CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 ottobre 2017
890.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 101

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 10 ottobre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.
Atto n. 457.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Marco BERGONZI (PD), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, adottato in base all'articolo 7 della legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170), che mira al riordino Pag. 102e alla semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie suscettibili anche di usi militari, nonché a una revisione dei regimi sanzionatori in materia di embarghi commerciali, e più in generale nei confronti di operazioni di esportazione di materiali suscettibili di concorrere alla proliferazione degli armamenti.
  Osserva che il decreto legislativo mira a rappresentare un'unica fonte normativa nazionale nel settore, tale da dettare sia la disciplina generale che quella di dettaglio.
  Ricorda che la normativa attualmente vigente è anzitutto piuttosto risalente: si tratta del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, che ha recepito le disposizioni di un regolamento comunitario successivamente abrogato dal Regolamento n. 428/2009. Nei confronti di quest'ultimo Regolamento la normativa nazionale non ha mai proceduto a una ricezione delle relative disposizioni. Inoltre il Regolamento 428/2009 è stato successivamente modificato ad opera del Regolamento delegato 2420/2015 della Commissione europea, che ha operato una sostituzione dell'allegato del regolamento 428/2009 nel quale si riporta l'elenco dei prodotti suscettibili di un duplice uso (allegato I).
  Evidenzia che si tratta di prodotti appartenenti alle seguenti categorie: materiali nucleari, impianti e apparecchiature; materiali speciali e relative apparecchiature; trattamento e lavorazione dei materiali; materiali elettronici; calcolatori; telecomunicazioni e «sicurezza dell'informazione»; sensori e laser; materiale avionico e di navigazione; materiale navale; materiale aerospaziale e propulsione.
  Segnala che il citato Regolamento n. 428/2009 – recante regime comunitario di controllo dell'esportazione, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso – mira a stabilire un sistema uniforme dell'Unione europea in queste materie, contribuendo a garantire la conformità con gli impegni e le responsabilità che l'Unione ha assunto in sede internazionale, con particolare riferimento alla materia della non proliferazione degli armamenti – e segnatamente di quelli nucleari.
  Il Regolamento in questione stabilisce pertanto un elenco di controllo comune per tutti i Paesi dell'Unione europea, oltre alle relative regole di esecuzione: il punto principale della normativa riguarda la necessità di autorizzazione all'esportazione per ciascun prodotto a duplice uso da un paese dell'Unione europea ad un Paese terzo.
  Rileva quindi che l'importanza del Regolamento 428/2009 è tanto maggiore ove si pensi che il commercio di prodotti a duplice uso ha un ruolo considerevole nel commercio estero dell'intera Unione europea: limitandosi al volume delle esportazioni sottoposte a controlli, questo ha ormai toccato l'ammontare di 85 miliardi di euro.
  Sottolinea che l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna il provvedimento evidenzia come lo schema di decreto legislativo non si applichi ai materiali di armamento di cui alla già citata legge n. 185 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, né tantomeno ai prodotti a duplice uso che siano stati appositamente progettati o modificati per uso militare, giacché essi risultano ascrivibili alla categoria dei materiali di armamento.
  Nel soffermarsi sui contenuti delle singole disposizioni che compongono lo schema di decreto legislativo all'esame, fa presente che l'articolo 1 reca le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, stabilendo che il decreto legislativo in esame reca disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo ed internazionale, enunciando le disposizioni della normativa europea di riferimento che si sono in precedenza individuate.
  L'articolo 2 è dedicato alle definizioni: in particolare, la lettera e) del comma unico specifica che per prodotti a duplice uso si intendono non solo manufatti, ma anche software e tecnologie.
  L'articolo 3 riguarda il controllo dello Stato per tutte le operazioni di esportazione, importazione, trasferimento, intermediazione, Pag. 103transito o assistenza tecnica, rispetto alle quali la normativa dell'Unione europea imponga divieti o autorizzazioni preventive. Dette operazioni dovranno inoltre essere conformi ai principi ispiratori della politica estera italiana e ai fondamentali interessi di sicurezza dello Stato, come il contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata. Infine, dette operazioni dovranno essere non vietate da accordi e intese multilaterali in materia di non proliferazione o da altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.
  L'articolo 4 individua nel Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la politica commerciale internazionale, l'autorità competente all'applicazione delle disposizioni del decreto.
  L'articolo 5 istituisce, presso l'Autorità competente, un Comitato consultivo per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito di prodotti a duplice uso, di merci soggette al regolamento antitortura, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, descrivendo le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato.
  L'articolo 6 disciplina i cosiddetti «trasferimenti intangibili» di tecnologia, prevedendo che i progetti, il design, le formule, il software e la tecnologia, a qualsiasi titolo riferibili alla progettazione, sviluppo, produzione o utilizzazione di prodotti controllati ai sensi del decreto, non possano in nessun caso costituire oggetto di trasmissione in via telematica, ovvero attraverso altri mezzi elettronici, a persone fisiche e giuridiche al di fuori dell'Unione europea, senza preventiva autorizzazione.
  L'articolo 7 riguarda il transito di prodotti possibili oggetti di divieto ai sensi della normativa europea, rispetto ai quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l'operazione, dandone tempestiva comunicazione all'autorità competente, nonché ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.
  L'articolo 8 disciplina le diverse tipologie di autorizzazione a seconda delle categorie merceologiche individuate dal decreto (prodotti a duplice uso; merci soggette al regolamento antitortura; prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali).
  L'articolo 9 disciplina una serie di casi in presenza dei quali il Ministero dello sviluppo economico, nella sua qualifica di «Autorità competente», può sottoporre ad autorizzazione preventiva talune operazioni d'esportazione e le relative operazioni di intermediazione non sottoposte, in via generale, alla necessaria e preventiva procedura autorizzativa.
