CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 ottobre 2017
895.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4605 Ferranti, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.
(Deliberazione).

  Donatella FERRANTI, presidente, sulla base di quanto convenuto dalla Commissione ed essendo stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 4605 Ferranti, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.Pag. 37
 Fa presente, quindi, che, nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione procederà alle audizioni di rappresentanti della magistratura, dell'avvocatura nonché di professori universitari esperti della materia.

  La Commissione approva la proposta della presidente.

  La seduta termina alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 4605 Ferranti, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.
Audizione di Cesare Massimo Bianca, libero docente di diritto civile, di Mirzia Bianca, professoressa di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza», di Claudio Cecchella, presidente nazionale dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia e di Fiorella d'Arpino, presidente della sezione di Roma.
(Svolgimento e conclusione).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

  Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Cesare Massimo BIANCA, libero docente di diritto civile, Mirzia BIANCA, professoressa di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza», Claudio CECCHELLA, presidente nazionale dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia e Fiorella D'ARPINO, presidente della sezione di Roma.

  Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni la deputata Donatella FERRANTI, presidente.

  Rispondono ai quesiti posti Claudio CECCHELLA, presidente nazionale dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia e Mirzia BIANCA, professoressa di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza».

  Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale.
Atto n. 466.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad avviare l'esame sullo schema di decreto legislativo Pag. 38recante disposizioni di attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale (A.C. 466).
 Al riguardo, rammenta che il provvedimento dà attuazione al principio della riserva di codice nella materia penale, come richiesto dall'articolo 1, comma 85, lettera q) della legge n. 103 del 2017. A tal fine il provvedimento riconduce al codice penale alcune disposizioni attualmente inserite nella legislazione speciale.
  La legge n. 103 del 2017, entrata in vigore lo scorso 3 agosto 2017, prevede modifiche all'ordinamento penale, sia sostanziale sia processuale, nonché all'ordinamento penitenziario. In particolare, la riforma dell'ordinamento penitenziario è oggetto di una delega al Governo, prevista dall'articolo 1, comma 82, della legge ed è indirizzata da una serie di principi e criteri direttivi enunciati dall'articolo 1, comma 85.
  Segnala che, tra tali principi e criteri direttivi, è stata inserita anche l'attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice in materia penale (lettera q), al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena. In particolare, si prevede l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità ed integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato. Inoltre, ulteriori deleghe sono affidate al Governo per l'adozione di norme di attuazione della nuova disciplina (comma 86) e per l'adozione di eventuali disposizioni integrative e correttive (comma 87).
  Nel passare all'esame del contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo, rammenta che, come ricordato dalla relazione illustrativa, lo stesso si avvale dei risultati del lavoro di una Commissione di studio ministeriale, istituita nel maggio 2016, ancor prima dell'approvazione della norma di delega.
 Fa presente che lo schema di decreto legislativo consta di 9 articoli attraverso i quali: è affermato il principio di riserva di codice penale (articolo 1); sono trasferiti dalla legislazione speciale al codice penale alcuni delitti riconducibili alla tutela della persona (articolo 2), dell'ambiente (articolo 3), del sistema finanziario (articolo 4) e alla lotta alla criminalità organizzata (articolo 5). Il legislatore delegato ha tradotto l'espressione «fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale» come riferita ai soli delitti, circoscrivendo dunque la propria ricognizione ai delitti e tralasciando le contravvenzioni. Al contempo, la delega è stata intesa come limitata al solo trasferimento di fattispecie vigenti, escludendo qualsiasi ulteriore intervento di correzione delle fattispecie penali; è portata all'interno del codice penale la disciplina della confisca estesa e per equivalente, che si è sino ad oggi sviluppata nell'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 (articolo 6); le disposizioni della legislazione speciale trasferite nel codice sono oggetto di abrogazione (articolo 7) e la restante normativa vigente è soggetta a coordinamento (articolo 8). È infine prevista la consueta clausola di invarianza finanziaria (articolo 9).
