CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 maggio 2017
828.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 107

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 30 maggio 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.35.

SEDE REFERENTE

  Martedì 30 maggio 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

  La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (esame C. 55-341-440-741-761-1125-1399-B, approvata in un testo unificato dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di legge in titolo.

  Luca SANI, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante la trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte in via preliminare che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di oggi, il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in esame è scaduto alle ore 15.30 della giornata odierna e che non sono pervenute proposte emendative.

  Paolo RUSSO (FI-PdL), relatore, ricorda preliminarmente che il testo all'esame è stato approvato all'unanimità in prima lettura dalla Commissione Agricoltura in sede legislativa il 15 ottobre del 2014, all'esito di un esame particolarmente celere, durato meno di un anno. Il testo è stato poi approvato con limitate modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera, con 199 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 astenuto dall'Aula del Senato, solamente il 23 maggio scorso.
  Evidenzia che la proposta di legge, che è oggi all'esame della Commissione in sede referente in seconda lettura, limitatamente Pag. 108alle modifiche apportate al testo dall'altro ramo del Parlamento, parte da lontano. Ricorda, infatti, che già nella scorsa legislatura – e anche nella XIV e nella XV – la Commissione Agricoltura della Camera si è occupata del tema, pervenendo all'elaborazione di un testo unificato di diverse proposte di legge, volto a promuovere e favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli «agrumeti caratteristici storici» – ovvero quelli caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale – nonché interventi per la promozione dei relativi prodotti agrumari (proposte di legge C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza). Il relativo iter aveva incontrato tuttavia difficoltà in sede di Commissione Bilancio, dove erano emersi elementi problematici sotto il profilo finanziario.
  Fa presente, quindi, che la gran parte delle proposte da cui origina il testo unificato approvato dalla Camera riprende i contenuti di quelle già presentate nella scorsa legislatura.
  Rammenta inoltre che la Commissione, in prima lettura, aveva poi svolto un significativo lavoro emendativo, elaborando un testo inteso a promuovere interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio idrogeologico, con l'obiettivo di sostenere e valorizzare una delle coltivazioni caratteristiche del nostro territorio costiero e insulare di ambito mediterraneo, in considerazione del ruolo che la conduzione degli agrumeti tradizionali svolge dal punto di vista produttivo e dal punto di vista della difesa del territorio e del paesaggio.
  Venendo alle modifiche apportate a tale testo dall'altro ramo del Parlamento, fa presente che, all'articolo 1, che reca le finalità del provvedimento, il Senato, al comma 1, ha soppresso la specifica che gli agrumeti caratteristici debbano trovarsi in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o che abbiano particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale. Segnala, tuttavia, che tale precisazione è però in buona parte recuperata al comma 2 dove è specificato che per agrumeti caratteristici si intendono quelli che hanno particolare pregio varietale paesaggistico, storico e ambientale. Osserva poi che è stato confermato il testo del comma 2 approvato dalla Camera, dove si prevede che essi debbano essere situati in aree vocate alla coltivazione di specie agrumicole dove le caratteristiche climatiche ed ambientali siano capaci di conferire al prodotto specifiche caratteristiche.
  All'articolo 2, che disciplina gli interventi previsti, mentre il comma 1, è rimasto immutato, al comma 2, è stato precisato che deve essere data priorità alle tecniche di allevamento tradizionale (difficilmente riferibile all'attività di salvaguardia degli agrumeti) e all'agricoltura integrata e biologica. Il comma 3 non è stato invece modificato.
  L'articolo 3 prevede un contributo a copertura parziale degli investimenti volti al recupero e alla salvaguardia degli agrumeti caratteristici situati nei territori individuati con decreto mentre è stato soppresso il riferimento (presente nel testo licenziato dalla Camera) alla manutenzione tra le attività che formano oggetto dell'intervento finanziario. Nel corso dell'esame al Senato è stata inoltre sostituita, così come nell'articolo 4, la formulazione che prevedeva che avessero diritto a tale contributo i proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo degli agrumeti caratteristici, con preferenza per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali, prevedendo esclusivamente che il contributo è concesso prioritariamente agli stessi coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali. Inoltre è stato specificato, parimenti all'articolo 4, che il contributo è concesso solo per il 2017.
  L'articolo 4 prevede, altresì, che sia concesso un contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici Pag. 109abbandonati articolato per il solo 2017 e secondo le modalità richiamate nell'articolo precedente.
  L'articolo 5, che disciplina le modalità di attuazione degli interventi, al comma 1, è rimasto pressoché immutato, essendo stato unicamente soppresso il riferimento agli interventi di manutenzione, in conformità a quanto già previsto al precedente articolo 3. Il comma 2 è stato in parte modificato adottando una formula sostanzialmente equivalente a quella presente nel testo licenziato dalla Camera, relativa alla necessità che i contributi rispettino la normativa europea in materia di aiuti di Stato e siano a tal fine notificati alla Commissione europea.
  L'articolo 6 istituisce il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici. Al comma 1 è stato modificato l'importo costituente la dotazione del Fondo, pari a 3 milioni di euro per il 2017 (nel testo approvato dalla Camera erano invece previsti 2 milioni per il 2014, 1 milione per il 2015 e 1 milione per il 2016). La copertura viene riveduta (comma 2) sul Fondo relativo al riaccertamento dei residui passivi, relativamente ai trasferimenti e alle compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri territoriali. I commi 3 e 4 sono rimasti identici e riguardano le modalità di riparto del Fondo.
  L'articolo 7, che prevedeva che i consorzi di tutela della produzione di agrumi potessero predisporre un progetto rivolto ad aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità, a predisporre interventi per il miglioramento della resa produttiva, anche attraverso il sistema di irrigazione e di raccolta delle acque, nonché a favorire la stipula di convenzioni nel caso di agrumeti abbandonati, è stato soppresso.
  Il nuovo articolo 7, identico all'articolo 8 del testo approvato dalla Camera, disciplina la procedura per l'assegnazione dei contributi. L'articolo 8, identico all'articolo 9 del testo approvato dalla Camera, concerne infine i controlli e le sanzioni.
  Conclusivamente, auspica che la Commissione concluda in tempi molto rapidi l'esame del testo in sede referente e che maturino altrettanto celermente i requisiti per il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa, ricordando che la proposta di legge all'esame non solo è attesa dai suoi diretti destinatari ma è anche condivisa dalle varie sensibilità espresse dal Parlamento, come attestano il voto unanime registratosi su di essa alla Camera in prima lettura ed il voto pressoché unanime del Senato in seconda lettura.