  L'articolo 10 disciplina l'autorizzazione specifica individuale, prevedendone il rilascio, previo parere del Comitato consultivo, a un singolo esportatore, intermediario o fornitore di assistenza tecnica, per uno o più beni, sia nella forma di beni fisici che in quella di beni intangibili, quali operazioni di trasmissione di software e tecnologia o di assistenza tecnica, e per uno specifico utilizzatore finale.
  L'articolo 11 disciplina il procedimento volto a ottenere l'autorizzazione globale individuale, rilasciata a un singolo esportatore non occasionale, il quale è identificato in un soggetto che abbia ottenuto analoghe autorizzazioni, per uno o più prodotti a duplice uso, sia nella forma di beni fisici che in quella di beni intangibili, quali operazioni di trasmissione di software e tecnologia o di assistenza tecnica, e per uno o più utilizzatori finali o Paesi di destinazione specifici.
  L'articolo 12, in materia di autorizzazione generale dell'Unione europea (AGEU), opera nel quadro in cui il Reg. (UE) 1232/2011 è intervenuto, introducendo nuove tipologie di autorizzazioni e consentendo esportazioni facilitate per una più vasta gamma di beni, accuratamente vagliati. Tale autorizzazione in linea di principio viene concessa ex lege a qualunque esportatore di beni a duplice uso e di merci soggette al regolamento antitortura dell'UE.
  L'articolo 13 detta la disciplina dell'autorizzazione generale nazionale per i prodotti a duplice uso e i prodotti a duplice uso non listati, specificando che tale strumento Pag. 104è volto a ridurre gli oneri a carico delle imprese e ad attuare una forma di semplificazione amministrativa.
  L'articolo 14 recepisce, completandole, le disposizioni di cui all'articolo 12 del Reg. (CE) 428/2009, il quale elenca i criteri che le Autorità competenti degli Stati membri devono considerare prima del rilascio o dell'eventuale diniego di un'autorizzazione.
  L'articolo 15 concerne il trasferimento all'interno del territorio dell'Unione europea: si prevede per i prodotti elencati nell'allegato IV del regolamento 428/2009 la necessità di un'autorizzazione; se l'oggetto della richiesta riguarda materiali o informazioni classificate, l'autorizzazione è subordinata al parere vincolante del Dipartimento informazioni per la sicurezza. Per quanto poi riguarda il trasferimento all'interno dell'Unione europea di prodotti elencati nella parte I dell'allegato IV, può essere rilasciata un'autorizzazione generale nazionale.
  L'articolo 16 stabilisce una serie di divieti riguardanti l'assistenza tecnica fornita, nell'ambito di operazioni che abbiano ad oggetto armi chimiche, biologiche e nucleari, ovvero in favore di uno dei Paesi di destinazione soggetto ad un embargo sulle armi.
  L'articolo 17 disciplina le attività di ispezione e verifica che l'Autorità competente – ossia la Direzione generale per la politica commerciale internazionale del MISE – può svolgere sulle operazioni oggetto di autorizzazione, al fine di accertare che la destinazione e l'uso finale siano conformi a quanto dichiarato in fase autorizzativa.
  Gli articoli da 18 a 21 dettano la cornice sanzionatoria del decreto in esame prevedendo, a seconda dei casi, sia sanzioni penali che amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di operazioni relative a prodotti e di tecnologie a duplice uso, di commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.
  Osserva quindi che sono così unificate in un'unica fonte normativa le sanzioni attualmente previste da diversi provvedimenti, oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 23 (i decreti legislativi n. 96 del 2003, n. 11 del 2007 e n. 64 del 2009).
  Rileva inoltre che l'articolo 19 riprende il contenuto del vigente articolo 2 del decreto legislativo n. 11 del 2007 che reca la «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1236/2005, concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti», uniformandone il contenuto all'entità delle sanzioni previste dal precedente articolo 18 per le operazioni relative ai prodotti a duplice uso.
  L'articolo 20 definisce la cornice sanzionatoria (di natura esclusivamente penale) per le violazioni in materia di misure restrittive e di embarghi commerciali adottati dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 215 del TFUE.
  L'articolo 21 aumenta le sanzioni penali relative alla proibizione dell'assistenza tecnica destinata ad essere utilizzata ai finì di perfezionamento, produzione, manipolazione, funzionamento, manutenzione, deposito, individuazione, identificazione o disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari o di perfezionamento, produzione, manutenzione o deposito di missili che possono essere utilizzati come vettori di tali armi.
  L'articolo 22 stabilisce che l'Autorità giudiziaria procedente per i reati di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 debba darne comunicazione all'Autorità competente ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi.
  Segnala, infine, che l'articolo 23 dispone l'abrogazione e l'articolo 24 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Preso atto, in conclusione, che il provvedimento non reca criticità per i profili di Pag. 105competenza della XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE.
Atto n. 456.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Michele BORDO, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Sberna, illustra lo schema di decreto in esame.
  Osserva, quindi, che lo schema è stato predisposto in attuazione della delega prevista dall'articolo 5 della Legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170) e provvede: a definire la disciplina sanzionatoria per le condotte descritte dal regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori; ad aggiornare le disposizioni del decreto legislativo n. 109/1992 (recante l'attuazione della direttiva 89/395/UEE e della direttiva 89/396/UEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) – che viene abrogato dall'articolo 30 del provvedimento in esame – riproponendole nel presente schema di decreto legislativo ed adeguando le relative sanzioni.
  Segnala che, secondo quanto riportato nella Analisi di impatto, tali disposizioni costituiscono attuazione di quanto previsto dal Capo VI «Disposizioni nazionali» del regolamento n. 1169/2011 e che, in quanto tali, possono essere mantenute, previa notifica alla Commissione europea, poiché non riguardano materia armonizzata dal regolamento, ma rientrano nelle materie la cui disciplina è stata espressamente demandata agli Stati membri.
