XVII Legislatura

VI Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 7 di Martedì 5 agosto 2014

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Capezzone Daniele , Presidente ... 2 

Audizione del direttore dell'agenzia delle entrate, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (atto n.99) e dello schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie (atto n.100):
Capezzone Daniele , Presidente ... 2 
Orlandi Rossella , Direttore dell'Agenzia delle entrate ... 2 
Capezzone Daniele , Presidente ... 9 
Causi Marco (PD)  ... 9 
Villarosa Alessio Mattia (M5S)  ... 11 
Capezzone Daniele , Presidente ... 11 
Orlandi Rossella , Direttore dell'Agenzia delle entrate ... 11 
Capezzone Daniele , Presidente ... 14 
Orlandi Rossella , Direttore dell'Agenzia delle entrate ... 14 
Capezzone Daniele , Presidente ... 14 
Sanga Giovanni (PD)  ... 14 
Orlandi Rossella , Direttore dell'Agenzia delle entrate ... 15 
Capezzone Daniele , Presidente ... 17 
Ruocco Carla (M5S)  ... 17 
Orlandi Rossella , Direttore dell'Agenzia delle entrate ... 18 
Petrini Paolo (PD)  ... 19 
Orlandi Rossella , Direttore dell'Agenzia delle entrate ... 20 
Ribaudo Francesco (PD)  ... 20 
Orlandi Rossella , Direttore dell'Agenzia delle entrate ... 21 
Villarosa Alessio Mattia (M5S)  ... 21 
Orlandi Rossella , Direttore dell'Agenzia delle entrate ... 21 
Villarosa Alessio Mattia (M5S)  ... 22 
Orlandi Rossella , Direttore dell'Agenzia delle entrate ... 22 
Villarosa Alessio Mattia (M5S)  ... 22 
Orlandi Rossella , Direttore dell'Agenzia delle entrate ... 22 
Pesco Daniele (M5S)  ... 22 
Orlandi Rossella , Direttore dell'Agenzia delle entrate ... 23 
Causi Marco (PD)  ... 23 
Pesco Daniele (M5S)  ... 23 
Orlandi Rossella , Direttore dell'Agenzia delle entrate ... 23 
Pesco Daniele (M5S)  ... 23 
Causi Marco (PD)  ... 23 
Orlandi Rossella , Direttore dell'Agenzia delle entrate ... 24 
Causi Marco (PD)  ... 24 
Orlandi Rossella , Direttore dell'Agenzia delle entrate ... 24 
Capezzone Daniele , Presidente ... 24 

ALLEGATO: Documentazione consegnata dal direttore dell'Agenzia delle entrate ... 25

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL);
Scelta Civica per l'Italia: (SCpI);
Sinistra Ecologia Libertà: SEL;
Nuovo Centro-destra: (NCD);
Lega Nord e Autonomie: LNA;
Per l'Italia (PI);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI;
Misto-Centro Democratico: Misto-CD;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI;
Misto-Libertà e Diritti-Socialisti europei (LED): Misto-LED.

Testo del resoconto stenografico
Pag. 2

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DANIELE CAPEZZONE

  La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (Atto n. 99) e dello schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie (Atto n. 100).

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (Atto n. 99) e dello schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie (Atto n. 100).
  Abbiamo il piacere di avere con noi, e le formuliamo molti auguri per la sua attività, il Direttore dell'Agenzia delle entrate, dottoressa Rossella Orlandi, accompagnata dal dottor Monaco, dal dottor De Luca e dal dottor Mazzei.
  Si tratta di un'audizione che verte sui primi due schemi di decreto legislativo attuativi della delega fiscale, relativi alle Commissioni censuarie e alla semplificazione. Naturalmente, i colleghi potranno far tesoro dei contenuti di questa audizione e di ogni altro contributo.
  Noi abbiamo già ricevuto da parte dei relatori due proposte di parere la scorsa settimana, quindi c’è stato già tempo per leggerle, per cui suggerirei di fissare a domattina alle ore 10 il termine per le eventuali proposte di modifica delle proposte stesse, in modo che possano essere esaminate nel corso della mattinata, e che domani stesso o dopodomani si possa giungere all'espressione dei pareri.
  Do la parola al Direttore dell'Agenzia delle entrate, dottoressa Rossella Orlandi, per una introduzione.

