CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 giugno 2017
847.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 11

SEDE REFERENTE

  Giovedì 29 giugno 2017. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 13.20.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2017.

  Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE), relatore, svolgendo l'integrazione della relazione, in ordine alle proposte di legge C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco e C. 4188 Menorello abbinate alla proposta di legge C. 4002, a sua prima firma, rileva che tali proposte si dividono in due gruppi. Il primo, con proposte tutte dal contenuto molto simile, affronta l'anomalia dell'incompatibilità tra il ruolo di assessore e consigliere comunale nei comuni con oltre 15 mila abitanti. Le relazioni illustrative delle varie proposte in materia denunciano come molti consiglieri eletti e poi nominati in giunta perdano la loro autonomia politica divenendo esecutori delle decisioni del sindaco da cui dipende anche la loro sopravvivenza politica data la facoltà concessagli di revocare in ogni momento le deleghe assegnate.Pag. 12
  Sulla materia, la proposta di legge C. 184 Pisicchio chiede di intervenire sull'articolo 64 del Testo unico degli enti locali abrogandone i primi tre commi e sostituendone la rubrica. In tal modo verrebbe meno l'incompatibilità tra il ruolo di assessore e consigliere comunale.
  Le proposte C. 1029 Rigoni, C. 2289 Laffranco e C. 4188 Menorello invece intervengono sul solo comma 2 dell'articolo 64 istituendo la figura del consigliere comunale supplente che subentra al membro del consiglio nominato in giunta. La supplenza ha termine al momento della cessazione dalla carica di assessore.
  Il secondo gruppo di proposte abbinate invece riguarda il sistema di elezione del sindaco e del consiglio comunale. Giova ricordare brevemente i contenuti della proposta di legge C. 4002 Parisi, che prevede: l'aumento del numero dei comuni per cui utilizzare il sistema elettorale maggioritario a doppio turno, abbassando il limite minimo di abitanti da 15.000 a 10.000 (la proposta, secondo il censimento ISTAT del 2011, coinvolgerebbe ulteriori 479 comuni che si aggiungerebbero ai 724 che già utilizzano questo sistema di voto); che, per i comuni con oltre 10.000 abitanti, l'elezione del sindaco al primo turno avvenga in presenza di un candidato che ottenga almeno il 40 per cento più uno dei voti validi (tale proposta mira a ridurre i casi in cui un candidato sostenuto da un'ampia fetta di cittadini venga poi sconfitto al ballottaggio con meno voti di quelli da lui ottenuti al primo turno); una soglia di accesso alla ripartizione dei seggi del consiglio comunale pari al 3 per cento dei voti sia per le liste incluse in coalizioni sia per le liste singole; che per la presentazione di liste di candidati alle elezioni comunali i partiti iscritti all'albo nazionale o le liste già rappresentate in consiglio comunale, in luogo della raccolta firme, possano depositare una cauzione monetaria; l'aumento del numero di firme necessario alla presentazione di una lista di candidati in modo da ridurre la frammentazione ed evitare i casi in cui una lista ottiene meno voti del numero di sottoscrizioni necessario alla candidatura; l'estensione anche ai consiglieri metropolitani della possibilità di effettuare le autenticazioni di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53, e che consiglieri metropolitani, provinciali e comunali possano procedere alle autenticazioni senza dover comunicare la propria disponibilità al sindaco o al presidente della provincia.
  La proposta di legge C. 666 Oliverio, intervenendo sul comma 3 dell'articolo 72 del TUEL, abolisce il voto disgiunto oggi possibile nei comuni con oltre 15mila abitanti. La proposta mira a cancellare il fenomeno dell’«anatra zoppa», ovvero il caso in cui un sindaco eletto si ritrovi un consiglio comunale con una maggioranza a lui avversa. Oggi tale evento è possibile quando – proprio grazie al voto disgiunto – una lista o coalizione supera il 50 per cento sul totale dei voti validi espressi. Si badi bene, «il totale dei voti validi» fa riferimento non alla somma dei voti raccolti dalle liste ma alla somma dei voti andati ai candidati sindaci. Questa è l'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato (Sezione V, sentenza n. 3022 del 2010) che, per esempio, consentirà al neo eletto sindaco Biondi di centrodestra di avere la maggioranza in Consiglio comunale a l'Aquila, dove le liste del centrosinistra hanno ottenuto sì il 51 per cento dei voti sul totale andato alle liste ma solo il 49,4 per cento sul totale andato ai candidati sindaco. In altri comuni però l'anatra zoppa ci sarà, facciamo due esempi significativi: Avezzano in Abruzzo e Lecce in Puglia.
  Sempre sull’«anatra zoppa» intervengono altre due proposte molto simili nel contenuto, la proposta C. 230 Peluffo e la proposta C. 742 Sanna. Entrambe, sostituendo il comma 10 dell'articolo 73 del TUEL, assegnano il 60 per cento dei seggi del consiglio comunale alle liste che sostengono il sindaco proclamato eletto (al primo turno o al ballottaggio) a prescindere dal risultato elettorale verificatosi per l'elezione del consiglio.
  L'ultima proposta abbinata, C. 1200 Caon, interviene sul sistema di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni Pag. 13con meno di 15mila abitanti. L'intervento è incentrato sull'articolo 71 del TUEL e prevede: la possibilità di presentare coalizioni di liste a sostegno di un unico candidato sindaco (invece delle liste uniche oggi imposte); un premio di maggioranza dei 2/3 del consiglio solo nei comuni con meno di 3mila abitanti; un premio di maggioranza del 60 per cento del consiglio nei comuni con oltre 3mila abitanti (oggi sono i 2/3 fino a 15mila); l'abolizione della doppia preferenza di genere (che oggi è prevista per i comuni con oltre 5 mila abitanti).

