CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 ottobre 2017
895.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 162

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE.

  La seduta comincia alle 8.15.

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore.
Testo unificato C. 2182 e abb.
(Parere alla X Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

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  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla X Commissione della Camera sul testo unificato delle proposte di legge C. 2182 ed abbinate, recante «Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Il testo unificato in esame mira alla definizione di un quadro normativo unitario per le professioni afferenti alle attività estetiche, anche alla luce dell'emersione di nuove figure professionali nel settore.
  Il testo apporta numerose modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, che reca la disciplina dell'attività di estetista e costituisce la normativa di riferimento nel settore.
  In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), delinea le finalità della legge, ossia la definizione dei principi fondamentali di disciplina delle attività professionali di estetica, tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia e di socio-estetista, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La legge mira altresì a stabilire disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività.
  Viene inoltre specificata la definizione dell'attività di estetista. La legge disciplina inoltre le attività di tatuatore, piercer, onicotecnico, truccatore, tecnico delle ciglia, socio-estetista.
  L'articolo 1, comma 1, lettera b), reca le definizioni delle attività del settore.
  La lettera c) prevede la designazione di almeno un responsabile tecnico in possesso di abilitazione (non più di qualificazione) professionale, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tatuatore e di piercer, oltre che di estetista. Le successive modifiche mirano a disciplinare l'abilitazione e la qualificazione professionale di tatuatore e piercer. La lettera d) disciplina le modalità di svolgimento delle attività del settore. La lettera e) integra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico per lo svolgimento delle attività disciplinate dalla legge. La lettera f) concerne le modalità di esercizio dell'attività di estetista.
  La lettera h) disciplina il percorso di qualificazione e abilitazione professionale di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia. In particolare, il nuovo articolo 9-bis della legge n. 1 del 1990 disciplina il percorso di qualificazione e abilitazione professionale di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia. Esso rimette inoltre alle Regioni la disciplina delle nuove attività professionali previste dalla legge, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza Stato-Regioni, e la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e dell'esame teorico-pratico, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale. Il nuovo articolo 9-ter della legge n. 1 del 1990 consente l'erogazione dei percorsi formativi descritti all'articolo 3, oltre che da parte delle istituzioni formative delle Regioni, anche da parte degli istituti professionali del sistema educativo di istruzione e formazione nell'ambito del regime di sussidiarietà, nel rispetto dell'autonomia scolastica. Tale percorso formativo prevede l'alternanza fra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, anche ai fini dell'acquisizione di appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale.
  L'articolo 1, comma 1, lettera l), interviene in materia di esercizio abusivo di tutte le attività professionali nel settore dell'estetica.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

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Disposizioni concernenti l'etichettatura delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivati e misure per la promozione della loro vendita e del loro consumo.
Nuovo testo unificato C. 1932 ed abbinata.
(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alla XIII Commissione Agricoltura della Camera sul testo unificato delle proposte di legge C. 1932 ed abbinata, recante «Disciplina della produzione, della commercializzazione e dell'etichettatura degli sfarinati integrali di frumento e dei prodotti alimentari composti con tali sfarinati», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  L'articolo 1 autorizza il Governo a modificare il regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, indicando norme regolatrici della materia relative alle definizioni, ai termini ed alle modalità per l'utilizzo della denominazione di prodotto integrale, alle modalità di etichettatura e all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
  L'articolo 2 indica un criterio – la valorizzazione dell'utilizzo dei prodotti integrali – di cui si può tenere facoltativamente conto nell'emanazione del decreto contenente le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica.
  L'articolo 3 interviene in materia di denominazioni del pane integrale.
  L'articolo 4 reca infine la disciplina transitoria.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale.
S. 2914, approvato dalla Camera.
(Parere alla 9a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 9a Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, sul disegno di legge S. 2914, recante «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale», già approvato dalla Camera.
  Ricorda che la Commissione si è già espressa sul provvedimento nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento: nella seduta del 7 aprile 2016 e, successivamente (su un nuovo testo unificato), nella seduta del 17 maggio 2017.
  Si sofferma pertanto sulle principali novità introdotte nel prosieguo dell'esame alla Camera, facendo per il resto rinvio alle relazioni già svolte.