  Rammenta che, in particolare, l'articolo 1 dello schema all'esame delle Commissioni parlamentari introduce, tra i principi generali del codice penale, il principio della riserva di codice. Con un nuovo articolo 3-bis, infatti, si afferma che ogni futura disposizione penale dovrà essere introdotta nel codice oppure essere inserita in leggi che disciplinano organicamente una determinata materia a previsione di questa norma di principio, non espressamente richiesta dalla legge delega, né in grado di vincolare il legislatore in assenza di una copertura di rango costituzionale, è motivata dalla relazione illustrativa con l'esigenza di affermare un principio generale «di cui il futuro legislatore dovrà necessariamente tenere conto, spiegando le ragioni del suo eventuale mancato rispetto»; nella relazione si Pag. 39esprime inoltre la convinzione che si tratti di una «norma di indirizzo, di sicuro rilievo, in grado di incidere sulla produzione legislativa futura in materia penale».
  Rammenta che l'articolo 2 del provvedimento, rubricato «Modifiche in materia di tutela della persona», inserisce nel codice penale alcune fattispecie attualmente previste dalla legislazione speciale. La lettera a) introduce nel codice il nuovo articolo 289-ter, nel quale viene collocata la fattispecie di sequestro di persona a scopo di coazione, attualmente prevista dall'articolo 3 della legge n. 718 del 1985, e le relative disposizioni sulla giurisdizione penale, di cui all'articolo 4 della legge n. 718 del 1985. La fattispecie penale viene inserita nel capo relativo ai delitti contro la personalità interna dello Stato, subito dopo il sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (articolo 289-bis), alla cui disciplina in parte rinvia. La disposizione penale vigente viene sostanzialmente trascritta nel codice penale, con la sola omissione del comma sull'attenuante per fatto di lieve entità. Peraltro, proprio l'inserimento del sequestro di persona a scopo di coazione nel titolo relativo ai delitti contro la personalità dello Stato determina l'applicabilità dell'articolo 311 c.p., in base al quale «le pene comminate per i delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulta di lieve entità». La lettera b) interviene sull'articolo 388 del codice penale – inserito nel capo relativo ai delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie – per includere nel delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice la fattispecie di violazione dell'ordine di protezione contro gli abusi familiari, oggi prevista dall'articolo 6 della legge n. 154 del 2001. Ricorda che la legge n. 154 del 2001, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari, oltre ad aver introdotto nel codice di procedura penale la misura cautelare personale dell'allontanamento dell'autore delle violenze dalla casa familiare (articolo 282-bis c.p.p.), ha inserito anche nel codice civile il Titolo IX-bis, Ordini di protezione contro gli abusi familiari, disponendo che, affinché possa scattare la tutela, non sia necessaria la presenza del reato o del danno effettivamente arrecato ma sia sufficiente una accertata situazione di tensione familiare. Su istanza di parte il giudice, svolta la necessaria istruttoria e, se del caso, un'indagine sui redditi e sul patrimonio personale e comune dei coniugi, può adottare un decreto contenente gli ordini di protezione: si tratta di un decreto con il quale il giudice ordina (articolo 342-ter c.c.) la cessazione della condotta e l'allontanamento dalla casa familiare con eventuale ordine di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante. Il giudice stabilirà la durata dalla misura (massimo 6 mesi prorogabili in presenza di gravi motivi) e le modalità di attuazione, nonché eventualmente l'intervento dei servizi sociali e il pagamento periodico di un assegno. Chiunque violi l'ordine di protezione, ma anche analoghi provvedimenti assunti nei procedimenti di separazione e di divorzio, è punito – in base all'articolo 6 della legge – con le pene previste dall'articolo 388 c.p., ovvero con la reclusione fino a 3 anni o con la multa da lire 103 a 1.032 euro.
