CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 giugno 2017
846.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 179

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 8.05.

DL 91/2017: Crescita economica nel Mezzogiorno.
S. 2860 Governo.
(Parere alla 5a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Gianpiero D'ALIA, presidente e relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 5a Commissione Bilancio del Senato sul disegno di legge S. 2860, di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno».
  Il provvedimento in esame – che introduce misure a favore delle Regioni del Mezzogiorno – è costituito da 17 articoli raggruppati in quattro Capi.
  Il Capo I, composto dagli articoli 1, 2 e 3, reca «Misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno».
  In particolare, l'articolo 1 contempla forme di incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura denominata «Resto al Sud» consiste nel finanziamento di progetti imprenditoriali, articolato, per il 35 per cento, in erogazioni a fondo perduto e, per il 65 per cento, in un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni, di cui i primi due di preammortamento. Essa è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti Pag. 180nelle Regioni richiamate ovvero che vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria, e che mantengano nelle stesse Regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento. In considerazione della caratterizzazione regionale che assumono i progetti imprenditoriali in questione, appare necessario assicurare il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nell'adozione del decreto ministeriale cui è demandata l'individuazione dei criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, nonché delle modalità di attuazione, controllo e monitoraggio dei progetti ammessi (articolo 1, comma 15).
  L'articolo 2 – al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura nelle Regioni del Mezzogiorno – estende la misura «Resto al Sud» alle imprese agricole, mediante una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC).
  L'articolo 3, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese, detta disposizioni per consentire ai Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto, ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 40 anni, per un periodo non superiore a nove anni rinnovabile una sola volta, terreni e aree in stato di abbandono. I Comuni sono incaricati: di una ricognizione preliminare dei terreni e delle aree di cui sono titolari; dell'indizione del bando avente ad oggetto la presentazione di progetti per la valorizzazione e l'utilizzo dei beni; della successiva assegnazione dei beni.
  Il Capo II, composto dagli articoli 4 e 5, istituisce e disciplina le zone economiche speciali (ZES). In particolare, l'articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per istituire, in alcune aree del Paese comprendenti almeno un'area portuale, zone economiche speciali caratterizzate dall'attribuzione di benefici – in termini economici, finanziari e amministrativi – alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno. Le modalità generali per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di beneficio per i soggetti economici ivi operanti sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata. Al riguardo, in ragione del ruolo riservato alle Regioni quali proponenti dell'istituzione delle ZES, appare opportuno una piena condivisione da parte della Conferenza unificata sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui è demandata la definizione delle modalità di istituzione e della disciplina delle ZES (articolo 4, comma 3). Questa potrebbe essere assicurata prevedendo un'intesa. Considerati gli ambiti di competenza della ZES, anche in termini di sviluppo economico del territorio, appare inoltre necessario assicurare anche una rappresentanza degli enti di area vasta nel Comitato di indirizzo costituito come organo di amministrazione della ZES (articolo 4, comma 6); a tali enti la legge n. 56 del 2014 di riordino delle Province affida infatti funzioni di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale e governo dell'area vasta.
  L'articolo 5 prevede i benefici fiscali e le altre agevolazioni, anche in termini di semplificazioni procedurali, che sono riconosciuti alle imprese già insediate nelle ZES e alle nuove che vi si insedieranno per avviare un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti. In particolare, le imprese che effettuano investimenti all'interno delle ZES possono utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Inoltre la possibilità di usufruire di tale agevolazione, nell'ambito delle ZES, è estesa fino al 31 dicembre 2020.
  Il Capo III, composto dagli articoli da 6 a 9, introduce disposizioni di semplificazione.Pag. 181
  In particolare, l'articolo 6 è finalizzato a semplificare ed accelerare le procedure per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito dei Patti per lo sviluppo, con cui il Governo, le Regioni e le Città metropolitane si sono impegnati su alcuni obiettivi prioritari, fissando tempi certi per la realizzazione di interventi nel Mezzogiorno e nel resto del Paese. Dalla disposizione in questione discende un più agevole rimborso, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, delle spese effettivamente sostenute dalle Amministrazioni titolari degli interventi, nonché il ricorso all'istituto della conferenza di servizi simultanea.
  L'articolo 7 è volto a promuovere, favorendo l'utilizzo dei contratti istituzionali di sviluppo (CIS), la realizzazione di interventi di particolare complessità finanziati a valere sulle risorse nazionali ed europee; a tal fine la norma affida al Presidente del Consiglio ovvero al Ministro per la coesione territoriale l'individuazione degli interventi per i quali deve procedersi alla sottoscrizione dei contratti medesimi, su richiesta delle amministrazioni interessate.
  L'articolo 8 prevede l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, di cui al decreto-legge n. 347/2003, per le società cessionarie di complessi aziendali acquisiti da società sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche in assenza dei requisiti dimensionali previsti dalla normativa vigente, ferma restando la sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza.
  L'articolo 9 interviene sulla disciplina concernente la classificazione dei rifiuti contenuta nella premessa dell'allegato D alla parte quarta del cosiddetto Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), al fine di sopprimere la gran parte delle disposizioni in essa contenute (ed introdotte dal decreto-legge 91/2014). Il nuovo testo della premessa, risultante dalla modifica, si limita infatti a chiarire che, ai fini della classificazione dei rifiuti da parte del produttore (mediante l'assegnazione del codice CER appropriato), devono essere applicate le nuove regole previste dalla decisione 2014/955/UE e dal regolamento (UE) n. 1357/2014.