  ROSSELLA ORLANDI, Direttore dell'Agenzia delle entrate. Vi ringrazio per l'opportunità che mi viene data. Cercherò di darvi in qualche minuto una sorta di panoramica sul tema delle semplificazioni e sulla questione delle Commissioni censuarie. Sono inoltre assolutamente disponibile per ulteriori chiarimenti, anzi ho approfittato della disponibilità della Commissione e del presidente per portare con me alcuni colleghi che hanno lavorato direttamente sul testo e su alcune questioni specifiche. Siamo qui per fugare eventuali dubbi.
  Il tema della semplificazione è un tema molto importante, che ha catalizzato l'attenzione di tutto il mondo italiano interessato a questi temi negli ultimi anni. In particolare, si è passati da un concetto di semplificazione a un concetto di facilitazione, perché credo che ciò che ci chiedono oggi i cittadini è di avere la possibilità di interagire con il sistema fiscale in Pag. 3modo estremamente friendly, con qualcuno che li guidi e li aiuti in questo senso. In campo tributario, negli ultimi anni, nel coniugare due diversi tipi di interesse, l'interesse dell'Erario a contrastare fenomeni evasivi e l'interesse più generale dei cittadini ad avere una giusta e semplice tassazione, si è data prevalenza all'interesse dello Stato nel contrastare i predetti fenomeni evasivi. Ciò ha comportato la nascita di una serie di adempimenti normativi, che in alcuni casi si sono dimostrati non particolarmente efficaci e, soprattutto, si sono rivelati particolarmente onerosi per cittadini e imprese.
  Al fine di trovare il giusto equilibrio e di studiare un progetto che portasse a una semplificazione degli adempimenti, senza far venir meno il presidio del contrasto all'evasione, nel tempo sono state adottate varie iniziative. In particolare, l'Agenzia delle entrate, che ha un interesse molto forte in questo campo, ha promosso un tavolo con più parti sociali, soprattutto con i rappresentanti delle categorie e degli Ordini professionali, per individuare le fattispecie da semplificare e da abolire e per trovare la strada migliore per raggiungere un sistema fiscale equo, efficiente e aperto alle esigenze dei contribuenti.
  Nel luglio dello scorso anno è stato presentato un dossier, risultato di un lungo confronto con tutte le parti interessate, che ha permesso di individuare due gruppi di questioni. Un gruppo di questioni poteva essere risolto direttamente in via di prassi amministrativa, quindi con degli atti, quali provvedimenti dell'Agenzia delle entrate o circolari, che semplificassero eliminando alcuni adempimenti o sostituendo delle fattispecie con altre più semplici. Ciò è avvenuto subito. Nel materiale predisposto per l’ audizione ho presentato un elenco di queste semplificazioni, che sono state attuate fra la seconda metà del 2013 e la prima metà del 2014.
  Cito, ad esempio, l'introduzione del Modello RLI, che permette la registrazione telematica del contratto di locazione, senza necessità di recarsi nei nostri uffici. Il modello può essere utilizzato non solo per comunicare talune indicazioni anagrafiche, come avveniva in passato, ma anche per allegare l'intero testo del contratto, che viene quindi acquisito direttamente.
  Inoltre, a partire dall'anno d'imposta 2012, c’è la possibilità di presentare la dichiarazione 730- Situazioni particolari, per i soggetti titolari di lavoro dipendente ed assimilati che non hanno potuto presentare il modello 730 ordinario, in mancanza di un sostituto d'imposta che potesse effettuare il conguaglio. È il caso, ad esempio, dei contribuenti che, nell’ attuale contesto di congiuntura economica, hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego. Il rimborso spettante sarà accreditato dall'Amministrazione finanziaria direttamente sul conto corrente del contribuente. Questa iniziativa è stata molto apprezzata, soprattutto considerando le condizioni generali in cui versa il Paese e la perdita di posti di lavoro che ha colpito molti soggetti.
  È stato eliminato l'obbligo di una serie di comunicazioni di dati che l'Amministrazione poteva reperire altrove, senza necessità di richiederli nuovamente ai cittadini. Si tratta, ad esempio, della comunicazione d'installazione dei registratori di cassa e del Modello CDC per la dichiarazione dei dati catastali nei casi di cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione. Per un elenco completo di tali misure di semplificazione, rimando alla Tabella n. 1 allegata alla mia relazione.
  Per altri interventi, invece, non era possibile agire in via amministrativa, occorreva intervenire con una norma. La legge delega per la riforma del sistema fiscale e il primo schema di decreto legislativo che oggi stiamo discutendo rappresentano, quindi, il punto di arrivo di un percorso che è stato effettuato in contraddittorio con gli altri attori della fiscalità per riuscire a individuare le esigenze principali.
  Tale intervento è stato effettuato in attuazione della legge delega n. 23 del 2014, in particolare dell’ articolo 7, lettera b), che, nell’ ambito di interventi normativi volti alla realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, valuta come ineludibile una revisione Pag. 4degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni, anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilità per l’ amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo e di accertamento, o comunque non conformi al principio di proporzionalità. Si tratta di semplificazioni che riguardano l'intera platea dei contribuenti.
  In primo luogo, sono previste delle semplificazioni a favore delle persone fisiche. Viene modificato il regime di tassazione del reddito di lavoro autonomo, prevedendo che le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, acquistati direttamente dal committente, non costituiscono compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono.
  Viene esteso alle società tra professionisti il regime di tassazione previsto per le associazioni professionali. Vorrei specificare subito che questa scelta di individuare il tipo di reddito a cui fare riferimento per le società è il risultato di un confronto con gli Ordini professionali, direttamente interessati. Questi ultimi, infatti, avevano sostenuto la necessità di valorizzare l'aspetto di impegno intellettuale proprio delle loro attività, rispetto alla forma organizzativa, la cui scelta può essere orientata anche da ragioni previdenziali.
  Su questo punto non ci sono particolari problematiche né di gettito, né di controllo da parte dell'Agenzia. È stata una soluzione condivisa, che rimettiamo alle valutazioni politiche.
  Un altro elemento molto importante è la modifica della dichiarazione di successione, in quanto vengono ampliati i casi di soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione nell'ipotesi in cui non ci siano beni immobili. È stato così eliminato un onere veramente gravoso per i cittadini, nei casi in cui non esiste una necessità effettiva di far emergere le trascrizioni, come nell'ipotesi delle trascrizioni immobiliari.
  È stata alleggerita anche la documentazione da presentare all’ amministrazione finanziaria ed è stato eliminato l’ obbligo di presentazione della dichiarazione integrativa qualora spetti un rimborso. Anche questa è una delle ipotesi più ricorrenti, in quanto spesso i cittadini presentavano una prima dichiarazione di successione e, a distanza di qualche tempo, magari di un anno o due, nell'ipotesi di pagamento di un rimborso fiscale a favore del de cuius, erano costretti a integrare e, quindi, a ripresentare daccapo l'intera dichiarazione.
  Vengono semplificati anche gli obblighi dichiarativi con riferimento ai lavori di riqualificazione energetica che proseguano per più periodi di imposta.
  Sono introdotte, inoltre, rilevanti semplificazioni nell'ambito della disciplina dei rimborsi.
  Quanto ai rimborsi IVA, viene innanzitutto elevato l'ammontare massimo ottenibile senza alcun adempimento. Valorizzando l'esperienza maturata con il rating dei rimborsi, una procedura che abbiamo introdotto quasi un anno fa per individuare i rimborsi a maggiore rischio fiscale su cui concentrare maggiori controlli, vengono delimitate le ipotesi in cui è necessaria la prestazione di garanzia da parte dei contribuenti.
  Viene inoltre semplificata la procedura di erogazione dei rimborsi da parte dell'agente della riscossione e viene previsto l'utilizzo del Modello F24 anche rispetto ai crediti dei sostituti d'imposta derivanti da conguagli, eccedenze di versamento e compensi derivanti dall'attività di assistenza fiscale.
  Sono introdotte, inoltre, misure di razionalizzazione della normativa fiscale a favore delle società. Vengono unificati nella dichiarazione annuale molteplici obblighi per l'adesione a regimi fiscali opzionali e vengono semplificate le modalità di presentazione e i termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone.
  Sono molte anche le semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale. Nell'obiettivo di eliminare la comunicazione Pag. 5di informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria, viene soppresso l'obbligo di comunicare l'ubicazione dell'eventuale stabile organizzazione per soggetti ed enti non residenti. Viene rivista in un'ottica di semplificazione la disciplina fiscale delle lettere di intento. Viene semplificato, in termini sia temporali sia di importo rilevante, l'obbligo di comunicare l'effettuazione di operazioni con operatori ubicati in Paesi black list.
  Sono introdotte modifiche alla disciplina del VAT Information Exchange System (VIES), in modo da assicurare una maggiore armonizzazione fra la disciplina nazionale e il diritto dell'Unione europea ai fini dell'inserimento nella banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intra-UE.
  Quanto agli elenchi Intrastat, viene demandata a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'ISTAT, l'introduzione di semplificazioni quanto agli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi cosiddette «generiche». Viene, in generale, razionalizzato e semplificato, anche da un punto di vista sanzionatorio, l'onere statistico gravante sulle imprese che effettuano scambi intra-UE. Viene poi semplificato l'obbligo informativo gravante sugli operatori esteri che operano in Italia rispetto al pagamento dell'imposta sulle assicurazioni. Sono inoltre soppressi alcuni adempimenti, in quanto ritenuti superflui. Viene prevista la possibilità di dedurre liberamente le quote di ammortamento finanziario differenziate, riguardanti l'investimento complessivo nell'ambito di concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche, a prescindere da un'autorizzazione, tramite provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Viene stabilizzata temporalmente la comunicazione dovuta per l'applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni, prevedendo che essa debba essere ripresentata soltanto se vengono meno le condizioni per fruirne. Viene eliminato l'obbligo di allegare in dichiarazione l'elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  Sono infine introdotte ulteriori norme di semplificazione e coordinamento normativo.
  Viene semplificata la disciplina della deduzione forfetaria delle spese di sponsorizzazione, uniformandola a quelle delle spese di pubblicità. Vengono uniformate, ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA, la deduzione delle spese per omaggi di minimo importo.
  Sono coordinate la disciplina delle deduzioni delle perdite su crediti, con riferimento alle imposte sui redditi e la disciplina IVA prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernente le variazioni dell'imponibile o dell'imposta, nell'ambito di un accordo di ristrutturazione di debiti e di un piano attestato di risanamento ai sensi dell'articolo 67, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942.
  Sono introdotte misure di semplificazione e razionalizzazione del regime fiscale dei beni sequestrati. Viene allineata la definizione di prima casa ai fini dell'IVA e dell'imposta di registro. Al fine di risolvere criticità che ne hanno impedito la concreta operatività, viene previsto un sistema di cooperazione fra l'Agenzia e il Ministero dello sviluppo economico per la gestione degli adempimenti e l'irrogazione delle connesse sanzioni rispetto all'obbligo di allegazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE). Per un elenco completo degli interventi normativi potete consultare la Tabella 2, in cui li abbiamo riepilogati tutti.
  Stiamo anche cercando di verificare se qualche dettaglio nel testo dello schema di decreto possa essere meglio precisato, per cui eventualmente faremo arrivare qualche piccola proposta di correzione.
  Il punto maggiormente qualificante e anche più complesso, che richiede un impegno, direi quasi una scommessa, anche per l'Agenzia delle entrate, è la dichiarazione precompilata, che credo rappresenti un elemento rivoluzionario nel sistema italiano.Pag. 6
  Il nostro è un sistema dichiarativo fondato sul concetto secondo cui ognuno deve compilare la propria dichiarazione dei redditi, deve presentarla all'Agenzia, la quale, dopo i controlli, potrà chiedere eventualmente chiarimenti, integrazioni o anche pagamenti e sanzioni successive.
  Si tratta quindi di un concetto rivoluzionario, perché in questo caso è l'Agenzia che inizia un percorso per cui comunica a una parte della platea dei contribuenti quanto è dagli stessi dovuto e, se i cittadini non hanno ulteriori elementi da far valere, eccezioni o chiarimenti, pagano il dovuto o ricevono il rimborso senza dover ulteriormente interagire con l'Agenzia, né per l'elaborazione e la presentazione della dichiarazione, né per i successivi controlli formali. Questa scelta fa tesoro di esperienze che sono già state sperimentate con successo in altri Paesi, anche se con forme differenti e platee di contribuenti molto più limitate, in quanto, pur essendo in via sperimentale, in Italia interesserà circa 20 milioni di dichiarazioni, numero estremamente interessante.
  Con l'invio del modello precompilato l'amministrazione finanziaria diviene il soggetto obbligato a raccogliere i dati e a elaborarli, al fine di inviarne le risultanze al contribuente secondo una rigida scadenza temporale. Il contribuente deve verificare l'esattezza e la completezza dei dati in possesso dell'amministrazione finanziaria. L'adozione del modello della dichiarazione precompilata produce anche l'effetto di ridisegnare il ruolo che sono chiamati a svolgere, nell'ambito del sistema fiscale, i soggetti che effettuano l'assistenza fiscale del contribuente. Divengono parte attiva di un processo che li vede chiamati a prestare servizi a valore aggiunto sia per il contribuente sia per l'amministrazione finanziaria, al fine di minimizzare quanto più possibile la necessità di svolgere un’ attività di controllo.
  L'introduzione della dichiarazione precompilata è fissata, in via sperimentale, a partire dall'anno 2015, quindi con riferimento ai redditi prodotti nel 2014. Nella fase di partenza interesserà soltanto una parte della platea dei contribuenti italiani. Si tratta in particolare dei soggetti che sono titolari di redditi di lavoro dipendente o di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
  Abbiamo allegato alla presente relazione una simulazione delle dichiarazioni da predisporre da parte dell'Agenzia delle entrate per il triennio 2015-2017 (Allegato 1). Per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate utilizzerà le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, ad esempio la dichiarazione dell'anno precedente e i versamenti effettuati, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (banche, assicurazioni, enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi come, ad esempio, compensi per attività occasionali di lavoro autonomo.
  Al fine di razionalizzare il flusso dei dati in possesso di detti soggetti terzi, essenziali per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, viene rimodulata la tempistica degli obblighi informativi a cui sono sottoposti tali soggetti.
  In particolare, i sostituti d'imposta devono provvedere a inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il 7 marzo di ogni anno, pena l'irrogazione di una sanzione in misura fissa in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione, i dati relativi alla certificazione unica che attesta l'ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti.
  Viene, inoltre, anticipato al 28 febbraio di ogni anno il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate, pena l'irrogazione di una sanzione in misura fissa di 100 euro in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione, dei dati relativi ad alcuni oneri deducibili o detraibili sostenuti nell'anno precedente, quali interessi passivi su mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali e previdenza complementare.
  Tali dati, già attualmente comunicati all'Agenzia delle entrate per finalità di Pag. 7controllo delle dichiarazioni, vengono ora direttamente utilizzati dalla stessa Agenzia per assolvere in modo completo e corretto l'obbligo dichiarativo, non più gravante sul contribuente.
  Proseguendo nella fase di sperimentazione del sistema della dichiarazione precompilata, il decreto legislativo prevede, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2016, anno d'imposta 2015, l'implementazione delle informazioni preliminarmente acquisite dall'Agenzia delle entrate con i dati del sistema Tessera Sanitaria, consentendo di inserire nella dichiarazione, dalla data indicata, i dati relativi alle spese mediche, di assistenza specifica e delle spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni di imposta.
  Questo sarà il passaggio più delicato ma più importante, perché la maggior parte degli oneri detraibili e deducibili si riferisce effettivamente a spese mediche. È un passaggio che richiede un impegno notevole e su cui stiamo già lavorando.
  La norma prevede l'istituzione, all'interno dell'Agenzia, di un'apposita unità di monitoraggio, la quale riceve e gestisce i dati contenuti nei flussi informativi, verificando la completezza, la qualità e la tempestività delle trasmissioni. In tal modo sarà possibile realizzare progressivamente un sistema che consenta di precompilare in modo ottimale la dichiarazione dei redditi oggetto delle disposizioni in commento.
  Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene resa disponibile in via telematica al contribuente, che può accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall'Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni. Il contribuente accede alla dichiarazione precompilata attraverso alcuni canali: direttamente on line tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate; conferendo apposita delega al proprio sostituto di imposta che presenta assistenza fiscale; conferendo apposita delega a un centro di assistenza fiscale o a un professionista abilitato.
  Con successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno individuati eventuali sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente la propria dichiarazione precompilata e, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, saranno individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile dall'Agenzia delle entrate. Rimane, comunque, ferma la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi con modalità ordinarie, compilando il Modello 730 o il Modello Unico persone fisiche.
  Come evidenziato, con il nuovo modello, a valle del processo, il contribuente può accettare la dichiarazione inviata o eventualmente modificarla direttamente, anche per il tramite del sostituto di imposta che presta assistenza, o attraverso i CAF e i professionisti abilitati. A seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall'Agenzia, è previsto un diverso iter dei controlli formali, fermo restando il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni e alle agevolazioni, oltre alle altre ordinarie attività di controllo sulla omissione di redditi.
  In materia di controllo formale, viene sinteticamente rappresentata la situazione delineata nello schema di norme nelle varie ipotesi previste. In caso di accettazione senza modifiche della dichiarazione proposta dall'Agenzia delle entrate, direttamente dal contribuente (anche tramite il sostituto di imposta che presta assistenza fiscale), le dichiarazioni non saranno sottoposte al controllo formale relativo ai redditi e agli oneri indicati forniti all'Agenzia da soggetti terzi, tenuto conto che l'esito del controllo non potrebbe che apparire regolare.
  In caso di presentazione della dichiarazione con modifiche rispetto a quella proposta dall'Agenzia delle entrate, direttamente dal contribuente o anche tramite il sostituto di imposta, ove vengano modificati i dati che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non operano le esclusioni del controllo formale che abbiamo già delineato.Pag. 8
  In caso di accettazione della dichiarazione predisposta dall'Agenzia o di presentazione di dichiarazione con modifiche tramite CAF o professionisti abilitati, questi ultimi soggetti sono tenuti all'apposizione del visto di conformità, e pertanto eventuali richieste di pagamento che dovessero derivare dal controllo formale sui redditi e sugli oneri indicati saranno inviate ai CAF o ai professionisti, tenuti al pagamento di una somma corrispondente a imposta, sanzioni e interessi nella stessa misura attualmente prevista per i contribuenti.
  Qualora il CAF professionista, entro il 10 novembre dell’ anno in cui la violazione è stata commessa, trasmetta una dichiarazione rettificativa del contribuente, gli intermediari sono chiamati al pagamento della sola sanzione, ferma restando la richiesta di pagamento a carico del contribuente per le imposte e gli interessi. Stante il diverso livello di responsabilità nel nuovo processo di assistenza fiscale, viene demandata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2014, la razionalizzazione del sistema dei compensi per i sostituti d'imposta, i CAF e i professionisti abilitati, senza incremento di oneri per il contribuente e per il bilancio dello Stato.
  All'intervento di rilevante semplificazione operata per il tramite della dichiarazione precompilata, si accompagna una serie di disposizioni volte a semplificare la gestione delle addizionali regionali e comunali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. È previsto innanzitutto l'invio dei provvedimenti di variazione dell’ addizionale regionale al Dipartimento delle finanze, ai fini della pubblicazione sul sito internet istituzionale. Viene inoltre uniformata la data di riferimento del domicilio fiscale, fissata al 1o gennaio, e viene previsto l'acconto di addizionale regionale determinato sulla base della stessa aliquota deliberata per l'anno precedente. Viene infine demandato a un successivo decreto del Ministero dell’ economia e delle finanze, di concerto con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, l'individuazione di modalità uniformi di comunicazione telematica dei dati e delle delibere e delle condizioni che danno diritto alle esenzioni.
  Procedo ora a una sintesi dei contenuti del decreto legislativo relativo alle Commissioni censuarie.
  Il legislatore, nel contesto di una generale rivisitazione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, con l'articolo 2, comma 3, della legge n. 23 dell'11 marzo 2014 ha delegato il Governo a ridefinire le competenze e il funzionamento delle Commissioni censuarie provinciali e della Commissione censuaria centrale. La tecnica utilizzata dal punto di vista normativo è quella di ridisciplinare organicamente la materia contenuta nel Titolo III nel decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 1972, abrogando il testo originario e recependo, all'interno dello schema di decreto legislativo, le misure ancora attuali.
  La delega definisce i criteri, i princìpi e le competenze delle Commissioni censuarie, includendovi la validazione delle funzioni statistiche previste dalla legge delega, nonché il funzionamento e la composizione delle stesse.
  Questi organismi sono attualmente previsti e disciplinati nel Titolo III del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 650. Essi, nell'ambito dei procedimenti di rideterminazione delle tariffe d'estimo, coadiuvano l'amministrazione finanziaria ed esplicano funzioni consultive obbligatorie e vincolanti in materia di approvazione di prospetti tariffari, svolgendo nella sostanza attività che possono ascriversi nel dominio dell'amministrazione attiva.
  L'articolazione dei nuovi organismi è strutturata, come nel previgente sistema, in Commissioni locali, in numero di centosei, secondo l'elenco contenuto nella tabella allegata allo schema di decreto, e in una Commissione censuaria centrale. Le Commissioni locali elencate nella tabella corrispondono all'ambito provinciale previsto dalla normativa vigente.
  Ogni Commissione censuaria, sia locale sia centrale, è articolata in tre sezioni, anziché in due come è attualmente, aggiungendosi Pag. 9alle sezioni già esistenti, competenti rispettivamente per il catasto terreni e il catasto urbano, una specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. Il numero delle sezioni di ciascuna Commissione può essere modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della suddetta revisione.
  Il decreto legislativo fissa i criteri per la designazione, la scelta e la nomina dei componenti delle Commissioni censuarie nel rispetto dei criteri di rappresentatività individuati dalla legge delega, che prevede la presenza di esponenti di Agenzia delle entrate, enti locali, professionisti, tecnici e docenti qualificati in economia e in estimo, esperti di statistica ed econometria, anche indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare, nonché magistrati.
  Le funzioni svolte dalle nuove Commissioni ricalcano in materia di catasto, terreni e urbano, quelle già assolte dalle attuali Commissioni censuarie provinciali e centrale. Alle stesse sono attribuite le funzioni previste dalla legge delega in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati. In particolare, le Commissioni censuarie locali validano le funzioni statistiche previste dall'articolo 2 della legge delega; la Commissione censuaria centrale, dal canto proprio, provvede alla loro definitiva validazione, ove la Commissione censuaria locale non abbia provveduto e l'Agenzia delle entrate non si sia conformata alle sue osservazioni.
  La Commissione censuaria centrale provvede inoltre, a sezioni unite, alla validazione dei saggi di redditività media determinati dall'Agenzia delle entrate ed esercita il potere sostitutivo nel caso di inerzia delle Commissione censuarie locali.
  Il decreto legislativo indica espressamente i princìpi ai quali deve improntarsi l'attività delle Commissioni: applicazione della legge nel rispetto dei principi di terzietà, imparzialità ed equidistanza dagli interessi di parte, in base all'obiettivo apprezzamento degli elementi di giudizio, esclusa ogni considerazione di interesse territoriale, di categoria o di parte.
  Sotto il profilo operativo, le Commissioni censuarie saranno coadiuvate da un ufficio di segreteria e, relativamente alla Commissione censuaria centrale, da un ufficio di segreteria tecnica, assicurati dall'Agenzia delle entrate.

