CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 settembre 2017
879.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (IX e X)
COMUNICATO
Pag. 16

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 15.05.

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato.
C. 3617 Liuzzi, C. 4007 Quaranta e C. 4619, approvata dalla 8a Commissione permanente del Senato.

(Esame e rinvio – Adozione del testo base).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Lorenzo BASSO (PD), relatore per la X Commissione, anche a nome del relatore per la IX Commissione, Michele Mognato illustra i contenuti della proposta di legge in titolo, approvata, dalla 8a Commissione del Senato, in sede deliberante, il 2 agosto 2017.
  Sottolinea che la disciplina in esame tratta un tema estremamente sensibile, ponendosi l'obiettivo di fornire agli utenti maggiori tutele verso i sistemi di vendita telefonica, consentendo, nel contempo, alle realtà imprenditoriali che si avvalgono di tali strumenti l'opportunità di continuare ad operare in un contesto regolamentato in maniera più chiara.
  Ricorda che l'argomento relativo alle «comunicazioni indesiderate» è stato già affrontato in queste sedi parlamentari in occasione dell'esame di una disposizione inserita dal Senato nel disegno di legge annuale sulla concorrenza. Il riferimento è alla norma che imponeva agli operatori di comunicare immediatamente lo scopo commerciale e il soggetto per conto del quale il «contatto vocale non sollecitato» avveniva, rendendo consentita la prosecuzione del contatto solo quando l'abbonato prestava un consenso esplicito. Le polemiche scaturite dalle possibili interpretazioni – il Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali espresse pubblicamente il rischio di una liberalizzare di fatto del telemarketing selvaggio, mentre il Governo riteneva fosse finalizzata a fornire un ulteriore strumento di tutela Pag. 17dei consumatori – hanno suggerito alla IX Commissione di esprimere in sede consultiva un rilievo critico e alla X Commissione di sopprimere la norma in sede referente.
  L'esigenza di un intervento normativo organico in materia è quindi fortemente sentita.
  È noto, al riguardo, che i comportamenti di marketing telefonico siano sempre più aggressivi ed insistenti e che, di contro, si sia dimostrata palesemente inefficace l'attuale disciplina del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (cosiddetto «Registro delle opposizioni»). D'altra parte, occorre contemperare le esigenze di protezione dei cittadini con la necessità di garantire alle aziende stesse di poter comunque svolgere la loro attività, anche in ragione della tutela degli attuali livelli occupazionali. In tale ambito, mi limito a ricordare come l'ultima legge di bilancio sia intervenuta in materia di soggetti che svolgono attività di call center, tra l'altro imponendone l'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione articolo 1, comma 243 della legge n. 232 del 2016).
  Il testo approvato dalla Commissione del Senato – all'unanimità – si pone come sintesi equilibrata di una discussione ampia che ha visto il coinvolgimento degli operatori del settore e del Garante della privacy che si è espresso favorevolmente sui principali punti della riforma.
  Illustra quindi sinteticamente i contenuti dell'articolo 1. Il comma 1 richiama le definizioni contenute nel Codice della privacy e nel regolamento istitutivo del registro delle opposizioni. I commi 2 e 3 introducono una significativa novità rispetto alla disciplina vigente. Si consente infatti a coloro che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini pubblicitari, di vendita diretta, ricerche di mercato o comunicazioni commerciale di iscriversi anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili a lui intestate, al registro pubblico delle opposizioni, anche qualora queste utenze non risultino presenti in pubblici elenchi o registri. Spetta agli operatori fornire al gestore del registro tali numerazioni con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica. Si rimuove quindi una delle principali cause di inefficacia dello strumento del registro delle opposizioni, ovvero la regola che limita l'iscrizione alle sole utenze presenti negli elenchi pubblici. Ne restano fuori, ad esempio, tutte le utenze mobili e, in ogni caso, a fronte di un numero di utenze telefoniche, fisse e mobili, presenti in Italia pari (a novembre 2016) a poco più di 117 milioni, quelle per le quali è astrattamente possibile l'iscrizione al registro sono circa 13 milioni (di queste appena 1 milione e mezzo circa risultano iscritte al registro). Il comma 4 precisa che gli utenti possono comunque revocare, in qualunque momento e anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti che intendano effettuare il trattamento dei dati personali per finalità commerciali. Il comma 5 collega alla iscrizione al registro la revoca dei consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, al trattamento delle proprie utenze a fini commerciali. Viene altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. Al riguardo, appare comunque necessario segnalare che il descritto effetto revocatorio di precedenti consensi è stata oggetto di rilievi nel corse delle audizioni svolte presso la Commissione del Senato, sia per i possibili effetti sull'occupazione nelle società di telemarketing sia per gli aspetti di coerenza con i principi dell'ordinamento di salvaguardia degli atti che esprimono la volontà dell'individuo. In ogni caso, il comma 6 riconosce comunque la validità del consenso al trattamento dei dati personali prestato dall'interessato ai soggetti da questo indicati, successivamente all'iscrizione nel registro. I commi 7 e 8 apprestano una tutela dell'utente riferita Pag. 18ai soggetti diversi dal titolare del trattamento dei dati. In particolare, a quest'ultimo è vietato comunicare, trasferire e diffondere i dati personali degli iscritti al registro per fini di pubblicità o di vendita ovvero per ricerche di mercato o comunicazioni commerciali non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal medesimo titolare del trattamento. Inoltre, in caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, deve comunque comunicare agli interessati il soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti. I commi 9 e 10 prevedono le sanzioni amministrative connesse alla violazione del divieto di comunicazione, trasferimento a terzi e diffusione di dati per le finalità commerciali sopra descritte e alle violazioni del diritto di opposizione. In entrambi i casi la sanzione pecuniaria è fissata in un minimo di diecimila fino ad un massimo di centoventimila euro, e nel caso di reiterazione della condotta, può essere disposta la sospensione o ancora, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Il comma 11 stabilisce che il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di call center per l'effettuazione delle chiamate telefoniche. Il comma 12 prevede l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste a carico degli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche. Il comma 13 rimette ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi, la definizione di criteri generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe dovute dagli operatori per l'utilizzo del registro. L'obiettivo del citato regolamento è quello di rendere più agevole e meno costosa la consultazione periodica del registro. Il comma 14 vieta l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati e individua le relative sanzioni in caso di violazione. Il comma 15 affida ad un regolamento di delegificazione la funzione di modificare, in coerenza con le nuove disposizioni legislative, il decreto istitutivo del registro delle opposizioni nonché l'abrogazione delle disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge.
  L'articolo 2 introduce l'identificazione della linea chiamante tramite codice o un prefisso specifico, come obbligo cui devono conformarsi gli operatori che svolgono attività di call center.
  Gli articoli 3 e 4 recano, infine, rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e quella di immediata entrata in vigore della legge.
  Evidenzia come nel testo in commento siano compresi i principali contenuti dei progetti di legge abbinati. In questo senso, trovano spazio in esso le questioni affrontate nella proposta C. 3617 della collega Liuzzi riguardo la problematica dei sistemi automatizzati di chiamata, la identificazione del chiamante, il valore del consenso alla ricezione di comunicazioni pubblicitarie e il nuovo apparato sanzionatorio. Analogamente, la proposta C. 4007 del collega Quaranta mira anch'essa a rendere più efficace il registro delle opposizioni e il consenso dell'utente nei confronti di tecniche di telemarketing invasive, estendendo la protezione anche a marketing postale.
  Conclusivamente, per ovvie ragioni di economia procedurale, a nome di entrambi i relatori, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 4619, approvata dal Senato.