  All'articolo 4, diretto ad istituire il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica è stata prevista una dotazione dello stesso fondo pari a 3 milioni di euro, per il solo 2018, per finanziare le iniziative a carattere sperimentale contenute nel medesimo articolo.
  All'articolo 11, in materia di disciplina della rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine viene meno la previsione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali (ancorché senza diritto di voto) all'interno delle medesime commissioni (di cui fanno parte tre esperti designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in Pag. 165rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura).
  All'articolo 13, il Governo è delegato ad adottare disposizioni per il riordino della normativa sulla pesca sportiva, incluso ora il sistema di rilascio delle licenze, precedentemente disciplinato direttamente dal disegno di legge all'articolo 12 (abrogato nel prosieguo dell'esame presso la Camera).
  L'articolo 16, modificato rispetto al testo già esaminato, prevede che, fermi restando i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso assegnate, per il triennio 2018-2020 ogni eventuale incremento annuo delle quote è ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP), e fino ad un massimo del 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca.
  L'articolo 17, che modifica gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n.4 del 2012, ridefinendo l'entità delle sanzioni riferite a talune violazioni di specifici obblighi, stabilisce ora che la sospensione della licenza avvenga solo in caso di recidiva.
  Sono poi stati aggiunti gli articoli 18 e 19.
  L'articolo 18 stabilisce che per le violazioni alle disposizioni che vietano il bracconaggio ittico nelle acque interne, gli agenti accertatori, che già ora procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, possano procedere anche al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, anche se utilizzati unicamente a tali fini, solo qualora la violazione sia compiuta da soggetti che, pur essendovi tenuti, siano privi della prescritta licenza di pesca, o, in caso di recidiva, da soggetti titolari di licenza di pesca.
  L'articolo 19 prevede la copertura finanziaria.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica.
S. 2582, approvato dalla Camera.
(Parere alle Commissioni riunite 10a e 13a del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle Commissioni riunite 10a Industria, commercio, turismo e 13a Territorio, ambiente e beni ambientali del Senato, sul disegno di legge S. 2582, recante «Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica», approvato dalla Camera.
  Il disegno di legge è costituito da 10 articoli.
  L'articolo 1 delimita l'ambito di applicazione del provvedimento, riferendolo ai prodotti cosmetici individuati ai sensi del Regolamento (CE) 30 novembre 2009, n. 1223. Il regolamento europeo definisce «prodotto cosmetico» qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano a scopo di detersione, profumazione o protezione.
  L'articolo 2 istituisce il marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici con la finalità di promuovere prodotti cosmetici con comprovata efficacia funzionale e con minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita. Il marchio offre ai cittadini informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate.
  L'articolo 3 definisce i parametri per l'attribuzione ai prodotti cosmetici del marchio di qualità ecologica. In particolare, viene demandato ad un regolamento del Ministro dell'ambiente – adottato di concerto con il Ministro della salute, sentiti Pag. 166l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l'istituto superiore di sanità (ISS) – di definire, per ogni tipologia di prodotto cosmetico, i limiti, i metodi di prova, i criteri di valutazione e lo strumento di calcolo applicati all'intero ciclo di vita del prodotto. Ai fini dell'adozione di tale regolamento, l'articolo provvede a definire alcuni limiti relativi alla tossicità, alla nocività e alla biodegradabilità, nonché alcuni criteri concernenti la qualità degli imballaggi.
  L'articolo 4 disciplina la procedura per la concessione dell'uso del marchio. Al produttore è richiesto di dichiarare la composizione del prodotto, specificando gli elementi identificativi, la quantità e la funzione di ciascun componente. Il Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti – ai fini della concessione del marchio – è tenuto a verificare la conformità della domanda e dei prodotti rispetto ai criteri indicati nel regolamento europeo. L'imballaggio del prodotto, che ha ottenuto il marchio di qualità ecologica, deve riportare in modo ben visibile il marchio di certificazione ambientale nonché una specifica dicitura.
  L'articolo 5 prevede che l'ISPRA e l'istituto superiore di sanità forniscano supporto tecnico, logistico e funzionale a favore del «Comitato per il marchio di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit», istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente n. 413 del 1995.
  L'articolo 6 elenca le finalità perseguite dai controlli introdotti dal provvedimento in esame: la riduzione dell'inquinamento idrico, della produzione di rifiuti e dei rischi per l'ambiente; la prevenzione dei rischi per la salute; la coerenza dell'etichettatura rispetto ai contenuti del prodotto.
