CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 dicembre 2017
929.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 97

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 14 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 9.35.

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per le imprese energivore.
Atto n. 483.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, in sostituzione del relatore, Gianluca Benamati, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.
  Osserva che lo schema di decreto in esame, recante «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per le imprese energivore», è adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della legge europea 2017 (legge n. 167 del 2017). La norma dispone che entro l'11 gennaio 2018 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge europea) con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello o degli schemi di decreto, decorsi i quali essi possono essere comunque adottati, sono ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. «energivore») e le relative agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012; sono definiti i criteri e modalità con cui l'AEEGSI provvede all'attuazione della misura e del piano di adeguamento, per gli ambiti di competenza; sono definite le modalità di applicazione della clausola sul valore aggiunto lordo (VAL) per l'impresa di cui ai punti 189 e 190 della Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 («Linee Guida», Disc. 28 giugno 2014, n. 2014/C200/01). La legge europea disciplina altresì al comma 3 dell'articolo 19 i criteri e i principi per la definizione delle agevolazioni alle «imprese energivore», stabilendo che queste siano definite in modo progressivo per classi di intensità di consumo elettrico calcolata sul fatturato dell'impresa, purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalla Pag. 98disciplina europea in materia di aiuti di Stato a favore dell'energia e dell'ambiente, applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, qualora tali parametri non siano disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell'impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonché tenendo eventualmente conto dell'intensità degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale.
  L'adozione del decreto è prevista, dal comma 2 del citato articolo 19, al fine di adeguare la normativa nazionale a favore delle imprese energivore alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 e alla decisione della Commissione europea C(2017) 3406, del 23 maggio 2017, con la quale la Commissione stessa già ha valutato e approvato il piano italiano di aggiustamento alla disciplina europea delle misure a favore degli energivori presentato dal Governo. Lo schema di decreto in esame contiene dunque norme per il riordino del sistema delle agevolazioni alle imprese energivore, che in sostanza, sviluppano in dettaglio quanto previsto dalla decisione della Commissione, come rilevato dall'AEEGSI nel testo del parere sul provvedimento in esame.
  La riforma delle agevolazioni tariffarie per le imprese manifatturiere energivore deve essere considerata in stretta relazione con il nuovo sistema di tariffe per gli oneri di sistema applicata ai clienti non domestici che entrerà in vigore dal 1o gennaio 2018 e che eliminerà l'effetto degressivo oggi presente nel sistema. Al riguardo si segnala che nella decisione C(2017) 3406 sopra citata, la Commissione UE ha approvato lo schema di riforma della struttura tariffaria delle componenti a copertura degli oneri generali di sistema per i clienti non domestici (cioè per i clienti in alta ed altissima tensione) presentato dal Governo italiano, imperniata sul superamento del principio della degressività e della struttura differenziata tra oneri derivanti dal finanziamento delle fonti rinnovabili e altri oneri.
  Vi è dunque una forte interdipendenza tra la riforma della struttura tariffaria degli oneri di sistema per gli utenti diversi dai domestici e riforma degli incentivi ai cd. «energivori» (clienti non domestici anch'essi). Il provvedimento in esame, come evidenziato nella Relazione che lo accompagna, costituisce in sostanza «uno «scudo» per le grandi imprese energivore in alta e altissima tensione che altrimenti si troverebbero dal 1o gennaio 2018 di fronte a un aumento degli oneri potenzialmente insostenibile a seguito dell'entrata in vigore della riforma tariffaria sopra descritta. Come detto, infatti, verrà meno la riduzione implicita assicurata dalla struttura a scaglioni prevista della attuale tariffa degressiva. Pertanto, al fine di bilanciare gli effetti della riforma, lo schema di decreto prevede la decorrenza della riforma delle agevolazioni per le imprese energivore dal 1o gennaio 2018, opportunamente – secondo la valutazione dell'AEEGSI resa nel parere sullo schema in esame – alla stessa data di entrata in vigore della nuova struttura tariffaria degli oneri sistema per i clienti non domestici. L'AEEGSI ha espresso parere complessivamente favorevole sullo schema di decreto in oggetto in data 30 novembre 2017.
  Sottolinea che, in premessa allo schema di decreto, il Governo evidenzia che nel definire le nuove agevolazioni si ritiene prioritario semplificare il meccanismo di accesso alle agevolazioni e assicurare alle imprese agevolate certezza sugli oneri applicabili nell'anno di competenza. Inoltre, sempre in premessa, si evidenzia che – considerati i tempi disponibili e conseguentemente considerata l'impossibilità tecnica di acquisire in modo completo le dichiarazioni delle imprese energivore – è stato ritenuto necessario prevedere un meccanismo di prima applicazione che assicura alle imprese il riconoscimento delle agevolazioni dal 1o gennaio 2018 sulla base dei dati già disponibili nelle dichiarazioni presentate ai fini della formazione dell'elenco energivori di competenza 2016.
  L'AEEGSI, nel parere espresso, ha osservato che le disposizioni transitorie previste Pag. 99dallo schema di decreto sono particolarmente necessarie, considerati i tempi estremamente ristretti in cui si prevede sarà necessario operare per assicurare l'entrata in vigore delle norme in oggetto.
