CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 dicembre 2017
928.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 192

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.30.

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.
S. 2957, Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 6a e 10a del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Leana PIGNEDOLI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle Commissioni riunite 6a Finanze e Tesoro e 10a Industria, commercio, turismo del Senato, sul disegno di legge S. 2957, recante «Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo», approvato dalla Camera.
  Il disegno di legge – che conferisce delega al Governo per la revisione e il Pag. 193riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo nel rispetto della normativa europea – si compone di due articoli.
  All'articolo 1 sono definiti i principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi.
  In particolare, i criteri e le modalità di affidamento devono assicurare il rispetto dei princìpi di concorrenza, di sostenibilità ambientale e di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, devono garantire l'imparzialità e la trasparenza, devono tener conto della salvaguardia dei livelli occupazionali, nonché della professionalità acquisita, in qualità sia di concessionario che di gestore (comma 1, lett. a)).
  Si prevede che, nell'ambito di limiti minimi e massimi di durata delle concessioni previsti dai decreti legislativi, le Regioni: determinino la durata delle concessioni medesime tale da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico; possano conferire a un operatore economico la titolarità di un numero massimo di concessioni, fatta comunque salva – nel territorio di riferimento – una adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta (comma 1, lett. b)).
  I decreti legislativi provvedono a rideterminare la misura dei canoni concessori e a classificare i beni in questione sulla base della loro valenza turistica, applicando a quelli di maggior pregio turistico un canone più elevato. Una quota del canone – calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio – è assegnata alla Regione e al Comune interessati come corrispettivo dei costi sostenuti per la gestione amministrativa del demanio marittimo e con la finalità di sostegno alle attività del settore turistico-ricreativo (comma 1, lett. f)).
  È posto a carico dei Comuni l'obbligo di rendere pubblici, tramite i propri siti internet, i dati concernenti l'oggetto delle concessioni e i relativi canoni (comma 1, lett. h)).
  Si prevede l'introduzione di un periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009 (comma 1, lett. d)), nonché la regolamentazione, in detto periodo, degli atti di pianificazione territoriale e dei relativi strumenti di programmazione negoziata (comma 1, lett. e)).
  Si prevede, infine, un'estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie digitali dell'informazione e della comunicazione, con la promozione sia dell'interscambio dei dati tra i sistemi informatici delle amministrazioni coinvolte sia della trasparenza dei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa (comma 1, lett. l)).
  Ai fini dell'adozione dei decreti legislativi è prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata (comma 2).
  L'articolo 2 reca clausola di invarianza finanziaria.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
S. 2977, approvato dalla Camera.

(Parere alla 8a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Leana PIGNEDOLI (PD), relatrice, fa presente La Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla Commissione 8a (Trasporti, poste e telecomunicazioni) del Senato, sul disegno di legge A.S. 2977, approvato dalla Camera (C. 2305 e abb.), recante «Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica».
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere, in prima lettura, alla IX Commissione Trasporti della Pag. 194Camera, in data 13 settembre 2016, nel corso dell'esame in sede referente, sul nuovo testo della proposta di legge C. 2305 ed abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati a tale data, e, successivamente, il 6 aprile 2017, sul testo come risultante a seguito dell'approvazione di ulteriori emendamenti in sede referente.
  Richiamando per il resto le relazioni già svolte, segnala le seguenti modificazioni successivamente apportate dalla Camera.
  All'articolo 1, comma 1, è stato previsto che l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta sia perseguito in coerenza con le previsioni in materia di ferrovie turistiche di cui alla legge n. 128 del 2017, nonché con i seguenti atti di programmazione: il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, adottato dal Governo su proposta del Ministro con delega al turismo, sentita la Conferenza Stato-regioni (articolo 34-quinquies del decreto-legge n. 179 del 2012); il piano straordinario della mobilità turistica, adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con la Conferenza Stato-regioni (articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014).
  All'articolo 3, comma 1, è stata prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata – anziché in sede di Conferenza permanente, come risultava nel testo proposto dalla Commissione di merito – per l'adozione del Piano generale della mobilità ciclistica da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  È stato, inoltre, previsto che tale Piano sia adottato in coerenza con il sistema nazionale delle ciclovie turistiche (articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015), nonché con i programmi per la mobilità sostenibile finanziati a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016).
  All'articolo 4, è stata definita la procedura di approvazione dei progetti regionali necessari alla realizzazione della Rete ciclabile nazionale denominata «Bicitalia», prevedendo che essi siano approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla ricezione, salvo che risultino difformi dalle indicazioni contenute nel Piano generale della mobilità ciclistica. In caso di difformità, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla regione le motivazioni della mancata approvazione del progetto, richiedendone la modifica (comma 7). Tale procedura va a sostituirsi all'approvazione per silenzio-assenso prevista nel testo proposto dalla Commissione di merito. Il silenzio-assenso resta, invece, in caso di nuova trasmissione del progetto modificato dalla regione su richiesta del Ministro delle infrastrutture (comma 8).
  All'articolo 6, con riferimento ai «biciplan», adottati dai Comuni non facenti parte di Città metropolitane e dalle Città metropolitane quali piani urbani della mobilità ciclistica, è stato previsto che il programma finanziario per l'attuazione degli interventi in essi contenuti sia di durata triennale anziché – come nel testo proposto dalla Commissione di merito – pluriennale (comma 2, lett. q)).
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 8.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 13 dicembre 2017.