  Fa presente che, a seguito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, come rileva infatti l'AIR, perdono di efficacia molte disposizioni nazionali contenute nel predetto decreto legislativo n. 109/1992. Riporta, infatti, il contenuto dell'articolo 38, paragrafo l del regolamento (UE) n. 1169/2011, che così dispone: «Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza», prevedendo il divieto quindi di mantenere quelle disposizioni nazionali che, in recepimento delle direttive esistenti, disciplinavano la medesima materia ora armonizzata del regolamento.
  Al Titolo I, l'articolo 1 del provvedimento in esame definisce il campo di applicazione del decreto.
  L'articolo 2 reca le definizioni. Esso prevede che, ai fini dell'applicazione dello schema di decreto, si applichino le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011.
  In particolare, le responsabilità dell'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti sono definite al paragrafo 2 del medesimo articolo 8 del regolamento, che prevede che egli assicuri la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti. Inoltre, il paragrafo 3 dell'articolo 8 del regolamento introduce obblighi specifici in capo ad «operatori del settore alimentare» [OSA] diversi dal soggetto responsabile di cui al paragrafo l, i quali non devono fornire alimenti di cui conoscano o presumano la non conformità alla normativa in materia di informazioni applicabili, essendo responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto.
  Il Titolo II dello schema (articoli da 3 a 16) delinea per la violazione delle disposizioni Pag. 106del Regolamento n. 1169/2011/UE soltanto illeciti amministrativi e sanzioni di natura amministrativa pecuniaria, essendo il presidio penale – che viene mantenuto con la previsione della clausola «salvo che il fatto costituisca reato» – assicurato, come riporta la relazione illustrativa – dagli articoli 515 e 517 del codice penale.
  L'entità delle sanzioni è fissata in una somma compresa tra 500 e 40.000 euro, conformemente alla norma di delega, che ha previsto limiti edittali minimi e massimi di 150 e 150.000 euro.
  In base all'articolo 16 dello schema, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli da 5 a 15 si applicano anche quando le violazioni riguardano le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria (ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento). Se le suddette informazioni possono indurre in errore il consumatore, sono ambigue o confuse o non basate su dati scientifici pertinenti, l'articolo 16 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 a 24.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato.
  Al Titolo III, gli articoli 17-20 del provvedimento riportano, aggiornandole in minima parte, alcune disposizioni già contenute nel decreto legislativo n. 109 del 1992, relative, in particolare, alle indicazioni che debbono figurare nel lotto o partita di derrata alimentare (articolo 17), in caso di vendita di prodotti ai distributori automatici (articolo 18), in caso di vendita di prodotti non preimballati (articolo 19) e, infine, in caso di prodotti non destinati al consumatore finale (articolo 20).
  Gli articoli 21-24 introducono illeciti amministrativi per la violazione delle disposizioni nazionali di cui agli articoli precedenti. Gli illeciti sono mutuati dalla disciplina già contenuta negli articoli 13, 15, 16 e 17 del decreto legislativo n. 109 del 1992, ma l'importo delle sanzioni è aumentato.
  Il Titolo IV dello schema di decreto legislativo (articoli da 25 a 31) reca le disposizioni finali.
  In particolare, l'articolo 25 prevede la clausola di mutuo riconoscimento ovvero l'inapplicabilità della disciplina nazionale introdotta dagli articoli da 17 a 20, e delle relative sanzioni (articoli da 21 a 24), ai prodotti alimentari che siano stati legalmente fabbricati o commercializzati: in uno Stato membro UE; in Turchia; in uno Stato membro dell'EFTA – Associazione europea di libero scambio (si tratta di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).
  L'articolo 26 individua l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative nel Ministero delle politiche agricole – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). L'attribuzione della competenza per l'irrogazione alle sanzioni all'autorità statale sostituisce la competenza regionale, attualmente prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992 e dà attuazione al principio di delega contenuto nell'articolo 5, comma 3, lett. b) della legge n. 170 del 2016.
  La norma di delega, infatti, ha demandato al Governo di attribuire « la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato al fine di disporre di un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme a livello nazionale (...), evitando sovrapposizioni con altre autorità, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni».
  Il comma 2 dell'articolo 26, in attuazione della delega, fa salve le competenze attuali dell'Autorità Antitrust nella repressione degli illeciti ai sensi del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005) e del decreto legislativo n. 145 del 2007 sulla pubblicità ingannevole.
  L'articolo 27 disciplina il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative rinviando, in quanto compatibili, alla disciplina della legge n. 689 del 1981, recante Modifiche al sistema penale. Inoltre, se la violazione è commessa da microimprese, Pag. 107la sanzione amministrativa (negli importi minimi e massimi) è ridotta sino alla metà.
  L'articolo 28, reca disposizioni transitorie, disponendo che gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento in difformità dello stesso possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
  L'articolo 29 reca la clausola d'invarianza finanziaria, in ossequio a quanto previsto dalla disposizione di delega (articolo 5, comma 5 della legge n. 170 del 2016).
  L'articolo 30 reca le abrogazioni espresse.
  L'articolo 31, infine, prevede che le disposizioni del presente schema di decreto legislativo entrino in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   In conclusione, tenuto conto che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni, e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
Atto n. 458.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Michele BORDO, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Tancredi, illustra lo schema di decreto legislativo in esame.
  Fa presente, quindi, che lo schema è volto al recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, (PSD 2 – Payment Services Directive 2) relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 (IFR – Interchange Fees Regulation) relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, nonché al coordinamento ed alla complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.
