CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 dicembre 2017
923.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 148

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.45.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni.
C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I, approvato dal Senato.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maurizio BERNARDO, presidente, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 4768, approvato dal Senato, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e le annesse Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 e Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020, limitatamente alle parti di competenza, e relativa nota di variazione (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato).
  In merito segnala come, alla luce dell'organizzazione dei lavori sul provvedimento da parte della Commissione Bilancio, Pag. 149la Commissione dovrà concludere l'esame in sede consultiva entro il primo pomeriggio di giovedì 7 dicembre prossimo.
  Ricorda quindi che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, recata dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che hanno trovato per la prima volta attuazione nel corso della precedente sessione di bilancio.
  In particolare, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono accolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
  Quest'anno, poiché il disegno di legge è già stato esaminato e modificato dal Senato, il medesimo disegno di legge è integrato dalla Nota di variazioni, ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla predetta legge n. 163 del 2016. Secondo la citata disposizione, infatti, attraverso un'apposita nota di variazioni, gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati.
  In tale ambito rileva quindi come, sulla base della nuova articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio debbano pertanto intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.
  Ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna Commissione sono pertanto individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.
  Segnala come, per quanto riguarda la Commissione Finanze, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, saranno esaminate anche le Tabelle relative allo Stato di previsione dell'entrata e allo Stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze, per le parti di competenza, contenute nella seconda sezione. L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla Commissione Bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) possono partecipare ai lavori della Commissione Bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.
  Ricorda inoltre che la Commissione potrà esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. In particolare, per quanto attiene al regime di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di settore e in Assemblea, gli emendamenti che riguardano parti di competenza della Commissione Finanze con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione Bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza della Commissione Finanze.
  Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, Pag. 150mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
  La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la Commissione Finanze sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come recentemente modificata.
  In particolare, rammenta che sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione del disegno di legge, nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.
  Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione Bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

  Michele PELILLO (PD), relatore, prima di illustrare il provvedimento in esame rileva preliminarmente come l'integrazione in un unico disegno di legge, articolato in due sezioni, dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità, realizzata dalla riforma della legge di contabilità operata dalla legge n. 163 del 2016, a decorrere dalla scorsa legge di bilancio (legge n. 232 del 2016), persegua la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico.
  In tale contesto la prima sezione del disegno di legge – disciplinata dai nuovi commi da 1-bis a 1-quinquies dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 – svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità e contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Tra le novità più rilevanti rispetto all'ex disegno di legge di stabilità va in primo luogo segnalato come tale sezione potrà contenere anche norme di carattere espansivo, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non è stata riproposta la disposizione della legge n. 196 del 2009, in cui era previsto che la legge di stabilità dovesse indicare le sole norme che comportavano aumenti di entrata o riduzioni di spesa.
  La mancata indicazione di un vincolo di carattere restrittivo in termini di effetto della prima parte della legge di bilancio deriva dalla circostanza che ai sensi dell'articolo 14 della legge di attuazione del pareggio di bilancio n. 243 del 2012, il nuovo disegno di legge di bilancio soggiace ora ad una regola di «equilibrio» del bilancio dello Stato che consiste in un valore del saldo netto da finanziare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica: obiettivi che com’è noto possono ricomprendere anche situazioni di disavanzo nell'ambito del percorso di raggiungimento dell'obiettivo di medio termine (Medium Term Objective, MTO). Di conseguenza il disegno di legge di bilancio ora non reca più (a differenza dell'ex disegno di legge di stabilità) un autonomo prospetto di copertura.
  Altra significativa novità può ravvisarsi nella circostanza che alla conferma del divieto già previsto in passato di inserire norme di delega, di carattere ordinamentale Pag. 151o organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si accompagna ora all'ulteriore divieto di inserire norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione. Le disposizioni della prima sezione non possono, cioè, apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una modifica diretta dell'ammontare degli stanziamenti iscritti nella seconda sezione: tale modifica è possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l'evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.
  Nel contenuto proprio della prima sezione sono poi previste:
   la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare;
   la determinazione degli importi dei fondi speciali;
   la previsione di norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva;
   la determinazione dell'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego;
   la previsione di eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi;
   la previsione delle norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

  Segnala inoltre come non siano state riproposte, quale contenuto della prima sezione, le disposizioni che prevedevano la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui rispettivamente alle tabelle C, D ed E della legge di stabilità: ciò in quanto tali determinazioni sono trasferite nell'ambito della seconda sezione.
  La seconda sezione del disegno di legge, la quale assolve, nella sostanza, alle funzioni del disegno di legge di bilancio, nel riportare il contenuto del bilancio di previsione dello Stato – vale a dire gli stati di previsione dei Ministeri ed il quadro generale riassuntivo – viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente (a differenza dell'ex legge di bilancio), attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.
  Passando quindi ad analizzare il contenuto del disegno di legge in esame, solo per quanto riguarda gli aspetti rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, che costituiscono peraltro uno dei profili qualificanti del provvedimento la prima sezione, rileva innanzitutto come la prima sezione sia contenuta nell'articolo 1.
  Il comma 2 completa la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2018 e delle accise per l'anno 2019 già parzialmente introdotti con il decreto-legge n. 148 del 2017 (collegato alla legge di bilancio 2018). Sono poi rimodulati gli aumenti IVA per il 2019, mentre restano invariati gli aumenti IVA e accise per gli anni successivi.
  Ricorda che l'impegno a disattivare le clausole di salvaguardia per l'anno 2018 era stato assunto dal Governo nella Nota di aggiornamento al DEF.
  Tale clausola di salvaguardia, introdotta dai commi 718 e 719 della legge di stabilità 2015, incrementa le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 3,5 e 3 punti percentuali e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018. I predetti aumenti IVA erano in origine previsti a partire dall'anno 2016.
  La legge di stabilità 2016 e la legge di bilancio 2017 hanno rinviato la decorrenza Pag. 152degli aumenti IVA, rispettivamente, al 2017 e al 2018; in particolare, l'aumento dell'IVA ordinaria è stato dapprima ridotto di 0,5 punti percentuali (dal 25,5 al 25 per cento) e poi incrementato di 0,9 punti percentuali (dal 25 al 25,9 per cento). Sono stati inoltre ridotti gli aumenti dell'accisa a 350 milioni di euro.
  La legge di stabilità 2016 ha inoltre disattivato la precedente clausola di salvaguardia prevista dalla legge di stabilità 2014, volta a introdurre variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti (cosiddette tax expenditures) tali da assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per il 2015, 7 miliardi per il 2016 e 10 miliardi a decorrere dal 2017.
  Successivamente, l'articolo 9 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha rimodulato gli aumenti di imposta previsti, posticipandoli in parte agli anni successivi.
  Il previsto aumento di 3 punti percentuali dell'aliquota agevolata IVA del 10 per cento è stato diluito in tre anni: pertanto, l'aliquota viene incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1o gennaio 2018 (fino all'11,5 per cento), di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1o gennaio 2019 (fino al 12 per cento), e di un altro punto percentuale a decorrere dal 1o gennaio 2020 (fino al 13 per cento).
  Rimane invariato l'aumento dell'aliquota ordinaria dal 22 al 25 per cento nel 2018 e viene ridotto da 0,9 punti percentuali a 0,4 punti percentuali l'aumento previsto dal 1o gennaio 2019 (fino al 25,4 per cento). L'aliquota viene quindi ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1o gennaio 2020 (fino al 24,9 per cento) per risalire al 25 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2021.
  Il medesimo provvedimento ha rinviato al 2019 l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante per maggiori entrate pari a 350 milioni di euro.
  In sostanza, rispetto alla legge di bilancio 2017, il decreto-legge n. 50 del 2017 ha ridotto le predette clausole di circa 3,8 miliardi nel 2018, di 4,4 miliardi nel 2019 e 4,1 nel 2020.
  Da ultimo, l'articolo 5 del decreto-legge n. 148 del 2017 ha modificato, al comma 1, il richiamato comma 718 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), rimodulando gli aumenti dell'aliquota ridotta del 10 per cento dall'1,5 per cento all'1,14 per cento per il 2018 e dallo 0,5 allo 0,86 a decorrere dal 2019, sostanzialmente rinviando di un anno l'aumento dello 0,36 per cento (punto 1), che modifica la lettera a) del comma 718.
  È stato inoltre ridotto da 350 a 10 milioni di euro l'aumento delle accise su benzina e gasolio per l'anno 2019, mentre resta invariato l'importo di 350 milioni di euro per gli anni successivi (punto 2), che modifica la lettera c) del comma 718).
  Il comma 2, alla lettera a), elimina l'aumento di 1,14 punti percentuali dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento previsto per il 2018, riduce da 2 a 1,5 punti percentuali l'aumento per il 2019 (dal 10 all'11,5 per cento), differendo l'aumento di 0,5 punti percentuali al 2020, anno in cui l'aliquota ridotta è incrementata di un ulteriore 1,5 per cento (dall'11,5 al 13 per cento), per un totale di 3 punti percentuali rispetto all'aliquota vigente.
  La lettera b) del comma 2 elimina l'aumento di 3 punti percentuali dell'aliquota IVA ordinaria previsto per il 2018, che rimane quindi fissata al 22 per cento, riduce da 3,4 a 2,2 punti percentuali l'aumento per il 2019 (che passa dal 22 al 24,2 per cento), lasciando invariati i previsti aumenti al 24,9 e al 25 per cento rispettivamente per l'anno 2020 e a decorrere dall'anno 2021, anche in tal caso determinando un aumento complessivo di 3 punti percentuali rispetto all'aliquota vigente.
  La lettera c) del comma 2, elimina l'aumento di 10 milioni di euro delle accise su benzina e gasolio per l'anno 2019, lasciando invariato l'aumento di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
  Nel complesso le modifiche recate dal comma 2 determinano minori effetti finanziari Pag. 153pari a 14.902,40 milioni di euro per il 2018 e 6.075, 1 milione di euro per l'anno 2019.
  Il comma 3 dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto ecobonus). La detrazione è ridotta al 50 per cento per i seguenti interventi: acquisto e installazione di finestre e infissi, di schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
  È possibile cedere la detrazione anche nel caso di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulla singola unità immobiliare.
  Nell'ambito del Fondo nazionale per l'efficienza energetica è istituita una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento di interventi di riqualificazione energetica, con una dotazione di 50 milioni di euro.
  Viene inoltre disposta la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Viene inoltre disposto che, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all'ENEA, la quale elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
  È prorogata per l'anno 2018 anche la detrazione al 50 per cento per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, limitatamente a quelli connessi a ristrutturazioni iniziate a decorrere dal 1o gennaio 2017.
  Viene prevista l'utilizzabilità di tutte le detrazioni (riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, sisma bonus) da parte degli IACP e assimilati. Le detrazioni maggiorate previste per gli interventi antisismici (c.d. sisma bonus) possono essere utilizzate anche dagli IACP e assimilati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
  Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta un nuovo tipo di spesa agevolabile con la detrazione al 65 per cento: l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20 per cento.
  I commi da 4 a 7 introducono, limitatamente all'anno 2018, una detrazione del 36 per cento dall'IRPEF delle spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 euro) per interventi di «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni. Si usufruisce della detrazione anche per le spese relative alla realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e di giardini pensili.
  A differenza del cosiddetto «bonus mobili», tale agevolazione non è legata ad una ristrutturazione edilizia in corso.
  La detrazione spetta anche per gli interventi sulle parti comuni esterne dei condomìni (articoli 1117 e 1117-bis del codice civile). In tal caso l'importo massimo complessivo agevolabile corrisponde a 5.000 euro per unità immobiliare. La detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente Pag. 154versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  Tra le spese detraibili sono incluse quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi. La fruibilità delle detrazioni è subordinata alla condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
  Il comma 8 modifica il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 47 del 2014, al fine di prorogare per ulteriori due anni di imposta (2018 e 2019) l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi di locazione ridotta al 10 per cento (in luogo del 15 per cento) cosiddetta «cedolare secca» per i seguenti contratti di locazione:
   i contratti a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani (e nei comuni confinanti), negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE;
   contratti relativi agli immobili locati nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II, del codice civile (in materia di persone giuridiche), purché sublocate a studenti universitari se dati a disposizione dei Comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione;
   di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.

