CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 novembre 2017
909.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente Tancredi TURCO.

  La seduta comincia alle 13.45.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.
C. 4407.
(Parere alla Commissione X).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni)

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Aniello FORMISANO, relatore, dopo avere illustrato le linee generali del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il testo della proposta di legge n. 4407, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione, e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
   il provvedimento reca modifiche alla legge n. 323 del 2000 di riordino del settore termale, integrando le relative finalità e dettando norme relative agli investimenti nel settore idrotermale, alla valorizzazione del patrimonio termale pubblico, ai percorsi di specializzazione in medicina termale, nonché in materia di rapporto di lavoro dei medici termalisti, di marchio di qualità termale, di promozione del termalismo e di sanzioni. La proposta reca altresì l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. In tale contesto si colloca anche una disposizione volta a delegare il Governo ad adottare un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di attività idrotermali che raccolga la disciplina vigente, coordinandola e apportandovi i necessari adeguamenti;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e della proprietà della formulazione:
   all'articolo 1, comma 1:
    la lettera c), con norma di natura interpretativa, prevede che le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010, di recepimento della direttiva 2006/123/CE in materia di servizi, cd. «direttiva Bolkestein», non si applichino alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali; al riguardo, rinviando alle sedi idonee la valutazione sulla costituzionalità della previsione, alla Pag. 4luce della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia (e in particolare della sentenza n. 117 del 2015), si osserva che la disposizione non appare di natura interpretativa e andrebbe piuttosto riformulata, ai sensi del paragrafo 3, lettera a), della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, come modifica testuale del decreto legislativo n. 59 del 2010, inserendo esplicitamente i settori richiamati tra le attività escluse dall'ambito di applicazione del decreto indicate all'articolo 7;
    al capoverso Art. 5-bis della lettera d), il comma 10 fa riferimento a un «obbligo di dismissione» da parte delle amministrazioni pubbliche degli stabilimenti termali di proprietà e delle partecipazioni in stabilimenti termali, obbligo che però non appare trovare riscontro nei commi precedenti, i quali fanno riferimento a programmi di dismissione volontari sottoposti all'approvazione del Ministero dell'economia;
    al numero 1 della lettera e) si propone una modifica dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 323 del 2000 che non appare coordinata dal punto di vista testuale con la norma attualmente vigente; a tal fine dovrebbe essere aggiunta, dopo le parole: «ricerca scientifica termale», la parola: «nonché»;
    al capoverso Art. 9 della lettera g-bis), al comma 1 risulta non chiara la costruzione sintattica della frase; ai fini di una più agevole lettura dovrebbe essere aggiunta, dopo le parole: «mezzi di cura naturali termali», la parola: «nonché»;
    al capoverso Art. 12 della lettera i) appare improprio il riferimento alla possibilità di sottoscrivere accordi con «altri Stati europei» laddove sembra doversi piuttosto fare riferimento a «Stati membri dell'Unione europea», alla luce della finalità indicata di «consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri Stati membri dell'Unione europea»;
    al medesimo capoverso, appare opportuno fare riferimento alla denominazione esatta «ENIT – Agenzia nazionale italiana del turismo» anziché all’«Agenzia nazionale italiana del turismo»;
    all'articolo 2, che istituisce la Giornata nazionale delle terme d'Italia, appare opportuno specificare se l'istituzione della Giornata determini o meno gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949, come fatto in precedenti analoghe circostanze (si veda ad esempio la legge n. 45 del 2016);

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   il numero 4 della lettera a) dell'articolo 1 fa rivivere e modifica la delega di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 323 del 2000 – mai esercitata – in materia di riordino e coordinamento della normativa vigente sulle attività idrotermali; al riguardo si ricorda però che, successivamente alla legge n. 323 del 2000, l'articolo 17-bis della legge n. 400 del 1988, introdotto dalla legge n. 69 del 2009, ha autorizzato in via permanente il Governo all'emanazione di testi unici compilativi, indicando specifici criteri e una specifica procedura; la disposizione potrebbe essere pertanto riformulata sopprimendo la previsione della delega e richiamando principi e procedura del citato articolo 17-bis;

  al capoverso Art. 5-bis della lettera d) del comma 1 dell'articolo 1, il comma 11-bis fa riferimento a un decreto ministeriale da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, anziché, come appare necessario, trattandosi di una novella alla legge n. 323 del 2000, dalla data di entrata in vigore della disposizione;

  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   all'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso Art. 5-bis, comma 11-bis le Pag. 5parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» siano sostituite con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

  Il Comitato osserva altresì quanto segue:

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   all'articolo 1, comma 1:
    alla lettera c) valuti la Commissione di merito, ferma restando l'esigenza di un approfondimento, nelle sedi idonee, sulla costituzionalità della norma, l'opportunità di riformulare la disposizione non come norma interpretativa ma come novella all'articolo 7 del decreto legislativo n. 59 del 2010 volta ad escludere le attività termali e quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali dall'ambito di applicazione del medesimo decreto;
    alla lettera d), capoverso Art. 5-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il comma 10, che fa riferimento a «un obbligo di dismissione» da parte delle amministrazioni pubbliche della proprietà e delle partecipazioni in stabilimenti termali, obbligo che non sembra contemplato nei commi precedenti;
    alla lettera e), numero 1), valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere dopo le parole: «ricerca scientifica termale» la seguente: «nonché»;
    alla lettera g-bis), capoverso Art. 9, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere dopo le parole: «mezzi di cura naturali termali» la seguente: «nonché»;
    alla lettera i), capoverso Art. 12, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: «con gli altri Stati europei» con le seguenti: «con gli altri Stati membri dell'Unione europea»;
    al medesimo capoverso, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: «L'Agenzia nazionale italiana del turismo» con le seguenti: «L'ENIT – Agenzia nazionale italiana del turismo»;
   all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare se l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia determini o meno gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 4) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la disposizione sopprimendo la previsione della delega e richiamando la procedura e i criteri previsti dall'articolo 17-bis della legge n. 400 del 1988 per l'emanazione da parte del Governo di testi unici compilativi.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.