CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 dicembre 2017
923.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 36

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 13.35.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa nota di variazioni.
C. 4768 Governo, approvato dal Senato e C. 4768/I Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, fa presente che la Commissione è chiamata oggi a esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per Pag. 37l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (C. 4768 Governo, approvato dal Senato) e la relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.
  A questo riguardo, ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che hanno trovato attuazione per la prima volta nel corso della precedente sessione di bilancio.
  Ricorda altresì che, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono ora accolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
  Rammenta che quest'anno, poiché il disegno di legge è già stato esaminato e modificato dal Senato, il medesimo disegno di legge è integrato dalla Nota di variazioni, ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla predetta legge n. 163 del 2016. Secondo la citata disposizione, infatti, attraverso un'apposita nota di variazioni, gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche apportate da ciascuna Camera alla prima sezione del disegno di legge di bilancio sono incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella seconda sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati.
  Sulla base di questa nuova articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio devono pertanto intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio. Ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse sono pertanto individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.
  Per quanto riguarda questa Commissione, pertanto, fa presente che oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione saranno esaminate anche le Tabelle relative agli stati di previsione del Ministero della giustizia contenute nella seconda sezione. L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) possono partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore. La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, rammenta che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Pag. 38Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
  Rammenta che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come recentemente modificata. In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.
  Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.
  Ciò premesso, in sostituzione del relatore, onorevole Verini, segnala che, per quanto di interesse della Commissione Giustizia, gli interventi contenuti nel disegno di legge di bilancio 2018 mirano nel complesso al miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione giudiziaria. Il disegno di legge interviene con riguardo a diversi Fondi. Istituisce, anzitutto, due Fondi nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il primo Fondo – con risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 – mira alla realizzazione di interventi urgenti volti, da un lato, alla funzionalità degli uffici giudiziari, (con particolare riferimento a quelli colpiti da eventi sismici), dall'altro al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari (co. 272-273). Il secondo Fondo è istituito per l'attuazione della riforma dell'ordinamento penitenziario (legge 103 del 2017), con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, 20 milioni per l'anno 2019 e 30 milioni annui a decorrere dal 2020 (comma 279).
  Rileva che il disegno di legge, poi, aumenta di 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. Tali risorse sono destinate alla erogazione di borse di studio, spese mediche e iniziative assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici, orfani di madre a seguito di omicidio commesso dall'autore di stalking nei confronti della medesima vittima, di omicidio a seguito di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo; le stesse somme andranno a finanziare l'inserimento lavorativo degli orfani. Il Fondo di rotazione è quindi ridenominato per ricomprendervi gli interventi in favore degli orfani per crimini domestici e per femminicidio (co. 168-170). Si prevede, poi, l'iscrizione ad apposite gestioni separate del Fondo unico giustizia delle somme giacenti derivanti da procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo, nonché di somme depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi. Gli utili della gestione finanziaria di tali somme sono versati all'entrata – al netto degli interessi spettanti ai creditori del fallimento o all'assegnatario – per una successiva riassegnazione al Ministero della giustizia nella misura del 50 per cento. La definizione delle modalità attuative sono demandate ad un decreto ministeriale (co. 277 e 278). Si prevedono, inoltre, interventi sul personale. Il Ministero della giustizia è, infatti, autorizzato: ad assumere nel 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa Pag. 39vigente, magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; vengono, altresì, aumentate le dotazioni organiche degli avvocati e dei procuratori dello Stato (20 unità per ciascuna qualifica), disponendo le necessarie coperture finanziarie (co. 282-283); ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2018-2020, un ulteriore contingente massimo di 1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. A tal fine, vengono autorizzate le relative spese, in parte provvedendo mediante riduzione del Fondo (istituito dalla Legge di Stabilità 2015; articolo 1, co. 96, legge n. 190 del 2014) per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e per il completamento del processo telematico (co. 286-288).
  Rammenta che sono estese ad altre figure – oltre quelle di ufficiale giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti – le misure già previste per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria (co. 290). Sono poi aumentati gli onorari degli avvocati dello Stato in conseguenza di sentenze favorevoli alle pubbliche amministrazioni (co. 284-285). È determinato in 25 unità l'organico dell'Ufficio del Garante per i detenuti (co. 280-281), con conseguente aumento (di 100 mila euro) dello stanziamento per il suo funzionamento. È infine aumentato di 4 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, il Fondo per il funzionamento dell'ufficio del Garante dei dati personali (co. 682).
  Fa presente che altri interventi riguardano l'attività e il funzionamento degli uffici giudiziari. Per favorire lo smaltimento del contenzioso fiscale presso la Corte di Cassazione, è previsto il reclutamento di un massimo di 50 giudici ausiliari da adibire esclusivamente ai collegi della sezione cui sono devoluti i procedimenti civili in materia tributaria (con un massimo di 2 ausiliari per collegio). L'incarico dura tre anni e non è rinnovabile. Possono essere chiamati a ricoprire, a domanda, l'incarico onorario i magistrati ordinari in pensione da non più di 5 anni, che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno 25 anni e che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano compiuto i 73 anni. Agli ausiliari è corrisposta una indennità forfettaria di 1.000 euro mensili per 11 mensilità. Per il solo triennio 2018-2020 si consente, inoltre, l'applicazione nella sezione tributaria della Cassazione anche di magistrati addetti all'ufficio del massimario (co. 534-554). Collegata a tali ultime disposizioni è la riduzione da 400 a 350 del numero dei giudici ausiliari da reclutare per lo smaltimento dell'arretrato civile nelle corti di appello (co. 385).
  Rileva che il disegno di legge modifica la disciplina delle notificazioni a mezzo posta (legge n. 890 del 1982), per dare completa attuazione al processo di liberalizzazione della comunicazione a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada, previsto dall'ultima legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge n. 124 del 2017) (co. 274). In relazione al passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità 2015), proroga di un anno – ovvero fino al 31 dicembre 2018 – la possibilità di continuare ad avvalersi del personale comunale, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria (co. 275).
  Evidenzia che altre proroghe previste dal disegno di legge riguardano: il termine – portato al 31 gennaio 2019 – entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con – i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale (co. 666, lett. c); i termini di efficacia (portati al 31 gennaio 2021) di alcune disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna Pag. 40ed esterna (AISI, AISE e DIS) (co. 666, lett. d); il termine (portato al 31 dicembre 2018) per il trasferimento da parte delle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA dei profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in funzione della stessa banca dati (co. 667, lett. e); l'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi fino a 25.000 euro (il termine è differito al 31 dicembre 2018) (co. 675); il termine (portato al 1o gennaio 2019) per il deposito della copia cartacea dei ricorsi nel processo amministrativo già depositati in via telematica (co. 677).
  Rammenta che il disegno di legge contiene poi ulteriori misure concernenti: l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, al fine di migliorare la gestione dell'amministrazione degli archivi notarili, contenere le spese, nonché mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato (co. 289); l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 5.000 euro a carico dell'agente immobiliare che esercita l'attività senza idonea garanzia assicurativa (co. 564).
  Nel passare ad esaminare più dettagliatamente le disposizioni della prima sezione di interesse della Commissione Giustizia, evidenzia che l'articolo 1, commi 68 e 69, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa per il triennio 2018-2020, prevedono il contratto di affiancamento, collegandovi l'accesso ai mutui agevolati di cui al decreto legislativo n. 185 del 2000.
  In proposito, fa presente che le norme in commento, introdotte al Senato, prevedono un contratto di affiancamento per i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli, da stipularsi con imprenditori agricoli o coltivatori diretti, di età superiore a sessantacinque anni o pensionati: dalla stipula discenderà l'accesso prioritario alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo n. 185 del 2000 (si tratta degli articoli da 9 a 10-ter, che recano misure in favore dello sviluppo dell'imprenditoria in agricoltura e del ricambio generazionale e che, in particolare, prevedono mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile). Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, il diritto di prelazione con le modalità di cui all'articolo 8 della legge n. 590 del 1965 (purché, quindi, in particolare – ai sensi del primo comma del predetto articolo 8 – coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici per un valore imponibile fondiario specificamente determinato, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della, sua famiglia). Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura».
  Segnala che il comma 120 dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende alle lavoratrici domestiche il diritto al congedo per motivi connessi al percorso di protezione (debitamente certificato) relativo alla violenza di genere. I commi 166 e 167 istituiscono un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso Pag. 41(comma 166). Il comma 167 stabilisce che la dotazione del fondo è annualmente incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno per il rimborso degli oneri sostenuti per il personale in distacco sindacale, di cui sopra, rinvenienti dal medesimo Fondo ordinario, le quali sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 166. I commi da 168 a 170 aumentano di 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. Tali risorse sono destinate alla erogazione di borse di studio, spese mediche e iniziative assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici, orfani di madre a seguito di omicidio commesso dall'autore di stalking nei confronti della medesima vittima, di omicidio a seguito di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo; le stesse somme andranno a finanziare l'inserimento lavorativo degli orfani. Lo stesso Fondo di rotazione è ridenominato (comma 170) per ricomprendervi gli interventi in favore degli orfani per crimini domestici e per femminicidio. I commi 171, 172, 174, 176 e 177, autorizzano assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino a complessive 7.394 unità nel quinquennio 2018-2022. Di questi, 861 unità riguardano assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria (50 nel 2018). A tal fine è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È previsto che l'1 per cento dei posti messi a concorso per Forze di polizia sia riservato a personale dotato di adeguata conoscenza sia della lingua italiana, sia di quella tedesca. Per le assunzioni straordinarie relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilita una riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo. È altresì elevato a 40 anni il limite di età per l'assunzione del personale volontario ai fini delle suddette assunzioni straordinarie nonché per le assunzioni delle unità cinofile dei vigili del fuoco disposte dal decreto-legge n. 8 del 2017.
  In particolare, rammenta che il comma 171 autorizza l'assunzione straordinaria (in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) di un contingente massimo fino a 7.394 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'arco del quinquennio 2018-2022 e comunque entro il limite della dotazione organica. Le assunzioni sono finalizzate, come indicato nella disposizione in esame, all'incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale) e dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta agli incendi. Il comma 176 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini delle assunzioni straordinarie sopra indicate. La dotazione così prevista costituisce limite di spesa complessiva per le medesime assunzioni. Gli stanziamenti del fondo sono allocati al capitolo 3057 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Conseguentemente, non vi sono effetti finanziari sullo stato di previsione del Ministero della Giustizia. Il comma 235, introdotto durante l'esame al Senato, al fine di assicurare la realizzazione delle Universiadi di Napoli 2019 prevede la nomina di un Commissario straordinario a cui è affidato il compito di provvedere all'attuazione del piano degli interventi necessari. Sono, altresì, disciplinate le procedure per la predisposizione e l'approvazione del piano, i compiti e i poteri attribuiti al Commissario (tra cui le funzioni di stazione appaltante), nonché i termini di consegna delle opere e della chiusura della gestione commissariale (commi 236-242). Ulteriori norme sono volte al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata (commi 243-247). Per le finalità perseguite dalle norme in Pag. 42esame viene autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (comma 248). In particolare, il comma 243 prevede che il prefetto di Napoli assicuri lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche comunque connessi allo svolgimento della Universiade 2019. Si prevede, altresì, che il prefetto possa derogare alle disposizioni del Libro II (relativo alla documentazione antimafia) del decreto legislativo n. 159 del 2011 (cd. Codice antimafia). Il prefetto svolge, infatti, le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia, per qualunque valore dei contratti e per qualunque importo delle erogazioni o provvidenze. Peraltro, il prefetto si conforma alle linee guida adottate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (il quale è stato istituito con decreto del Ministro dell'interno 21 marzo 2017, ai sensi dell'articolo 203 del Codice dei contratti pubblici ossia il decreto legislativo n. 50 del 2016), che svolge funzioni di impulso e di indirizzo delle attività di ciascuno dei soggetti che costituiscono la Rete di monitoraggio antimafia. Il comma 244 prevede che il prefetto, per le attività connesse alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose, si avvale della sezione specializzata del citato Comitato, istituita presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo quale forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti (e tale da non potersi configurare quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale né quale ufficio di carattere stabile e permanente), ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 136 del 2013. Tale ultima disposizione individuava nel prefetto di Napoli l'organo di coordinamento delle attività volte ad evitare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'esecuzione dei contratti pubblici e nell'erogazione di provvidenze, in quel caso connesse all'attività di monitoraggio e bonifica delle aree inquinate nella regione Campania. I commi 245 e 246 concernono l'istituzione di un Gruppo interforze centrale, a carattere permanente, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Il comma 247 attribuisce al Gruppo interforze centrale le funzioni attribuite a specifici Gruppi interforze da una serie di disposizioni che vengono contestualmente abrogate.
