CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 novembre 2017
909.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 120

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 novembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati.
Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento titolo.

  Miriam COMINELLI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, la proposta di legge che reca Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati, nel nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito, come risultante dalle modifiche approvate, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre 2017.
  La proposta di legge in esame si compone di sei articoli ed è finalizzata, come indicato nell'articolo 1, allo sviluppo di un sistema di mobilità basato sull'uso condiviso di veicoli privati che, applicato su ampia scala, possa contribuire in modo significativo alla riduzione dei costi di viaggio, del numero delle vetture in circolazione, della congestione del traffico e dell'impatto ambientale: si tratta del sistema denominato car pooling o ride sharing. Tale sistema viene considerato strumento di mobilità sostenibile ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, che ha previsto – per il conseguimento degli impegni assunti nel Protocollo di Kyoto del 1997 – l'adozione da parte di regioni ed enti locali, di una serie di misure per la prevenzione e la riduzione delle emissioni inquinanti.
  L'articolo 2 della proposta reca la definizione di car pooling, inteso come un sistema di trasporto non professionale che prevede l'uso condiviso tra più persone di veicoli privati che percorrono lo stesso Pag. 121itinerario, in tutto o in parte. I soggetti interessati vengono messi in contatto tramite servizi dedicati, forniti da intermediari pubblici o privati, anche attraverso strumenti informatici. Il car pooling si differenzia dal car sharing perché basato sul concetto di condivisione dell'uso di una vettura nello stesso momento da parte di più soggetti, anziché di condivisione della proprietà del veicolo o dell'uso in momenti diversi. La principale finalità del car pooling è quindi di aumentare il tasso di occupazione di una vettura, che può tradursi in un uso più efficiente del veicolo. L'articolo 2 reca inoltre le definizioni di gestore (il soggetto privato o pubblico che gestisce la piattaforma di intermediazione), di utente operatore (il soggetto che attraverso la piattaforma opera condividendo il veicolo) e di utente fruitore (il soggetto che attraverso la piattaforma utilizza il veicolo condiviso dall'utente operatore).
  Ai sensi dell'articolo 2-bis il car pooling si configura come contratto di trasporto gratuito, ai sensi dell'articolo 1681, comma 3, del codice civile, e non come attività d'impresa di trasporto di persone. Sono ammesse forme di compartecipazione alle spese di viaggio condivise tra gli utenti, che non possono determinare profitti per l'utente operatore e il cui importo deve essere preventivamente concordato, anche a tal fine ricorrendo alle tabelle dell'Automobile Club d'Italia (ACI). Al contrario l'attività dei gestori delle piattaforme può configurarsi come attività di impresa.
  L'articolo 3 ha ad oggetto le attività di promozione del car pooling. In particolare, nel comma 1 si prevede l'obbligo per le amministrazioni e gli enti pubblici di riservare nei propri siti internet e intranet, uno spazio dedicato alle informazioni sul car pooling, anche fornendo adeguata pubblicità ai servizi eventualmente promossi dalla stessa amministrazione o da altri soggetti pubblici e privati operanti nella medesima zona. L'obbligo viene poi esteso alle imprese private che abbiano un numero di addetti superiore a 250 operanti in un unico stabilimento. Il comma 2 affida la vigilanza sull'attuazione di tali disposizioni al responsabile per la mobilità aziendale (mobility manager), di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente 27 marzo 1998, ove individuato. Ai sensi del comma 3, il Ministero dell'ambiente e il Ministero delle infrastrutture e trasporti sono tenuti ad elaborare annualmente un programma coordinato di iniziative per l'informazione e l'educazione alla mobilità sostenibile, con particolare attenzione all'incentivazione del car pooling, anche attraverso campagne informative sui principali mezzi di comunicazione. Il comma 4 prevede infine, a garanzia della sicurezza degli utenti di car pooling, che entro un mese dall'entrata in vigore della legge il Ministero delle infrastrutture pubblichi sul sito istituzionale del portale dell'automobilista delle interfacce applicative, al fine di dare la possibilità ai gestori, nel rispetto della privacy degli utenti, di consultare alcune informazioni riguardanti i veicoli e gli utenti operatori, quali la validità della patente degli utenti registrati al servizio, l'assicurazione e la revisione dei loro veicoli.
  L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie. Si prevede innanzitutto che alle imprese che realizzano e gestiscono direttamente servizi di car pooling sia riconosciuto, a decorrere dall'anno 2017, un credito di imposta fino all'importo massimo di 10 mila euro annui, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro annui. I criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta sono definiti con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza Unificata. Il decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. L'articolo individua infine la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, pari a 1 milione di euro annui.
  L'articolo 4-bis reca infine la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono ad attuare quanto previsto dalla legge compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.Pag. 122
  In conclusione, rilevato che la finalità del provvedimento risulta in linea con le posizioni assunte in più occasioni dalla Commissione Ambiente, segnala in particolare il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro dalla Commissione introdotto nel corso dell'esame del cosiddetto collegato ambientale alla legge di stabilità 2014, destinato a finanziare progetti di mobilità sostenibile, ivi incluse iniziative di car pooling.
  Tutto ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere, in esito alle considerazioni che dovessero emergere dal dibattito.

