XVII Legislatura

Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

Resoconto stenografico



Seduta n. 38 di Giovedì 19 novembre 2015

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Catania Mario , Presidente ... 2 

Audizione del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando:
Catania Mario , Presidente ... 2 
Orlando Andrea (PD) , Ministro della giustizia ... 2 
Catania Mario , Presidente ... 12 
Cenni Susanna (PD)  ... 12 
Gallinella Filippo (M5S)  ... 14 
Baruffi Davide (PD)  ... 14 
Catania Mario , Presidente ... 14 
Orlando Andrea (PD) , Ministro della Giustizia ... 15 
Catania Mario , Presidente ... 16 

ALLEGATO: Documentazione presentata dal ministro della Giustizia ... 17

Testo del resoconto stenografico
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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CATANIA

  La seduta comincia alle 14,05.

  (La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  (Così rimane stabilito).

Audizione del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando. È evidente che il tema della contraffazione si interseca in modo importante con le competenze del Ministro Orlando, quindi senza ulteriore indugio gli lascio la parola e successivamente avremo modo di procedere a qualche approfondimento.

  ANDREA ORLANDO, Ministro della giustizia. Grazie, presidente, sono molto grato dell'opportunità che mi date di poter riferire a questa Commissione sul lavoro che abbiamo impostato.
  Abbiamo deciso di affrontare i temi su cui è tenuta l'audizione partendo dalla consapevolezza della rilevanza criminale dei fenomeni connessi a questo tipo di attività e delle ricadute rilevanti dal punto di vista negativo sotto l'aspetto economico, cioè del calo del fatturato e dell'impoverimento dell'offerta di nuovi brevetti, sul piano finanziario la riduzione delle entrate fiscali e sul piano sociale lo sfruttamento di manodopera e il pericolo della salute per i cittadini.
  È evidente che l'industria del falso è fortemente legata alle svariate forme di illegalità economico-finanziaria che inquinano il mercato, quali l'evasione fiscale, il lavoro nero e irregolare, il riciclaggio e il reimpiego dei proventi illeciti. Non è un caso che questa riflessione segua interventi già realizzati contro la criminalità economica e si leghi almeno concettualmente al disegno di legge contro il caporalato, licenziato nell'ultimo Consiglio dei ministri.
  La Direzione nazionale antimafia nell'ultima relazione del 2015, relativa al periodo 1 luglio 2013-giugno 2014, ha evidenziato come il fenomeno della contraffazione abbia assunto negli anni le caratteristiche di una vera e propria impresa criminale altamente organizzata, con un mercato di riferimento internazionale e una rete produttiva e distributiva transnazionale, che fino a tempo fa erano limitati ai soli beni di lusso collegati alla moda, ma che sempre di più hanno invaso ogni settore commerciale, compresi quelli relativi ai beni di uso comune, con ricadute frequenti e gravi anche sulla salute dei consumatori.
  Cercherò in questa sede di rispondere alle esigenze connesse all'ambito di indagine scelto da questa Commissione, come definito nella delibera istitutiva, e soprattutto di approfondire le questioni relative alla produzione e al commercio di prodotti che infrangono la proprietà intellettuale, indicando le iniziative a nostro avviso necessarie per migliorarne il contrasto.Pag. 3
  Per quanto riguarda le specifiche competenze del mio Ministero, l'attenzione non può che essere principalmente rivolta all'analisi degli strumenti preventivi e coercitivi offerti dalla tutela penale. Do per scontato che questo fronte del contrasto non possa essere considerato esaustivo e tuttavia è quello che inerisce direttamente al mio Ministero.
  L'osservatorio di cui dispone il Ministero della giustizia sui giudizi relativi alle principali fattispecie di reato che riguardano la contraffazione latamente intesa offre un quadro della rilevanza anche quantitativa del fenomeno. La Direzione della statistica del Ministero, attraverso la rilevazione del movimento dei procedimenti suddiviso per qualificazioni giuridiche del fatto, è in grado di fornire i dati dei procedimenti penali iscritti e definiti presso i tribunali, distinti per qualificazioni giuridiche allo stato fino agli anni 2010, 2011 e 2012.
  L'analisi dei dati rilevati presso la sezione Gip e Gup dei diversi tribunali relativi a questo triennio evidenzia che la fattispecie di reato con il maggior numero di iscrizioni nel periodo è l'introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con segni falsi. In particolare, tale reato presenta un'incidenza crescente sul totale dei reati riportati in tabella, dal 53 per cento nel 2010 al 62 per cento nel 2012, sebbene il suo andamento sia leggermente diminuito in termini assoluti da 3.067 a 3.020 casi.
  Questo anche in ordine a una cosa che desidero sottolineare perché, contrariamente a quanto si può immaginare leggendo i giornali o ascoltando la televisione, il numero dei reati nel nostro Paese è costantemente in decrescita (per questo il dato percentuale aumenta, mentre in termini assoluti diminuisce).
  Al secondo posto si colloca il reato di duplicazione abusiva delle opere di ingegno che, pur presentando un andamento fortemente decrescente (il dato del 2012 è dimezzato rispetto a quello del 2010), continua a incidere sul totale dei reati in tabella in misura pressoché costante, oscillando intorno al 74 per cento. Ciò in quanto il complesso dei reati di contraffazione rilevati presso le sezioni Gip e Gup presenta un numero di iscrizioni decrescente nell'ultimo triennio del 16 per cento.
  Spostando l'attenzione ai dati rilevati presso le sezioni dibattimentali dei tribunali, la situazione appare sostanzialmente simile: l'incidenza delle prime due fattispecie di reati sul totale della tabella assorbe più dell'80 per cento delle iscrizioni per ogni anno, anche nel settore dibattimentale le iscrizioni sono diminuite nel triennio del 32 per cento.
  Analizzando complessivamente i dati, i reati riportati nelle tabelle risultano in diminuzione nel triennio 2010-2012, fatta eccezione per i reati di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale e contraffazioni di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, che registrano un numero esiguo di iscrizioni in valore assoluto.
  Il reato che registra la maggiore diminuzione di iscrizioni nel triennio è quello della duplicazione o distribuzione di programmi informatici su supporti sprovvisti di marchi SIAE. Metto a disposizione per ogni utilità le tabelle che rappresentano in dettaglio i dati che ho brevemente illustrato alla Commissione.
  Non c’è alcun dubbio che i dati statistici rispecchino la conseguenza più capillarmente diffusa del fenomeno contraffazione, il quale attinge la sua vitalità anche dalla possibilità di avvalersi di manodopera fortemente sfruttata, sottopagata e spesso migrante. Le organizzazioni criminali che si avvalgono di collaudate tecniche danno vita a una ramificazione puntuale, organizzata secondo un modello di marketing aziendale, che assicura la diffusione e il successo di questo commercio parallelo o sommerso.
  Vi è poi la violazione sistematica del diritto d'autore, favorita dal potenziale diffusivo del web, che agevola l'acquisizione diretta delle opere dell'ingegno. Accanto a queste fattispecie quantitativamente più diffuse ne stanno emergendo diverse altre, che volgono verso forme di Pag. 4contraffazione più sofisticate, dedicate a prodotti tecnologici di qualità. Ciò vale a spiegare in parte i valori recessivi delle fattispecie di reato riportate nelle tabelle, alle quali si stanno via via affiancando nuove tipologie di reato emergenti, a maggior impatto sociale, di più complessa individuazione e dai risvolti più insidiosi.
  La Commissione ha già avuto modo di analizzare nel corso della prima fase della sua attività i problemi di natura sia sostanziale che processuale connessi con l'attuale impianto della legislazione nazionale in ambito penale, avvalendosi anche delle audizioni di rappresentanti delle principali procure della Repubblica.
