CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 febbraio 2018
961.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 4

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 27 febbraio 2018. — Presidenza del vicepresidente Sestino GIACOMONI.

  La seduta comincia alle 12.35.

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1o luglio-31 dicembre 2017.
Atto n. 502.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Sestino GIACOMONI, presidente, in sostituzione del relatore, Bernardo, impossibilitato a partecipare alla seduta per un'indisposizione, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1o luglio-31 dicembre 2017 (Atto n. 502).
  Per quanto riguarda il quadro normativo nel cui contesto si inserisce lo schema di atto in esame, ricorda innanzitutto che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 193 del 2016 ha disposto lo scioglimento, Pag. 5a decorrere dal 1o luglio 2017, delle società del Gruppo Equitalia, ad eccezione di Equitalia Giustizia S.p.A. (che continua a occuparsi della gestione del Fondo unico giustizia) e l'istituzione, a partire dalla stessa data, dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze e al monitoraggio dell'Agenzia delle Entrate, secondo principi di trasparenza e pubblicità.
  L'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale è attribuito all'Agenzia delle Entrate, che si avvale, per lo svolgimento, del nuovo Ente strumentale. Esso è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e ha assunto assume la qualifica di agente della riscossione, abilitato ad operare attraverso le procedure della riscossione tramite ruolo. L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali e delle società da esse partecipate. L'Ente, inoltre, è dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione.
  La riforma ha anche disciplinato la fase transitoria, disponendo, fino al 30 giugno 2017, il proseguimento dell'attività di riscossione secondo il precedente regime giuridico e, nel contempo, la nomina dell'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A., Ernesto Maria Ruffini, a Commissario straordinario per l'adozione dello Statuto dell'Ente, per la vigilanza e la gestione della fase transitoria. Successivamente all'adozione del predetto Statuto, con due determinazioni, la n. 6 del 23 giugno 2017 e la n. 18 del 30 giugno 2017, il Commissario straordinario ha adottato il regolamento di amministrazione e il regolamento di contabilità dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
  L'articolo 19-octies, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2017, ha apportato modifiche alle predette norme, in particolare attribuendo la funzione di vigilanza sul nuovo ente al Ministero dell'economia e delle finanze.
  Ricorda quindi che, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del predetto decreto-legge n. 193 del 2016, l'Agenzia delle Entrate e il MEF sono tenuti a stipulare annualmente un atto aggiuntivo alla Convenzione triennale tra MEF ed Agenzia medesima (disciplinata dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 300 del 1999). Tale atto aggiuntivo, con riferimento alla riscossione, è chiamato a individuare:
   a) i servizi dovuti;
   b) le risorse disponibili;
   c) le strategie per la riscossione dei crediti tributari, con particolare riferimento alla definizione delle priorità, mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che al processo;
   d) gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di economicità della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale;
   e) gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d);
   f) le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;
   g) la gestione della funzione della riscossione con modalità organizzative flessibili, che tengano conto della necessità di specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il risultato economico della medesima riscossione;
   h) la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravi moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale, anche mediante l'istituzione Pag. 6di uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi, secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente anche di individuare con certezza il debito originario.

  Tale atto è stipulato annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, in quanto Presidente dell'ente pubblico economico Agenzia delle Entrate-Riscossione.
  Inoltre l'articolo 1, comma 13-bis, del decreto-legge n. 193 del 2016 prevede la trasmissione alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, dello schema di atto aggiuntivo.
  Passando a illustrare il contenuto dello schema, il quale è composto da dodici articoli, dal «Piano annuale dell'Agenzia» (Allegato 1) e da un allegato relativo ai «Flussi informativi» (Allegato 2).
