XVII Legislatura

Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

Resoconto stenografico



Seduta n. 33 di Giovedì 10 settembre 2015

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Catania Mario , Presidente ... 2 

Esame della proposta di relazione sulla contraffazione nel settore dell'olio di oliva (relatore Mongiello):
Catania Mario , Presidente ... 2 
Mongiello Colomba (PD)  ... 2 
Catania Mario , Presidente ... 4 

Esame della proposta di relazione sulla contraffazione nel settore della mozzarella di bufala campana (relatore Russo):
Catania Mario , Presidente ... 5 
Russo Paolo (FI-PdL)  ... 5 
Catania Mario , Presidente ... 6 
Cenni Susanna (PD)  ... 6 
Catania Mario , Presidente ... 6 
Russo Paolo (FI-PdL)  ... 7 
Catania Mario , Presidente ... 7 
Cariello Francesco (M5S)  ... 7 
Gallinella Filippo (M5S)  ... 8 
Cenni Susanna (PD)  ... 8 
Mongiello Colomba (PD)  ... 9 
Catania Mario , Presidente ... 10 

Audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura di Bari, Francesco Quercia:
Catania Mario , Presidente ... 10 
Quercia Marcello , Sostituto procuratore presso la procura della Repubblica di Bari ... 11 
Catania Mario , Presidente ... 14 
Cariello Francesco (M5S)  ... 14 
Quercia Marcello , Sostituto procuratore presso la procura della Repubblica di Bari ... 14 
Mongiello Colomba (PD)  ... 14 
Catania Mario , Presidente ... 16 

ALLEGATO: Relazione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura di Bari, Francesco Quercia ... 17

Testo del resoconto stenografico
Pag. 2

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CATANIA

  La seduta comincia alle 8,35.

  (La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  (Così rimane stabilito).

Esame della proposta di relazione sulla contraffazione nel settore dell'olio di oliva (relatore Mongiello).

  PRESIDENTE. Oggi abbiamo la necessità di riprendere il filo del lavoro che avevamo lasciato prima dell'interruzione estiva. Come ricordate, avevamo approvato tre relazioni. Come era stato deciso, illo tempore esse sono state immediatamente trasmesse alla Presidenza della Camera.
  Nella prossima riunione dovremmo tornare sul tema per vedere come rapportarci con i capigruppo e con la Presidenza della Camera per la discussione in Aula di queste relazioni.
  Adesso dobbiamo completare il lavoro che ci eravamo prefissi con le due relazioni ancora pendenti. Recentemente gli uffici della Commissione hanno ricevuto i testi e stanno lavorando a una sistemazione redazionale. Nel frattempo, vi sono state inoltrate le bozze dei due testi, in modo che si possa eventualmente fare qualche considerazione al riguardo.
  Prima di tutto ciò, credo sia prioritario – come abbiamo fatto anche per le altre relazioni – dare la parola al vicepresidente Mongiello, che è relatrice per l'olio d'oliva, affinché ci presenti il testo predisposto.