  Evidenzia che le abrogazioni qui disposte hanno ad oggetto: l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, relativo al Gruppo interforze centrale per l'emergenza e ricostruzione, nell'ambito della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo dopo il terremoto del 2009; l'articolo 3-quinquies, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2009, relativo al Gruppo interforze centrale per l'Expo Milano 2015; l'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 136 del 2013, relativo al Gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate nella regione Campania; l'articolo 30, comma 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, relativo al Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale dopo gli eventi sismici del 2016.
  Fa presente che i commi 272 e 273 istituiscono nello stato di previsione 2018 del Ministero della giustizia un fondo di 20 milioni di euro, destinato: al finanziamento di interventi urgenti per la funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riferimento a quelli colpiti da eventi sismici; al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari.
  Rammenta che per assicurare l'invarianza di spesa, nel solo anno 2018 viene prevista la riduzione di 20 mln di euro della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura. Lo stesso CSM è, a compensazione, autorizzato a integrare di 20 mln la dotazione annuale derivante dall'avanzo di amministrazione. Il comma 274, introdotto dal Senato, modifica la disciplina delle notificazioni a Pag. 43mezzo posta (legge n. 890 del 1982),per dare completa attuazione al processo di liberalizzazione della comunicazione a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada, previsto dall'ultima legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge n. 124 del 2017). Il comma 274 interviene sulla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), aggiungendovi i commi da 97-bis a 97-quinquies, al fine assicurare l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta nel contesto della liberalizzazione delle comunicazioni e di assicurare, a decorrere dall'anno 2018, gli attesi risparmi di spesa.
  In proposito, evidenzia che il comma 97-bis modifica la legge n. 890 del 1982, recante Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. In particolare, inserendo due ulteriori commi all'articolo 1 – relativo alla possibilità per l'ufficiale giudiziario di avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti – la riforma (lett. a)) precisa: che il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso della licenza individuale (di cui all'articolo 5, co. 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 261 del 1999) e deve rispettare gli obblighi di qualità minimi stabiliti dalla legge n. 124/2017; che la gestione dei pieghi, degli avvisi di ricevimento e delle comunicazioni connesse (di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 890 del 1982) deve essere effettuata da un unico operatore.
  Fa presente che viene inoltre modificato l'articolo 2 della legge n. 890/1982 (lett. b), per sostituire all'attuale modello prestabilito dall'Amministrazione postale, in base al quale vengono effettuate le notificazioni, il modello approvato dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale, sentito il Ministero della Giustizia. All'articolo 3 della legge n. 890 del 1982 vengono apportate (lett. c) le seguenti modificazioni: ogni riferimento all'ufficio postale o all'Amministrazione postale è sostituito con il riferimento al punto di accettazione dell'operatore postale; per le notificazioni in materia penale, civile e amministrativa, effettuate in corso di procedimento, è previsto che sull'avviso di ricevimento e sul piego debbano essere indicati come mittenti la parte istante o il suo procuratore o l'ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario. Dovrà inoltre essere indicato l'indirizzo del mittente, ivi compreso quello di posta elettronica certificata se si tratta di un soggetto obbligato a dotarsene; l'operatore postale potrà richiedere una nuova compilazione dell'avviso o il riconfezionamento del piego che siano stati effettuati in violazione della prescritta modulistica, potendo altrimenti rifiutare l'esecuzione del servizio.
  Rammenta che la lettera d) modifica l'articolo 4 della legge n. 890/1982, relativo all'avviso di ricevimento, per precisare che lo stesso costituisce prova dell'eseguita notificazione, fermi restando gli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge al notificante. La riforma, inoltre, sopprime il riferimento al bollo dell'ufficio postale, che attualmente dà prova della data di consegna del plico, con una più generica attestazione. L'articolo 6 della legge n. 890 – oggi relativo all'obbligo per l'Amministrazione postale rilasciare un duplicato in caso di smarrimento dell'avviso di ricevimento e all'indennizzo dovuto in caso di smarrimento del plico da consegnare – è sostituito (lett. e) con una disciplina che impone all'operatore postale, entro due giorni dalla consegna del piego al destinatario, di inviare in formato elettronico la copia dell'avviso al mittente e di conservarne l'originale. Quanto allo smarrimento del plico, l'operatore postale dovrà corrispondere un indennizzo pari a dieci volte il prezzo corrisposto. Anche l'articolo 7 della legge n. 890, relativo alla consegna del plico, è oggetto di sostituzione (lett. f). Senza modificare le disposizioni sulla consegna nelle mani del destinatario, a persona di famiglia o al portiere, la riforma interviene sull'ipotesi di rifiuto di firmare l'avviso di ricevimento stabilendo che: se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, ciò equivale a rifiuto Pag. 44del piego; in tal caso l'operatore postale deve farne menzione sull'avviso di ricevimento indicando le generalità del soggetto che si rifiuta di firmare; l'avviso di ricevimento, sottoscritto dal solo operatore postale, sarà allora restituito al mittente, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo; la prova della consegna è fornita dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo, incapacità fisica alla sottoscrizione.
  Segnala che con la sostituzione dell'articolo 8 (lett. g), è invece disciplinata l'ipotesi in cui non sia possibile consegnare il plico perché le persone abilitate a riceverlo, lo rifiutano, o per assenza dei destinatari. In tal caso il plico è depositato presso un punto di deposito più vicino al destinatario; a tal fine, l'operatore postale dovrà assicurare un numero congruo di uffici o centri secondo criteri e tipologie definite dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale. Anche a seguito del deposito la responsabilità della custodia resta in capo all'operatore postale. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito dovrà essere data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale (avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ulteriori specifiche sul luogo di deposito). Il deposito si protrae per 6 mesi ma la notifica si dà per eseguita trascorsi 10 giorni dal ricevimento della raccomandata.
  Fa presente che la riforma, inoltre: sostituisce l'articolo 9 della legge n. 890, prevedendo che (lett. h) vengano restituiti al mittente – con raccomandata e con indicazione del motivo del mancato recapito – gli invii che non possono essere consegnati per destinatario sconosciuto/trasferito/irreperibile/deceduto o indirizzo: inesatto/insufficiente/inesistente; abroga (lett. i) l'ormai superato articolo 11 della legge n. 890/82, relativo alla notificazione di atti giudiziari a mezzo della posta nei procedimenti davanti ai giudici conciliatori; modifica (lett. l) l'articolo 12 della legge, relativo alla notificazione degli atti delle pubbliche amministrazioni, per aggiornare il riferimento normativo al vecchio decreto legislativo n. 29 del 1993, con quello al vigente testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001) e abrogare altre previsioni ormai superate; inserisce nella legge n. 890 del 1982 un nuovo articolo 16-bis (lett. m), al fine di sancire, per quanto non disciplinato dalla medesima legge, l'applicabilità delle disposizioni internazionali vigenti tra gli Stati.
  Evidenzia, inoltre, il comma 274 interviene anche sulla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) per inserirvi i seguenti commi: il comma 97-ter, che precisa che, ai fini delle notificazioni a mezzo posta, qualunque riferimento della legislazione vigente all'ufficio postale per mezzo del quale è effettuata la spedizione, si intende riferito al «punto di accettazione» e qualsiasi riferimento all'ufficio postale preposto alla consegna, si intende riferito al «punto di deposito»; il comma 97-quater, che modifica l'articolo 18 del decreto legislativo n. 261 del 1999, al fine di prevedere che le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta siano considerate pubblici ufficiali. Resta in vigore la disposizione dello stesso articolo 18 che qualifica invece, in generale, gli addetti ai servizi postali come «incaricati di un pubblico servizio»; il comma 97-quinquies, che reca una disciplina transitoria, ai sensi della quale le disposizioni dei commi da 97-bis a 97-quater acquistano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze individuali (di cui all'articolo 5, co. 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 261 del 1999).
  Rammenta che il comma 275, in relazione al passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità 2015), proroga di un anno – ovvero fino al 31 dicembre 2018 – la possibilità di continuare ad avvalersi del personale comunale, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. Il Pag. 45comma 275, inoltre, modifica il comma 3 dello stesso articolo 25-quinquies, prevedendo – per l'anno 2018 – che le autorizzazioni agli accordi locali, tra comuni e uffici giudiziari, per le manutenzioni siano rilasciate dal Ministero della giustizia, secondo i criteri fissati nella convenzione quadro, nel limite massimo del 10 per cento delle risorse del nuovo capitolo di bilancio del Ministero della giustizia (cap. 1550) appositamente istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge di stabilità 2015. Il citato comma 3 prevede attualmente che le citate autorizzazioni siano rilasciate nei limiti massimi complessivi del 15 per cento per l'anno 2015, del 20 per cento per l'anno 2016 e del 15 per cento per l'anno 2017, della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione. Il comma 276 assegna ai Consiglieri di Stato di lingua tedesca una indennità a titolo risarcitorio, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della provincia di Bolzano, sotto forma di rimborso spese o di indennità di trasferta, a scelta dell'interessato, nel limite di spesa di 50 mila euro annui. I commi 277 e 278 prevedono l'iscrizione ad apposite gestioni separate del Fondo unico giustizia delle somme giacenti derivanti da procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo, nonché di somme depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi. Gli utili della gestione finanziaria di tali somme sono versati all'entrata – al netto degli interessi spettanti ai creditori del fallimento o all'assegnatario – per una successiva riassegnazione al Ministero della giustizia nella misura del 50 per cento. La definizione delle modalità attuative delle presenti norme sono demandate ad un decreto ministeriale. Il comma 277 novella il decreto-legge n. 143 del 2008, articolo 2, dedicato al Fondo unico giustizia. Tale articolo ha così denominato il fondo già istituito dall'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, ha attribuito la gestione del Fondo a Equitalia Giustizia S.p.A. e ampliato la tipologia delle risorse che vi affluiscono. Una prima novella (lettera a)) introduce due nuovi commi 2-bis e 2-ter. Il nuovo comma 2-bis dispone l'allocazione in apposite gestioni separate del Fondo delle risorse previste dalle seguenti lettere del comma: lettera a) del comma 2-bis: somme giacenti in conti correnti accesi a norma dell'articolo 34, primo comma, delle Legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942). Si tratta delle somme riscosse a qualunque titolo dal curatore fallimentare e dallo stesso depositate – entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione – sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare. Suddetta disposizione si applica fino al riparto finale dell'attivo fallimentare. Non si applica, invece, nei casi di esercizio provvisorio dell'impresa disciplinato dall'articolo 104, primo e secondo comma della Legge fallimentare. Vi si prevede che il tribunale possa disporre – con la sentenza dichiarativa del fallimento – l'esercizio provvisorio dell'impresa o di specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché ciò non arrechi pregiudizio ai creditori. Successivamente, il giudice delegato, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori, può autorizzare con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, fissandone la durata. A tale riguardo occorre rilevare che il comma 2 dell'articolo in epigrafe modifica l'articolo 34 della Legge fallimentare, al fine di armonizzarlo con la nuova disciplina qui proposta, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione delle disposizioni in esame.