  Roberta AGOSTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro.
C. 3211 Gnecchi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 giugno 2017.

  Roberta AGOSTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di acquisto di veicoli di servizio elettrici da parte delle pubbliche amministrazioni.
C. 4083 Gigli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 giugno 2017.

  Roberta AGOSTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de’ Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.
C. 4338 Sanga e C. 4526, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, osserva che il progetto di legge C. 4526, approvato dal Senato (S. 2770) e trasmesso alla Camera il 7 giugno 2017, dispone che il comune di Torre de’ Busi sia distaccato dalla provincia di Lecco, nel territorio della quale è attualmente compreso, per essere aggregato alla provincia di Bergamo, nell'ambito della medesima regione Lombardia. Al predetto progetto di legge trasmesso dal Senato è stato abbinata la proposta di legge C. 4338, dal contenuto analogo. Il passaggio del comune di Torre de’ Busi dalla provincia di Lecco a quella di Bergamo comporta il mutamento delle circoscrizioni territoriali delle due province. Pertanto, le proposte di legge in esame si inseriscono nella procedura legislativa rinforzata prevista dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per l'approvazione delle leggi di modifica delle circoscrizioni provinciali o istitutive di nuove province. Ai sensi del citato primo comma dell'articolo 133, «il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei comuni, sentita la regione interessata».
  In particolare, le due proposte di legge dispongono il distacco del comune di Torre de’ Busi dalla provincia di Lecco e la sua aggregazione alla provincia di Bergamo (articolo 1, comma 1).
  La sola proposta di legge C. 4526, conseguentemente, interviene a modificare il decreto legislativo n. 250 del 1992, che ha istituito la provincia di Lecco, al fine di tener conto del distacco del comune dalla provincia (articolo 1, comma 2).Pag. 14
  Ai sensi delle due proposte di legge in esame gli enti coinvolti – ossia le province di Lecco e Bergamo – provvedono ciascuno agli adempimenti di propria competenza per l'attuazione del distacco del comune. Ai sensi della proposta di legge C. 4526, nel caso di adempimenti che implicano il concorso di entrambi gli enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario istituito ai sensi della proposta di legge. L'articolo 1, comma 4 della proposta di legge C. 4526, infatti, prevede la nomina, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un commissario per promuovere gli adempimenti necessari per attuare il trasferimento del comune. Il commissario è nominato, con proprio decreto, dal Ministro dell'interno, previa intesa della sola provincia di Bergamo, anche al fine di individuare l'amministrazione destinata a sostenere, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, gli oneri connessi all'attività del commissario. Anche la proposta di legge C. 4338 prevede la nomina del commissario, ma si tratta di una eventualità, prevista solo nel caso in cui entro 6 mesi le due province non abbiamo provveduto agli adempimenti necessari al trasferimento. In tal caso il commissario ha altri 6 mesi di tempo per completare l'attuazione della legge (articolo 2, comma 2).