  L'articolo 7 reca disposizioni in materia di risorse finanziarie per la gestione del Comitato per il marchio di qualità ecologica dei prodotti.
  L'articolo 8 sanziona la contraffazione o l'alterazione del marchio italiano di qualità ecologica o la sua utilizzazione in violazione della legge, a tal fine richiamando alcune disposizioni del codice penale, nonché l'articolo 127 del Codice della proprietà industriale, il quale prevede una sanzione pecuniaria per l'apposizione su un oggetto di parole o indicazioni non corrispondenti al vero.
  L'articolo 9 disciplina il divieto del commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche, vale a dire particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici.
  L'articolo 10 stabilisce che il Ministro dell'ambiente provveda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, alla revisione del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413 (»Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit»), anche al fine di adeguare le norme sul funzionamento del Comitato alle nuove disposizioni.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri.
Nuovo testo S. 447 e abb.
(Parere alla 12a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla 12a Commissione Igiene e sanità del Senato sul testo unificato dei disegni di legge in materia di attività funerarie, tutti di iniziativa parlamentare.
  Il provvedimento si compone di 24 articoli suddivisi in cinque capi.Pag. 167
  L'articolo 1 reca finalità e ambito di applicazione del disegno di legge. Esso detta i principi fondamentali in materia di disciplina delle attività funerarie, intese come il complesso dei servizi e delle funzioni attinenti al trattamento e alla sepoltura ovvero alla cremazione dei defunti e alla polizia mortuaria, richiamando le competenze statali esclusive riguardanti l'articolo 117, secondo comma, lettere i) («cittadinanza, stato civile e anagrafi») e m) («determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale») (comma 1).
  Fra l'altro, il provvedimento definisce le funzioni dello Stato e degli enti territoriali, individuando anche gli specifici compiti assegnati ai Comuni, alle Città metropolitane e alle ASL (comma 2). Al riguardo, pare opportuno aggiungere, nel novero degli enti da ultimo richiamati, anche le Province o se si preferisce (come avviene in altre parti del disegno di legge) gli enti di area vasta.
  I servizi necroscopici e cimiteriali rientrano tra le funzioni fondamentali dei Comuni in materia di predisposizione e gestione del sistema locale dei servizi sociali e il sindaco, nello svolgimento di tali funzioni, si avvale, per i profili igienico-sanitari, della ASL territorialmente competente e, per i compiti di polizia mortuaria, del personale comunale espressamente incaricato. I cimiteri rientrano nell'ambito della nozione di servizio pubblico essenziale e sono assoggettati al regime dei beni demaniali (comma 3).
  Al comma 5 si precisa che le disposizioni della legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dalle norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474).
  L'articolo 2 reca l'apparato definitorio.
  Il capo II, relativo alla disciplina delle attività funebri, si compone degli articoli dal 3 al 15.
  L'articolo 3 stabilisce che le attività funebri sono attività economiche che si esercitano secondo princìpi di concorrenza nel mercato con modalità che tutelino l'effettiva libertà di scelta del defunto e dei suoi familiari. Il loro esercizio è riservato alle imprese funebri e ai centri di servizio funebre, ed è consentito ai comuni, singoli o associati, di costituire imprese funebri.
  L'articolo 4 dispone in ordine alle caratteristiche che devono essere possedute dalle imprese funebri; l'articolo 5 disciplina i requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati; l'articolo 6 reca i requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati; l'articolo 6 riguarda i Centri di servizio funebre; l'articolo 7 impone che le imprese possano effettuare le loro prestazioni solo a seguito del conferimento di un mandato scritto.
  L'articolo 8 interviene in materia di trasporti funebri.
  L'articolo 9 detta disposizioni in materia di case funerarie, sale del commiato e servizi mortuari. La realizzazione e l'esercizio di case funerarie e di sale del commiato sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal Comune territorialmente competente. Essa è concessa all'impresa funebre previa verifica del rispetto dei requisiti strutturali ed impiantistici delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificate nell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, nonché previa verifica della sussistenza di ulteriori requisiti minimi strutturali recati al comma 2. Inoltre, si prevede che i servizi mortuari sanitari siano gestiti dalle competenti strutture del Servizio sanitario regionale, direttamente o mediante affidamento, con procedure ad Pag. 168evidenza pubblica, a terzi che non siano in alcun modo collegati ad attività di impresa funebre, centro di servizio funebre o agente funebre (comma 3).