  COLOMBA MONGIELLO. Grazie, presidente. Ringrazio i membri della Commissione anche per gli spunti che sono giunti durante tutte le audizioni soprattutto in merito alla relazione relativa a questa filiera molto delicata. Ringrazio, quindi, la presidenza della Commissione per avermi voluto affidare proprio questo tema, rispetto a un percorso che ci siamo dati e che è stato molto interessante, visti i protagonisti che si sono avvicendati nel quadro di un lavoro che ci eravamo prefissati.
  Mi definisco un parlamentare fortunato perché ho avuto la possibilità di testare alcune norme che avevamo approvato nella precedente legislatura e l'impatto che queste norme hanno avuto sull'effettiva applicazione dell'intera legge. Inoltre, di recente la normativa europea ha in parte mutuato i primi quattro articoli della legge olio.
  Nel corso delle audizioni sono venuti spunti molto interessanti rispetto ad alcune indagini che si stanno effettuando in giro per l'Italia. Vorrei dire ai colleghi che ci stiamo interessando di una filiera che spesso viene caratterizzata da tentativi riusciti di miscelazione con materia di basso costo, fino ad arrivare all'utilizzo di scarti da cucina, che vengono deodorati, raffinati e messi in commercio come olio extravergine d'oliva. Questo è il frutto di diverse operazioni che ci hanno illustrato Pag. 3gli auditi che si sono avvicendati in Commissione.
  Siamo allertati, quindi, da alcuni fenomeni che stanno avvenendo, violando strumenti normativi, innanzitutto perché l'olio è uno dei simboli rinomati delle nostre produzioni, che assume agli occhi dell'immaginario mondiale una certa reputazione ed emotività.
  Possediamo 350 cultivar, che sono il frutto di una genetica che conserviamo agli occhi dell'olivicoltura mondiale e che molto spesso evocano i paesaggi dei luoghi di produzione del nostro Paese, ma soprattutto sono la storia antica, millenaria del Mediterraneo. C’è, poi, tutto il tema della salubrità, che abbiamo affrontato.
  In base a questi parametri, che ho riassunto brevemente, diciamo che l'olio è uno di quei prodotti facilmente vendibili all'estero, ma anche facilmente adulterabili. Va da sé che i comportamenti illeciti tesi a trarre maggiore profitto con oli falsamente italiani, meno pregiati o scadenti vanno addirittura a formare materie prime estranee all'olio. Per questa ragione diventano anche più appetibili rispetto a un prodotto che molto spesso viene venduto con evocazioni geografiche del tutto estranee all'impianto normativo, ma che sono utilizzate soprattutto nel fenomeno dell’Italian sounding. Mi riferisco alle colline toscane, per fare un esempio, tanto care a un olio venduto soprattutto negli Stati Uniti.
  Noi abbiamo esaminato alcune azioni che i magistrati ci hanno illustrato nelle diverse audizioni. Abbiamo olio straniero vestito da olio italiano; olio deodorato vestito da olio extravergine di oliva e soprattutto olio che viene trasformato attraverso operazioni cartacee che gli stessi auditi ci hanno spiegato.
  Per dire la verità, l'imponente operazione «Olio di carta» ha messo in luce diversi fenomeni. Si tratta, infatti, di un prodotto che molto spesso ha una dicitura falsa in etichetta, per cui abbiamo scoperto che viene venduto olio che in realtà non corrisponde in minima parte al prodotto contenuto in bottiglia.
  Questi fenomeni avvengono perché fino a ieri non avevamo contezza della situazione, visto che non avevamo una tracciabilità di questo prodotto. Poi anche grazie al SIAN (Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione) siamo stati in grado di scoprire la reale produzione dell'olio, risalendo all'olio che entra nel nostro Paese e quello che ne esce commercializzato.
  Inoltre, c’è un problema di falsa fatturazione che è emersa nel corso delle audizioni, oltre alla miscelazione di categorie di oli diversi.
  Presidente, la relazione è abbastanza consistente, quindi invito i colleghi leggerla con attenzione, facendomi pervenire eventuali osservazioni.
  A ogni modo, c’è un problema di mancanza di registri delle rese dell'olio, che gli stessi auditi hanno sottolineato, insieme a un altro problema che non avevo esaminato neanche nell'elaborazione della legge n. 9 del 2013, la cosiddetta «salva olio», ovvero la documentazione del valore legale dei trasporti.
  Anche il Sostituto Procuratore della Repubblica di Trani, il dottor Savasta, ha sottolineato questo aspetto nell'operazione che ha portato agli arresti a Trani, quindi al sequestro di tonnellate di prodotto. Un altro problema che gli auditi hanno esaminato è quella della pubblicazione dei flussi. Questo è venuto fuori anche dall'audizione che abbiamo fatto con l'Agenzia delle dogane e con la visita che abbiamo fatto in loco. Abbiamo scoperto, quindi, una distonia tra i flussi di entrata e i flussi di uscita.
  Le operazioni sono state molto interessanti. Nella relazione ho cercato di riassumere le osservazioni che sono venute dalle audizioni, ma anche al di fuori di esse, evidenziando gli strumenti che gli auditi ci suggeriscono per poter migliorare e ottimizzare i testi normativi.
  Sono venute fuori diverse osservazioni, soprattutto in merito ad alcune attività giudiziarie di indagine. Emerge un'impalcatura abbastanza anacronistica per quel che riguarda la classificazione degli oli. Peraltro, si tratta di una discussione – come saprà il presidente – che va avanti Pag. 4da qualche tempo, anche a livello di organismi internazionali come il COI (International Olive Council). Qui è stata sollevata anche da Federolio e Assitol. La questione è quella della classificazione che ho illustrato, appunto, all'inizio della relazione. Infatti, mi rendo conto che pochi sanno come vengono classificati e spesso anche falsificati gli oli. Pertanto, ho preferito definire all'inizio la classificazione degli oli vergine, extravergine, le miscele e quant'altro.
  Chiaramente, su questo si sviluppa il tema della contraffazione, della lealtà del commercio e della trasparenza nei confronti dei consumatori.
  C’è, poi, il tema delle rese produttive di cui parlavo prima, unitamente alla mancanza di una documentazione ufficiale, avente forza legale, dei modelli di trasporto che accompagnano gli oli, specialmente quelli di importazione, a partire dai porti di sbarco.
  In tema di sanzioni afflittive, vi è la debolezza della capacità sanzionatoria rispetto alla materia dell'etichettatura. È vero che c’è una legge italiana e che ci sono normative europee, ma rispetto a tutte le audizioni mi è sembrato di capire che anche su questo tema c’è qualche debolezza.
  Farei un'altra sottolineatura in merito alle produzioni olearie minori. Abbiamo ascoltato l'Assitol, che ha chiuso il ciclo delle audizioni prima della fase estiva, ed è venuta fuori soprattutto la mancanza di interesse di classificazione per oli cosiddetti «minori», che molto spesso si prestano anche a blend e miscele che vanno sotto il nome di olio extravergine di oliva.
  Mi avvio alla conclusione. Ho suggerito una serie di problematiche aperte, che, come vedete, sono espresse in punti in maniera da offrire ai colleghi la possibilità di poter intervenire. Si tratta di spunti che sono venuti fuori da tutte le audizioni e anche da come hanno impattato le due leggi di riferimento. Vengono fuori, quindi, alcune osservazioni. Inoltre, è entrato in vigore il SIAN.
  Penso che sia utile rendere pubblici i dati olivicoli presenti nel SIAN perché fino a ieri avevamo dei dati estremamente incerti rispetto alla produzione di olio in Italia. Dopodiché abbiamo scoperto improvvisamente che quella produzione era dimezzata rispetto ai valori reali di qualche anno prima. Quindi, per evitare tutte quelle produzioni di carta che arricchiscono molto spesso il prodotto, di cui l'illecito all'articolo 484 del Codice penale, penso che su questo possiamo porre rimedio perché l'Italia ha fatto da apripista rispetto a una normativa europea che non esiste.
  Chiudo, quindi, sulla produzione degli oli minori. Alla luce di quello che avevamo già approvato e della sua relazione quadro, presidente, ovvero la prima che ha caratterizzato il lavoro di questa Commissione, sarebbe opportuno riportare qui alcune indicazioni contenute proprio in quella relazione. Le ho inserite come punto aperto, ma, visto che l'abbiamo approvata, ritengo faccia parte del lavoro che questa Commissione ha svolto. In quella relazione sono, infatti, contenuti alcuni temi di riflessione che possono essere riportati anche nella relazione della filiera olio.
  Concludo qui il mio intervento. Voglio ribadire ai colleghi che l'ultima parte contiene spunti di riflessione. Entro qualche giorno porteremo a conclusione questo lavoro, che è stato veramente interessante. Personalmente, non mi sarei mai aspettata – mi riferisco anche agli interventi degli auditi e soprattutto ad alcuni PM che hanno arricchito il nostro lavoro – che venisse fuori una relazione che non fa parte di uno strumento normativo rigido, ma che è stata un work in progress che ci ha portato ad alcune riflessioni normative interessanti.

  PRESIDENTE. Invertendo quello che dovrebbe essere il naturale ordine logico dei lavori, prima di dare la parola a tutti voi per interventi sulla relazione della collega Mongiello, preferisco dare la parola al collega Russo per una presentazione. So, infatti, che l'onorevole è impegnato in altra Commissione a breve.

Pag. 5

Esame della proposta di relazione sulla contraffazione nel settore della mozzarella di bufala campana (relatore Russo).

  PRESIDENTE. Prego il collega Russo di presentare la sua relazione, dopodiché torneremo su ambedue per richieste, chiarimenti e confronti.