  Il preoccupante quadro che ci viene reso da coloro che operano quotidianamente per contrastare la criminalità in questo settore ha fatto emergere come prioritari due ordini di problemi di natura sostanziale. Da un lato si impone la necessità di tenere il passo con strumenti tecnologici che consentono la diffusione e la riproduzione illecita delle opere dell'ingegno, oltre che la perpetrazione di frodi e truffe attraverso il web.
  Dall'altro si pone l'urgenza di conferire organicità al sistema preventivo sanzionatorio; dal momento che le fattispecie di reato sono contemplate disordinatamente nel Codice penale, si ritrovano numerose leggi speciali che non di rado presentano problemi di sovrapposizione e inadeguatezza.
  Quanto al web, esso rappresenta per le organizzazioni del crimine un mezzo utile e sicuro, perché difficilmente controllabile e sostanzialmente privo di regole, che riesce a raggiungere un ampio numero di destinatari per la commercializzazione di merce contraffatta, offerta a basso costo con possibilità di occultare l'identità del mittente.
  L'esponenziale aumento del commercio on line trova conferma valutando il rapporto tra il numero dei sequestri compiuti (costante) e la diminuita quantità dei prodotti contraffatti sequestrati, pur risultando invariata l'azione di contrasto. Può così dedursi che la movimentazione delle merci avvenga non più attraverso i canali tradizionali, ma attraverso una distribuzione capillare spesso di oggetti di piccole dimensioni, tipica appunto del commercio on line.
  Detta modalità di espansione del fenomeno contraffattivo certamente destinata ad aumentare produce conseguenze pregiudizievoli di estrema gravità sia per i titolari dei diritti di proprietà industriale violati, sia per l'affidabilità delle transazioni, per la libertà di determinazione delle scelte dei consumatori quando non per la sicurezza della loro salute.
  Va premesso però che un contrasto efficace alla contraffazione sul web presuppone un diverso approccio culturale dei consumatori e richiede che anche le imprese svolgano un ruolo attivo, predisponendo efficaci strumenti preventivi per mettere sull'avviso gli utenti, ma anzitutto effettuando una capillare azione di monitoraggio e curando la tempestiva segnalazione degli illeciti.
  Per quanto riguarda il sistema di tutela, si impone una maggiore efficacia dell'apparato sanzionatorio e la ridefinizione del quadro normativo, così da poter fronteggiare in modo organico le nuove emergenze criminali.
  Le necessità evidenziate comportano una più puntuale messa a fuoco del bene giuridico protetto dalle norme, essendo chiaramente emerso dalle audizioni condotte da questa Commissione che oggi la contraffazione più pericolosa non è o non è soltanto quella relativa alle merci o ai beni di largo consumo. È infatti altrettanto fiorente il mercato di prodotti contraffatti immediatamente o potenzialmente dannosi per la salute, sia per i materiali utilizzati che per le modalità di confezionamento. Si pensi ad esempio agli alimenti, ai prodotti farmaceutici, ai giocattoli per i bambini in tenera età.
  La contraffazione è un fenomeno fortemente diffuso anche nel settore agroalimentare, con molte ricadute negative sui produttori, costretti ad operare in condizioni di concorrenza sleale, e sui consumatori, convinti di acquistare prodotti di buona qualità. In quest'ultimo settore l'attività di contraffazione è caratterizzata, Pag. 5piuttosto che dalla copia illegale di un marchio industriale, dalla falsa rappresentazione dell'origine geografica del prodotto.
  La criminalità organizzata controlla e condiziona l'intera filiera agroalimentare, la produzione agricola, l'arrivo della merce nei porti, i mercati all'ingrosso, la grande distribuzione, il confezionamento e la commercializzazione, procurandosi in ogni passaggio dei fatturati enormi.
  All'indomani delle modifiche apportate dalla legge n. 29 del 23 luglio 2009 al vigente assetto normativo, ci si è interrogati a fondo sull'individuazione del bene giuridico protetto dalle norme che incriminano la contraffazione. In particolare, ci si è chiesti se esse tutelino principalmente, secondo la tesi tradizionale, la fede pubblica, cioè la fiducia dei consumatori nei simboli che contraddistinguono i beni industriali, oppure i diritti della proprietà industriale, cioè gli interessi patrimoniali dei titolari di quei diritti, normalmente gli imprenditori.
  Le norme devono quindi tutelare il consumatore oppure il produttore, titolare del diritto di proprietà industriale ? Tutelano l'affidamento del consumatore nella genuinità del contrassegno che identifica il prodotto oppure il diritto del produttore all'uso esclusivo del contrassegno medesimo ?
  I lavori della Commissione mettono in luce come la contraffazione sia per definizione un fenomeno plurioffensivo, nel quale i soggetti danneggiati sono molteplici: le aziende, le imprese titolari di diritti patrimoniali legati alle opere dell'ingegno, i consumatori inconsapevoli che acquistano, anche se a prezzi vantaggiosi, prodotti di scadente qualità e potenzialmente dannosi per la salute, e naturalmente il mercato, la concorrenza, il mondo del lavoro.
  Il problema dell'esatta individuazione del bene giuridico tutelato delle norme incriminatrici non è soltanto un problema di carattere teorico, ma serve ad orientare le scelte di sistematizzazione e di razionalizzazione della normativa, di rivisitazione delle fattispecie e di eventuale aggravamento delle sanzioni.
  Nella relazione di questa Commissione sono state evidenziate le ragioni di gravità del fenomeno, che hanno determinato la formulazione della proposta di un nuovo articolato normativo sulla contraffazione, da inserire nel Titolo VIII del Codice penale. La nuova, sistematica proposta della Commissione prevede un preciso progetto di razionalizzazione e semplificazione del sistema, che riduce a 6 fattispecie di reato in luogo delle 17 attuali gli illeciti che ci occupano.
  La proposta prevede poi l'inserimento di tali 6 nuove fattispecie nel Titolo VIII del Codice penale, tra i delitti contro l'industria e il commercio, e la conseguente abrogazione delle norme attualmente esistenti. All'interno del Titolo VIII i reati di contraffazione sono strutturati come reati di pericolo, che si propongono di tutelare i diritti di proprietà industriale, il cosiddetto Italian sounding.
  Si tratta quindi di reati non più strutturati come di falso, ma di reati economici, aventi natura plurioffensiva in considerazione della pluralità dei beni giuridici tutelati, soluzione interpretativa in linea con la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che in proposito ha più volte affermato che il delitto di cui all'articolo 474 del Codice penale è un reato di pericolo, che tutela in via principale e diretta non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o nei segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.
  L'impianto strutturale della Commissione è pienamente condivisibile, perché propone interventi legislativi che incidano su tutti gli aspetti più problematici relativi alla disciplina attualmente vigente: il difetto di collocazione sistematica, il difetto di formulazione delle norme, la scarsa incidenza del trattamento sanzionatorio.
  La risoluzione di tali emergenze d'altra parte ha costituito un preciso obiettivo che Pag. 6si è ritenuto di dover perseguire anche nell'ambito delle iniziative di fonte governativa. L'articolato di iniziativa parlamentare trova infatti un utile momento di confronto nella parallela iniziativa governativa assunta dalla Commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare, istituita presso il Ministero della giustizia e presieduta dal dottor Giancarlo Caselli, anch'egli ascoltato in questa sede nel corso delle audizioni preliminari, che ha consegnato nei giorni scorsi una proposta normativa di riforma sulla tutela dei prodotti alimentari, che mira ad adeguare il quadro normativo ormai obsoleto, intervenendo su alcuni dei reati contemplati nell'ambito della contraffazione.
  L'articolato prodotto dalla Commissione Caselli si compone di 49 articoli e introduce una serie di nuovi reati, fra i quali è di particolare interesse il reato di agropirateria, che intende punire la vendita di prodotti alimentari accompagnati da falsi segni distintivi o da marchi di qualità DOP o IGP contraffatti e prevede delle aggravanti in caso di falsi documenti di trasporto o di simulazione del metodo di produzione biologica.