  Ermete REALACCI, presidente, nel ricordare che di recente le Commissioni riunite VIII e IX hanno espresso parere favorevole sull'atto del Governo recante la ripartizione delle risorse stanziate per il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile citato dalla relatrice, acquisendo peraltro in quell'occasione la disponibilità del ministero competente a reperire ulteriori risorse per estendere la platea dei progetti finanziati, sollecita i colleghi a sottoporre alla relatrice eventuali considerazioni al fine della predisposizione della proposta di parere, la cui votazione è fissata per la giornata di domani,
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini.
C. 4665, approvata dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento titolo.

  Piergiorgio CARRESCIA (PD), relatore, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, la proposta di legge – già approvata dal Senato il 26 settembre 2017 e composta di 5 articoli – che reca disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini (C. 4665).
  La proposta dichiara infatti il 2018, nel quale ricorrono 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini, «anno rossiniano» e, come indicato dall'articolo 1, mira a celebrare la figura del musicista e valorizzarne l'opera.
  L'articolo 2 individua a tal fine le tipologie di progetti meritevoli di finanziamento, da realizzare nel 2018 e nel 2019. In particolare, un primo ambito di intervento riguarda il sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, alle attività formative volte a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza, anche mediante l'utilizzo di tecnologie digitali, del patrimonio artistico e documentario relativo alla figura e all'opera di Rossini, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul piano nazionale e internazionale. Un secondo ambito attiene al recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, archivistico, museografico o culturale riguardante la figura di Rossini, nonché al recupero edilizio e al restauro conservativo dei luoghi rossiniani, incluso il Conservatorio, ubicati nella provincia di Pesaro e Urbino, anche con finalità di promozione turistica. A tali interventi deve essere destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario destinato alle celebrazioni, di cui al successivo articolo 4. Un terzo ambito riguarda la promozione della ricerca scientifica in materia di studi rossiniani, anche attraverso l'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi sull'opera di Rossini, rivolte a studenti dei conservatori e delle accademie musicali.
  L'articolo 3 dispone l'istituzione del Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri – o da un suo delegato – e composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – o da loro delegati –, dal presidente della regione Marche, dal sindaco del comune di Pesaro, e da quattro Pag. 123insigni esponenti della cultura e delle arti musicali italiane ed europee, esperti della vita e delle opere di Rossini, nominati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge con decreto interministeriale. Il Comitato promotore costituisce un Comitato scientifico, composto da non più di dieci personalità di chiara fama, esperte della vita e delle opere di Rossini che formula gli indirizzi generali per le iniziative da realizzare ai fini delle celebrazioni. Sulla base degli indirizzi del Comitato scientifico, il Comitato promotore – che può avvalersi anche della collaborazione di soggetti privati – redige il programma delle attività da realizzare, individua i soggetti attuatori e ne monitora l'attuazione. Il Comitato promotore dura in carica fino al 31 dicembre 2019. Entro 90 giorni dal termine delle celebrazioni, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzo dei contributi ricevuti, che trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'invio alle Camere.
  In base all'articolo 4, il contributo straordinario attribuito al Comitato promotore per lo svolgimento delle iniziative celebrative è pari a euro 680.000 per il 2018 e ad euro 20.000 per il 2019. A valere sullo stesso, si provvede anche – ferma restando la quota del 20 per cento da destinare ai citati interventi di restauro – alla realizzazione del sito web del Comitato promotore, nonché, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, alla copertura degli eventuali costi di funzionamento di entrambi i Comitati, incluso l'eventuale rimborso delle spese di missione.
  L'articolo 5, infine, dispone che alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di stabilità 2016 per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, pari a euro 10 milioni a decorrere dal 2016.

  Ermete REALACCI, presidente, nel sollecitare i colleghi a sottoporre al relatore eventuali considerazioni sul provvedimento in esame, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.