  PRESIDENTE. Grazie per questa doppia introduzione. Do ora la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

  MARCO CAUSI. Grazie, presidente. Innanzitutto mi permetta di cogliere quest'opportunità per salutare la dottoressa Orlandi e farle i più grandi complimenti da parte mia e del gruppo parlamentare del Partito Democratico, perché riteniamo che il suo arrivo alla direzione dell'Agenzia delle entrate sia un segnale di grande importanza per l'esperienza operativa che la dottoressa Orlandi porta al vertice apicale dell'Agenzia.
  Crediamo infatti che portare al vertice apicale dell'Agenzia una grande esperienza operativa come quella che la dottoressa Orlandi ha maturato in anni di servizio sia quello che serve in questa fase, per modernizzare l'Agenzia e renderla sempre più consapevole di un approccio friendly nei confronti dei contribuenti.
  Salutiamo quindi con molto piacere questa stagione che si apre con il suo l'arrivo, anche perché rappresenta il segnale di un'attenzione all'operatività, al pragmatismo, quindi al superamento di un approccio alle politiche tributarie come guerre di religione, laddove questa importantissima macchina pubblica deve funzionare in modo sempre meno burocratico e sempre più attento alle esigenze dell'economia reale.
  Tutti conoscono il lavoro e la passione con cui la dottoressa Orlandi a Torino ha vissuto questi anni di crisi terrificante e centinaia di imprese torinesi sanno come la gestione della direzione regionale del Piemonte in questi anni sia stata apprezzata in quanto non burocratica, bensì Pag. 10attenta a salvaguardare la parte onesta e produttiva del nostro tessuto industriale. È questo che noi ci aspettiamo dal suo lavoro e mi pare di capire che questo decreto semplificazioni le permetta di lavorare al meglio.
  Nella proposta di parere relativa al decreto legislativo sulle semplificazioni che il relatore, onorevole Carbone, ha depositato qualche giorno fa, oltre a una serie di limature di norme elaborate dal relatore stesso con l'accordo del Governo e dell'Agenzia, sulle quali è importante conoscere il suo parere, il relatore Carbone, sostenuto dal mio Gruppo, propone due rilevanti aggiunte allo schema di decreto legislativo emanato dal Governo.
  Ho quindi bisogno di conoscere il suo parere in proposito. Una questione è relativa alla normativa sulle cosiddette «società di comodo», perché abbiamo l'impressione che, in questi anni di terribile crisi, molte società possano incorrere in tre anni consecutivi di perdita senza che questo configuri un comportamento elusivo. A sostegno delle molte imprese che stanno lottando per la sopravvivenza e temono di poter essere considerate società di comodo la proposta di parere propone di ampliare il periodo dei tre anni, e su questa questione vorremmo conoscere il suo parere.
  In secondo luogo, nella proposta di parere c’è l'importante proposta – coerente con l'obiettivo delle semplificazioni – di sciogliere finalmente il tema della responsabilità solidale fra appaltatore e subappaltatore, per quanto riguarda le ritenute fiscali. Le imprese hanno sempre sostenuto, e su questo l'esperienza operativa della dottoressa Orlandi ci garantirà un parere molto competente, che la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, per quel che attiene alle ritenute fiscali, si è sovrapposta e non integrata alla previgente responsabilità solidale contributiva e non ha mai funzionato dal punto di vista della deterrenza, ma ha soltanto aumentato in modo rilevante i costi degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese.
  Nella proposta di parere viene prospettata come soluzione l'ipotesi di eliminare questa sovrapposizione fra i due regimi, mantenendo quello contributivo e facendo convergere gli adempimenti della parte fiscale negli adempimenti per la parte contributiva, e di valutare le modalità con cui emergono i comportamenti elusivi delle imprese subappaltatrici.
  Sembrerebbe, infatti, che la maggior parte dei comportamenti elusivi delle imprese subappaltatrici emerga laddove esse, pur certificando di aver pagato le ricevute, non le pagano, per poi scomparire cancellandosi dai Registri camerali. Nelle situazioni di subappalto al massimo ribasso, infatti, abbiamo molte imprese le quali, pur di avere il lavoro, praticano prezzi molto bassi, poi certificano di aver pagato le ritenute senza averlo fatto e scompaiono cancellandosi dal Registro camerale.
  La norma proposta dal relatore, mentre da un lato semplifica la norma del 2006 relativa alla responsabilità solidale per le ritenute negli appalti, dall’ altro affronta il tema di come l'amministrazione finanziaria possa avere qualche certezza in più circa l'esigibilità di questi debiti tributari. Questi due temi, innovativi rispetto al provvedimento predisposto dal Governo, possono essere utilmente discussi in questa sede.
  Un'ultima domanda che le pongo riguarda la questione delle molte preoccupazioni, non so se fondate, di cui abbiamo avuto notizia in questi giorni, sulla questione dell’ allineamento della definizione di «casa di lusso» tra regime previgente IVA e regime imposta di registro. In alcuni casi ci dicono che il regime previgente IVA, facendo riferimento a un decreto degli anni ’60 o ’70 e non all'attuale formulazione, sarebbe più favorevole, mentre, in base al nuovo regime, verrebbero classificate come case di lusso anche immobili che nell'altro regime non lo erano. Le chiedo quindi: quello previsto è soltanto un allineamento formale o ha anche un'implicazione in termini di aumento del gettito e di estensione della base imponibile ?