  PAOLO RUSSO. Grazie, presidente. Si tratta di una relazione vera, nel senso che quella che offro ai colleghi è non più di una bozza e di un'ipotesi di lavoro, molto descrittiva e molto aperta, come è naturale che sia rispetto a una vicenda che ha una storia tutta particolare.
  Provando a leggere la relazione buttata giù, si comprende anche un pezzo della storia della filiera agroalimentare del nostro Paese, quindi criticità e anche straordinarie eccellenze, ma anche le fasi e l'approccio del consumatore rispetto a un prodotto che ha un appeal così importante dal punto di vista non soltanto del gusto, ma anche economico.
  C’è una prima parte che descrive la storia antica, più o meno bimillenaria, di questo prodotto. C’è un secondo aspetto che riguarda il piano normativo, partendo da alcuni elementi, primo fra tutti una riflessione sul fatto che è del 1925 la prima norma che ha provato a dettare regole perché si chiarisse qual era e come dovesse essere il prodotto che si ricavava dal latte e soprattutto in che misura dovesse essere tutelato con quelle caratteristiche.
  Poi c’è la storia più recente, che è anche di maggiore appeal dal punto di vista commerciale, visto che, come dicevo, è nell'ordine di centinaia di milioni di euro di valore. Come è naturale che sia e come questa Commissione sa bene, avendo opportunamente audito figure che hanno illuminato la descrizione di questo fenomeno, maggiore è l'impatto economico e maggiore è anche l'attrazione sul fronte delle attività di contraffazione.
  Veniamo, poi, a fatti contemporanei, che sono di carattere sociale ed economico. Penso a tutte le aggressioni che ha subito questo prodotto, dalle zoonosi alle mafie, dalle brucellosi alle diossine, dall'emergenza rifiuti alle Terre dei fuochi. Sono tutte vicende che hanno inciso sul prodotto, sulla sua appetibilità e anche sulle attività contraffattive e sugli strumenti che il sistema ha messo in campo per evitare che queste contraffazioni si ripetessero.
  Vi è, poi, una storia attuale, quella degli ultimi 3-4 anni, che ha visto – dobbiamo dirlo con molta franchezza – un atteggiamento un po’ schizoide da parte del legislatore.
  Prima ci siamo orientati – con la medesima finalità, sia ben chiaro, ma con atteggiamento obiettivamente schizoide – verso la separazione netta, ovvero con opifici separati, che aveva uno scopo sollecitatoci, per la verità, non soltanto dalle forze dell'ordine, ma anche dall'attività che la Commissione agricoltura della precedente legislatura aveva posto in essere. Il senso era, infatti, quello di garantire un controllo efficace e diretto in opificio.
  Successivamente, il legislatore ha ritenuto questa strada non più percorribile, lasciando un percorso obiettivamente più aperto. In particolare, il legislatore ha fatto questo sulla base di una valutazione complessiva. Da una parte si garantiva una maggiore tracciabilità, che era l'elemento fondante per consentire maggiore apertura, controlli più agili e anche più libertà all'attività di impresa.
  In realtà questo percorso ha funzionato a metà perché la tracciabilità garantita non c’è stata. C’è stata quella libertà di impresa, ma non ci sono sanzioni. Di fatto, in questo momento questa condizione, per cui da una parte c’è una maggiore facilità sul fronte dei controlli e dall'altra una maggiore libertà per l'attività di impresa, risulta vivacemente sbilanciata a favore di un esercizio dell'attività di impresa sostanzialmente priva di controlli serrati, proprio per il sistema che si è posto.
  C’è un'ulteriore parte – la più aperta offerta alla vostra valutazione – che contiene non tanto le conclusioni, bensì le proposte, che si articolano sostanzialmente sulle criticità registrate. La prima tra tutte Pag. 6è la proposta di attivare misure e procedure tese alla destagionalizzazione della lattazione, per garantire quando vi è maggiore necessità di prodotto, quindi maggiore quantità di prodotto.
  Ovviamente, l'elemento cardine è rappresentato da una tracciabilità che deve essere efficace, totale, assoluta e facilmente misurabile.
  L'altro aspetto, che riguarda sì la mozzarella di bufala campana DOP, ma il mondo mozzarella nel suo insieme, di bufala e non, ha a che fare con l'etichettatura. Parliamo di un'etichetta che finalmente garantisca il consumatore nel suo desiderio di acquistare esattamente ciò che ha in testa e di cui ha voglia.
  Abbiamo una proposta sul sistema dei controlli, tesa a distinguere il sistema del prodotto a marchio. Infatti, il prodotto a marchio si distingue da quello non a marchio non tanto per la replicabilità del prodotto quanto per la tradizione artigianale del prodotto stesso. Pertanto, il tentativo è non quello di allontanare questo prodotto dai sistemi industriali, ma di rendere quei sistemi industriali con un profilo di forte artigianalità, altrimenti si perde in sé la connotazione del prodotto a marchio. Si tratta, dunque, di preservare l'artigianalità e di scegliere modelli eletti che consentano di indicare una prospettiva di questo prodotto sui mercati nazionali e internazionali.
  Inoltre, mi sono peritato di buttar giù nove concetti chiave di questa relazione, che sembrano astratti rispetto alla specificità. Tuttavia, il mio non vuole essere un glossario, bensì una lista di nove concetti che vengono fuori da questa relazione e che possono essere punti fissi nell'approccio a questo mondo complesso, che rappresenta una filiera importante. Peraltro, è un mondo che ci viene invidiato, al quale – di questo ringrazio non soltanto i colleghi e il presidente, ma anche i funzionari che hanno aiutato questo percorso – questa Commissione sta rivolgendo la giusta attenzione proprio per rispondere a quella domanda di tutela che viene da più parti.

  PRESIDENTE. Ringrazio il collega Russo. Come avete ascoltato dai due relatori, siamo in presenza di testi che possono essere senz'altro considerati delle bozze sulle quali tutta la Commissione ha facoltà di intervenire con richieste, considerazioni, suggerimenti e quant'altro.
  Nel frattempo la segreteria della Commissione sta già lavorando alla fase di sistemazione redazionale che era già stata fatta anche nelle altre tre relazioni. Pertanto, il lavoro va avanti anche sotto quell'aspetto. Sono, dunque, da considerare bozze anche sotto questo profilo.
  Vi chiedo di discutere prima sull'olio. Cedo, quindi, la parola ai colleghi che desiderano intervenire.

  SUSANNA CENNI. Vorrei porre una domanda procedurale per capire come intendiamo andare avanti. Le sue intenzioni sono di portare in approvazione di questi due testi entro quale data ?
  Pur considerandole entrambe bozze, mi è sembrato di capire, anche dalle relazioni dei due colleghi, che ci sono stati di avanzamento un po’ diversi. Mentre quella sull'olio mi sembra già abbastanza definitiva, il collega Russo – non so se ho inteso male le sue parole – ha parlato di una sintesi, ma non ho chiaro se si aggiungerà o meno altro materiale alla sua relazione. Chiedo questo per capire, appunto, come intende procedere.

  PRESIDENTE. Oggi non approviamo nulla. Questo mi pare pacifico. È probabile che il testo Mongiello sia più avanti di quello Russo, ma non escluderei che la settimana prossima si possa arrivare all'approvazione di entrambe le relazioni. Molto dipende anche dal lavoro che stanno facendo gli uffici, che hanno giustamente i loro tempi, e che è in una fase più avanzata sul testo Mongiello rispetto a quello Russo.
  Quindi, l'idea è di avere la prossima riunione da qui a sette giorni, quindi giovedì della settimana prossima, alle 8.30, con l'auspicio di approvare, con più probabilità, il testo Mongiello, ma forse anche il testo Russo. Vediamo, tuttavia, quali Pag. 7difficoltà vengono fuori e come i testi maturano nei prossimi giorni grazie al lavoro degli uffici.
  Adesso io proporrei di svolgere un blocco di interventi sull'olio e poi, compatibilmente con la presenza del collega Russo, che credo sia impegnato in altra Commissione, sulla mozzarella di bufala campana.

  PAOLO RUSSO. Presidente, come lei sa, c’è la Commissione Agricoltura, in cui sono relatore nella vicenda ippica. Questa è la mia difficoltà.
  Rispetto al testo, devo dire che è acerbo per i tempi, non per il merito, nel senso che andrebbe guardato, soprattutto in relazione a elementi sui quali riflettere ulteriormente la prossima settimana. Sarebbe, quindi, utile che arrivassero proposte puntuali.

  PRESIDENTE. Quello che sto per dire è anomalo, ma suggerisco che, se il collega Russo si dovesse allontanare, potrei raccogliere io, con gli uffici della Commissione, gli interventi sulla mozzarella di bufala. Dopodiché, vedremo come procedere con il relatore.
  A ogni modo, direi di andare avanti, cominciando con l'olio d'oliva. Do, quindi, la parola ai colleghi che intendano intervenire.