  Ricorda che la direttiva (UE) 2015/2366 regolamenta nuovi servizi di pagamento e nuove istituzioni finanziarie e, tra l'altro, aggiorna le esenzioni stabilite per i pagamenti telematici. Si tratta di uno strumento che ha revisionato la precedente direttiva PSD del 2007 (direttiva 2007/64/CE) per promuovere lo sviluppo di un mercato interno dei pagamenti al dettaglio efficiente, sicuro e competitivo, rafforzando la tutela degli utenti dei servizi di pagamento, sostenendo l'innovazione e aumentando il livello di sicurezza dei servizi di pagamento elettronici. La revisione della direttiva PSD è stata necessaria per tenere conto di nuovi tipi di servizi di pagamento, privi di regolamentazione ancorché meno costosi. Allo stesso tempo, alcune regole della PSD sono state trasposte in modo diverso dai Paesi membri, comportando così arbitraggi e incertezza giuridica, così come un eterogeneo livello di protezione dei consumatori.
  Al riguardo, segnala che il termine assegnato agli Stati membri per recepire la direttiva nella legislazione nazionale entro il 13 gennaio 2018.
  La proposta di modifica della direttiva PSD è stata parte di un pacchetto di misure legislative sui servizi di pagamento, tra cui il regolamento (UE) n. 751/2015 sulle commissioni interbancarie, che si applica a decorrere dall'8 giugno 2015, ad eccezione di alcune disposizioni che si applicano a decorrere dal 9 dicembre 2015 Pag. 108e dal 9 giugno 2016. Il Regolamento IFR stabilisce l'applicazione di massimali uniformi di commissioni interbancarie sulle transazioni di pagamento nazionali e transnazionali effettuate tramite carta in tutto il territorio dell'Unione europea (MIF – Multilateral Intercharge Fees), mirando ad accrescere il livello di concorrenza e di integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento.
  Richiama sinteticamente il contenuto del provvedimento, rinviando per una descrizione dettagliata delle singole disposizioni dello schema di decreto in esame alla documentazione analitica predisposta dagli Uffici.
   L'articolo 1 si compone di 22 commi che apportano modifiche puntuali al Testo Unico Bancario (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
  In primo luogo, viene modificato l'articolo 1 del TUB, recante le definizioni rilevanti, tra cui quelle di «Stato di origine», «succursale», «servizi di pagamento», «punto di contatto centrale» (comma 1). In tema di IMEL (Istituti di Moneta Elettronica) il comma 2 prevede l'autorizzazione a distribuire e rimborsare moneta elettronica attraverso persone fisiche o giuridiche convenzionate, o banche con sede legale in uno Stato terzo che stabiliscano una succursale, autorizzata dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia iscriverà in un apposito albo gli IMEL autorizzati in Italia e le succursali degli IMEL italiani stabilite in uno Stato membro diverso dall'Italia (comma 3). Il comma 4 modifica la disciplina relativa all'autorizzazione ed all'operatività transfrontaliera degli IMEL, mentre il comma 5 interviene in materia di vigilanza. Il comma 6 modifica le norme del TUB, concernenti la tenuta dell'albo degli istituti di pagamento.
  Osserva che l'autorizzazione concessa all'esercizio dell'attività degli istituti di pagamento è subordinata al ricorrere delle condizioni di legge ed è concessa solo se gli istituti hanno la sede legale e la direzione generale nel territorio della Repubblica e svolgono effettivamente almeno una parte dell'attività soggetta ad autorizzazione sul territorio della Repubblica. Inoltre gli istituti di pagamento debbono aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia per i danni, in conformità di quanto stabilito dall'IVASS (comma 7). Si chiarisce che gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di pagamento in un altro Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia (comma 8). Il comma 9 apporta modifiche di coordinamento.
  Rileva poi che in tema di tutela dei conti di pagamento, si chiarisce che gli istituti di pagamento che prestano i servizi elencati dalla direttiva devono tutelare tutti i fondi ricevuti dagli utenti, ivi compresi quelli registrati in conti di pagamento e tramite un altro prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento (comma 10). La disciplina vigente in tema di vigilanza viene aggiornata alle definizioni di «Stato di origine», «Stato ospitante» e «succursale» (comma 11). In tema di deroghe agli obblighi di legge, il comma 12 precisa, rispetto alla disciplina vigente, che la concessione di dette deroghe può essere parziale o totale. Nel TUB vengono inoltre introdotti due nuovi articoli: l'articolo 114-septiesdecies concerne l'attività dei prestatori del servizio di informazione sui conti, di cui si circoscrive l'ambito di applicazione, e l'articolo 114-octiesdecies riguarda l'apertura e il mantenimento di conti di pagamento presso una banca (comma 13).
  Segnala che disposizioni generali sui servizi di pagamento sono recate al comma 14. Il comma 15 abroga l'articolo 126-ter del TUB concernente le spese applicabili, introducendo (successivamente, al comma 19) il divieto di addebitare spese al cliente, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge, se relative a servizi di pagamento, indipendentemente dagli strumenti di comunicazione utilizzati. Le spese addebitate per informazioni o comunicazioni debbono essere ragionevoli (in luogo di adeguate) e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti. Si demanda Pag. 109alla Banca d'Italia la disciplina dei casi, dei contenuti e delle modalità delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento (comma 16). Il comma 17 novella la disciplina della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, prevedendo che – se il cliente è un consumatore – il contratto quadro o le condizioni e informazioni a esso relative fornite all'utilizzatore possono essere modificate solo se sussiste un giustificato motivo. Si interviene inoltre sul principio secondo cui i pagamenti sono denominati nella valuta concordata dalle parti. Si chiarisce che, ove prima dell'operazione è offerto al pagatore un servizio di conversione, colui che propone il servizio deve comunicare tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione anche nel caso di pagamenti presso sportelli automatici – bancomat (comma 18).