  La riduzione vigente era infatti riconosciuta in via transitoria per il periodo 2014-2017, dal 2018 l'aliquota dell'imposta sostitutiva sarebbe tornata al 15 per cento.
  Il comma 9, inserito nel corso dell'esame al Senato, fornisce una interpretazione autentica della norma che disciplina l'aliquota IVA agevolata al 10 per cento per i beni significativi nell'ambito dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. La determinazione del valore dei «beni significativi» deve essere effettuata sulla base dell'autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo. Infatti, quando l'appaltatore fornisce beni di valore significativo, l'aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. In sostanza la disposizione, di non facile lettura, riprende una parte della Circolare n. 12/E del 2016 con la quale l'Agenzia delle entrate ha chiarito che le parti staccate che non sono connotate da un'autonomia funzionale rispetto al bene significativo rientrano nel calcolo dei limiti di valore previsti per i beni significativi.
  Il comma 13 reintroduce la detraibilità al 19 per cento, prevista in passato per i soli anni 2008 e 2009, delle spese, fino a un massimo di 250 euro, sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
  Vengono, invece, introdotte per la prima volta, le agevolazioni fiscali per i «buoni TPL»: le somme rimborsate o sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale del dipendente e dei familiari non concorrono a formare reddito di lavoro.
  I commi da 14 a 20 prorogano per l'anno 2018 le cosiddette misure di superammortamento e di iperammortamento, che consentono alle imprese ed ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati.
  Al riguardo ricorda che la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, commi da 91 a 97 della legge n. 208 del 2015) ha introdotto un innalzamento del 40 per cento delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali, a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni Pag. 155strumentali nell'attività dell'impresa. Tale agevolazione, disposta in origine per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, è stata prorogata dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 8, della legge n. 232 del 2016) con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal venditore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento. Con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo strumentale all'attività di impresa (in pratica sono esclusi gli autoveicoli a deduzione limitata).
  In particolare, il comma 14 proroga al 2018, in misura diversa e con alcune eccezioni rispetto agli anni precedenti, il cosiddetto superammortamento, e cioè l'agevolazione fiscale relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, introdotta dalla legge di stabilità 2016 e già prorogata dalla legge di bilancio 2017. Per il 2018 l'aumento del costo di acquisizione è pari al 30 per cento e sono esclusi dalla misura gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto.
  Il comma 15 proroga al 2018 il cosiddetto iperammortamento, disposto dalla legge di bilancio 2017, che consente di maggiorare del 150 per cento il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0.
  In merito rammenta che l'articolo 1, comma 9, della legge di bilancio 2017 ha introdotto il beneficio dell'iperammortamento per gli investimenti, effettuati fino al 31 dicembre 2017 (ovvero entro il 30 settembre 2018 a specifiche condizioni), in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0 (inclusi nell'allegato A della legge di bilancio). Come anticipato, esso consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento, consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250 per cento del costo di acquisto.
  Il comma 16 proroga al 2018 la maggiorazione, nella misura del 40 per cento, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, che si applica ai soggetti che usufruiscono dell'iperammortamento 2018.
  Il comma 17, riprendendo le norme già operative negli anni precedenti, stabilisce gli obblighi documentali a carico dei beneficiari delle predette agevolazioni. Il comma 18 conferma le esclusioni dalla disciplina di favore, già disposte negli anni precedenti. I commi 19 e 20 consentono, a specifiche condizioni, che le misure agevolative si applichino anche qualora le imprese pongano in essere investimenti sostitutivi, nel periodo di fruizione della maggiorazione degli ammortamenti.
  Il comma 21 proroga al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali.
  A tal fine la lettera a) modifica il comma 26 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), come successivamente novellato dall'articolo 1, comma 42 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), che ha prorogato detta misura al 2017.
  La lettera b) consente ai comuni di confermare, anche per l'anno 2018, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per il 2016 e il 2017 con delibera del consiglio comunale. A tal fine viene aggiunto un periodo al comma 28 della richiamata legge di stabilità 2016, anch'esso novellato dalla citata legge di bilancio 2017.
  I commi da 22 a 24 dispongono un rifinanziamento della cosiddetta «Nuova Sabatini», misura di sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti Pag. 156e attrezzature, compresi i cosiddetti investimenti «Industria 4.0»: big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti.
  Le norme, in particolare, rifinanziano la misura per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023, così modulandoli negli anni: 33 milioni di euro per il 2018, 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019-2022 e di 33 milioni di euro per il 2023.
  Il comma 23 mantiene il meccanismo preferenziale introdotto lo scorso anno, con la legge di bilancio 2017, per gli investimenti «Industria 4.0». Ad essi viene ora riservata una quota pari al trenta per cento (anziché il 20 percento) delle risorse stanziate dal comma 1. Il relativo contributo statale in conto impianti rimane maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di investimento ammissibili. Il comma dispone inoltre che le risorse risultanti non utilizzate per la predetta riserva alla data del 30 settembre 2018, rientrano nella disponibilità complessive della misura.
  Il comma 24 proroga i termini per la concessione dei finanziamenti dal 31 dicembre 2018 fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili da comunicarsi con avviso in Gazzetta Ufficiale.
  I commi da 25 a 35 introducono, per il 2018, un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.
  Il credito di imposta è riconosciuto – in favore di ogni tipo e forma di impresa – qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e siano svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, tecnologie delle quali il comma 27 fa un'esemplificazione; queste ultime devono, ai fini in oggetto, essere applicate negli àmbiti di cui all'allegato.
  Sono in ogni caso escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall'impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.
  Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro. Il beneficio è concesso nel rispetto delle norme europee sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno. Agli adempimenti in ambito europeo, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico. Il comma 32 disciplina i requisiti di certificazione dei costi ai fini del beneficio in esame, anche con riferimento alle imprese non soggette alla revisione legale dei conti. Per queste ultime, le spese sostenute per l'apposita attività di certificazione contabile sono ammesse al credito d'imposta in oggetto entro il limite massimo di 5.000 euro. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli siano richiesti per il rilascio della certificazione si applicano le sanzioni penali relative al consulente tecnico nel processo civile.
  Il comma 34 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle disposizioni applicative, mentre il comma 35 affida al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di effettuare il monitoraggio degli effetti.
  Il comma 40, intervenendo sull'articolo 1, comma 102, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), modifica la disciplina Pag. 157dei PIR, ammettendo tra le imprese nelle quali deve essere investito almeno il 70 per cento dei piani individuali di risparmio anche le imprese che svolgono un'attività immobiliare. Conseguentemente è eliminata la definizione di impresa che svolge attività immobiliare ai fini della disciplina dei PIR.
  In merito ricorda che la legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 88-114) ha introdotto agevolazioni fiscali volte a incoraggiare investimenti a lungo termine (per almeno cinque anni) nelle imprese e in particolar modo nelle PMI, nonché per le persone fisiche attraverso i piani individuali di risparmio.
  In particolare, per quanto riguarda i PIR – Piani individuali di risparmio a lungo termine, i commi 100-114 prevedono un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti da investimenti detenuti per almeno 5 anni nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le PMI, nei limiti di 30 mila euro all'anno e, comunque di complessivi 150 mila euro. I piani di risparmio devono essere gestiti dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione i quali devono investire le somme assicurando la diversificazione del portafoglio. A seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 57, comma 2, lettera e), anche fondi pensione e casse di previdenza possono accedere a tali strumenti e alla relativa detassazione.
  Il PIR si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 451 del 1997, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione. I limiti di 30.000 e 150.000 euro non si applicano agli investimenti delle casse previdenziali e dei fondi pensione in PIR (comma 101).
  In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare (limitazione soppressa dalla norma in esame), fiscalmente residenti in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia. La predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (comma 102).
  Al fine di individuare le società che svolgono attività diversa da quella immobiliare, senza possibilità di prova contraria, si considera impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa, e che si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attività agricola (disposizione soppressa dal comma 40 del disegno di legge).
  Non più del 10 per cento delle somme o valori destinati nel piano può essere investito in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso soggetto, o con altra società appartenente al medesimo gruppo, oppure in depositi e conti correnti (comma 103). Le somme conferite nel piano possano essere investite anche in quote o azioni di organismi di investimento collettivo Pag. 158del risparmio (OICR) residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che investono per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari qualificati e che rispettano le condizioni per l'accesso al beneficio (comma 104). Inoltre, le somme o valori destinati nel piano non possono essere investite in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni (comma 105).
  Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione prima dei cinque anni i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito negli strumenti finanziari ammessi entro novanta giorni dal rimborso (comma 106).
  Il mancato rispetto dei limiti di investimento comporta la decadenza dal beneficio fiscale relativamente ai redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano stesso, diversi da quelli investiti nel medesimo piano nel rispetto delle condizioni fissate, e l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni (comma 107).
  Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante la cessione o il rimborso degli strumenti finanziari detenuti nel piano sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle operazioni successive poste in essere nell'ambito del piano stesso, sottoposte a tassazione a partire dal medesimo periodo d'imposta e non oltre il quarto. Alla chiusura del piano le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi possono essere portati in deduzione non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo nell'ambito di un altro rapporto, di cui sia titolare la medesima persona fisica, con opzione per il regime del risparmio amministrato, ovvero possono essere portati in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate (articolo 68, comma 5, del TUIR) (comma 109).
  In caso di strumenti finanziari appartenenti alla stessa categoria, si considerano ceduti prima gli strumenti acquistati per primi, e che si considera come costo d'acquisto il costo medio ponderato dell'anno di acquisto (comma 110).
  Ciascuna persona fisica non può aprire più di un piano di risparmio a lungo termine e che ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare.
  I commi da 41 a 43 escludono le società di intermediazione mobiliare (SIM) dall'applicazione dell'addizionale IRES del 3,5 per cento, introdotta per gli enti creditizi e finanziari dalla legge di stabilità 2016 (comma 65 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015). Per gli stessi soggetti è ripristinata la deducibilità degli interessi passivi, ai fini IRES, nella misura del 96 per cento del loro ammontare. Gli interessi passivi sono deducibili nella stessa misura anche ai fini IRAP. Tali modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2017 (comma 67 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015).
  Al riguardo rammenta come le norme che hanno introdotto l'addizionale IRES (commi 65-68 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015) abbiano inteso evitare la svalutazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Asset – «DTA») iscritte in bilancio, che in base ai principi contabili avrebbe dovuto effettuarsi per effetto della riduzione dell'aliquota dell'IRES dal 27,5 al 24 per cento operata con la stessa legge a decorrere dal 2017, con effetti positivi ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza computato in Pag. 159base alle regole di Basilea 3. Segnala che la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 49, della legge n. 232 del 2016) ha previsto una prima esclusione per le società di gestione dei fondi comuni di investimento (SGR) dall'applicazione dell'addizionale (analogamente alla norma in esame), in considerazione del fatto che per esse l'addizionale IRES non produce alcun effetto positivo, in quanto, non costituendo i crediti verso la clientela una voce rilevante nel bilancio di tali società, le stesse non hanno quella massa di DTA che hanno giustificato l'introduzione dell'addizionale. Al riguardo ricorda che il TUF (decreto legislativo n. 58 del 1998) disciplina la società di intermediazione mobiliare definendola come l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento.
  Il comma 42, modificando l'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 446 del 1997, stabilisce che per le SIM gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare. Nei predetti limiti sono pertanto deducibili ai fini IRAP.
  Il comma 43 stabilisce che le misure previste dalle norme appena illustrate si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  Il comma 44 modifica la norma sulla interpretazione degli atti nell'applicazione dell'imposta di registro, al fine di chiarire che per individuare la tassazione da applicare all'atto presentato per la registrazione non devono essere considerati elementi interpretativi esterni all'atto stesso ovvero contenuti in altri negozi giuridici collegati a quello da registrare. Viene fatta salva la disciplina dell'abuso del diritto contenuta nello statuto dei diritti del contribuente, nell'ambito delle attribuzioni e poteri degli uffici nella determinazione della base imponibile.
  In particolare la lettera a) modifica la norma che dispone che l'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente (articolo 20 del Testo unico dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986). In primo luogo viene fatto riferimento all'atto presentato, in luogo che agli atti. In secondo luogo viene chiarito che l'interpretazione avviene sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.
  In sostanza, la norma limita l'attività riqualificatoria dell'amministrazione finanziaria posta in essere sulla base dell'articolo 20 del Testo unico dell'imposta di registro, poiché essa può essere svolta unicamente sulla base degli elementi desumibili dall'atto sottoposto a registrazione, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati. Tuttavia viene fatto salvo quanto disposto dagli articoli successivi. Il riferimento è all'articolo 53-bis, come modificato dalla successiva lettera b).
  La lettera b) premette all'articolo 53-bis dello stesso Testo unico, in materia di attribuzioni e poteri degli uffici nella determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, che resta ferma la disciplina dell'abuso del diritto introdotta all'articolo 10-bis dello statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) ad opera del decreto legislativo n. 128 del 2015.
  Al riguardo la relazione illustrativa afferma che l'abusivo ricorso ad una pluralità di contratti di trasferimento di singoli asset al fine di realizzare una cessione di azienda potrà quindi essere contestato con le modalità previste dall'articolo 10-bis dello statuto dei diritti del contribuente (divieto dell'abuso del diritto) e non con l'articolo 20 del TUR.
  Il comma 45, introdotto durante l'esame al Senato, aggiunge i commi 1-bis e 1-ter all'articolo 20 della legge n. 10 del 1977, relativo alle norme tributarie per la Pag. 160edificabilità dei suoli. In particolare, viene disposto che gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni fra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali, così come previsto dall'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973. Il medesimo trattamento si applica, a date condizioni, anche alle convenzioni urbanistiche e agli atti previsti dall'articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano n. 13 del 1997.
  I commi da 46 a 49 concedono un credito d'imposta alle PMI in relazione ai costi per la consulenza per l'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta è concesso nei limiti previsti dalla disciplina UE degli aiuti alle PMI compatibili con il mercato interno.
  Più in dettaglio, il comma 46 concede un credito d'imposta alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che dopo l'entrata in vigore del provvedimento in esame iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, nel caso in cui vengano ammesse alla quotazione. Esso è riconosciuto fino a un importo massimo di 500.000 euro ed ammonta al 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020 per l'ammissione alla quotazione. Ai sensi del comma 47, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2019 e 30 milioni di euro per il 2020 e il 2021, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione. Esso è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il comma 48 affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame della presente legge, il compito di stabilire modalità e criteri di attuazione delle norme in esame, con particolare riguardo: all'individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio; ai casi di esclusione; alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio; alla documentazione richiesta; all'effettuazione dei controlli e delle revoche nonché alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa sopra indicati. Il comma 49 chiarisce che l'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che disciplina le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno UE, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza. Si affidano gli adempimenti europei, nonché quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, al Ministero dello sviluppo economico.
  In tale ambito richiama, sebbene non direttamente attinenti ai profili di competenza della Commissione Finanze, i commi da 50 a 58 e da 62 a 64, i quali introducono una riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2018, di soggetti aventi i requisiti anagrafici ivi stabiliti e che non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi; la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua. Per la fattispecie di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto dopo il periodo Pag. 161di apprendistato professionalizzante, lo sgravio è disciplinato in termini specifici dal comma 56.
  Il comma 65 innalza per il 2018 la quota deducibile da IRAP del costo dei lavoratori stagionali, che viene resa nel medesimo anno integralmente deducibile, in luogo della ordinaria deducibilità del 70 per cento.
  Il comma 75 eleva le soglie reddituali per l'accesso al cosiddetto bonus degli 80 euro, allargando così la platea dei destinatari. Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui. A fronte della vigente soglia di 24.000 euro, con le modifiche in esame il bonus spetta per un reddito complessivo non superiore a 24.600 euro. Analogamente, le norme dispongono che il bonus decresca, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro (a fronte dei vigenti 26.000 euro).
  Le disposizioni in esame intervengono sull'istituto del cd. bonus 80 euro, originariamente introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 per il solo anno 2014 e poi reso permanente dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi da 12 a 15 della legge n. 190 del 2014). Più in dettaglio, si apportano modifiche all'articolo 13, comma 1-bis del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che disciplina tale agevolazione.
  Il credito è riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari.
  Il comma 96, introdotto al Senato, reca una specifica disciplina tributaria delle plusvalenze derivanti dalla vendita delle azioni conferite ai dipendenti in luogo, in tutto o in parte, di premi di risultato di ammontare variabile.
  In particolare le norme dispongono l'applicazione dell'aliquota del 26 per cento, anziché sull'intero importo del prezzo della vendita, solo sulla differenza tra il prezzo della vendita e l'importo delle somme (premi di risultato) oggetto della sostituzione con le azioni.
  A tal fine è modificato l'articolo 1, comma 184-bis, lettera c), della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), introdotto dall'articolo 1, comma 160, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016). La predetta norma esclude da imposizione il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche in deroga ai limiti di legge, se tali azioni sono state percepite dal dipendente privato – per sua scelta – in sostituzione, totale o parziale, degli emolumenti variabili la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività ed ipotesi affini, nonché delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa (sottoposti a imposta sostitutiva con aliquota agevolata al 10 per cento).
  La disposizione, aggiungendo un periodo al comma 184-bis, lettera c), chiarisce il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di tali azioni e, in particolare, le modalità di calcolo del quantum imponibile. In particolare, per determinare l'importo tassabile delle plusvalenze derivanti, al lavoratore, dalla vendita delle azioni assegnate dal datore di lavoro in luogo dei premi di produttività (ai fini dunque dell'articolo 68, comma 6, del TUIR), il «costo o valore di acquisto» è pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, degli emolumenti di produttività o degli utili di impresa.
  In tal modo, la tassazione al 26 per cento si applica – anziché sull'intero importo del prezzo della vendita – esclusivamente sulla differenza tra il prezzo della vendita e l'importo delle somme oggetto di sostituzione con le azioni.
  I commi da 115 a 118 – modificati al Senato – introducono, per tre anni, un contributo, sotto forma di credito di imposta, in favore delle fondazioni bancarie, pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate dalle stesse in specifici ambiti sociali e sanitari.
  Il beneficio è previsto per le erogazioni inerenti a progetti promossi dalle suddette fondazioni (nel perseguimento degli scopi statutari) per una o più delle seguenti finalità, come riformulate al Senato: contrasto Pag. 162delle povertà, delle fragilità sociali e del disagio giovanile; tutela dell'infanzia; cura e assistenza per gli anziani ed i disabili; inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati; dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie.
  Gli interventi devono essere richiesti da uno dei seguenti soggetti: enti pubblici territoriali; enti pubblici esercenti servizi sanitari e socio-assistenziali; enti del terzo settore, individuati tramite selezione pubblica.
  Gli interventi non possono essere inerenti all'attività commerciale dei soggetti summenzionati. Resta esclusa qualsiasi forma di erogazione o sovvenzione, diretta o indiretta, in favore di enti con fini di lucro o di imprese di qualsiasi natura – ad eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operino nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali.
  La misura del credito di imposta è pari al 65 per cento delle erogazioni, effettuate nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017. Il beneficio è riconosciuto per gli anni 2018-2020 e fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021 (l'effetto finanziario è ritardato di un anno rispetto alla maturazione del credito), in base al criterio dell'ordine cronologico e secondo le modalità definite dalle disposizioni applicative (commi 116 e 118). Queste ultime sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  Riguardo al suddetto criterio dell'ordine cronologico, il comma 116 fa riferimento alla data di comunicazione, da parte della fondazione, all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.A. (ACRI) dell'impegno a effettuare l'erogazione. L'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento del credito d'imposta è comunicato dall'Agenzia delle entrate a ogni fondazione e per conoscenza all'ACRI.
  In base al comma 117, il credito di imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione. Al credito d'imposta non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo dei crediti di imposta, né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro.
  I commi da 134 a 139, introdotti al Senato, recano disposizioni in materia di prestito sociale, demandando al CICR la definizione dei limiti di raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, sulla base di dati criteri.
  Le norme sostanzialmente recepiscono gli orientamenti espressi in occasione della risposta all'interpellanza urgente 2-01950 Pesco presentata il 26 settembre 2017, nella quale il Governo ha esplicitato il proprio intento di tradurre in norme di legge la vigente regolamentazione del prestito sociale. Attualmente, infatti, la disciplina del prestito sociale è oggetto delle Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, pubblicate dalla Banca d'Italia nel novembre 2016 in ottemperanza al Testo unico bancario ed alle delibere CICR che demandano la disciplina di dettaglio alla stessa Banca d'Italia.
  In primo luogo, al comma 134 viene imposto alle società cooperative che ricorrono al prestito sociale di impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o dello scopo sociale.
  Viene inoltre chiarito, al comma 135, che la regola della postergazione dei rimborsi dei finanziamenti dei soci, di cui all'articolo 2467 del codice civile, non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative, a titolo di prestito sociale.
  È demandata al CICR, con delibera da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, la definizione dei limiti di raccolta del prestito sociale Pag. 163nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, sulla base dei seguenti criteri:
   a) l'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato. Viene inoltre prevista l'adozione di un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative a tale limite, entro tre anni, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell'interesse dei soci prestatori;
   b) durante il periodo transitorio, il rispetto del limite di cui sopra costituisce condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all'ammontare risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di entrata in vigore del disegno di legge;
   c) se l'indebitamento nei confronti dei soci eccede i 300 mila euro e risulta superiore all'ammontare del patrimonio netto della società stessa, il complesso dei prestiti sociali è coperto fino al 30 per cento, da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con deliberazione (iscritta nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile), oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30 per cento del prestito, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative alle nuove prescrizioni nei due esercizi successivi alla data di adozione della delibera;
   d) maggiori obblighi di informazione e di pubblicità a cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente i limiti sopra indicati, per assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi;
   e) modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio da adottarsi da parte delle società cooperative nei casi in cui il ricorso all'indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

