CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 aprile 2017
806.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 209

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 20 aprile 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 8.15.

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale.
Atto n. 405.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Michele BORDO, presidente, intervenendo in sostituzione della relatrice, onorevole Bonomo, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo – di recepimento della direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale – adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014 (legge n. 114 del 2015).
  La direttiva oggetto di recepimento – che entrerà in vigore il prossimo 22 maggio 2017 – mira ad istituire un sistema globale di ricerca ed acquisizione della prova nelle cause aventi una portata transfrontaliera. A tal fine viene istituito un unico strumento, denominato «ordine europeo d'indagine» (OEI), che garantisce l'acquisizione delle prove da uno Stato all'altro nell'ambito dei procedimenti penali transfrontalieri, al fine di superare la frammentarietà e la complessità dell'attuale quadro giuridico. Essa viene incontro all'esigenza di uniformità già espressa dal Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2009, nel quale si ravvisava l'opportunità di istituire un sistema generale di acquisizione delle prove nei procedimenti aventi dimensione transfrontaliera, che fosse basato sul principio del reciproco riconoscimento, ma che tenesse conto anche della flessibilità del sistema tradizionale di assistenza giudiziaria.
  Per quanto concerne l'analisi dettagliata disposizioni recate dallo Schema di decreto, rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici, limitandosi in questa sede a richiamarne sinteticamente i contenuti.
  Il Titolo I dello schema (articoli da 1 a 3) reca disposizioni di principio e definizioni.Pag. 210
  L'articolo 1 individua le finalità del provvedimento nell'attuazione nell'ordinamento interno della direttiva 2014/41/UE. Come si precisa nella relazione illustrativa la necessità di intervenire con una dettagliata regolamentazione di attuazione è collegata da un lato all'esigenza di delineare una disciplina coerente con la nuova imminente configurazione dell'assistenza giudiziaria in materia penale (ad opera della legge 149/2016 recante delega al Governo non solo per l'attuazione della Convenzione di Bruxelles, ma anche per la complessiva riforma del libro XI c.p.p. in materia di rapporti giurisdizionali con le autorità straniere) e dall'altro a quella di rendere, compatibilmente con i limiti imposti dalla direttiva, più snella la procedura tracciata dall'ordine di indagine penale.
  L'articolo 2 introduce alcune definizioni, esplicitando il significato delle parole-chiave attorno a cui ruota la disciplina dettata dal decreto legislativo. Ai fini del decreto, chiarisce l'articolo, per «Ordine europeo di indagine penale», si intende «il provvedimento emesso dalla autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea, per compiere atti di indagine o di assunzione probatoria che hanno ad oggetto persone o cose che si trovano nel territorio dello Stato o di un altro Stato membro dell'Unione ovvero per acquisire informazioni o prove che sono già disponibili».
  L'articolo 3 prevede che i dati personali nel compimento delle attività relative all'emissione, alla trasmissione, al riconoscimento e all'esecuzione dell'ordine di indagine, debbano essere trattati secondo le disposizioni legislative che regolano il trattamento dei dati giudiziari e in conformità agli atti normativi dell'Unione europea e alle Convenzioni del Consiglio d'Europa.
  Il Titolo II dello schema di decreto legislativo (articoli da 4 a 26) disciplina la procedura passiva, ovvero la procedura che deve essere seguita per dare esecuzione in Italia ad un ordine di indagine emesso dalle autorità di un altro stato UE.
  In particolare, le disposizioni del Capo I (artt. 4-15) prevedono la disciplina del procedimento finalizzata al riconoscimento e all'esecuzione da parte dell'autorità giudiziaria italiana dell'ordine europeo di indagine proveniente dall'autorità di altro Stato membro (assistenza giudiziaria passiva).
  L'articolo 4 individua l'organo competente all'esecuzione nel procuratore della Repubblica presso il tribunale capoluogo del distretto del luogo in cui gli atti richiesti con l'ordine europeo di indagine devono essere assunti.
  L'articolo 5 prevede che nel caso di atti che devono essere compiuti, per richiesta dell'autorità di emissione ovvero perché così è richiesto dalla legge italiana, dal giudice, il PM riconosce l'ordine di indagine e presenta la richiesta di assistenza al Gip che, ricevuta la richiesta, autorizza l'esecuzione previo accertamento delle condizioni per il riconoscimento dell'ordine di indagine.
  L'articolo 6 disciplina gli obblighi formali attinenti alla attestazione dell'avvenuta ricezione dell'ordine di indagine europeo e gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'autorità di emissione.