  Il comma 20 modifica la disciplina dei controlli in materia di trasparenza, al fine di chiarire che restano comunque ferme le norme introdotte in tema di controlli della Banca d'Italia e delle Autorità di vigilanza di altri paesi sugli IMEL. Il comma 21 interviene sugli obblighi di trasparenza per agenti e mediatori, nonché sui connessi poteri di controllo, prevedendo, in particolare, la designazione di un punto di contatto centrale in Italia. Restano salve tutte le disposizioni relative al punto di contatto di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007 che hanno una diversa finalità di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
  Da ultimo, il comma 22 modifica l'articolo 144 del TUB, relativo alle sanzioni amministrative, allineando l'impianto sanzionatorio del Testo Unico a quanto previsto dalla norma di delega (sopra citato articolo 12 della legge di delegazione europea 2015).
  L'articolo 2 dello schema si compone di 40 commi recanti disposizioni che intervengono sul decreto legislativo n. 11 del 2010 – col quale è stata recepita nell'ordinamento la prima direttiva PSD (direttiva 2007/64/CE) – al fine di adeguarne il contenuto alla nuova direttiva PSD2.
  Osserva che il comma 1 del medesimo articolo aggiorna le definizioni rilevanti, in particolare, la definizione di servizi di pagamento. Il comma 2 precisa l'ambito di applicazione del decreto, che riguarda tutti i servizi di pagamento prestati nel solo territorio della Repubblica, anche se in valute diverse dall'euro.
  Il comma 3 rende generale la regola per cui il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal proprio prestatore di servizi di pagamento. Il comma 4 chiarisce il presupposto per la disapplicazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 11 del 2010 alla moneta elettronica. Si precisa inoltre che il consenso del pagatore a eseguire operazioni di pagamento può anche essere prestato tramite il beneficiario (comma 5).
  Il comma 6 introduce tre nuovi articoli nel decreto n. 11 del 2010, ovvero l'articolo 5-bis relativo alla conferma della disponibilità di fondi; l'articolo 5-ter, che disciplina i servizi di disposizione di ordini di pagamento; e l'articolo 5-quater, che riguarda l'accesso alle informazioni sui conti di pagamento e l'utilizzo in caso di servizi di informazione sui conti. Il comma 7 apporta modifiche ai limiti all'utilizzo degli strumenti di pagamento.
  Il comma 8 introduce due nuovi articoli nel decreto n. 11 del 2010: l'articolo 6-bis, sulle ipotesi di rifiuto all'accesso a un conto di pagamento a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, da parte del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, e l'articolo 6-ter, che riguarda le notifiche dei dati relativi alle frodi.
  Il comma 9 interviene sugli obblighi degli utenti di servizi di pagamento, introducendo il criterio della ragionevolezza per gli strumenti e le credenziali di sicurezza. Il comma 10 sugli obblighi del prestatore di servizi di pagamento, richiede di assicurare la segretezza delle credenziali di sicurezza dell'utente e di garantire la gratuità delle comunicazioni Pag. 110di smarrimento, furto, ecc. addebitando solo gli eventuali costi di sostituzione dello strumento medesimo.
  Il comma 11 integra la disciplina della notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite, attribuendo all'utente il diritto di ottenere la rettifica dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, anche se è coinvolto un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. Il comma 12 apporta novelle in tema di contestazione dell'autorizzazione di un'operazione di pagamento.
  Viene inoltre introdotto nel decreto n. 11 del 2010 (comma 13) il nuovo articolo 10-bis relativo all'autenticazione e alle misure di sicurezza. Il comma 14 modifica la disciplina della responsabilità del PSP per operazioni non autorizzate dall'utente (rimborsi). Il comma 15 introduce un regime più favorevole in tema di responsabilità del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento (massimo 50 euro, in luogo dei vigenti 150 euro), salvi i casi di azione fraudolenta o con dolo o colpa grave.
  Il comma 16 introduce nel decreto n. 11 del 2010 l'articolo 12-bis in tema di operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo. Il comma 17 modifica la disciplina dei rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite; si precisa che, nel caso di addebiti diretti, il diritto al rimborso è garantito a prescindere dalla sussistenza delle condizioni poste normalmente dalla legge; con altra modifica (comma 18) viene posta un'analoga eccezione, con riferimento al divieto di esercitare il diritto di rifiuto di rimborso, da parte del PSP, se si tratta di addebiti diretti.
  Il comma 19 apporta modifiche di coordinamento all'articolo 15 del decreto n. 11. Il comma 20 interviene in merito all'informativa da rendere all'utente in caso di rifiuto di eseguire o di disporre un ordine di pagamento. Il comma 21 interviene in tema di irrevocabilità di un ordine di pagamento. Il comma 22 apporta modifiche di coordinamento all'articolo 18 del decreto; il comma 23 circoscrive con maggiore precisione l'ambito applicativo della disciplina sui servizi di pagamento, come modificata dalla PSD2, in relazione al territorio UE. Il comma 24 elimina riferimenti a norme transitorie superate, in tema di tempi di accredito di operazioni di pagamento.