  In particolare, evidenzia che si sopprime, al primo comma, la possibilità – da parte del comitato dei creditori su proposta del curatore – di investire, in tutto o in parte, le somme riscosse a qualsiasi titolo dal curatore con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, comunque garantendo l'integrità del capitale. Viene inoltre novellato il quarto comma del medesimo articolo 34: esso prevede che il prelievo delle somme sia eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato; con la novella si stabilisce Pag. 46che, nel periodo di intestazione «Fondo unico giustizia» del conto corrente, il prelievo delle somme sia eseguito su disposizione di Equitalia Giustizia S.p.A. (gestore del Fondo, come sopra accennato, ai sensi del comma 1, articolo 2, decreto-legge n. 143 del 2008); lettera b) del comma 2-bis: le somme giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio ricavate nel corso di procedure esecutive per espropriazione immobiliare, fino al momento della distribuzione; lettera c) del comma 2-bis: le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio, oggetto di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile. L'articolo 671 c.p.c. qui richiamato prevede che il giudice, su istanza del creditore può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento, quando vi sia fondato timore, da parte del creditore, di perdere la garanzia del proprio credito; lettera d) del comma 2-bis: le somme a qualunque titolo depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi. Il nuovo comma 2-ter dispone il versamento all'entrata dello Stato degli utili delle gestioni finanziarie relative alle somme versate nelle suddette contabilità speciali. Gli utili sono poi riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, al netto degli interessi spettanti ai creditori del fallimento e all'assegnatario. Si applica il tasso convenuto con l'operatore finanziario al momento dell'apertura del rapporto. Tali utili (lo specifica il medesimo comma) sono «costituiti dal differenziale rispetto al rendimento finanziario ordinario di cui al comma 6-ter». Il citato comma 6-ter è inserito dalla lettera c) della norma in esame. Esso demanda la definizione delle modalità di attuazione dei commi 2-bis e 2-ter ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (per la cui emanazione non è previsto un termine), di concerto con il Ministro della giustizia. Si prevede, inoltre, che per i procedimenti e le procedure elencati al comma 2-bis e sorti dopo l'entrata in vigore del decreto di attuazione con il medesimo decreto sia individuato il tasso di interesse attivo di riferimento scelto tra quelli disponibili sul mercato interbancario per operazioni analoghe, continuativamente rilevati e pubblicati. La banca o l'ufficio postale scelto dal curatore ai sensi dell'articolo 34 della Legge fallimentare dovrà riconoscere tale tasso di interesse, al fine di garantire l'ordinario rendimento finanziario delle somme riscosse a qualsiasi titolo e successivamente depositate dal medesimo curatore. Per gli stessi procedimenti e le stesse procedure il differenziale di cui al comma 2-ter è determinato in relazione al tasso di interesse attivo già riconosciuto. La novella di cui alla lettera b) reca il comma aggiuntivo 3.1 (sempre al medesimo articolo 2, decreto-legge n. 148 del 2008). La nuova disposizione stabilisce che Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di denaro, dei proventi, dei crediti, nonché dei beni di cui al comma 2-bis, intestino al «Fondo unico giustizia» i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione. Tale disciplina è dettata mediante il rinvio al comma 3 dell'articolo 2, decreto-legge n. 148 del 2008. La novella al comma 7 (prevista dalla lettera d)) mantiene fermo quanto previsto in materia di riassegnazione dalla novella in esame: 50 per cento delle somme al Ministero della giustizia, mentre il comma 7 dispone diversamente in relazione alle somme elencate dal comma 2, articolo 2, decreto-legge n. 148 del 2008.
  Evidenzia che il comma 279 istituisce presso il Ministero della giustizia il Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018,20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Dallo stato di previsione del Ministero della giustizia per Pag. 47il triennio (tabella n. 5) si evince che il Fondo è destinato agli interventi di riforma dell'ordinamento penitenziario. Il fondo è infatti collocato al capitolo 1773, all'interno del programma Amministrazione penitenziaria. Il comma 280, introdotto dal Senato, interviene sulla disciplina dell'Ufficio del Garante per i detenuti, fissando in 25 unità l'organico del relativo personale. Il comma 281 demanda a un DPCM la definizione della struttura e della composizione dell'Ufficio. I commi 282-283 autorizzano il Ministero della giustizia ad assumere nell'anno 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio. I commi 284-285 incrementano le dotazioni organiche degli avvocati e dei procuratori dello Stato, nella misura di 20 unità per ciascuna qualifica, e aumentano gli onorari degli avvocati dello Stato in conseguenza di sentenze favorevoli alle pubbliche amministrazioni. Faccio presente che tale aumento ammonta al 25 per cento della quota spettante a questi ultimi è compensato dalla soppressione, a opera dello stesso comma 285, del secondo periodo del vigente comma 4 dell'articolo 9 che destina il 25 per cento delle somme recuperate a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Rimane ferma, invece, la destinazione del rimanente 25 per cento delle stesse somme al Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147). I commi 286-288 autorizzano il Ministero della giustizia ad assumere 1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. Il comma 289 interviene sulla legge n. 89 del 1913, concernente l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, al fine di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli Archivi notarili, contenere le spese, nonché mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato. Il comma è articolato nelle lettere a) e b). La lettera a), interviene sul comma 2 dell'articolo 4 della citata legge n. 89 del 1931. La lettera b), aggiunge 6 nuovi commi (dopo l'ultimo) all'articolo 65 della citata legge n. 89 del 1913. Il nuovo comma 4 prevede che, a decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui all'introducendo comma 9, il notaio trasmetta in via telematica all'Ufficio centrale degli archivi notarili, in formato digitale, ai fini dell'inserimento nell'archivio centrale informatico, la copia mensile dei repertori, di cui al comma 1, nonché la copia trimestrale del registro somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed ogni altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali è tenuto, a mezzo degli archivi notarili distrettuali, su conto corrente postale gestito dall'Ufficio Centrale. Il nuovo comma 5 stabilisce in capo all'Amministrazione degli archivi notarili, l'obbligo di versare, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio nella misura del 2 per cento. Il nuovo comma 6 assegna all'archivio notarile distrettuale il controllo della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai e l'applicazione e la riscossione delle sanzioni previste per tardivo o mancato pagamento. Il nuovo comma 7 stabilisce che i dati estratti dalle copie dei repertori tenuti nell'archivio centrale informatico, sostituiscano l'indice delle parti intervenute negli atti, di cui all'articolo 114. Il nuovo comma 8 prevede che l'Amministrazione degli archivi notarili provveda alla dematerializzazione delle copie mensili di cui al presente articolo conservate su supporto cartaceo dagli archivi notarili. Infine il nuovo comma 9 precisa che, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti il Consiglio nazionale del Pag. 48notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per Digitale, sono determinate, nel rispetto del decreto legislativo n. 82 del 2005, le norme di attuazione delle disposizioni riguardanti le modalità di formazione e trasmissione telematica delle copie di cui al comma 4, i versamenti di cui ai commi 4 e 5, la conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono, altresì, stabilite le date di entrata in vigore delle predette disposizioni e le date della cessazione dell'obbligo di eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali.
  Fa presente che il comma 290 modifica il comma 1 dell'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, come convertito dalla legge 132 del 2015, al fine di estendere ad altre figure – oltre quelle di ufficiale giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti – le misure ivi contemplate per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria. Il comma 379 prevede che le riduzioni di spesa dei Ministeri apportate con il disegno di legge in esame, quale contributo dei Ministeri medesimi alla manovra di finanza pubblica, concorrano al conseguimento degli obiettivi di spesa di ciascun dicastero, come definiti nel DPCM 28 giugno 2017. Sulla base dell'obiettivo programmatico di razionalizzazione della spesa indicato nel DEF 2017 per le Amministrazioni centrali dello Stato, che a decorrere dal 2018 devono conseguire riduzioni di spesa strutturali per un importo pari a 1 miliardo annuo, tale DPCM ha riparto il suddetto importo tra i singoli dicasteri. In particolare, gli obiettivi di riduzione di spesa di cui al DPCM 28 giugno 2017, in termini di indebitamento netto, relativi alla Giustizia sono 36 milioni di euro per il 2018, 39 milioni di euro per il 2019 e 38 milioni di euro a decorrere dal 2020. Il comma 383 sopprime la norma che prevede, nell'ambito delle operazioni di permuta gestite dall'Agenzia del demanio al fine di procurare immobili adeguati all'uso governativo, come assolutamente prioritarie le permute riguardanti la realizzazione di nuovi immobili per carceri o uffici giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello. È pertanto soppressa l'autorizzazione di una spesa annuale di 5 milioni di euro a partire dal 2016. Il comma 385 riduce da 400 a 350 il numero dei giudici ausiliari da reclutare per lo smaltimento dell'arretrato civile nelle corti d'appello. Il risparmio di spesa derivante dalla misura per il bilancio del Ministero della giustizia viene quantificato in un milione di euro. La disposizione va letta in combinato con i commi 534 e 554 che prevedono il reclutamento di un massimo di 50 giudici ausiliari da adibire allo smaltimento delle liti tributarie in cassazione. Il comma 386 interviene in materia di coperture assicurative delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del personale dei corpi di polizia. Esso prevede che non si applichi al Ministero della giustizia, per gli anni 2018 e 2019, la norma sul trasferimento agli enti competenti, delle somme previste per tale copertura assicurativa dall'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento penitenziario per gli appartenenti alla polizia penitenziaria. La relazione tecnica specifica che per effetto della sospensione dei trasferimenti per il 2018 e il 2019, l'Ente di assistenza del personale dell'Amministrazione penitenziaria provvederà alla copertura assicurativa a valere sulle risorse già assegnate negli anni precedenti e appostate nel suo bilancio. Sono risorse non impiegate per la stipula del contratto di assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi arrecati nell'esercito di compiti di istituto, a causa del mancato esperimento della gara per la complessità del calcolo del fattore di rischio.
  Evidenzia che, per favorire lo smaltimento del contenzioso tributario, i commi 534-554 prevedono la nomina di 50 giudici ausiliari da destinare alla sezione che si occupa dei procedimenti civili in materia tributaria della Corte di cassazione. Il Pag. 49comma 534 riconduce le finalità dell'intervento all'esigenza di smaltire i procedimenti civili tributari pendenti in Cassazione e stabilisce che lo smaltimento delle liti tributarie avviene con le modalità stabilite dal primo Presidente della Cassazione nel programma annuale per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. A tal fine, il comma 535 prevede la nomina – «straordinaria e non rinnovabile» di un numero massimo di 50 giudici ausiliari. Il comma 536 prevede che i giudici ausiliari andranno a formare esclusivamente i collegi della sezione tributaria (con un massimo di 2 ausiliari per collegio); la nomina avviene con decreto del Ministro della giustizia, su deliberazione del CSM e proposta del consiglio direttivo della cassazione (nella composizione integrata da avvocati e professori universitari). In base al comma 537, possono essere chiamati a ricoprire l'incarico onorario i magistrati ordinari, compresi i consiglieri di Cassazione nominati per meriti insigni, in pensione da non più di 5 anni; che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno 25 anni; e che, al momento della presentazione della domanda, non abbiano compiuto i 73 anni di età. Il mandato, non prorogabile, durerà per 3 anni (comma 544). I requisiti di nomina (comma 538) ricalcano quelli previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 69/2013 per il reclutamento dei giudici ausiliari presso le corti d'appello per lo smaltimento dell'arretrato civile (cittadinanza, possesso dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne per delitti non colposi; non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza; idoneità fisica e psichica; mancanza di precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dalle leggi di ordinamento giudiziario). Inoltre, è previsto che non possano essere nominati giudici ausiliari per la sezione tributaria della Cassazione coloro che siano o siano stati (nel trienni precedente) membri del Parlamento nazionale ed europeo, consiglieri regionali, membri del Governo, presidenti delle regioni e delle province, membri delle giunte regionali e provinciali, sindaci o assessori comunali, provinciali e circoscrizionali; ricoprano o abbiano ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici. Le modalità e i termini di presentazione della domanda sono demandati a un decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro un mese (comma 541). La preferenza per la nomina ad ausiliario è prevista per chi ha già esercitato funzioni di legittimità e, in subordine, alla minore età anagrafica (comma 542). Per i giudici ausiliari sono previste le medesime incompatibilità stabilite per i magistrati ordinari, compresa quella all'esercizio della professione di avvocato (comma 546). Analogamente, specifiche disposizioni sono dettate per quanto riguarda le ipotesi di cessazioni dall'incarico, dimissioni e revoca; in particolare si prevede – su proposta del Primo Presidente al consiglio direttivo della cassazione – la revoca dell'ausiliario che non abbia definito almeno 150 procedimenti tributari all'anno (comma 549). La cessazione dall'ufficio per decadenza (per il venir meno dei requisiti), dimissioni, incompatibilità e revoca avviene con decreto del Ministro della giustizia, su deliberazione del CSM (comma 551). È previsto un rimborso forfettario omnicomprensivo per il giudice ausiliario di 1.000 euro al mese per 11 mensilità (si tiene conto, come precisato nella relazione tecnica, «dell'interruzione estiva dell'attività giudiziaria ordinaria»), importo non costituente reddito imponibile e non soggetto a ritenute (comma 552). Il comma 553 prevede, inoltre – fino ai 3 anni successivi alla data di entrata in vigore della indicata disciplina – l'applicazione nelle sezioni tributarie anche dei magistrati ordinari addetti al massimario della Cassazione con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità; si tratta dei requisiti già indicati nell'articolo 115, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario, richiesti per l'applicazione temporanea dei magistrati, addetti all'ufficio del massimario, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità. L'applicazione Pag. 50di tali magistrati riguarderà esclusivamente la sezione alla quale sono devoluti i procedimenti civili in materia tributaria. Per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo in esame il comma 554 dispone un'autorizzazione di spesa (calcolata sul contingente massimo di 50 giudici): di 400.000 euro per il 2018; di 550.000 euro per gli anni 2019 e 2020; di 150.000 per il 2021. Il comma 564 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 5.000 euro a carico dell'agente immobiliare che esercita l'attività senza idonea garanzia assicurativa. Il comma 665, lettera c), proroga fino al 31 gennaio 2019 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio, anche tramite il direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, può delegare i direttori delle Agenzie di informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale. Il comma 665, lett. c) proroga fino al 31 gennaio 2019 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio, anche tramite il direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale. Tale facoltà è stata ammessa, in via transitoria, dall'articolo 6 del decreto-legge n. 7 del 2015 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali...) che a sua volta ha modificato l'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005, introducendovi il citato comma 2-bis. Una proroga di un anno di tale disciplina è stata già disposta prima dal decreto-legge n. 210 del 2015 (articolo 4-ter) e poi dal decreto-legge 244 del 2016 (articolo 5, comma 8).