  Il comma 150 istituisce nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2018, 10 milioni per il 2019 e 20 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la partecipazione italiana al finanziamento delle spese di costruzione e manutenzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle organizzazioni internazionali aventi sede in Italia.
  I commi da 151 a 157 prevedono che per promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), Invitalia possa operare quale istituzione finanziaria, anche mediante la costituzione di una nuova società autorizzata a effettuare finanziamenti, al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato a cui sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi.
  Il comma 152 disciplina le modalità di individuazione delle operazioni e delle categorie di rischi assicurabili. I commi da 153 a 155 stabiliscono che i crediti vantati da Invitalia a seguito dell'esercizio di tali attività siano garantiti dallo Stato: la garanzia è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Invitalia, è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. A copertura della garanzia è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un apposito Fondo con una dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l'anno 2018. Per le iniziative conseguenti all'eventuale attivazione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di SACE S.p.A., come mero agente, sulla base di quanto Pag. 164stabilito in apposita convenzione. Il comma 157 affida a un DPCM il compito di definire l'ambito di applicazione della normativa così introdotta.
  I commi da 193 a 195, inseriti al Senato, istituiscono a decorrere dall'anno 2018 un credito di imposta in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati (codice Ateco 47.61).
  Il credito di imposta è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, ed è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione. Esso è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti. Gli esercizi destinatari possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti del regime de minimis.
  Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. È infine previsto che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano stabilite le disposizioni applicative anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa.
  Il comma 199 conferma l'esenzione fiscale disposta in favore dell'Accademia dei Lincei dall'articolo 3 del decreto luogotenenziale n. 359 del 1944 per tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonché per ogni altro tributo di nuova istituzione, fatta salva espressa deroga legislativa, nell'ambito delle attività istituzionali svolte dalla medesima Accademia non in regime di impresa.
  Il comma 209 modifica la disciplina IVA applicabile ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli, per estendere l'aliquota ridotta al 10 per cento ai contratti di scrittura connessi a tutti gli spettacoli teatrali, ai concerti, alle attività circensi e di spettacolo viaggiante, anche nei casi in cui le relative prestazioni siano condotte da intermediari.
  Le norme intervengono sulla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 allo scopo di modificare la disciplina dei beni e dei servizi assoggettati ad aliquota IVA ridotta del 10 per cento.
  A tale proposito ricorda che la legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 300, della legge n. 296 del 2006) aveva precisato che per «contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali», cui si applica l'aliquota ridotta (numero 119 della predetta Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al numero 123 della medesima Tabella, ossia i concerti vocali e strumentali, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante, gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti.
  Di conseguenza, con le modifiche apportate al citato n. 119 viene esplicitato in norma quanto già disposto dalla predetta norma interpretativa della finanziaria 2007 e si estende l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento anche nei casi in cui le operazioni di cui ai numeri 119) e 123) siano prestate attraverso un intermediario.
  La Relazione illustrativa al riguardo chiarisce che tale ultima modifica intende rendere la disciplina IVA sull'intermediazione negli spettacoli coerente a quanto disposto dall'articolo 28 della direttiva 2006/112/CE in tema di imposta sul valore aggiunto, il quale stabilisce infatti che, ove un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale.Pag. 165
  Il comma 216, lettera a), al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti sportivi delle società di calcio, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro. È demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle modalità di attuazione dell'incentivo anche al fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
  I commi da 217 a 219 dispongono che le attività del settore sportivo dilettantistico possano essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile.
  Viene quindi vincolato il contenuto dello statuto delle citate imprese al fine di garantire che venga svolta effettivamente attività sportiva dilettantistica.
  Per tali soggetti riconosciuti dal CONI, l'imposta sul reddito delle società (IRES) è ridotta alla metà. L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime de minimis.
  Inoltre, i commi 221 e 222, introdotti al Senato, assoggettano, a decorrere dal 1o gennaio 2019, ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento i servizi di carattere sportivo resi dalle predette società sportive dilettantistiche lucrative nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti dalle società medesime.
  I commi da 224 a 227 istituiscono un credito d'imposta (sport bonus), nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se destinati ai soggetti concessionari.
  Il beneficio è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante rendicontazione. L'Ufficio per lo Sport provvede agli adempimenti connessi alla disciplina in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le disposizioni applicative sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.
  Il comma 228 eleva da 7.500 a 10.000 euro l'importo che non concorre a formare il reddito imponibile a fini IRPEF delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale (da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche aventi finalità dilettantistiche), nonché di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, individuati dall'articolo 67, comma 1, lettera m), del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986). A tal fine viene modificato l'articolo 69, comma 2 del TUIR. Viene poi sostituito, per ragioni di coordinamento con la nuova numerazione del TUIR, il riferimento contenuto nel comma 2 dell'articolo 69 del TUIR.Pag. 166
  Al riguardo ricorda che il predetto articolo 69, comma 2, del TUIR stabilisce che le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi sopra illustrati non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. La legislazione vigente dispone che, per tali indennità, la parte eccedente tale franchigia sia assoggettata fino a 28.158 euro, a una ritenuta a titolo di imposta pari all'aliquota del primo scaglione (attualmente il 23 per cento); per la parte eccedente i 28.158 euro ad una ritenuta a titolo di acconto pari all'aliquota del primo scaglione (attualmente il 23 per cento), per poi essere assoggetta ad IRPEF in sede dichiarativa.
  I commi da 292 a 295 estendono a coloro che svolgono attività di enoturismo la determinazione forfetaria del reddito imponibile con un coefficiente di redditività del 25 per cento e il regime forfetario IVA per i produttori agricoli, vale a dire un regime forfettario inteso a compensare l'onere dell'IVA pagata sugli acquisti di beni e servizi degli agricoltori forfettari (ai sensi dell'articolo 295 e seguenti della direttiva IVA n. 112 del 2006).
  A tal fine il comma 293 prevede che allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui alla n. 413 del 1991, che reca una pluralità di norme in materia tributaria.
  In tale ambito segnala, in particolare, che l'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 413 del 1991, prevede per i soggetti (non società di capitali) che esercitano attività di agriturismo la determinazione forfetaria del reddito imponibile con un coefficiente di redditività del 25 per cento. L'articolo 5, comma 2, dispone che i soggetti che esercitano l'attività di agriturismo determinano l'IVA riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni. Il regime forfetario di determinazione del reddito e dell'IVA ammessa in detrazione è applicato automaticamente per i soggetti che esercitano attività agrituristica. Tuttavia essi possono optare per l'applicazione del regime ordinario con una comunicazione nella dichiarazione IVA: l'opzione, vincolante per un triennio, è valida anche agli effetti delle imposte sul reddito.
  Il secondo periodo del comma 293 precisa che il regime forfettario dell'IVA, previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991, si applica solo per i produttori agricoli che svolgono la loro attività all'interno di un'azienda agricola, silvicola o ittica (ai sensi dell'articolo 295 della direttiva 2006/112/CE).
  In merito ricorda che gli articoli da 295 a 305 della direttiva 2006/112/CE disciplinano il regime IVA forfettario per i produttori agricoli. Ai sensi della citata normativa per «produttore agricolo», si intende il soggetto passivo che svolge la sua attività nell'ambito di un'azienda agricola, silvicola o ittica.
  Il comma 294 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il compito di definire le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per esercizio dell'attività enoturistica. Il comma 295 dispone che l'attività enoturistica è esercitata previa presentazione al Comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati come sopra.
  Il comma 296 prevede l'innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.
  La misura sarà concretamente disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale dovrà essere adottato entro il 31 gennaio di ciascuna delle suddette annualità 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo Pag. 16734, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  Ricorda, al riguardo, che l'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 istituisce, per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica, un regime di detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore aggiunto, basato sull'applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.
  L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti alle cooperative e loro consorzi (di cui al comma 2, lettera c) del medesimo articolo 34) che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dagli imprenditori agricoli con volume d'affari al di sotto di 7000 euro annui e i cessionari e committenti (comma 6, primo e secondo periodo dello stesso articolo 34).
  Ricorda inoltre che la misura ripropone quanto già previsto, per l'anno 2017, dall'articolo 1, comma 45, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), il quale ha disposto le medesime percentuali di compensazione IVA, nel limite di minori entrate per 20 milioni di euro.
  Il comma 301, introdotto dal Senato, prevede che, al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e di integrazione del reddito nelle aree montane, non concorrano alla formazione della base imponibile, ai fini IRPEF, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di venti alveari e ricadenti nei comuni classificati come montani.
  I commi da 361 a 363, introdotti al Senato, consentono di detrarre dall'IRPEF le spese sostenute in favore di studenti con disturbo specifico di apprendimento. A tal fine è inserita una nuova lettera e-ter) all'articolo 15, comma 1, del TUIR. Il comma 362 dispone che la modifica venga applicata alle spese sostenute dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2018. La norma chiarisce che gli oneri sono detraibili anche se sostenuti nell'interesse dei familiari a carico, ove sussistano le condizioni di legge. Il comma 363 stabilisce infine che le relative disposizioni attuative siano definite, con decreto non dirigenziale dell'Agenzia delle entrate, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio.
  Viene in tal modo contemplata la possibilità di detrazione, dall'imposta lorda, di un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni fino al compimento della scuola secondaria di secondo grado, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.
  Il comma 384 sopprime la norma che prevede, nell'ambito delle operazioni di permuta gestite dall'Agenzia del demanio al fine di procurare immobili adeguati all'uso governativo, come assolutamente prioritarie le permute riguardanti la realizzazione di nuovi immobili per carceri o uffici giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello. È pertanto soppressa l'autorizzazione di una spesa annuale di 5 milioni di euro a partire dal 2016.
  In merito ricorda che l'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge n. 138 del 2011 prevede che per una efficace e immediata attuazione di quanto previsto in tema di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio procede, con priorità in aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo, Pag. 168ad operazioni di permuta, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di beni appartenenti allo Stato con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi condotti in locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati. Le suddette permute sono attuate anche per la realizzazione di nuovi edifici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello in cui sia prevista la razionale concentrazione di tutti gli uffici ordinari e minorili nonché l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche.
  L'articolo 1, comma 289, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) ha inoltre aggiunto al comma 6-ter gli ultimi periodi (soppressi dal comma 384) con i quali è stabilito che le permute riguardanti nuovi immobili destinati a carceri o a uffici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello hanno carattere di assoluta priorità. A tal fine autorizzata una spesa annuale di 5 milioni di euro, a partire dal 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione.
  In materia ambientale, vengono introdotte agevolazioni fiscali e finanziarie per le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (commi da 396 a 407), per i comuni di Ischia colpiti dal sisma del 2017 (commi 408 e 409), e per le regioni del Centro Italia colpite dal sisma del 2016 (commi da 410 a 412); si rendono detraibili al 19 per cento dal 2018 i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi su unità immobiliari ad uso abitativo; le stesse polizze sono interamente esentate dalla imposta sulle assicurazioni (commi da 418 a 420).
  Più in dettaglio, il comma 396 attribuisce ai commissari delegati (anziché ai Presidenti) delle regioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), previo decreto di autorizzazione da parte del Ministro dell'economia, la facoltà di stipulare mutui per il completamento del processo di ricostruzione pubblica e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, compresa la rete di connessione dati, dei centri storici ed urbani. Il limite massimo di spesa complessiva è aumentato da 200 a 350 milioni di euro.
  I commi da 397 a 399 prorogano fino al 31 dicembre 2018 le agevolazioni per la zona franca urbana nei comuni della Lombardia colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 disposte dalla legge di stabilità 2016.
  I commi da 400 a 402 prorogano fino al 31 dicembre 2018 il termine ultimo entro il quale i fabbricati inagibili, in quanto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono esenti dall'applicazione dell'IMU.
  I commi da 404 a 407 prevedono, per gli enti locali di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel mese di maggio 2012, la proroga al 2019 della sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.
  I commi 408 e 409 dispongono il differimento, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre, nei medesimi comuni è sospeso fino al 31 dicembre 2018 il pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere dei finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali che siano inagibili in conseguenza dagli eventi sismici del 21 agosto 2017.
  I commi da 410 a 412 dispongono che il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 dei mutui concessi ai Comuni colpiti dal sisma del 2016 in Centro Italia è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento. I soggetti diversi Pag. 169dai titolari di reddito d'impresa e lavoro autonomo possono effettuare i versamenti sospesi, a seguito degli eventi sismici succedutisi dal mese di agosto 2016, in 24 rate mensili a decorrere dal 31 maggio 2018.
  I commi 413 e 414 incrementano di 17,5 milioni di euro per il 2019 e di 17,5 milioni di euro per il 2020 il Fondo per la ricostruzione post sisma 2012 (comma 1). Il comma 2 attribuisce al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario Delegato, la facoltà di rimborsare i costi per le assunzioni di personale, in deroga alle disposizioni vigenti, mediante utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili sulla propria contabilità speciale, fino a 0,5 milioni di euro per il 2019.
  I commi 415 e 416 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dal sisma del 21 agosto 2017; viene prevista una dotazione di 9,69 milioni di euro per l'anno 2018 e 19,38 milioni di euro per l'anno 2019, e 19,69 milioni per il 2020. La norma demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo.
  I commi da 418 a 420 inseriscono tra le spese detraibili al 19 per cento dall'IREPF i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo. Le stesse polizze sono interamente esentate dalla imposta sulle assicurazioni. Le due misure si applicano esclusivamente per le nuove polizze stipulate a decorrere dal 1o gennaio 2018.
  I commi da 421 a 424, inseriti al Senato, dispongono, a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994, l'assegnazione di un contributo, secondo modalità che saranno definite da un successivo decreto ministeriale, a seguito di istanza all'Agenzia delle entrate.
  Il comma 453 attribuisce alle regioni un contributo a compensazione del minor gettito IRAP derivante dalle agevolazioni introdotte dalla legge di stabilità 2015 per abbattere il cuneo fiscale.
  In tale ambito ricorda che il comma 20, nonché i commi da 22 a 25 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 dispongono l'integrale deducibilità dall'IRAP del costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato, eccedente le vigenti deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili allo stesso costo. L'agevolazione opera in favore di taluni soggetti sottoposti a imposta e decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In sostanza, ove la sommatoria delle deduzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 risulti inferiore al costo del lavoro, spetta un'ulteriore deduzione fino a concorrenza dell'intero importo dell'onere sostenuto. Il comma 20 introduce all'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 il comma 4-octies il quale concede la possibilità a taluni soggetti IRAP di ridurre la base imponibile IRAP di un importo pari alla differenza tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e l'importo di alcune spese già deducibili ex lege.
  I commi 482 e 483 attribuiscono ai comuni un contributo nel 2018 a ristoro del minor gettito ad essi derivante in conseguenza della sostituzione dell'IMU sull'abitazione principale con la TASI su tutti gli immobili.
  Il contributo è assegnato nell'importo di 300 milioni complessivi, da attribuire ai comuni interessati nella misura indicata per ciascun ente nella Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017, che reca la ripartizione tra i comuni dell'analogo contributo assegnato per l'anno 2017.
  La norma è finalizzata a confermare per l'anno 2018, così come già avvenuto negli anni precedenti, il contributo finalizzato a ristorare i comuni interessati dalla perdita di gettito conseguente all'introduzione della TASI, ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del Pag. 1702013. Infatti, la sostituzione dell'IMU con la TASI presupponeva l'invarianza di gettito, in connessione con la possibilità per ciascuno dei comuni interessati di poter applicare un'aliquota TASI all'1 per mille su tutte le fattispecie imponibili. Tuttavia, come ricordato nella Relazione illustrativa, tale invarianza non era assicurata nei casi in cui le previgenti aliquote TASI non consentivano l'integrale applicazione dell'incremento a compensazione della perdita di gettito IMU sull'abitazione principale.
  Il comma 495 incrementa di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 il finanziamento del credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo), istituito dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108, legge n. 208 del 2015) per il periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2019.
  I commi da 500 a 506 istituiscono il Fondo imprese Sud a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una dotazione di 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sull'annualità 2017 del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – Programmazione 2014- 2020. Il Fondo, per il quale l'articolo consente che quote aggiuntive dello stesso possano essere sottoscritte anche da investitori istituzionali pubblici e privati, ha una durata di dodici anni.
  Quanto alle modalità operative, il Fondo opera investendo nel capitale delle piccole e medie imprese, nonché in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti nelle piccole e medie imprese territorialmente beneficiarie dell'intervento. La gestione del Fondo è affidata a Invitalia S.p.A., che dovrà rendicontare, con cadenza almeno semestrale, alla Presidenza del Consiglio sull'impiego delle risorse.
  I commi da 509 a 513 prevedono, a decorrere dal 1o gennaio 2019, l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati e, contestualmente, l'eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (cosiddetto spesometro).
  In sintesi, nell'ambito dei rapporti fra privati (B2B), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, in sostituzione del previgente regime opzionale, è prevista esclusivamente l'emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio. Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio. In caso di violazione dell'obbligo di fatturazione elettronica la fattura viene considerata non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie. Viene inoltre prevista la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
  Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti è prevista la riduzione dei termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro. Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
  A favore dei soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata è prevista la predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate di dichiarazioni precompilate riguardanti la liquidazione periodica dell'IVA, la dichiarazione annuale IVA, la dichiarazione dei redditi e gli F24 per i versamenti.Pag. 171
  L'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata al 1o luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni dei subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A.
  Al fine di garantire la disponibilità di professionalità necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l'incremento e il potenziamento del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica, alla SOGEI non si applicano le disposizioni inerenti a vincoli e limiti assunzionali, di incentivazione all'esodo del personale e di gestione del rapporto di lavoro.
  Al riguardo segnala che tali norme sembrano attuare quanto richiesto al Governo dalla risoluzione Sanga n. 7-01355, approvata dalla Commissione Finanze il 18 ottobre 2017, con la quale si impegna il Governo, tra l'altro, ad assumere iniziative per riformare al più presto la normativa relativa allo spesometro, al fine di ridurre al minimo le comunicazioni obbligatorie, eventualmente consentendo un unico invio annuale per lo spesometro, nonché di assicurare le finalità di compliance e di lotta all'evasione fiscale con modalità più semplici, efficienti ed efficaci; a investire in maniera adeguata sul fisco digitale attraverso la diffusione della fatturazione elettronica e dei pagamenti digitali, al contempo garantendo che tali trasformazioni si svolgano nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali sulla protezione dei dati personali.
  I commi da 514 a 518 introducono misure di contrasto all'evasione IVA perpetrata in relazione all'introduzione, nel mercato nazionale, di carburanti (gasolio e benzina) acquistati a livello intracomunitario e stoccati presso depositi fiscalmente riconosciuti.
  Il comma 514 prevede che l'immissione in consumo di olii minerali dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato sia subordinata al versamento dell'IVA con modello F24, senza possibilità di compensazione. I relativi riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 12 (Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa) del Testo unico delle Accise. Il comma stabilisce altresì che la base imponibile, che include anche l'ammontare dell'accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione precedente all'introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito ed è, in ogni caso, aumentata, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione.
  Il comma individua il soggetto obbligato a versare l'imposta e cioè il soggetto per conto del quale il depositario autorizzato o il destinatario registrato procede all'estrazione dei prodotti in questione. Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, si prevede che per i prodotti introdotti nei depositi in parola, a seguito di un'operazione di importazione l'importo della base imponibile sia depurato dell'ammontare sul quale l'IVA risulti già assolta in Dogana.
  Il comma 515 stabilisce che la ricevuta di versamento va consegnata dall'estrattore al gestore del deposito al fine di poter immettere in consumo il bene. È prevista, inoltre la responsabilità solidale tra colui che estrae ed il gestore del deposito per il mancato versamento dell'IVA.
  Il comma 516 prevede che alle cessioni dei prodotti di cui al comma 514 che intervengono durante la loro giacenza nel deposito fiscale non si applichi l'IVA.
  La relazione illustrativa del disegno di legge chiarisce che tale disposizione, benché non sia connaturale ad un deposito fiscale solo accise (in cui l'IVA dovrebbe applicarsi a tutti i passaggi o lavorazioni che avvengono all'interno), rappresenta un'eccezione necessaria al fine di non vanificare l'effetto anti frode che si vuole Pag. 172ottenere attraverso il versamento diretto dell'imposta una volta estratto il bene.
  Il comma 517 prevede che, fatti salvi i casi di riconosciuta affidabilità del soggetto che procede all'estrazione dei prodotti oppure di prestazione di idonea garanzia, le disposizioni di cui ai tre commi precedenti si applicano, anche nell'ipotesi in cui il deposito fiscale è utilizzato come deposito IVA ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993.
  La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione evita che gli operatori che intendano non versare l'IVA al momento dell'estrazione, precostituendosi le condizioni per realizzare la frode, si avvalgano della disciplina dei depositi IVA, la quale prevede che all'atto dell'estrazione, l'imposta si applichi con l'inversione contabile.
  In tale contesto ricorda che la disciplina dei depositi IVA di cui all'articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993 è stata modificata dall'articolo 4, commi 7, del decreto-legge n. 193 del 2016, prevedendo che dal 1o aprile 2017 tutte le cessioni di beni eseguite mediante introduzione in un deposito, a prescindere dalla provenienza dei beni stessi, sono effettuate senza pagamento dell'IVA, a eccezione dei beni introdotti in forza di un acquisto intracomunitario e dei beni immessi in libera pratica, per le altre operazioni l'imposta è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione ed è versata in suo nome e per suo conto dal gestore del deposito. In pratica l'introduzione delle merci nel deposito IVA comporta, infatti, che l'assolvimento dell'imposta è differito al momento della loro estrazione dal deposito per l'immissione in consumo nello Stato.
  Inoltre il comma 518 rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio la definizione dei criteri di affidabilità del soggetto che procede all'estrazione dei prodotti e le modalità e i termini con cui dovrà essere prestata l'idonea garanzia.
  Il comma 519 stabilisce che le disposizioni appena illustrate si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2018.
  I commi da 519 a 533, modificati nel corso dell'esame al Senato, disciplinano i principi e le condizioni generali per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi e lo stoccaggio stesso. Vengono inoltre disciplinate le condizioni generali che comportano il diniego, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione medesima, nonché la sospensione dell'istruttoria per il rilascio della stessa. La definizione delle modalità attuative è invece rinviata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  In particolare, il soggetto che intende avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale (di cui all'articolo 23 del Testo unico delle accise) o del deposito di un destinatario registrato (di cui all'articolo 8, comma 1 del Testo unico delle accise – TUA), dei quali non sia il titolare, al fine di poter esercitare tale attività deve presentare un'istanza di preventiva autorizzazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale autorizzazione ha validità biennale e attribuisce ai soggetti autorizzati un codice identificativo.
  Per i soggetti che risultino già titolari nel territorio nazionale di un deposito fiscale di prodotti energetici (di cui al citato articolo 23 del TUA), l'autorizzazione è sostituita da una comunicazione, avente validità annuale da trasmettere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli prima di iniziare l'attività. L'efficacia della stessa è vincolata alla permanenza delle condizioni richieste per la vigenza dell'autorizzazione ovvero della licenza già ottenute per l'esercizio del deposito fiscale.
  Per favorire lo smaltimento del contenzioso fiscale presso la Corte di Cassazione, i commi da 534 a 554 prevedono il reclutamento di un massimo di 50 giudici ausiliari da adibire esclusivamente ai collegi della sezione cui sono devoluti i procedimenti civili in materia tributaria (con un massimo di 2 ausiliari per collegio). L'incarico dura tre anni e non è rinnovabile. Possono essere chiamati a ricoprire, a domanda, l'incarico onorario i magistrati ordinari in pensione da non più di 5 anni, Pag. 173che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno 25 anni e che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano compiuto i 73 anni. Agli ausiliari è corrisposta una indennità forfettaria di 1.000 euro mensili per undici mensilità.
  Per il solo triennio 2018-2020, è inoltre consentita l'applicazione nella sezione tributaria della Cassazione anche dei magistrati addetti all'ufficio del massimario con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità. L'impegno finanziario per il 2018 è stimato, nel massimo, in 400.000 euro (1,1 milioni di euro nel quadriennio 2018-2021).
  I commi 555 e 556 autorizzano l'Agenzia delle entrate a espletare procedure concorsuali, anche in deroga, per l'assunzione di nuovi funzionari di terza area funzionale, al fine di consentire all'Agenzia di far fronte al picco di lavoro connesso con la trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali.
  In particolare, il comma 555 stabilisce che l'Agenzia proceda alle iniziative necessarie per assicurare l'esame delle istanze, la connessa trattazione e atti conseguenti con un piano cadenzato che, relativamente alle procedure amichevoli internazionali, consenta il perfezionamento delle stesse entro i quattro anni successivi al 1o gennaio 2018.
  Il comma 556 prevede che, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga al limite fissato per gli anni 2016, 2017 e 2018, di un contingente di personale corrispondente a una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente (di cui all'articolo 1, comma 227, della legge n. 208 del 2015) e all'ulteriore limite dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica (di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 101 del 2013), l'Agenzia delle entrate sia autorizzata, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, a espletare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1. Il comma fissa un limite di contingente corrispondente a una spesa non superiore a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 6,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Il secondo periodo del comma stabilisce che ai predetti oneri, valutati in termini di indebitamento netto in euro 0,62 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7,73 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008).
  I commi da 557 a 560 riducono – a decorrere dal 1o marzo 2018 – da diecimila a cinquemila euro la soglia oltre la quale le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare i pagamenti, devono verificare anche in via telematica se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
  Più in dettaglio, l'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in materia di riscossione, impone alle amministrazioni pubbliche e alle società a prevalente partecipazione pubblica di verificare – prima di effettuare pagamenti per importi superiori a diecimila euro (ora cinquemila, con le modifiche introdotte dal comma 557) – che il beneficiario del pagamento non abbia debiti con l'agente della riscossione. In tal caso tali soggetti non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente Pag. 174della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
  Segnala al riguardo che il comma 2-bis del citato articolo 48-bis dispone che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui sopra può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.
  Il comma 558 introduce analoga modifica al regolamento approvato con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, di attuazione dell'articolo 48-bis del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
  Inoltre, con una modifica all'articolo 3, comma 4, del predetto regolamento, si aumenta da trenta a sessanta giorni il periodo durante il quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato dall'agente della riscossione, al fine di consentire il pignoramento da parte di quest'ultimo.
  Il comma 559 prevede che le nuove disposizioni si applichino a decorrere dal 1o marzo 2018.
  Ai sensi del comma 560, resta fermo il potere regolamentare previsto al comma 2 dell'articolo 48-bis, che demanda ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità di attuazione dell'articolo medesimo qui modificato.
  Il comma 561 prevede che l'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, le deleghe di pagamento (F24) delle imposte effettuate mediante compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.
  A tal fine è inserito un nuovo comma 49-ter all'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione. Nel caso in cui il controllo dia esito negativo la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerarono non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili. È prevista l'emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale devono essere stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della norma in esame. È prevista inoltre l'invarianza finanziaria della stessa.
  I commi 562 e 563 spostano da maggio a novembre la scadenza entro la quale deve essere versato dalle imprese assicurative l'acconto dell'imposta sulle assicurazioni, elevando, dal 40 al 52,5 per cento per gli anni 2018 e 2019 e al 65 per cento per gli anni successivi, l'aliquota dell'acconto. Il nuovo termine è successivo a quello della liquidazione dell'imposta dell'anno precedente, la quale costituisce la base di computo su cui calcolare l'acconto.
  Ricorda che l'articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 1216 del 1961, in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, disciplina il versamento dell'acconto dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati dagli assicuratori. La norma vigente prevede che entro il 16 maggio di ogni anno, gli assicuratori debbano versare, a titolo di acconto, una somma pari al 40 per cento dell'imposta dovuta per l'anno precedente provvisoriamente determinata, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Tale percentuale, originariamente fissata al 12,50 per cento, è stata elevata al 14 per cento per l'anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi dall'articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008.
  I commi 565 e 566 prevedono l'esclusione dei dividendi provenienti da società controllate estere dal risultato operativo lordo (ROL), utilizzato per il calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi. Pag. 175Tale esclusione determina una minore possibilità di dedurre gli interessi passivi dall'IRES.
  In particolare la norma sopprime l'ultimo periodo dell'articolo 96, comma 2, del TUIR, il quale prevede che ai fini del calcolo del risultato operativo lordo si tiene altresì conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate (società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria: articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile).
  A tale proposito ricorda che ai sensi dell'articolo 96, comma 1, del TUIR gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi ad essi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. Il risultato operativo lordo – ROL è definito, ai sensi del richiamato comma 2, come la differenza tra il valore e i costi della produzione (come definiti dal codice civile), con specifiche esclusioni (tra cui i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio). L'articolo 4 del decreto legislativo n. 147 del 2014, aggiungendo l'ultimo periodo al comma 2 dell'articolo 96 (soppresso dalla norma in esame) ha incluso nel calcolo del ROL anche i dividendi provenienti dalle società controllate estere.
  Il comma 567 introduce l'esenzione dall'imposta di bollo per le copie degli assegni in forma elettronica e della relativa documentazione. In particolare, la norma dispone che l'imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all'originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento, nonché della relativa documentazione.
  A tal fine è modificata la nota 1 dell'articolo 1 della tariffa parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, che disciplina l'imposta di bollo. Tale nota, nella sua formulazione vigente, prevede che l'imposta per le copie dichiarate conformi – attualmente pari a 16 euro – è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.
  Il comma 568 riapre i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo. I termini sono stati da ultimo prorogati dall'articolo 1, comma 554, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017). In particolare, la norma consente di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1o gennaio 2018; il termine di versamento dell'imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno 2018 (nel caso di opzione per la rata unica, altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il medesimo termine del 30 giugno 2018. Il comma 569 conferma le aliquote di tale rivalutazione di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 2, della legge n. 448 del 2001 in misura pari all'8 per cento.
  In merito ricorda che il citato articolo 5, al comma 2, prevedeva un'aliquota del 4 per cento per le partecipazioni qualificate e del 2 per cento per quelle non qualificate; l'articolo 7, comma 2, indicava per l'imposta sostitutiva del 4 per cento per la rivalutazione di terreni. L'innalzamento dell'aliquota è stato inizialmente disposto dal comma 888 della legge di stabilità 2016, il quale ha previsto, in relazione alle partecipazioni non quotate e ai terreni, che le aliquote delle imposte sostitutive di cui al predetto articolo 5, comma 2, fossero pari all'8 per cento, e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge fosse raddoppiata. Le predette aliquote sono state confermate dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 555, della legge n. 232 del 2016).
  I commi da 570 a 577 assoggettano i redditi di capitale e i redditi diversi conseguiti Pag. 176da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate, a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota al 26 per cento, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate.
  Attualmente, il livello di tassazione in capo al socio è pari al 25 per cento, considerando l'aliquota marginale massima. La norma in commento estende l'imposizione sostitutiva al 26 per cento, innalzando dunque la misura della tassazione di circa un punto percentuale, anche ai redditi derivanti da partecipazioni qualificate, nonché agli utili, ai proventi e alle plusvalenze derivanti da strumenti equiparabili alle partecipazioni societarie e, in particolare, ai titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR, nonché ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi.
  Le modifiche si applicano con riferimento ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1o gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1o gennaio 2019.
  Per non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino al 31 dicembre 2017, si prevede che, in deroga alle norme in esame, agli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al decreto ministeriale 26 maggio 2017; essi, pertanto, conservano l'attuale regime impositivo e concorrono parzialmente, a seconda del periodo in cui si sono prodotti, alla formazione del reddito imponibile del contribuente.
  I commi da 578 a 597, introdotti al Senato, prevedono una forma di tassazione per le imprese operanti nel settore del digitale, così dando una prima risposta ad esigenze emerse da tempo anche in ambito internazionale ed europeo. A questo fine sono riscritti i criteri per determinare l'esistenza di una «stabile organizzazione» nel territorio dello Stato, al fine di allentare il nesso – finora imprescindibile – tra presenza fisica di un'attività nel territorio dello Stato e assoggettabilità alla normativa fiscale. Viene inoltre istituita un'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, con un'aliquota del 6 per cento sull'ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni medesime.
  Le norme anzitutto allentano il nesso tra possibilità di tassazione e presenza fisica di un'impresa all'interno del territorio dello Stato (comma 580), conferendo all'Agenzia delle entrate il potere di accertare quando l'attività di un soggetto non residente, privo di stabile organizzazione in Italia, possa essere comunque rilevante ai fini fiscali, in quanto la stessa è esercitata «per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato». Viene fissata una soglia (numero complessivo di operazioni rilevanti ai fini IVA inviate telematicamente all'Agenzia delle entrate superiore alle 1.500 unità e per un controvalore complessivo non inferiore a 1.500.000 euro nel corso di un semestre), superata la quale sono effettuate le verifiche sulla natura dell'attività svolta dal soggetto. Ove emerga una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il comma 581 prevede l'applicazione della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata. In caso di mancata comparizione, senza giustificato motivo, all'invito rivolto dall'Agenzia delle entrate ad un non residente, il comma 585 stabilisce l'applicazione di sanzioni amministrative – non penali. I criteri in base ai quali stabilire se sussista una «stabile organizzazione» vengono individuati tramite una novella (comma 584) dell'articolo 162 del Testo unico delle imposte sui redditi. Per effetto delle modifiche rientrano nella definizione di «stabile organizzazione»:
   1) in generale i luoghi relativi «alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere», eliminando quindi il riferimento, ritenuto eccessivamente restrittivo, Pag. 177ai soli luoghi di estrazione di risorse naturali (comma 2, lettera f), dell'articolo 162);
   2) le entità caratterizzate da «una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non farne risultare una (...) consistenza fisica nel territorio stesso» (nuova lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 162 del TUIR). Il riferimento agli elementi della stabilità, della ricorrenza e della dimensione economica dell'attività hanno la finalità dichiarata di impedire, ad opera dei contribuenti, manipolazioni che impediscano la qualificazione di «stabile organizzazione».