  La riforma inoltre mira ad estendere la responsabilità amministrativa anche alle persone giuridiche come strumento di prevenzione dei reati alimentari, prevedendo nel contempo modelli di organizzazione delle imprese che facilitino l'adempimento degli obblighi relativi.
  Naturalmente il prezioso lavoro svolto dalla Commissione, pur costituendo un valido punto di partenza per la prospettiva di riforma annunciata, dovrà essere sottoposto a un confronto con tutti gli stakeholders del settore, in modo tale che la nostra proposta possa arrivare in Parlamento forte di una condivisione il più possibile unitaria, giovandosi di tutti i contributi e i suggerimenti degli operatori.
  Entrambe le proposte, quella di Caselli e quella della Commissione, focalizzano l'attenzione sulla necessità di una riforma della normativa di settore e si propongono di guadagnare l'obiettivo prefissato attraverso un percorso che per l'iniziativa governativa passa attraverso la difesa della salute pubblica, della genuinità dei prodotti, della loro qualità, della valorizzazione del prodotto agricolo italiano, mentre per l'iniziativa parlamentare mantiene altissima l'attenzione sulla tutela del marchio, dei segni distintivi, della proprietà industriale del prodotto italiano come sinonimo di qualità.
  La tutela della salute pubblica e del mercato rappresenta pertanto il precipitato logico giuridico di questo percorso normativo, laddove nella proposta di iniziativa governativa questi medesimi beni e interessi costituiscono l'essenza stessa del percorso riformatore.
  Condurremo le opportune riflessioni in sede di confronto con il Parlamento e non mancheremo di offrire tutto il nostro contributo e sostegno per far sì che vengano adottate le soluzioni più utili a contrastare il fenomeno nella duplice prospettiva indicata, tutela forte dei marchi e delle ragioni della produzione da un lato, tutela del consumatore dall'altro.
  Auspicabilmente i due obiettivi potranno essere efficacemente incanalati verso una direzione comune, dal momento che gli interessi ad essi sottesi nel caso di specie non appaiono in contrasto, ma anzi possono combinarsi insieme e necessitano del medesimo rigore repressivo.
  La Commissione ha poi formulato alcune proposte di modifica relative ad aspetti di ordine procedurale. Fra esse va evidenziata la conferma della scelta legislativa del 2009 di attribuire competenza investigativa alle procure distrettuali per alcuni reati inerenti la contraffazione. Tale scelta viene anzi potenziata attraverso l'inserimento di alcuni dei reati più gravi inerenti alla contraffazione nel campo dell'applicazione del Codice delle leggi antimafia, con l'effetto di rendere opportunamente applicabili anche per tali reati le misure di prevenzione personali e patrimoniali da esso previsti.
  A proposito della competenza investigativa delle procure distrettuali, occorre evidenziare che la Commissione sottolinea come i rappresentanti delle procure della Pag. 7Repubblica opportunamente sentiti abbiano espresso il parere di rimeditare tale modifica in sede legislativa, anche alla luce di quanto emerso dalla pratica applicazione della già vigente attribuzione, ex articolo 51, comma 3 del Codice di procedura penale, alle procure distrettuali delle indagini per il reato di cui all'articolo 416 del Codice penale, finalizzato alla commissione di reati di cui agli articoli 473 e 474 del Codice penale.
  In particolare stiamo parlando dei reati ambientali, nei quali il passaggio alle procure distrettuali ha dato risultati controversi, perché una serie di attività legate anche alla prossimità degli uffici ai fenomeni hanno avuto più difficoltà nel realizzarsi.
  Questa rimeditazione ci sembra importante, perché bisogna assolutamente evitare il pericolo di un ingolfamento delle procure distrettuali, facendo in modo che la competenza sia limitata ai soli fascicoli relativi ad indagini su delitti funzionali all'approfondimento delle investigazioni già in corso verso le compagini associative che si celano dietro al fenomeno contraffattivo.
  A tal fine potrebbe essere di ausilio l'esperienza acquisita, in relazione all'articolo numero 74 del decreto del Presidente della Repubblica numero 309 del 1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) rispetto al reato di tali associazioni, previsto dall'articolo numero 73 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, e segnatamente il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
  Va inoltre sottolineato che la Commissione ha inteso mantenere il cosiddetto «doppio binario»: da un lato non propone di innalzare le pene per quei reati inerenti la contraffazione ritenuti di non elevato allarme sociale, consentendo per essi l'eventuale applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui al decreto legislativo numero 28 del 16 marzo 2015, dall'altro effettua una ricognizione dei reati ritenuti di particolare gravità e ritiene per questi ultimi di lasciare inalterata l'entità della pena prevista dalla normativa vigente, escludendo però l'applicazione della predetta causa di non punibilità.
  Tengo a tale proposito a sottolineare con forza che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non comporta rischi di sostanziale depenalizzazione per tali tipi di reati. In primo luogo l'eventuale applicazione della predetta causa di non punibilità è decisa dal giudice caso per caso e in relazione alla sussistenza di due parametri: la speciale tenuità del fatto e la non abitualità dei comportamenti.
  La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non incide affatto sulle potenzialità investigative in materia di contraffazione, ben potendo anche dall'episodio singolo, cosiddetto «da strada», pur se dichiarato non punibile, risalirsi ai fenomeni associativi che lo sorreggono.
  Va ancora rammentato che alcuni reati rientranti tra quelli cui potrebbe essere applicata la predetta causa di non punibilità spesso concorrono con altri reati, la cui pena superiore al massimo di 5 anni esclude l'applicazione della predetta causa di non punibilità. L'esempio più significativo è costituito dal reato previsto dal vigente articolo 474 del Codice penale, che quasi sempre concorre con il delitto di ricettazione, reato punito con una pena superiore ai 5 anni.
  In proposito la Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio secondo il quale il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore.
  Un'attenta riflessione deve essere infine effettuata con riguardo alla punibilità dei consumatori che acquistino prodotti contraffatti. La Commissione sembra preferire la previsione di un illecito amministrativo che sanzioni l'acquisto di prodotti contraffatti, Pag. 8come già previsto dall'articolo 1, comma 7 del decreto-legge numero 35 del 14 marzo 2005.
  Già il legislatore nel 2009, eliminando la clausola di riserva nell'ambito dell'acquisto per uso personale e spostandola nella parte riferita agli acquisti effettuati da qualunque altro soggetto, ha esplicitamente manifestato la volontà di riservare all'acquirente finale un trattamento differenziato, nel senso di una maggiore tenuità rispetto alle figure autoriali. È intuitiva l'importanza della scelta legislativa sul punto: se un numero sempre crescente di consumatori si astengono dall'acquistare merce contraffatta, certamente diminuirà il giro di affari illeciti e con esso l'interesse delle associazioni criminali al settore.
  Concordiamo in questo caso sull'individuazione di una sanzione amministrativa per reprimere la condotta di chi acquista prodotti contraffatti per uso personale, che appare più proporzionata al reale disvalore del fatto e maggiormente in grado di sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto alla pericolosità di un fenomeno in inarrestabile espansione, con l'ulteriore vantaggio di non accrescere il pesante carico di procedimenti penali.
  Dalle premesse svolte emerge la consapevolezza condivisa che il fenomeno della contraffazione sia la forma più evoluta e subdola assunta dall'industria della criminalità organizzata. Abbiamo appreso da quanto espone la Direzione nazionale antimafia e dalle principali attività investigative svolte che sono sempre più frequenti le indagini che hanno per oggetto l'attività di produzione e commercializzazione di beni contraffatti, riconducibile a filiere dislocate nelle loro varie componenti in Paesi esteri, anche al di fuori dell'Unione europea.