  Fa presente che l'autorizzazione a tali colloqui investigativi è rilasciata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, in presenza di specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l'attività di prevenzione. Dello svolgimento dei colloqui è data comunicazione scritta entro cinque giorni al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma. Inoltre, le autorizzazioni ai colloqui e le successive comunicazioni sono annotate in un registro riservato presso l'ufficio del procuratore generale. Devono essere informati dello svolgimento dei colloqui anche il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e, a conclusione delle operazioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Il comma 665, lett. d) proroga, dal 31 gennaio 2018 al 31 gennaio 2021, i termini di efficacia di alcune disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (AISI, AISE e DIS). Fino a tale data: il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo; al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione; l'identità di copertura degli agenti dei servizi può essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali dandone comunicazione all'autorità giudiziaria con modalità riservate; l'autorità giudiziaria – su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizza i dipendenti del servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.
  Rammenta che la disposizione in esame proroga le disposizioni a tutela del personale dei servizi di sicurezza introdotte, in via transitoria (fino al 31 gennaio 2018), dal decreto-legge 7/2015 (articolo 8, comma 2) recante sia misure urgenti per il contrasto del terrorismo, sia la proroga delle missioni internazionali di pace. Si tratta, in primo luogo, della possibilità di Pag. 51estendere anche a una serie di delitti con finalità di terrorismo le condotte previste dalla legge come reato che il personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere autorizzato a porre in essere, sebbene per tali condotte non sia opponibile il segreto di Stato di cui all'articolo 39, comma 11 della legge sui servizi di informazione (L. 124/2007). In base al decreto-legge le ulteriori condotte-reato previste dal codice penale per le quali, in presenza di autorizzazione, opera la suddetta scriminante, ma solo in via temporanea, sono le seguenti: partecipazione ad associazioni sovversive (articolo 270, secondo comma); assistenza agli associati (articolo 270-ter); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (articolo 270-quater); organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (articolo 270-quater.1); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (articolo 270-quinquies); istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità interna o internazionale dello Stato (articolo 302); partecipazione a banda armata (articolo 306, secondo comma); istigazione a commettere delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità o apologia degli stessi delitti (articolo 414, quarto comma).
  Evidenzia che la seconda misura oggetto di proroga riguarda la possibilità di attribuire anche al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento per le informazioni per la sicurezza (DIS) o dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI e AISE) la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione. La terza misura prorogata prevede che, in caso di procedimenti penali avviati per le condotte-reato di agenti dei servizi realizzate nelle operazioni d'istituto, è consentito comunicare con modalità riservate all'autorità giudiziaria procedente le relative identità di copertura (autorizzate dal direttore generale del DIS) contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione. Infine, viene prorogata anche la misura che consente all'autorità giudiziaria – su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – di autorizzare i dipendenti del servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura, ove sia necessario mantenere segrete le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità. Il comma 666, lettera e), proroga al 31 dicembre 2018 il termine per il trasferimento da parte delle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA dei profili del DNA ricavati da reparti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in funzione della stessa banca dati. La disciplina transitoria dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 85 del 2009 aveva previsto che i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria, fossero trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA entro un anno dalla data della sua entrata in funzione. L'effettiva entrata in funzione della banca dati del DNA, collegata all'adozione del regolamento attuativo, ha scontato il notevole ritardo derivante dall'emanazione di tale regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87), entrato in vigore solo il 10 giugno 2016. L'articolo 35 del regolamento ha previsto che i profili del DNA ricavati da reperti biologici e da campioni biologici di soggetti che al momento del prelievo rientravano nelle previsioni della legge n. 85/2009 acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in funzione della banca dati del DNA fossero inseriti nella stessa banca dati (con le modalità tecniche indicate dallo stesso regolamento). Non era, quindi, fissato alcun termine entro il quale, nelle ipotesi indicate, i profili del DNA dovessero essere obbligatoriamente trasferiti. Il comma 674 differisce al 31 dicembre 2018 l'obbligo di presentare l'informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi fino a 25.000 euro. L'articolo 28, comma 1, della recente legge n. 161 del 2017, di riforma del c.d. Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), intervenendo sull'articolo Pag. 5291 del Codice, ha introdotto l'obbligo di presentare l'informazione antimafia a carico dei seguenti soggetti: beneficiari di una concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo; titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei. La disposizione entra in vigore il 19 novembre 2047.
  Evidenzia che il disegno di legge di bilancio interviene (modificando la legge del 2017 e non direttamente il codice antimafia da essa novellato) sull'obbligo di presentare l'informazione antimafia a carico dei titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei. Viene introdotta una disciplina differenziata: coloro che usufruiscono di fondi europei di ammontare superiore a 25.000 euro, sono soggetti all'obbligo (a partire dal 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della riforma); coloro che usufruiscono di fondi europei di ammontare pari o inferiore a 25.000 euro non dovranno presentare l'informazione antimafia fino al 31 dicembre 2018.
  Ricorda, peraltro, che una disposizione volta a limitare l'operatività della riforma del Codice antimafia con particolare riferimento ai titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei è stata introdotta anche in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017 (cfr. A.C. 4741, articolo 19-terdecies), approvato in definitiva dalla Camera dei deputati e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo 19-terdecies del decreto-legge modifica infatti l'articolo 91 del codice antimafia, prevedendo che l'obbligo di informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei si applichi solo in caso di fondi di importo superiore a 5.000 euro. A seguito dei tre interventi del legislatore (legge n. 161 del 2017, legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017 e legge di bilancio 2018) produrrà il seguente quadro normativo per i titolari di terreni agricoli che accedono a fondi europei: coloro che accedono a fondi europei di importo superiore a 25.000 euro sono soggetti all'obbligo di presentazione dell'informazione antimafia (legge n. 161/2017); coloro che accedono a fondi di importo fino a 5.000 euro sono esonerati da qualsiasi obbligo inerente alla documentazione antimafia (legge di conversione del decreto-legge 148/2017); coloro che accedono a fondi fino a 25.000 euro sono esonerati dall'obbligo di produrre l'informazione antimafia fino al 31 dicembre 2018 (disegno di legge di bilancio 2018).
  Evidenzia che il comma 677 proroga dal 1o gennaio 2018 al 1o gennaio 2019 il termine per il deposito della copia cartacea dei ricorsi già depositati invia telematica. Il comma 682 aumenta di 4 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, il Fondo per il funzionamento dell'ufficio del Garante dei dati personali. Con l'intervento si intende garantire l'attuazione degli adempimenti previsti sia dal regolamento (UE) 2016/679 – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (sia nel settore pubblico che in quello privato), nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE – sia dalla direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (a tale direttiva non è ancora stata data attuazione in Italia). La disposizione in esame intende, inoltre, fare fronte agli oneri determinati dall'applicazione della legge n. 71 del 2017, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo».
  Fa presente che l'articolo 6 del disegno di legge di bilancio chiude per il Ministero della Giustizia la prima sezione ed apre ai contenuti della seconda. La disposizione, infatti, autorizza l'impegno e il pagamento Pag. 53delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione di cui alla tabella 5 (comma 1). Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, con riguardo alle spese: per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati; per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali; per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati. Si tratta delle spese comprese nel programma «amministrazione penitenziaria» e nel programma «giustizia minorile e di comunità», afferenti alla missione «giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2018.
  Con riferimento alla seconda sezione del disegno di legge, evidenzia che lo stato di previsione del Ministero della giustizia si articola in 2 missioni e 6 programmi. Lo stato di previsione del Ministero della giustizia (A.C. 4768, Tab. 5) si articola in 2 missioni e 6 programmi: pro quota la missione n. 6, denominata Giustizia, articolata in 4 programmi di spesa; Amministrazione penitenziaria; Giustizia civile e penale; Giustizia minorile e di comunità; Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria.
  Fa presente che pro quota, la missione n. 32, denominata Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, cui fanno riferimento i programmi: Indirizzo politico; Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza.
  I 6 programmi, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le unità di voto parlamentare.
  Rammenta che nella Nota integrativa che accompagna lo stato di previsione, sono evidenziate le 7 priorità politiche dell'azione del Ministero, come stabilite dall'Atto di indirizzo del Ministro (emanato il 29 settembre 2017). In particolare, le priorità politiche del Ministero della Giustizia sono: il completamento di una politica coerente sul personale. Si fa riferimento alla valutazione delle nuove piante organiche, al completamento delle assunzioni, alla riqualificazione del personale e alle verifiche sul funzionamento dell'ufficio per il processo; l'ulteriore avanzamento delle politiche di digitalizzazione con particolare riferimento allo sviluppo dei software per il Processo Penale Telematico e degli applicativi necessari all'estensione del Processo civile telematico alla Corte di Cassazione e agli Uffici del Giudice di Pace; il miglioramento della qualità dell'azione amministrativa, da conseguirsi anche portando a compimento il processo di rideterminazione delle piante organiche del personale amministrativo e proseguendo negli interventi di sviluppo di moderni ed adeguati sistemi di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale allo scopo di ridurre il debito dell'amministrazione nei confronti dei privati; la razionalizzazione della spesa e l'efficientamento delle strutture. In particolare, il Ministero si prefigge il rafforzamento del programma di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi; il rinnovo della convenzione con Equitalia Giustizia, anche in vista dell'ampliamento delle attività affidate a tale società; la ristrutturazione delle funzioni di determinazione dei costi delle intercettazioni; la razionalizzazione e revisione delle infrastrutture e dell'edilizia degli istituti penitenziari; una giustizia più attenta alle domande. Con questo obiettivo il Ministero di riferisce alla realizzazione di una diffusa rete di sportelli di prossimità per agevolare l'accesso ai servizi della giustizia anche agli utenti con minori risorse, economiche e culturali, e in quelle aree del territorio penalizzate dalla minor vicinanza alle sedi giudiziarie; passare dall'emergenza carceraria all'attuazione di un nuovo modello di reinserimento sociale. Il raggiungimento di tale obiettivo comporta la costruzione di un nuovo modello detentivo, che passa per il potenziamento Pag. 54delle strutture destinate all'esecuzione penale esterna; l'ulteriore adeguamento delle condizioni di detenzione al pieno rispetto della dignità umana attraverso l'individuazione di opzioni trattamentali sempre più personalizzate; la verifica della concreta attuazione della vigilanza dinamica; l'implementazione delle attività di istruzione, formazione professionale ed avviamento al lavoro all'interno ed all'esterno degli istituti penitenziari. Occorrerà inoltre rafforzare l'esecuzione penale esterna dotandola di adeguate risorse umane e tecnologiche e realizzare una nuova politica per la giustizia minorile; l'ulteriore rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale, in particolare nel processo attuativo del Regolamento istitutivo della nuova Procura europea. La cooperazione dovrà essere ulteriormente estesa, secondo il diritto internazionale convenzionale, in materia di lotta al terrorismo internazionale e nell'ambito degli strumenti di trasferimento di detenuti stranieri nei paesi di origine. Occorrerà infine procedere alla ratifica del II Protocollo addizionale alla Convenzione di Strasburgo in materia di assistenza giudiziaria e portare a compimento le iniziative negoziali bilaterali in corso, promuovendone di nuove ove necessario.