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  ALESSIO MATTIA VILLAROSA. Vorrei intervenire sull'ordine dei lavori. Le vorrei chiedere, presidente, poiché si tratta di argomenti molto delicati ed è la prima volta che la dottoressa Orlandi, che ringraziamo, viene audita, se potremmo procedere attraverso singole domande e risposte.

  PRESIDENTE. Assolutamente sì. Colgo l'occasione per ricordare, a proposito dell'ultimo tema posto dall’ onorevole Causi, che quando abbiamo suggerito quella che poi è diventata la formulazione finale dell'articolo 52 del cosiddetto «Decreto del fare», in termini di rateizzazione, ci siamo richiamati proprio al decreto ministeriale del 1969.

  ROSSELLA ORLANDI, Direttore dell'Agenzia delle entrate. Ringrazio innanzitutto l'onorevole Causi per gli auguri e per l'apprezzamento. Come immagino sappiate tutti, ho bisogno di molti auguri perché il mio è un lavoro molto impegnativo, ne sono profondamente consapevole.
  Essere una «donna del fisco» e aver lavorato in tutti i vari settori della fiscalità mi dà dei vantaggi, quali la conoscenza e, quindi, la possibilità di intervenire forse più rapidamente, ma anche la profonda consapevolezza delle difficoltà e delle responsabilità che mi sono assunta accettando questo incarico. Vi ringrazio quindi per gli auguri, sperando di poter essere veramente utile al Paese.
  Si tratta di temi complessi. Partiamo dalla richiesta formulata dal relatore, onorevole Carbone, di inserire nel decreto legislativo l'estensione a cinque anni dell'ipotesi di obbligo di presentazione di interpello antielusivo previsto per le società «di comodo». Concordo con quanto detto dallo stesso relatore e segnalato dall'onorevole Causi: siamo in una situazione in cui le perdite sono diventate un elemento maggiormente caratterizzante rispetto agli anni precedenti. In anni di crescita economica, o comunque di equilibrio, l'esistenza di soggetti societari con ingenti perdite ripetute era un fattore di allarme, che aveva consigliato al legislatore l'introduzione di questo strumento, il quale è, peraltro, abbastanza complicato e con un'efficacia limitata.
  La situazione attuale, di crisi generalizzata, sfuma molto la possibilità di elusione, comportando, invece, degli oneri sia per i contribuenti sia per l'amministrazione. In questo periodo, molte società che si trovano in uno stato di perdita sistematica a fronte di situazioni in molti casi fisiologiche, legate alla particolare congiuntura, sono comunque obbligate a presentare l'interpello antielusivo, che comporta in ogni caso oneri significativi (ad esempio la presentazione di bilanci, di documentazioni e di relazioni).
  Ciò richiede anche un impegno molto forte della struttura dell’ Agenzia delle entrate, la quale, per un periodo di tempo abbastanza ampio, che normalmente va da giugno a ottobre, tiene impegnata buona parte dei propri funzionari più qualificati nell'esame di questi interpelli. Si tratta peraltro di esami che si svolgono sempre «a tavolino», non sempre sufficientemente approfonditi, e che in alcuni casi hanno portato a risultati piuttosto limitati, a fronte di un grande impegno richiesto sia a noi sia alle aziende.
  Da questo punto di vista l'estensione del periodo di osservazione da tre a cinque anni, a nostro giudizio, non crea problemi. È una richiesta molto forte, emersa anche nell’ ambito dei tavoli di semplificazione che abbiamo gestito in passato, e che si inquadra profondamente nel momento di congiuntura economica sfavorevole che stiamo vivendo.
  L'altro tema è molto più delicato e costituisce, a mio parere, una vera emergenza per questo Paese. La norma a cui faceva riferimento l'onorevole Causi è stata introdotta per tentare di arginare un fenomeno che ha assunto proporzioni molto rilevanti, in particolare negli ultimi anni, per effetto di una serie di situazioni.
  L'esistenza di appalti sia pubblici sia privati con il criterio del massimo ribasso, soprattutto negli ambiti in cui la manodopera è l'elemento fondamentale del contratto stesso (appalti di servizio, di facility management) fa sì che soggetti societari o Pag. 12cooperativi e, in termini più generali, società di capitali, si facciano assegnare appalti a prezzi molto bassi.
  In seguito, questi soggetti non riescono a sostenere la situazione o, preordinatamente, sanno già di non poterla sostenere, e omettono il versamento di ritenute, molto spesso di ritenute IVA, per importi estremamente rilevanti. Sopravvivono quindi per un breve periodo, poi chiudono la loro attività, scompaiono e si ripresentano sul mercato sotto altre forme, approfittando dell'esistenza di una norma civilistica, che occorrerebbe rivalutare in maniera seria, la quale prevede, in questi casi, l'estinzione tout court del soggetto, senza che sopravviva alcun onere nei confronti di alcun creditore, compreso lo Stato.
  Questi comportamenti hanno causato un significativo danno erariale e, contemporaneamente, stanno provocando una situazione di alterazione del mercato molto rilevante, nonché, dal mio punto di vista, anche dei danni per i lavoratori, i quali continuamente perdono e ritrovano il lavoro, migrando nell'ambito di queste società cooperative e dando origine ad altri fenomeni, su cui eventualmente potremo soffermarci in un'altra occasione. Il tentativo della norma era quello di costituire un deterrente. In realtà, la norma all'origine non richiamava il committente, il quale spesso è il soggetto che più facilmente si avvantaggia di tale fenomeno, perché ottiene prestazioni di servizi a prezzi molto più bassi di quelli che sarebbero i prezzi reali se tutti rispettassero gli obblighi.
  La norma è di complicata attuazione soprattutto per quanto riguarda l'attività di controllo, in quanto le ritenute non sempre sono riferite esclusivamente a un determinato appalto, o a un determinato lavoratore. Inoltre, fin dall'inizio, ha determinato richieste da parte delle aziende ai fini di un'eliminazione dell'obbligo previsto.
  Il nostro giudizio è che questa norma non abbia ben funzionato e che occorra sostituirla. Ho letto la proposta e la ritengo efficace, sempre che venga introdotta come un pacchetto unico. Introdurre infatti solo un pezzo di quella normativa, eliminando l'unica barriera che è costituita dall'effetto deterrente della certificazione, esporrebbe a un rischio enorme dal punto di vista sia del gettito erariale sia dell'inquinamento del mercato. Credo che le imprese sane, che cercano di vivere rispettando le regole, non ne sarebbero affatto avvantaggiate.
  La norma proposta dal relatore si basa sull'eliminazione di quell'obbligo e, al contempo, sull'introduzione di una responsabilità solidale per tutta la filiera, in caso di lavoro nero o grigio. Nell'ipotesi in cui ci siano ispezioni o denunce dei lavoratori, la norma esistente prevede una responsabilità, quindi un diretto obbligo di versamento, da parte del committente o dell'appaltatore, solo per quanto riguarda gli oneri contributivi. La norma proposta attua una parificazione: ci sarebbe obbligo di versamento non solo dei contributi ma anche delle ritenute, in modo che la copertura del lavoratore sia totale e all'Erario arrivi il dovuto. Prevede, inoltre, l'obbligo per l'INPS, unico soggetto in possesso di tutti i dati relativi agli appalti, di far pervenire all'Agenzia delle entrate per via telematica – un obbligo che richiede un po’ di lavoro, che come sempre cercheremo di svolgere al meglio – una serie di comunicazioni che ci permettano di individuare il soggetto appaltante, il soggetto appaltatore e, naturalmente, il lavoratore.
  Noi dovremmo quindi incrociare, attraverso un controllo empirico che ci fornirà un quadro completo, i modelli F24 e, nell'ipotesi di un reiterato mancato versamento di ritenute, intervenire immediatamente, senza aspettare la presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta. Tale dichiarazione, la quale dovrebbe arrivare a luglio, di solito arriva a settembre. Speriamo che questo non avvenga più perché, con l'adozione della dichiarazione precompilata, qualora non venga mantenuto il rispetto delle scadenze, non saremo in grado di mantenere gli impegni presi nei confronti dei cittadini. Uno dei nostri problemi è, infatti, avere per tempo la comunicazione, altrimenti, quando siamo Pag. 13in condizione di verificare che mancano le ritenute, spesso la società è già estinta e, se la società o la cooperativa è estinta, non c’è alcuna possibilità di recuperare somme anche ingenti.
  La terza norma inserita in quel pacchetto prevede una diversa configurabilità della responsabilità da parte della società. Come vi dicevo, attualmente l'articolo 2495 del Codice civile dal 2004 prevede l'efficacia costitutiva della cancellazione. La Cassazione a sezioni unite ha affermato che, se c’è efficacia costitutiva della cancellazione, nessuno può notificare gli atti, né richiedere somme, né perseguire amministratori e soci. Capirete che questo è il vero problema.
  Se si interviene anche sulla responsabilità dei soggetti societari, dei loro amministratori e soci, la normativa proposta tiene, in quanto si elimina un obbligo, quindi le imprese sono alleggerite dai costi attuativi, la parte di responsabilità solidale sul lavoro occulto viene rinforzata nell'altra norma, l'aspetto più specifico dell’ informazione viene regolato con un onere a carico delle amministrazioni e non dei contribuenti.
  Se però non si completa la disciplina con una norma che aiuti l'Agenzia delle entrate a recuperare le somme che si sono, nel frattempo, volatilizzate, non si risolve il problema. Se, quindi, la Camera vorrà dare un'indicazione di questo genere al Governo affinché la accolga, l'Agenzia esprime un parere favorevole, a condizione che questi punti siano tutti connessi tra loro, in quanto inserire o eliminare un adempimento, senza una norma di chiusura del sistema, può essere veramente pericoloso per il gettito erariale. In questo momento mi preoccupo molto che non si verifichino fenomeni di inquinamento del mercato. Si tratta di fenomeni molto pericolosi, rispetto ai quali abbiamo svolto una forte azione di contrasto, la quale spesso non arriva a conclusione perché il soggetto è scomparso. Abbiamo realizzato azioni di contrasto anche penale e rilevato l'esistenza di frodi a catena molto pesanti, con infiltrazioni da parte di un mondo al confine con sistemi malavitosi.
  È quindi necessario che questa normativa sia mantenuta tutta insieme, altrimenti dobbiamo tenere almeno la parte relativa alla ritenuta ma, come ripeto, non sarebbe la soluzione ottimale, in quanto di difficile applicazione e foriera di una serie di problemi. Occorre rivedere il sistema in modo che dia un risultato migliore e possa permetterci di contrastare un fenomeno che sta assumendo proporzioni gigantesche.
  Per quanto riguarda la terza domanda posta dall’ onorevole Causi, rispondo che, in realtà, si tratta necessariamente di un intervento di equiparazione, perché, al momento, per individuare se un immobile va considerato di lusso nell’ ambito dell’ agevolazione prima casa, quindi per lo stesso bene tutelato, abbiamo due sistemi diversi, a seconda che si applichi l'IVA o si applichi l'imposta di Registro. L’ Iva prevede un sistema di valutazione del concetto di lusso degli immobili molto più empirico, cioè legato a una serie di indicatori che di volta in volta vanno valutati e spesso comportano anche un notevole contenzioso. Non è quindi facilmente applicabile e non sempre viene individuato nel modo giusto. Al contrario, l’ altro sistema di valutazione, previsto ai fini dell'imposta di Registro, comporta una classificazione secca nell'ambito catastale.
  Nell'ambito dell'imposta di registro, la definizione di «bene di lusso» si riferisce alla classe A1 della classificazione catastale attuale. Ad ogni modo ci troviamo in una prospettiva di riforma e ci saranno dei decreti delegati che cambieranno anche questa regola, semplificando le categorie catastali, tanto che, in ambito IMU, è stata prevista una diversificazione di questo tipo.
  Gli effetti di gettito, a mio parere, sono minimali e possono variare a seconda dei casi, non sono neanche nettamente prevedibili, perché dipende da quante rifiniture di un certo tipo ha una casa, quindi sono molto difficili da individuare, però è necessaria un'equiparazione a fini legislativi e anche operativi. I contenziosi che sono nati, soprattutto in materia di imposta di Registro, sono molto più importanti e Pag. 14significativi rispetto a quelli relativi ad una classificazione puntuale che stabilisce una classe, sia A1 o A8, sulla quale non si discute. Lo scopo è quindi quello di uniformare. Gli effetti di gettito sono difficilmente quantificabili, perché poi bisognerebbe sapere esattamente quante case superano i 140 metri quadri, hanno 2 bagni, quindi, per quantificarli occorrerebbero degli elementi statistici di cui attualmente non disponiamo.