  L'impatto delle attività di contraffazione sull'economia legale e sulla salute dei consumatori è oggetto di numerosi studi da parte di organismi internazionali, da ultimo il «Situation Report on Counterfeiting in the European Union», pubblicato dall'Europol e dall'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno dell'Unione europea nell'aprile 2015, che mette in evidenza la necessità di risposte più inclusive e innovative da parte delle istituzioni e dei sistemi produttivi privati per la lotta contro i traffici illeciti.
  Siamo convinti che la natura transnazionale delle organizzazioni criminali dedite alla contraffazione imponga un'azione internazionale comune e coordinata per l'individuazione di strumenti di repressione, che talvolta risulta di non agevole attuazione per la diversa percezione della gravità dello stesso fenomeno da parte di ciascuno Stato.
  Va sottolineata l'importanza strategica di alcune iniziative di livello internazionale che ci hanno visto coinvolti in prima persona, come la Dichiarazione adottata al 13o Congresso ONU per la prevenzione del crimine e la giustizia penale, che si è svolta dal 12 al 19 aprile a Doha e che contiene un preciso riferimento a questa nuova forma di crimini, esattamente sul presupposto che la contraffazione sia diventata una delle più importanti fonti di lucro per le organizzazioni criminali transnazionali.
  Rappresento inoltre che nell'ambito del progetto «IP Key», finalizzato dalla Commissione europea per sviluppare la cooperazione con la Cina in materia di tutela della proprietà intellettuale, è stata attivata una collaborazione con l'Ufficio legislativo del Congresso nazionale del popolo in vista della riforma del Codice penale cinese, che modificherà le norme relative ai reati contro la proprietà intellettuale. Anche io personalmente, nell'incontro con il presidente della Corte Suprema e con il ministro della giustizia cinese, ho sollecitato un'evoluzione normativa in questa direzione.
  Tale collaborazione prevede anche visite di funzionari europei in Paesi dell'Unione europea, per studiare i sistemi giuridici e le normative in materia di lotta alla contraffazione. Attraverso tali visite l'UE intende presentare alle autorità cinesi le buone prassi dei modelli normativi europei. Credo che aiuti il fatto che anche la Cina incomincia a essere vittima di Pag. 9forme di contraffazione, cosa che credo possa spingere ulteriormente questa riflessione.
  La missione organizzata dal progetto in questione ha coinvolto in questi giorni anche il nostro Ministero, rivelandosi un'importante occasione sia per presentare le buone prassi del nostro Paese che per stringere un rapporto strategico con un'istituzione cinese di cruciale rilevanza per la tutela delle nostre imprese nel settore della lotta alla contraffazione.
  L'Italia si è dotata da tempo di una legislazione assolutamente all'avanguardia in Europa nel contrasto alla criminalità organizzata, particolarmente efficaci risultano le misure di confisca dei beni patrimoniali appartenenti a gruppi criminali di presunta provenienza illecita.
  Il Governo ha ritenuto di affrontare con grande determinazione il tema urgente delle interferenze tra criminalità ed economia. L'attuale, delicata congiuntura economica ha imposto di adottare specifiche misure, finalizzate a tutelare le attività imprenditoriali dai rischi di contaminazione criminale del mercato, la libera concorrenza e la capacità del sistema produttivo di attrarre investimenti e sostenere la crescita economica.
  Sono numerose nell'ultimo anno le iniziative assunte in questa direzione, che appaiono pienamente funzionali al contrasto di reati come la contraffazione, che si pongono in funzione strumentale rispetto alla perpetrazione di crimini di più articolata strutturazione. In primo luogo la legge numero 186 del 15 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero, che ha introdotto nel sistema penale il delitto di autoriciclaggio.
  La norma mira a sanzionare le condotte di «sostituzione, trasferimento, impiego del denaro, dei beni e delle utilità che il soggetto abbia ricavato dalla commissione di un precedente delitto» ed è stata concepita proprio per colpire i reati di criminalità organizzata, quelli connessi al grande traffico di droga, alla grande contraffazione, alla corruzione, incidendo in maniera più efficace sul complesso ciclo dell'attività criminale piuttosto che sul singolo reato che non costituisce il presupposto, tra l'altro evitando anche di incorrere nella prescrizione, perché si tratta di un reato in sostanza imprescrittibile.
  La legge numero 69 del 27 maggio 2015 reca disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. Proprio grazie alla presentazione da parte del Ministero della giustizia di alcuni significativi emendamenti all'originario disegno di legge, si sono delineati i tratti caratteristici e qualificanti della disciplina approvata, orientata a un maggior rigore repressivo dei delitti di associazione di tipo mafioso, dei più gravi delitti in materia di corruzione e di quelli di falso in bilancio.
  Il decreto legislativo numero 153 del 13 ottobre 2014 ha introdotto ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo numero 159 del 6 dicembre 2011, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
  Ulteriore azione di contrasto alla commistione tra criminalità ed economia è stata realizzata attraverso la riforma già varata con la legge numero 68 del 22 maggio 2015 dei reati ambientali. Ho il dovere di segnalare inoltre l'impegno del Ministero della giustizia nella lotta al crimine quanto ad adeguamento degli strumenti investigativi, ai mezzi di ricerca della prova e alla modalità di ablazione dei proventi del reato.
  È recentemente entrato in vigore il decreto legislativo numero 137 del 7 agosto 2015, con il quale ha avuto attuazione la decisione quadro relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, che contiene una disciplina dettagliata del procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca adottata da altro Stato membro e parallelamente le Pag. 10modalità di trasmissione della decisione di confisca adottata in Italia per la sua esecuzione in altro Stato membro.
  La decisione quadro opera sia per i provvedimenti di blocco o sequestro aventi finalità probatorie, sia per quelli finalizzati alla successiva confisca dei beni. Sono state nei giorni scorsi approvate le disposizioni di attuazione della decisione quadro del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni di sequestro probatorio. Queste regolano l'esecuzione nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro e dispongono il blocco e il sequestro di beni per finalità probatorie ovvero per la loro successiva confisca.
  Questo atto costituisce applicazione del principio di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale, affermatosi a partire dal Consiglio europeo di Tampere del 1999 quale fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione, principio che trova applicazione non solo nel processo, ma va riferito anche alle ordinanze processuali, in particolare a quelle che consentano alle autorità giudiziarie competenti di procedere rapidamente al sequestro probatorio e alla confisca dei beni facilmente trasferibili.
  Il campo di applicazione della decisione quadro è molto ampio, in quanto essa può avere a oggetto qualsiasi bene materiale o immateriale, mobile o immobile, e dunque anche documenti e dati, inclusi quelli di tipo elettronico o telematico, e può essere relativa a qualsiasi reato per il quale si possa applicare il principio del riconoscimento reciproco.
  Nello stesso pacchetto va menzionato lo schema di decreto legislativo che attua, ai sensi dell'articolo 18 della legge 9 luglio 2015, l'istituzione di squadre investigative comuni in ambito europeo. Attraverso le squadre investigative comuni si va ben oltre la previsione di misure di coordinamento tra gli organi inquirenti dei diversi Stati, venendo individuato uno specifico ambito di azione comune, che consente di operare nei diversi Stati direttamente e in tempi reali, senza ostacoli di carattere formale. Vengono in tal modo superati i tradizionali limiti della cooperazione interstatuale, investigativa e giudiziaria.
