CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 novembre 2017
914.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 novembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE.

  La seduta comincia alle 8.15.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie.
C. 4741 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  Albert LANIÈCE, presidente, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla V Commissione Bilancio della Camera sul disegno di legge C. 4741 Governo, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie», approvato dal Senato.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 25 ottobre 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.
  Premette che, trattandosi di un provvedimento dal contenuto composito, si Pag. 339soffermerà sui soli aspetti di maggiore rilievo ai fini delle competenze della Commissione.
  L'articolo 1, comma 11-quater, inserito dal Senato, estende i termini per disciplinare, da parte delle Regioni e degli enti locali, la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale.
  L'articolo 1-bis, inserito dal Senato, aggiunge alle destinazioni normativamente previste dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia anche le spese di progettazione per opere pubbliche.
  L'articolo 2 prevede la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (provincia di Livorno) colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017. Nel corso dell'esame al Senato sono stati inseriti i commi 5-bis e 5-ter, al fine di introdurre misure più favorevoli per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 sull'isola di Ischia. Con riferimento ai territori colpiti dal sisma in Centro Italia del 2016 e 2017, si prevede la proroga al 31 maggio 2018 del termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi fino al 30 settembre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi.
  L'articolo 2-bis reca una nutrita serie di disposizioni volte a modificare la disciplina vigente contenuta nel decreto-legge n. 189/2016, concernente la ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e a disciplinare ulteriori misure in favore delle popolazioni interessate dai predetti eventi.
  L'articolo 2-ter prevede che sia erogato un contributo di 10 milioni per il 2017 e 15 milioni per il 2018 a favore della regione Sardegna per concorrere al ristoro delle aziende agropastorali colpite dagli eventi climatici avversi nel corso del 2017.
  L'articolo 3 estende ulteriormente, dal 1o gennaio 2018, il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA sull'acquisto di beni e servizi (cosiddetto split payment), attualmente previsto per tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, le università, le aziende sanitarie e le società controllate dallo Stato. Per effetto dell'estensione, vi rientrano gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70 per cento da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo split payment.
  L'articolo 10 innalza da 700 milioni di euro a 1 miliardo di euro l'importo massimo delle risorse anticipabili ai fini dell'attivazione di interventi a favore delle aree del centro Italia colpita dal sisma.
  L'articolo 13-bis detta una specifica disciplina volta a regolare le concessioni autostradali concernenti le infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e il raccordo Villesse-Gorizia, che risultano scadute. La norma dispone, tra l'altro, che le funzioni di concedente siano svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle predette tratte autostradali siano stipulate tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali sottoscrittori dei protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016.
  L'articolo 15, commi 1-quinquies e 1-sexies, introdotti dal Senato, assegna alla Regione Piemonte un contributo straordinario volto ad assicurare la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto su gomma e ferro, in considerazione della grave situazione finanziaria in cui versa la società Gruppo Torinese Trasporti-GTT Spa, individuando la relativa copertura finanziaria.Pag. 340
  L'articolo 15-quater, introdotto dal Senato, reca una autorizzazione di spesa nei limiti di 35 milioni di euro per il 2017 con la finalità di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po.
  L'articolo 17 prevede disposizioni di finanziamento degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio mediante l'assegnazione al Soggetto Attuatore di 27 milioni di euro per l'anno 2017 (comma 1). Si prevede poi il trasferimento al Comune di Matera di 3 milioni di euro per l'anno 2017 per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana strumentali o complementari agli interventi urgenti previsti per la città di Matera designata «Capitale europea della cultura 2019» (comma 2).
  L'articolo 17-quater apporta una serie di modifiche alla disciplina (dettata dall'articolo 41-bis del decreto-legge 50/2017) relativa alla concessione di contributi ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico per la copertura delle spese di progettazione di opere pubbliche. La principale modifica consiste nell'ampliamento del campo di applicazione, al fine di includervi un maggior numero di comuni e fare riferimento alle spese di progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico. In ragione di tale estensione viene aumentata di 20 milioni di euro (10 milioni per ciascuno degli anni 2018-2019) l'autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi medesimi (comma 1). Ulteriori modifiche riguardano, tra l'altro, i criteri di priorità per la quantificazione del contributo, nonché l'introduzione di un tetto massimo (per gli anni 2018   e 2019) alla misura del singolo contributo erogabile e di una disciplina di dettaglio delle richieste di contributo. L'articolo interviene altresì ad integrare i criteri di priorità per l'assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali per l'effettuazione di investimenti (comma 3), a prevedere la stipula di una convenzione tra Ministero delle infrastrutture e Cassa depositi e prestiti per la progettazione delle infrastrutture prioritarie (comma 4), nonché a disciplinare la destinazione delle risorse del Fondo per la progettazione di fattibilità e per il project review delle infrastrutture prioritarie (comma 5).
  L'articolo 17-quinquies, approvato al Senato, dispone, con effetti retroattivi, una nuova delimitazione della fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di San Salvo.
  L'articolo 18 dispone l'accantonamento, per l'anno 2017, di 32,5 milioni di euro, a valere sulle somme già stanziate del Fondo sanitario nazionale, previa sottoscrizione di intesa, in sede di Conferenza Stato-Regioni, di intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017. Le risorse sono da destinare per 9 milioni di euro a strutture, anche private accreditate, di rilievo nazionale ed internazionale per riconosciute specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con specifica prevalenza di trapianti di tipo allogenico (comma 1, lettera a)), per 12,5 milioni di euro, a strutture, anche private accreditate, che eroghino, come centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, trattamenti con irradiazione di ioni carbonio per specifiche neoplasie maligne (comma 1, lettera b)) e a 11 milioni, a strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico (comma 1, lettera b-bis)). Viene rimessa ad un decreto del Ministro della salute l'individuazione delle strutture citate. Il comma 2-bis reca una norma di interpretazione autentica sull'applicazione delle procedure di mobilità dei dipendenti tra le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, gli ospedali cosiddetti classificati e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato.Pag. 341
  L'articolo 18-ter, inserito durante l'esame al Senato, modifica la disciplina sulle procedure connesse agli obblighi di vaccinazione introdotti dal decreto-legge n. 73 del 2017 per le Regioni e Province autonome presso cui sono già istituite anagrafi vaccinali.
  L'articolo 18-quinquies, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene in materia di estinzione dei debiti sanitari della Regione Sardegna accertati alla data del 31 dicembre 2016.
  L'articolo 19-undecies autorizza un contributo di 1 milione di euro in favore della Regione Lombardia per favorire la candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA).
  L'articolo 20, comma 7-bis, reca una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo cui le disposizioni del provvedimento sono applicabili ai predetti enti nei limiti in cui risultino compatibili con gli statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere.