  PRESIDENTE. Saluto il Viceministro Casero. Prima di dare la parola agli altri colleghi, vorrei mettere in guardia su un punto: gli effetti sul gettito non sono sempre minimali e vorrei mettere in guardia la Commissione, in particolare rispetto al settore dell'edilizia che è già in grande difficoltà, sul rischio che corriamo di mettere fuori mercato gli immobili delle società costruttrici.
  Mi spiego con un esempio: poniamo il caso di un immobile di 500.000 euro di prezzo, con un valore catastale di 180.000 euro. Se io lo compro da una persona fisica, pago il 2 per cento di imposta di registro (3.600 euro), se lo compro, in base alla nuova regola dalla società costruttrice, pago il 10 per cento di IVA (50.000 euro). La differenza tra 3.600 e 50.000 è una cosa che non sottovaluterei.

  ROSSELLA ORLANDI, Direttore dell'Agenzia delle entrate. Non mi sembra che sia questo l'effetto delle novità introdotte dal decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali. L'effetto sull'applicazione dell'IVA riguarda l'adozione dello stesso criterio della categoria catastale previsto per l'imposta di Registro, cioè l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata nell'ipotesi di prima casa diversa dall'abitazione di lusso, distinguendo la prima casa dall'abitazione di lusso in base alla classificazione per categorie catastali. L'oggetto è lo stesso e la valutazione rimane sul piano soggettivo: se l'immobile è classificato «A1» deve avere delle caratteristiche di un certo genere, quali rifiniture di lusso e una certa metratura.

  PRESIDENTE. Mi permetto, con lo spirito molto collaborativo che lei ben conosce, di suggerire cautela nell'attuazione della riforma del catasto. Nella situazione esistente tante case classificate «A1» non sono di lusso, sono in realtà di medio valore. In più, i costruttori non sanno come sarà la nuova classificazione, quindi suggerirei alla Commissione cautela, ma non voglio togliere spazio agli altri colleghi.

  GIOVANNI SANGA. Ringrazio il direttore per le considerazioni e la relazione. Intervengo su due punti in particolare. La questione dei rimborsi IVA è uno dei temi molto delicati che ha coinvolto da sempre il sistema delle imprese, l'Agenzia delle entrate e il Ministero delle finanze prima. C’è peraltro anche una procedura d'infrazione aperta nei confronti del nostro Paese, a cui si contestano i tempi troppo lunghi dei rimborsi e le condizioni molto severe che vengono applicate.
  Mi pare di capire che adesso andiamo nella direzione giusta, attraverso la semplificazione della procedura e l'innalzamento del tetto dei 15 mila euro per quanto riguarda la soglia dei rimborsi senza adempimenti, però mi interessava avere un suo parere per capire se con questi due strumenti, tenendo conto della complessità del fenomeno e cercando di valutare l’ attuale entità dei rimborsi, l'impegno sia sufficiente o se si debba fare un ulteriore sforzo per andare incontro alle esigenze relative ai rimborsi IVA, che peraltro sono fortemente sollecitati dal sistema delle imprese.
  La seconda domanda riguarda invece la questione della dichiarazione precompilata, che lei ha definito un sistema rivoluzionario, e che, senz'altro, migliora il rapporto tra fisco e contribuenti in una maniera molto puntuale, anche se personalmente ritengo che la presenza del CAF sia centrale soprattutto nell'ambito delle dichiarazioni dei 730 per pensionati e lavoratori dipendenti.
  Uno dei punti importanti è l'obbligo del visto di conformità, perché aiuta il contribuente a procedere con una certa sicurezza, Pag. 15liberandolo anche da ulteriori impegni. Siamo in grado di attuarlo già a partire dalla dichiarazione del 2014, quindi mandandolo a pieno regime già dall'anno prossimo ?

