CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 novembre 2017
905.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore delle prestazioni legali.
Nuovo testo C. 4631 Governo e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 novembre 2017.

  Liliana VENTRICELLI (PD), relatrice, non essendo pervenuti da parte dei colleghi rilievi o osservazioni sul provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati.
Nuovo testo C. 2436 Dell'Orco.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 novembre 2017.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), che tiene conto, tra l'altro, delle osservazioni espresse dalla deputata Schirò nella seduta di ieri aventi ad oggetto l'opportunità di incentivare il ricorso ai veicoli elettrici.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 8 novembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE.
Atto n. 456.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2017.

  Mario SBERNA (DeS-CD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 2), che illustra nel dettaglio.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE.
Atto n. 470.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

  Mario SBERNA (DeS-CD), relatore, evidenzia che con l'atto in esame si dà attuazione alla delega conferita con l'articolo 1 e l'Allegato B della legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016), secondo i princìpi e criteri direttivi specifici recati dall'articolo 6 della medesima legge di delegazione ed i principi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.
  In particolare, ricorda che l'articolo 6 della legge di delegazione europea 2015 detta un importante principio e criterio direttivo aggiuntivo rispetto ai principi e criteri direttivi generali richiamati dall'articolo 1, comma 1 del disegno di legge di delegazione europea 2015, alla luce del quale il Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio – sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi-, dovrà prevedere che la promessa di restituzione dei costi sottoscritta dal cittadino italiano innanzi all'autorità consolare di un altro Stato membro della Unione europea alle condizioni previste dall'articolo 14 della direttiva 2015/637, abbia efficacia di titolo esecutivo in relazione alle somme di danaro, determinate o determinabili, contenute in detta promessa di restituzione.Pag. 190
  La direttiva (UE) 2015/637 – adottata il 20 aprile 2015, che ha abrogato la precedente decisione 95/553/CE, nella stessa materia ma di minore portata –, ha un campo di applicazione piuttosto ampio: si stima infatti che circa 7 milioni di cittadini europei si trovino a viaggiare o a vivere in paesi terzi nei quali il loro Stato di appartenenza non è in grado di fornire assistenza consolare.
  Ricorda brevemente che la direttiva (UE) 2015/637 mira (articolo 1) a determinare le modalità con le quali cittadini europei bisognosi di assistenza consolare in paesi terzi nei quali non sono direttamente rappresentati abbiano diritto a godere della tutela delle ambasciate e dei consolati di altri Stati membri dell'Unione europea ivi presenti. Tale assistenza può concernere l'espletamento di semplici pratiche consolari, l'assistenza in caso di incidenti o perfino in caso di gravi crisi politiche nel paese terzo che consiglino la pronta evacuazione dei cittadini europei.
  Dal punto di vista giuridico la direttiva costituisce l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 20 e 23 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché dall'articolo 46 della Carta dei diritti fondamentali della UE.
  Difatti la lettera c) del comma 2 dell'articolo 20 del TFUE enuncia tra i diritti dei cittadini dell'Unione quello di essere tutelato dalle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle medesime condizioni dei cittadini di detto Stato, qualora si trovino nel territorio di un paese terzo privo di rappresentanza diplomatica o consolare nazionale.
  D'altra parte, l'articolo 23 del TFUE, ribadendo tale diritto dei cittadini europei, prevede che gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela – questa disposizione è stata a suo tempo attuata dalla citata decisione 95/553/CE. La disposizione prevede inoltre che il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo e con procedura legislativa speciale, possa adottare direttive sulle misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare la tutela consolare dei cittadini europei non rappresentati in Stati terzi – e la direttiva 2015/637 costituisce per l'appunto l'attuazione di quest'ultima previsione.
  Per quanto concerne invece la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'articolo 46 reitera esattamente quanto previsto dalla richiamata lettera c), comma 2 dell'articolo 20 del TFUE.
  In questo contesto, elemento essenziale della direttiva 2015/637 è quello di fornire una tutela consolare non discriminatoria, nel senso che i cittadini di Stati membri dell'Unione europea non rappresentati nello specifico paese terzo devono poter ottenere tutta l'assistenza che le ambasciate e consolati europei ivi presenti fornirebbero (articolo 2) ai propri cittadini, tra l'altro, in caso di decesso, di gravi incidenti o malattia, di arresto o detenzione, dell'esser stati vittime di reati, di situazioni di emergenza che richiedano aiuto o rimpatrio (articolo 9). La direttiva specifica inoltre la portata in cui l'assistenza consolare può estendersi (articolo 5) ai familiari di cittadini dell'Unione europea che abbiano tuttavia la cittadinanza di paesi terzi.
  Il testo dà sistematicità alle prassi maturate nel corso degli anni fra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il rilascio e il rimborso dei documenti di viaggio provvisori per i cittadini di altri paesi sprovvisti di passaporto, a seguito di smarrimento o di furto.
  Il termine per il recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali degli Stati membri è fissato al 1o maggio 2018.
  Passando alla illustrazione dello schema di decreto legislativo sottoposto all'esame della Commissione, rileva che il provvedimento si compone di 5 articoli.
  In primo luogo, esso modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, sull'ordinamento del Ministero degli esteri, aggiungendo alle funzioni fondamentali dei nostri consolati la tutela dei cittadini europei e dei non cittadini, nel rispetto delle disposizioni internazionali ed europee e nazionali. L'obbligo di assistenza può estendersi anche a cittadini Pag. 191non europei, laddove sia previsto da disposizioni europee o accordi bilaterali (articolo 1).
  Con una modifica al decreto legislativo n. 71 del 2011, riguardante l'organizzazione e le funzioni dei nostri uffici consolari) viene introdotto il concetto di «cittadino europeo non rappresentato», cioè cittadino di un Paese UE che non ha rappresentanze consolari stabili in un Paese terzo.
  Il provvedimento consente quindi agli uffici consolari di rilasciare documenti di viaggio provvisori, per consentire a tali persone, previa autorizzazione del Paese di cittadinanza, di rientrare in patria (articolo 2, comma 1, lettera a).
  Altre previsioni riguardano l'assistenza consolare in caso di arresto o detenzione e gli aspetti pratici della restituzione delle somme anticipate dai nostri uffici.
  Sono altresì previste norme per la tutela dei cittadini non rappresentati in caso di crisi o emergenze locali, oltre che previsioni sul coordinamento con le altre ambasciate degli Stati membri UE e con le delegazioni europee.
  Ai fini di facilitare il coordinamento con le strutture europee, il provvedimento prevede che il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale comunichi al Servizio europeo per l'azione esterna, l'ufficio che, secondo il proprio regolamento di organizzazione, svolge le funzioni di punto di contatto.
  Dalle nuove funzioni di assistenza possono essere esclusi i consoli onorari e i reggenti degli uffici consolari di 1a categoria.
  Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

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