  Il Capo IV, composto dagli articoli da 10 a 17, reca «Ulteriori interventi a favore del Mezzogiorno e per la coesione territoriale».
  In particolare, l'articolo 10 reca uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per il 2017 e a 25 milioni per il 2018 per assicurare lo svolgimento di programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle Regioni del Mezzogiorno.
  L'articolo 11 consente di attivare interventi educativi biennali in favore dei minori, finalizzati al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce, della povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. Tali interventi educativi devono essere proposti da reti di scuole in partenariato con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato. Considerate le competenze delle Regioni sulla formazione e il coinvolgimento degli enti locali nelle proposizione degli interventi educativi, appare opportuno un coinvolgimento della Conferenza unificata nell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, cui viene demandata l'individuazione delle aree di esclusione sociale alle quali devono appartenere le istituzioni scolastiche ammesse a presentare i progetti educativi (articolo 11, comma 1).
  L'articolo 12 ridefinisce a livello legislativo, a decorrere dal 2018, la disciplina per il calcolo del costo standard per studente universitario – sulla cui base è annualmente ripartita una percentuale del fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali – facendo comunque salve le assegnazioni già disposte, Pag. 182nell'ambito del riparto del FFO, per gli anni 2014, 2015 e 2016, e prevedendo una disciplina specifica per l'anno 2017.
  L'articolo 13 contiene disposizioni volte ad attuare le misure previste dall'articolo 1, comma 6-undecies, del decreto-legge n. 191/2015, il quale interviene sulla destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA per fatti anteriori al suo commissariamento.
  L'articolo 14 proroga dal 30 giugno 2018 al 31 luglio 2018 il termine per l'effettuazione degli investimenti ammessi al beneficio fiscale cosiddetto del super ammortamento.
  L'articolo 15 conferisce agli enti locali delle Regioni del Sud, in via sperimentale e per la durata di tre anni, la facoltà di ottenere supporto tecnico e amministrativo da parte delle prefetture. Tale supporto è diretto a favorire la qualità, il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'azione amministrativa degli stessi enti locali che lo richiedono, nonché a diffondere le buone prassi volte a rafforzare la coesione sociale e migliorare i servizi affidati alle amministrazioni territoriali. Come specificato dalla disposizione in commento, il supporto tecnico e amministrativo delle prefetture è aggiuntivo rispetto all'attività di assistenza ai Comuni che la legge n. 56 del 2014 affida alle Province e alle Città metropolitane. In particolare, la disposizione considerata richiama il comma 85, lett. d), e il comma 88 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Delrio); al fine di assicurare un miglior coordinamento con la normativa vigente e di rendere inequivoco che sono fatte salve anche le funzioni di assistenza esercitate dalle Città metropolitane, potrebbe essere richiamato – al comma 2 dell'articolo 15 – anche l'articolo 1, comma 44, lettera c), della legge n. 56 del 2014. Terminato il periodo di sperimentazione, il Ministero dell'interno effettua un monitoraggio sugli esiti dell'attività di supporto svolta dalle Prefetture e riferisce in merito alla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
  L'articolo 16 introduce la possibilità di nominare, in alcune aree del Mezzogiorno caratterizzate da una elevata concentrazione di migranti, appositi Commissari straordinari chiamati a porre in essere azioni per arginare il degrado e la marginalità sociali in raccordo con gli uffici periferici delle amministrazioni statali e con gli enti territoriali. Si prevede inoltre che – sempre per favorire la graduale integrazione dei cittadini stranieri – gli enti territoriali possano predisporre progetti da finanziare con fondi europei, anche in collaborazione con le organizzazioni del Terzo settore. L'articolo introduce infine misure «premiali» per i Comuni impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione dei migranti tramite l'incremento di 150 milioni per il 2018 del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dal decreto-legge n. 193 del 2016. La definizione delle modalità di ripartizione delle risorse tra i Comuni interessati è demandata a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, ai fini della cui adozione appare necessario prevedere l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata.
  L'articolo 17 reca la clausola di entrata in vigore del provvedimento in esame.
  Risulta infine centrale per il successo della strategia di sviluppo delle aree del Mezzogiorno, di cui il presente decreto rappresenta indubbiamente un importante tassello, che sia garantito un fattivo confronto fra Stato e Regioni, ancorato al principio di leale collaborazione, confronto da assicurare sia in sede attuativa, attraverso il coinvolgimento del sistema delle Conferenze, sia nell'attività parlamentare, al fine di poter consentire al legislatore di apprezzare gli elementi di forza e le eventuali criticità delle misure adottate. A tal fine sarebbe opportuno introdurre una disposizione nel decreto-legge che attribuisca esplicitamente alla Commissione per le questioni regionali di Pag. 183procedere, ogni qualvolta lo ritenga necessario, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle associazioni di enti locali. L'ultima delle condizioni formulate è dunque volta a dare un seguito alla relazione all'Assemblea della Commissione (Doc. XVI-bis, n. 11), approvata dal Senato e attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera, nell'ottica di assicurare fin da subito a sviluppare il principio di leale collaborazione nel procedimento legislativo, con un più stretto raccordo tra l'attività della Commissione ed il sistema delle Conferenze.
  Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con sei condizioni e una osservazione (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.
S. 2801, approvato in un testo unificato dalla Camera.
(Parere alla 12a Commissione del Senato).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 21 giugno 2017.