  ROSSELLA ORLANDI, Direttore dell'Agenzia delle entrate. Rispondo al primo quesito posto dall'onorevole Sanga, relativo ai rimborsi IVA. In Italia, i rimborsi IVA sono sempre stati un punto spinoso, regolamentato da una normativa abbastanza complessa e severa, anche perché – in passato, forse più di ora – abbiamo assistito a frodi abbastanza pesanti e non intercettate per tempo.
  A tale proposito, vorrei ricordare che, soprattutto l'anno scorso, l'Agenzia delle entrate ha compiuto grandissimi sforzi, sia organizzativi, investendo le nostre risorse, che non sono infinite e vanno anche formate, sia in termini di innovazione, creando una procedura di analisi del rischio sulla base di elementi oggettivi. Ciò ci ha permesso di maturare un'esperienza di cui oggi facciamo tesoro.
  Quell'esperienza, con l'elaborazione di una procedura sui rimborsi reali, ci ha consentito poi di valutare se alcuni elementi fossero sufficientemente tarati per individuare i rischi gravi rispetto ad altri. Ne parlo soprattutto richiamando la mia precedente esperienza di direttore regionale per il Piemonte perché il Piemonte è una realtà nella quale, essendoci molti esportatori e molte imprese che si occupano di trasformazione alimentare, con il salto di aliquota c'era un maggior carico di rimborsi arretrati, nonché maggiori difficoltà.
  La nuova normativa, secondo la mia previsione, dovrebbe riuscire a eliminare gli arretrati, perché la maggior parte degli importi che ci vengono richiesti a rimborso non sono altissimi, aggirandosi intorno ai 15.000 euro, e perché possiamo utilizzare molto ampiamente il sistema delle compensazioni fiscali che altri Paesi non hanno, il quale elimina alla radice il grosso del problema.
  Rimane quindi un numero di rimborsi IVA che riguarda i casi tipici (il caso classico è quello della cessazione dell'attività), che incidono molto relativamente sulla realtà economica e spesso hanno importi molto limitati.
  Il fenomeno più significativo è quello dei rimborsi IVA trimestrali, come nel caso di imprese che lavorano in base a quanto previsto dall'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, quindi con condizioni intracomunitarie, esportazioni o salti di imposta. Su questo la nuova normativa dovrebbe essere di grande aiuto, perché prevede di eliminare uno degli oneri principali per le aziende, in un momento in cui noi lavoriamo le richieste di rimborso ma non riusciamo a pagare le somme perché mancano le fideiussioni.
  Negli ultimi anni, il sistema delle banche e delle assicurazioni non ha fornito adeguato supporto alle imprese, quindi moltissimi soggetti hanno diritto al rimborso ma non riescono ad ottenerlo perché non hanno fideiussioni. Tutto ciò ha anche favorito la nascita di strane situazioni di Confidi, che abbiamo dovuto combattere perché di natura profondamente fraudolenta. L'eliminazione della fideiussione, in moltissimi casi permessa dalla norma, rende più fluidi i rimborsi ed elimina un grosso costo per le imprese. D'altra parte, però, l'obbligo di un visto di conformità, che la norma mutua dall'esperienza delle compensazioni, non è un grosso onere. Mi permetta di dirlo, perché io ho lavorato anche sulle compensazioni e seguo un tavolo permanente con i professionisti: rilasciare il visto di conformità per un professionista significa conoscere l'azienda, verificare gli elementi principali, affermare che la liquidazione è corretta, quindi un professionista che segue l'impresa lo fa abbastanza di default, non è un grosso onere. Inoltre ciò consentirà, nella stragrande maggioranza dei casi, il pagamento dei rimborsi, che adesso è bloccato, fondamentalmente, per la mancanza di fideiussioni. Credo che questo sia un esempio di coordinamento della tutela dell'interesse erariale – tenendo conto che rimborsare in meno di tre mesi significa non avere tutti gli elementi e non poter Pag. 16fare una verifica approfondita – con l’ obiettivo di non imporre un onere troppo pesante a carico delle imprese, al fine di non porle in una condizione di svantaggio rispetto a quelle degli altri Paesi europei, con i quali ci riallineiamo.
  Ritengo che questa norma dovrebbe risolvere la maggioranza dei problemi. Naturalmente dovremo mantenere un ritmo di lavorazioni e una coerenza nell’ attività di analisi, che ci stiamo impegnando a svolgere al meglio, anche con riferimento all'impiego di risorse in tali attività. I nostri uomini sono un numero finito, però cerchiamo di ragionare per priorità, come credo sia razionale e logico, e una delle nostre priorità sono i rimborsi IVA.
  Quanto al ragionamento sulla dichiarazione precompilata, come ho detto in Senato con la franchezza che imparerete a conoscere, se rimarrò direttore dell'Agenzia e se voi mi inviterete di nuovo, come immagino accadrà, si riuscirà a fare un lavoro serio e ben fatto se tutti gli attori della fiscalità faranno la loro parte, a cominciare da voi.
  Lo dico con molta chiarezza, presidente, perché la dichiarazione precompilata si può fare se il 31 o, meglio, il 29 dicembre, qualcuno non pensa di modificare la normativa su oneri, detrazioni, fonti di imposta, perché noi stiamo già lavorando per la dichiarazione precompilata e i modelli 730 e i Modelli Unico sono già in lavorazione sulla base della legislazione vigente. Se la legislazione cambia a un mese dalla dichiarazione, salta l'operazione. Lo dico perché ognuno cerchi di essere consapevole del proprio ruolo. Il primo problema, ne sono certa, sono i grandi sostituti d'imposta pubblici. Stiamo raccomandando a tutti di non mandare i CUD in ritardo. Ognuno deve fare la sua parte, lo dico con forza. Noi la facciamo, stiamo già lavorando, ci prendiamo il rischio, ma non possiamo fare niente se i CUD non arrivano. Ecco il motivo delle sanzioni. L’ altro elemento è il tracciamento dei dati. Anche qui, è richiesta una trasmissione anticipata. La maggior parte dei dati su cui andremo a lavorare sono già nella nostra disponibilità e li utilizziamo per il controllo ex post, però in sede di controllo ex post abbiamo il tempo di valutarli con più attenzione. Noi stiamo già ragionando sul doppio controllo, stiamo già facendo un lavoro che richiede l’ impegno di tutti i soggetti a trasmettere dati «puliti» e per tempo.
  Ecco perché, essendo nel primo anno di sperimentazione, abbiamo avuto anche lunghi confronti con la Consulta dei CAF, perché il ruolo del CAF è determinante. Una parte dei cittadini è molto più abituata ad utilizzare gli strumenti informatici di quanto immaginiamo e già colloquia con noi, però stiamo cercando di vincere la resistenza, direi «culturale», a utilizzare il web per i servizi dell'Agenzia.
  D'altra parte, le dichiarazioni non sono semplici, perché la normativa non è semplice. Qualcuno potrebbe assumersi l'onere di verificare quante detrazioni, deduzioni e crediti sono elencati per il 730, ma quella è la normativa vigente, non possiamo cancellarla. C’è quindi un po’ di resistenza ma noi riteniamo, attraverso l'introduzione di questa facilitazione, un po’ per volta, di riuscire a consolidare un rapporto di fiducia reciproca con i cittadini.
  Una parte dei contribuenti, che è già abituata a interfacciarsi con noi, avendo una dichiarazione semplice, dovrebbe restituirla facilmente. Il resto dei cittadini, si tratta di un numero molto elevato, è abituato a rivolgersi al sostituto d'imposta o, più spesso, al CAF o a professionisti abilitati. In questi casi il ruolo dei CAF è centrale, almeno in questa prima fase, e loro ne sono ben consapevoli, in quanto essi dovranno non solo abituare il cittadino ad utilizzare questo strumento, ma anche verificare una dichiarazione che è già precompilata, apponendo il visto di conformità.
  Il visto di conformità già esiste. I CAF già appongono il visto di conformità. Ricordiamo loro, con la nuova sanzione, che è opportuno che quel visto di conformità venga messo con coscienza, quindi valutando tutti i dati, soprattutto quelli che per la maggior parte dei cittadini sono Pag. 17molto significativi. È una fase sperimentale, per questo primo anno, ma si deve verificare anche ciò che viene riportato dal cittadino.
  La novità è che il cittadino per la prima volta è veramente liberato da una serie di oneri. Innanzitutto, la conservazione di tutti i documenti sarà affidata al CAF e, se noi abbiamo bisogno di incrociare dei dati, ci rivolgeremo al CAF, senza disturbare più il cittadino. Oggi effettuiamo quasi 900 mila controlli formali all'anno, in buona parte di soggetti CAF i quali, avendo già apposto il visto di conformità, avrebbero dovuto già controllare.
  Il cittadino risponde solo per le condizioni soggettive che certifica. Se dichiara di avere quattro figli a carico e invece ne ha due, è chiaro che ne risponde personalmente, ma stabilire se il mutuo prima casa è deducibile o no sta nell'ambito delle responsabilità del CAF. La documentazione quindi ce l'hanno i CAF, i cittadini non verranno più disturbati. Se ci sono errori, la sanzione complessiva è a carico del CAF.
  Questa è la vera rivoluzione: avremo un numero veramente altissimo di cittadini liberati da ogni onere dichiarativo, ma soprattutto successivo di controllo. Questo comporta un riequilibrio di una serie di regole relative ai CAF per i compensi, che verranno ribilanciati a seconda del tipo di dichiarazione. A seconda della dichiarazione, semplice o meno, si avrà un riequilibrio del compenso che spetta al CAF.
  D'altra parte, i CAF sono pagati dallo Stato, spesso anche dai cittadini, quindi c’è un onere del controllo sinallagmatico. In ogni caso, man mano che nei prossimi tre anni si andrà avanti nella sperimentazione, i dati potranno essere confrontati e risulteranno, quindi, ancora più sicuri e implementabili. In questo senso stiamo andando avanti anche attraverso un confronto con il Garante della privacy sulle questioni relative ai dati sanitari: se riusciremo a ottenere tutte le autorizzazioni e a implementare il sistema, già dall'anno prossimo la maggior parte delle dichiarazioni sarà utilizzabile senza bisogno di ulteriori aggiunte.
  Il lavoro è in itinere, bisogna partire e credo che una sperimentazione di questo genere vada fatta, altrimenti questo Paese rimarrà sempre nelle condizioni attuali. Questa è una rivoluzione e credo che si possa accettarne il rischio tutti insieme, se il Parlamento è d'accordo, con l'impegno, in particolare, a responsabilizzare ogni parte di questo processo che è il processo tributario oggettivo. Non so se sono stata chiara e se ho risposto alla sua domanda.

  PRESIDENTE. Il Parlamento ne è convinto, visto che abbiamo scritto questa norma. Abbiamo ancora diverse domande, quindi invito tutti alla sintesi.

  CARLA RUOCCO. Mi associo agli auguri e ai complimenti per la dottoressa Orlandi, che ho il piacere di conoscere e di cui conosco il lavoro. Ci aspettiamo una rivoluzione copernicana all'Agenzia delle entrate e sappiamo che è la persona in grado di portarla avanti. Da parte nostra c’è tutta la collaborazione per superare le tante criticità, quindi in bocca al lupo e confidiamo moltissimo nella sua presenza.
  In merito alle criticità relative alla dichiarazione precompilata, vi sono due aspetti che lei ha evidenziato. Il primo è il livello di alfabetizzazione informatica richiesto alla platea di contribuenti, il quale risulta allarmante con riferimento ai tempi di realizzazione della dichiarazione, perché, come lei evidenziava, c’è un passaggio culturale, ed è quindi evidente che qualcuno pagherà i costi di questa sperimentazione.
  Se infatti un pensionato, il quale non ha dimestichezza con i sistemi informativi, si vedrà arrivare una dichiarazione, magari anche contenente degli errori, avrà interesse a confermarla perché spaventato dall'ipotesi di eventuali controlli successivi, e preferirà aprioristicamente accettarla. Questo potrebbe creare problemi a quel tipo di platea di contribuenti.
  Un'altra criticità che lei ha evidenziato, e che sottolineo in quanto faccio parte anche della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, è la necessità di uno scambio di informazioni e Pag. 18dell'interoperabilità tra le varie banche dati che appartengono a varie pubbliche amministrazioni. Lei afferma giustamente che ognuno deve fare la sua parte, che quindi tutte le pubbliche amministrazioni sono coinvolte in questo scambio di informazioni. Si ha però l'impressione di trovarsi di fronte ad amministrazioni che ancora parlano linguaggi diversi e non sono pronte alla collaborazione e al reciproco scambio di informazioni.
  Vorrei quindi conoscere il suo punto di vista in merito alla disponibilità della pubblica amministrazione e delle amministrazioni locali per la parte che compete a ogni soggetto, nonché in merito a quanto le banche dati delle amministrazioni locali e i loro vertici siano pronti a non confliggere, bensì a collaborare. Vorremmo da lei la garanzia che nei tempi richiesti dalla normativa questi aspetti potranno essere migliorati.
  Un altro aspetto importante riguarda il fatto che l'Agenzia delle entrate deve concentrarsi sui fenomeni di grande evasione. Lei è maestra in questo, essendosi molto dedicata a combattere talune odiose pratiche elusive. C’è una disposizione che comporta la semplificazione delle operazioni con operatori ubicati in Paesi inseriti nella black list. Questo passaggio può creare un'ulteriore falla e avvantaggiare simili operazioni elusive oppure tutto questo non osteggerà l'attività di controllo ?

