CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 settembre 2017
875.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 132

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.15.

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità.
Nuovo testo C. 3653 Mongiello.
(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  La deputata Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, sul nuovo testo C. 3653, di iniziativa della deputata Mongiello, recante «Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  La proposta di legge in esame è composta di un solo articolo, articolato in quattro commi. Il comma 1 prevede che i Comuni nei quali ricadono produzioni rappresentative dell'enogastronomia e della cultura rurale tipica italiana assumono la denominazione di città di identità.
  Il comma 2, al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli e della filiera agroalimentare Pag. 133nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro delle associazioni nazionali delle città di identità con finalità agroalimentari.
  In base al comma 3, un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce, entro novanta giorni, i requisiti richiesti alle associazioni nazionali per potersi iscrivere nel Registro e le relative modalità di iscrizione.
  Il comma 4 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.
Nuovo testo C. 4407 Fanucci.
(Parere alla X Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Leana PIGNEDOLI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati sul testo della proposta di legge C. 4407, d'iniziativa del deputato Fanucci, recante «Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme di'Italia», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  L'articolo 1 della proposta di legge reca numerose modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale, integrando le relative finalità e dettando norme relative agli investimenti nel settore idrotermale, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico, ai percorsi di specializzazione in medicina termale, nonché in materia di rapporto di lavoro dei medici termalisti, di marchio di qualità termale, di promozione del termalismo e di sanzioni.
  Richiamando i profili di maggior rilievo per le competenze della Commissione, rileva che si prevede (lett. a), n. 3) che lo Stato e le Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono, nei limiti delle risorse del Fondo per la riqualificazione termale istituito dalla medesima norma, con idonei provvedimenti di incentivazione e di sostegno, la qualificazione degli stabilimenti termali e quella delle strutture ricettive che insistono nei territori termali, nonché la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali. A tali fini, è istituito il Fondo per la riqualificazione termale, con una dotazione annua di 20 milioni di euro per il triennio 2017-2019, prevedendo che le modalità per l'utilizzo del Fondo medesimo e per la sua ripartizione fra lo Stato e le Regioni interessate, nel limite delle predette risorse e sulla base di appositi progetti di riqualificazione, siano individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
  Il Governo è delegato (lett. a), n. 4), ad emanare, previo parere della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi, un decreto legislativo recante un testo unico della normativa in materia di attività idrotermali che raccolga, coordinandola e apportando i necessari adeguamenti, la disciplina vigente.
  Viene sostituito (lett. b-ter) l'articolo 4 della legge n. 323 del 2000, modificando in particolare la disciplina riguardante l'erogazione delle cure termali da parte del Servizio sanitario nazionale (SSN). Le prestazioni di assistenza termale sono garantite Pag. 134dal Servizio sanitario nazionale; la norma precisa che le patologie per le quali sono garantite le prestazioni sono quelle, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, individuate ai sensi del comma 553 e seguenti dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), anche sulla base di proposte contenute negli accordi cui al successivo comma 8. È riconosciuta alle aziende termali accreditate la possibilità di svolgere nuovi compiti: nella loro attività diretta ad erogare servizi di primo livello (vale a dire servizi di base: in proposito la relazione illustrativa al provvedimento iniziale chiariva che per tali servizi dovrebbero intendersi «le attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie») le stesse possono partecipare alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale e ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura (senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica) e, ove necessario, previa formazione degli operatori interessati. Le stesse aziende possono inoltre partecipare a progetti per favorire il cosiddetto «invecchiamento attivo».
  Viene previsto inoltre che, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro 180 giorni, sentita la Conferenza Stato-Regioni, devono essere definiti il «tracciato record» e le modalità attraverso le quali le aziende termali trasmettono alle Regioni, per l'alimentazione del flusso del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), i dati relativi alle prestazioni erogate e ai soggetti fruitori delle cure termali. Da tali dati dovrà essere possibile ricavare, su basi statisticamente significative, elementi utili agli enti del SSN per la conduzione di analisi epidemiologiche finalizzate alla cura delle malattie, alla valutazione degli effetti della terapia termale, nonché alla riabilitazione.
  Ai fini della riduzione delle liste d'attesa e per il contenimento della spesa viene stabilito che, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza definiti nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal SSN devono essere garantiti i seguenti cicli di cure termali: per la riabilitazione motoria e neuromotoria; per la riabilitazione funzionale del motuleso; per la riabilitazione della funzione cardiorespiratoria e delle funzioni auditive. Questi cicli sono quelli già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste. Il Ministro della salute, con proprio decreto, emana inoltre linee guida concernenti l'articolazione in cicli di applicazione singoli o combinati, per ciascuna delle predette patologie.
  Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge n. 95 del 2012 (legge n. 135 del 2012), le Regioni devono riservare apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per stipulare i relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'Accordo nazionale di cui al successivo comma 8. La norma inoltre istituisce un Fondo, denominato Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, senza tuttavia prevedere una dotazione annua e definire le relative modalità di gestione.
  Viene inoltre disposto, come attualmente previsto, che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi, ma si specifica che essa deve essere in particolare riferita alle tariffe riconosciute dai servizi sanitari regionali; ai requisiti autorizzativi e ai requisiti per l'accreditamento. I predetti accordi sono stipulati, con la partecipazione del Ministero della salute, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni delle aziende termali più rappresentative a livello nazionale e diventano efficaci una volta recepiti dalla Conferenza permanente Stato-Regioni in base alle forme previste dalla normativa vigente, regolata dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Pag. 135n. 281/1997 che definiscono peraltro, rispettivamente, la disciplina relativa ai compiti e alle intese raggiunte dalla stessa.
  Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono inoltre chiamate ad adottare idonei provvedimenti normativi per l'ulteriore integrazione degli stabilimenti termali con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni epidemiologiche e alla programmazione sanitaria.
  Viene inoltre introdotto (lettera d)) l'articolo 5-bis nella legge n. 323 del 2000, il quale dispone misure di incentivazione per la dismissione da parte delle pubbliche amministrazioni degli stabilimenti termali di loro proprietà a favore di soggetti privati.
  È ridefinito il profilo professionale dell'operatore termale che opera esclusivamente negli stabilimenti termali di cui all'articolo 9 della legge n. 323 del 2000, modificandone innanzitutto la denominazione in operatore di assistenza termale. L'operatore deve aver conseguito un attestato di qualifica al termine di specifica formazione professionale resa in base a quanto stabilito dal decreto di cui al successivo comma 2. Le attività svolte sono indirizzate a promuovere e a conservare la funzionalità e il benessere fisico della persona attraverso l'uso di tecniche applicative e mezzi di cura naturali termali e ad assistere e a collaborare alla prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che attengono alle cure termali. Il nuovo comma 2 demanda ad un decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, la definizione delle modalità di conseguimento dell'attestato di qualifica necessario per lo svolgimento del predetto profilo professionale, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali. Il decreto inoltre dovrà disporre circa la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi dell'Unione europea, nonché la regolamentazione degli accordi tra università e aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici Accordi quadro stipulati tra le stesse università e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali. Ricorda che in base alla normativa vigente, l'operatore termale rientra nelle categorie individuate al comma 5 dell'articolo 3-octies del decreto legislativo n. 502 del 1992, con cui si stabilisce che le figure professionali operanti nell'area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle Regioni, sono individuate con regolamento del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza Stato-Regioni; con lo stesso decreto sono definiti i relativi ordinamenti didattici. In proposito è stato emanato il provvedimento del 22 febbraio 2001, che disciplina, più in generale, la figura – ed il relativo profilo professionale – riguardante dell'operatore sociosanitario. Lo stesso provvedimento ha inoltre definito l'ordinamento didattico dei corrispondenti corsi di formazione (competenza di Regioni e Province autonome, enti incaricati dell'organizzazione dei corsi e delle attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del citato provvedimento). Sono fatte salve, a legislazione vigente, le competenze delle professioni sanitarie di cui alla legge n. 42 del 1999, distinte pertanto dalle predette figure sociosanitarie.
  È inoltre introdotto (lettera h)) l'articolo 11-bis nella legge n. 323 del 2000, il quale prevede agevolazioni di carattere fiscale consistenti in un credito d'imposta, in una deduzione triennale per i costi di acquisto e ristrutturazione degli immobili destinati all'attività dell'azienda termale e nella espressa detrazione IVA degli acquisti effettuati per i suddetti investimenti. Si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, entro due mesi, la definizione dei criteri e delle modalità di concessione del credito d'imposta, finalizzati anche a prevederne il monitoraggio e il rispetto del limite di spesa, nonché le spese ammissibili.
  Ulteriori disposizioni (lettera l)) concernono il marchio di qualità termale. Pag. 136
  L'articolo 2 prevede l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia.
  L'articolo 3 reca la copertura finanziaria.
  L'articolo 3-bis prevede infine la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.