  L'articolo 7 dà attuazione al principio di proporzione espressamente affermato dall'articolo 6, par. 1, della direttiva. La previsione di un controllo di proporzionalità da parte dell'autorità di esecuzione è volto ad evitare che la raccolta transnazionale delle prove tramite l'ordine europeo di indagine avvenga sulla base di un bilanciamento non ragionevole tre le esigenze di accertamento dei fatti e i diritti dell'accusato o di altre persone coinvolte in un processo penale. L'autorità di esecuzione deve quindi accertare in ciascuna situazione concreta che le attività istruttorie indicate nell'ordine europeo di indagine arrechino un pregiudizio ai diritti fondamentali solo nella stretta misura necessaria al loro svolgimento senza comunque incidere sul nucleo essenziale dei medesimi.
  L'articolo 8 riconosce all'autorità di emissione la facoltà di chiedere di poter partecipare direttamente all'esecuzione dell'ordine di indagine. Per tale finalità la disposizione prevede la possibilità per il Pag. 211PM, ricevuta la richiesta, di promuovere la costituzione di una squadra investigativa comune.
  L'articolo 9, dando attuazione all'articolo 10 della direttiva, prevede che nel caso in cui l'atto di indagine richiesto o il mezzo di ricerca della prova non siano previsti o consentiti dalla legge nazionale il procuratore della Repubblica deve, previa comunicazione all'autorità di emissione, provvedere attraverso uno strumento probatorio diverso da quello indicato dallo Stato emittente ma comunque idoneo al raggiungimento del medesimo scopo.
  L'articolo 10, in attuazione dell'articolo 11 della direttiva, individua i casi nei quali, oltre all'ipotesi contemplata dall'articolo 9, l'autorità ha facoltà di rifiutare di riconoscere e dare esecuzione all'ordine di indagine.
  L'articolo 11 contiene un lungo, tassativo elenco di gravi reati in relazione ai quali non si applica il principio della doppia incriminabilità: si tratta di un elenco di fattispecie penali, pressoché integralmente corrispondenti a quelle di cui all'allegato D della direttiva.
  L'articolo 12, in attuazione dell'articolo 13 della direttiva, interviene in materia di trasferimento delle prove. La norma prevede che il PM deve trasmettere all'autorità competente dello Stato di emissione, nei tempi necessarie a consentire lo svolgimento del processo («senza ritardo») i verbali degli atti compiuti, i documenti e le cose oggetto della richiesta, nonché i verbali di prove o gli atti acquisiti in altro procedimento.
  L'articolo 13, in attuazione dell'articolo 14 della direttiva, disciplina la materia delle impugnazioni. Come si evidenzia nella relazione illustrativa, l'ordinamento interno non contempla mezzi di impugnazione diretta con riguardo ai mezzi di ricerca della prova, ad eccezione che per l'atto di sequestro probatorio.
  L'articolo 14, dando attuazione all'articolo 15 della direttiva, autorizza l'autorità giudiziaria a rinviare il riconoscimento o l'esecuzione dell'ordine europeo di indagine quando essi possano intervenire con lo svolgimento di un procedimento penale interno.
  L'articolo 15 interviene in materia di spese, prevedendo che siano a carico dello Stato italiano le spese sostenute per l'esecuzione dell'ordine di indagine. In caso di spese particolarmente ingenti, conseguenti all'esecuzione di un ordine di indagine, è previsto il supporto dell'autorità centrale al fine della loro condivisione con l'autorità di emissione.
  Il capo II (artt. 16-22) reca disposizioni specifiche per determinati atti di indagine.
  L'articolo 16 in particolare disciplina l'ipotesi del trasferimento temporaneo di persone detenute o internate in Italia per il compimento all'estero di un atto di indagine o di prova, richiedendo il nulla osta al giudice che procede ai sensi dell'articolo 279 c.p.c.
  L'articolo 17 disciplina l'ordine di indagine avente ad oggetto la richiesta di trasferimento temporaneo di persone detenute nello Stato di emissione, ai fini del compimento di atti di acquisizione probatoria da compiersi in Italia.
  L'articolo 18 disciplina l'esecuzione della richiesta di procedere con videoconferenza all'audizione della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito.
  L'articolo 19 disciplina la possibilità di audire con il mezzo telefonico, anziché con la videoconferenza, testimoni o periti.
  L'articolo 20, dando attuazione all'articolo 28 della direttiva, disciplina il caso di richiesta di informazioni in tempo reale sul flusso informatico di dati attinenti ad un conto bancario o di un istituto finanziario. In tale caso il PM deve dare esecuzione alla richiesta ove necessario, se cioè ricorrano nel caso concreto comunicazioni tutelate, con le forme stabilite dagli artt. 255 (sequestro presso banche) e 256 (dovere di esibizione e segreti) c.p.p.
