CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 giugno 2017
837.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 13 giugno 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio culturale.
Nuovo testo C. 4220 Governo.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Miriam COMINELLI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare ai fini del prescritto parere il disegno di legge C. 4220 del Governo, recante disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio culturale, nel nuovo testo adottato il 1o giugno scorso dalla Commissione Giustizia, che nel corso dell'esame del provvedimento ha ravvisato l'opportunità di trasformare i principi e criteri direttivi di delega previsti dal testo originale del disegno di legge in disposizioni direttamente precettive, al fine di escludere qualsiasi discrezionalità nella formulazione di norme penali da parte di un organo diverso dal Parlamento.
  Il provvedimento, composto da 6 articoli, ha l'obiettivo di riorganizzare il quadro sanzionatorio penale a tutela del nostro patrimonio culturale, favorendone la coerenza sistematica, introducendo nuove fattispecie di reato, innalzando le pene vigenti, nonché introducendo aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali.
  A tal fine, l'articolo 1 introduce nel codice penale il titolo VIII-BIS Dei delitti contro il patrimonio culturale, composto da 17 articoli, che: introducono il delitto di furto di bene culturale – con una pena base significativamente più elevata rispetto a quella prevista per il furto – nonché i delitti di distruzione, danneggiamento, deturpamento o imbrattamento di beni culturali o paesaggistici, delineandone i contorni penali e processuali penali; prevedono l'aggravante del delitto di devastazione e saccheggio, quando la condotta riguarda beni culturali o istituti e luoghi della cultura, del delitto di esportazione illecita, quando il bene culturale ha un valore rilevante, nonché dei delitti di ricettazione e riciclaggio, quando la condotta ha ad oggetto beni culturali; introducono una nuova fattispecie penale per punire l'illecita detenzione di un bene culturale; innalzano le pene per il delitto Pag. 35di alienazione dei beni culturali; inaspriscono le pene per il reato di contraffazione di opere d'arte; prevedono il delitto di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali; prevedono un'aggravante quando il fatto cagioni un danno di rilevante gravità al patrimonio culturale o sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale; prevedono la confisca penale obbligatoria per i reati contro il patrimonio culturale.
  Il medesimo articolo 1 interviene ad inserire nel codice penale l'articolo 707-bis al fine di introdurre il reato di possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico.
  L'articolo 2 modifica il codice di procedura penale, integrando la formulazione del comma 3-bis dell'articolo 51, al fine di attribuire, anche nel caso di delitti di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali, le funzioni di pubblico ministero ai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
  L'articolo 3 interviene a integrare il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, con l'inserimento dei nuovi delitti introdotti con l'articolo 1.
  L'articolo 4 del provvedimento in esame modifica l'articolo 9 della legge n. 146 del 2006, che reca la disciplina generale delle operazioni sotto copertura, estendendo la non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria anche nel caso di attività di contrasto e di repressione del delitto di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali.
  In conseguenza della modifica del quadro sanzionatorio in materia di beni culturali, l'articolo 5 reca le necessarie abrogazioni dei pertinenti articoli del codice penale e del codice dei beni culturali e del paesaggio.
  L'articolo 6 infine dispone in merito all'entrata in vigore della legge.
  Ciò premesso, valutato positivamente il provvedimento in relazione ai profili di competenza della VIII Commissione, propone di esprimere parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.10.