  L'articolo 10 disciplina la cremazione e dispersione delle ceneri. Si stabilisce: che l'autorizzazione alla cremazione sia concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto, o da soggetto diverso avente titolo; che per la realizzazione di nuovi crematori si applicano le disposizioni in materia di piani regolatori cimiteriali (di cui all'articolo 16); che per l'affidamento in gestione dei crematori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18; che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano definite le norme tecniche per la realizzazione e l'esercizio dei crematori (in termini di limiti di emissione, impianti e ambienti tecnologici, nonché di tracciabilità delle cremazioni).
  L'articolo 11 dispone in ordine alla tanatoprassi, rinviando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei requisiti minimi per tale pratica. Il decreto dovrà procedere all'individuazione del profilo professionale dell'operatore di tanatoprassi; all'indicazione dei luoghi idonei all'effettuazione dei trattamenti di tanatoprassi; alla definizione delle metodiche e delle sostanze da utilizzare nei trattamenti di tanatoprassi.
  L'articolo 12 reca disposizioni sulla tutela del dolente e vieta forme di pubblicità e di procacciamento.
  L'articolo 13 rinvia ad apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione degli obblighi di trasparenza.
  Le attività collaterali, aggiuntive e integrative delle attività funebri, sono oggetto di disciplina da parte dell'articolo 14.
  L'articolo 15 pone in capo ai Comuni e alle ASL, secondo le rispettive attribuzioni, i compiti di verifica dell'osservanza delle norme inerenti l'attività funebre nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, avvalendosi di personale specificamente individuato e con formazione abilitante almeno pari a quella prevista per i direttori tecnici di impresa funebre. Quest'ultimo provvede all'accertamento delle violazioni, alla loro notificazione e all'irrogazione delle relative sanzioni. Si stabilisce inoltre che più ASL di una stessa Regione possano costituire un unico sistema di vigilanza e controllo per ragioni di efficienza ed economicità. Gli oneri derivanti dall'attività di vigilanza e controllo sono posti a carico delle risorse proprie dei Comuni e delle ASL disponibili a legislazione vigente, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al medesimo articolo, nonché di un contributo fisso da corrispondere per ogni funerale, stabilito nell'importo di 30 euro (da aggiornare annualmente in base al tasso di rivalutazione monetaria rispetto all'anno precedente, elaborato dall'ISTAT).
  Nello specifico, si prevede che le imprese funebri e gli altri soggetti esercenti le attività funerarie inviino con cadenza mensile le somme percepite a titolo di contributo alla ASL competente per territorio.
  Nell'ambito dell'articolo 15, sottolinea l'opportunità di distinguere i compiti di vigilanza spettanti ai Comuni da quelli spettanti alle ASL, nonché destinare idonee risorse per un'efficace attività di vigilanza del rispetto delle disposizioni del disegno di legge.
  Il Capo III, relativo alla disciplina cimiteriale, si apre con l'articolo 16, riguardante i piani regolatori cimiteriali. Esso stabilisce che le Città metropolitane e gli enti di area vasta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, adottino un piano regolatore cimiteriale territoriale (PRCT), che può prevedere specifiche indicazioni concernenti le funzioni e le attività dei Comuni compresi nel rispettivo territorio, che ne recepiscono i contenuti Pag. 169mediante i necessari adeguamenti del rispettivo piano regolatore cimiteriale locale.
  Il PRCT disciplina: a) la presenza equilibrata di cimiteri nel territorio di riferimento; b) le soluzioni tecnico-costruttive idonee a favorire modalità gestionali dei cimiteri «a rotazione», favorendo la tumulazione aerata e la cremazione; c) la presenza di almeno un crematorio nell'ambito territoriale di ciascuna ASL; d) la costituzione di un ispettorato per la vigilanza e il controllo della gestione dei servizi cimiteriali (tale funzione di vigilanza e controllo può essere delegata alla ASL di riferimento); e) l'eventuale presenza di cimiteri per animali d'affezione.