S. 2795 Elena Ferrara e S. 2885 Governo.
(Parere alla 3a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), relatore, fa presente che la Commissione La Commissione è chiamata a esprimere i pareri, per gli aspetti di competenza, alla 3a Commissione Affari esteri, emigrazione del Senato, sui disegni di legge S. 2795, di iniziativa della senatrice Elena Ferrara, e S. 2885, di iniziativa del Governo, recanti «Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005».
  La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, adottata a Faro, in Portogallo, il 27 ottobre 2005, è entrata in vigore nell'ottobre 2011, al raggiungimento del decimo strumento di ratifica. L'Italia ha firmato la Convenzione il 27 febbraio 2013 ed il provvedimento in esame intende autorizzarne la ratifica.
  La Convenzione di Faro è volta a promuovere una comprensione più ampia del patrimonio culturale e del suo rapporto con le comunità che lo hanno prodotto ed ospitato. Tale obiettivo è perseguito impegnando gli Stati aderenti a promuovere un processo di valorizzazione partecipativo, fondato sulla sinergia tra pubbliche istituzioni, cittadini privati e associazioni.
  L'accordo oggetto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di un preambolo e di 23 articoli, suddivisi in 5 Parti.
  Il preambolo, nel richiamare gli ideali e i principi posti a fondamento del Consiglio d'Europa, rimarca il valore e il potenziale del patrimonio culturale come risorsa per lo sviluppo durevole e per la qualità della vita.
  La Parte I (artt. 1-6) individua gli obiettivi, le definizioni e i principi. In particolare viene richiamato il «diritto al patrimonio culturale» quale espressione del più ampio diritto di partecipare alla vita culturale, riconoscendo una responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale. Il «patrimonio culturale» è definito come insieme di risorse ereditate dal passato, e la «comunità patrimoniale» quale insieme di persone che attribuiscono valore a quel patrimonio. È stabilito l'impegno delle Parti firmatarie a promuovere la conoscenza e la comprensione del patrimonio comune dell'Europa, riconoscendone l'interesse pubblico e adottando disposizioni che favoriscano la partecipazione alle attività di protezione e valorizzazione.
  La Parte II (artt. 7-10) concerne il contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell'essere umano e della società. Le Parti si impegnano a favorire la conoscenza del patrimonio culturale come risorsa per la coesistenza pacifica, integrando tale prospettiva nell'educazione e nella formazione permanente. Si impegnano inoltre a utilizzare il patrimonio culturale – nel rispetto di una fruizione sostenibile – come fattore di sviluppo economico, politico e sociale.
  La Parte III (artt. 11-14) è dedicata al tema della responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale e alla partecipazione del pubblico. Le Parti sono chiamate, tra l'altro: a promuovere un'organizzazione congiunta delle responsabilità Pag. 137in materia di patrimonio culturale da parte delle istituzioni pubbliche; ad incoraggiare l'accesso al patrimonio culturale e la partecipazione democratica, anche mediante il riconoscimento delle organizzazioni del volontariato; a prendere in considerazione il valore attribuito da ogni comunità al patrimonio culturale in cui essa si identifica; ad agevolare l'inserimento della dimensione del patrimonio culturale nella formazione e ad incoraggiare la ricerca e lo scambio di conoscenze e competenze; a sviluppare l'utilizzo delle tecnologie digitali per migliorare l'accesso al patrimonio culturale.
  La Parte IV (artt. 15-17) riguarda i meccanismi di controllo e di cooperazione in relazione al patrimonio culturale. Le Parti si impegnano a sviluppare, attraverso il Consiglio d'Europa, un sistema di monitoraggio in tema di legislazione, politiche e pratiche riguardanti il patrimonio culturale, e a garantirne l'accesso al pubblico.
  La Parte V (artt. 18-23) reca le clausole finali della Convenzione, tra le quali anche l'applicazione territoriale della Convenzione, che consente agli Stati di limitare il territorio di applicazione dell'accordo. Per quanto riguarda i disegni di legge, gli articoli 1 e 2 ineriscono, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 del disegno di legge S. 2795 reca la copertura finanziaria del provvedimento.
  L'articolo 3 del disegno di legge S. 2885 destina un finanziamento, pari ad un milione di euro, all'attuazione dell'articolo 13, volto a promuovere la correlazione tra il settore dell'istruzione e quello della formazione.
  L'articolo 4 del disegno di legge S. 2795 e l'articolo 5 del disegno di legge S. 2885 recano la clausola di entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.
  In conclusione propone l'espressione di un parere favorevole.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 13 settembre 2017.

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 8.25 alle 8.30.

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