  L'articolo 21 prevede che l'ordine di indagine per il compimento di operazioni sotto copertura è riconosciuto ed eseguito nel rispetto della disciplina nazionale delle operazioni sotto copertura, di cui all'articolo 9 della legge n. 146 del 2006.Pag. 212
  L'articolo 22 prevede che, nell'ambito di operazioni sotto copertura, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, previo accordo con l'autorità di emissione, può omettere o ritardare gli atti di propria competenza, compiere attività controllate di pagamento di riscatti, ritardare l'esecuzione dell'arresto, del fermo, della perquisizione o del sequestro probatorio.
  Il capo III (artt. 23-26) disciplina le intercettazioni di telecomunicazioni nell'ambito della procedura passiva, ovvero il procedimento da seguire per dare esecuzione in Italia a un ordine europeo di indagine che richieda il compimento di tali attività. La richiesta delle autorità nazionali di procedere con intercettazioni in altro Stato UE (procedura attiva) è invece disciplinata dagli articoli 43 e 44 dello schema.
  In particolare, gli articoli 23 e 24 sono attinenti alle attività di intercettazione e riguardano, il primo, l'intercettazione da realizzare in Italia con l'assistenza tecnica dell'autorità giudiziaria italiana e, il secondo, la notifica all'autorità italiana delle attività di intercettazione già in corso; l'articolo 25 riguarda invece la trasmissione di tabulati.
  L'articolo 26 dà attuazione all'articolo 32 della Direttiva, che prevede la possibilità di chiedere l'emissione di un ordine europeo di indagine per sequestrare prove utili nel processo penale. A fronte dell'ordine di indagine, l'autorità giudiziaria italiana ha 24 ore di tempo per sequestrare il corpo del reato o le cose pertinenti al reato.
  Il Titolo III dello schema di decreto legislativo (articoli da 27 a 46) disciplina la procedura attiva, ovvero la procedura che deve essere seguita dalle autorità giudiziarie italiane per emettere un ordine di indagine da eseguire in altro Stato UE.
  In particolare, gli articoli da 27 a 36 dello schema disciplinano la procedura di emissione dell'ordine di indagine.
  L'articolo 27 chiarisce il campo d'applicazione di questa disciplina, che viene individuato nel procedimento penale e nel procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale.
  In base all'articolo 28, l'ordine europeo di indagine relativo al sequestro a fini probatori può essere impugnato dall'indagato, dall'imputato, dal loro difensore, dalle persone alle quali il bene oggetto di sequestro viene sottratto.
  L'articolo 29 disciplina la partecipazione dell'autorità giudiziaria italiana all'esecuzione dell'ordine di indagine emesso.
  L'articolo 30 individua, in attuazione dell'articolo 5 della Direttiva, il contenuto dell'ordine di indagine: autorità di emissione, oggetto e ragioni della richiesta di indagine, individuazione della persona interessata dal compimento dell'atto; descrizione del fatto per cui si procede e norme di legge che si assumono essere state violate, descrizione dell'atto richiesto.
  L'Allegato A dello schema di decreto legislativo contiene un modello dell'ordine europeo di indagine.
  L'articolo 31, in attuazione dell'articolo 1 della direttiva, disciplina l'ordine europeo emesso dall'autorità giudiziaria italiana su richiesta della difesa dell'indagato, dell'imputato o della persona per la quale è proposta l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale.
  In base all'articolo 32, l'ordine europeo di indagine emesso dall'autorità giudiziaria italiana è tradotto e trasmesso direttamente all'autorità di esecuzione, con l'ausilio dell'autorità centrale – Ministero della Giustizia – solo nei casi indispensabili («se necessario»).
  L'articolo 33 prevede che le due autorità giudiziarie, di emissione e di esecuzione dell'ordine, concordino le modalità di compimento dell'atto di indagine o di prova; in particolare, l'autorità di emissione dovrà informare quella di esecuzione dei diritti e delle facoltà riconosciuti dalla legge alle parti e ai loro difensori.
  L'articolo 34 disciplina l'ipotesi in cui siano emessi due ordini di indagine tra loro collegati.
  L'articolo 35 disciplina il seguito dell'esecuzione dell'ordine europeo di indagine, Pag. 213prevedendo che l'autorità giudiziaria (giudice o PM) che ha emesso l'atto debba comunicare alle parti ed ai difensori gli esiti delle attività compiute dall'autorità di esecuzione.
  L'articolo 36 delinea il regime di utilizzabilità processuale degli atti di indagine e delle prove assunte all'estero a seguito di un ordine europeo.
  Il Capo III disciplina la procedura attiva, di emissione dell'ordine europeo di indagine da parte dell'autorità giudiziaria italiana, con riferimento a specifiche attività.