  Evidenzia che lo schema di decreto interviene sul secondo comma dell'articolo 388 c.p., relativo alla elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito per aggiungere tra le condotte anche l'elusione dell'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile e di provvedimenti analoghi assunti nei procedimenti di separazione o divorzio. La lettera c) interviene sull'articolo 570 c.p., che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare, per inserirvi le fattispecie di violazione degli obblighi di natura economica imposti in sede di separazione, divorzio, e decisione circa l'affidamento dei figli. Vengono in particolare ricondotti al codice penale i reati previsti dall'articolo 12-Pag. 40sexies della legge n. 898 del 1970 (legge sul divorzio) e dall'articolo 3 della legge n. 54 del 2006 (affido condiviso). La prima disposizione rinvia alle pene previste dall'articolo 570 c.p. – reclusione fino a un anno o multa da 103 a 1.032 euro – per punire la condotta del coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno; la seconda disposizione rinvia alla legge sul divorzio per la violazione degli obblighi di natura economica connessi all'affidamento dei minori. La lettera d) inserisce nel codice penale i reati di doping sportivo, prevedendo un nuovo articolo 586-bis, relativo al delitto di «Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti». Lo schema di decreto inserisce questa fattispecie nel titolo XII del libro sui delitti, dedicato ai delitti contro la persona e, in particolare, tra delitti contro la vita e l'incolumità individuale, subito dopo la fattispecie di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (articolo 586 c.p.). La fattispecie vigente viene pressoché integralmente trasposta nel codice penale, con la sola soppressione del riferimento alle disposizioni della legge n. 376 del 2000 relative alle classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche dopanti (articolo 2, comma 1). Tale rinvio interno è infatti sostituito da un generale rinvio alla legge. Il terzo comma del nuovo articolo 586-bis, inoltre, riprendendo l'elenco delle aggravanti, omette nell'aggravante per fatto commesso da componente di associazione o ente riconosciuto dal Coni, il richiamo al Comitato olimpico nazionale, con la conseguenza di estendere a esso l'aggravante al fatto commesso da qualsiasi componente o dipendente di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuto. La lettera e) inserisce nel codice penale, sempre nel titolo XII relativo ai delitti contro la persona, un nuovo capo I-bis nel quale sono inseriti i delitti contro la maternità, attualmente previsti dalla legge sull'aborto.
  Segnala che la riforma abroga le disposizioni della legge speciale e inserisce i due delitti agli articoli 593-bis (Interruzione colposa di gravidanza) e 593-ter (Interruzione di gravidanza non consensuale), mantenendo integralmente l'attuale formulazione. Non viene inserita nel codice penale la fattispecie di aborto consensuale illecito prevista dall'articolo 19 della legge n. 194 del 1978. Si tratta della disposizione che punisce con la reclusione fino a 3 anni chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate nella legge e che invece punisce la donna con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 10.000 euro. La relazione illustrativa motiva questa scelta con «il disvalore del tutto eterogeneo» delle prime due fattispecie rispetto a questa, che appare dunque «meritevole di rimanere nel corpo della legge speciale».
  Evidenzia che il comma 2 dell'articolo 2 dello schema, per finalità di coordinamento, interviene sull'articolo 33-bis del codice di procedura penale in tema di attribuzioni del tribunale in composizione collegiale: la disposizione corregge l'attuale richiamo all'articolo 18 della legge n. 194 con quello all'articolo 593-ter del codice penale. Il delitto di interruzione di gravidanza non consensuale resta così di competenza del collegio di tribunale. La lettera f) riconduce al codice penale i delitti di tratta e commercio di schiavi e di nave destinata alla tratta attualmente previsti dagli articoli 1152 e 1153 del R.D. n. 327 del 1942, recante il codice della navigazione. Lo schema di decreto inserisce queste due disposizioni nell'articolo 601 del codice penale, al quale vengono aggiunti due commi dopo il secondo. La riforma non interviene in sede di coordinamento sul codice della navigazione, nel quale vengono solo abrogati gli articoli 1152 e 1153. Non si interviene, in particolare, sull'articolo 1160 del codice della navigazione che, tra le pene accessorie dei delitti contro la persona, prevede in caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 1152 e 1153, per il comandante l'interdizione perpetua dai titoli e, per gli altri componenti dell'equipaggio, l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione. Di contro, l'inserimento delle Pag. 41due fattispecie nell'articolo 601 c.p. comporta l'applicazione delle pene accessorie previste per i delitti contro la personalità individuale dall'articolo 600-septies.2 del codice penale (dalla perdita della responsabilità genitoriale, all'interdizione dai pubblici uffici), tra le quali non figurano le ipotesi oggi disciplinate dal codice della navigazione. Inoltre, l'inserimento delle fattispecie nell'articolo 601 c.p. comporta la possibile applicazione ai fatti commessi dal comandante, dall'ufficiale e dall'equipaggio della nave delle aggravanti di cui all'articolo 602-ter c.p. (persona offesa minorenne, fatti diretti allo sfruttamento della prostituzione, grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa) con aumento della pena da un terzo alla metà. La lettera g) interviene sul delitto di traffico di organi, recentemente introdotto dal legislatore all'articolo 601-bis del codice penale, per ricondurre al codice anche la fattispecie di traffico di organi destinati ai trapianti di cui all'articolo 22-bis, comma 1, della legge n. 91 del 1999.