  Con il comma 25 viene modificato un riferimento interno all'articolo 21, che disciplina l'ipotesi di mancanza di un conto di pagamento del beneficiario presso il prestatore di servizi di pagamento. Il comma 26 apporta modifiche di coordinamento. Col comma 27 si modifica la disciplina in tema di data valuta. Il comma 28 modifica la disciplina dell'utilizzo dell'identificativo unico: l'esecuzione conforme all'identificativo unico esime da responsabilità il PSP, anche qualora l'utente gli abbia fornito informazioni ulteriori sul beneficiario. Il comma 29 interviene sul riparto di responsabilità per la corretta esecuzione di un'operazione di pagamento tra PSP del pagatore e quello del beneficiario. Il comma 30 introduce il nuovo articolo 25-bis che disciplina la responsabilità per il caso di prestazione di servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento. Il comma 31 e il comma 33 apportano modifiche di coordinamento. Il comma 32 interviene sul diritto di regresso tra prestatori di servizi di pagamento, prevendendo una compensazione degli importi dovuti ove i PSP coinvolti non si siano avvalsi di autenticazione forte del cliente. Con il comma 34 si novella la disciplina relativa agli obblighi di privacy in capo ai PSP e ai gestori di sistemi di pagamento. Il comma 35 interviene in tema di accesso ai sistemi di pagamento. Il comma 36 elimina la competenza della Banca d'Italia ad emanare disposizioni di attuazione del decreto legislativo di recepimento della prima direttiva PSD, al fine di conformarsi alla direttiva 2366 del 2015 che non prevede più l'adozione da parte della Commissione europea di misure di attuazione. In linea con la legge di delega, i commi 37-40 apportano modifiche all'apparato sanzionatorio. Pag. 111Il comma 37, in particolare, introduce la sanzionabilità delle persone giuridiche; elenca tassativamente le norme del decreto la cui violazione può dar luogo a sanzione; indica gli importi delle sanzioni, modificati dallo schema di decreto, con rispetto dei principi di efficacia e proporzionalità richiamati dalla Direttiva. Il comma 38 inserisce nel decreto n. 11 gli articoli da 32-bis a 32-quinquies. Il comma 39 dispone l'abrogazione di alcuni articoli del decreto n. 11, motivando l'intervento con le modifiche operate dal decreto legislativo n. 90 del 2017 alla vigente normativa antiriciclaggio, nonché al decreto legislativo n. 135 del 2015. Infine, il comma 40 consente agli utenti ed alle altre parti interessate di presentare esposti alla Banca d'Italia in caso di violazione, da parte di un prestatore di servizi di pagamento, delle norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti e di Servizi di pagamento.
  Rileva che l'articolo 3 dello schema di decreto inserisce, nel decreto legislativo n. 11 del 2010 sui servizi di pagamento, un nuovo Titolo IV-bis al fine di dare attuazione al Regolamento (UE) n. 751/2015 che fissa requisiti tecnici e commerciali uniformi per le operazioni di pagamento basate su carta, eseguite all'interno dell'Unione europea.
  Il nuovo Titolo consta di nove articoli suddivisi in due capi. Nel Capo I sono fissati i limiti alle commissioni interbancarie su operazioni di pagamento con carta nazionali (articoli 34-bis e 34-ter) e sono individuate le autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (articolo 34-quater). Il Capo II (articoli da 34-quinquies a 34-decies) definisce il sistema sanzionatorio.
  L'articolo 4 dello schema di decreto novella il decreto legislativo n. 135 del 2015, con cui si è data attuazione all'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e le disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità. Le modifiche operate dall'atto del Governo sono finalizzate ad adeguare la disciplina sanzionatoria contenuta nel citato decreto legislativo n. 135 del 2015 ed incidono, più specificamente, sulle seguenti disposizioni: articolo 3 sulle sanzioni ai sensi del regolamento (UE) n. 260/2012 relativo a bonifici e addebiti diretti; articolo 4 sulle sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo pagamenti transfrontalieri; articolo 5 sull'Autorità competente ad irrogare le sanzioni. Viene inoltre aggiunto l'articolo 5-bis sui criteri di determinazione delle sanzioni.
  L'articolo 5 dello schema reca le disposizioni transitorie e finali, fissando l'entrata in vigore del provvedimento in esame al 13 gennaio 2018. Alcune disposizioni indicate al comma 2 sono applicabili alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018. Specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 11 del 2010 saranno invece applicabili decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione, secondo quanto disposto dall'articolo 98 della direttiva (UE) n. 2015/2366, che pone in capo all'ABE (European Banking Authority) la predisposizione delle norme tecniche di regolamentazione in materia di autenticazione e comunicazione.
  L'articolo 6 dello schema di decreto in esame contiene le opportune abrogazioni, mentre l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Da ultimo, per quanto concerne le norme di delega, ricorda che esse sono contenute agli articoli 11 e 12 della legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170) che contengono altresì principi e criteri direttivi specifici. Riguardo ai termini di esercizio della delega, sia l'articolo 11 che l'articolo 12 della legge n. 170 del 2016 chiariscono che le norme di delega sono adottate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea 2015, ovvero entro il 16 settembre 2017. Sul punto faccio osservare che l'atto del Governo in esame è stato assegnato alle Camere il 16 settembre 2017, con termine per l'espressione Pag. 112del parere parlamentare fissato al 26 ottobre 2017. Per effetto del meccanismo di cui all'articolo 31, comma 3 della legge n. 234 del 2012, il termine per l'esercizio della delega è pertanto posticipato al 16 dicembre 2017.
  Si sofferma, in particolare, sull'articolo 11 della legge di delegazione europea 2015, il quale precisa la forma e le procedure di adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 751/2015, tramite decreto legislativo (comma 1). Il comma 2 reca principi specifici di delega: in particolare, alla lettera b) si prevede l'introduzione di un apparato di sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni, prescrivendo una disciplina omogenea rispetto a quella prevista del TUB (decreto legislativo n. 385 del 1993), specialmente con riferimento ai limiti edittali massimi e minimi; la lettera c) chiarisce che l'entità delle sanzioni è differenziata secondo il destinatario: società o enti (da 30 mila euro a 5 milioni di euro ovvero il 10 per cento del fatturato, se superiore a 5 milioni di euro) e persone fisiche (da 5 mila euro a 5 milioni di euro); infine, la lettera d) prevede procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra beneficiari e prestatori di servizi di pagamento.