  ROSSELLA ORLANDI, Direttore dell'Agenzia delle entrate. Ringrazio l'onorevole Ruocco. Per quanto riguarda il sistema informatico, nella fase iniziale, che è quella sperimentale, i dati che noi utilizziamo sono conoscibili per i cittadini, perché sono i dati dei CUD. Proponiamo inoltre un modello ancora più semplice con i dati essenziali, che si chiamerà forse CUS, che cercheremo di pubblicare a breve, ma è importante che arrivi il CUD, adesso noi abbiamo tutti i dati del 770 e incrociamo i dati del 770.
  Questa è una rivoluzione, che va nell'ottica della rivisitazione complessiva della fiscalità telematica. Nella legge delega, inoltre, ci sono altri aspetti importanti che riguardano le banche dati, quindi arriveranno direttamente i dati dei CUS con tracciato informatico. È stabilita la data del 28 febbraio, ma voi sapete che la liquidazione delle dichiarazioni avviene entro gennaio o entro i primi di febbraio, quindi si tratta di inviare dei modelli di cui si è già dotati.
  Per quanto riguarda gli altri dati, la maggior parte è già in nostro possesso, perché si tratta dei dati relativi ai fabbricati, che sono già presenti nella nostra banca dati e che stiamo già immettendo, inserendo nell'ultimo periodo solo le variazioni.
  I dati che ci arrivano e che utilizzeremo sono quelli che riguardano gli oneri previdenziali, i dati bancari e, nel caso specifico, soprattutto gli interessi passivi e gli oneri assicurativi, che in questa fase abbiamo già in banca dati e che stiamo utilizzando.
  La questione è solo il rispetto dei tempi, e questo è ciò che la norma prevede, in quanto altrimenti si potrebbe correre il rischio di presentare i dati in ritardo. Ritengo peraltro che si tratti di un rischio contenuto, se si mantiene la formulazione attuale della norma, con la previsione delle sanzioni.
  Bisogna inoltre tener presente che è già in atto un rapporto di collaborazione con questi enti, su vari tavoli, e che per l'invio dei dati telematici abbiamo dei canali ormai aperti e sperimentati di confronto. Si richiede poi, sicuramente, anche a noi un grosso sforzo organizzativo, quindi siamo pronti a impegnarci in questa prima fase sperimentale. Quando passeremo alla fase successiva avremo un anno per lavorare i dati sanitari i quali, come dicevo, sono quelli più complessi da inserire.
  Per quanto riguarda il cittadino, egli non subisce cambiamenti: se vuole, può usare il CUD in via informatica ma, se non vuole utilizzarlo, può delegare un suo sostituto o il CAF. Può quindi essere sereno e, se vuole presentare il 730 secondo la tradizionale procedura, può farlo.
  Dal punto di vista dei cittadini, quindi, non ci saranno oneri in più, anzi credo si Pag. 19realizzerà una profonda semplificazione, non solo nella fase di presentazione, ma soprattutto nella fase successiva, in quanto il cittadino non sarà più chiamato a risponderne.
  Oggi un contribuente il quale non abbia una professionalità in questo campo si rivolge a un professionista o al CAF, porta la sua documentazione, firma la dichiarazione che gli compilano e risponde in proprio di quanto è stato compilato da altri; per cui, successivamente, può essere oggetto di controlli i quali comportano, in ogni caso, degli oneri. Deve infatti presentare la documentazione richiesta ai nostri uffici personalmente, o a mezzo Civis. In caso di errori, spesso deve pagare le sanzioni.
  Il nuovo sistema lo libera da tutto questo, quindi credo che sia molto importante attuarlo. Questo processo impiegherà tre anni per arrivare al suo completamento. D'altra parte i tempi sono necessari per svolgere un lavoro adeguato.
  Per quanto riguarda le banche dati, certamente molte già dialogano fra loro, ma non tutte. C’è il tema, complesso, della comunicazione con la fiscalità locale, ma nel campo della dichiarazione precompilata tale questione non ci riguarda se non per l'obbligo dei Comuni di pubblicare queste delibere. A questo proposito, proprio questa mattina c’è stata una riunione al Ministero con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). Si sta anche provvedendo a un'informatizzazione delle delibere, in modo che gli elementi essenziali di queste ultime appaiano sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF. D'altra parte, occorre tener conto del fatto che in Italia ci sono 8.300 Comuni e che non tutti hanno i mezzi necessari per attuare tali misure: molti dei Comuni fanno sforzi eroici, essendo molto piccoli e trovandosi in difficoltà. Questo aspetto peraltro non ha un grosso impatto se non per la parte delle addizionali regolate dallo schema di decreto.
  Passando alla questione dei Paesi black list, si tratta di un problema di lettura e di comprensione della norma, per cui abbiamo proposto di scriverla in modo più chiaro. In realtà, la comunicazione delle operazioni con i Paesi black list è stata prevista soprattutto per intercettare per tempo i movimenti. Il limite complessivo stabilito dalla norma è di 10 mila euro, riguarda quindi movimenti complessivi annui inferiori a 10 mila euro. Si tratta di movimenti trascurabili; nessuno fa operazioni con Paesi black list, creando un sistema così complesso, per 10 mila euro. Normalmente riguardano acquisti di piccoli servizi, ad esempio cancelleria, com'era con San Marino, che ora diventa un Paese in white list. Quando le operazioni diventano complesse sono di importo milionario. La norma indica che, se vengono superati i 10 mila euro di operazioni annue, deve essere inviata la comunicazione complessiva. Si tratta di un limite estremamente trascurabile, perché sono molto poche le operazioni di importo così limitato e soprattutto sono attinenti a operazioni reali. Quando c’è un problema effettivo gli importi sono ben superiori. Da questo punto di vista non si indebolisce il sistema. Forse la norma è scritta in modo poco chiaro, quindi nel drafting che ci siamo proposti di fare potemmo riscrivere in modo più chiaro il concetto: 10 mila euro costituisce il limite complessivo annuo, altrimenti basterebbe spezzettare in più operazioni.

  PAOLO PETRINI. Direttore, noi abbiamo inserito all'interno della delega per la riforma del fisco alcuni indirizzi finalizzati a far sì che il Governo adotti le disposizioni volte ad ampliare l’ ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, attraverso una semplificazione, un’ omogeneizzazione e armonizzazione delle norme che oggi differenziano gli avvisi bonari dalle cartelle di pagamento in maniera anche rilevante, ma che sono in definitiva finalizzate a far sì che il cittadino possa pagare il proprio debito prima che esso venga dato in carico all'agente della riscossione. Leggendo gli ultimi dati economici, gli stessi che hanno indotto il relatore a formulare la proposta relativa alle società di comodo, cioè i dati del return on equity (ROE) delle nostre Pag. 20aziende, appare evidente che c’è un problema da affrontare subito, con un'attenzione straordinaria alla fase economica che stiamo vivendo, anche prevedendo un possibile inserimento di queste norme, previste nella legge delega per la riforma del sistema tributario, già in questo decreto semplificazione. Qual è il suo parere in proposito ?

  ROSSELLA ORLANDI, Direttore dell'Agenzia delle entrate. Ritengo che si tratterebbe di un eccesso di delega molto grave da un punto di vista giuridico. Esiste già una previsione di delega, su cui credo ci sia l'impegno del Governo, e rispetto alla quale noi svolgeremo una funzione di supporto tecnico, come sempre, che interessa tutti, anche noi, relativamente alla riscossione e alla rateizzazione dei debiti tributari, in maniera molto importante. Il tema verrà affrontato magari in tempi brevi poiché so che l’ attuazione della delega è oggetto di vari tavoli di lavoro.
  Da un punto di vista tecnico, non si può inserire una norma che è fuori dall’ oggetto della delega. Una norma di questo tipo in questo provvedimento rischierebbe di essere illegittima e quindi impugnabile, con effetti travolgenti, mentre l’ analisi da un punto di vista normativo può essere fatta dal momento in cui sarà pronto il pacchetto normativo sulle altre questioni oggetto della delega.

  FRANCESCO RIBAUDO. Anch'io mi associo ai complimenti e al ringraziamento perché lei oggi ci sta fornendo spunti di chiarimento su quanto siamo chiamati a fare.
  Partirei dalla delega fiscale, che già prevede una riorganizzazione dei CAF, affinché queste strutture sul territorio siano organizzate meglio e diano maggiori garanzie sia al cittadino, sia allo Stato. Sul tema è poi arrivato il decreto semplificazione prevedendo che i CAF devono apporre il visto di conformità. Noi avevamo già previsto una revisione, un miglioramento di queste strutture, ma il visto di conformità le sovraccarica ulteriormente. Credo che abbia fatto bene a scegliere di sovraccaricarle, ma nel contempo dovremmo prendere atto di quanto lei ha rilevato al quarto paragrafo della sua relazione, in cui dichiara che «i CAF diventano parte attiva in un processo che dovrà prestare servizi aggiuntivi».
  In questo momento, non solo i CAF ma anche i professionisti abilitati, proprio a seguito della chiusura, per motivi di spending review, di molte sedi dell'Agenzia delle entrate, sono gli unici front office presenti sul territorio per i cittadini. Il cittadino, ancorché preparato, ancorché bravo ed esperto delle norme, farà sempre verificare a qualcuno di fiducia il modello 730 che sarà inviato a casa, proprio perché si tratta di una questione culturale, in quanto ha fiducia nella struttura del CAF, che ormai esiste da quindici o vent'anni.
  Queste strutture costituiscono quindi un front office, e non solo per il 730, sappiamo infatti quanti altri servizi possano svolgere e svolgano, e perché lo Stato in questa fase sta delegando loro una funzione importante, l'apposizione del visto di conformità. Tutto ciò è positivo, dobbiamo però pretendere che quanto lei sostiene in questa relazione venga da subito inserito nel provvedimento attuativo della delega da subito, perché è vero che dal 1o gennaio non dovremo modificare neanche una sola voce relativa alle detrazioni e a tutto il sistema fiscale dei lavoratori dipendenti, ma è anche vero che da qui a dicembre dovremo avere anche un sistema di strutture sul territorio che assicurino alcuni requisiti e alcuni standard di qualità.
  Questo lo dobbiamo pretendere, a garanzia di tutti. Non si tratta più di una questione formale, ma di una condizione sostanziale. Ci tengo a evitare che questo tentativo fallisca e, affinché non fallisca, le strutture devono essere ben organizzate. Noi veniamo da un'esperienza in cui le strutture sul territorio non lo sono state, quindi dobbiamo pretendere professionisti preparati, standard di qualità, sicurezza e certezza per i cittadini e per lo Stato, perché sono gli unici rappresentanti dell'Agenzia delle entrate nel momento in cui svolgono quella funzione particolare.Pag. 21
  Il Regolamento recato dal decreto ministeriale n. 164 del 1999, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale, dovrebbe essere modificato e, a tale scopo, mi permetterò di suggerire, nel parere predisposto dal collega Carbone, alcuni punti importanti. Il decreto legislativo dovrà modificare il citato regolamento n. 164 e dovrà farlo entro la fine dell'anno, così da partire a gennaio con un sistema più organizzato.

  ROSSELLA ORLANDI, Direttore dell'Agenzia delle entrate. Noi non abbiamo alcun problema da questo punto di vista. Ovviamente è interesse dell'Agenzia che il sistema degli intermediari fiscali, in generale, e dei CAF, in particolare, sia efficiente e funzioni bene, anche perché in tale ambito registriamo alcune situazioni di inefficienza.
  Sottolineo, peraltro, come il visto di conformità non sia una novità: sarà più pesantemente sanzionato, ma è sanzionato anche ora e la sanzione per un visto infedele ammonta a 258 euro. Esiste già e probabilmente c’è una differenza, che noi stessi vediamo, fra CAF e CAF, tra zona e zona, fra organizzazioni. Noi abbiamo la massima disponibilità a valutare insieme agli stessi CAF, con cui peraltro abbiamo un dialogo continuo, essendo soggetti che collaborano al sistema della fiscalità, una ridefinizione dei criteri di professionalità.

  ALESSIO MATTIA VILLAROSA. Sono due i temi su cui mi vorrei concentrare. Uno è stato richiamato poco fa e riguarda le comunicazioni che devono intercorrere per operazioni verso Paesi in black list.
  Si parla di 30-60 mila miliardi nei paradisi fiscali, quindi di cifre molto più alte dei 10 mila euro, tuttavia qui il concetto è diverso: si tratta di libera e leale concorrenza. Qual è la ratio, la motivazione in base alla quale si vanno a semplificare o agevolare i rapporti commerciali con società che si trovano in Paesi annoverati in una black list, che quindi prevedono agevolazioni fiscali appositamente create, oltre alla possibilità di creare società anonime delle quali non si conosce la reale proprietà ? Non si riesce a capirne la ratio. Arrivati a questo punto, è evidente come risulti vantaggioso andare in un Paese a fiscalità agevolata, aprire un'azienda e operare con l'Italia sicuramente in una situazione di non leale concorrenza. Non si capisce quindi la ratio di questa modifica.
  Non teme che l'innalzamento a 10 mila euro della soglia di operazione comporti un aumento del rischio di trasferimento di denaro nei paradisi fiscali ? Poco fa ha detto che la norma va specificata, anche con il supporto del Governo; anche la stessa maggioranza non riesce a interpretarla chiaramente.
  La modifica normativa attua una semplificazione fiscale o si sostanzia in una vera e propria agevolazione nei rapporti commerciali con i Paesi in black list ? In questo caso, non sarebbe meglio intervenire eliminando l’ obbligo di comunicazione delle operazioni in tali Paesi ? Non sarebbe stato meglio eliminare l'obbligo di dichiarazione mensile, rendendola annuale ma obbligatoria per tutte le operazioni ?
  L'altra domanda riguarda la lettera di intenti. Ad oggi, per quanto riguarda le società «cartiere», la magistratura riesce a considerare coinvolto nelle operazioni fraudolente anche il fornitore, proprio grazie all'attuale struttura della lettera di intenti, che posso assicurare non è così complicata. Vi assicuro che i giudici tributari già oggi dichiarano che «rimane comunque la responsabilità derivante da un’ eventuale falsità di tale attestazioni, totalmente a carico di chi emette detta dichiarazione», quindi ad oggi il fornitore riesce ad essere incluso nelle operazioni di truffa IVA, mentre con questa nuova procedura sembra esserne totalmente escluso.