  Adriano ZACCAGNINI (MDP), premesso che il testo contiene alcune misure condivisibili, non può sottacere il fatto che la celerità del suo iter di esame risente palesemente della rinnovata convergenza politica tra i gruppi parlamentari del Partito democratico e di Forza Italia.
  Tale accelerazione dell'esame in Commissione ha tuttavia determinato una situazione incresciosa che si è tradotta nell'impossibilità – di fatto – per i deputati, di poter presentare proposte emendative al testo.
  A ciò si devono aggiungere alcune criticità nella formulazione della proposta di legge. Si riferisce in primo luogo al fatto che non risulta chiaro quali siano gli agrumeti caratteristici ai quali essa sia applicabile: tale indeterminatezza renderà inevitabilmente difficoltosa l'applicazione del provvedimento, ove approvato. Né a tale riguardo ritiene sufficiente la specifica, contenuta all'articolo 1, comma 2, del testo, circa il pregio paesaggistico che devono possedere gli agrumeti in questione, tenuto conto che si tratta di una caratteristica attribuibile anche ad altre filiere.
  In secondo luogo, reputa che l'impostazione localistica del testo lo renda del tutto inadeguato ad assicurare una disciplina a 360 gradi della filiera. Si tratta infatti a suo avviso di un intervento spot che affronta unicamente – in forma che definisce di «marchetta» – aspetti marginali della disciplina e non di una legge quadro, della quale invece avrebbe necessitato il settore.
  Il testo si occupa infatti unicamente della tutela di colture i cui prodotti sono Pag. 110destinati ai salotti borghesi del nostro Paese, senza che vengano invece disciplinati i veri nodi da affrontare, quali l'individuazione di forme di sostegno al reddito degli agricoltori, di misure di contrasto al lavoro nero, di misure ambientali volte a ridurre le ricadute in termini di inquinamento derivanti dal trasporto delle arance e di misure volte a rendere più equa e sostenibile la catena della distribuzione di tali prodotti.
  A tale proposito, ritiene emblematica la misura contenuta all'articolo 6, che disciplina il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, con una dotazione pari a tre milioni di euro per il 2017, cifra ingente ove si pensi che per altre filiere è stato possibile rinvenire solo risorse irrisorie.
  A suo avviso tutto ciò si giustifica unicamente in ragione degli interessi del capogruppo del Partito democratico in Commissione sul territorio nel quale il provvedimento troverà in massima parte applicazione nonché del tornaconto elettorale diretto che il medesimo deputato auspica di ricavarne.
  Osserva che la chiara natura del testo all'esame che definisce di «marchetta» – in quanto rivolto unicamente ad un territorio circoscritto e ben individuabile – ha inoltre consentito la convergenza su di esso di esponenti di forze politiche che hanno sempre legiferato secondo queste modalità.
  Il testo dà inoltre linfa, a suo avviso, ad una chiara «filiera elettorale» costruita da uno o più deputati che hanno interessi particolari sul territorio e che promettono ai relativi abitanti di portare a casa determinati risultati. Si tratta di un fatto grave che, si augura, non finisca per integrare fattispecie penalmente rilevanti, e concretizzi unicamente quella che definisce una «marchetta mediatica» piuttosto che un'ipotesi di voto di scambio.
  Aggiunge altresì che ogniqualvolta ci si occupi di settori estremamente limitati, di temi che non hanno una reale ricaduta sociale e che disciplinino questioni marginali, i provvedimenti che si adottano sono necessariamente figli di interessi particolari, considerando altresì i costi che il completamento dell’iter di esame di una legge comporta anche in termini di impegno e di sforzi che i parlamentari devono profondere.
  Nel rimarcare poi che il Fondo introdotto dall'articolo 6 è destinato al finanziamento di interventi di ripristino degli agrumeti, teme che gli interventi finanziati saranno effettuati da cooperative ed imprese che già si conoscono piuttosto che da imprese selezionate con procedure ad evidenza pubblica.
  Nel sottolineare inoltre come la Commissione dovrebbe esaminare tematiche di interesse generale che rispondano ad interessi reali del Paese, quali il tema del lavoro nero in agricoltura e la piaga del caporalato anziché temi così marginali, stigmatizza l'artificiosità del dibattito parlamentare in atto.
  Dopo che Luca SANI, presidente, ha invitato il deputato Zaccagnini a concludere il suo intervento in quanto esso ha già avuto una durata pari a trenta minuti, Adriano ZACCAGNINI (MDP), concludendo, ribadisce che il Paese è stanco di interventi spot e che necessità invece di riforme strutturali.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel replicare al deputato Zaccagnini, si astiene da ogni valutazione di merito, limitandosi a formulare una valutazione politica dell'intervento testé svoltosi.
  A tale proposito, si limita a richiamare i contenuti della dichiarazione di voto finale resa al Senato, a nome del gruppo Art.1-MDP – forza politica alla quale appartiene il deputato Zaccagnini – dalla senatrice Gatti, il 23 maggio scorso, evidenziandone le incongruenze con quanto testé affermato dal deputato Zaccagnini. In particolare, si riferisce alla dichiarazione di voto favorevole della medesima senatrice, motivata in ragione del fatto che il provvedimento contiene norme per il recupero e la salvaguardia degli agrumeti caratteristici che sono quelli di particolare pregio varietale paesaggistico, storico e ambientale, situati in aree vocate alla coltivazione di specie agrumicole nelle Pag. 111quali particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche specifiche strettamente connesse alla peculiarità del territorio di origine.
  Ricorda poi che la senatrice ha inoltre precisato che: «L'obiettivo del provvedimento, quindi, è quello della più ampia finalità di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo, di conservazione dei paesaggi tradizionali e di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria. Molti in discussione generale hanno citato Goethe e allora, se il nostro Paese è quello dove «fioriscono i limoni e ardono le arance dorate fra il fogliame scuro», noi dobbiamo proteggere tutto questo, curarlo, salvaguardarlo e se necessario ripristinarlo» e che la medesima senatrice ha inoltre invitato il Parlamento ad approvare il provvedimento in tempi celeri onde non vanificare il finanziamento contenuto all'articolo 6, riferito all'anno 2017.