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.
C. 4679, approvata dal Senato.

(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Leana PIGNEDOLI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla XII Commissione della Camera, sul testo della proposta di legge C. 4679, recante «Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche», approvata dal Senato.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 1o febbraio 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.
  Richiamando brevemente il contenuto della proposta di legge, ricorda che essa reca disposizioni dirette a promuovere la piena partecipazione alla vita collettiva delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, sostenendo e promuovendo gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e sordocecità e, fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, riconoscendo e tutelando la lingua dei segni italiana (LIS), anche nella forma della LIS tattile.
  Il provvedimento si compone di 14 articoli.
  L'articolo 1 esplicita la finalità della legge, prevedendo che la Repubblica – in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in raccordo con la Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) e con il decreto legislativo n. 66 del 2017, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, nonché in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – riconosce i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo la rimozione delle barriere alla comprensione ed alla comunicazione che limitano il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita collettiva.
  L'articolo 2 attribuisce in capo alla Repubblica il compito di riconoscere il diritto di libera scelta delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e delle loro famiglie in merito alle modalità comunicative, ai percorsi educativi ed agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale.Pag. 342
  L'articolo 3 prevede che la Repubblica promuova l'uso di strumenti idonei a prevenire ed identificare precocemente la sordità e la sordo cecità.
  L'articolo 4 sancisce la promozione, da parte della Repubblica, di principi di accessibilità universale e volti all'uso di ogni metodologia comunicativa accessibile e inclusiva.
  L'articolo 5 definisce le norme per l'inclusione scolastica.
  L'articolo 6 detta disposizioni di principio in materia di formazione universitaria e post-universitaria.
  L'articolo 7 è volto a favorire inclusione lavorativa delle persone sorde.
  L'articolo 8 definisce il principio di promozione, da parte della Repubblica, dell'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino.
  L'articolo 9 definisce il principio della promozione, da parte della Repubblica, della piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale italiano, del turismo accessibile e la fruizione di eventi culturali, della pratica sportiva, di manifestazioni e di eventi ricreativi.
  L'articolo 10 impegna la Repubblica a promuovere le misure per garantire l'accessibilità e la fruibilità di normative, campagne di informazione, tribune e elettorali e programmi concernenti eventi elettorali.
  L'articolo 11 prevede l'emanazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di uno o più regolamenti attuativi.
  L'articolo 12 amplia i compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
  L'articolo 13 attribuisce al Governo il compito di provvedere al monitoraggio dell'attuazione della legge e di trasmettere ogni due anni una relazione alle Camere.
  L'articolo 14 contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare.
S. 438 Rizzotti.