  FRANCESCO CARIELLO. Grazie, presidente. Ringrazio anche la relatrice per la sintesi e per il corposo contenuto del documento, al quale ritengo, comunque, vadano fatte delle aggiunte. Voglio, dunque, fare dei rilievi.
  Riguardo alla discussione sulla metodologia, ritengo che ci vorrebbe almeno un'altra sessione di discussione sulla base delle valutazioni che faremo oggi, per compendiare in un unico documento gli spunti da parte di tutti e per poi arrivare alla votazione finale.
  Detto questo, in sintesi, le mie segnalazioni sul lavoro della collega Mongiello riguardano principalmente le criticità esposte. Infatti, nella relazione si evince un grado di concentrazione su due delle criticità emerse durante le audizioni, il fenomeno degli oli deodorati e quello delle false fatturazioni, ovvero dell'olio di carta, come viene denominato.
  Manca, però, una terza criticità, emersa notevolmente durante le varie audizioni grazie a qualche spunto interessante di diversi auditi, sull'origine non indicata o comunque sulle miscelazioni.
  Ecco, avendo evidenziato quei due aspetti critici, ritengo che il documento sia mancante di questo terzo aspetto, che, invece, merita una trattazione approfondita, anche perché è emerso dalle varie audizioni. Quindi, fermo restando il cappello, riguardo alle indicazioni di origine, penso che anche dal punto di vista dell'ordinamento giuridico della contraffazione, come giustamente è classificato e riportato nel documento, se facciamo riferimento alla contraffazione propriamente detta, come si evince dal punto 2 del documento, parliamo di false attestazioni dell'indicazione di provenienza geografica.
  In questo ambito, essendo questa la Commissione che studia il fenomeno della contraffazione ed essendo la contraffazione, secondo la classificazione nel settore agroalimentare nel rapporto Iperico, concentrata principalmente sulle false attestazioni di indicazione di provenienza geografica, a nostro avviso, dovremmo puntare l'attenzione su questo fenomeno, legato proprio a quella terza criticità che avevo già anticipato.
  Su questo ritengo vada anche fatta menzione del fenomeno – caso di studio approfondito anche dall'Agenzia delle dogane – che è stato identificato come cartello italo-spagnolo, sul quale apro una parentesi, anche in termini di proposta alla Commissione.
  Dato che in quell'audizione ci sono state presentate delle note informative inviate all'ispettorato del MIPAAF da parte dell'Agenzia delle dogane che a oggi non hanno ricevuto risposta – parlo di almeno nove note inviate dal 2006 al 2015 – credo che la Commissione nel suo complesso debba farsi promotrice di un'interrogazione al Ministero delle politiche agricole Pag. 8affinché esse abbiano una risposta. Questa è un'iniziativa che come membri di questa Commissione potremmo prendere. Chiudo la parentesi su questo argomento.
  La proposta che faccio alla collega riguarda gli studi relativi alle indicazioni di provenienza geografica degli oli. Esiste, infatti, un bando e anche un progetto a livello comunitario nell'ambito del programma Horizon 2020 che fa riferimento all'autenticazione dei prodotti alimentari e, in particolare, a uno specifico aspetto relativo all'autenticazione dell'olio d'oliva.
  In questo programma si fa riferimento a progetti scientifici che permettano, appunto, la certificazione su base scientifica dell'origine geografica del prodotto. Credo, quindi, che occorra una menzione di questo programma, a questo progetto e ai suoi risultati, soprattutto perché anche a livello italiano ci sono programmi scientifici che hanno determinato una certa innovazione in questo ambito.
  Come gruppo politico abbiamo promosso la realizzazione, presso il Ministero delle politiche agricole, di una banca dati a cui queste ricerche scientifiche debbano far riferimento. Ritengo che vada fatta menzione di questo aspetto, soprattutto – ripeto – per una corretta identificazione dell'origine geografica, quindi per dare una risposta a quella terza criticità che è stata sollevata ed è emersa nelle audizioni.
  In estrema sintesi, la nostra valutazione verte a chiedere l'inserimento di un capitolo dedicato o comunque di un approfondimento sulle questioni dell'origine geografica dei prodotti perché, a nostro avviso, questo approccio eliminerebbe totalmente il fenomeno dell’Italian sounding. Infatti, una cosa è promuovere il made in Italy, un'altra è limitare i danni generati da queste produzioni, come emerso nell'audizione dell'Agenzia delle dogane, che portano alla valorizzazione di prodotti per il semplice motivo che vengono spacciati come italiani, anche se ai limiti delle regole e delle miscele ammesse a livello comunitario.
  Un'ultima segnalazione è relativa all'audizione che svolgeremo nel pomeriggio. Mi riferisco alla procura di Bari, la quale mi ha anticipato che verrà a esporre delle valutazioni su casi su cui hanno operato riguardo alle miscele di olio. Su questo, come ha detto la collega, va fatto un ragionamento a se stante, anche per cercare di capire quando la miscela è lecita o entra nell'illecito e soprattutto definirne i caratteri normativi per accettarla o meno.
  In ultima analisi, credo che tra le proposte manchi la segnalazione di alcune misure interdittive nei confronti dell'impresa che commette il reato, ovvero proprio la partita IVA. Infatti, come sollevato da alcuni auditi, a volte si reprime la persona che ha commesso il reato, ma c’è una mancanza di misure interdittive verso l'impresa, quindi a volte lo stesso personaggio, sotto una partita IVA diversa o sotto una forma societaria diversa, è portato commettere di nuovo lo stesso reato.
  Vorrei, quindi, fare questa segnalazione a questa Commissione che sta, appunto, valutando il fenomeno. Queste sono, in sintesi, le mie valutazioni. Mi riservo, comunque, di produrre un documento più dettagliato che spieghi le nostre posizioni su questa relazione.

  FILIPPO GALLINELLA. Ringrazio la relatrice, alla quale vorrei fare una domanda. Lei ha seguito con maggiore attenzione di me tutti passaggi delle audizioni. Vorrei, quindi, sapere se, secondo una sua valutazione, per aiutare a combattere la contraffazione dell'olio, possa essere interessante inserire obbligatoriamente in etichetta la data sia di imbottigliamento, sia di raccolta delle olive. Non so se potrebbe essere utile per limitare il fenomeno contraffazione.
  Peraltro, forse questo si lega al fatto di considerare la percentuale di trigliceridi per valutare l'invecchiamento. Non so se si collega a questo anche la data in cui si raccoglie l'oliva, proprio per controllare meglio.

