CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 aprile 2017
801.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 21

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 11 aprile 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 18.50.

Schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici.
Atto n. 407.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

  Tamara BLAZINA (PD), relatrice, premette che lo schema di decreto legislativo di cui oggi si avvia l'esame ridefinisce la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici e reca misure per il sostegno agli investimenti delle stesse imprese, come previsto dalla legge delega n. 198 del 2016. La relazione illustrativa sottolinea, preliminarmente, la crisi profonda del sistema editoriale italiano, testimoniata, in particolare, dalla riduzione costante delle copie vendute – pari al 22 per cento nell'ultimo quinquennio – e dalla caduta degli investimenti pubblicitari pari a -26,1 per cento per i quotidiani e -22,3 per cento per i periodici nel primo trimestre 2013. A fronte di ciò, si registra una crescita del volume di vendite dell'editoria online, che, però, incide in misura ancora ridotta sui ricavi delle imprese editoriali. Inoltre, si è assistito alla costante contrazione delle risorse pubbliche destinate alle politiche per l'editoria, che non ha favorito gli investimenti delle imprese. In questo contesto, è sorta la necessità di un intervento normativo articolato e complessivo relativo al sostegno diretto alla piccola editoria, Pag. 22meno strutturata industrialmente, ma più presente nelle realtà territoriali locali, con testate che costituiscono spesso la voce alternativa rispetto a quella dei giornali nazionali, e che sono quindi concreta espressione del pluralismo dell'informazione che trova esplicita tutela nella Costituzione. Lo schema di decreto reca, dunque, misure orientate a favorire la pluralità e l'indipendenza dell'informazione, l'innovazione dell'offerta informativa, in particolare nel campo digitale, il sostegno degli investimenti delle imprese editoriali e la loro capacità di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo. I contenuti dello schema di decreto corrispondono pienamente ai principi direttivi recati dalla legge delega. Si tratta di un testo complesso con ben 33 articoli suddivisi in VII Capi, che si pone anche l'obiettivo di semplificare l'attuale legislazione di questo settore che nel tempo è andata a stratificarsi e a determinare una situazione normativa poco chiara e trasparente. L'articolo 32 con tantissime abrogazioni previste è la chiara dimostrazione di questo ulteriore sforzo. Come ribadisce l'articolo 1, l'intervento è finalizzato a garantire la coerenza, la trasparenza e l'efficacia nell'utilizzo delle risorse pubbliche, per la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione. Lo stesso articolo 1, inoltre, ribadisce che i contributi spettano nei limiti delle risorse a ciò destinate, per ciascuna tipologia, con il DPCM che ripartisce la quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e che, in caso di insufficienza delle risorse, agli aventi diritto spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.
  Gli articoli 2 e 3 individuano, rispettivamente, la platea dei beneficiari dei contributi e i soggetti esclusi, introducendo alcune specifiche rispetto alla legge delega. Con riferimento ai destinatari dei contributi, si conferma che si tratta di imprese editrici di quotidiani e periodici costituite come cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto, imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro, limitatamente a un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge delega.
  Si conferma, altresì, il mantenimento del diritto al contributo, con requisiti e criteri di calcolo specifici, per: imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche; imprese, enti e associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti; associazioni dei consumatori che editano periodici; imprese editrici di quotidiani e periodici italiani editi e diffusi all'estero, o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero. Con riguardo all'ultima categoria di beneficiari, evidenzia, tuttavia, che l'articolo 15 stabilisce che possono beneficiare del contributo – oltre che i quotidiani e periodici italiani editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero – i quotidiani e periodici italiani editi all'estero e ivi prevalentemente diffusi. Al contempo, poiché anche gli articoli 19, comma 1, 21, comma 1, e. 23, comma 1, fanno riferimento a quotidiani e periodici italiani editi e diffusi all'estero, ritiene opportuno un chiarimento. Ad eccezione delle imprese e degli enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti, possono essere richiesti i contributi per una sola testata. Con riferimento all'esclusione degli organi di informazione dei partiti e dei movimenti politici e sindacali, si precisa che sono comprese nell'esclusione, oltre alle imprese editrici, anche le imprese radiofoniche organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento. Inoltre, con riferimento all'esclusione dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico, si specifica che si tratta di quelli che hanno diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento: al riguardo, la relazione illustrativa fa presente che la delega necessitava di essere definita per evitare l'insorgere di possibili problemi in sede applicativa, con il rischio di escludere dal finanziamento prodotti editoriali che, seppur Pag. 