  Sotto il profilo dei contenuti, l'atto aggiuntivo tiene conto delle priorità indicate nell'Atto di indirizzo del Ministro dell'economia e finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2017-2019, il quale, in estrema sintesi, si proponeva di revisionare la struttura organizzativa e funzionale dell'amministrazione fiscale, in modo da razionalizzare le risorse, fornire servizi di alta qualità e assicurare una maggiore compliance volontaria da parte dei contribuenti. Accanto a tale obiettivo, l'Atto intendeva predisporre ed attuare una strategia di gestione della compliance, per migliorare i risultati ottenuti in termini di gettito, attraverso un aumento dell'adempimento spontaneo e la riduzione dell'invasività dei controlli nei confronti di soggetti considerati a basso rischio. Con riferimento alla soppressione di Equitalia, scopo dichiarato dell'attività dell'Amministrazione fiscale era di instaurare un corretto rapporto tra fisco e contribuente ed ottimizzare l'attività di riscossione, dando attuazione alle disposizioni per la soppressione di Equitalia, per la definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione e per la riorganizzazione della riscossione, anche al fine di garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari.
  Sotto il profilo temporale lo schema in esame regola i rapporti tra le parti per il periodo dal 1o luglio 2017 al 31 dicembre 2017, mentre il Piano individua l'azione strategica della riscossione con riferimento all'intero esercizio 2017.
  Rileva dunque come lo schema in esame sia valevole per un periodo di tempo già concluso: in merito a tale tempistica la relazione illustrativa allo schema chiarisce che la procedura per la predisposizione dello schema è stata avviata nel mese di luglio 2017, a seguito dell'entrata in funzione del nuovo Ente, per concludersi con la condivisione dei suoi contenuti nel mese di settembre. Successivamente, sulla predisposizione dell'atto ha inciso il decreto-legge n. 148 del 2017, il quale ha apportato ulteriori modifiche relativamente alla funzione di vigilanza attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze.
  Più in dettaglio, l'articolo 1 dello schema di atto aggiuntivo si occupa delle definizioni rilevanti, l'articolo 2 individua le finalità dell'atto stesso, ossia la piena attuazione della riforma della riscossione, rafforzando il coordinamento tra le parti e collaborando a superare le frammentazioni e le duplicazioni di attività, per incrementare l'efficienza del servizio pubblico in favore del contribuente e degli operatori del settore, mentre l'articolo 3 individua la durata ed oggetto dell'atto.
  L'articolo 4 prevede che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione assicuri lo svolgimento delle funzioni relative alla riscossione nazionale attribuite all'Agenzia delle Entrate, nonché degli altri compiti attribuiti alla stessa dalle previsioni normative vigenti, contribuendo al conseguimento degli obiettivi strategici di politica fiscale e di gestione tributaria indicati nell'Atto di indirizzo. L'attività di riscossione avviene secondo criteri di efficienza gestionale, efficacia, economicità dell'azione, nonché di equità, allo scopo di promuovere un corretto rapporto tra fisco e contribuente, Pag. 7garantendo l'effettività del gettito e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari.
  L'articolo 5 disciplina le risorse finanziarie dell'Agenzia per l'attività di riscossione, che derivano dai corrispettivi della propria attività (riscossione mediante ruolo, ivi compresa quella degli enti locali, nonché le altre attività strumentali e accessorie alla riscossione).
  L'articolo 6 riguarda gli impegni istituzionali del Ministero, mentre l'articolo 7 evidenzia che il sistema di relazioni tra Ministero, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione è improntato al principio in base al quale spettano al Ministro le funzioni di indirizzo e vigilanza, mentre all'Agenzia delle Entrate le funzioni di monitoraggio sul nuovo ente (ai sensi dell'articolo 1, comma, 3 del decreto-legge n. 193 del 2016).
  L'articolo 8 individua il contenuto del Piano annuale dell'Agenzia, che stabilisce le strategie per la riscossione dei crediti affidati e le modalità organizzative per la gestione della funzione di riscossione, gli obiettivi quantitativi da raggiungere e i relativi indicatori. Sono definite, altresì, le iniziative volte a garantire e potenziare le modalità di dialogo preventivo al fine di evitare aggravi moratori per i contribuenti e migliorare il rapporto con l'Amministrazione fiscale, in attuazione dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), mediante l'istituzione di uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi.
  Ai sensi dell'articolo 9 il MEF svolge i propri compiti di vigilanza anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti (articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge n. 193 del 2016).
  Per quanto riguarda l'attività di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate (articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 193 del 2016), quest'ultima provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione secondo principi di trasparenza e pubblicità. A tal fine, nel presente schema si prevede che l'Agenzia delle Entrate richieda all'Agenzia rendicontazioni periodiche sullo stato e sull'andamento della riscossione.
