CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 luglio 2017
852.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 6

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 luglio 2017. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE.

  La seduta comincia alle 8.05.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016.
S. 2834 Governo.
(Parere alla 14a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 14a Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato sul disegno di legge S. 2834, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016».
  La legge di delegazione europea è uno dei due strumenti, insieme alla legge europea, per l'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo. Tali strumenti sono stati introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che, all'articolo 29, ha disposto che il Governo, con cadenza annuale, presenti alle Camere un disegno di legge per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.
  Il disegno di legge si compone di 12 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 5 direttive europee, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 6 regolamenti europei. È corredato dell'Allegato A, che contiene l'elenco di 24 direttive da recepire con decreto legislativo.
  L'articolo 1 reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, rinviando, per quanto riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.
  L'articolo 2, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, conferisce al Governo una delega biennale per l'adozione Pag. 7di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali. Può trattarsi sia di direttive attuate in via regolamentare o amministrativa, quindi trasposte con fonti secondarie e, come tali, inidonee a istituire sanzioni penali, sia di violazioni di regolamenti dell'Unione europea. La delega è conferita per gli atti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2016, per i quali non siano già previste sanzioni.
  L'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2015/2436, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2424/2015 sul marchio d'impresa dell'UE.
  L'articolo 4 reca i principi e criteri direttivi specifici relativi alla delega per l'attuazione della direttiva n. 2016/97, sulla distribuzione assicurativa, che abroga la direttiva n. 2002/92/CE (direttiva sulla intermediazione assicurativa). L'individuazione di specifici criteri di delega è dovuta alle diverse opzioni che la direttiva consente di esercitare o meno da parte del legislatore nazionale.
  L'articolo 5 reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio. Il legislatore nazionale dovrà individuare le autorità nazionali competenti in materia di sorveglianza del mercato e controlli, nonché in relazione allo svolgimento delle attività prescritte dal regolamento in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti in questione. Verrà esercitata l'opzione relativa alla possibilità di affidare all'organismo unico nazionale di accreditamento la valutazione ed il controllo dei predetti organismi da notificare.
  L'articolo 6 conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva n. 2009/142/CE. È altresì prevista l'adozione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  L'articolo 7 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato. Tra i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, segnala la necessità di garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari. La CONSOB viene designata quale autorità competente. Infine, viene estesa la disciplina in materia di confisca ai casi di violazione delle disposizioni del predetto regolamento UE.
  L'articolo 8 reca la delega al Governo per la predisposizione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno più decreti legislativi per la completa attuazione del regolamento (UE) n. 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive nn. 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014.
  L'articolo 9 reca la delega al Governo per la predisposizione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno più decreti legislativi per la completa attuazione del Regolamento (UE) n. 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012. Le nuove norme sulla trasparenza completano peraltro le disposizioni della direttiva n. 2009/65/CE, riguardante gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e della direttiva Pag. 8n. 2011/61/UE sui gestori di fondi alternativi (GEFIA). Tali disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (c.d. SFTs, Securities Financing Transactions) e le altre norme in tema di strutture di finanziamento sono strettamente collegate alle citate direttive, che costituiscono il quadro giuridico disciplinante la creazione, la gestione e la commercializzazione degli OICVM.
  L'articolo 10 individua uno specifico principio al quale il Governo deve attenersi nell'esercitare la delega per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2016/680, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, inclusa la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.
  L'articolo 11 reca specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2016/681, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.
  L'articolo 12 delega il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2017, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2015/720, che modifica la direttiva n. 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.
  Segnala infine che sullo schema di disegno di legge la Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere favorevole lo scorso 6 aprile.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 8.20.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Pag. 9