  SUSANNA CENNI. Innanzitutto, voglio ringraziare la relatrice. Vorrei ricordare che il testo ci è stato consegnato all'inizio del mese di agosto, quindi è a nostra Pag. 9disposizione da tempo per leggerlo, approfondire e così via. In ogni caso, mi sembra presenti un quadro abbastanza esaustivo, ferma restando la possibilità di arricchirlo ulteriormente con alcuni elementi che sono stati segnalati e che la relatrice valuterà. Tuttavia, dalla mia lettura, alcuni di questi aspetti sono già affrontati nella relazione, anche se possono essere collocati in un capitolo a sé. Queste, però, sono valutazioni che farà la relatrice con gli uffici.
  A mio parere il lavoro che è stato fatto ci consegna una sintesi e una fotografia ampia e abbastanza esaustiva. Restano comunque aperte alcune partite in sede comunitaria che hanno visto in più di un'occasione l'intera Aula parlamentare mobilitata nel tentativo di fare pressione, anche con posizioni unanimi, che non esauriamo nel lavoro nazionale, il quale dovrà trovare un ulteriore approfondimento nella relazione e nell'indagine che abbiamo deciso di svolgere sul contesto comunitario.
  Non vedo, quindi, una conclusione definitiva di alcuni temi che sono presenti nella relazione in questa sede e in questo documento. Trovo che sia giusto riprendere alcuni spunti contenuti, come diceva la collega Mongiello, già nella relazione del presidente Catania perché c’è un aspetto della normativa che indubbiamente in questo settore ha visto più innovazione che in altri. Infatti, nella scorsa legislatura abbiamo approvato una norma importante sull'olio d'oliva, che probabilmente può vedere ulteriori innovazioni.
  Trovo che questo tipo di approccio sia giusto anche per la presentazione in Aula. Mi rivolgo, in particolare, ai colleghi che hanno seguito con più puntualità le audizioni o vivono, come me, in un territorio che produce olio d'oliva che, magari, è stato molto interessato da sequestri e fenomeni di indagini concluse positivamente, le quali – posso garantirlo – hanno visto perseguire non solo le persone, ma anche le imprese, che sono state chiuse definitivamente. In quel caso, dunque, le norme hanno funzionato.
  A ogni modo, vorrei che ci sia una giusta presentazione anche per l'Aula. Dobbiamo, infatti, anche far comprendere e presentare adeguatamente all'Aula il fenomeno, consentendo anche ai colleghi che non conoscono così dettagliatamente il settore, che magari si fermano ad alcuni titoli dei giornali o alle notizie delle agenzie sui vari sequestri, di cogliere la fenomenologia.
  Pur invitando la relatrice a raccogliere eventuali integrazioni, cercherei di mantenere l'impegno di licenziare la relazione entro la prossima settimana, anche perché anche in questi giorni abbiamo visto una grande attenzione, ma – perdonatemi la franchezza – anche una grande confusione mediatica tra i temi della contraffazione, dell'ingresso nel nostro Paese di prodotti di cui noi stessi siamo produttori, mescolando fra contraffazione, Italian sounding e così via.
  Penso, pertanto, che riuscire a mantenere alcuni impegni che ci siamo assunti come Commissione di consegnare all'Aula il quadro più preciso possibile sulla dimensione del volume d'affari, sull'inquadramento normativo e sulle possibili indicazioni di lavoro, ci aiuti anche a fare un'opera di chiarezza su tutta la questione. Ringrazio, dunque, ancora una volta la relatrice e spero che completiamo velocemente questa relazione, con gli arricchimenti che riterremmo di accogliere.

  COLOMBA MONGIELLO. Ringrazio tutti i colleghi per le riflessioni di questa mattina, che ho ascoltato con molto interesse. Riguardo alle riflessioni del collega Cariello, vorrei precisare che è una relazione complessa e che alcune delle sue osservazioni sono contenute nei due strumenti normativi che abbiamo indicato all'inizio della nostra riflessione e che rappresentano il nostro punto di partenza. Mi riferisco all'origine, alle miscele, alla data di imbottigliamento, che sono presenti nella legge n. 9 del 2013. Pertanto, una più puntuale applicazione di quella legge eviterebbe anche problemi di miscelazione e quant'altro.Pag. 10
  Presidente, sono in imbarazzo perché è una legge che mi è molto cara. Non voglio, quindi, ripeterlo in questa sede, ma alcune riflessioni che ci sono state stamattina fanno già parte di due strumenti normativi. Peraltro, la filiera dell'olio è una di quelle che ha la tracciabilità, cosa che ha fatto il Parlamento italiano, a cui va dato merito di aver visto in questo strumento delle norme efficaci per combattere alcune forme di contraffazione. Da questi strumenti, dunque, siamo partiti nelle riflessioni con gli auditi.
  Siamo stati tutti molto impegnati in questo periodo, quindi inviterei tutti a una lettura più attenta. Capisco che sono 32 pagine e che il tema è complesso. Ci sono, inoltre, alcuni riferimenti normativi che sono entrati in vigore da poco – mi riferisco alla normativa europea – che rendono più difficile la lettura dell'intera relazione. Abbiamo affidato agli uffici, che ringrazio, un'opera di drafting per rendere più leggibile un testo che abbiamo infarcito di strumenti normativi e quant'altro. A ogni modo, alla luce anche di alcune riflessioni che sono giunte questa mattina, che ho accolto favorevolmente e che arricchiranno questa relazione, l'impianto verrà rivisto.

  PRESIDENTE. Credo che non dobbiamo creare un problema dove non sussiste, nel senso che le osservazioni e le considerazioni fatte dal collega vicepresidente Cariello non aprono una questione di merito o di divergenza rispetto a quanto sta nell'ossatura del testo Mongiello. Non creiamo, dunque, un problema che non esiste.
  Conoscendo bene il lavoro della collega Mongiello e avendo ascoltato con attenzione quanto detto dall'onorevole Cariello, non c’è nessuna dissonanza, per cui nei prossimi giorni va fatto solo un lavoro, con la regia della relatrice e con l'impareggiabile contributo del dottor Menè per dare una giusta sottolineatura a quanto osservato dal collega Cariello nella bozza che abbiamo.
  Non vedo un problema di merito. Vediamo, quindi, se questo lavoro può essere fatto, come sono convinto, in tempi brevi in modo da raccogliere le indicazioni avanzate dal collega Cariello. A questo proposito, se vuole di darci un testo scritto, prego l'onorevole Cariello di farlo entro domani. A mio parere non è necessario. Ho capito perfettamente qual è il punto di vista, l'angolazione e le considerazioni. In ogni caso, se si vuole fornire un testo, va benissimo purché sia entro domani.
  Chiuderei qui. Lavoreremo sul testo olio. Sulla mozzarella approfondiremo in seguito, non in questa tornata perché non abbiamo il tempo di farlo. C’è una risposta che il collega Gallinella attende dalla relatrice su due punti sollevati. I due colleghi saranno ambedue presenti, come tutta la Commissione, alle 14 per l'audizione del dottor Quercia. Pertanto, rinvio in coda all'audizione di oggi la risposta della collega Mongiello al collega Gallinella.
  Ci rivediamo alle 14 per ascoltare il procuratore e la risposta della collega Mongiello. Ci daremo, infine, la tempistica per la prossima settimana. Sospendo, quindi, la seduta.

  La seduta è sospesa alle 9,25.

  La seduta riprende alle 15,35.

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  (Così rimane stabilito).

Audizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura di Bari, Francesco Quercia.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del sostituto procuratore presso la procura della Repubblica di Bari, Marcello Quercia. Il tema è quello già sviscerato ripetutamente, su cui c’è la relazione della collega Mongiello di cui abbiamo parlato nella riunione di stamattina Pag. 11alle 8.30. Non tolgo altro spazio, quindi ringrazio sin da ora il dottor Quercia e lo prego di tenerci la relazione che attendiamo da lui.