  Sulla base di queste priorità i 5 Centri di responsabilità amministrativa (CRA) del Ministero hanno formulato gli obiettivi della loro azione.
  I cinque Centri di responsabilità amministrativa del Ministero della giustizia sono i quattro Dipartimenti nei quali è strutturato il ministero (Dipartimento per gli affari di giustizia DAG; Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria DOG; Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria DAP e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità) nonché il Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
  Fa presente che lo stato di previsione del Ministero della giustizia, a seguito delle modifiche approvate in Senato, autorizza spese finali, in termini di competenza, per 8.255,7 milioni euro nel 2018, 8.419,0 milioni di euro per il 2019 e 8.370,7 milioni di euro per il 2020. In termini di cassa, le spese finali del Ministero per il 2018 sono pari a 8.566,9 milioni di euro. Rispetto al 2017, il disegno di legge di bilancio 2018 prevede per il Ministero della giustizia stanziamenti di competenza in aumento (+117,5 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate del 2017; + 323,5 rispetto al bilancio 2017). Dall'analisi dei bilanci statali per gli anni 2006-2018 risulta che la percentuale delle spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato è progressivamente diminuita passando dal 1,7 per cento del 2006 all'odierno 1,3 per cento. Nel corso della XVI legislatura, la percentuale ha oscillato tra l'1,4 per cento e l'1,6 per cento per scendere all'1,3 per cento a partire dall'esercizio 2013; si tratta di un dato confermato anche dalle previsioni 2018.
  Analizzando la spesa per Missioni e programmi, evidenzia che le dotazioni finanziarie assegnate al Ministero della giustizia per il 2018, pari a circa 8 miliardi e 257 milioni di euro, sono ripartite tra due missioni di spesa, pur risultando per la quasi totalità (quasi il 98 per cento) assegnate alla missione Giustizia. La missione n. 6 , «Giustizia», dotata di stanziamenti di competenza pari a 8.464,3 milioni di euro, a partire dal 2017, non è più di integrale pertinenza del Ministero della giustizia. Dei 7 programmi che la compongono, infatti, solo 4 sono attribuiti ai centri di responsabilità del Ministero e sono esposti in tabella n. 5; i restanti 3 sono di pertinenza del Ministero dell'economia e sono esposti in tabella n. 2. In particolare, il Ministero dell'economia è responsabile dei seguenti programmi: 6.5. Giustizia tributaria, di pertinenza del Dipartimento delle finanze: 203,1 milioni di euro; 6.7. Giustizia amministrativa, di pertinenza del Dipartimento del tesoro, 169,6 milioni di euro; 6.8. Autogoverno della magistratura, di pertinenza del Dipartimento del tesoro, 14,4 milioni di euro.
  Per quanto riguarda i programmi di competenza del Ministero della giustizia, rammenta che nel disegno di legge di bilancio integrato, alla missione Giustizia è assegnata una dotazione pari a 8.077,3 Pag. 55milioni di euro (+88,7 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2017). La missione è articolata in 4 programmi di spesa: 1.1. Amministrazione penitenziaria – 2.797,4 milioni di euro; 1.2. Giustizia civile e penale – 3.940,0 milioni di euro; 1.3. Giustizia minorile e di comunità – 250,7 milioni di euro; 1.4. Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria – 1.089,0 milioni di euro.
  Per quanto concerne il programma 1.1: Amministrazione penitenziaria – cui sono tradizionalmente ricondotte al programma le seguenti attività: coordinamento tecnico operativo del personale penitenziario e dei collaboratori esterni; assistenza ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro; trattamento penitenziario detenuti ed internati; politiche di ordine e di sicurezza per i detenuti negli istituti penitenziari; funzionamento e sicurezza istituti penitenziari; realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria – evidenzia che esso è interamente gestito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP). Lo stanziamento per il programma amministrazione penitenziaria nel bilancio di previsione 2018 è pari a 2.797,5 milioni di euro (di cui: spese correnti: 2.720,7 milioni; spese in conto capitale: 7,8 milioni.), in aumento rispetto alle previsioni assestate 2017 (+34,3 milioni). Il bilancio dell'amministrazione penitenziaria – così come tutto il bilancio del Ministero della giustizia – non prevede rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi (articolo 23, comma 3, lett. a); sono invece presenti alcuni rifinanziamenti e definanziamenti (articolo 23, comma 3, lett. b) che determinano un aumento delle previsioni pari a 6,5 milioni di euro, ed effetti derivanti dalla prima parte del disegno di legge, che determinano un aumento di 9,7 milioni di euro. Tra i rifinanziamenti, spiccano i 5 milioni del capitolo 1765, relativo agli sgravi fiscali e alle agevolazioni per le imprese che assumono detenuti, e i 5 milioni per la manutenzione ordinaria degli immobili. Quanto agli effetti prodotti dalla prima sezione del disegno di legge, ricorda l'istituzione del fondo per l'attuazione della legge n. 103 del 2017 (v. articolo 1, comma 279), che deve intendersi completamente dedicato alla prevista riforma dell'ordinamento penitenziario. Il fondo è finanziato con 10 milioni di euro. Inoltre, a seguito dell'esame del disegno di legge da parte del Senato, si registra un aumento di 100.000 euro allo stanziamento per il funzionamento del Garante dei detenuti (v. articolo 1, commi 280-281). Infine, per effetto dell'articolo 1, comma 386, del disegno di legge è ridotto di 0,4 milioni di euro lo stanziamento per le coperture assicurative per la responsabilità civile e amministrativa per gli eventi non dolosi causati a terzi dal personale di polizia penitenziaria nello svolgimento delle funzioni.
  Dall'analisi disegno di legge di bilancio per capitoli, evidenzia che emerge che gran parte dello stanziamento a disposizione dell'amministrazione penitenziaria risulta assorbito dalle spese di funzionamento (2.416 milioni di euro) che sono prevalentemente relative alle spese di personale. In particolare, il bilancio evidenzia: 1.987,5,3 milioni di euro per il personale di polizia penitenziaria; 206,0 milioni di euro destinati al personale amministrativo e ai magistrati. Lo stanziamento è destinato a diminuire nei successivi esercizi (198,5 milioni nel 2019 e 190 milioni nel 2020) «in relazione alla prevalenza dei pensionamenti rispetto alle autorizzazioni alle assunzioni già intervenute a parziale copertura del turn-over».
  Fra gli interventi segnala che il capitolo 1761, tradizionalmente relativo a mantenimento, assistenza e rieducazione dei detenuti è, a partire dall'esercizio 2018, dedicato alle spese di ogni genere riguardanti la rieducazione dei detenuti (7,8 milioni di euro) mentre le spese di ogni genere riguardanti il mantenimento e l'assistenza dei detenuti sono appostate nel nuovo capitolo 1766 (103,0 milioni di euro). Ulteriori capitoli di interesse sono: manutenzione ordinaria degli immobili (cap. 1687), sul quale si registra un rifinanziamento per 5 milioni che porta lo stanziamento nel bilancio integrato 2018 a 9,8 milioni nel 2018 (4,9 nelle previsioni assestate Pag. 562017); spese per la gestione ed il funzionamento del laboratorio centrale per la banca nazionale del DNA (cap. 1752): 2,3 milioni di euro (invariato rispetto al bilancio 2017, in calo rispetto all'assestamento 2017 di 0,3 milioni); spese per il funzionamento del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute (cap. 1753): 400.000 euro (+ 100.000 euro rispetto alle previsioni e all'assestamento 2017); spese per mercedi ai detenuti (cap. 1764): 110 milioni di euro (la previsione è in aumento negli ultimi esercizi (si trattava di circa 76 milioni nell'assestato 2016 e di 100 milioni nel bilancio di previsione 2017, + 10,3 rispetto all'assestamento 2017). Il disegno di legge di bilancio specifica che la variazione è proposta per adeguare lo stanziamento alle esigenze; sgravi fiscali e agevolazioni alle imprese che assumono detenuti (cap. 1765): 15,1 milioni di euro, comprensivi del rifinanziamento di 5 milioni; somme per fare fronte ai ricorsi proposti dai detenuti per violazione dell'articolo 3 CEDU (cap. 1769): non risultano stanziamenti in competenza; i 5,4 milioni di residui degli esercizi precedenti sono peraltro già impegnati e iscritti in cassa.
  Per quanto riguarda gli investimenti, relativi alla realizzazione di nuove infrastrutture, al potenziamento e ristrutturazione dell'edilizia carceraria, rammenta che il bilancio 2018 del Ministero stanzia 25,6 milioni di euro, così ripartiti: sul capitolo 7300, Spese per l'acquisto, l'installazione, l'ampliamento di immobili, strutture e impianti per l'amministrazione penitenziaria, risultano iscritti 11,7 milioni di euro, che derivano dalle seguenti autorizzazioni di spesa per fattori legislativi: R.D. n. 787/1931: 4,6 milioni finalizzati alla progettazione, all'acquisto e all'installazione di strutture e impianti; L. n. 164/1981, articolo 35: 7,1 milioni per la progettazione, l'acquisto e l'installazione di opere prefabbricate; sul capitolo 7301, Manutenzione straordinaria degli immobili (c.d. Fondo opere) si prevedono stanziamenti per 13,9 milioni di euro, che derivano dall'autorizzazione di spesa contenuta nella legge finanziaria per il 2008 (articolo 2, comma 619 della legge n. 244 del 2007).
  Un approfondimento sulla destinazione di queste autorizzazioni di spesa è contenuto negli allegati alla tabella n. 5.
  Con riferimento al Programma 1.2: Giustizia civile e penale, rammento che sono ricondotte al programma le seguenti attività: attività connesse all'esercizio della giurisdizione civile e penale; attività delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie; servizi relativi al funzionamento degli uffici giudiziari; adempimenti connessi alle consultazioni elettorali e compensi dei presidenti e dei componenti degli uffici elettorali; attività di verbalizzazione degli atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari; attività di gestione e manutenzione degli immobili sedi degli uffici giudiziari; gestione di beni e servizi, anche informatici, dell'amministrazione giudiziaria; sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia; trasferimenti per la formazione iniziale e permanente dei magistrati (Scuola superiore della magistratura). Il programma è interamente gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG). Lo stanziamento nel bilancio di previsione 2018 per questo programma è pari a 3.940,0 milioni di euro (di cui: spese correnti: 3.705 milioni; spese in conto capitale: 235,1 milioni), in leggero aumento rispetto alle previsioni assestate 2017 (+ 10,8 milioni). Il bilancio della giustizia civile e penale presenta sia definanziamenti (articolo 23, comma 3, lett. b), che determinano una riduzione delle previsioni pari a 19,8 milioni di euro, che effetti derivanti dalla prima parte del disegno di legge, che determinano un aumento di 30,6 milioni di euro. Di seguito si evidenziano questi interventi. Il definanziamento di 19,8 milioni di euro è interamente imputato al capitolo relativo al funzionamento degli uffici giudiziari. Quanto agli effetti prodotti dalla prima sezione del disegno di legge: 37,4 milioni sono aggiunti per esigenze legate alle retribuzioni Pag. 57del personale amministrativo e di magistratura, per fare fronte alle assunzioni previste dall'articolo 1, commi 286-288 (fino a 1.400 unità di personale amministrativo), e dall'articolo 1, comma 282 (magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi); 2 milioni sono aggiunti per l'acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento alle somme destinate all'espletamento delle procedure concorsuali (anche in questo caso in attuazione dell'articolo 1, comma 286-288 del disegno di legge; 20 milioni, per il solo 2018, sono stanziati per gli interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riferimento a quelli colpiti da eventi sismici e per il sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, come previsto dall'articolo 1, comma 272 del d.d.l. La stessa disposizione è coperta con una riduzione delle risorse destinate al fondo sul recupero di efficienza del sistema giudiziario, istituito dalla legge di stabilità 2015.
  Rammenta che nel bilancio integrato 2018 la principale voce di spesa del programma Giustizia civile e penale è rappresentata dalle spese di personale, pari a circa 3.105,4 milioni di euro. In particolare: per il personale civile sono stanziate risorse per 1.344,7 milioni di euro; per il personale di magistratura sono stanziati 1.760,7 milioni.
