CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 giugno 2017
846.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 28 giugno 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.
C. 4505 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 giugno 2017.

  Michele BORDO, presidente, avverte innanzitutto che la relatrice ha presentato l'articolo aggiuntivo 12.04, che è in distribuzione e sarà allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato). Ha già provveduto a trasmettere la proposta emendativa alla Commissione competente, ai fini dell'espressione del prescritto parere.
  Avverte inoltre che sono pervenuti alcuni ricorsi avverso il giudizio di inammissibilità sulle proposte emendative al disegno di legge europea 2017, reso nella seduta di ieri, con riferimento agli articoli aggiuntivi 2.03 e 2.04 Battelli, all'emendamento 4.4 Ferraresi, nonché all'articolo aggiuntivo 12.03 Pelillo.
   Rammenta preliminarmente che il criterio di ammissibilità per le proposte emendative presentate al disegno di legge europea è riconducibile all'articolo 30, comma 3 della legge n. 234 del 2012, che indica il contenuto tipico del provvedimento. In particolare, il disegno di legge europea reca:
   a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1 (obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea);
   b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;
   c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;
   d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;Pag. 176
   e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 41, comma 1, della presente legge.

  Alla luce delle citate disposizioni, conferma il giudizio di inammissibilità formulato, per i seguenti motivi:
   articoli aggiuntivi 2.03 e 2.04 Battelli: nel 2016 la Commissione europea ha contestato all'Italia, con procedura di infrazione n. 2016/0368, il mancato recepimento nei termini della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore. L'Italia, con legge di delegazione europea 2015 (articolo 20 della legge 12 agosto 2016, n. 170) ha conferito al Governo una delega per dare attuazione alla direttiva. Tale delega è stata esercitata con decreto legislativo n. 35 del 2017, dando in tal modo integrale recepimento nell'ordinamento italiano alla disciplina europea. Non risultano allo stato contestazioni in materia da parte della Commissione europea per violazioni del diritto dell'UE e non possono pertanto ritenersi ammissibili proposte emendative volte a disciplinare nuovamente la materia;
   emendamento 4.4 Ferraresi: la legge europea 2015-2016 (Legge n. 122 del 2016) ha introdotto nell'ordinamento italiano una disciplina specifica per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, al fine di rispondere ai rilievi della Commissione europea (procedura di infrazione 2011/4147), che contestava all'Italia di non aver adottato un sistema generale di indennizzo. La disciplina di cui agli articoli da 11 a 16 della Legge europea 2015-2016 garantisce pertanto il corretto recepimento della direttiva. Con l'articolo 4 del disegno di legge in esame si intende inoltre completare l'adeguamento per quanto riguarda l'ambito temporale di operatività della nuova disciplina. L'emendamento 4.4 Ferraresi, nella parte consequenziale, laddove introduce gli articoli da 4-bis a 4-quinquies, riscrive integralmente il regime generale introdotto dall'Italia nella scorsa Legge europea e non appare quindi fondato, sotto il profilo dell'ammissibilità, né sulla necessità di dare attuazione alla direttiva, né sulla necessità di modificare o abrogare disposizioni in contrasto con la normativa dell'UE. Inoltre, l'adozione di un nuovo sistema generale di indennizzo, nel sostituire la vigente disciplina, già notificata alla Commissione europea, manterrebbe aperta la procedura di infrazione a carico dell'Italia. Quanto agli altri emendamenti al medesimo articolo dichiarati ammissibili si fa presente che gli emendamenti 4.1 Sereni, 4.8 Pini e 4.3 Battelli, sebbene intervengano sulla disciplina recata dalla Legge europea 2015-2016, si limitano a prevedere modifiche puntuali, volte a rimuovere o sostituire specifiche prescrizioni normative che di fatto ostacolano una concreta determinazione degli importi dell'indennizzo, e che conseguentemente non hanno sinora consentito l'emanazione di apposito decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia (articolo 11, comma 3 della legge 122 del 2016). Le modifiche proposte sono pertanto necessarie a consentire l'applicazione concreta della normativa introdotta e la conseguente definitiva archiviazione della procedura di infrazione n. 2011/4147;
   articolo aggiuntivo 12.03 Pelillo: in materia di gerarchia dei creditori delle banche, è in corso di esame presso le Istituzioni dell'Unione europea una proposta di direttiva (COM(2016)853 final) volta a modificare la direttiva 2014/59/UE riguardante la classificazione dei titoli di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di insolvenza. Non sussiste pertanto fino alla definitiva approvazione dell'atto normativo alcun obbligo di adeguamento da parte degli Stati membri, né si potrebbe configurare un contrasto normativo che potrebbe condurre a formali contestazioni da parte dell'Unione europea. Si evidenzia peraltro che la proposta di direttiva in questione è specificamente volta a garantire un approccio comune da parte dei Paesi membri in materia di Pag. 177gerarchia dei creditori delle banche, e quindi ad armonizzare la disciplina a livello europeo, superando le divergenze esistenti a livello di norme nazionali, che possono incidere negativamente sulla concorrenza nel mercato interno.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

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