  Marco CARRA (PD) rileva preliminarmente che il lavoro presso la Commissione Agricoltura si è sempre svolto in modo costruttivo, in un clima sereno che ha spesso consentito la convergenza tra la maggioranza e l'opposizione. Pertanto, pur comprendendo le rimostranze del collega Zaccagnini per la ristrettezza dei tempi previsti per l'esame in sede referente e, in particolare, per lo stretto termine fissato per la presentazione degli emendamenti, esprime profonda amarezza per le parole da questi pronunciate.
  Trova infatti intollerabile che il deputato Zaccagnini abbia associato l'impegno profuso dal capogruppo del Partito democratico per assicurare un celere iter di esame parlamentare della proposta di legge in titolo, a legami particolari maturati sul territorio.
  Ricorda infatti che ciascun deputato fa politica perseguendo ideali e passioni con l'obiettivo di contribuire a migliorare il Paese e considera pertanto l'intervento del deputato Zaccagnini una vera caduta di stile, tale tra l'altro da minare il clima sereno che ha sempre contraddistinto i lavori della Commissione.

  Luca SANI, presidente, avverte che il testo unificato delle proposte di legge C. 55-341-440-741-761-1125-1399-B sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'espressione del prescritto parere.
  Ricorda infine di aver dato conto, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza svoltasi poc'anzi, della sua intenzione di verificare la ricorrenza dei presupposti per il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa.
  Se la Commissione concorda, tale richiesta verrà inoltrata alla Presidente della Camera dei deputati non appena sarà stata verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento.

  La Commissione concorda.

  Luca SANI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.20.