  Rammenta che lo schema di decreto inserisce la fattispecie relativa alla mediazione nella donazione di organi da vivente nell'articolo 601-bis c.p., contestualmente abrogando il comma 1 dell'articolo 22-bis della legge sui trapianti. Per coordinamento, posto che tutte le fattispecie prevedono l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione sanitaria, viene introdotto uno specifico comma nell'articolo 601-bis c.p. La lettera h) inserisce nel codice penale, tra i delitti contro la libertà individuale, una nuova sezione dedicata ai delitti contro l'uguaglianza (sez. I-bis); vengono ricollocate nel codice penale le fattispecie di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione, attualmente contenuti nell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966. Il contenuto dell'articolo 3 della c.d. Legge Reale è integralmente trasposto nel codice penale, attraverso l'inserimento dell'articolo 604-bis. Rispetto alla formulazione attuale sono soppressi il richiamo dell'articolo 4 della Convenzione di New York e il richiamo alla legge di ratifica dello Statuto della Corte penale internazionale.
  Fa presente che l'articolo 3 dello schema inserisce, nel titolo VI-bis relativo ai delitti contro l'ambiente (artt. 452-bis e seguenti), il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (nuovo articolo 452-quaterdecies), attualmente previsto dall'articolo 260 del Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006). Il delitto viene inserito tal quale nel codice penale e viene contestualmente coordinato il testo dell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, per confermare la competenza per le indagini su questo delitto del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto. Lo schema non trasferisce nel codice penale gli altri numerosi reati contro l'ambiente contenuti nella legislazione speciale, ritenendo che per lo più si tratti di appendici sanzionatorie di complessi di precetti e procedure analiticamente disciplinate da testi unici o da leggi organiche.
  Rammenta che l'articolo 4 sposta all'interno del codice due distinte fattispecie penali, attualmente contemplate dalla normativa antiriciclaggio e dal c.d. decreto-legge Scotti-Martelli del 1992 sul contrasto alla criminalità mafiosa. In particolare, la lettera a) interviene sul titolo VII del libro dei delitti, relativo ai delitti contro la fede pubblica, per inserire nel capo sulla falsità in atti, il delitto di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, fattispecie ora prevista dall'articolo 55, comma 5, del d.lgs. n. 231 del 2007 come recentemente riscritto dal d.lgs. n. 90 del 2017. La riforma inserisce il delitto nel nuovo articolo 493-ter del codice penale, nel quale viene descritta la fattispecie penale, prevista la confisca obbligatoria e l'affidamento dei beni sequestrati agli organi di polizia. Le corrispondenti disposizioni vigenti vengono abrogate (v. articolo 7, lettera q)). La lettera b) inserisce, sempre nel titolo VII, relativo ai delitti contro la fede pubblica, un nuovo capo III-bis, a tutela dell’integrità del sistema finanziario. Nel nuovo capo è inserito Pag. 42il reato di trasferimento fraudolento di valori, oggi previsto dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 306 del 1992 (decreto-legge Scotti-Martelli). Il delitto è inserito all'articolo 493-quater c.p., che esaurisce il contento del nuovo capo. Il comma 2 dell'articolo 4, per coordinamento, interviene sull'articolo 33-bis del codice di procedura penale per sostituire l'articolo 12-quinquies con il nuovo riferimento normativo, così da confermare su questo delitto la competenza del tribunale in composizione collegiale.