  MARCELLO QUERCIA, Sostituto procuratore presso la procura della Repubblica di Bari. Innanzitutto, vi ringrazio per l'invito. Rivolgo un saluto al presidente, al vicepresidente e a tutti gli onorevoli presenti. L'attività di indagine della procura di Bari riguarda aziende che distribuiscono olio di oliva e hanno sede non solo nel territorio del circondario della procura di Bari, ma anche al di fuori. Sono indagini tuttora in corso, per cui non potrò far riferimento a nomi di aziende e dei relativi titolari.
  A ogni modo, le criticità e illiceità che sono emerse e che stanno emergendo nel corso di queste indagini attengono a tutto il ciclo produttivo. Vanno, infatti, dalla fase di acquisizione di olio importato dall'estero da Paesi prevalentemente extracomunitari, con successiva rivendita in pari data come olio extravergine al 100 per cento italiano, all'immissione in depositi in posture molto artigianali e confusionarie, con rivendita dell'olio acquistato sempre all'estero come olio nazionale al 100 per cento.
  Ci sono, inoltre, attività di miscelazione illecita fra oli di categorie diverse, quindi fra oli extravergine, olio vergine o anche di categorie inferiori, poi rivenduti sempre come oli extravergine. Ancora, vi è l'attività di imbottigliamento, là dove sono presenti delle confezioni con prodotti che hanno un contenuto apparente di olio extravergine, ma che tale non è, stando al risultato di analisi svolte da noi.
  In ultimo, abbiamo la fase del trasporto dell'olio in mezzi inidonei.
  In realtà, fra tutte queste criticità che sono emerse e che stiamo analizzando, l'aspetto più problematico che desta maggiore preoccupazione è la mancanza di un'adeguata normativa sanzionatoria per quanto attiene la miscelazione dell'olio. Infatti, se l'attività di acquisizione di olio dall'estero con successiva rivendita come olio italiano è sanzionabile con le norme a nostra disposizione, per cui si tratterebbe di una contraffazione prettamente cartolare, quando si è in presenza di una miscelazione illecita fra oli di categorie diverse si pone un problema.
  La norma penale maggiormente impiegata da noi è l'articolo 515 del Codice penale, ovvero la frode in commercio. Tuttavia, si è visto che ha una tenuta molto limitata perché l'accusa di miscelare olio extravergine e olio vergine, poi venduto come extravergine, non è adeguatamente sostenibile in fase sia di giudizio sia di appello, come si potrà vedere nel prossimo futuro.
  In sostanza, non è affatto scontato che ci sia una punibilità finale di questa condotta. Il riferimento più importante che è riportato in relazione è senz'altro la definizione che ha dato il regolamento comunitario n. 29 del 2013, in cui all'articolo 3 si parla di categorie di oli commerciabili al dettaglio, cioè di olio extravergine, olio vergine, olio di oliva e olio di sansa di oliva.
  L'olio extravergine viene definito come olio di categoria superiore, derivante direttamente dalle olive attraverso procedimenti meccanici di lavorazione, cioè di molitura e di spremitura. L'olio vergine è definito come olio derivante direttamente dalle olive mediante procedimenti meccanici di lavorazione, quindi premitura e molitura, ma non di categoria superiore. Poi, vi sono l'olio di oliva che è un olio composto fra olio di oliva vergine e olio di oliva raffinato. Infine, abbiamo l'olio di sansa di oliva – l'ultima categoria commerciabile – che è composto anch'esso da olio di sansa raffinato e olio di oliva vergine.
  Il fatto che il regolamento comunitario abbia definito l'olio extravergine come olio di categoria superiore che deriva esclusivamente dal procedimento di spremitura traccia una linea per noi evidente, che, tuttavia, tale non è perché, di fatto, non si è ancora provveduto a una contestazione vera e propria e a una sicura tenuta penale di questo tipo di condotta.
  A ogni modo, ogni tipo di miscelazione impropria fra l'olio extravergine e olio di Pag. 12categoria diversa (quindi olio di oliva vergine e di sansa di oliva) è, di per sé, penalmente illecita. L'olio extravergine, peraltro, ha un suo specifico grado di acidità, ovvero ha un limite non superabile di 0,8 grammi per 100 grammi di prodotto di acido oleico. Ebbene, i produttori di olio di oliva fanno di tutto pur di rientrare in questo limite. Stando così, sembrerebbe che si può creare un olio extravergine in laboratorio, cosa che è, di fatto, lecita.
  Tuttavia, delle due l'una, o si accetta un mero limite quantitativo per cui l'olio creato in laboratorio è olio extravergine perché rientra nel parametro dello 0,8 di acido oleico oppure si tiene fede all'ipotesi che sosteniamo, ovvero che l'olio extravergine deriva esclusivamente dalla premitura delle olive.
  Allora, se è questo l'intendimento del legislatore comunitario e questa la strada da seguire, con un'evoluzione della normativa, proponiamo di indicare come miglior metodo repressivo l'introduzione di una nuova fattispecie di reato o di una circostanza aggravante della fattispecie già esistente della frode in commercio o anche dell'adulterazione dei prodotti alimentari. Ci riferiamo, quindi, all'articolo 515 e al 440 del Codice penale.
  A questo proposito, voglio far riferimento a dei richiami normativi che danno sostegno a questa nostra ipotesi. Nel 2001, il legislatore comunitario, nel definire l'olio extravergine di oliva parlava di olio derivante dalle olive, ma anche da altri processi fisici non diversi dalla decantazione, dal lavaggio, dalla centrifugazione e via dicendo. Nel 2012 questo riferimento agli altri processi fisici è scomparso. Quindi, si sta tracciando una linea chiara per dire che l'olio non può essere l'effetto di altri processi fisici, ma soltanto di uno specifico metodo di lavorazione. Questo è il primo aspetto.
  Nel 2013 lo stesso legislatore comunitario, con il regolamento n. 299, ha introdotto una specifica analisi chimica, quella degli etil e metil esteri, che individua gli acidi grassi presenti nell'olio. Questi sono degli elementi spia che servono in particolare per fare emergere l'illiceità delle condotte specie di deodorazione, quel procedimento che serve per eliminare il cattivo gusto e l'odore, ovvero l'aspetto sensoriale dell'olio che è ottenuto da olive che sono mal conservate o esposte al sole prima di essere macinate e via dicendo.
  Il legislatore comunitario ha, dunque, introdotto questa analisi di acidi grassi, fissando un limite di 0,75 milligrammi per chilo di prodotto affinché possa emergere ciò che non è rilevabile. Infatti, la deodorazione elimina il cattivo gusto, ma non è in grado di eliminare gli acidi grassi, dunque analizzando il prodotto sotto questo aspetto si fa rilevare che vi è stato un olio creato in laboratorio che è stato trattato per evitare il cattivo odore. Pertanto, che sia un olio cattivo si evince dalla presenza di questi etil e metil esteri, acidi grassi che si formano e sono presenti esclusivamente nell'olio extravergine.