  L'articolo 10 richiama la necessità del parere parlamentare sullo schema, mentre l'articolo 11 disciplina le modifiche dall'atto, chiarendo che dal mese di settembre di ciascun anno viene avviato il processo negoziale per la stipula dell'Atto aggiuntivo per l'anno successivo.
  L'articolo 12 disciplina le modalità di risoluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione dell'atto aggiuntivo.
  Per quanto riguarda invece il Piano annuale dell'Agenzia (di cui all'Allegato 1), la relazione illustrativa allegata allo schema chiarisce che esso è stato predisposto in coerenza con il budget consolidato, approvato e trasmesso da Equitalia S.p.A. al Ministero dell'Economia e delle Finanze nel dicembre 2016. I contenuti del Piano sono stati sottoposti al vaglio preventivo del Comitato di Gestione dell'Agenzia delle Entrate, che li ha approvati con delibera n. 32 del 12 dicembre 2016.
  Il Piano al punto 2 dà anzitutto evidenza dell'approccio strategico seguito per la riscossione dei crediti tributari, tenendo conto delle misure definite dal richiamato decreto-legge n. 193 del 2016. Il Piano indica anzitutto i presupposti considerati per formulare le previsioni, volte ad attivare gli strumenti necessari a perseguire gli scopi istituzionali. L'ente intende infatti proseguire l'azione di contrasto all'evasione, finalizzata al conseguimento di significativi recuperi in termini di risultati della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari. Il volume di incassi indicato nel piano annuale per il 2017 e conseguente all'attuazione delle predette strategie è pari a 10,5 miliardi di euro.
  Il Piano espone poi, al punto 3, le logiche ed i presupposti a sostegno del budget economico di esercizio 2017, nonché, al punto 4, gli obiettivi quantitativi da raggiungere ed i relativi indicatori. Per quanto riguarda gli specifici obiettivi Pag. 8quantitativi, il cui andamento deve essere monitorato attraverso i connessi indicatori, sono state individuate tre aree strategiche di intervento identificate nell'area servizi, nell'area riscossione e nell'area efficienza.
  In particolare, con riferimento all'area strategica riscossione, rileva come l'obiettivo da raggiungere indicato nel Piano sia la realizzazione dell'obiettivo di gettito complessivo individuato nella relazione tecnica di accompagnamento al decreto-legge n. 193 del 2016, con:
   a) l'incremento degli importi complessivamente riscossi sui ruoli pari a 10.504 milioni di euro, da raggiungere con il contributo previsto delle cifre incassate grazie alla rottamazione dei ruoli affidati ad Equitalia dal 2000 al 2016;
   b) il raggiungimento di un livello di incassi non direttamente collegato alla definizione agevolata, correlato invero alle attività tipiche e ordinarie della riscossione, per un importo complessivo stimato di 5.431 milioni di euro.

  Con riferimento alle modalità organizzativa per la gestione della riscossione, di cui al punto 5, segnala come le previsioni di investimento indicate nel Piano ammontano complessivamente, per il 2017, a circa 22.4 milioni di euro. Il Piano ne individua puntualmente l'articolazione.
  Nell'allegato 2, relativo ai Flussi informativi, sono definite le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi e a tal fine sono individuate le tipologie, le modalità e la periodicità dei flussi informativi che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione fornisce al Dipartimento delle finanze, per l'indirizzo e la vigilanza sulla gestione da parte del Ministro. Essi intendono rispondere all'esigenza di disporre di una struttura di informazioni organica e funzionale all'obiettivo di evidenziare lo stato di avanzamento delle attività previste nel Piano dell'Agenzia e l'impatto dell'azione amministrativa sui principali portatori d'interesse.
  Il processo di verifica si articola attraverso un report infrannuale concernente l'avanzamento degli obiettivi al 30 settembre e una rendicontazione annuale, in cui sono rappresentati entro il 31 marzo i dati e le informazioni sui risultati conseguiti al 31 dicembre dell'anno precedente.
  Ricorda che il termine per l'espressione del parere parlamentare sullo schema è scaduto il 22 febbraio scorso e che la Presidenza della Commissione, al fine di consentire alla Commissione stessa di formulare il proprio avviso in merito, ha chiesto al Ministro dell'economia e delle finanze di attendere per un'ulteriore settimana il parere parlamentare, che dovrà dunque essere espresso nella seduta odierna.