  È in corso di esame al Senato il disegno di legge governativo recante misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti, anche se molte disposizioni del disegno di legge risultano trasfuse attraverso emendamenti in altri disegni di legge già approvati.
  Di particolare rilievo l'aspetto relativo al procedimento di prevenzione patrimoniale e al rafforzamento processuale degli strumenti di aggressione dei patrimoni illeciti come la cosiddetta «confisca allargata», che si avvale di ulteriori meccanismi di presunzione normativa.
  È infine all'esame del Senato il disegno di legge numero 1460, già approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica dell'esecuzione della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.
  Nel testo di origine parlamentare è confluita la proposta della delega al Governo per la riforma del Libro XI del Codice di procedura penale. In particolare l'articolo 4, lettera a), punti 9, 10 e 11 contiene i princìpi delega relativi alla costituzione di squadre investigative comuni anche con Stati terzi ulteriori rispetto ai membri dell'Unione europea, alle modalità di coordinamento investigativo e di istituzione di procedure semplificate per la risoluzione di eventuali contrasti, nonché di regime di utilizzabilità degli atti in conformità con la disciplina processuale interna.
  L'iniziativa per la costituzione delle squadre investigative comuni viene avviata a seguito della proposizione della richiesta da un procuratore della Repubblica dello Stato a delitti di cui all'articolo numero 51, commi 3 bis, 3 quater e 3 quinquies, e di cui all'articolo numero 407, comma 2 del Codice di procedura penale, o a delitti per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore al massimo di 5 anni.
  Possiamo quindi dire di disporre di strumenti normativi assolutamente efficaci, Pag. 11che ci permettono (e penso ancor più ci permetteranno) di svolgere un ruolo da protagonisti anche in ambito internazionale in materia di lotta alla contraffazione.
  Al di là della normativa penale, che è la principale ragione per la quale sono stato chiamato a fornire il mio contributo, vorrei aggiungere un'ultima considerazione, alla quale tengo particolarmente, per quanto riguarda prettamente la tutela civilistica del settore della concorrenza e dei marchi.
  Come è noto, essa avviene nell'ambito della competenza distrettuale del Tribunale delle imprese, che è stato fortemente voluto e da me valorizzato e rafforzato, nella consapevolezza che queste materie, che investono questioni interpretative complesse ed altamente tecniche, richiedano un'elevata professionalità e specializzazione dei magistrati.
  Segnalo al riguardo che i dati statistici dei primi due anni di vita dei Tribunali delle imprese sono stati incoraggianti, con oltre il 90 per cento degli affari pervenuti all'anno 2013 giunto a definizione e oltre il 73 per cento degli affari pervenuti nell'anno 2014 definiti entro l'anno, con una media complessiva totale dalla nascita delle sezioni specializzate pari all'80 per cento di definizioni entro un anno. Abbiamo concentrato in pochissimi tribunali questo tipo di contenzioso con un riscontro assolutamente soddisfacente.
  Accenno a due ultime considerazioni. Credo che il sostegno a questo impianto di carattere sostanziale si possa realizzare lungo due linee evolutive di carattere ordinamentale. Una è quella che riguarda il processo di specializzazione della magistratura, tanto di quella requirente quanto di quella giudicante, tanto di quella penale quanto di quella civile.
  Noi abbiamo un forte deficit, dovuto a un'impostazione che leggeva il divieto di costituzione di tribunali speciali contenuta nella nostra Costituzione come un'impossibilità assoluta di procedere in questa direzione, ma abbiamo visto invece che ogni qual volta si sono fatti dei passi in questa direzione sono arrivati frutti positivi (pensiamo soltanto al campo della giustizia dei minori), quindi credo che su questo punto si debba lavorare.
  Poiché questa è una sede in cui si raccolgono anche opinioni che attengono al tema della geografia giudiziaria in quanto tutti i parlamentari in proposito hanno una valutazione, vorrei dire che il presupposto alla specializzazione è la realizzazione di uffici di dimensioni sufficienti per realizzarla, quindi io credo che ci sia ancora da fare dei passi in questa direzione. Se si vogliono tribunali e procure specializzate, bisogna crearli di dimensioni sufficienti perché questa specializzazione si possa realizzare.
  La seconda linea di evoluzione è quella della dimensione sovranazionale. Noi abbiamo fatto tutte queste cose, che secondo me rappresentano un grandissimo passo avanti sul fronte della contraffazione, perché abbiamo visto che si tratta sempre più di reti che hanno una dimensione transnazionale, però sarebbe fondamentale cominciare a costruire un riferimento a livello europeo, che è quello della procura europea. Su questo l'impegno dell'Italia è stato strenuo e determinato, ma i risultati sono ancora alterni.
  Mi auguro che, anche alla luce di questa tragica vicenda del terrorismo internazionale, ci sia una spinta decisiva per andare in quella direzione, perché è evidente che – in quel caso tragicamente, in altri casi meno tragicamente – ogni volta ci si rende sempre più conto che proprio la rete è la dimensione che sposta nella dimensione transnazionale nuove attività di carattere criminale, che un tempo erano fortemente territorializzate.
  L'ultima considerazione è una raccomandazione a questa Commissione: non sempre il panpenalismo è lo strumento attraverso il quale si contrastano meglio questi fenomeni.
  Lo dico perché capisco che c’è una certa efficacia nel dire che è stata introdotta questa nuova figura di reato, ma bisogna che quella figura di reato effettivamente corrisponda a un fenomeno esistente reale, perché altrimenti è semplicemente una complicazione. Talvolta quando Pag. 12riguarda condotte di non particolare offensività è un modo attraverso il quale si arriva addirittura a produrre forme di impunità.
  Vorrei citare un caso che mi è accaduto proprio ieri ed è abbastanza divertente da questo punto di vista. Con un intervento di depenalizzazione abbiamo trasformato in illeciti amministrativi alcuni obblighi di forma che riguardavano la normativa antiriciclaggio, c’è stata una levata di scudi dicendo che in qualche modo agevolassimo il riciclaggio, in verità si tratta di obblighi di carattere amministrativo e della trasmissione di alcuni atti di forma.
  Contemporaneamente c’è stata un'insurrezione di coloro che sono tenuti a questi obblighi, perché larga parte di quelle iscrizioni finiva per prescriversi e anche quando si arrivava a una condanna, essendo spesso una condanna a incensurati che non prevedeva una misura di reclusione, era sufficiente chiedere la sospensione condizionale della pena per non pagare nemmeno la multa che era prevista. La trasformazione in un illecito amministrativo è un modo attraverso il quale invece si arriva a una tempestiva sanzione del comportamento.
  Faccio questo ragionamento perché credo lo si debba tenere presente anche nella costruzione di un impianto nuovo sul fronte della contraffazione. Non sempre la repressione penale è quella più efficace, ed è la stessa riflessione che abbiamo fatto in ambito ambientale.
  In ambito ambientale abbiamo deciso che alcune fattispecie di reato più gravi dovessero avere una piena configurazione e anche una congrua sanzione, ma abbiamo ritenuto utile introdurre una serie di interventi che consentissero l'estinzione del reato nel caso di una condotta di carattere riparatorio o un risarcimento del danno.
  Penso che questo criterio vada sempre tenuto in debita considerazione, perché già oggi siamo a un numero di previsioni di reato tra Codice penale e leggi speciali che nessun penalista sa più quantificare, e l'aggiungersi di nuove fattispecie non estende la pretesa punitiva dello Stato, ma rischia invece di indebolirla e di rendere meno credibile l'intervento di carattere repressivo.
  Sintetizzando il ragionamento è: capire esattamente quali sono le condotte che oggi vanno colpite, tra queste distinguere tra quelle gravi e quelle meno gravi, e tra quelle meno gravi privilegiare lo strumento amministrativo in quanto assolutamente più tempestivo nella sanzione dell'illecito stesso. Grazie.