  Il comma 586 istituisce un'imposta sulle transizioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici. Essa è applicabile a prestazioni rese nei confronti di stabili organizzazioni di soggetti non residenti nel territorio dello Stato, così come di soggetti residenti che svolgono la funzione di sostituti d'imposta. Sono esclusi da tale imposta: le imprese agricole; i soggetti che abbiano aderito al regime forfetario per i contribuenti minimi; chi abbia aderito alle agevolazioni per l'imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità. Sono considerati servizi effettuati tramite mezzi elettronici «quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione».
  Dal tenore letterale della disposizione sembrano quindi escluse le attività di e-commerce. Un'individuazione più puntuale delle attività rilevanti è affidata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 aprile 2018 (comma 587). Ai sensi del comma 588 l'aliquota prevista per l'imposta è pari al 6 per cento, calcolato sull'ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA. Il comma 591 riconosce un credito d'imposta ai soggetti che pongono in essere le prestazioni di servizi, utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi. Ai sensi del comma 595, l'imposta sarà applicata a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che individua le prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici ed a cui si applica l'imposta.
  I commi da 619 a 621 recano disposizioni volte a disciplinare i criteri per le concessioni in materia di giochi, contemperando i principi concorrenziali nella loro attribuzione con l'esigenza di perseguire un corretto assetto distributivo.
  In particolare, il comma 619 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014):
   la lettera a) estende alle concessioni in scadenza nel biennio 2017-2018 (la vigente normativa riguarda quelle in scadenza nel periodo 2013-2016) la previsione dell'indizione di una gara per l'attribuzione di 210 concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, fissando il termine per la sua effettuazione al 30 settembre 2018 ed introducendo la previsione che tale gara consenta un introito almeno pari a 73 milioni di euro;
   la lettera b) eleva da 5.000 a 7.500 euro e da 2.500 a 3.500 euro i versamenti dovuti dal concessionario in scadenza che intenda partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, rispettivamente per ogni mese o frazione di mese inferiore ai 15 giorni di proroga del rapporto concessorio scaduto. Inoltre, è previsto che la sottoscrizione dell'atto integrativo accessivo alla concessione (occorrente per adeguarne i contenuti ad una serie di principi), previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge n. 220 del 2010, possa avvenire anche successivamente alla scadenza del termine inizialmente previsto (di fatto, il 29 giugno 2011).