  ROSSELLA ORLANDI, Direttore dell'Agenzia delle entrate. Rispondo prima alle domande sulle operazioni con i Paesi in black list. La norma risponde a una richiesta legata ai molti piccoli rapporti che ci sono, e che interessano molte aziende, con Paesi con cui noi comunque abbiamo scambi commerciali. Per noi, come Agenzia, non è rilevante avere la comunicazione Pag. 22relativa a un'operazione per un importo di 10 mila o 5 mila euro. Utilizziamo normalmente, il 99,9 per cento delle volte, importi significativi per il controllo, perché ai fini evasivi acquistare 1.000 euro di prodotti da San Marino (al di là del fatto che San Marino ora esce dalla black list perché ha firmato la convenzione) o dal Canton Ticino non è un fenomeno rilevante.
  Lei consideri che 10 mila euro complessivi sono 2-3 mila euro di imposta, non hanno quindi una valenza significativa ai fini dell’ evasione fiscale. Non è quello il metodo che abbiamo utilizzato, perché noi abbiamo un approccio «laico»: fino a quell'importo abbiamo ritenuto che non sia pericoloso. È chiaro che, se parliamo di 100 o 200 mila euro, la questione è diversa. In base alla nostra conoscenza, i fenomeni di evasione e di esportazione non sono riferiti a piccoli importi, ma a importi significativi che, in un anno, possono arrivare a milioni di euro, specialmente se si tratta di prestazioni di servizi. Questa considerazione deriva proprio dall’ esperienza, quindi, affrontando la questione in modo «laico», non abbiamo dato un parere negativo, perché quel valore non è significativo.
  Per quanto riguarda l'altra domanda, invece, il discorso è esattamente l'opposto: non solo si tratta di una semplificazione, ma abbiamo proposto noi questa norma per contrastare in modo serrato un fenomeno pericoloso, quello delle cosiddette «cartiere». Oggi il giudice deve porre in essere una serie di ipotesi e di presunzioni che non sempre riescono a «incastrare» il fornitore.
  Con la norma proposta è esattamente il contrario: il fornitore non può detrarsi l'IVA e, siccome la comunicazione arriva a noi, se il fornitore si è detratto l'IVA senza la ricevuta della fornitura, è automaticamente coinvolto nell'evasione. Il sistema che attuiamo con questa norma è dunque molto più efficiente di quello attuale. Il fornitore non può detrarsi l'IVA, mentre oggi la detrae e poi noi dobbiamo contestare l'evasione. In questo modo noi inseriamo invece una norma che gli impedisce la detrazione.

  ALESSIO MATTIA VILLAROSA. Mi scusi, ma se si rilascia la certificazione di esportatore abituale ? L’ esportatore abituale, per definizione, si limita al 10 per cento, quindi ottenere la certificazione di essere un esportatore abituale è di una semplicità incredibile. Nel momento in cui voi rilasciate la certificazione, quindi, escludete il fornitore da qualsiasi responsabilità.

  ROSSELLA ORLANDI, Direttore dell'Agenzia delle entrate. No, le spiego: il fatto di avere il dato immediato, e non da un soggetto che me lo manda, come avviene oggi, ma dalla ricevuta, mi permette di incrociare il dato, quindi so già chi è il soggetto affidabile o chi non lo è.
  Nel momento in cui opero il controllo, se nessuno ha presentato la ricevuta è una questione oggettiva: se non c’ è, non puoi detrarla. La seconda questione è che l’ aspetto probatorio della frode si ricostruisce comunque sul campo in entrambi i casi, per cui se c’è un accordo fraudolento, a prescindere dalla ricevuta che ti ho mandato, è una questione di prove.

  ALESSIO MATTIA VILLAROSA. Me lo lasci per iscritto. ...

  ROSSELLA ORLANDI, Direttore dell'Agenzia delle entrate. Le garantisco che questa è una misura proposta dai colleghi dell'antifrode, che è stata valutata con le aziende e che è molto più efficace del sistema attuale, il quale presenta grosse lacune. La utilizzeremo e siamo convinti di chiudere molte falle. È proprio una questione di scelta del gruppo antifrode operativo, quindi sono serena.

  DANIELE PESCO. Grazie, dottoressa, per la sua presenza, spero che possa venire a trovarci ancora, soprattutto per parlare di evasione e di frode fiscale, perché, oltre l'attuazione della delega per la riforma del fisco, potremmo fare qualcosa Pag. 23che vada veramente contro le frodi fiscali, insieme all’ Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza.
  Io mi soffermo sull'articolo 29 dello schema di decreto, che si riferisce ai soggetti che operano nel settore dell'intrattenimento, nel quale sono comprese anche le sale giochi, la sale scommesse e le sale da gioco. Con tale norma viene uniformata la disciplina IVA per prestazioni di sponsorizzazione e pubblicità. In pratica, si estende la detraibilità IVA al 50 per cento anche alle prestazioni di sponsorizzazione (prima era solo al 10 per cento). L'obiettivo dichiarato è quello di rimuovere i problemi interpretativi, relativi alla configurazione delle due diverse fattispecie contrattuali.
  Gli accertamenti eseguiti dall'Agenzia delle entrate nel corso degli ultimi due anni nei confronti di associazioni non lucrative, soprattutto nel settore sportivo, hanno purtroppo evidenziato un corrente e frequente uso distorto dei contratti di pubblicità e sponsorizzazione. In molti casi è stata accertata addirittura la totale inesistenza delle prestazioni e sponsorizzazioni fatturate.
  Premesso ciò, l'asserita semplificazione fiscale operata al Governo in carica non rischia, secondo voi, di costituire uno strumento incentivante dell'utilizzo dei contratti di sponsorizzazione a fini di evasione fiscale ?

  ROSSELLA ORLANDI, Direttore dell'Agenzia delle entrate. La scelta è stata fatta, ovviamente dal Governo, in un'ottica di semplificazione, in quanto una deducibilità maggiore, in linea di principio, è sempre incentivante.
  I fenomeni a cui lei fa riferimento sono soprattutto quelli di frode: situazioni purtroppo non limitate, abbastanza diffuse soprattutto nell'ambito delle sponsorizzazioni, ma si tratta di situazioni che vanno contrastate soprattutto operativamente.
  È una scelta di semplificazione che pone sicuramente un rischio maggiore, perché maggiore è la detraibilità, però vi sono alla base valutazioni generali e politiche che non competono all'Agenzia. Per quanto riguarda le società sportive, i soggetti del mondo del volontariato, questa misura costituisce una semplificazione vera e molto significativa.
  Dovremo, come peraltro stiamo già facendo, e stiamo cercando di fare sempre più, nei limiti delle nostre forze, contrastare sul campo il fenomeno delle false fatturazioni.

  MARCO CAUSI. Dato che stiamo facendo un'analisi così dettagliata di questo punto – mi conforti la dottoressa Orlandi: i contratti di sponsorizzazione sono sinallagmatici, quindi cosa succede ? Se all'accertamento manca il sinallagma, l'Agenzia contesta la frode. La pubblicità è più facilmente riscontrabile per quanto riguarda il sinallagma, ad esempio, nel caso di uno spot televisivo, rispetto alle sponsorizzazioni. Faccio l'esempio dei musei, i quali devono dimostrare che, con la mostra, c’è stato un ritorno di immagine. Da questo punto di vista, l'equiparazione fra sponsorizzazione e pubblicità mi convince. Forse occorrerebbe chiarire che, quando qui si parla di giochi, non si tratta degli apparecchi da gioco ma di intrattenimento tradizionale, quindi di musei, teatri, spettacolo, giochi nel senso di giochi «circensi».

  DANIELE PESCO. Mi sembra che le sale scommesse siano comprese. Credo di averle viste nell'elenco, oltre alle case da gioco e ai casinò.

  ROSSELLA ORLANDI, Direttore dell'Agenzia delle entrate. No, non credo, qui il riferimento è ai soggetti iscritti. La caratteristica è che devono essere soggetti sportivi, non case da gioco.

  DANIELE PESCO. Tra l'altro, mi sembra che le società non lucrative siano comprese in una platea più ampia, in cui sono comprese anche le sale da gioco.

  MARCO CAUSI. Ci sarebbe utile se ci potesse far avere un chiarimento su questo aspetto.

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  ROSSELLA ORLANDI, Direttore dell'Agenzia delle entrate. Trasmetteremo informazioni più dettagliate in merito.

  MARCO CAUSI. Per il poco che so, questo aspetto mi sembra legato al mondo dello spettacolo dal vivo, ma vorremmo avere un chiarimento al riguardo.

  ROSSELLA ORLANDI, Direttore dell'Agenzia delle entrate. Il problema che abbiamo è lì, perché, a seconda del tipo d'intrattenimento o di pubblicità, occorre definire l'operazione sottostante da un punto di vista giuridico, quindi ci sono molte contestazioni sulla natura della prestazione.
  Ripeto: la preoccupazione è in relazione alle frodi, ma queste si contrastano non con la norma in sé, ma operativamente. È chiaro che, se aumento la percentuale, ho un po’ di incentivo in più, ma non credo che sia quello l'elemento fondamentale.
  La norma contenuta nello schema di decreto costituisce un tentativo di eliminare i contenziosi ancora in piedi, perché è difficile individuare quando si tratti pubblicità e quando, invece, di sponsorizzazione.

  PRESIDENTE. Ringrazio la dottoressa Orlandi, anche per la documentazione consegnata, di cui autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna (vedi allegato), e con lei il dottor Monaco, il dottor De Luca, il dottor Mazzei. Ciascun Gruppo e ciascun parlamentare svolgerà ora le sue valutazioni politiche. La Presidenza prega che le siano trasmesse domattina, entro le ore 10, ulteriori proposte di modifica delle proposte di parere dei relatori sui due schemi di decreto legislativo, in modo che già nella seduta di domani o in quella di dopodomani si possa giungere all'espressione dei due pareri, auspicando che sugli stessi vi sia una vasta condivisione.
  Dichiaro quindi conclusa l’ audizione.

  La seduta termina alle 15.40.

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