  La relazione illustrativa al provvedimento in esame espone un'analisi degli effetti della riforma sui clienti energivori e su quelli non energivori, specificamente sugli utenti domestici, posto anche l'ulteriore processo di riforma delle tariffe elettriche che li riguarda.
  La relazione afferma che il totale delle riduzioni tariffarie già vigenti a favore delle imprese energivore è di circa 1.000 milioni di euro all'anno. Le nuove riduzioni tariffarie approvate dalla Commissione europea, dettagliate nell'articolo 4 dello schema di decreto, sono stimate, ai livelli attuali degli oneri, nell'ordine dei 1.700 milioni di euro. Le valutazioni sono state elaborate sulla base dei dati delle 2.835 imprese che hanno presentato le dichiarazioni per l'inclusione nell'elenco energivori 2015 (ex articolo 39). Mentre, il settore non domestico sarà interessato dall'effetto combinato della riforma tariffaria e dall'effetto derivante dalla redistribuzione delle agevolazioni per gli energivori, con un aggravio complessivo ad oggi stimabile in circa 450 milioni di euro. Il settore domestico sarà interessato solo da tale ultimo aspetto, con un aggravio complessivo ad oggi stimabile in circa 250 milioni di euro.
  Con riferimento agli utenti domestici, si ricorda peraltro che l'articolo 19, comma 1, della legge europea 2017, introduce un principio volto al contenimento degli oneri generali di sistema a sostegno delle fonti rinnovabili (componente A3) che sono dagli stessi clienti domestici sostenuti in bolletta. In particolare il citato comma 1 dispone che le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto all'anno 2016 siano destinate, dal 1o gennaio 2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all'attuazione della riforma delle misure di sostegno agli energivori, di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti, della legge europea.
  Passando al contenuto dello schema di decreto ministeriale, l'articolo 1 individua quale finalità del decreto quella di riordinare il sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia e di armonizzarlo alle disposizioni europee in materia. In particolare, il provvedimento in esame stabilisce che:
   a) i livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema da applicare alle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. imprese energivore) a decorrere dal 1o gennaio 2018, incluse le modalità di applicazione della clausola sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) di cui ai punti 189-190 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020;
   b) le modalità e i tempi di attuazione del piano di adeguamento redatto dall'Italia e approvato dalla decisione CE n. 3406 del 23/05/2017;
   c) le caratteristiche soggettive delle imprese che possono accedere alle agevolazioni;
   d) le modalità con cui l'Autorità per l'energia provvede all'attuazione e al monitoraggio della misura.

  L'articolo 2 individua le definizioni necessarie alla determinazione dei requisiti delle imprese per l'accesso alle agevolazioni nonché ai fini dell'applicazione delle nuove agevolazioni. L'articolo definisce, tra l'altro, la «tariffa A3» quale la parte della tariffa A3 degli oneri generali, che finanzia il supporto alle fonti rinnovabili nonché il supporto agli impianti di cogenerazione previsto dal meccanismo CIP6/92, con esclusione delle voci di costo riferite alla produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili. Si tratta, dunque, come anche evidenzia la relazione illustrativa, della parte di tariffa cui è possibile, secondo la decisione della Commissione europea C(2017) 3406, del 23 maggio 2017, applicare gli sconti. L'articolo definisce Pag. 100altresì il VAL, con esso intendendo il valore medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette e degli eventuali sussidi, calcolato, per il periodo di riferimento, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 4 alle Linee guida sugli aiuti di Stato in materia di ambiente ed energia e sulla base di disposizioni operative emanate dall'AEEGSI. L'articolo 2 richiama inoltre la definizione di componente ARIM, rimandando alla deliberazione 481/2017/R/eel18 del 28 giugno 2017, con la quale l'AEEGSI ha definito le caratteristiche principali e sostanziali della nuova struttura tariffaria degli oneri generali per clienti non domestici applicabile alle utenze non domestiche a partire dal 1 gennaio 2018.
  L'articolo 3, in conformità alle Linee guida sugli aiuti di Stato in materia di ambiente ed energia, individua i requisiti che le imprese devono rispettare per l'accesso alle agevolazioni, a decorrere dal 1o gennaio 2018. I beneficiari devono avere un consumo di energia elettrica annuo pari almeno a 1 GWh e dovranno operare nei settori manifatturieri e minerari di cui all'Annesso 3 Linee guida sugli aiuti di Stato in materia di ambiente ed energia, oppure dell'Annesso 5 delle medesime Linee, in tal caso dimostrando di avere un indice di intensità elettrica su VAL pari almeno al 20 per cento (imprese eleggibili). Continuano ad accedere all'agevolazione sulla spesa per le rinnovabili anche le imprese, con un consumo annuo non inferiore a 1 GWh, già ricomprese negli elenchi degli «energivori» agevolati riferiti agli anni 2013 e 2014 redatti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali-CSEA ai sensi della disciplina di cui all'articolo 39 del decreto-legge n. 83/2012.