  Inoltre si dispone che le Città metropolitane e gli enti di area vasta svolgono altresì le ulteriori funzioni, quali la definizione della carta della qualità dei servizi, la contrattazione e stipula del contratto di servizio con il soggetto gestore; la gestione delle modalità di subentro nella concessione di sepolture private (quest'ultima funzione è peraltro delegabile ai comuni);
  Viene poi demandato ad un regolamento governativo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, il compito di modificare il regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di requisiti tecnico-costruttivi che devono possedere i loculi areati.
  Anche per gli oneri derivanti dalle attività previste dall'articolo in esame (comprese le funzioni di vigilanza e controllo) si provvede a valere sulle risorse proprie dei Comuni competenti in relazione all'area di riferimento, nonché mediante quota parte dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni e del contributo fisso di cui al richiamato articolo 15, comma 2.
  L'articolo 17 è dedicato ai cimiteri per animali d'affezione.
  L'articolo 18, relativo all'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali, definisce questi ultimi come servizi locali di interesse economico generale, precisando che l'organizzazione e gestione di tali servizi sia di competenza dei comuni, singoli o associati. Entro un anno dalla adozione del PRCT e della carta della qualità dei servizi, i Comuni sono tenuti a provvedere all'affidamento dei servizi cimiteriali nel proprio ambito territoriale o con procedura ad evidenza pubblica ad impresa cimiteriale pubblica o privata; o a società a partecipazione pubblica, in cui la scelta del socio operativo-gestionale sia svolta ad evidenza pubblica, o, infine, a società in house.
  L'articolo 19 dispone che il servizio di illuminazione votiva sia di competenza dei Comuni e ne detta la disciplina.
  L'articolo 20 stabilisce che i soggetti competenti per il rilascio delle autorizzazioni di cui al disegno di legge trasmettano annualmente all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente i dati sulle autorizzazioni rilasciate concernenti il trasporto di salme, di cadaveri, di ossa umane, di urne cinerarie o di resti mortali nonché la loro inumazione, tumulazione o cremazione, indicando i soggetti a cui sono state rilasciate e quelli che le hanno eseguite. La tipologia di dati, le modalità e i termini di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. L'ISTAT attiva all'interno della programmazione statistica nazionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una rilevazione con obbligo di risposta concernente, per ogni Comune, una serie di dati riguardanti, fra l'altro, il numero delle autorizzazioni e delle concessioni disposte.
  Gli articoli 21 e 22 compongono il Capo IV, relativo alla «Previdenza funeraria e misure fiscali».
  Il Capo V, recante disposizioni finali, si compone dell'articolo 23 (adeguamento delle normative regionali e regolamento di attuazione) e dell'articolo 24 (norme transitorie).
  L'articolo 23 demanda ad appositi regolamenti governativi, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro della Pag. 170salute, di concerto col Ministro dell'interno e col Ministro della giustizia, la definizione delle disposizioni attuative della stessa legge «per le materie rientranti nella competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le disposizioni volte a definire la relativa modulistica uniforme valida in tutto il territorio nazionale», nonché le disposizioni concernenti profili non specificatamente disciplinati dalla legge, secondo determinati criteri, specificamente elencati, a) previsione della denuncia di morte ed accertamento dei decessi; b) accertamento e certificazione della morte; c) individuazione di locali di osservazione ed obitori, garanzie per l'autorità giudiziaria, presenza territoriale di celle refrigerate o di camere refrigerate; d) definizione dei trasporti internazionali di cadaveri, ceneri ed ossa umane; e) definizione di autopsie, riscontri diagnostici e trattamenti per la conservazione dei cadaveri; f) previsione di disposizioni generali sui cimiteri, ivi comprese le norme costruttive, sui piani regolatori cimiteriali, sulle modalità per la sepoltura e per la cremazione; g) previsione di prescrizioni tecniche per la casa funeraria, la sala del commiato, il crematorio, l'ossario comune, il cinerario comune e i luoghi di dispersione delle ceneri; h) individuazione di procedure e criteri di intervento in caso di calamità naturali o artificiali che determinino un numero elevato di decessi.
