel caso il PM potrebbe impugnare solo se la mutazione è intervenuta nel giudizio, non nella fase di ammissibilità del giudizio. Quindi, lo dice la Corte costituzionale che, di fatto, questo potere del giudice sarebbe sottratto a ogni controllo perché la sentenza non sarebbe appellabile.
  Andando velocemente, nel disegno di legge è prevista la possibilità di reiterare questa istanza condizionata. Non mi soffermo sui problemi tecnici del nuovo articolo 442, comma 2, perché sono già stati evidenziati anche dal Servizio studi della Camera. Faccio solo presente che la decisione in sede di atti introduttivi del dibattimento da parte del giudice del dibattimento potrebbe determinare un'incompatibilità al giudizio, soprattutto nel caso di rigetto, perché nel caso venisse accolta ovviamente diventerebbe il giudice del giudizio abbreviato, ma se la respingesse dovrebbe poi procedere al dibattimento e in questo caso varrebbero i princìpi della sentenza costituzionale n. 399 del 1992, che non a caso aveva reso incompatibile il pretore che in limine al dibattimento aveva escluso un patteggiamento escludendo l'ipotesi aggravata del reato, proprio sovrapponibile al caso di specie.
  Ovviamente non voglio solo operare una pars destruens del progetto politico. Se ci fosse questa volontà di escludere dal rito abbreviato e dalla correlativa diminuente i reati più gravi – e mi rendo conto che è molto sentita anche nell'opinione pubblica, laddove vi sono stati casi della cronaca che hanno determinato pene assolutamente inadeguate alla gravità dei fatti per effetto della diminuente del rito associata ad altre circostanze attenuanti, insomma una serie di riduzioni di pena che hanno reso la sanzione non congrua con la gravità del reato – quindi se l'obiettivo fosse questo a mio avviso (è una proposta modestissima che sottopongo alla Pag. 5vostra attenzione) bisognerebbe sottrarre al giudizio abbreviato i delitti di competenza della Corte d'Assise. Quindi, non più limitarsi a un problema di punibilità concreta o astratta, all'ergastolo, ma sottrarre tutta la fascia dei reati di competenza della Corte d'Assise.
  Quali sono i vantaggi di questa scelta ? L'obiettivo politico sarebbe identico, perché ovviamente i reati punibili con l'ergastolo sono di competenza normalmente della Corte d'Assise e sono anche altri reati, pur gravi, magari non puniti con l'ergastolo.
  Il vantaggio sarebbe innanzitutto che la questione di ammissibilità del rito sarebbe risolta de plano insieme a quella di competenza: già noi abbiamo un GUP attrezzato per valutare la competenza per materia, idem per il giudice del dibattimento, sappiamo quali sono le regole di valutazione delle competenze, quindi andrebbe tutto su un binario già abbastanza delineato.
  In più, ci sarebbero altri vantaggi, in primo luogo quello finalmente di rendere più coerente con alcuni princìpi costituzionali questo rito speciale. Il primo principio è quello della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia (articolo 102, comma 3 della Costituzione). Quando noi siamo in Corte d'Assise abbiamo la partecipazione diretta. Oggi consentiamo all'imputato di scegliersi il giudice, cioè di escludere il popolo dal giudice che dovrà giudicarlo, scegliendo il giudizio abbreviato.
  Altro problema è quello della naturalità e precostituzione del giudice (articolo 25, comma secondo della Costituzione), perché il giudice naturale per quei gravi fatti, in particolare quelli di sangue, è la Corte d'Assise con composizione mista, non sicuramente un giudice monocratico, con il paradosso in appello di recuperare la competenza della Corte d'Assise d'Appello, che è sicuramente incongruo con un rito che si svolge davanti al giudice monocratico.
  Ancora, il problema del giudice del locus commissi delicti, che a mio avviso è la garanzia della naturalità. Oggi per i reati di competenza distrettuale andiamo davanti a un GUP distrettuale, che non è il giudice del luogo dove è stato commesso il fatto. Questa è una gravissima distorsione, che è quella, per esemplificare, dell'articolo 328 comma 1-quater, che appunto attribuisce anche al GUP competenza distrettuale. Quindi, io vedo solo dei vantaggi nel decidere di sottrarre in toto i reati di competenza della Corte d'Assise.
  Segnalo – e chiudo, per tener fede alla premessa di concisione nella mia esposizione – che il giudizio abbreviato crea anche altri problemi che andrebbero attentamente valutati, soprattutto quando riguarda fatti per i quali sono concorrenti più persone, quindi il concorso di persone nel reato, e ancor più per i reati a concorso necessario (pensiamo ai reati di tipo associativo). La scelta di un imputato di farsi giudicare con il rito abbreviato non esclude la necessità di celebrare poi il processo. Ci sono anche fatti della cronaca che vedono un imputato che chiude la partita con l'abbreviato, ma il processo si deve fare; tra l'altro, bisogna anche andare a giudicare, sia pure incidentalmente, la posizione del soggetto che non ha chiesto il rito speciale, soprattutto nei reati a concorso necessario. Questo porta poi a possibili conflitti tra i giudicati e a un fenomeno abbastanza nuovo di osmosi probatoria, perché se i processi scorrono in parallelo magari l'abbreviato arriva in appello, si chiude il primo grado davanti al giudice del dibattimento e gli atti del dibattimento possono essere recuperati con il 603, in quanto prove sopravvenute, nel giudizio abbreviato che nel frattempo è arrivato in appello, magari davanti alla Corte d'Assise d'Appello che è un giudice assolutamente incongruo rispetto a quello di primo grado.
  Credo che sia necessario mettere mano all'intera architettura del giudizio abbreviato. Se invece l'obiettivo politico fosse quello più ristretto di sottrarre i reati più gravi, suggerirei di escludere i reati di competenza della Corte d'Assise.
  Rinvio al testo scritto per ulteriori approfondimenti.