  L'articolo 4 stabilisce i livelli di contribuzione rispetto alla tariffa A3, da applicare a decorrere dal 1o gennaio 2018. La relazione illustrativa afferma che le percentuali di contribuzione (o, visto a complemento, di sconto) che si propongono, sono compatibili con le regole UE dal momento che:
   per le imprese eleggibili con iVAL 20 per cento, le Linee guida consentono di modulare l'agevolazione purché il contributo a carico dell'impresa energivora relativo al sostegno di finalità riconducibili alle rinnovabili non sia inferiore allo 0,5 per cento del VAL. Le aliquote che si propongono rispettano tale vincolo;
   per le altre imprese eleggibili, le Linee Guida prevedono che debba rimanere a carico dell'impresa energivora un contributo per il medesimo sostegno di finalità riconducibili alle rinnovabili pari almeno al 15 per cento di quanto pagherebbe un cliente non agevolato con le medesime caratteristiche di impiego dell'energia (potenza, consumo). Le aliquote che si propongono rispettano tale vincolo, dal momento che sono tutte superiori al 15 per cento.

  L'articolo 5 definisce i criteri per il calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL dell'impresa e rispetto al fatturato disponendo che ad esso si applichi quanto dall'allegato 4 delle Linee guida sugli aiuti di Stato in materia di ambiente ed energia.
  L'articolo 6 reca norme concernenti la verifica del rispetto dei requisiti e l'applicazione del livello di contribuzione da applicare. In particolare, si prevede che la Cassa per i servizi energetici e ambientali, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'AEEGSI, costituisca, con riferimento a ciascun anno di competenza, l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica (comma 1), sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata dalle imprese e attestante il possesso dei requisiti stabiliti dal decreto in esame. Si prevede inoltre che, a decorrere dall'anno di competenza 2018, ai soggetti beneficiari inseriti in tale elenco siano applicate aliquote tali da assicurare, nel corso dell'anno, i livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema descritti all'articolo 4 del provvedimento. L'articolo 6 inoltre definisce gli adempimenti dell'AEEGSI necessari per l'attuazione della misura.
  L'articolo 7 introduce una disciplina transitoria di prima applicazione, necessaria, Pag. 101afferma la relazione illustrativa al provvedimento, per consentire a decorrere dal 1o gennaio 2018 il riconoscimento dell'agevolazione in acconto. L'articolo pertanto dispone che l'AEEGSI individui meccanismi transitori per il riconoscimento delle agevolazioni in acconto alle imprese energivore per le quali può essere accertato il possesso dei requisiti di accesso al beneficio sulla base dei dati delle dichiarazioni presentate ai fini della formazione dell'elenco energivori di competenza 2016 nonché, ove disponibili, dei dati relativi agli elenchi energivori di competenza degli anni 2014 e 2015.
  L'articolo 8 prevede che, per calcolare il consumo di energia elettrica delle imprese, si elaborino parametri di riferimento di consumo efficiente in ciascun settore. A tal fine, l'articolo demanda ad ENEA l'elaborazione e l'aggiornamento con frequenza biennale, anche sulla base dei dati acquisiti tramite le diagnosi energetiche di cui al decreto legislativo n. 102 del 2014, di indici e parametri di riferimento per determinare il consumo efficiente di energia elettrica e di trasmetterli al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione, ai fini dell'applicazione nel calcolo delle agevolazioni oggetto del decreto in esame.
  L'articolo 9 stabilisce che l'AEEGSI effettui un monitoraggio annuale degli effetti della misura congiuntamente agli effetti della riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema applicati ai consumatori non domestici. Il monitoraggio è effettuato relativamente all'allocazione degli oneri generali di sistema sulle diverse tipologie di utenza. I risultati del monitoraggio sono trasmessi al Ministero dello sviluppo economico. Decorsi due anni dall'implementazione della misura ai sensi del provvedimento in esame, e tenuto conto degli esiti del monitoraggio, il Ministero può modificare i livelli di contribuzione alla spesa per le rinnovabili di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame e definire atti di indirizzo all'AEEGSI per riequilibrare il peso delle parti variabili e di quelle fisse della tariffa a copertura degli oneri generali di sistema, ovvero modificare le modalità di ripartizione degli oneri tra clienti domestici e non domestici, anche al fine di mantenere un'adeguata base imponibile soggetta al pagamento delle predette componenti tariffarie.
  L'articolo 10 reca disposizioni in materia di trasparenza, prevedendo che sia pubblicato sul sito della CSEA l'elenco delle imprese beneficiarie e trasmette annualmente al Ministero dello sviluppo economico e all'AEEGSI una relazione sui risultati e sulle analisi. Ai fini della trasparenza e del controllo degli aiuti di Stato, la CSEA provvede inoltre agli adempimenti di registrazione delle agevolazioni concesse in applicazione del decreto in esame presso il Registro Nazionale degli aiuti di Stato.
  L'articolo 11 contiene disposizioni finali precisando i limiti temporali – annualità di competenza 2017 – della vigente disciplina agevolativa a favore degli energivori.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.45