  PRESIDENTE. Ringrazio sin da ora il Ministro Orlando complessivamente per l'intervento, ma anche più puntualmente per aver voluto prendere posizione in modo articolato sul lavoro della nostra Commissione, il che testimonia l'attenzione che il Ministero della giustizia ha rivolto al lavoro svolto.
  Dico subito che ho colto larga convergenza nelle valutazioni del ministro per quanto riguarda la nostra analisi di diritto sostanziale sul Codice penale, mentre ci ha voluto segnalare sensibilità diverse per quanto riguarda la parte relativa alle competenze delle procure, e noi naturalmente rifletteremo sulle cose che il ministro ci ha detto.
  Non manco di prender nota anche dell'accenno fatto nel finale al tribunale delle imprese, che anche da parte nostra, in base alle considerazioni raccolte dagli stakeholders, va considerata esperienza estremamente positiva da sostenere, come il ministro auspica, e naturalmente registro anche le considerazioni collaterali fatte dal ministro in relazione al tema della specializzazione ma anche della concentrazione delle sedi giudiziarie.
  Lascio la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

  SUSANNA CENNI. Grazie, presidente, un grazie a nome mio e del Gruppo del Partito Democratico al ministro per questa preziosissima audizione. Noi l'attendevamo, l'abbiamo sollecitata, e devo dire che ascoltandola ho molto apprezzato sottolineature e parti più concrete sul lavoro che il Ministero sta svolgendo in questa direzione.Pag. 13
  Ritengo infatti che non solo attraverso le norme (sottolineo in particolare le ultime frasi che il ministro ha pronunciato), ma anche con atteggiamenti e con messaggi si dia un'indicazione molto forte di dove il Governo vuole andare e di come vuole contrastare questo fenomeno, intanto non considerando ineluttabile che la contraffazione nel nostro Paese rappresenti una dimensione così consistente di sottrazione di risorse al fisco, all'economia, e anche conducendo un'azione di concorrenza sleale nei confronti delle imprese.
  Un contributo davvero molto utile al nostro lavoro, che fra l'altro intreccia una consistente parte delle considerazioni svolte davanti a questa Commissione da numerosi magistrati impegnati nella lotta alla contraffazione. Ricordo le procure di Milano, di Roma, di Prato, di Firenze, di Napoli, che si sono soffermate sulla richiesta, fatta anche a noi come Commissione, di evidenziare la necessità della specializzazione, di evidenziare le difficoltà di un ingorgo che stanno vivendo le DDA che invece si stanno impegnando su queste cose, soprattutto per evitare il rischio che nelle procure più rilevanti anche dal punto di vista del fenomeno della contraffazione lo stesso fenomeno diventi secondario per l'emergere di altre indagini molto importanti.
  Sono state di particolare rilievo le sue parole, ministro, nell'evocare la dimensione della criminalità organizzata e dell'associazione a delinquere, della specializzazione che sta emergendo. Lo stesso procuratore di Roma ci ha informato su questa sfaccettatura e anche sulla specializzazione che singole nazionalità, singoli Paesi, pezzi di specializzazione della criminalità organizzata ormai controllano da un lato con la distribuzione della vendita sulle strade, dall'altro l'arrivo attraverso porti non del nostro Paese, ma di altre città europee, quindi arrivano senza controlli particolari nei nostri mercati e nei nostri distretti.
  Sento di apprezzare particolarmente il lavoro fatto anche con il Ministro Martina contro il caporalato, anche se su questo tema segnalo che come Commissione e come singoli parlamentari ci troviamo a riflettere sulle dimensioni di interi distretti. Penso al distretto di Prato, su cui abbiamo prodotto una relazione, rispetto al quale la connessione fra fenomeno della contraffazione e sfruttamento del lavoro in condizioni di estrema difficoltà anche dal punto di vista della salute sono legati.
  Anche da questo versante mi sento di sottolineare ancora una volta la conclusione della sua relazione. Il Presidente Rossi in audizione nella nostra Commissione ci ha detto che l'investimento che quella regione ha fatto con 70 ispettori che ogni giorno si recano nei magazzini si ripaga da sé con le sanzioni, quindi è uno sforzo ripagato dal doppio risultato di intervenire su processi molto negativi e di non gravare sugli oneri dello Stato.
  Le faccio però un paio di sollecitazioni che riguardano alcuni altri aspetti. Una riguarda un orientamento che come Partito Democratico stiamo assumendo, anche ragionando su possibili iniziative di legge, che va oltre la revisione delle norme penali e che riguarda la possibilità di costruire e sostenere filiere virtuose dal punto di vista delle produzioni agricole e del manifatturiero (penso soprattutto al settore della moda).
  L'altro tema che le sollecito è legato all'attività necessaria – non solo nella fase di indagine – di seguire le risorse, seguire i soldi. Non le sarà sfuggito che nelle scorse settimane il procuratore di Prato è intervenuto con grande preoccupazione sull'aumento della soglia della circolazione del contante, perché sappiamo che questo è un tema molto delicato, che riguarda il sistema dei money transfer. Ho visto che è stato già presentato un emendamento al Senato che riguarda i money transfer e anche il trasporto via terra, quindi credo che dovremmo essere attenti a questa partita.
  Siamo consapevoli di essere un Paese che ospita una dimensione molto pesante della contraffazione anche legata alle nostre produzioni di qualità, laddove nel momento in cui noi siamo l'eccellenza nel mondo della moda e dell'agroalimentare è Pag. 14ovvio che qui più che altrove sia così pesante il fenomeno, ma il fatto che emergano continuamente queste situazioni significa che c’è anche un'azione di contrasto efficace.
  Mi chiedo quindi se sia sufficiente l'organizzazione del sistema di contrasto. Mi riferisco alle forme di coordinamento, che oggi siedono presso il Ministero delle attività produttive, chiedendole se non sia arrivato il momento di ragionare su altro, quindi sulla trasposizione presso la Presidenza del Consiglio o sulla nascita di un'Authority per un migliore collegamento fra tutti i Ministeri e i soggetti competenti in materia.
  Non aggiungo altro e la ringrazio ancora per suo il contributo.