  Michele MOGNATO (MDP), relatore per la IX Commissione, condividendo pienamente la relazione del collega Basso, sempre a fini di economia procedurale, propone altresì di acquisire gli esiti dell'approfondita attività conoscitiva svolta dall'omologa Commissione del Senato nel Pag. 19corso della fase istruttoria del provvedimento.

  Mirella LIUZZI (M5S) si associa alla proposta di adottare come testo base il provvedimento approvato presso l'altro ramo del parlamento, le cui finalità sono del tutto coerenti con quelle della sua proposta, volta a limitare pratiche di comportamenti di marketing telefonico sempre più invasive e aggressive.
  Desidera evidenziare come siano però diversi gli strumenti messi in campo. La sua idea era nel senso di favorire il sistema opt in in luogo dell'attuale meccanismo di opt out, basato sul rifiuto a posteriori dei contatti indesiderati.
  La soluzione adottata al Senato è stata invece quella di rafforzare la efficacia del registro delle opposizioni, di cui tuttavia va tenuto presente l'attuale scarsa incidenza, esemplificata dal fatto che sono ad esso iscritte poco più di un milione di utenze a fronte di un totale superiore a centodieci milioni.
  Sarà quindi necessario accompagnare le misure di rafforzamento del registro con una adeguata campagna di informazione di cui il ministero dovrà farsi carico e che si riserva di stimolare anche attraverso un ordine del giorno.

  Stefano QUARANTA (MDP), considerato che le finalità della proposta approvata dal Senato sono convergenti con quelle che caratterizzano il progetto di legge a sua firma, concorda con la proposta dei relatori in merito all'adozione del testo base.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.
  Pone quindi in votazione la proposta, avanzata dai relatori, di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 4619, approvata dalla 8a Commissione permanente del Senato.

  Le Commissioni approvano, all'unanimità, la proposta di adottare la proposta di legge approvata dal Senato quale testo base per il seguito dell'esame.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.