  Ancor più recentemente, con un altro regolamento del 2013, si è concentrata l'analisi chimica agli etil esteri, fissando un ulteriore limite di 30 milligrammi per chilo di prodotto proprio per rendere l'olio extravergine come un olio di pregio, quindi che abbia un valore qualitativo sotto l'aspetto sia chimico sia organolettico.
  Anche nell'ordinamento nazionale vi sono dei riferimenti alla tutela esclusiva dell'olio extravergine come olio di pregio da tutelare e salvaguardare per il metodo di lavorazione esclusivo di spremitura e non di altro, contro ogni tipo di miscelazione. La legge n. 9 del 2013, in particolare all'articolo 4, comma 3, e anche la legge sul consumo (Decreto legislativo n. 206 del 2005, articolo 21) prevedono dei divieti di pratiche ingannevoli per il consumatore.
  La legge n. 9 del 2013 tende a vietare di attribuire delle qualità organolettiche proprie del solo olio extravergine di oliva a un olio che, in realtà, tale non è. Pertanto, in questo rientra già quel tipo di condotta che si riservano molti distributori che, accanto all'etichetta tradizionale dell'olio extravergine di oliva, aggiungono delle qualità che, in realtà, non sono proprie di un olio come l'extravergine.Pag. 13
  Ancora, il Codice del consumo, sulla stessa scia, consente di evitare che l'attività di miscelazione sia occulta, oscura e non trasparente, per cui, se vi è stata, deve essere riprodotta in confezione.
  La più vecchia legge citabile in questo caso è quella sugli alimenti del 1962, che vieta e sanziona penalmente la condotta di chi prepara sostanze alimentari con prodotti aventi qualità inferiori. Allora, nel caso di olio extravergine mischiato a olio vergine si è in presenza di oli di categoria differenti.
  Non è vietata, peraltro, la miscelazione in sé per sé. La miscelazione dell'olio è prevista nella categoria dell'olio di oliva e in quello di sansa di oliva in quanto entrambi sono miscelati. L'olio d'oliva è composto da olio di oliva vergine e oli di oliva raffinati, come quello di sansa di oliva. In sostanza, non sono penalmente sanzionabili le condotte di miscelazione fra oli di categorie omogenee. Si può miscelare l'olio extravergine con l'olio extravergine, per esempio uno acquistato all'estero e l'altro realizzato da produttori italiani. A parità di categorie di olio, la miscelazione è possibile.
  Ciò che, invece, dovrebbe essere penalmente sanzionato, ma con una norma certamente più chiara e più netta di quella attualmente esistente, è la miscelazione fra oli di categorie differenti, per vendere l'olio come extravergine, che – ripeto – deriva in maniera semplice dalla sola spremitura delle olive, senza alcun tipo di trattamento.
  Ho fatto riferimento alle criticità emerse nelle indagini tuttora in corso. In particolare, il Corpo forestale allo Stato, che sta seguendo le indagini da noi delegate, si è preoccupato di acquistare delle bottiglie di olio presso un centro commerciale ed è emerso – questo è un caso emblematico – questo tipo di illiceità. In alcune bottiglie, l'olio indicato come olio extravergine, in realtà, non è per nulla extravergine perché è olio vergine di oliva. Quindi, si è in presenza di una evidente frode in commercio.
  In altre, invece, a seguito di analisi chimiche eseguite sull'olio acquistato si è rilevata la presenza di acidi grassi di un livello di 0,79, quindi di poco superiore ai limiti dello 0,75. Si è scoperto che si è in presenza di olio extravergine, che, però, era stato deodorato, quindi anche in questo caso vi è un trattamento in laboratorio di un olio venduto come semplice olio extravergine.
  In altre circostanze, invece, si è modificato il termine minimo di conservazione, ovvero la data di scadenza, per cui il termine previsto dovrebbe essere di 18 mesi dalla data di produzione dell'olio, ma in realtà era stato prodotto in epoca molto anteriore.
  Queste sono, sinteticamente e in maniera molto semplicistica, le cose che emergono e che danneggiano più direttamente il consumatore.
  L'ultima circostanza emersa è l'impiego di mezzi di trasporto da parte di una ditta priva di targhette autorizzative rilasciate dalla competente ASL, quindi praticamente con mezzi inidonei.
  Volendo concludere il mio intervento, come proposta e come indicazione di massima, si potrebbe individuare una norma sanzionatoria più certa per la miscelazione, perché le norme attuali – ovvero la mera frode in commercio di cui all'articolo 515 – si prestano a delle interpretazioni non univoche. La prima fra tutte è quella che ci eccepiscono le difese nelle aule dei tribunale, ovvero che, purché venga raggiunto il limite di acidità richiesto dalla norma, l'olio può essere venduto come olio extravergine. Tuttavia, così non è perché il regolamento comunitario parla chiaro: se ci si deve adeguare, lo si faccia fino in fondo. Il regolamento comunitario – ripeto – parla di olio spremuto e null'altro.
  Un'altra indicazione operativa che viene direttamente dalla polizia giudiziaria, interpellata a tal fine su cosa potesse essere utile, è una modifica della disciplina, ovvero l'articolo 13 del Decreto legislativo n. 109 del 1999, dove si fa riferimento al lotto come sistema per individuare delle derrate alimentari o delle unità di misura che devono essere oggetto di vendita in uno specifico arco temporale. Pag. 14Invece, nelle indagini che abbiamo in corso abbiamo scoperto che un determinato produttore utilizzava lo stesso numero di lotto per produzioni realizzate in epoche diverse.
  Ora, siccome questo si è verificato nel corso dell'attuale indagine, ma anche in altri procedimenti passati, evidentemente dipende da un'interpretazione possibile dell'articolo 13 a cui ho fatto riferimento, che quando parla di lotto si riferisce alla realizzazione e al confezionamento di un determinato prodotto in circostanze identiche, ma non fa riferimento, invece, al lotto come metodo di confezionamento di un prodotto in uno stesso arco temporale.
  Insomma, è una formula che consente ai distributori – come abbiamo accertato – di confondere le acque, ovvero di individuare un determinato lotto di olio, anche se in realtà quell'olio non è stato prodotto nel mese di ottobre 2014, ma magari nel periodo dell'estate. Ecco, questo è un altro aspetto che potrebbe essere corretto con una dizione più chiara di questo articolo a cui ho fatto riferimento, che parla di circostanze identiche, ma non, invece, dello stesso periodo temporale.
  In ultimo, l'eventuale introduzione di una sanzione penale specifica per le miscelazioni di oli di categorie diverse darebbe un valore probatorio maggiore ai registri SIAN, ovvero al registro informatico sulla commercializzazione dell'olio perché è evidente che, lì dove il produttore e il distributore di olio acquistano un olio dall'estero e lo immettono in posture che vengono rivendute in pari data a terzi come olio 100 per cento nazionale, se a monte è introdotta una norma con una sanzione penale che chiarisce che l'azione è penalmente illecita, lì dove un distributore annoti questo tipo di passaggio meramente documentale, si darebbe la zappa sui piedi perché abbiamo la prova che ha realizzato una miscelazione cartolare penalmente sanzionata.
  Presidente, ho mantenuto fede alla sua richiesta di essere rapido.