  FILIPPO GALLINELLA. Grazie, ministro. Lei ha parlato del numero di iscrizioni al ruolo divise per tipologia di reato, ma vorrei sapere se abbia un elenco anche in base al valore, perché è importante capire dove colpire con precisione, e sicuramente è il valore piuttosto che il numero.
  Vorrei chiederle anche se su questa tipologia di reato veda l'efficienza della giustizia, ovvero quanti procedimenti vengano portati a termine e in quanti intervenga invece la prescrizione del reato, per capire dove potremmo agire.
  Relativamente al coordinamento mi piace richiamare l'indagine in corso relativa all'olio, perché ci sono varie competenze territoriali (Firenze, Genova, Spoleto, Velletri) e quindi un coordinamento nazionale e sovranazionale per queste tipologie di reati che coinvolgono varie procure sarebbe interessante.
  Al di là dell'azione penale e anche di quella amministrativa che in qualche caso lei considera come sanzione efficace, laddove si potrebbe in qualche caso elevare la prescrizione per quei reati dove purtroppo la macchina della giustizia è più lenta, che ne pensa dell'interdizione da un certo tipo di professione per chi sia recidivo ?

  DAVIDE BARUFFI. Ringrazio il ministro per la puntualità con cui ci ha fornito alcuni elementi di grande interesse. Dovendo tagliare al massimo, questa Commissione è impegnata nell'aprire un'indagine sul tema della contraffazione attraverso il web, a cui lei ha fatto diversi riferimenti, e siamo ben consapevoli di come la rete abbia spostato nel campo internazionale quello che prima era domestico.
  Ho avuto modo in qualità di relatore, su mandato del presidente, di incontrare alcune industrie che operano nell'ambito discografico, del sistema degli audiovisivi, della multimedialità, che nutrono particolare preoccupazione anche rispetto all'applicazione concreta del decreto legislativo richiamato, il n. 28 del 2015.
  La mia opinione è che il legislatore abbia fatto la sua parte quando ha scritto la delega, come anche il Governo quando l'ha tradotta in un decreto legislativo, ma comprendo la preoccupazione e raccolgo due loro indicazioni puntuali. La prima è se esista su queste fattispecie di reato un elemento di monitoraggio, per valutare come vengano concretamente gestite dalle procure e dalla magistratura giudicante, e se il Ministero intenda raccomandare un'attenzione particolare a queste fattispecie.
  Io sono però della sua scuola di cultura, cioè non sono un panpenalista, non mi iscrivo a quel partito o a quella fede, e, anche per riscontro di quanto sto incontrando attraverso questi interlocutori, ritengo che laddove si aprano canali efficaci per via amministrativa (loro stessi citano alcuni positivi elementi innovativi intervenuti negli ultimi tempi), questo possa diventare un elemento di vantaggio a tutela delle imprese.
  Credo che nell'indagine che faremo (in questo le chiedo anche un supporto) valuteremo con grande attenzione ciò che può trovare una maggior effettività di sanzione per via amministrativa piuttosto che penale sia nell'interesse loro, nostro e del Paese.