  Sempre in relazione al funzionamento, segnala i seguenti capitoli: cap. 1478, Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura, che reca stanziamenti per 13,1 (+2,5 milioni rispetto all'assestamento 2017); cap. 1501, Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo, che reca stanziamenti per 49,9 milioni di euro (erano 63,4 milioni nell'assestamento 2017); cap. 1542, Somme da assegnare agli uffici giudiziari per lo smaltimento dell'arretrato civile e finalizzate all'incentivazione del personale, che reca stanziamenti per 7,5 milioni di euro (invariati rispetto alle previsioni assestate 2017); cap. 1550, Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari che, scontato il definanziamento di 19,8 milioni di euro, reca stanziamenti per 259,8 milioni di euro (283,7 milioni nell'assestamento 2017).
  In merito agli investimenti, segnala che il capitolo 7200, Spese per l'acquisto e l'installazione di opere prefabbricate, strutture e impianti, nonché per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria di immobili sia per gli uffici dell'amministrazione centrale che per quelli giudiziari reca uno stanziamento di 37,2 milioni di euro, in aumento (+15 milioni) rispetto alle previsioni assestate del 2017. Inoltre, il cap. 1536, Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico, reca stanziamenti per 49,6 milioni di euro. È questo il capitolo dal quale il ddl bilancio attinge per coprire i 20 milioni di euro del nuovo fondo per la funzionalità degli uffici giudiziari e in parte le nuove assunzioni.
  Con riferimento al Programma 1.3: Giustizia minorile e di comunità, rammenta che allo stesso sono ricondotte le seguenti attività: attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, attuazione esecuzione penale esterna e di messa alla prova; organizzazione e funzionamento dei servizi minorili e degli uffici per l'esecuzione penale esterna; trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie; cooperazione internazionale in materia civile minorile; rapporti con gli organismi internazionali in tema di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna; attività inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali minorili; realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione per la giustizia minorile e di esecuzione penale esterna. Il programma è interamente gestito dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (DGMC). Il bilancio di previsione 2018 reca uno stanziamento per la giustizia minorile e di comunità di 250,7 milioni di euro (di cui 242,9 milioni di spese correnti e 7,8 milioni di spese in conto capitale), in leggero aumento (+7,4 milioni di euro) rispetto alle previsioni assestate 2017. Il bilancio della giustizia minorile e di Pag. 58comunità presenta un definanziamento pari a 0,3 milioni di euro. Non risultano invece effetti prodotti dalla prima sezione del disegno di legge. Il programma è assorbito per circa 3/4 da stanziamenti per il personale (183,6 milioni): per il personale amministrativo e di magistratura, 123,9 milioni di euro; per la polizia penitenziaria, 59,7 milioni di euro.
  Ricorda, inoltre, che sono transitati nel programma gli interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e affetti da HIV (cap. 2135), con uno stanziamento di 226.000 euro, sostanzialmente invariato negli scorsi esercizi. Con riferimento al Programma 1.4: Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria», esso attiene alla gestione delle attività inerenti alle prove concorsuali per l'abilitazione alla professione forense e l'accesso alla professione notarile; la gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali relativi a nomine, notifiche dei Presidenti di seggio e funzionamento degli uffici compreso l'Ufficio centrale per il referendum; la gestione delle spese di giustizia e di intercettazione; la gestione delle spese inerenti le indennità da corrispondere alla magistratura onoraria; il contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale, incluso la gestione del Fondo di solidarietà per il coniuge separato in stato di bisogno; le attività inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria; le attività di cooperazione giudiziaria in materia di giustizia civile e penale; rapporti con UE, ONU e altri organismi internazionali in materia di prevenzione.
  Il Programma è interamente gestito dal Dipartimento degli affari di giustizia (DAG). Il bilancio di previsione 2017 reca uno stanziamento di 1.089,0 milioni di euro pressoché integralmente imputato a spese correnti. Il bilancio di questo programma presenta sia definanziamenti (articolo 23, comma 3, lett. b), che determinano una riduzione delle previsioni pari a 6 milioni di euro, che effetti derivanti dalla prima parte del disegno di legge, che determinano una riduzione di 600.000 euro. Di seguito si evidenziano questi interventi. Il definanziamento di 6 milioni di euro è interamente imputato al capitolo relativo alle indennità da corrispondere alla magistratura onoraria. Quanto agli effetti prodotti dalla prima sezione del disegno di legge: 400.000 euro sono aggiunti per il rimborso forfettario dei giudici ausiliari chiamati a concorrere allo smaltimento dell'arretrato tributario in Corte di cassazione (v. articolo 1, commi 534-554); 1 milione di euro è ulteriormente sottratto alle indennità da corrispondere alla magistratura onoraria (presumibilmente per effetto del taglio dei 50 ausiliari in corte d'appello previsto dall'articolo 1, comma 385).
  Per quanto riguarda le spese di personale, per questo programma segnala i seguenti stanziamenti: personale civile: 10,6 milioni di euro; personale di magistratura ordinaria: 3,7 milioni di euro; personale di magistratura onoraria: 147,8 milioni di euro. Questo stanziamento è destinato ad aumentare negli esercizi successivi (205 milioni nel 2019 e nel 2020). Tra le voci di maggior interesse di questo programma si evidenzia il capitolo 1360, relativo alle spese di giustizia, che reca uno stanziamento di 472,7 milioni di euro, sostanzialmente invariato rispetto al bilancio assestato 2017 (471,8 milioni) e in diminuzione rispetto al rendiconto 2016 (476,6). Il capitolo 1363, Spese per intercettazioni, nella previsione 2018 reca uno stanziamento di 230,7 milioni (erano 239,7 milioni nel bilancio assestato 2017 e 205,7 nel rendiconto 2016).
  Nel programma Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria segnala inoltre gli stanziamenti previsti dai seguenti capitoli: cap. 1264, Spese derivanti dai ricorsi ai fini dell'equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo, che nella previsione 2018 reca uno stanziamento di 212,4 milioni di euro (nel bilancio assestato 2017 erano 172,4 milioni di euro). Tali stanziamenti vanno peraltro ad aggiungersi a quelli contenuti nello stato di Pag. 59previsione del Ministero dell'economia, pari a 60 milioni di euro. Quanto al fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, istituito dalla legge di stabilità 2016, e nel 2017 finanziato con 500.000 euro, il capitolo 1385 non prevede per il 2018 stanziamenti in competenza. Risultano solo 250.000 euro di residui, non impegnati.
  Con riferimento alla missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», evidenzia che la stessa, rispetto alla quale il Ministero della giustizia gestisce 178,4 milioni di euro, è articolata a partire dal 2017 in 2 programmi di spesa (che costituiscono le sole unità di voto parlamentare): Indirizzo politico – 46,6 milioni di euro; Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza – 131,8 milioni di euro.
  In particolare, al Programma 2.1: Indirizzo politico, sono ricondotte al programma le seguenti attività: programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro), valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo. Il Programma è interamente gestito dal Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministero. Il bilancio di previsione 2018 reca uno stanziamento di 46,6 milioni di euro (di cui 40,5 imputati a spese correnti e 6,1 a spese di conto capitale), in aumento rispetto alle previsioni assestate 2017 (+ 13,2 milioni). Per questo programma non sono previste rimodulazioni, rifinanziamenti/definanziamenti né effetti finanziari derivanti dalla sezione I del disegno di legge. Si evidenzia che presso il Gabinetto del Ministro e i suoi uffici di diretta collaborazione per il 2018 è prevista la presenza delle seguenti unità di personale: 239 unità di personale amministrativo (per una spesa di 8,6 milioni di euro); 50 unità di magistratura ordinaria (per una spesa di 7,9 milioni di euro).
  Con riferimento al Programma 2.2: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, nel rammentare che ad esso sono ricondotte le seguenti attività: svolgimento di attività strumentali a supporto dell'amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi, le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale, fa presente che tale programma è interamente gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi. Il bilancio di previsione 2018 reca uno stanziamento di 131,8 milioni di euro pressoché integralmente imputato a spese correnti. Questo programma, per effetto della Sezione I del disegno di legge, sconta una riduzione di 5 milioni. Tale riduzione è imputata al cap. 1453, Somma da assegnare all'agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione per gli immobili assegnati alle amministrazioni dello stato ed è relativa all'articolo 1, comma 383, del disegno di legge. I 131,8 milioni di euro sono per la maggior parte assorbiti da spese relative al personale: le spese di personale per il programma sono pari a 32,4 milioni di euro; le spese di gestione del personale sono pari a 86,3 milioni di euro. In particolare, per questa azione, segnala il capitolo 1511, Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali, per 64,9. Le restanti spese (13,1 milioni di euro) sono relative alla gestione comune dei beni e servizi.
  Con riferimento alle spese per il personale dell'amministrazione giudiziaria, evidenzia che si tratta di spese obbligatorie, e come tali non emendabili. In relazione ai costi per stipendi, competenze e indennità, ricordo, inoltre, le spese per le indennità dei giudici onorari (cap. 1362), cioè dei giudici di pace, giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari, pari a 147,4 milioni di euro nel 2018 (141,9 nel bilancio assestato 2017). Per gli esercizi successivi 82019 e 2020) sono stanziati 204,4 milioni di euro. Sul capitolo 1362 insistono anche, Pag. 60a partire dal 2015, le spese per la remunerazione dei giudici ausiliari, con uno stanziamento di 8 milioni di euro.
  Nell'esaminare le ulteriori poste di bilancio di interesse della Commissione Giustizia (tab. n. 2, n. 8 e n. 10), in primo luogo ricorda che lo stato di previsione dell'entrata (tab. n. 1) prevede un capitolo relativo alle risorse del Fondo unico giustizia (cap. 2414); tale capitolo nel bilancio di previsione non riporta somme in entrata in quanto non è possibile preventivare quanto affluirà al bilancio dello Stato nel corso del 2018. tale capitolo acquisisce significato in sede di rendiconto del bilancio. Per quanto concerne gli stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia (tab. 29, faccio presente che l'attuazione di 3 programmi inseriti nella missione Giustizia è attribuita alla competenza del Ministero dell'economia: programma 6.5 Giustizia tributaria. Il centro di responsabilità del Dipartimento delle finanze è competente per tale programma, per il quale sono stanziati 203,1 milioni di euro in aumento rispetto alle previsioni assestate del 2017 (197,1 milioni di euro); programma 6.7 Giustizia amministrativa. Il centro di responsabilità Dipartimento del tesoro è competente per tale programma, per il quale sono stanziati 169,5 milioni di euro, in diminuzione rispetto allo scorso esercizio. In particolare, lo stanziamento è pressoché integralmente assorbito dal capito 2170, Spese per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, con una previsione di 167,5 milioni di euro. Il capitolo è definanziato per 5 milioni di euro. I restanti due milioni di euro sono destinati al funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia (cap. 2181); programma 6.8 Autogoverno della magistratura. Il centro di responsabilità Dipartimento del tesoro è competente anche per tale programma, che prevede i trasferimenti al Consiglio superiore della magistratura. Per il programma sono stanziati 14,4 milioni di euro. Il capitolo 2195, che prevedeva 34,4 milioni nel bilancio a legislazione vigente, soffre infatti una riduzione, per il solo 2018, di 20 milioni di euro per effetto dell'articolo 1, commi 272 e 273 del disegno di legge. Il disegno di legge autorizza (comma 273) il CSM, a compensazione del taglio, a integrare di 20 milioni la dotazione annuale derivante dall'avanzo di amministrazione. Per quanto concerne gli stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell'interno (tab. 8), segnalo, innanzitutto, il capitolo 2341, relativo al Fondo di rotazione per la solidarietà alla vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti che presenta per il 2018 uno stanziamento di 14,5 milioni di euro. I 14,5 milioni di euro di stanziamento sono frutto: di un rifinanziamento di 7,4 milioni di euro per il triennio (2018-2020), che si aggiunge allo stanziamento di 4,6 milioni previsto a legislazione vigente. Il rifinanziamento è stato previsto dal Governo nel disegno di legge originario; di un aumento di 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, previsto dall'articolo 1, commi 168-170 del disegno di legge (disposizione inserita dal Senato). Tali risorse sono destinate alla erogazione di borse di studio, spese mediche e iniziative assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici, orfani di madre a seguito di omicidio commesso dall'autore di stalking nei confronti della medesima vittima, di omicidio a seguito di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo; le stesse somme andranno a finanziare l'inserimento lavorativo degli orfani. Conseguentemente, la disposizione ridenomina il fondo, per ricomprendervi gli interventi in favore degli orfani per crimini domestici e per femminicidio. Le somme che confluiranno da Consap andranno dunque ad aggiungersi a una base già integrata dal legislatore. Con riferimento, in fine, agli stanziamenti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture (tab. 10), evidenzio che l'unico capitolo di interesse per la Commissione Giustizia nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è il capitolo 7471, istituito nell'esercizio 2016 in applicazione dell'articolo 3, comma 12, del DL 133/2014 (c.d. Sblocca Pag. 61Italia). Tale disposizione ha infatti stabilito che le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a uno o più capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze. Nel bilancio di previsione 2018 il capitolo è finanziato con 70 milioni di euro (33,9 nell'assestato 2017).