  Informa quindi che il relatore ha già formulato una proposta di parere favorevole con alcune premesse (vedi allegato 1), la quale è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione la settimana scorsa.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2258 che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio.
Atto n. 504.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Sergio BOCCADUTRI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2258 che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (Atto n. 504).
  Evidenzia innanzitutto come lo schema di decreto legislativo, e la stessa direttiva Pag. 9che esso recepisce, si inseriscano in un ampio contesto di norme, a livello internazionale, europeo e nazionale, sullo scambio automatico di informazioni
  La direttiva 2011/16/UE (direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale – DAC), attuato nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 29 del 2014, prevede lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra gli Stati membri per talune categorie di reddito, principalmente di natura non finanziaria, detenute dai contribuenti in Stati membri diversi dal loro Stato di residenza. Essa stabilisce un approccio graduale, volto a rafforzare lo scambio automatico di informazioni estendendolo progressivamente a nuove categorie reddituali ed eliminando la condizione che subordina lo scambio di informazioni alla loro disponibilità.
  La direttiva 2014/107/UE, modificando la citata direttiva 2011/16/UE, ha esteso lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a nuove categorie di reddito e di capitale (tra cui interessi e dividendi): tale direttiva ha sostanzialmente incorporato, con pochi adattamenti, il Common Reporting Standard (OCSE) nella legislazione europea con effetti dal 1o gennaio 2016 con il primo scambio delle informazioni nel 2017. Infatti la direttiva 2014/107/UE prevede tra gli Stati membri uno scambio automatico annuale di informazioni su conti bancari, interessi, dividendi e proventi delle cessioni di attività finanziarie riguardanti sia le persone fisiche, sia quelle giuridiche, in base ai dati comunicati dalle istituzioni finanziarie coinvolte.
  La legge n. 95 del 2015, oltre a ratificare l'Accordo FATCA con il Governo degli Stati Uniti d'America, ha introdotto le disposizioni concernenti gli adempimenti cui sono tenute le istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante da altri Accordi e intese tecniche conclusi dall'Italia con i Governi di Paesi esteri secondo lo standard OCSE, nonché dalla direttiva 2014/107/UE.
  Mediante un accordo intergovernativo è stato elaborato, nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), uno standard comune per lo scambio automatico di informazioni (Standard for automatic exchange of financial account information in tax matters), che prevede l'obbligo, in capo alle Amministrazioni finanziarie degli Stati aderenti, di scambiarsi automaticamente i dati relativi ai conti finanziari detenuti da soggetti non residenti ad esse trasmessi dalle istituzioni finanziarie (banche, fondi comuni, assicurazioni, trust, fondazioni) localizzate nel loro territorio. Lo standard comprende regole comuni che disciplinano le procedure per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione (Common Reporting Standard – CRS).
  Successivamente, la direttiva 2015/2376/UE ha ulteriormente modificato la predetta direttiva 2011/16/UE, intervenendo sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. È stata introdotta una definizione ampia di ruling preventivo transfrontaliero e di accordo preventivo sui prezzi di trasferimento. In sostanza la direttiva, recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 32 del 2017, ha reso obbligatorio lo scambio automatico di informazioni:
   sui ruling preventivi transfrontalieri che comprendono, ad esempio, gli accordi preventivi con l'amministrazione finanziaria per le imprese con attività internazionale;
   sugli accordi preventivi relativi ai prezzi di trasferimento, ovvero gli accordi per definire preventivamente i metodi di calcolo del valore nominale delle operazioni transfrontaliere.

  La direttiva (UE) 2016/881, modificando la direttiva 2011/16/UE, ha introdotto l'obbligo per le imprese multinazionali europee di presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese (cosiddetto country by country reporting) di talune informazioni fiscali, che poi saranno oggetto di scambio automatico tra Paese della capogruppo e Stato membri in cui le società controllate sono localizzate. Pag. 10La direttiva, traducendo le raccomandazioni formulate in sede OCSE (Progetto BEPS, action 13), impone requisiti di trasparenza, prevedendo che i gruppi di imprese multinazionali forniscano annualmente, per ogni giurisdizione fiscale in cui operano, alcune informazioni rilevanti, tra cui l'ammontare dei ricavi, gli utili lordi o le perdite, le imposte sul reddito pagate e maturate, il numero di addetti, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti e le immobilizzazioni materiali.