  PRESIDENTE. Lascio la parola al Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, per la replica.

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  ANDREA ORLANDO, Ministro della Giustizia. Mi sembra che, a parte il tema del money transfer del quale ci stiamo occupando e che rimanda alla capacità di avere soggetti di giurisdizione sovranazionale e rafforzamenti degli strumenti di cooperazione, l'insieme delle domande ruoti intorno al tema della congruità delle forme di sanzione.
  Come ho detto, sono convinto che non si tratti di utilizzare ovunque e sempre la sanzione penale. Noi abbiamo applicato contro la contraffazione (tra l'altro, numero calante di reati) il massimo della possibile sanzione, in quanto la duplicazione di un cd comporta una condanna di carattere penale. Probabilmente nessuno dei presenti avrà mai duplicato un cd, ma vorrei far presente il livello della sanzione, laddove anche scaricare illegalmente musica comporterebbe una sanzione penale.
  Credo che il problema sia avere piuttosto una tempestività dell'intervento, e da questo punto di vista, piuttosto che ipotizzare allungamenti e termini prescrizione, sono convinto che lo strumento dell'intervento amministrativo sia tendenzialmente quello più efficace sia quando ha come conseguenza una sanzione sia quando ha come conseguenza un sequestro o una confisca, cosa che a mio avviso è in grado di svolgere una funzione di deterrenza più forte.
  Ci sono poi condotte di particolare offensività sulle quali si tratta di fare una riflessione seria. Il monitoraggio avviene su tutti i tipi di reato, noi non possiamo dare indicazioni di privilegiare il contrasto a un reato piuttosto che a un altro, perché esistono non solo una ferrea separazione dei poteri, ma anche l'obbligatorietà dell'azione penale.
  L'obbligatorietà dell'azione penale però, in un Paese in cui purtroppo ci sono vicende di carattere criminale di grande rilevanza, rischia di far sì che il fascicolo aperto contro chi ha duplicato un cd non sia esattamente nelle priorità di quella procura, con il risultato di un'inevitabile prescrizione.
  Non la risolviamo allungando i termini della prescrizione, perché in questo caso rischieremmo soltanto di dover allargare gli armadi nei quali tenere i fascicoli che nessuno andrà mai a vedere (dubito che qualcuno porti avanti un'indagine su un cd duplicato dieci anni prima). Credo quindi che un serio ragionamento sulla congruità degli strumenti derivi anche da questa riflessione.
  Se stiamo ai numeri, è un fenomeno decrescente, se stiamo alla tempestività dell'intervento, mi interrogherei se gli strumenti amministrativi siano quelli più idonei a reprimere questo tipo di fenomeno. Diverso è il tema dell'organizzazione del traffico, dell'organizzazione su larga scala della contraffazione, della rete che sta dietro chi vende il cd duplicato, che invece è altra questione.
  Da questo punto di vista sarebbe interessante riflettere su come introdurre degli elementi di estinzione del reato nel momento in cui vi sia la volontà di cooperare nello smantellamento della rete. Questa mi sembrerebbe una cosa che, mutuata dalla normativa contro la criminalità organizzata, potrebbe avere grande rilevanza e grande valore.
  Credo che concentrare le competenze sulla Presidenza del Consiglio o su un soggetto specifico potrebbe avere un senso. Devo dire però che nel tempo presso la Presidenza del Consiglio sono state concentrate molte competenze, che non sempre per ovvie ragioni sono state esercitate al meglio negli ultimi decenni, quindi credo che il semplice spostamento da un dicastero alla Presidenza del Consiglio non assicuri un salto di qualità.
  In questo caso potrebbe essere legato a un'innovazione verso la quale stiamo andando, che è quella dello spostamento dell'Agenzia per i beni confiscati, perché lì si potrebbe individuare una filiera uniforme che si occupa sostanzialmente di contrasto patrimoniale a questo tipo di attività e anche di prevenzione. Si potrebbe a mio avviso immaginare una cosa di questo genere.
  Credo che su questo fronte sia necessario un più forte coordinamento di tutti i Ministeri direttamente interessati, a partire da quello della giustizia, ma passando Pag. 16anche per l'agricoltura e per la sanità, che mi paiono non sempre adeguatamente coinvolti nella definizione delle strategie di contrasto alla contraffazione. Penso che questo punto meriterebbe una riflessione e potrebbe dare dei risultati positivi.

  PRESIDENTE. Credo che il ministro abbia esaurito la sua disponibilità di tempo, quindi torno a rinnovare il nostro ringraziamento. Dichiaro conclusa l'audizione e dispongo che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

  La seduta termina alle 15.10.

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