  PRESIDENTE. La ringrazio moltissimo perché, oltre che rapido, è stato anche molto puntuale nell'andare sulle questioni sensibili. Do ora la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

  FRANCESCO CARIELLO. Oltre che ringraziare il dottor Quercia per essere venuto a riferire dell'esperienza della Procura di Bari, tenendo conto che approfondiremo nella relazione che ci depositerà, vorrei capire se può soffermarsi ancora sulla questione dell'imbottigliamento. In pratica, quando ha fatto la sintesi iniziale, in cui parlava di illeciti relativi proprio alla fase di imbottigliamento, a cosa si riferiva in particolare ?

  MARCELLO QUERCIA, Sostituto procuratore presso la procura della Repubblica di Bari. Ho fatto riferimento a questo aspetto. La questione dell'imbottigliamento è stata riscontrata acquistando direttamente bottiglie di olio di oliva di una determinata azienda presso un centro commerciale. Quell'azienda riportava lo stesso lotto sulle varie bottiglie, eppure ciascuna di queste bottiglie non era di olio extravergine. Una bottiglia conteneva olio rancido, quindi evidentemente non extravergine, che non può avere alcun tipo di cattivo odore o di altre categorie negative sull'aspetto organolettico. Un'altra aveva una data di imbottigliamento diversa rispetto a quanto abbiamo accertato in sede di ispezione presso l'azienda, perché abbiamo appurato che quell'olio era stato prodotto in una data di molto precedente rispetto a quella che era impressa sull'etichetta riportata sulla bottiglia.
  L'altro ancora era un olio deodorato perché aveva un limite di acidi grassi di poco superiore rispetto a quello previsto, cosa che ci ha permesso di scoprire che si era in presenza di un olio artefatto.

  COLOMBA MONGIELLO. Ringrazio il dottor Quercia. La sua relazione offre degli spunti interessanti. Ho sorriso prima quando ha parlato del termine «miscela» perché è stato molto dibattuto in questa Commissione. Infatti, per «miscela» intendiamo miscele di oli comunitari o altro. Pag. 15Invece, lei ha fatto riferimento alle miscele tra categorie diverse e come tali sanzionabili.
  È ovvio che su questo c’è stata già discussione quando ci fu l'approvazione della legge n. 9 del 2013. Peraltro, è stata una legge che abbiamo dichiarato sempre fortemente in positivo, per la tutela di un prodotto e non certamente contro qualcuno o qualcosa. Le posso garantire che proprio la parola «miscela» ha suscitato grandissima riflessione e grandi proteste perché soprattutto il mondo dei trasformatori non la giudicava consona alla comparsa in etichetta. Infatti, siamo anche grandi imbottigliatori, per cui dobbiamo distinguere bene un olio fatto con olio che non è tale, oppure trasformato, e le miscele, che sono ben altra cosa, potendo riguardare anche oli italiani, che abbiamo sanzionato perché la presenza in etichetta significa anche frode in commercio e quello che ne deriva.
  Prendo atto di quello che lei ha sollevato. Forse è stata la prima procura che solleva questo problema, ovvero quello di sanzionare le categorie diverse. Penso che faremo una riflessione da parte della Commissione anche all'interno della relazione. Finora, abbiamo considerato il divieto di pratica ingannevole e l'articolo 515, che sono tutte le misure che abbiamo inserito proprio per questa ragione, come il tema degli alchil esteri, poi trasformati in etil esteri, e l'abbassamento da 75 a 30 milligrammi.
  È stata una grande fatica perché rientrare in quei parametri significa anche avere un olio che risponde a determinati requisiti, non solo di acido (lo 0,80). Del resto, c’è anche una pressione – lo dico ai colleghi – da parte della Comunità europea che vuole rivedere questi parametri, tra cui anche quello dell'acido, per cui dobbiamo stare molto attenti perché abbiamo una legge avanzata per quel che riguarda l'Italia, ma dall'altra parte l'Europa risponde in maniera diametralmente opposta.
  Urge la risposta che avevo lasciato in sospeso stamattina. Mi dispiace che il collega Gallinella non ci sia. Mi riferisco alla data di scadenza, che abbiamo fortemente voluto in questa legge.
  Lei ha sollevato il problema dei lotti. Sui barattoli dei pomodori mi è stato fatto notare, quindi ho fatto uno studio accurato e poi sono risalita anche alle bottiglie d'olio. Quindi, non la data di scadenza, ma il termine del lotto, andrebbe maggiormente osservato e percepito. Sulla data di scadenza c’è stata una grande riflessione – lo dico ai colleghi del Movimento 5 Stelle, dal momento che stamattina mi è stato chiesto perché non la data di spremitura – perché molti facevano notare che può anche che imbottigliano dopo un mese. Certo, poi si va sempre scapito del prodotto, perché si è scoperto che tutti i contenuti nutrizionali si conservano man mano che si spreme e quindi si imbottiglia. Tutto il contenuto, tutto quel tesoretto, quello scrigno, si conserva se si imbottiglia subito.
  È ovvio poi che se i cassoni si mettono all'aria perdono tutte le proprietà organolettiche. Perciò abbiamo pensato a quella norma, visto che è la data di scadenza che tiene conto di diverse cose. Dico anche al Presidente che quella norma è stata recentemente osservata da Bruxelles. Devo dare atto al Ministro che l'Italia ne ha fatto ovviamente un baluardo perché non possiamo assolutamente transigere dal fatto che vogliamo tutelare un prodotto identitario della nostra dieta.
  Su tali misure (la miscela, la data di scadenza e così via) non vogliamo assolutamente indietreggiare, come non abbiamo indietreggiato sugli alchil esteri perché l'abbassamento da 75 a 30 ha creato non poche discussioni. L'applicazione così difficile di questa norma, spiegata anche alle diverse procure, rende bene il fatto di come lo dimostriamo, come usiamo il panel test, come formiamo i panelisti e così via.
  Insomma, è una legge nata da poco, che ha bisogno di una fase di rodaggio anche perché le diverse procure la stanno applicando. Tuttavia, la sua osservazione sulla miscela introduce una riflessione per la Pag. 16Commissione che evidentemente prima non era giunta e di questo la ringrazio.

  PRESIDENTE. Se non ci sono altre domande, vorrei tornare su alcune questioni, visto che abbiamo ancora qualche minuto. Dottore, lei ha fatto una disamina in cui sono stati richiamati in modo rapido, ma sistematico e lucido tutte le principali tipologie di frodi esistenti, dalla deodorazione ad altro.
  Dopodiché, ha fatto un focus particolare – questo che ritroviamo anche nella parte propositiva del testo – sul tema della miscelazione non in generale, ma in particolare tra extravergine e vergine, con un'immissione in commercio con la denominazione di extravergine, altrimenti il problema non sussisterebbe.
  Ora, lei si pone, peraltro, il problema – mi pare di capire che non c’è ancora risposta da parte della giurisprudenza, mi corregga se sbaglio – se la fattispecie della miscelazione di extravergine con vergine per la vendita sul mercato con la dizione di extravergine sia o meno reato, essendo opinabile che sia coperta dall'articolo 515. O meglio, ci si attende da parte del giudice un posizionamento.
  Ora, il tema è oggettivamente complesso. Non eravamo mai andati su questa questione, però è molto importante lei l'abbia sollevata. Credo che sia necessaria una riflessione ad hoc anche da parte della relatrice su questo punto. Non ho certezze in materia perché, obiettivamente, la situazione mi pare scivolosissima, nel senso che, se ricordo bene, l'unica differenza nelle definizioni dei due prodotti è nel grado di acidità: l'extravergine fino a 0,8; il vergine da 0,8 a 2. Ambedue i prodotti, per definizione, quindi per vincolo normativo, devono essere ottenuti per spremitura meccanica.
  Pertanto, è chiaro che una tesi della difesa che ritenga che, a fronte di un'unica differenza relativa al livello di acidità, nel momento in cui si ottiene, anche miscelando due prodotti ottenuti da spremitura meccanica, un prodotto che sta sotto lo 0,8, questo si inquadra correttamente in una fattispecie lecita.
  Allora, a questo punto sposto leggermente la questione. È opportuno che andiamo a posizionarci nel senso della illiceità ? Dove ci porta una situazione di questo tipo ? Queste sono alcune delle mie riflessioni.
  Visto che i colleghi sono impegnati in Aula, dichiaro conclusa la seduta e dispongo che la documentazione presentata sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna.

  La seduta termina alle 16,05.

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