  Evidenzia che l'articolo 5 inserisce nel codice penale tre nuovi articoli relativi a circostanze aggravanti e attenuanti da applicare ai delitti di terrorismo e di mafia. In particolare, la lettera a) introduce nella parte generale del codice penale la circostanza aggravante del reato transnazionale, oggi prevista dall'articolo 4 della legge n. 146 del 2006, di ratifica della Convenzione ONU contro il crimine organizzato. La circostanza aggravante è inserita nel nuovo articolo 61-bis del codice penale; quanto al divieto di bilanciamento delle circostanze, il codice non rinvia alla legge speciale (articolo 7 del D.L. n. 152/1991) bensì all'articolo 416-bis.1, di nuova introduzione. La lettera b) riconduce al codice penale le circostanze aggravanti e attenuanti del delitti di terrorismo, attualmente previste dalla c.d. legge Cossiga (decreto-legge n. 625 del 1979). Le circostante del reato e la causa di non punibilità vengono inserite nel nuovo articolo 270-bis.1 del codice penale, collocato tra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, subito dopo le associazioni con finalità di terrorismo (articolo 270-bis). La formulazione delle disposizioni viene integralmente confermata e le previsioni della legge Cossiga vengono contestualmente abrogate (v. articolo 7, lettera e)). La lettera c) inserisce nel codice penale l'articolo 416-bis.1, nel quale colloca le circostanze aggravanti e attenuanti dei delitti connessi ad attività mafiose, attualmente previste dal decreto-legge n. 152 del 1991 e conseguentemente abrogate.
  Rileva che l'articolo 6 inserisce nel codice penale l'articolo 240-bis, rubricato «confisca in casi particolari», nel quale viene spostato l'attuale contenuto dell'articolo 12-sexies del decreto-legge Scotti-Martelli (D.L. n. 306 del 1992), ovvero la disposizione che, in relazione alla commissione di uno specifico e costantemente alimentato catalogo di reati, detta le misure di sicurezza patrimoniali della confisca allargata e della confisca per equivalente. Le specifiche disposizioni del decreto relative alla confisca allargata per i reati previsti dal Testo unico stupefacenti e dal TU dogane vengono invece inserite in quei testi normativi, attraverso il nuovo articolo 85-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973. La riforma abroga l'articolo 12-sexies e ne trasferisce il contenuto all'interno del capo relativo alle misure di sicurezza patrimoniali, subito dopo l'articolo 240 sulla confisca. La confisca in casi particolari dell'articolo 240-bis riprende la formulazione attuale dell'articolo 12-sexies, correggendo il richiamo alle fattispecie di traffico di rifiuti, di trasferimento fraudolento di valori e di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito. Il richiamo alla disciplina antimafia è formulato senza citare espressamente il d.lgs. n. 159 del 2011, ma riferendosi a «le disposizioni delle leggi antimafia in materia di misure di prevenzione». Il comma 2 dell'articolo 6 interviene sul testo unico degli stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) per inserire la disposizione sulla confisca allargata all'articolo 85-bis. Per l'applicazione della disciplina si rinvia alla legislazione antimafia e, in quanto compatibili, alle disposizioni dell'articolo 240-bis c.p. Analogamente, il comma 3 interviene sul testo unico delle dogane (decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973) per inserirvi all'articolo 5-bis la disciplina della confisca allargata. In merito, la relazione illustrativa afferma che «l'articolo 6 si giustifica, per ragioni di coerenza sistematica, con l'esigenza di dettare una disciplina organica in ambito codicistico delle misure di sicurezza patrimoniali».Pag. 43
  Segnala che l'articolo 7 abroga le disposizioni delle leggi speciali che sono confluite nel codice penale. Il successivo articolo 8 prescrive che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, i richiami alle disposizioni abrogate, ovunque presenti nella legislazione, debbano intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale, come indicato dalla tabella allegata allo schema di decreto. I richiami all'articolo 12-sexies andranno riferiti all'articolo 240-bis c.p. o alle specifiche disposizioni del testo unico degli stupefacenti e del testo unico delle dogane.
  Fa presente, in fine, che l'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  In relazione alle modalità di organizzazione dei lavori, informa di aver richiesto chiesto al Ministro della giustizia, allo scopo di meglio approfondire i contenuti del provvedimento in discussione, di acquisire la relazione conclusiva dei lavori della Commissione ministeriale presieduta dal dottor Gennaro Marasca e che analoga richiesta è stata formulata in relazione allo schema di decreto legislativo relativo ai giudizi di impugnazione (A.C 465), relativamente al quale potrà essere messa a disposizione dei colleghi la relazione conclusiva dell'attività della Commissione presieduta dal dottor Domenico Carcano. Nel far presente che l'esame dei due provvedimenti (A.C 465 e A.C 466) dovrà concludersi non oltre il 15 novembre prossimo, informa, quindi, che i relatori presenteranno le rispettive proposte di parere entro la prima settimana del mese prossimo.
  Fa presente, infine, di aver richiesto osservazioni e contributi scritti relativi allo schema di decreto legislativo in titolo, che potranno pervenire entro venerdì 27 ottobre prossimo, in vista della predisposizione della proposta di parere da parte del relatore.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 15.20.

Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore.
Testo unificato C. 2182 Della Valle ed abb.

(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione ed una osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 ottobre scorso.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Vazio, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rammenta che sul provvedimento in titolo è stata presentata, nella seduta precedente, una proposta di parere favorevole con una condizione.

  Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS) manifesta netta contrarietà sulla proposta di parere del relatore, che, a suo giudizio, contempla sanzioni eccessive rispetto all'entità delle infrazioni previste, secondo una non condivisibile logica di tipo proibizionista. A suo giudizio, infatti, gli adolescenti, a fronte dei divieti previsti dal testo unificato in discussione, potrebbero essere indotti a rivolgersi a strutture non autorizzate o a soggetti non abilitati a tale tipo di attività, con le prevedibili conseguenze negative sotto il profilo dell'igiene, della sicurezza e del rischio di contrarre malattie infettive. Non comprende, inoltre, quale sia la ratio sottesa alla distinzione tra piercing sul lobo e piercing sul padiglione auricolare.

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  Donatella FERRANTI, presidente, nel replicare al collega Maestri, fa notare che i divieti in questione sono già previsti dal testo unificato predisposto dalla Commissione di merito, potendosi la Commissione giustizia limitarsi a rilevare, sul piano tecnico-normativo, l'assenza di adeguate disposizioni di carattere sanzionatorio. Osserva, quindi, che la proposta di parere potrebbe essere riformulata nel senso di rilevare, sotto forma di condizione, la mancata previsione di idonee sanzioni di carattere amministrativo proporzionate all'effettiva gravità dell'infrazione commessa, fermo restando che la determinazione di tali sanzioni dovrà comunque essere rimessa alla Commissione di merito.

  Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, manifesta serie perplessità in merito al divieto di esecuzione di piercing su minori infrasedicenni. Ritiene, infatti, che i divieti contemplati dal testo unificato in titolo siano poco corrispondenti alla realtà dei fatti, che vedono quella del piercing essere una pratica largamente in uso tra gli adolescenti.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel replicare al sottosegretario Gennaro Migliore, rileva come il testo unificato in discussione non preveda, in senso assoluto, il divieto di eseguire piercing su minori infrasedicenni, potendo lo stesso effettuarsi al lobo di minori di sedici anni con il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore.
  Ciò premesso, in sostituzione del relatore, onorevole Vazio, all'esito del dibattito testè svoltosi, presenta una nuova di parere con una condizione ed una osservazione (vedi allegato 1).

  Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE concorda con la nuova proposta di parere testè formulata dalla presidente.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere formulata dalla presidente.

  La seduta termina alle 15.30.

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