Pag. 6

  PRESIDENTE. Grazie per la chiarezza. Do ora la parola ai colleghi che intendono intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

  NICOLA MOLTENI. Ringrazio moltissimo il professor Mazza per le osservazioni e, soprattutto nella mia qualità di relatore, per la proposta. Mi sembra, peraltro, una proposta tecnicamente valida e sostenibile anche da un punto di vista giuridico.
  Se oltre allo scritto avessimo eventualmente bisogno anche di una collaborazione ulteriore per poter definire meglio questo tipo di fattispecie, lei sarebbe a disposizione della Commissione, al fine di poter giungere all'elaborazione di un testo che possa stare in piedi ?

  OLIVIERO MAZZA, Ordinario di diritto processuale penale presso l'Università Bicocca di Milano. Molto volentieri. La mia relazione scritta sarà una relazione illustrativa. Non mi sono permesso di avanzare un articolato, anche perché mi sembrava eccessivo, da parte mia, fare una proposta di questo tipo.

  PRESIDENTE. Dopo questa interlocuzione con il relatore, se potesse inviarci, oltre alla relazione, una proposta di modifica dell'articolato, anche con riferimento all'abbreviato, sarebbe gradito.
  Come è avvenuto anche per altri testi – penso ad esempio alla messa alla prova – laddove c’è stato un contributo notevole da parte di alcuni professori, potrebbero esserci ulteriori interlocuzioni con il relatore ed eventualmente con la Presidenza o con un Comitato ristretto. Per noi le audizioni non sono solo un passaggio formale, ma servono per avere la possibilità di produrre un testo spendibile ed efficace.

  OLIVIERO MAZZA, Ordinario di diritto processuale penale presso l'Università Bicocca di Milano. Invierei subito, entro domani, le osservazioni che sono già pronte, riservandomi un articolato più ristretto sul problema dell'esclusione dei reati di competenza della Corte d'Assise, infine magari una proposta più ampia su altre criticità che io rilevo del giudizio abbreviato attuale.

  PRESIDENTE. Ringraziamo il professor Mazza.
  Dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 13.45.