  Ciò premesso, rammenta che il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al provvedimento in titolo è fissato alle ore 10 di domani mercoledì 6 dicembre.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati.
Atto n. 475.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 28 novembre 2017.

  David ERMINI (PD), relatore, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni (vedi allegato 1) che sarà posta in votazione nella giornata di domani.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel rilevare come la proposta del relatore sia equilibrata, ritiene che questo provvedimento, se entrerà a regime, consentirà di alleggerire il carico giudiziario creando una giustizia più di prossimità in vista di una giustizia che, invece, deve andare avanti celermente per i procedimenti gravi.

  Vittorio FERRARESI (M5S), pur apprezzando i numerosi passi in avanti contenuti nella proposta di parere del relatore, evidenzia forti perplessità in merito alle disposizioni di cui all'articolo 11 dello schema di decreto con le quali si amplia il regime della procedibilità a querela per il reato di truffa aggravata di cui all'articolo 640, terzo comma, del codice penale. Ritiene, infatti, che se tale fattispecie di reato fosse perseguibile solo a querela di parte, lo stesso risulterebbe molto spesso impunito, essendo difficile per la vittima rendersi conto di essere raggirata.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel replicare al collega Ferraresi, fa presente che qualora la vittima non si rende conto di essere stata raggirata si devono applicare le disposizioni relative alla circonvenzione di incapace.

  Vittorio FERRARESI (M5S) specifica che non intendeva riferirsi all'ipotesi della circonvenzione di incapace ma semplicemente evidenziare che in talune circostanze, proprio in virtù dell'insidiosità di alcuni reati, per le vittime degli stessi risulta difficile venirne prontamente a conoscenza.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rammenta che la Commissione sarà chiamata ad esprimersi sulla proposta di parere testé presentata dal relatore nella giornata di domani. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 62

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni.
Atto n. 472.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 28 novembre 2017.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, nel rammentare che la Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo recante la riforma in materia di intercettazioni, relativamente alla quale ho predisposto una proposta di parere favorevole, contenente alcune condizioni e una osservazione, fa presente che, come preannunciato nella seduta del 28 novembre scorso, tale proposta di parere sarà posta in votazione nella seduta di domani, mercoledì 6 dicembre.
  Ciò premesso, presenta ed illustra una proposta di parere con alcune condizioni e una osservazione (vedi allegato 2) che tiene conto anche dei rilievi emersi nel corso dell'indagine conoscitiva sul provvedimento in discussione.
  Avverte, inoltre, che il gruppo Movimento Cinque Stelle ha presentato una proposta di parere alternativa (vedi allegato 3) con alcune osservazioni che saranno valutate attentamente, assieme a quelle che eventualmente i gruppi parlamentari faranno pervenire entro le ore 9 di domani, mercoledì 6 dicembre.,

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel rammentare che, nel corso della prossima settimana, in ragione dell'esame da parte della Camera dei disegno di legge di bilancio per il 2018, il programma dei lavori della Commissione potrebbe subire delle modificazioni e che la stessa potrebbe riunirsi per svolgere votazioni esclusivamente nella giornata di mercoledì 13 dicembre prossimo, fa presente che in tale data le Commissioni riunite II e XIII potrebbero esprimere il parere sull'atto del Governo 474 recante disposizioni di armonizzazione e di razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica. Comunica, altresì, che sempre il 13 dicembre prossimo, potrebbero svolgersi audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla proposta di legge Ferraresi C. 3592 ed abbinate, in materia di tutela degli animali e che nella mattinata di giovedì 14 dicembre prossimo potrebbe concludersi l'indagine conoscitiva sulla proposta di legge Ferranti 4512, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura, nonché avviare un'indagine conoscitiva sulla proposta di legge Maestri C. 3996, recante disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Napoli e Napoli Nord in Aversa.

  La seduta termina alle 14.20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Martedì 5 dicembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.20.

Relazione del deputato Stefano Dambruoso sulla riunione svolta a Bruxelles il 24 novembre 2017 del «Gruppo ad alto livello sulla radicalizzazione».

  Stefano DAMBRUOSO (Misto-CI-EPI) fa presente che lo scorso 24 novembre si è svolta a Bruxelles una riunione del Gruppo di esperti di alto livello sulla radicalizzazione (HLCEG-R) cui ha partecipato in qualità di membro della Commissione Giustizia della Camera. Il Pag. 63Gruppo riunisce rappresentanti degli Stati membri, della Commissione europea, del RAN (Radicalisation Awareness Network) e di Agenzie europee e di altri organismi rilevanti (Europol, Eurojust, Agenzia per i diritti fondamentali, CEPOL, Servizio azione esterna, Coordinatore europeo antiterrorismo).
  Evidenzia che tale gruppo è stato istituito lo scorso luglio dalla Commissione europea con l'obiettivo di elaborare principi e raccomandazioni per l'adozione di misure efficaci per il contrasto alla radicalizzazione a livello nazionale ed europeo, con riferimento in particolare ad una migliore collaborazione tra gli Stati membri e all'introduzione di possibili meccanismi per una futura cooperazione strutturata all'interno dell'UE.
  Comunica che l'incontro dello scorso 24 novembre era dedicato alla discussione di un Rapporto interinale, contenente un primo set di raccomandazioni in vista della riunione del Consiglio giustizia e affari interni di dicembre, e nel corso dei lavori mi è stato chiesto di illustrare il progetto di legge a prima firma mia e del collega Manciulli recante Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. La proposta come sapete è stata già approvata dalla Camera ed è in attesa di essere calendarizzata dall'Aula del Senato. La Commissione europea considera il progetto di legge italiano un importante e innovativo modello per affrontare in modo strutturato e coordinato il fenomeno della radicalizzazione, apprezzandone in particolare l'approccio multidisciplinare e multilivello, oltre che l'obiettivo strategico di prevenzione della radicalizzazione nel medio-lungo periodo.
  Fa presente che, durante il suo intervento, dopo avere richiamato le misure di natura repressiva introdotte in Italia per contrastare il terrorismo, ha avuto modo di evidenziare la necessità di strumenti preventivi idonei a contrastare sul nascere la radicalizzazione e l'estremismo jihadista. Nell'illustrare i tratti principali della proposta di legge, ha fatto riferimento in particolare al tema del coordinamento tra il livello nazionale e locale nella raccolta di dati relativi alla radicalizzazione e nell'adozione di strategie di prevenzione. Nel progetto di legge tale coordinamento si realizza attraverso l'istituzione del Centro nazionale sulla radicalizzazione (al quale partecipano rappresentanti di vari Ministeri, ma anche esponenti di enti e associazioni che sviluppano il dialogo interreligioso e interculturale) e di Centri di coordinamento regionale sulla radicalizzazione. Le aree prioritarie nelle quali le strategie di prevenzione dei processi di radicalizzazione devono concentrarsi sono individuate nella scuola, le carceri e il web. Con riferimento alle misure in ambito scolastico, particolare attenzione è posta agli interventi volti ad inserire il dialogo interreligioso e interculturale nella formazione degli insegnanti. Nelle carceri, occorre sviluppare programmi di formazione della polizia penitenziaria e coinvolgere nella predisposizione delle strategie le comunità musulmane, anche prevedendo l'invio degli imam nelle carceri. Occorre infine una strategia efficace per contrastare la radicalizzazione tramite web.
  Evidenzia che molte delle tematiche affrontate dalla proposta di legge sono contenute nel Rapporto preliminare discusso al Gruppo di lavoro. Il primo set di raccomandazioni si concentra su 8 aree, relative in particolare: al fenomeno della radicalizzazione nelle carceri e alle misure di riabilitazione e reintegrazione; al contrasto della propaganda on-line e allo sviluppo di una contronarrativa efficace; all'importanza di un approccio multiagenzia e locale, che includa tutti gli attori rilevanti ed esponenti della società civile; a un più efficace scambio di informazioni sulle persone radicalizzate e sui percorsi di radicalizzazione; al ruolo dell'ideologia nei processi di radicalizzazione; all'identificazione dei rischi e al contrasto della radicalizzazione di gruppi vulnerabili; al ruolo dell'educazione e della promozione dell'inclusione sociale; all'opportunità di supportare i Paesi terzi (e in particolare le Regioni del vicinato) nella prevenzione della radicalizzazione.Pag. 64
  Comunica che sulla scorta di una precedente proposta franco-tedesca, nel gruppo si è dibattuto anche di futuri meccanismi di cooperazione rafforzata tra gli Stati membri e di misure per un migliore coordinamento tra le iniziative esistenti in materia di prevenzione e contrasto della radicalizzazione. Si è discusso in particolare di un approccio graduale che, in una prima fase, preveda un rafforzamento delle reti esistenti per facilitare gli scambi tra gli attori rilevanti ed un più efficace coordinamento a livello europeo delle iniziative già in atto, anche attraverso la previsione di un organismo che assicuri che le azioni dell'Unione siano orientate verso le effettive necessità e priorità politiche degli Stati membri e che offra a questi ultimi l'opportunità di essere maggiormente coinvolti nelle decisioni strategiche. Nel 2018 verranno poi esaminate concrete opzioni per la creazione di un Centro europeo per la prevenzione della radicalizzazione, nel rispetto delle competenze degli Stati membri.
  Rileva che il Gruppo di alto livello prevede di concludere i suoi lavori alla fine del 2018 con l'adozione di un rapporto finale contenente ulteriori raccomandazioni, anche relative ai futuri meccanismi di cooperazione. L'esame svolto da questo ramo del Parlamento sulla proposta di legge a prima firma sua e del collega Manciulli e, più in generale, sul fenomeno della radicalizzazione è stato particolarmente apprezzato dagli esperti che hanno preso parte all'incontro dello scorso 24 novembre e molte delle misure da noi proposte sono state condivise dallo stesso Gruppo di lavoro. Auspica, quindi, che sia possibile approvare definitivamente l'articolato anche al Senato e avviare al più presto questo innovativo modello di cooperazione interna e internazionale per una efficace politica di prevenzione della radicalizzazione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia l'onorevole Dambruoso per la relazione svolta.

Relazione della deputata Fabrizia Giuliani sulla riunione interparlamentare svolta a Bruxelles presso il Parlamento europeo il 21 novembre 2017 sul tema «La Convenzione di Istanbul: combattere la violenza contro le donne a livello nazionale ed europeo».

  Fabrizia GIULIANI (PD) comunica che in occasione del 25 Novembre, la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, la Commissione parlamentare Diritti delle donne uguaglianza di genere del Parlamento Europeo – FEMM – ha organizzato una riunione interparlamentare sullo stato dell'attuazione della Convenzione d'Istanbul e sul percorso dell'adesione dell'Unione Europea alla Convenzione dal titolo: «La Convenzione di Istanbul: combattere la violenza contro le donne a livello nazionale ed europeo».
  Fa presente di aver partecipato, insieme alle colleghe senatrici Fattorini e Puglisi, all'incontro, nel quale sono stati coinvolti parlamentari europei e nazionali, oltre che rappresentanti del Consiglio d'Europa, esperti ed esponenti della società civile.
  Comunica che la riunione si è articolata in tre sessioni, relative rispettivamente: alla Convenzione di Istanbul negli Stati membri: ratifica e monitoraggio; alle 4 P (prevenzione; protezione; perseguimento-azione penale; politiche) nella pratica: in che modo gli Stati membri contrastano la violenza di genere e quella domestica; al cammino verso l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione di Istanbul. Nella prima sessione sono intervenuti due rappresentanti dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), la Vicepresidente del GREVIO (Gruppo di Esperti indipendenti incaricato di verificare l'attuazione della Convenzione), la responsabile del programma HELP del Consiglio d'Europa (programma di formazione in materia di diritti umani destinato agli operatori del diritto), la Presidente della Fondazione polacca Feminoteka. I rappresentanti dell'EIGE hanno posto la questione della misurazione dei dati in materia di violenza di genere, illustrando anche la metodologia applicata dall'Istituto per la predisposizione dei rapporti Pag. 65Paese appena pubblicati. Il punteggio assegnato ai singoli Paesi rappresenta una misura composita, che riflette tre criteri: i casi di violenza fisica e femminicidio; la gravità della violenza; la disponibilità delle donne a parlarne.