  Ai sensi della proposta di legge C. 4526, gli adempimenti connessi al trasferimento devono essere completati dalle due province entro 180 giorni. Nell'eventualità in cui entro tale termine non sia completato il trasferimento, il commissario fissa un ulteriore termine, allo scadere del quale il commissario stesso provvede all'esecuzione degli adempimenti eventualmente mancanti. In ogni caso, il trasferimento dovrà compiersi entro un anno dell'entrata in vigore della legge (articolo 1, comma 5). I progetti di legge in esame, inoltre, dispongono in ordine al trasferimento degli atti e degli affari amministrativi pendenti al momento dell'entrata della legge, ai nuovi organi competenti. Le due proposte recano la consueta clausola di neutralità finanziaria, secondo la quale l'attuazione del provvedimento non deve comportare nuovi oneri. Infine, si dispone in ordine alla immediata entrata in vigore della legge a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la materia trattata, ai sensi del citato articolo 133, primo comma, della Costituzione (che fa riferimento a «leggi della Repubblica»), rientra nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato.
  Quanto al rispetto degli altri princìpi costituzionali, il procedimento di mutamento delle circoscrizioni provinciali all'interno di una stessa regione, oggetto della proposta in esame, è definito dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione, che prevede l'iniziativa dei comuni, il parere della regione e l'approvazione con legge della Repubblica. L'articolo 21, comma 3, del testo unico degli enti locali ha integrato la disciplina costituzionale, prevedendo una serie di criteri e di indirizzi cui occorre attenersi nella revisione delle circoscrizioni provinciali e nell'istituzioni di nuove province.
  L'iniziativa comunale è stata esercitata con la deliberazione del consiglio comunale di Torre de’ Busi n. 21 del 28 luglio 2016 di approvazione, a maggioranza assoluta, di una petizione popolare per il passaggio del Comune alla provincia di Bergamo. Successivamente, la regione Lombardia si è espressa in favore dell'iniziativa avanzata dal comune: il 21 febbraio 2017 il consiglio regionale ha approvato la delibera n. 1455, recante il parere favorevole in merito alla richiesta del comune di Torre de’ Busi. Nel parere reso dalla regione si rileva «la continuità storico-culturale di Torre de’ Busi con il territorio provinciale di Bergamo e la sua appartenenza storica alla Valle San Martino». Inoltre, si dà conto degli elementi di continuità con la richiamata provincia rappresentata dalla rete viaria e dalla «molteplicità di servizi in gestione associata con i comuni della provincia di Bergamo». Infine, si rileva il «valore aggiunto, che deriverebbe al comune di Torre de’ Busi, dalla sua adesione alla Pag. 15provincia di Bergamo, rappresentato dalle strutture e attività turistiche e dai servizi».
  Auspica, infine, una rapida conclusione dell'iter anche verificando la sussistenza dei requisiti per l'approvazione in sede legislativa del provvedimento.

  Roberta AGOSTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.