  Il comma 620 prevede che, al fine di contemperare i principi secondo i quali le concessioni pubbliche sono attribuite secondo Pag. 178procedure di selezione concorrenziali con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, un corretto assetto distributivo, anche a seguito dell'intesa approvata in Conferenza Unificata, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce con gara da indire entro il 30 settembre 2018 le relative concessioni alle condizioni già previste all'articolo 1, comma 932, della legge n. 208 del 2015, con un introito almeno pari a 410 milioni.
  Le condizioni richiamate sono:
   a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero massimo di 10.000 diritti, e presso punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, fino ad un massimo di 5.000 diritti, di cui fino a un massimo di 1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande;
   b) base d'asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
   c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione;
   d) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.

  A tal fine, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge n. 208 del 2015 (il cui combinato disposto, in sostanza, richiedeva una domanda da parte del soggetto interessato e la regolarizzazione fiscale da perfezionare con il versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2016), sono prorogate al 31 dicembre 2018, a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di euro 3.500 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
  Il comma 621 stabilisce che, al fine di consentire l'espletamento delle procedure di selezione di cui ai commi 1 e 2, le Regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all'intesa sancita in data 7 settembre 2017, in sede di Conferenza Unificata.
  Il comma 623 differisce di un anno, al 1o gennaio 2018, l'introduzione della disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI) – da calcolare sugli utili trattenuti presso l'impresa – per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, prevista dalla legge di bilancio 2017.
  In merito ricorda che l'IRI è stata introdotta dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 547 e 548 della legge n. 232 del 2016), dunque con originaria decorrenza dal 1o gennaio 2017 (data di entrata in vigore della medesima legge n. 232). Il regime è stato introdotto in un'ottica di equiparazione dell'imposizione dei redditi d'impresa a prescindere dalla forma organizzativa adottata. Inoltre esso intende favorire la capitalizzazione delle imprese attraverso la separazione del reddito derivante dall'impresa dagli altri redditi percepiti dall'imprenditore, assoggettati Pag. 179all'ordinaria IRPEF in misura progressiva. L'opzione per l'applicazione dell'IRI si effettua in sede di dichiarazione dei redditi, ha durata di cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. In tale ipotesi, su detti redditi opera la sostituzione delle aliquote progressive IRPEF con l'aliquota unica IRI, pari all'aliquota IRES (24 per cento dal 2017).
  I commi 629 e 630 modificano i requisiti di contabilizzazione richiesti per assegnare le maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione all'apposito «Fondo per la riduzione della pressione fiscale», ne rendono più flessibile l'utilizzo e riducono gli appostamenti su tale Fondo per gli anni 2018-2021.
  I commi da 649 a 651 modificano il decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario- TUB) per intervenire in materia di gerarchia dei crediti in insolvenza, istituendo la categoria degli «strumenti di debito chirografario di secondo livello», emessi da una banca o da una società di un gruppo bancario, e declinandone le caratteristiche.
  I nuovi strumenti si caratterizzano in particolare per i profili riassumibili nei seguenti termini:
   a) durata originaria pari ad almeno dodici mesi;
   b) assenza di componenti derivate;
   c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito deve fare esplicito riferimento alla specifica collocazione nella gerarchia fallimentare.

  I nuovi strumenti si collocherebbero nella gerarchia fallimentare dopo le azioni, gli strumenti aggiuntivi di capitale (additional Tier 1) e gli elementi di classe 2, nonché ove presenti, gli altri strumenti il cui regolamento contrattuale prevede clausole di subordinazione e sarebbero subordinati al credito chirografario.
  In particolare il comma 651 stabilisce che il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello sia pari ad almeno 250.000 euro. Precisa, inoltre, che i medesimi strumenti di debito possono essere oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati.
  I commi da 652 a 655, introdotti al Senato, istituiscono un Fondo in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dalla legge nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, se relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari di banche sottoposte a risoluzione o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa nel tempo intercorrente tra il 16 novembre 2015 e la data di entrata in vigore della legge in esame. Detto Fondo ha una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  Il Fondo, che è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, più precisamente si rivolge ai risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto – riconosciuto con sentenza passata in giudicato o altro titolo equivalente – in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF (di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998), nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari di banche con sede legale in Italia, sottoposte a risoluzione ai sensi del decreto legislativo n. 180 del 2015 o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della presente legge.
  Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento, secondo il criterio cronologico della presentazione dell'istanza corredata di idonea documentazione.
  Il comma 668 proroga il contratto di servizi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la SOGEI S.p.A. fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo, al Pag. 180fine di garantire la continuità operativa e gestionale necessaria per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi alle attività informatiche riservate allo Stato.
  Passando a illustrare la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ricorda preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 21 della legge di contabilità pubblica, il disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2018 e del bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 è presentato nei prospetti deliberativi per unità di voto – in coerenza con le disposizioni della legge n. 196 del 2009, come modificate dalla legge n. 163 del 2016 e dai decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 2016 – integrando le risorse disponibili in bilancio a legislazione vigente con gli effetti delle modifiche proposte dal medesimo disegno di legge di bilancio, al fine di dare evidenza contabile alla manovra complessivamente operata per effetto delle innovazioni normative della Sezione I e delle variazioni (finanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese disposte da norme preesistenti) esercitabili con la Sezione II.
  In particolare, i prospetti deliberativi della Sezione II riportano:
   le previsioni a legislazione vigente, che includono l'aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno nonché le rimodulazioni compensative di spese relative a fattori legislativi e per l'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (verticali ed orizzontali) proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio per finalità di efficientamento della spesa;
   le proposte di modifica della legislazione vigente (rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni) che non richiedono la previsione di una specifica disposizione normativa, effettuate con la Sezione II;
   gli effetti finanziari imputabili alle innovazioni normative introdotte con la Sezione I del disegno di legge di bilancio, esposti separatamente.

  Le previsioni complessive del disegno di legge di bilancio – il cosiddetto bilancio integrato – sono determinate come somma degli stanziamenti previsti in Sezione II e degli effetti finanziari della Sezione I.
  I prospetti deliberativi del disegno di legge di bilancio 2018-2020 sono impostati secondo la struttura contabile per Missioni e Programmi, finalizzata a privilegiare il contenuto funzionale della spesa, con l'indicazione sotto ciascun Programma, a titolo meramente conoscitivo, delle azioni che lo compongono.
  Per la prima volta con il disegno di legge di bilancio 2018-2020 le azioni sono anche rappresentate in un apposito prospetto dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta, a scopo solo conoscitivo, il bilancio per Missione, Programma e Azione dell'intero bilancio dello Stato.
  Nel complesso, il bilancio per il 2018 conferma la struttura dello scorso esercizio, con 34 missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, e 175 programmi di spesa, che costituiscono le unità di voto parlamentare, con l'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa (vale a dire, unità organizzative di primo livello dei Ministeri).
  La Relazione illustrativa al disegno di legge precisa che le modifiche rispetto alla struttura della legge di bilancio 2017 riguardano la denominazione di alcuni programmi, la ricollocazione di alcune attività tra programmi, ovvero la soppressione, ricollocazione e istituzione di nuove azioni. In merito al contenuto dell'unità di voto, la Relazione illustra le modifiche derivanti dallo spostamento di capitoli di spesa dovuti o a una migliore rappresentazione o a cambiamenti di natura gestionale.
  Pur non avendo subito cambiamenti rilevanti rispetto all'esercizio 2017, per consentire una maggiore confrontabilità dei dati, nelle tavole 6 e 7 della Relazione illustrativa, è stata effettuata una riclassificazione riconducendo le singole unità gestionali del bilancio (i capitoli/piani gestionali) Pag. 181degli esercizi finanziari 2016 e 2017 alla classificazione per missioni e programmi adottata nel disegno di Legge di bilancio 2018-2020.
  In tale ambito gli articoli da 2 a 20 recano l'approvazione dei singoli stati di previsione dell'entrata e della spesa, nonché, per ciascuno di essi, altre disposizioni formali aventi carattere gestionale, riprodotte annualmente.
  Ciascuno stato di previsione è corredato da una serie di elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio:
   la nota integrativa, che contiene gli elementi informativi riferiti alle entrate e alle spese, il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle unità elementari di bilancio sottostanti, il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi;
   l'elenco, delle unità elementari di bilancio e dei relativi stanziamenti;
   il riepilogo delle dotazioni di ogni programma;
   il budget dei costi della relativa amministrazione, che riporta i costi previsti dai centri di costo dell'amministrazione e il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche a quelle finanziarie di bilancio.

