CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 maggio 2017
822.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 227

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 23 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033.
Atto n. 413.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere al Governo – lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, denominata MiFID II, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, noto come MiFIR.
  Rammenta che la direttiva MiFID II riprende in parte i contenuti della precedente direttiva 2004/39/CE, cosiddetta MiFID (Market in Financial Instruments Directive), con lo scopo di normare un mercato sempre più complesso, caratterizzato da un notevole incremento degli strumenti finanziari e dei sistemi di trading ad alta frequenza. Ciò anche al fine di aumentare la trasparenza delle negoziazioni e la tutela degli investitori, attraverso una maggiore responsabilizzazione degli intermediari, una più approfondita consapevolezza degli investitori (grazie alla disponibilità di informazioni più dettagliate e più Pag. 228frequenti) ed un rafforzamento dei poteri – sia ex-ante che ex post – delle Autorità di vigilanza.
   La delega al recepimento della direttiva MiFID II è contenuta nell'articolo 9 della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015) e la sua data di applicazione è fissata al 3 gennaio 2018. Entro il 3 luglio 2017 gli Stati membri debbono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.
  Rinvia, per l'illustrazione del contenuto dello schema, alla documentazione predisposta dagli Uffici; si limita qui a richiamarne sinteticamente i contenuti.
  L'articolo 1 reca le disposizioni comuni. In particolare modifica l'articolo 1 del TUF, da un lato novellando le norme vigenti per renderle più aderenti alla MiFID II e al MiFIR, dall'altro introducendo le nuove definizioni rilevanti, secondo quanto prescritto dalla direttiva e dal regolamento. L'articolo ridisciplina inoltre l'istituto della segnalazione delle violazioni (cosiddetto whistleblowing) allo scopo di adottare una disciplina unitaria e organica nell'ambito del sistema finanziario.
  L'articolo 2 modifica il Titolo I della Parte II del TUF, dedicato alle disposizioni generali, definendo il riparto di competenze tra le autorità di vigilanza richiamate dal Testo Unico Finanziario.
  Per quanto attiene alla vigilanza regolamentare, si affida alla Banca d'Italia la disciplina di alcuni obblighi dei soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e alla gestione collettiva del risparmio, con riferimento all'organizzazione interna ed al governo societario.
  Si affida invece alla Consob la disciplina della prestazione dei servizi e delle attività di investimento e alla gestione collettiva del risparmio con riferimento agli aspetti pratici e operativi, con particolare riguardo – tra l'altro – alle procedure per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e delle attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio, nonché al trattamento dei reclami, alla gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, alla conoscenza e competenza delle persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela.
  I commi da 11 a 52 dell'articolo 2 modificano il Titolo II della Parte II del TUF dedicato ai servizi e alle attività di investimento.
  L'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo in esame reca modifiche alla Parte III del TUF in materia di disciplina dei mercati.
  I successivi commi 2-13 modificano diverse disposizioni del Testo unico introdotte dal decreto legislativo n. 176 del 2016, che ha adeguato la normativa nazionale alle previsioni del regolamento CSDR – regolamento (UE) n. 909/2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli – e del regolamento EMIR – regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.
  Le modifiche apportate dall'articolo 4 dello schema sulla disciplina degli emittenti hanno lo scopo di aggiornare i contenuti del TUF alle modifiche apportate alle Parti I, II e III. È in particolare novellata la disciplina dell’equity crowdfunding per le piccole e medie imprese, al duplice scopo di coordinare la relativa disciplina con le norme MiFID II e MiFIR e, al contempo, di modificare il TUF alla luce della menzionata estensione dell’equity crowdfunding a tutte le PMI.
  L'articolo 5 riordina la disciplina sanzionatoria al fine di renderla aderente con quanto disposto dalla MiFID II e dal MiFIR e dalle norme di delega. L'intervento sulle sanzioni è in gran parte volto ad effettuare un coordinamento con le modifiche ai soggetti destinatari degli obblighi del TUF, in coerenza con le norme UE.
  L'articolo 6 reca integrazioni e modifiche all'articolo 201 del TUF, relativamente alla disciplina di funzioni e attività degli agenti di cambio anche in relazione alla nuova disciplina MIFID.Pag. 229
  L'articolo 7 sostituisce il vigente Allegato al decreto legislativo 58/1998, ora rinominato Allegato I, riproducendo il contenuto dell'Allegato I della direttiva. Esso elenca i servizi, le attività e gli strumenti finanziari richiamati dalla direttiva MiFID II e, dunque, dal TUF come novellato dalle disposizioni in commento.
  L'articolo 8 provvede alla riformulazione del comma 4 dell'articolo 16 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, recante norme in materia di libera prestazione di servizi nel settore bancario. In particolare, si prevede che le banche extracomunitarie che desiderino operare in Italia senza stabilirvi succursali devono ottenere una autorizzazione della Banca d'Italia per lo svolgimento di servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori. L'autorizzazione è concessa a specifiche condizioni.
  L'articolo 9 reca varie modificazioni alle norme contenute nel Testo unico delle leggi sul debito pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 398/2003. In particolare, viene adeguata la definizione di strumenti finanziari, prevedendo che tale locuzione debba sempre riferirsi agli strumenti finanziari specificamente elencati nel nuovo Allegato I del TUF sopra illustrato.
  L'articolo 10 contiene le disposizioni transitorie, mentre l'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Conclusivamente, segnala che il Governo ha colto l'occasione per aggiornare il Testo unico in senso conforme alla direttiva anche nelle parti non specificamente modificate dalla nuova normativa europea.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di Presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.