CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 settembre 2017
874.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e X)
COMUNICATO
Pag. 3

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 12 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente della X Commissione, Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.
Atto n. 433.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

  Lara RICCIATTI (MDP), relatrice per la X Commissione, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, adottato in attuazione dell'articolo 3 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea per il 2014), definisce la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/UE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, e al regolamento (UE) n. 1007/2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. In particolare, esso mira a definire un quadro sanzionatorio omogeneo per i due settori.
  Ricorda che la direttiva 94/11/UE individua gli elementi caratterizzanti di un sistema comune di etichettatura per le calzature, al fine di garantire una migliore informazione e una maggiore trasparenza per i consumatori, nonché il funzionamento armonioso del mercato interno. A questo riguardo, l'armonizzazione delle legislazioni nazionali è considerata il mezzo idoneo per sopprimere gli ostacoli al libero scambio. La direttiva prevede, tra l'altro, l'obbligo per gli Stati membri di adottare Pag. 4e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva entro il 23 settembre 1995, nonché l'applicazione delle disposizioni in materia di etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature a decorrere dal 23 marzo 1996. Ricorda che il DM 11 aprile 1996 (come modificato dal successivo DM 20 gennaio 2001) di recepimento della direttiva 94/11/UE ne ha riprodotto il contenuto in materia di informazioni contenute nell'etichetta. In virtù del carattere regolamentare dell'atto, esso ha previsto unicamente l'apposizione di un termine perentorio per la regolarizzazione delle calzature prive di etichettatura o con etichettatura non conforme alle prescrizioni del decreto medesimo. In caso di decorso del termine senza che il responsabile abbia provveduto, l'autorità di vigilanza provvede a disporre il ritiro della merce dal mercato. Tale sistema dissuasivo, senza l'ausilio delle sanzioni, non sempre produce i suoi effetti, in quanto al mancato ritiro della merce dal mercato, che deve essere necessariamente a carico dei soggetti responsabili della violazione, non segue una sanzione pecuniaria.
  Il Regolamento (UE) n. 1007/2011 ha operato il riordino della normativa comunitaria previgente in un unico strumento giuridico al fine di semplificare gli adeguamenti della materia trattata ad alto contenuto tecnico.
  Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 10 articoli.
  L'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento, ossia la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/UE e al regolamento (UE) n. 1007/2011, facendo salve le disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti e pratiche commerciali scorrette di cui al decreto legislativo n. 206/2005, recante il codice del consumo.
  L'articolo 2 rinvia alle definizioni contenute nei seguenti atti normativi: articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1007/2011 (che definisce, tra l'altro, il prodotto tessile; la fibra tessile; la componente tessile; le fibre estranee, l'etichettatura; il contrassegno; l'etichettatura globale; il prodotto monouso); articolo 2 del regolamento (CE) n. 765/2008 (messa a disposizione sull'immissione sul mercato; fabbricante; importatore; distributore; operatori economici; vigilanza del mercato; immissione in libera pratica).
  Il quadro della disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni previste dalla direttiva 94/11/CE e dal Reg. (UE) 1007/2011 è dettato, rispettivamente, dagli articoli 3 e 4 del provvedimento. Fatta salva la clausola di riserva penale, tutte le violazioni comportano sanzioni pecuniarie amministrative.