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 8.35 alle 8.40.

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ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO

  Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.40.

Esame del regolamento interno per la consultazione delle autonomie territoriali, ai sensi dell'articolo 52, terzo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
(Esame e approvazione).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, presenta una proposta di regolamento interno per la consultazione delle autonomie territoriali, ai sensi dell'articolo 52, terzo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, come sostituito dall'articolo 15-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.123. La proposta di regolamento è stata già esaminata dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 15 novembre 2017 e nella riunione odierna.
  Ricorda che il nuovo testo dell'articolo 52, comma terzo, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dispone quanto segue: «La Commissione può svolgere attività conoscitiva e può altresì procedere, secondo modalità definite da un regolamento interno, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle associazioni di enti locali, nonché di rappresentanti dei singoli enti territoriali». Occorre dunque procedere all'approvazione del regolamento interno che definisce le modalità con cui la Commissione parlamentare per le questioni regionali svolge le funzioni ivi attribuite.
  Fa presente che la richiamata disposizione legislativa interviene nelle more dell'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che demanda ai regolamenti parlamentari l'eventuale integrazione della Commissione con rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali e stabilisce una particolare valenza procedimentale al parere reso dalla Commissione stessa, se riferito a disposizioni di legge che incidono sulle materie assegnate alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) o sull'autonomia finanziaria delle autonomie territoriali (articolo 119 della Costituzione). Nel caso in cui la Commissione di merito non si adegui al parere, «sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».
  Sottolinea in proposito la rilevanza dell'attività della Commissione sullo stato del regionalismo e, più in generale, sull'assetto degli enti territoriali italiani nel corso della XVII legislatura, svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze», nonché nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale.
  Richiama altresì la Relazione all'Assemblea della Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali (Doc. XVI-bis, n. 11) e le risoluzioni con cui l'Assemblea del Senato, nella seduta del 31 maggio 2017, e l'Assemblea della Camera, nella seduta del 13 settembre 2017, ne hanno approvato i contenuti.
  Dal lavoro svolto dalla Commissione è emersa la necessità di instaurare un confronto costante con le autonomie territoriali, sulla base del principio costituzionale di leale collaborazione, prevedendo forme istituzionalizzate di raccordo con le medesime.
  Illustra quindi i contenuti del regolamento, ricordando che lo stesso è stato il frutto di un lavoro condiviso dai gruppi parlamentari e di una consultazione informale con il mondo delle autonomie.Pag. 196
  Pone quindi in votazione il regolamento interno per la consultazione delle autonomie territoriali (vedi allegato 3).

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 8.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 13 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.45.

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con particolare riferimento alle recenti iniziative delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.
Audizione del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti.
(Svolgimento e conclusione).

  Gianpiero D'ALIA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Roberto CIAMBETTI, Presidente del Consiglio regionale del Veneto, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Francesco RIBAUDO (PD), la deputata Gessica ROSTELLATO (PD), il senatore Stefano CANDIANI (LN-Aut), il deputato Michele MOGNATO (MDP), la senatrice Leana PIGNEDOLI (PD) e il presidente Gianpiero D'ALIA.

  Roberto CIAMBETTI, Presidente del Consiglio regionale del Veneto, risponde, a più riprese, ai quesiti posti.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, ringrazia il Presidente del Consiglio regionale del Veneto e i colleghi intervenuti.
  Ricorda che il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Raffaele Cattaneo, e la Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Simonetta Saliera, non hanno potuto prendere parte all'audizione a causa di una modifica dell'orario della seduta, dovuto ai concomitanti lavori delle Assemblee di Camera e Senato. Hanno comunque fatto pervenire le loro memorie, di cui autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

  La seduta termina alle 9.25.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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