  L'Italia ha introdotto all'interno dell'ordinamento nazionale una norma sul country by country reporting (CBCR) con la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). In particolare, il comma 145 affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilità modalità, termini, elementi e condizioni affinché le società controllanti, aventi specifici requisiti geografici e di fatturato, trasmettano all'Agenzia delle entrate una specifica rendicontazione, Paese per Paese, relativa a ricavi e utili, imposte pagate e maturate, nonché ad altri elementi indicatori di una attività economica effettiva, conformemente alle direttive OCSE; la mancata presentazione di detta rendicontazione ovvero l'invio di dati incompleti comporta una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Il comma 146 specifica che a tali obblighi devono attenersi anche le società controllate, residenti nel territorio dello Stato nell'ipotesi in cui la società controllante, alla quale è attribuito l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, sia residente in uno Stato in cui non sussiste l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese oppure nell'ipotesi in cui non sussista un accordo dello Stato con l'Italia in base al quale sia consentito lo scambio di informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese o qualora lo Stato si renda inadempiente relativamente alla rendicontazione Paese per Paese.
  Passando quindi alla direttiva (UE) 2016/2258, di cui lo schema di decreto opera il recepimento nell'ordinamento italiano, segnala come essa rientri nel programma della Commissione europea contro l'evasione e l'elusione fiscali, di cui il miglioramento della trasparenza fiscale costituisce un elemento fondamentale.
  In forza di tale programma sono state adottate una serie di misure, tra cui la già richiamata direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa, la quale prevede – tra l'altro – che, qualora il titolare di un conto sia una struttura intermediaria, le istituzioni finanziarie debbano tenere conto di tale struttura e individuare e segnalare i beneficiari effettivi, sulla base delle informazioni in materia di antiriciclaggio ottenute a norma della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
  In tale contesto la direttiva (UE) 2016/2258 ha modificato l'articolo 22 della direttiva 2011/16/UE, relativo agli obblighi specifici, al fine di consentire alle autorità fiscali l'accesso sistematico alle informazioni in materia di antiriciclaggio, con l'intento di monitorare la corretta applicazione della direttiva 2011/16/Ue da parte delle istituzioni finanziarie: in dettaglio, la direttiva 2016/2258 prevede che gli Stati membri dispongano per legge l'accesso, da parte delle autorità fiscali, ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni previste dalla direttiva (UE) 2015/849 agli articoli 13 (in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti obbligati), 30 (in materia di informazioni sulla titolarità effettiva di società e altre entità giuridiche e istituzione di un registro centrale), 31 (in materia di informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e istituzione di un registro centrale) e 40 (in materia di obblighi di conservazione dei documenti e delle informazioni) della direttiva (UE) 2015/849.
  Al riguardo segnala come la Commissione UE abbia recentemente avviato nei confronti dell'Italia la procedura d'infrazione n. 2018/0030, per mancato recepimento della direttiva (UE) 2016/2258.
  Per quanto riguarda il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, il quale è stato predisposto ai sensi della delega legislativa prevista dalla legge Pag. 11n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016), esso modifica il decreto legislativo n. 29 del 2014, attuativo della predetta direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
  In estrema sintesi, le norme recate dal provvedimento intendono assicurare all'amministrazione finanziaria la possibilità di accedere alle informazioni raccolte e conservate in conformità delle procedure antiriciclaggio, in quanto senza tale possibilità di accesso le autorità non sarebbero in grado di monitorare e verificare se le istituzioni finanziarie e gli altri soggetti obbligati stiano applicando correttamente la direttiva 2011/16/UE, provvedendo allo scambio di informazioni e all'adeguata verifica della clientela ai fini fiscali.
  L'obiettivo perseguito dall'intervento normativo è dunque quello di garantire maggiore trasparenza nelle operazioni di carattere internazionale e rafforzare il contrasto all'erosione della base imponibile che, riducendo notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedisce agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita.