  Donatella FERRANTI, presidente della II Commissione, in sostituzione del relatore Guerini, illustra la parte restante del provvedimento in esame.
  L'articolo 3 delinea il procedimento conseguente all'accertamento della violazione in materia di etichettatura, finalizzato alla conformazione dell'etichetta stessa (comma 7) ove questa sia mancante o non conforme alle prescrizioni della direttiva 94/11/CE. Spetta alla competente Autorità di vigilanza – il Ministero dello sviluppo economico che delega, a tal fine, la competente Camera di commercio – dopo aver contestato la violazione, assegnare un termine di 60 giorni al responsabile (il fabbricante, il suo rappresentante o il responsabile della prima immissione in commercio del prodotto sul mercato italiano) per regolarizzare l'etichetta o, in alternativa, ritirare le calzature dal mercato. Il comma 7 fa riferimento alla procedura di accertamento e contestazione prevista dalla legge quadro sulle sanzioni amministrative (legge n. 689 del 1981, articoli 13 e 14). Tali disposizioni prevedono sostanzialmente la possibilità per gli organi accertatori di assumere informazioni e procedere a ispezioni, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica nonché di procedere al sequestro cautelare delle cose che possono essere oggetto di confisca amministrativa. Ove possibile, la violazione, deve essere contestata immediatamente; se ciò non è Pag. 5possibile, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro 90 giorni (a quelli residenti all'estero entro il termine di un anno dall'accertamento). Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti e, in ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto per il giudizio di opposizione (30 giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero 60 se il ricorrente risiede all'estero). L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto. Alla mancata ottemperanza alla regolarizzazione dell'etichettatura (o al ritiro del prodotto dal mercato) entro i 60 giorni consegue l'irrogazione al responsabile di una sanzione da 3.000 a 20.000 euro (comma 8). L'ultimo comma dell'articolo 3 (comma 8), infine, esclude dall'applicazione della descritta disciplina sanzionatoria specifiche categorie di calzature (tra cui le calzature avente carattere di giocattolo, quelle d'occasione, usate, antinfortunistiche).
  L'articolo 4 dello schema di decreto riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni di specifiche violazioni (articoli 5, 12, 14, 15 e 16) del Reg. (UE) 1007/2011, inerente le denominazioni delle fibre tessili nonché l'etichettatura e contrassegno della composizione dei prodotti tessili. Un primo spettro di sanzioni si applicano al fabbricante o all'importatore dei prodotti tessili. In particolare è prevista una sanzione:
   da 3.000 a 20.000 euro per l'immissione sul mercato di prodotti senza etichetta o contrassegno indicanti dati e denominazione delle fibre che compongono i tessuti nonché per aver immesso sul mercato un prodotto il cui documento commerciale di accompagnamento (sostitutivo di etichetta o contrassegno) non reca i dati sulla composizione fibrosa dei tessuti (commi 1 e 2);
   da 1.500 a 20.000 euro per l'immissione sul mercato di prodotto tessile con composizione fibrosa diversa da quella indicata in etichetta (o sul citato documento di accompagnamento); sono fatti i limiti di tolleranza sulla citata composizione dettati dall'articolo 20 del Regolamento (comma 4). Identica sanzione è applicata: per l'immissione sul mercato di prodotti tessili con etichetta che riporta denominazione delle fibre diverse da quelle previste dall'elenco di cui all'allegato I del Regolamento o espresse in sigle o in ordine non decrescente o in lingua straniera (comma 6); per la mancata fornitura al momento della messa a disposizione sul mercato, sui prospetti o sui siti web delle indicazioni sulla composizione fibrosa dei tessuti (per tale violazioni è sanzionato anche il distributore, comma 8); per l'immissione sul mercato di prodotto tessile senza l'espressa indicazione in etichetta della presenza di eventuali componenti di origine animale (comma 9).

  Nei confronti del distributore sono invece stabilite le seguenti sanzioni:
   da 700 a 3.500 euro per la messa a disposizione sul mercato di prodotti tessili senza etichetta o contrassegno indicanti la composizione fibrosa (comma 3) ovvero per la mancata corrispondenza tra la citata composizione dichiarata in etichetta e quella relativa al documento di accompagnamento (comma 5);
   da 200 a 1.000 euro per la violazione in materia di codificata denominazione delle fibre tessili, prevista dal comma 6 (comma 7).

  L'articolo 4 – in analogia a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 7 – disciplina la procedura di accertamento e contestazione della violazione e di conformazione dell'etichetta alle prescrizioni del Pag. 6Reg. 1007/2011 (comma 10). Si tratta del procedimento di cui è titolare l'autorità di vigilanza – accertamento, contestazione, assegnazione del termine di adeguamento – finalizzato alla regolarizzazione dell'etichettatura o al ritiro dei prodotti dal mercato. Anche in tal caso è richiamata l'applicazione degli articoli 13 e 14 della legge n. 689 del 1981 ed è prevista (comma 11) l'irrogazione della sanzione da 3.000 a 20.000 euro per la mancata ottemperanza nel termine assegnato da parte dei soggetti obbligati. Come per le violazioni della direttiva di cui all'articolo 3, è esclusa l'applicazione della indicata disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 4 per specifiche categorie di prodotti tessili (quelli dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso; quelli confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi).
  L'articolo 5 individua i soggetti competenti ad accertare le violazioni delle disposizioni di cui al decreto: le Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura territorialmente competenti, nonché l'Agenzia delle dogane e dei monopoli; gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le Camere di commercio territorialmente competenti il potere di irrogare le sanzioni amministrative previste dal decreto.
  L'articolo 6 dispone in ordine all'esercizio delle funzioni di autorità di vigilanza del mercato le quali sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico che si avvale delle Camere di commercio ed eventualmente della collaborazione dei propri uffici territoriali, nonché della collaborazione del Corpo della Guardia di finanza. Il comma 2 dispone l'obbligo di fornire al MiSE le notizie di accertamento delle violazioni sopra descritte, ai fini del monitoraggio.
  L'articolo 7 prevede il versamento delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative descritte agli articoli 3 e 4 su apposito capitolo del capo XVIII dello stato di previsione del bilancio dello Stato.
  L'articolo 8 rinvia, per quanto non previsto dal decreto, alle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981 e successive modificazioni.
  L'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 10 dispone l'abrogazione, dalla data di entrata in vigore del decreto, di una serie di disposizioni legislative, al fine di sostituire le precedenti sanzioni con le nuove disposizioni sanzionatorie e di conferire maggiore organicità al complesso sistema, mantenendo le disposizioni attuative riferibili alle procedure di controllo.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.