  Di tali elementi informativi è richiesto l'aggiornamento al momento dell'approvazione della legge di bilancio.
  Allo stato di previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti.
  In tale ambito rileva in primo luogo come per il 2018, a legislazione vigente, il saldo netto da finanziare – corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali – presenta un disavanzo di 30,3 miliardi di euro, in miglioramento sia rispetto alla previsione del bilancio 2017 (che indicava un SNF pari a 38,6 miliardi) che rispetto al dato assestato (circa 56 miliardi).
  Nel successivo biennio, per effetto dell'incremento atteso delle entrate tributarie (che passano dai 519,8 miliardi del 2018 ai 540,9 miliardi nel 2020, grazie al favorevole andamento delle variabili macroeconomiche e agli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi approvati in corso d'anno) emerge un ulteriore miglioramento del saldo netto da finanziare, attestato a 9,1 miliardi nel 2018 e a 5,7 miliardi nel 2019.
  Le spese finali evidenziano, al contempo, una decrescita nel triennio, dai 620,3 miliardi del 2018 ai 616,1 miliardi del 2020.
  In termini di cassa, il saldo netto da finanziare, mostra un disavanzo di oltre 90,5 miliardi di euro nel 2018, di 59,3 miliardi nel 2019 e di 53,6 miliardi nel 2020. La differenza rispetto al corrispondente saldo in termini di competenza dipende essenzialmente dal fisiologico scostamento tra i valori degli accertamenti di entrata e i corrispondenti incassi. La differenza tra i due saldi, pari a circa 60,2 miliardi nel 2018, risultava attribuibile per circa 42 miliardi alle entrate finali, ed in particolare agli scostamenti tra quanto si prevede di accertare e quanto si prevede di incassare. Dal lato delle spese viene registrata una maggiore dotazione di cassa per circa 18,7 miliardi nelle spese finali.
  Nel confronto con le previsioni assestate per il 2017, le entrate finali attese per il 2018 a legislazione vigente presentano una variazione positiva, determinata dall'incremento stimato per le entrate tributarie (+24,8 miliardi in termini di competenza).
  Le previsioni delle spese finali di competenza a legislazione vigente per l'anno 2018 sono invece inferiori rispetto a quelle assestate (-9,2 miliardi). Tale variazione interessa integralmente le spese in conto capitale, in relazione all'andamento delle acquisizioni di attività finanziarie, che spiegano una quota rilevante delle riduzioni della componente di spesa in conto Pag. 182capitale per effetto del contributo di 20 miliardi di euro disposto dal decreto-legge cosiddetto «Salva banche» per il solo anno 2017 (decreto-legge n. 193 del 2017).
  Analizzando i saldi rispetto al 2017, tutti mostrano un netto miglioramento. In particolare, il saldo netto da finanziare migliora sensibilmente nel 2018 passando da circa 56 a 30,3 miliardi.
  Con riferimento al complesso della manovra di bilancio, che fissa l'obiettivo di indebitamento netto nominale ad un livello pari al –1,6 per cento del PIL nel 2018, al –0,9 per cento del PIL per il 2019 e a –0,2 per cento del PIL per il 2020, si determina – in coerenza con gli obiettivi programmatici di deficit – un saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato nel limite massimo di –45 miliardi nel 2018, –25,3 miliardi nel 2019 e –13,3 miliardi nel 2020, in termini di competenza. Rispetto alla legislazione vigente, in termini di competenza, i provvedimenti della manovra (disegno di legge di bilancio e decreto n. 148/2017), comportano un peggioramento del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di quasi 15 miliardi nel 2018, di 16,2 miliardi nel 2019 e di 7,6 miliardi nel 2020. Ciò è dovuto al fatto che, per effetto delle disposizioni adottate, anche a seguito degli emendamenti approvati al Senato, è attesa una riduzione delle entrate finali rispetto alla legislazione vigente sia nel 2018 che nel 2019 (di circa 10,8 miliardi nel 2018 e di 5,3 miliardi nel 2019); un leggero incremento (di circa 2 miliardi) si attende nel 2020. Le spese, invece, sono attese in aumento rispetto all'andamento tendenziale in tutto il triennio: oltre 4 miliardi nel 2018, circa 11 miliardi nel 2019 e 9,8 miliardi nel 2020.
  Al riguardo sottolinea come, rispetto al disegno di legge presentato dal Governo (A.S. 2960), nel corso dell'esame al Senato siano stati approvati numerosi emendamenti, i cui effetti sono stati recepiti nel disegno di legge di bilancio con la Nota di variazioni (A.C. 4768/I). Tali emendamenti risultano tuttavia neutrali rispetto agli obiettivi fissati nella manovra in termini di saldi di finanza pubblica (in quanto compensativi), non modificando, dunque, l'impatto complessivo del provvedimento. Essi tuttavia hanno determinato una variazione delle previsioni integrate delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato rispetto al disegno di legge iniziale. Nel complesso si è trattato di incrementi, sia per le entrate sia per le spese finali, di modesta entità (+22 milioni per il 2018, +114 milioni per il 2019 e +94 milioni per il 2020).
  Per quanto riguarda lo Stato di previsione dell'entrata (Tabella 1), oggetto dell'articolo 2 del disegno di legge, le previsioni relative alle entrate finali del bilancio dello Stato ammontano a 591.261 milioni nel 2018, comprensivi degli effetti del decreto-legge n. 148 del 2017, a 596.994 milioni nel 2019 e a 612.518 milioni nell'ultimo anno del triennio di previsione.
  Rispetto al bilancio a legislazione vigente, il decreto-legge «fiscale» (decreto-legge n. 148 del 2017) e il disegno di legge di bilancio determinano, per le entrate finali, una riduzione per un importo pari a circa 10,7 miliardi nel 2018, di 5,4 miliardi nel 2019 e un incremento di circa 2 miliardi nel 2020.
  Le previsioni di competenza integrate (Sezione I e II) delle entrate finali per il 2018 risultano, infatti, pari a 579,2 miliardi, così ripartite: 508 miliardi per le entrate tributarie, 68,7 miliardi per le entrate extra-tributarie e 2,5 miliardi per le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti.
  Incide, in particolare nel 2018, la sterilizzazione dell'aumento delle aliquote IVA, da cui deriva un beneficio in termini di riduzione della pressione fiscale – sottolinea la relazione illustrativa – pari a oltre 14,9 miliardi, nonché, per il 2019, la parziale sterilizzazione degli incrementi previsti per tale anno con effetti in termini di minori entrate IVA per complessivi 6,1 miliardi.
  Con il decreto-legge n. 148 del 2017 è stata altresì disposta la parziale sterilizzazione degli incrementi delle accise sulla benzina e sul gasolio usati come carburante per l'anno 2019, con minori entrate pari rispettivamente a 840 milioni nel 2018 e 340 milioni nel 2019. Pag. 183
  A favore della competitività delle imprese, minori entrate sono da riconnettere alla proroga e al rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione degli ammortamenti, in particolare nei confronti di investimenti in nuovi beni strumentali ad alto contenuto tecnologico (con effetti in termini di minori entrate pari a 903 milioni nel 2019 e 1.712 milioni nel 2020; commi da 14 a 20 dell'articolo 1), nonché alla proroga delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione energetica e per l'acquisto di mobili (con effetti di riduzione di gettito dal 2019) (commi da 3 a 7 dell'articolo 1) nonché alla stabilizzazione della riduzione della cedolare secca al 10 per cento per gli alloggi a canone calmierato per il 2018 e il 2019 (con effetti di minori entrate pari, rispettivamente, a 126,3 milioni e a 132,9 milioni) (articolo 1, comma 8).
  Di contro, maggiori entrate sono imputabili (per circa 1,8 miliardi) alle risorse derivanti dal differimento al 2019 della disciplina dell'IRI (Imposta sul Reddito di Impresa).
  La Nota integrativa allo stato di previsione dell'entrata evidenzia, inoltre, tra le principali misure adottate con la Sezione I, che incidono positivamente sulle entrate tributarie:
   la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale, da cui si stimano maggiori entrate pari a 333 milioni per il 2018 e 175 milioni per gli anni 2019 e 2020 (commi 568 e 569 dell'articolo 1 del disegno di legge);
   l'estensione dell'imposta sostitutiva del 26 per cento anche ai redditi derivanti da partecipazioni qualificate, nonché agli utili, ai proventi e alle plusvalenze derivanti da strumenti equiparabili alle partecipazioni societarie e, in particolare, ai titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR, nonché ai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi, con maggiori introiti pari a 253 milioni di euro per il 2018 (commi da 570 a 577 dell'articolo 1 del disegno di legge);
   disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale tra cui l'applicazione della fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato attraverso l'utilizzo del Sistema di Interscambio (con un maggior gettito pari a 202 milioni per il 2018, 1.690 per il 2019 e 2.351 per il 2020); la subordinazione dell'estrazione dal deposito e l'immissione in consumo per taluni prodotti ad alto rischio di frode IVA al versamento dell'imposta da parte di colui che estrae il bene con modello F24 senza possibilità di compensazione (con un maggior gettito stimato in 271,3 milioni per il 2018, 434,3 milioni per il 2019 e 387 milioni per il 2020); la riduzione della soglia dei pagamenti da 10.000 a 5.000 euro, ai fini del controllo, da parte delle Pubbliche Amministrazioni della morosità del beneficiario (con un incremento di gettito per l'erario pari a 91,6 milioni nel 2018 e a 110 milioni a regime).

  Per quanto riguarda le entrate extratributarie, l'aumento di circa 1 miliardo nel bilancio integrato per il 2018 è da riconnettersi agli interventi disposti con il decreto – legge n. 148 del 2017 (+1,5 miliardi), tra i quali, in particolare, l'estensione della definizione agevolata ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2017 al 30 settembre 2017 (con una variazione positiva, per gli anni 2018 e 2019, pari rispettivamente a 385 milioni e 103 milioni, ed un decremento di 12 milioni per il 2020) nonché la riammissione dei soggetti esclusi dalla definizione agevolata a causa del mancato tempestivo pagamento delle rate del piano di dilazione (con positivi effetti di gettito pari Pag. 184a 328 milioni per il 2018). Segnala, inoltre, l'estensione della procedura di scissione dei pagamenti (Split Payment), a tutte le società controllate della Pubblica Amministrazione (maggiori entrate per 58 milioni nel triennio 2018-2020) e la proroga della concessione in essere relativa alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, con un incremento di gettito pari a 750 milioni nel 2018.
  Per le entrate extra-tributarie, gli interventi principali di Sezione I riguardano:
   l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz agli operatori di comunicazione elettronica a banda ultra larga mobile, per la transizione alla tecnologia 5G, da cui sono attesi proventi in misura non inferiore a 1.250 milioni di euro nel 2018, 50 milioni di euro nel 2019 e 300 milioni di euro nel 2020;
   la definizione nel 2018 della procedura di gara per l'attribuzione delle concessioni di raccolta del gioco del bingo e delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, con la contestuale proroga, al 31 dicembre 2018, delle concessioni in essere e della titolarità dei punti di raccolta regolarizzati, con maggiori entrate complessivamente pari a 552 milioni di euro per il 2018 (commi da 619 a 621 dell'articolo 1 del disegno di legge);
   i minori versamenti in entrata, per 2,4 miliardi, a seguito della definizione delle modalità di realizzazione del concorso alla finanza pubblica da parte delle Regioni a statuto ordinario per il 2018 (commi 425 e seguenti dell'articolo 1 del disegno di legge).