  Nell'ambito del procedimento di adozione dei predetti regolamenti si prevede, fra gli altri, la previa acquisizione del parere della Conferenza unificata da esprimersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, con la precisazione che, decorso invano tale termine, i regolamenti sono comunque emanati. È previsto che dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
  Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni della presente legge e alle relative disposizioni attuative entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle norme regolamenti. Decorso il predetto termine, il Governo esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, con le procedure di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini della tutela dell'unità giuridica e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
  Rileva al riguardo l'opportunità di estendere il coinvolgimento della Conferenza unificata, qui assicurato, anche alle ulteriori disposizioni attuative del provvedimento in esame, riguardanti: i requisiti formativi e dei titoli abilitanti del personale dedito all'attività funeraria (articolo 5); le norme tecniche per la realizzazione e l'esercizio dei crematori (articolo 10, comma 15); gli obblighi di trasparenza (articolo 13); i requisiti che devono possedere i loculi areati (articolo 16, comma 9).
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e quattro osservazioni (vedi allegato 5).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali.
Testo unificato S. 116-B ed abbinati, approvato dalla Camera.
(Parere alle Commissioni riunite 1a e 2a del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il senatore Albert LANIÈCE, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle Commissioni riunite 1a Affari costituzionali e 2a Giustizia del Senato, sul disegno Pag. 171di legge S. 116-273-296-394-546-B, recante «Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali», già approvato dal Senato in prima lettura e successivamente modificato dalla Camera (C. 2188).
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il parere, nel corso dell'esame in seconda lettura, alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e II Giustizia della Camera in data 26 novembre 2015.
  Le condizioni e osservazioni poste nel parere allora espresso sono state recepite dalle Commissioni di merito nel testo proposto all'esito dell'esame in sede referente e confermate in sede di esame in Assemblea.
  Si fa riferimento, in particolare, all'introduzione di una disciplina per il ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti alle elezioni regionali (articolo 5), che abbiano svolto incarichi di governo regionale (articolo 7), che abbiano svolto il mandato elettorale nelle Regioni (articolo 9), nonché al coordinamento del disegno di legge con la nuova disciplina degli organi delle Città metropolitane e delle Province recata dalla legge n. 56 del 2014.
  Il riferimento ai mandati di Presidente della Regione, Consigliere regionale, Sindaco o Consigliere metropolitano, Presidente della Provincia è stato inserito anche all'articolo 10, recante disposizioni transitorie per i magistrati in corso di mandato alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
  Tra le modificazioni apportate nel corso dell'esame alla Camera, si segnalano le seguenti.
  L'articolo 1 reca la disciplina della candidabilità a cariche elettive e dell'assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali.
  Per quanto concerne le cariche elettive menzionate, si fa, tra l'altro, riferimento all'elezione, a suffragio universale, alle cariche di Sindaco metropolitano e di Consigliere metropolitano. L'elezione del Sindaco e del Consiglio metropolitano a suffragio universale costituisce una ipotesi di individuazione di tali cariche che deve essere prevista dallo statuto metropolitano e la cui realizzazione è subordinata ad ulteriori condizioni, tra cui l'approvazione di una legge statale di disciplina del sistema elettorale (articolo 1, comma 22, della legge n. 56 del 2014). Trattandosi pertanto di una ipotesi eventuale, sarebbe stato preferibile – all'articolo 1, comma 1, secondo periodo – fare menzione di tale eventualità.
  Per quanto concerne gli incarichi di governo non elettivi, a seguito del riordino degli enti locali dettato dalla legge n. 56 del 2014, nell'ambito della governance delle Province e delle Città metropolitane, ad eccezione della Regione Trentino-Alto Adige, è venuto meno l'incarico di assessore provinciale. Nello specifico, il Presidente della provincia o il Sindaco metropolitano possono essere coadiuvati, nell'esercizio delle funzioni di governo, da consiglieri delegati, scelti fra i Consiglieri provinciali o metropolitani che, in quanto tali, sono già Sindaci di comuni o Consiglieri comunali (per via dell'elezione indiretta). La disciplina dell'incandidabilità a detti incarichi di governo è pertanto assorbita nella disciplina dell'incandidabilità alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale. Occorre tuttavia tenere presente che il riordino degli enti locali operato dalla legge n. 56 del 2014 tuttavia non si applica alla regione Trentino-Alto Adige, in considerazione della peculiare posizione di autonomia riservata alle Province autonome.