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con due condizioni (vedi allegato 2).

  La senatrice Maria Grazia GATTI (MDP) rileva che l'argomento oggetto delle condizioni è stato già oggetto di un'ampia discussione nel corso dell'esame alla Camera, che ha portato ad una scelta diversa da quella auspicata dal parere. Pur ritenendo condivisibile l'assunto di fondo delle condizioni, ritiene che la delicatezza della materia imponga di riconoscere a ciascuno un margine di libertà di scelta sufficientemente ampio, in un'ottica che risulti quanto più possibile accogliente ed accudente. Propone quindi di trasformare le condizioni in osservazioni.

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, fa presente che il problema di fondo è il ruolo che deve essere riconosciuto all'attività consultiva della Commissione. Dato il riconoscimento della fondatezza delle questioni poste, ritiene di mantenere le condizioni, anche al fine di evitare futuro contenzioso dopo l'approvazione della legge. Richiama il caso che ha dato origine alla sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2016, a seguito di un ricorso del Presidente del Consiglio Renzi nei confronti di una legge della Regione Friuli Venezia Giulia, ricorso di cui la Corte ha riconosciuto la fondatezza. Ricorda altresì che alcune Regioni hanno già annunciato l'intendimento di impugnare la legge ora in discussione, sottolineando l'opportunità di affrontare preventivamente tutte le problematiche, nell'interesse sia dei pazienti che del personale sanitario. Evidenzia infine l'importanza di assicurare la pronta reperibilità delle DAT in un archivio unico nazionale, richiamando l'esperienza del centro nazionale per i trapianti.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 8.30.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Pag. 184