  Rammenta altresì che l'articolo 12 della legge di delegazione europea 2015 delega il Governo all'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. I criteri e principi direttivi specifici sono indicati al comma 1 (lettere a)-o)). In particolare (lettera a)) si prescrive di apportare modifiche e integrazioni al richiamato decreto legislativo n. 11 del 2010 e al Testo Unico Bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia che nell'esercizio dei poteri regolamentari tiene conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea.
  La Banca d'Italia è designata quale autorità competente, attribuendole i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla direttiva (lettera b)). La stessa è designata quale autorità competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso degli istituti di pagamento ai conti detenuti presso banche nonché ad assicurarne il rispetto (lettera c)). La lettera d) prevede che i servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti siano assoggettati alle norme per la prestazione di servizi di pagamento. La lettera e) e la lettera f) individuano nella Banca d'Italia l'autorità competente, rispettivamente, a disciplinare la prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento, ai fini dell'autorizzazione all'avvio dell'attività e del controllo sui prestatori, nonché a disciplinare la prestazione del servizio di informazione sui conti, anche ai fini della registrazione e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori.
  È inoltre richiesta (lettera g)) l'emanazione di disposizioni che assicurino una chiara e corretta ripartizione di responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento coinvolti nell'operazione, per garantire che ciascun prestatore di servizi di pagamento si assuma la responsabilità per la parte dell'operazione sotto il proprio controllo. Sono definiti i principi e i criteri direttivi per disciplinare i prestatori di servizi di pagamento di altro Stato membro dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento nel territorio della Repubblica tramite agenti (lettera h). Secondo la lettera i) il legislatore delegato deve avvalersi della facoltà, prevista dalla direttiva, di vietare il diritto del beneficiario di imporre spese, tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficienti.
  Inoltre l'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve essere designata quale autorità competente a verificare l'effettiva osservanza del divieto e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005). Ai sensi della lettera l) andranno previste sanzioni amministrative Pag. 113per le violazioni delle disposizioni di attuazione della direttiva PSD2, valutando una razionalizzazione del sistema sanzionatorio previsto in materia (decreto legislativo n. 11 del 2010 e decreto legislativo n. 135 del 2015).
  Alla lettera m) si dispone che gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che hanno iniziato a prestare alcuni specifici servizi di pagamento, indicati dalla direttiva, conformemente alle disposizioni di diritto nazionale di recepimento della precedente direttiva PSD, possano continuare tale attività fino al 13 luglio 2018. Disposizioni transitorie sono altresì previste (lettera n)) in favore dei prestatori di servizi di pagamento autorizzati a prestare determinati servizi (direttiva 2007/64/CE) se, entro il 13 gennaio 2020, le autorità competenti riscontrino il rispetto dei requisiti di capitale iniziale e computo dei fondi propri previsti dalla direttiva (UE) 2015/ 2366.
  Alla lettera o), infine, si dispone in merito al coordinamento e alla complessiva razionalizzazione della disciplina di settore.
  Preso atto dei contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

Schema di decreto legislativo concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.
Atto n. 461.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Michele BORDO, presidente, intervenendo in sostituzione della relatrice, onorevole Iacono, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in titolo.
  Osserva quindi che lo schema di decreto reca numerose modifiche al codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171 del 2005), in attuazione della direttiva 2003/44/CE e che la delega è stata conferita dalla legge 7 ottobre 2015, n. 167.
  Rammenta che la disposizione di delega prevede espressamente che i decreti legislativi siano adottati in conformità con i criteri di semplificazione delle procedure, tali da consentire la revisione del codice della nautica da diporto, mantenendone fermi l'assetto e il riparto delle competenze, nonché al fine di migliorare le condizioni di effettiva concorrenzialità del settore nell'ambito della Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM(2014)86).
  Tra le principali novità introdotte vi sono: la revisione della classificazione delle unità da diporto; la semplificazione del regime amministrativo delle unità da diporto; la disciplina dei natanti da diporto commerciali; l'istituzione dell'Anagrafe nazionale telematica delle patenti nautiche; la disciplina delle scuole nautiche; l'istituzione della giornata del mare e la promozione della cultura del mare; il riconoscimento della figura professionale dell'istruttore di vela; l'istituzione della figura professionale del mediatore del diporto; lo snellimento dei controlli sulla navigazione e l'aggiornamento della normativa sulla sicurezza; i ricoveri a secco (dry storage) per la nautica minore; le riserve di ormeggi a soggetti diversamente abili; la revisione e rimodulazione delle sanzioni amministrative.
  Rileva che l'articolo 3 dello schema di decreto modifica il corrispondente articolo 3 del codice della nautica da diporto, prevedendo l'adeguamento alla direttiva 2013/53/UE relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua, nonché la revisione della disciplina in materia di sicurezza delle unità e delle dotazioni anche alla luce dell'adeguamento all'innovazione tecnologica.Pag. 114
  L'articolo 4 prevede l'applicazione del decreto legislativo n. 5 del 2016 alla progettazione, costruzione ed immissione in commercio di tutte le unità da diporto, con l'esclusione delle navi e dei commercial Yacht.
  Gli articoli 5 e 6, intervengono sulla disciplina dell'iscrizione delle navi da diporto, in un'ottica di semplificazione, come previsto dai principi di delega.
  Altre disposizioni (articoli 7, 8 e 9) relative alle iscrizioni vengono modificate per tutte le unità da diporto.
  Segnala che sulle unità da diporto commerciali intervengono gli articoli 1, 2, 16, 20 e 30, che disciplinano il procedimento amministrativo per la dichiarazione di armatore delle unità da diporto commerciali, introducono obblighi del conduttore dei natanti da diporto utilizzati a fini commerciali, estendono l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria per i danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate, ai natanti da diporto utilizzati nell'esercizio di attività commerciali.