  In particolare, gli articoli 37 e 38 riguardano il trasferimento temporaneo di persone detenute. In entrambi i casi il presupposto per poter procedere è il consenso della persona da trasferire.
  L'articolo 37 disciplina l'ipotesi in cui le autorità italiane (PM o giudice, a seconda della fase del procedimento penale) richiedano alle autorità di altro Stato membro il trasferimento temporaneo in Italia di un detenuto all'estero, per il compimento di specifiche attività di indagine. La disposizione prevede, tra l'altro, che le autorità debbano concordare tra loro la durata e le modalità del trasferimento e che le spese siano a carico dell'Italia.
  L'articolo 38 disciplina invece il caso in cui le autorità giudiziarie italiane abbiano necessità di trasferire temporaneamente all'estero una persona detenuta in Italia per compiere, all'estero appunto, un atto di indagine. Le spese, anche in questo caso, sono a carico dell'Italia e si rinvia (in quanto compatibile) a quanto prevista nell'ambito delle procedure passive dall'articolo 16 dello schema.
  L'articolo 39 disciplina l'ordine di indagine per svolgere un'audizione a distanza mediante videoconferenza.
  L'articolo 40 riguarda l'ordine di indagine per gli accertamenti bancari o fiscali per i quali è prevista l'utilizzazione di uno specifico modello, indicato in una apposita sezione (H4) dell'allegato A allo schema.
  Gli articoli 41 e 42 – speculari agli articoli 21 e 22 dello schema sulle richieste dall'estero – riguardano le operazioni sotto copertura.
  In particolare, l'articolo 41 riguarda i casi in cui l'autorità giudiziaria italiana intenda utilizzare l'ordine di indagine per lo svolgimento di operazioni sotto copertura e rinvia alle modalità disciplinate dall'articolo 9 della legge n. 146 del 2006.
  Il successivo articolo 42 riguarda invece l'ipotesi in cui l'autorità italiana, proprio per «proteggere» un'operazione sotto copertura in corso (disposta in base all'articolo 9 della legge n. 146), utilizzi l'ordine di indagine per chiedere all'autorità giudiziaria di esecuzione di omettere o ritardare provvedimenti cautelari (arresto, fermo, perquisizione, sequestro probatorio).
  Gli articoli da 43 a 45 disciplinano la procedura attiva di emissione da parte delle autorità giudiziarie italiane di un ordine di indagine per attività di intercettazione di comunicazioni.
  Come già visto in relazione agli articoli da 23 a 25, la principale novità dell'attuazione della direttiva consiste nell'obbligo a carico degli Stati di informare sempre tempestivamente gli altri Stati membri UE quando sia in corso o in procinto di essere attivata una intercettazione di utenze situate all'estero, a prescindere dall'esigenza di una collaborazione tecnica da parte dello Stato sul quale è situata l'utenza da intercettare. La direttiva supera dunque il dato tecnologico che oggi consente nella maggior parte dei casi di svolgere l'intercettazione in roaming, senza ausilio di autorità estere, per richiedere comunque che siano fornite informazioni e che sia garantita la possibilità dello Stato ospitante l'utenza intercettata di negare l'autorizzazione alle attività.
  In particolare, l'articolo 43 disciplina l'ipotesi in cui il PM abbia bisogno di assistenza tecnica da parte dell'autorità giudiziaria di altro Stato membro UE, al fine di intercettare una utenza (dispositivo o sistema informatico o telematico da controllare) che si trova su quel territorio.
  L'articolo 44 riguarda invece l'ipotesi in cui, pur non essendo necessaria l'assistenza tecnica, l'intercettazione sia diretta verso un'utenza situata in altro Stato UE. Pag. 214Il PM dovrà comunque informare l'autorità giudiziaria competente dello svolgimento delle operazioni, dall'inizio ovvero non appena ha notizia che l'utenza si trova in altro Stato. Dall'obbligo di informare discende l'obbligo di cessare le operazioni se l'autorità giudiziaria estera, una volta informata, comunica che l'intercettazione non può essere proseguita.
  Infine, l'articolo 45 riguarda l'acquisizione dei c.d. tabulati telefonici o telematici, per la quale possono emettere un ordine di indagine tanto il PM quanto il giudice, in ragione della fase del procedimento penale.
  L'articolo 46 specifica che dall'attuazione del decreto legislativo non dovranno derivare oneri per la finanza pubblica; conseguentemente le amministrazioni dovranno provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Alla luce dei contenuti del provvedimento, e nessuno chiedendo di intervenire, formula una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

  La seduta termina alle 8.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.20 alle 8.25.