  In dettaglio, l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo modifica l'articolo 3, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 29 del 2014, relativo all'organizzazione nazionale della cooperazione.
  In proposito si prevede che i servizi di collegamento – ovvero gli uffici designati a fornire all'autorità richiedente dell'altro Stato membro gli elementi utili per lo scambio di informazioni e la cooperazione amministrativa – oltre ad utilizzare i dati e le notizie acquisiti dall'anagrafe tributaria (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973) hanno accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust contenuti in apposita sezione del registro delle imprese, disciplinato dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 231 del 2007, come modificato dal decreto legislativo n. 90 del 2017 (attuativo della direttiva 2015/849/UE sull'antiriciclaggio).
  In merito ricorda che il citato articolo 21 del decreto legislativo n. 231 prevede, per le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese e per le persone giuridiche private diverse dalle imprese, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private, l'obbligo di comunicare, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, le informazioni attinenti la propria titolarità effettiva al Registro delle imprese per la conservazione in sezioni ad accesso riservato.
  Il novellato comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 29 prevede inoltre che i servizi di collegamento, ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative concernenti le persone interessate dai controlli, si avvalgono dei poteri di accertamento e controllo in materia di IVA (disciplinati dal Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973).
  Il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto inserisce nel predetto articolo 3 del decreto legislativo n. 29 i nuovi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.
  Il nuovo comma 3-bis prevede che, per l'espletamento delle indagini amministrative finalizzate allo scambio di informazioni, è consentito all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza – con l'esercizio dei poteri di accertamento e controllo in materia IVA – l'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni acquisiti in assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 231 del 2007 conservati dai soggetti tenuti a detto obbligo ai sensi dell'articolo 31, e secondo le modalità di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 231.
  Al riguardo rammenta che l'articolo 18 del decreto legislativo n. 231 individua il contenuto degli obblighi di verifica (identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio, ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente); l'articolo Pag. 1219 indica le modalità appropriate per l'identificazione, la verifica dei dati, l'acquisizione e valutazione sullo scopo e la natura del rapporto, mentre gli articoli 31 e 32 disciplinano gli obblighi di conservazione della documentazione acquisita che devono consentire al ricostruzione univoca di determinati elementi essenziali.
  Il nuovo comma 3-ter prevede che nel caso in cui i documenti, i dati e le informazioni acquisiti in assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela siano nella disponibilità dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007 (intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria, altri operatori non finanziari, prestatori di servizi di gioco) l'Agenzia delle entrate si avvale della Guardia di finanza. A tale scopo, è prevista la stipula di un'apposita convenzione che regoli i rapporti tra le due autorità fiscali. Tale norma non trova applicazione nel caso in cui si tratti di quei soggetti che già comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni relative ai conti finanziari e ai pagamenti ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 95 del 2015 (banche, società di intermediazione mobiliare, la società Poste italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie residenti nel territorio dello Stato e ogni altra istituzione finanziaria residente in Italia).
  Il nuovo comma 3-quater consente, invece, l'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni di cui sopra anche per lo svolgimento dei controlli sull'adempimento delle procedure di adeguata verifica della clientela a fini fiscali, previste in attuazione della legge n. 95 del 2015.
  A tale ultimo proposito rammenta che l'articolo 5 della legge n. 95 attribuisce alle istituzioni finanziarie obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di raccolta informazioni all'apertura di conti finanziari non solo da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America o di cittadini statunitensi (in attuazione dell'accordo FATCA), ma anche da parte di soggetti residenti in Paesi diversi (anche Paesi UE).
  L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione dello stesso non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 3 dello schema regola l'entrata in vigore dell'intervento normativo, disponendo che le disposizioni del decreto si applicano alle richieste di informazioni formulate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1o gennaio 2018.
  Segnala inoltre come, successivamente alla sua assegnazione, sia pervenuto il parere favorevole espresso sullo schema di decreto dalla Conferenza unificata.
  Ricorda quindi di aver già formulato una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2) sullo schema di decreto legislativo, la quale è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione la settimana scorsa.
  Riformula la proposta di parere, nel senso di integrare il contenuto dell'osservazione di cui alla lettera c) (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

  La seduta termina alle 12.45.

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