  Va segnalato che non tutti gli assessori delle Province autonome sono individuati fra i consiglieri provinciali, per i quali la disciplina di riferimento è quella relativa all'incandidabilità dei magistrati a Consigliere della Provincia autonoma di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del disegno di legge in esame. Ai sensi dell'articolo 50, secondo comma, dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige infatti si prevede esplicitamente la possibilità che per l'incarico di assessore della Giunta provinciale di Bolzano possa essere individuato un soggetto non appartenente al Pag. 172Consiglio provinciale (e in tal caso si dispone una specifica procedura). Riguardo alla provincia di Trento, nel silenzio dello statuto, è la legge provinciale n. 2 del 2003 («Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia») a stabilire che il Presidente possa nominare un assessore scelto tra cittadini non facenti parte del Consiglio provinciale (sebbene in tal caso questo debba essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere provinciale). Il disegno di legge in esame non reca pertanto una disciplina esaustiva riferita all'eventuale assunzione, da parte di magistrati, di un incarico di assessore presso le Province autonome, a differenza di quanto accade per analoghi incarichi presso i Comuni (articolo 1, comma 1, terzo periodo) e presso la Regione (articolo 1, comma 1, primo periodo, considerato che lo statuto della Regione Trentino-Alto Adige dispone che gli assessori regionali debbano essere consiglieri regionali, e quarto periodo).
  Al comma 3 del medesimo articolo 1, è stata introdotta la specificazione per cui ai magistrati che hanno cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari non si applicano i limiti alla candidabilità ovvero all'assunzione di incarichi di governo di cui al comma 1, solo se tale cessazione è avvenuta da almeno due anni.
  All'articolo 2, l'obbligo di aspettativa per magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che intendano assumere incarichi di governo e di assessore è stato esteso anche alle figure del sottosegretario regionale e dell'assessore regionale.
  All'articolo 4, in materia di status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo, è stata soppressa la previsione – presente nel testo approvato dal Senato – sulla base della quale i magistrati in aspettativa avrebbero conservato il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica, e fatta comunque salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica.
  Il medesimo articolo 4 istituisce, nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri, una banca dati dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché degli avvocati e procuratori dello Stato collocati fuori ruolo, provvedendo alla copertura dei relativi oneri quantificati in 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  All'articolo 5, è stato ridotto da cinque a due anni il divieto di esercizio delle funzioni inquirenti (nel testo approvato dal Senato il divieto era esteso a tutti i tipi di funzione) per i magistrati candidati e non eletti, nonché il divieto di assegnazione ad un ufficio con competenza ricadente nella circoscrizione elettorale (ovvero nella Regione o nella Città metropolitana o nel Comune) in cui hanno presentato la candidatura.
  Al medesimo articolo, sono state soppresse – limitatamente ai magistrati candidati e non eletti – le disposizioni, presenti nel testo approvato in prima lettura, relative: all'obbligo di ricollocamento in ruolo nella funzione giudicante, con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni; al divieto, una volta ricollocati in ruolo, di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.
  Negli articoli successivi obblighi e divieti in fase di ricollocamento sono stati diversamente modulati in relazione agli incarichi ricoperti. Per i magistrati eletti al Parlamento europeo o al Senato o alla Camera, che abbiano optato per il ricollocamento nella magistratura (articolo 6): sono stati soppressi il generale divieto di tornare a svolgere le funzioni svolte prima del mandato e il divieto di ricollocamento in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa; è stato ridotto da cinque a tre anni il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi, con vincolo, tuttavia, di esercitare, in tale periodo, funzioni giudicanti collegiali; è stata introdotta la possibilità di ricollocamento, in presenza dei requisiti, presso gli uffici della Corte di cassazione e della procura generale presso la Pag. 173Corte di cassazione. Per i magistrati che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità in qualità di capi degli uffici di diretta collaborazione a livello di governo centrale o territoriale (articolo 7): è stato introdotto l'obbligo di ricollocamento presso gli uffici di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di un anno. Per i magistrati eletti negli enti territoriali (articolo 9): sono stati ridotti da cinque a tre anni i divieti di prestare servizio nel territorio in cui hanno espletato il mandato, nonché di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi.
  Sono stati soppressi: l'articolo 10, che dettava disposizioni applicabili alla magistratura onoraria; l'articolo 11, che recava princìpi fondamentali in materia di candidabilità dei magistrati alle elezioni regionali e di assunzione dell'incarico di assessore regionale, incarichi che – come sopra accennato – trovano ora disciplina nei precedenti articoli; l'articolo 13, recante modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 6).

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 8.40.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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