  Informa che la Vicepresidente del GREVIO ha preannunciato l'allargamento dell'organo da 10 a 15 membri (a seguito del raggiungimento della soglia di ratifiche prevista dalla Convenzione) e ha informato della pubblicazione dei primi quattro rapporti di monitoraggio, relativi a Monaco, Austria, Albania, Danimarca. Da tali rapporti emergono talune tendenze: la necessità di dati effettivi, piuttosto che di stime, a partire dai dati amministrativi di relativamente facile acquisizione (ovvero dati a disposizione del Governo, delle Forze dell'ordine, dei servizi sanitari); la responsabilizzazione delle varie articolazioni dello Stato; l'armonizzazione delle misure di applicazione della Convenzione con la normativa esistente. Nei Paesi esaminati, emerge inoltre una particolare attenzione per le forme di violenza domestica a scapito delle altre fattispecie di violenza previste dalla Convenzione, oltre che la necessità di più efficaci forme di tutela per i minori in situazioni di violenza domestica. La responsabile del programma HELP ha evidenziato la necessità di risorse aggiuntive per tale programma di formazione sui diritti umani. In materia di violenza di genere, il programma si articola in 6 moduli: comprensione del fenomeno della violenza di genere e domestica; quadro giuridico interno ed internazionale; accesso alla giustizia per le donne vittime di violenza; risposta della giustizia penale; meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie.
  Comunica che la rappresentante della Fondazione polacca ha denunciato l'assenza di disposizioni per combattere la violenza di genere in Polonia e ha considerato probabile il ritiro della Polonia dalla Convenzione di Istanbul. Tale assunto è stato contestato da una parlamentare polacca la quale ha invece illustrato talune misure adottate a sostegno delle donne vittime di violenza, a partire dall'istituzione di una rete di centri multidisciplinari antiviolenza. Nel corso del dibattito, a fronte di un generale appello affinché tutti gli Stati firmatari della Convenzione procedano alla relativa ratifica, sono emerse le riserve di alcuni parlamentari dell'Europa orientale. Tra questi, i parlamentari polacco e slovacco hanno osservato come talune delle previsioni della Convenzione, in particolare in materia di violenza domestica, possano rappresentare una minaccia all'unità familiare e la parlamentare lituana ha osservato che il concetto di genere possa essere interpretato come un attacco ai valori cristiani. Tali considerazioni hanno dato vita ad un vivace dibattito sugli obiettivi della Convenzione e sulle misure messe in atto dagli Stati membri per contrastare la violenza di genere. La senatrice Fattorini ha osservato come l'applicazione della Convenzione non rappresenti una minaccia alla famiglia, ma piuttosto uno strumento imprescindibile per la tutela delle relazioni affettive. La Grecia ha preannunciato la ratifica della Convenzione al più tardi nei primi mesi del 2018.
  Fa presente che alcuni parlamentari nazionali (in particolare la rappresentante spagnola) ed europei hanno osservato come la ratifica della Convenzione di per se’ non sia sufficiente a contrastare il fenomeno della violenza di genere, in quanto, a livello nazionale, servono una reale volontà politica per la sua attuazione, misure finanziarie e iniziative di formazione, in particolare rivolte agli operatori della giustizia.
  Nel secondo panel sono intervenute la Presidente Puglisi, una parlamentare spagnola in rappresentanza del Congresso ed un'esponente di Equality Now, ONG che opera per la tutela dei diritti delle donne. La Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, Francesca Puglisi ha illustrato le recenti modifiche normative e le numerose iniziative, anche di natura finanziaria, adottate in Italia per contrastare il fenomeno della violenza di genere. Ha tuttavia osservato come, nonostante la legislazione italiana sia molto avanzata in materia, si riscontra Pag. 66una sostanziale invarianza del numero dei femminicidi, a fronte di un netto calo del numero degli omicidi comuni. La senatrice ha quindi evidenziato la necessità di iniziative di formazione, rivolte agli operatori del diritto, della sanità, agli assistenti sociali per prevenire e riconoscere i casi di violenza domestica. In Italia si pone spesso un problema di doppia vittimizzazione della donna che denuncia: i casi di violenza domestica vengono talora considerati situazioni di conflitti familiari e molto spesso si conclude per l'affido condiviso dei figli. La rappresentante del Parlamento spagnolo ha richiamato il Patto di Stato sottoscritto nel 2017 da tutti i partiti spagnoli contro la violenza di genere. Il Patto, partendo da una diagnosi della situazione e un'analisi ed autocritica rispetto alle iniziative adottate, individua 213 misure d'intervento in materia penale, di assistenza alle donne e di tutela dei figli delle vittime, formazione, prevenzione e sensibilizzazione. Il Patto prevede lo stanziamento di un miliardo di euro a carico dello Stato e degli enti territoriali per i prossimi 5 anni.
  Riferisce che la rappresentante di Equality Now ha ricordato il lavoro di analisi dell'efficacia della legislazione in materia di violenza di genere che l'organizzazione ha svolto in 82 Stati. I principali elementi di debolezza, emersi in molti ordinamenti, sono i seguenti: la libertà concessa all'autore della violenza con l'accordo delle vittime; l'esclusione dello stupro come fattispecie di reato nell'ambito del matrimonio; la necessità che, oltre allo stupro, si provino forme di violenza ulteriore; l'attribuzione di una discrezionalità eccessiva al giudice nell'applicazione della legge; l'onerosità delle prove a carico delle donne; il riconoscimento dei delitti d'onore. La relatrice ha quindi sottolineata la necessità di un approccio che sposti l'attenzione, in sede di applicazione delle leggi, dalla vittima alla criminalizzazione dell'autore dell'aggressione e segnalato la necessità di modifiche normative e piani di azione e finanziamenti per contrastare il fenomeno.
  Comunica che nel corso del dibattito, alcuni parlamentari nazionali hanno illustrato le misure adottate nei rispettivi Stati per combattere la violenza alle donne. Tra questi, la rappresentante del Portogallo ha richiamato l'avvio del Quinto piano nazionale per la lotta alla violenza di genere e alla violenza domestica e di un programma per la promozione dell'uguaglianza in ambito scolastico, nonché una recente modifica normativa per la tutela dei minori in situazioni di violenza domestica. Il parlamentare norvegese ha informato che sono allo studio misure ulteriori rispetto a quelle della Convenzione, a seguito di una sostanziale invarianza negli ultimi anni del numero dei casi di violenza di genere. La parlamentare greca ha richiamato l'istituzione di una linea telefonica e di centri di accoglienza delle vittime di violenza, oltre che recenti modifiche normative sul piano penale. La parlamentare spagnola ha evidenziato gli effetti negativi della politica dei tagli sulle misure a sostegno delle vittime di violenza. La parlamentare belga ha richiamato il quinto Piano di azione contro la violenza, contenente misure a livello nazionale e locale, e coordinato dall'Istituto pari opportunità a livello federale; si tratta di uno strumento che intende affrontare in modo globale il fenomeno e mira all'adozione di politiche integrate per il contrasto alla violenza.
  Fa presente che, insieme all'europarlamentare socialista spagnola García Pérez e alcuni altri parlamentari europei e nazionali, ha infine lanciato un appello alla Commissione europea affinché presenti una proposta di direttiva su una definizione comune di violenza di genere. Se è vero, infatti, che gli strumenti normativi non sono sufficienti per contrastare efficacemente il fenomeno della violenza, occorre tuttavia un quadro legislativo coerente ed una strategia europea per una tutela omogenea delle donne all'interno dell'UE.
  Informa che nell'ultimo panel, dedicato al cammino verso l'adesione dell'Unione europea alla Convenzione di Istanbul, sono intervenute una parlamentare estone, la Pag. 67relatrice sulla violenza contro le donne nell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e una rappresentante dell'European Women's Lobby (EWL), la più grande organizzazione che riunisce associazioni di donne nell'UE. La prima relatrice ha ricordato che il Parlamento estone ha ratificato a larga maggioranza a settembre la Convenzione e ha al contempo adottato talune misure di natura penale (in particolare in tema di molestie sessuali) e iniziative di sostegno delle vittime. Ricordando come la violenza domestica rappresenti in Estonia un problema sociale di notevole gravità ha richiamato un recente studio che quantifica le conseguenze economiche del fenomeno (a carico dello Stato e dei datori di lavoro) in 116 milioni di euro l'anno. La rappresentante dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha ricordato le recenti risoluzioni della Commissione uguaglianza del Consiglio d'Europa rispettivamente in materia di molestie sessuali negli spazi pubblici e di matrimoni forzati. Si è quindi a lungo soffermata sulla partecipazione dei Parlamenti nazionali al controllo sull'attuazione della Convenzione, espressamente riconosciuta dall'articolo 70 della medesima, che garantisce a questi ultimi anche la trasmissione dei rapporti della rete di monitoraggio GREVIO. La relatrice ha altresì richiamato l'appello lanciato nel 2011 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa per l'istituzione, nei singoli Parlamenti, di strutture specifiche con competenze in materia di tutela dei diritti umani. La rappresentante di EWL ha segnalato il disomogeneo grado di protezione delle donne negli Stati membri, richiamando il lavoro svolto a tal fine dall'Osservatorio istituito all'interno dell'Organizzazione. Ha quindi sollecitato il Consiglio per una rapida ratifica della Convenzione da parte dell'UE con il campo di applicazione più ampio possibile. A livello europeo è necessario che venga adottata una strategia ampia per contrastare il fenomeno, che siano riconosciute tutte le forme di violenza e previste misure di assistenza alle vittime. Sarebbe necessario, inoltre, nominare un coordinatore europeo per il contrasto della violenza alle donne e promuovere campagne di sensibilizzazione a livello nazionale e locale.
  Fa presente che successivamente, sono intervenute le correlatrici del Parlamento europeo per l'adesione alla Convenzione Anna Maria Corazza Bildt (Svezia, PPE) e Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy (Francia, S&D). Le due europarlamentari hanno ricordato l'importanza di tale adesione per creare un quadro giuridico più coerente al fine di assicurare una tutela omogenea delle donne nell'UE; hanno inoltre espresso l'auspicio di una rapida definizione dei negoziati sul codice di condotta per definire le modalità di cooperazione con gli Stati membri, che riconosca in termini ampi le competenze dell'UE. Hanno quindi sollecitato gli 11 Stati membri che non hanno ancora ratificato la Convenzione a procedere in tal senso, esprimendo preoccupazione per l'adozione in taluni di questi Paesi, e in particolare in Polonia, di misure che rischiano di compromettere i diritti delle donne. Hanno infine lanciato un appello alla Commissione affinché adotti un atto legislativo a tutela dei diritti delle donne in situazioni di violenza. Una rappresentante della Commissione europea, ribadendo l'impegno di tale Istituzione per una rapida adesione dell'UE alla Convenzione, ha ricordato che la proposta di codice di condotta è in corso di discussione nel gruppo di lavoro in Consiglio. La proposta non intende modificare le competenze dell'Unione delineate nelle decisioni del Consiglio, ma vuole piuttosto costituire uno strumento pratico che consenta agli Stati membri e all'UE di esprimersi con una sola voce.
  Nel dibattito, dichiara di essersi soffermata sull'importanza della ratifica della Convenzione in Italia, che ha permesso di tradurre in norma vincolante la definizione della violenza di genere come lesione di diritti umani e di sancire il legame tra violenza e disuguaglianze. La parlamentare ha osservato come siano in ballo questioni che attengono alla dignità e integrità e che completano un percorso di Pag. 68libertà compiuto dalle donne, che consente oggi di parlare non più di conquista ma di tutela dei diritti. In chiusura, l'onorevole Giuliani si è unita all'appello per una rapida adesione alla Convenzione di Istanbul e per la presentazione da parte della Commissione di una proposta di direttiva su una definizione comune di violenza di genere. Ha infine chiarito che occorre affermare che il rispetto e la dignità di ciascun essere umano sono il fondamento di qualunque relazione affettiva e familiare, e come la libertà conquistata dalle donne sia da considerare una risorsa e non una minaccia alla tenuta delle nostre società.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia l'onorevole Giuliani per la relazione svolta.

  La seduta termina alle 14.30.

Pag. 69