  Considerando le entrate per categorie economiche, evidenzia come, con riferimento alle entrate tributarie, la variazione positiva delle entrate finali rispetto alle previsioni per l'esercizio 2017 sia dovuta in gran parte alle prospettive di aumento degli introiti connessi a tasse e imposte sugli affari (di quasi 27 miliardi rispetto alle previsioni assestate 2017), contrapposte a valutazioni di riduzione del gettito per le imposte sul patrimonio e sul reddito (-3 miliardi circa).
  Analizzando le principali imposte, nel bilancio 2018, integrato con gli effetti della manovra, il gettito IRPEF viene indicato in 196.096 milioni, il gettito IRES in 41.409 milioni, mentre quello IVA è indicato in 160.700 milioni.
  Dall'esame della Nota di variazioni si evince che, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, le entrate totali aumentano di 22 milioni nel 2018, di 114 milioni nel 2019 e di 94 milioni nel 2020.
  L'aumento relativo al 2018 è sostanzialmente riconducibile all'istituzione del Fondo per il ristoro finanziario dei risparmiatori (articolo 1, commi da 652 a 655), che determina di conseguenza il versamento all'entrata delle risorse del Fondo per le vittime di frodi finanziarie e delle risorse provenienti dalla Gestione Speciale del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti nei confronti delle SIM degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare (entrate extra-tributarie di carattere straordinario).
  Per quanto riguarda gli anni 2019 e 2020 gli aumenti sono principalmente dovuti all'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, con un'aliquota del 6 per cento (web tax). L'impatto di detta misura è stimato in +114 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  In questo contesto ricorda che – ai sensi dell'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009 – allo stato di previsione dell'entrata è allegato il secondo rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso.
  Com’è noto, la procedura di monitoraggio delle spese fiscali disegnata dal Pag. 185decreto legislativo n. 160 del 2015 prevede due strumenti con caratteristiche ben distinte. Da una parte il rapporto programmatico, da allegare alla Nota di aggiornamento al DEF, redatto dal Governo, nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che si intende attuare con la manovra di finanza pubblica. Dall'altra, il citato rapporto annuale di ricognizione delle spese fiscali.
  Il rapporto sulle spese fiscali, redatto dalla Commissione istituita con decreto del MEF il 28 aprile 2016, dopo aver chiarito la metodologia utilizzata per individuare le spese fiscali da monitorare, elenca un totale di 466 spese fiscali rispetto alle 444 del rapporto 2016, suddivise in 19 missioni di spesa considerate nel bilancio dello Stato.
  La missione 29 «politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» è quella che presenta il numero più elevato di spese fiscali (115), seguita dalla missione 11 «competitività e sviluppo delle imprese» (59), dalla missione 24 «diritti sociali, politiche sociali e famiglia» (58) e dalla missione 26 «politiche per il lavoro» (40). Sono inoltre riportate le spese fiscali locali (170), ovvero quelle riferite agli enti territoriali di governo distinte per i vari tipi di tributo.
  Con riferimento alla definizione di spese fiscali adottata dalla Commissione, quest'ultima rammenta come nel paragrafo 2 del precedente Rapporto erano state affrontate e discusse le possibili opzioni e le ragioni teoriche e di metodo che hanno portato la Commissione a scegliere all'unanimità l'approccio del benchmark legale: in sostanza, occorre stabilire se la disposizione di natura agevolativa rappresenti una caratteristica strutturale del tributo, oppure una deviazione dalla norma; solo in quest'ultimo caso la disposizione viene ritenuta una spesa fiscale.
  Conseguentemente, non sono state qualificate come spese fiscali: nel campo dell'IRPEF, le detrazioni per spese di produzione del reddito (reddito da lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati) né quelle per familiari a carico, in linea peraltro con le pratiche di alcuni altri paesi; le imposte sostitutive sui redditi da capitale; il regime di tassazione separata per alcune fattispecie reddituali (indicate dall'articolo 17 del TUIR); nel campo dell'IRES, le disposizioni sull'ACE e quelle sulla participation exemption; nel campo dell'IVA le aliquote ridotte, riconducibili ad una scelta di natura strutturale; nel campo previdenziale, la deduzione dei contributi obbligatori, per la loro natura strutturale.
  Come già argomentato nel Rapporto 2016, il rapporto 2017 non indica il valore complessivo degli effetti delle spese fiscali in termini di gettito. La Commissione ha ritenuto, infatti, in accordo con la dottrina internazionale, che la quantificazione delle spese fiscali in termini finanziari sia oggetto di un certo margine di arbitrio nelle scelte metodologiche. Tra i motivi a supporto ricorda che la somma degli effetti finanziari delle singole misure non corrisponde all'effetto combinato delle stesse a causa dell'influenza reciproca (esternalità) tra i vari interventi. Inoltre talora la stima degli effetti in termini di gettito delle singole misure non è quantificabile per ragioni tecniche oppure per la loro trascurabile entità.
  Per rendere più leggibili i dati, la Commissione ha previsto alcune tavole di sintesi che riportano le spese fiscali per classi di costo in termini di gettito (tavola 5), per tipo di tributo (tavola 6), per costo e tipo di tributo a doppia entrata (tavola 7), per natura della misura (spesa fiscale) (tavola 8) e per soggetti e categorie di beneficiari (tavola 9).
  Dalle tabelle si evince che nel 2018 le 466 spese fiscali ammontano complessivamente a 54,2 miliardi di euro (54,9 nel 2019 e 54,7 nel 2020). La gran parte delle tax expenditures incide sull'IRPEF (35,5 miliardi).
  Per quel che riguarda il versante della spesa, con riferimento allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Pag. 186finanze (Tabella 2), oggetto dell'articolo 3 del disegno di legge, segnala innanzitutto, per quanto riguarda i settori di competenza della Commissione Finanze, come la dotazione dell'Agenzia delle entrate (di cui al capitolo 3890) preveda uno stanziamento di circa 3.105 milioni per il 2018 e di 2.977 milioni per il 2019 e per il 2020, con un definanziamento di 35 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, rispetto al bilancio a legislazione vigente.
  Per quanto riguarda l'Agenzia del demanio il capitolo 3901 espone uno stanziamento di 90,5 milioni, con un definanziamento di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio.
  Con riferimento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il capitolo 3920 espone uno stanziamento di 937 milioni, con un definanziamento di 12 milioni per ciascun anno del triennio.
  Al Fondo da destinare alla CONSOB per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori (capitolo 1599) sono destinati 250 mila euro per ciascun anno del triennio.
  Relativamente ai Centri di assistenza autorizzata fiscale (CAAF) il capitolo 3845 reca stanziamenti per 247 milioni nel 2018 e per 217 milioni nel 2018 e nel 2019.
  Nel disegno di legge di bilancio per il 2018 sono inoltre previsti stanziamenti per il finanziamento delle restituzioni e rimborsi d'imposta IVA. Per quanto riguarda i rimborsi IVA il capitolo 3810 reca risorse per 1.290 milioni. Per quel che attiene invece ai rimborsi IRPEF, IRES e IRAP il capitolo 3811 stanzia risorse per 2.221 milioni per ciascuna annualità.
  Le disponibilità del capitolo 3813, relativo a restituzioni e rimborsi delle imposte dirette effettuati dai concessionari, anche mediante compensazione operata sull'IVA sulle somme spettanti alle regioni, all'INPS e agli altri enti previdenziali risultano pari a 15.517 milioni.
  Le disponibilità del capitolo 3814, relativo a restituzioni e rimborsi dell'IVA, effettuati dai concessionari, a richiesta e d'ufficio, anche mediante compensazione operata sulle imposte dirette, sulle somme spettanti alle regioni, all'INPS e agli altri enti previdenziali, ammontano a 30.553 milioni nel 2018, a 30.547 milioni nel 2019 e a 28.892 milioni nel 2020.
  Con riferimento alle risorse stanziate per il finanziamento dei crediti di imposta, segnala il capitolo 3887 (relativo al credito d'imposta fruito dagli enti creditizi e finanziari per le imposte anticipate iscritte in bilancio, in presenza di perdite d'esercizio, derivanti dal riallineamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali per effetto di operazioni straordinarie – rivalutazione di quote in Banca d'Italia), dotato di 3.000 milioni per ciascun anno del triennio.
  Nel disegno di legge di bilancio sono inoltre esposti stanziamenti relativi a diversi altri crediti d'imposta:
   crediti d'imposta fruiti dagli esercizi ricettivi, dalle agenzie di viaggio e dai tour operator per i costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo (capitolo 7766): dotato di 15 milioni;
   crediti d'imposta fruiti dalle imprese turistico-alberghiere per i costi sostenuti per gli interventi destinati alla ristrutturazione edilizia ed alla riqualificazione del settore (capitolo 7767), dotato di 101,7 milioni per il 2018, 136,7 milioni per il 2019 e 60 milioni per il 2020;
   crediti d'imposta per il cinema (capitolo 7765), dotato di 140 milioni per ciascun anno del triennio 2018-2020;
   credito d'imposta fruito dalle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo (capitolo 7801), dotato di 1.274 milioni nel 2018 e nel 2019 e di 891 milioni nel 2020.

  Segnala inoltre il capitolo 7818, relativo ai crediti d'imposta fruiti dalle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, dotato di 408 milioni nel 2018 e di 204 milioni nel 2019 e il capitolo 7819 relativo al credito d'imposta fruito dai soggetti IRES e IRPEF per l'ACE, a riduzione dell'IRAP, dotato di 106 milioni nel 2018, 135 milioni nel 2019 e 138 milioni nel 2020.Pag. 187
  Per quanto attiene alle risorse destinate al Corpo della Guardia di finanza, segnala che il capitolo relativo Fondo per il miglioramento del livello di efficienza nello svolgimento dei compiti attribuiti al Corpo (capitolo 4299) è stato definanziato di 12 milioni di euro; il capitolo 7852 relativo alle somme per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica connessa al finanziamento degli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale è stato rifinanziato per una somma corrispondente.
  Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale (capitolo 3833), istituito dalla legge di stabilità 2014, nel quale sono destinate le risorse derivanti dai risparmi di spesa prodotti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, nonché le risorse che si stima di incassare, in sede di Documento di economia e finanza, a titolo di maggiori entrate, rispetto alle previsioni di bilancio, dalle attività di contrasto all'evasione fiscale, è ridotto di euro 377.876.008 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di euro 507.876.008 per l'anno 2020 e di euro 376.511.618 a decorrere dall'anno 2021 (articolo 93, comma 2, del disegno di legge di bilancio 2018). Le anzidette riduzioni determinano l'azzeramento del Fondo in questione per il triennio 2018-2020, utilizzato a copertura degli oneri della manovra.
  Il capitolo utilizzato per il pagamento delle spese derivanti dai contenziosi (2127) è dotato di 80 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020.
  Rispetto al testo originario del disegno di legge presentato dal Governo (A.S. 2960) le modifiche apportate dal Senato hanno determinato per il 2018 – relativamente allo stato di previsione del MEF – riduzioni per 356 milioni di parte corrente (da 330.936 a 330.580 milioni) e di 38 milioni in conto capitale (da 28.347 a 28.309 milioni). Le riduzioni, conseguenti alla copertura degli oneri recati da nuove disposizioni introdotte, riguardano sostanzialmente la missione 23 «Fondi da ripartire» ed ha interessato in particolare i seguenti capitoli:
   il capitolo 3076 (relativo al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione) con riduzioni di 232 milioni nel 2018, di 276 milioni nel 2019 e di 194 milioni nel 2020;
   il capitolo 3071 (relativo al Fondo politiche per la famiglia) la dotazione originaria prevista dall'articolo 30 del disegno di legge originario – A.S. 2960 (100 milioni per ogni annualità del triennio 2018-2020) è stata utilizzata a copertura parziale delle disposizioni recate dai commi 141 e 142 dell'articolo 1 del disegno di legge, relativi alla stabilizzazione e rideterminazione dell'assegno di natalità;
   il capitolo 3056: fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, con riduzioni di 10 milioni nel 2018 e di 50 milioni sia nel 2019 che nel 2020;
   il capitolo 3058: fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalla stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca, ad esclusione del CREA e dell'INAPP, con riduzioni di 10 milioni nel 2018 e di 50 milioni sia nel 2019 che nel 2020;
   i capitoli 6856 e 9001 relativi ai fondi speciali per far fronte ai provvedimenti legislativi in corso (tabelle A e B), con riduzioni per 89 milioni nel 2018, per 98 milioni nel 2019 e per 198 nel 2020.

  A tali riduzioni si contrappongono gli effetti di segno positivo conseguenti alle norme introdotte dal Senato relative alle seguenti disposizioni:
   l'articolo 1, commi da 653 a 656, istitutivi del fondo per il ristoro finanziario in favore di risparmiatori: 25 milioni per il 2018 (capitolo 7604);
   l'articolo 1, comma 467, recante un contributo a favore della Regione Sardegna: 15 milioni per il 2019 (capitolo 2831);
   l'articolo 1, commi 413 e 414, relativi al fondo per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del maggio 2012: 17,5 milioni sia per il 2019 che per il 2020 (capitolo 7452).

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  Si riserva quindi di formulare una proposta di relazione sul disegno di legge.

  Maurizio BERNARDO, presidente, si riserva di fissare per la giornata di domani il termine per la presentazione degli emendamenti afferenti alle parti del provvedimento di competenza della Commissione Finanze.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

  Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.

7-01358 Sibilia: Problematiche concernenti l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso alle violazioni relative alle comunicazioni trimestrali dei dati IVA.
(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00276).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 15 novembre scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nel ricordare come, nel corso delle precedenti sedute, si era prospettata una sostanziale convergenza tra i gruppi circa contenuti dell'atto di indirizzo, informa che i presentatori hanno riformulato gli impegni contenuti nella risoluzione (vedi allegato).

  Il viceministro Luigi CASERO esprime parere favorevole sulla risoluzione, come riformulata, rilevando come essa affronti una problematica rilevante, emersa nel primo anno di applicazione della normativa introdotta dal decreto-legge n. 193 del 2016 in materia di obbligo di comunicazione dei dati delle fatture, nonché della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA, con particolare riferimento alla necessità di coordinare le predette innovazioni normative con la disciplina relativa all'istituto del ravvedimento operoso.

  Michele PELILLO (PD), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla risoluzione, come riformulata, sulla quale esprime un giudizio di piena condivisione, evidenzia come essa affronti in modo adeguato talune problematiche connesse all'applicazione dei nuovi obblighi di comunicazione dei dati IVA.

  Carlo SIBILIA (M5S) esprime innanzitutto il proprio ringraziamento a tutte le forze politiche e al Governo per l'ottimo lavoro svolto, con spirito di collaborazione, sulle tematiche affrontate dalla risoluzione, sottolineando come, attraverso un confronto aperto e costruttivo, si sia addivenuti alla formulazione di un testo ampiamente condiviso su una questione di grande rilevanza per i cittadini.
  Al riguardo evidenzia come l'atto di indirizzo si prefigga l'obiettivo di impegnare il Governo ad assumere iniziative volte a coordinare le recenti novità in materia di obbligo di trasmissione dei dati di fatturazione, a carico del contribuente, con la disciplina dell'istituto del ravvedimento operoso, con l'obiettivo non solo di preservare, ma anche di potenziare l'applicazione del predetto istituto, nell'ottica di mantenere il rapporto di collaborazione tra il fisco e i contribuenti.
  Nel ribadire quindi il proprio apprezzamento per l'atteggiamento tenuto dai gruppi di maggioranza e dal Governo nel corso della discussione della risoluzione, esprime solo il rammarico che sia giunti forse troppo tardi a definire iniziative comuni utili per il Paese.

  La Commissione approva la risoluzione 7-01358 Sibilia, come riformulata, la quale assume il n. 8-00276.

  La seduta termina alle 14.05.

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INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Sulle tematiche relative all'impatto della tecnologia finanziaria sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI).
(Svolgimento e conclusione).

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Giovanni SABATINI, Direttore generale dell'Associazione bancaria italiana (ABI), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Interviene per formulare quesiti e osservazioni il deputato Michele PELILLO (PD), al quale risponde Giovanni SABATINI, Direttore generale dell'Associazione bancaria italiana (ABI).

  Maurizio BERNARDO, presidente, ringrazia il dottor Sabatini e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.50.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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