(Parere alla 12a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  Albert LANIÈCE, presidente, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, fa presente che l'articolo 1 riconosce come malattie sociali la bulimia e l'anoressia, di cui viene fornita una specifica definizione, nonché le altre patologie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare.
  L'articolo 2 introduce il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, che è punito con la reclusione fino ad un anno per chi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determini o rafforzi l'altrui proposito di ricorrere a tali pratiche, e ne agevoli l'esecuzione; la pena della reclusione è fino a due anni qualora il delitto sia commesso nei confronti di una persona minore degli anni quattordici o di una persona priva della capacità di intendere e di volere.
  L'articolo 3 prevede la definizione – da parte dello Stato, delle Regioni e Province autonome e del Servizio sanitario nazionale – di progetti obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative, con la finalità di prevenire e curare le malattie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare. Gli interventi nazionali e regionali sono mirati a perseguire specifici obiettivi recati al comma 2 (diagnosi precoce; miglioramento delle modalità di cura dei soggetti colpiti; prevenzione delle complicanze; agevolazione dell'inserimento dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche, sportive e lavorative; miglioramento dell'educazione sanitaria ed alimentare della popolazione; preparazione ed aggiornamento Pag. 343professionali del personale sanitario e scolastico; predisposizione degli strumenti di ricerca opportuni).
  Ad un decreto del Ministro dell'interno è demandata la definizione dei criteri e delle modalità per impedire l'accesso ai siti che diffondano, tra i minori, messaggi suscettibili di rappresentare, per il loro contenuto, un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le malattie in oggetto (comma 3).
  L'articolo 4 dispone che le Regioni e le Province autonome attraverso i piani sanitari e gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, indichino alle aziende ospedaliere e alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi più idonei per perseguire determinate finalità riguardanti: la formazione e l'aggiornamento professionali; la prevenzione delle complicanze ed il monitoraggio delle patologie associate alle malattie in oggetto; la definizione di test diagnostici e di controllo per i pazienti affetti dalle malattie medesime. Nel far ciò, Regioni e Province autonome sono chiamate a tener conto «dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento» del parere dell'Istituto superiore di sanità.
  Per la realizzazione di tali interventi, le aziende sanitarie locali si avvalgono dei presidi accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, con documentata esperienza di attività diagnostica e terapeutica specifica, e di centri regionali e provinciali di riferimento, cui spetta il coordinamento dei presidi della rete, al fine di garantire la tempestiva diagnosi, anche mediante l'adozione di specifici controlli concordati a livello nazionale.
  Con specifico riferimento alle iniziative per la prevenzione e cura delle malattie in esame (di cui agli articoli 3 e 4), segnala che, rispetto al momento in cui è stato presentato e avviato l'esame del disegno di legge in esame, è intervenuto il documento recante «Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione», approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome lo scorso 22 giugno. Si tratta di un documento che è il frutto dell'attività di un apposito tavolo di lavoro, istituito presso il Ministero della salute e composto da rappresentanti del Ministero, delle Regioni, delle aziende sanitarie, di università, associazioni di settore. Trattandosi di un atto che contiene indirizzi che incidono su ambiti oggetto del provvedimento in esame, appare opportuno che quest'ultimo ne tenga conto.
  Più in generale, con riguardo all’«atto di indirizzo e coordinamento» – che, ai sensi dell'articolo 4, deve stabilire «criteri» e «metodologie» di cui devono tener conto le Regioni e le Province autonome al fine di indicare alle aziende ospedaliere e alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi più idonei per le finalità ivi richiamate – appare necessario specificare che esso deve essere adottato (almeno per gli aspetti non coperti dalle predette Linee di indirizzo) previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
  Ai sensi dell'articolo 5, il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche sulle malattie in oggetto, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce ed il monitoraggio delle complicanze.
  L'articolo 6 dispone in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 8.25.

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