  L'articolo 19 reca disposizioni volte allo snellimento dei controlli di sicurezza sulla navigazione da diporto, e interviene sulla razionalizzazione nei controlli in materia di sicurezza della navigazione: si prevede in tal senso che sia il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con specifiche direttive annuali, a determinare le modalità di svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto, anche commerciale, al fine di evitare duplicazioni di accertamenti a carico delle unità da diporto, con particolare riguardo alla stagione balneare.
  Gli articoli 28 e 29 apportano una serie di modifiche in materia di patenti nautiche.
  L'articolo 29 istituisce l'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, presso il Dipartimento per i trasporti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, rendendo possibile l'acquisizione dei dati degli utenti, ed i relativi mutamenti, in modo informatizzato, così da consentire la verifica in tempo reale dei requisiti di validità delle patenti e, attraverso il sistema di archiviazione delle violazioni commesse dagli abilitati, l'applicazione delle sanzioni della sospensione e revoca della patente, anche in caso di recidive.
  L'articolo 28 dispone invece l'aggiornamento e la semplificazione dei requisiti necessari per il conseguimento della patente nautica.
  L'articolo 31 introduce nel codice un nuovo Capo II-bis, relativo alle figure professionali per le unità da diporto, composto dai nuovi articoli 49-ter, 49-quater e 49-quinquies e 49-sexies.
  Con l'articolo 49-ter viene istituita la figura professionale del mediatore del diporto, definito come colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di contratti di compravendita, costruzione, locazione, noleggio, comodato, ormeggio di barche e locazione finanziaria di unità da diporto.
  L'articolo 49-quater definisce in dettaglio le attività ed i requisiti per svolgere la professione del mediatore del diporto.
  Con il nuovo articolo 49-quinquies nasce la figura professionale dell'istruttore di vela, definito come colui che insegna professionalmente, anche in modo non continuativo, le tecniche della navigazione a vela in tutte le specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di unità, in mare, laghi e acque interne.
  L'articolo 49-sexies prevede l'elenco nazionale degli istruttori di vela come abilitante a svolgere la professione in tutto il territorio nazionale, ed i requisiti che occorrono per richiedere l'iscrizione.
  L'articolo 32 introduce nel codice due nuovi articoli: l'articolo 49-septies, che disciplina le Scuole nautiche, e l'articolo 49-octies, che disciplina i Centri di istruzione per la nautica.
  L'articolo 33, comma 1, introduce nel codice il nuovo Capo II-quater del Titolo III del codice, composto, tra l'altro, dagli articoli 49-novies, 49-decies, 49-undecies e 49-duodecies, che disciplinano le strutture dedicate alla nautica da diporto.
  Il nuovo articolo 49-novies disciplina il transito delle unità da diporto, prevedendo Pag. 115che vi sia un congruo numero di ormeggi riservati alle unità in transito e ai soggetti diversamente abili.
  I nuovi articoli 49-decies, 49-undecies e 49-duodecies, sono invece relativi: ai Campi di ormeggio attrezzati nelle aree marine protette; alla possibilità per gli enti gestori delle aree marine protette di istituire campi boa e campi di ormeggio attrezzati; alla destinazione alla nautica minore di strutture demaniali, pontili, arenili e piazzali, che presentino caratteristiche particolarmente idonee per essere utilizzate quali ricovero a secco (dry storage), all'istituzione del servizio di assistenza ed il traino per le imbarcazioni ed i natanti da diporto, in mare.
  Sempre relativamente alla nautica minore, interviene l'articolo 49 dello schema in commento, prevedendo la destinazione al ricovero a secco, nei piani regolatori portuali, delle strutture demaniali sottoutilizzate.
  L'articolo 34 è dedicato all'educazione marinaresca: si prevede che ogni anno, l'11 aprile, si svolga la «Giornata del mare», nella quale gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare, sulla base di direttive emanate dal Ministro dell'istruzione.
  Si dispone, inoltre, che gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono inserire nel piano dell'offerta formativa, nell'ambito della loro autonomia, l'insegnamento della cultura del mare e dell'educazione marinara.
  Gli articoli da 35 a 43 dello schema di decreto legislativo modificano il Titolo V del Codice della nautica da diporto, relativo agli illeciti amministrativi, dando attuazione alla delega per la revisione della disciplina sanzionatoria (comma 1, lettera c), della legge).
  Con queste finalità, l'articolo 35 innalza di un terzo gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e prevede specifiche sanzioni per la violazione dei limiti di velocità, e la sanzione accessoria della sospensione della patente nautica per coloro che violano le disposizioni a presidio della sicurezza dei subacquei.
  Gli articoli da 36 a 38 danno attuazione alla delega ad inasprire le sanzioni a carico di coloro che conducono unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.
  L'articolo 39 inserisce nel Codice l'articolo 53-quinquies che disciplina la sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione da 15 a 60 giorni quanto l'autore delle violazioni sia il proprietario, l'armatore o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'unità da diporto.
  L'articolo 40 sostituisce l'articolo 54 del decreto legislativo n. 171 del 2005, relativo all'utilizzo abusivo dell'autorizzazione alla navigazione temporanea (articolo 31 del Codice), per innalzare la sanzione amministrativa pecuniaria di un terzo.
  L'articolo 41 sostituisce l'articolo 55 del decreto legislativo n. 171 del 2005 relativo all'esercizio abusivo delle attività commerciali con unità da diporto, innalzando le relative sanzioni.
  In attuazione della norma di delega, inoltre, l'articolo 42 dello schema introduce nel Codice l'articolo 55-bis per introdurre specifiche sanzioni per danno ambientale.
  Infine, l'articolo 43 dello schema di decreto legislativo introduce nel Codice l'articolo 57-ter, relativo al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e al pagamento in misura ridotta.
  In conclusione, tenuto conto che non sono ancora pervenuti i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali, e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.