23tematici, avessero comunque una valenza di ordine generale. Si conferma, infine, l'esclusione delle imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati. Gli articoli da 4 a 9 disciplinano i requisiti di ammissione e i criteri di calcolo del contributo per cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro, imprese editrici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro. In particolare, l'articolo 4 prevede i requisiti specifici per le cooperative giornalistiche, che sono le cooperative composte esclusivamente da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti, costituite ai sensi degli articoli 2511 e ss. del codice civile ed iscritte all'apposito albo. Si ribadisce l'impianto normativo previgente – che prevede l'associazione di almeno il 50 per cento dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con le cooperative medesime e l'assunzione della maggioranza dei soci con contratto di lavoro a tempo indeterminato – in quanto esso, alla luce della passata esperienza, si è rivelato efficace nel garantire l'effettiva partecipazione dei soci all'attività editoriale e dei dipendenti all'attività sociale. Inoltre, declinando i principi direttivi recati dalla legge delega, sono state introdotte regole in ordine alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio e alla compagine societaria. In particolare, è stato previsto che lo statuto debba sancire il divieto per ciascun socio di possedere più di un terzo del capitale sociale, per le cooperative composte fino ad otto soci, e più di un quinto, per le altre cooperative, nonché la possibilità per ciascun socio di esprimere un solo voto indipendentemente dal valore della quota di cui è titolare e dal ruolo svolto all'interno della cooperativa; inoltre è stato ribadito il divieto di voto plurimo nei casi in cui il codice civile lo consentirebbe e il divieto di avere partecipazioni sociali in altre cooperative che abbiano chiesto l'ammissione al contributo, con conseguente decadenza dalla possibilità di accedere al contributo da parte delle cooperative in caso di violazione di tale disposizione. Per quanto riguarda la compagine societaria, si stabilisce che le cooperative possano prevedere la partecipazione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La relazione illustrativa evidenzia, al riguardo, che tale scelta è stata ritenuta la più equilibrata a contemperare, da un lato, l'esigenza rappresentata dalle associazioni di categoria di consentire forme di finanziamento esterno che possono rivelarsi utili anche a garantire la sopravvivenza della cooperativa, dall'altro, la necessità di non alterare gli equilibri propri della società cooperativa e di non modificarne la natura. Ad ulteriore garanzia di ciò, è stato previsto che il socio che rappresenta il fondo mutualistico possa esprimere un solo voto, e che, nel caso in cui nella compagine sociale siano presenti più fondi, la quota del capitale sociale risultante dal complesso delle loro partecipazioni non possa comunque superare i limiti di un terzo e di un quinto di cui ho detto poc'anzi. L'articolo 5 stabilisce i requisiti comuni per l'accesso ai contributi che, dunque, per le cooperative giornalistiche si aggiungono a quelli previsti dall'articolo 4. Nello specifico, conferma, innanzitutto, che le tre fattispecie considerate di soggetti possono accedere ai contributi solo se, in ambito commerciale, esercitano unicamente un'attività informativa autonoma e indipendente di carattere generale. Conformemente ai principi della legge delega, si è proceduto, da un lato, ad uniformare, per quanto possibile, i requisiti previsti per le diverse categorie di beneficiari e, dall'altro, ad una parziale revisione degli stessi nell'ottica di un'apertura dell'accesso al finanziamento anche a nuovi soggetti. In particolare, si riduce da 5 a 2 anni l'anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata necessarie per richiedere il contributo, precisando che i 2 anni devono essere maturati prima dell'annualità per la quale si richiede il contributo. Tale requisito non è, però, richiesto alle imprese, alle associazioni e agli enti che mutano il proprio Pag. 24assetto societario al fine di adeguarsi alle prescrizioni del decreto e che avevano percepito il contributo per l'annualità precedente a quella in cui hanno provveduto all'adeguamento; si prevedono il regolare adempimento degli obblighi contrattuali, nonché l'obbligo dell'edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata per la quale si richiede il contributo, in parallelo con l'edizione su carta o in via esclusiva; è confermato – anche per l'edizione esclusivamente in formato digitale, a garanzia della professionalità e qualità dell'offerta informativa che si intende sostenere – il requisito del numero minimo dei dipendenti con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato da impiegare nell'intero anno di riferimento del contributo, distinto per quotidiani e periodici; per l'edizione su carta, è ribadito il requisito del rapporto percentuale minimo tra copie vendute e copie distribuite, differenziando tra testate locali, per le quali è richiesta la misura di almeno il 30 per cento (a fronte dell'attuale 35 per cento), e testate nazionali, per le quali la misura delle vendite richiesta è pari al 20 per cento (a fronte dell'attuale 25 per cento). Ai fini del requisito, sono considerate testate nazionali quelle distribuite in almeno 5 (e non più 3) regioni, con una percentuale di vendita in ciascuna regione non inferiore al 5 per cento della distribuzione totale: in base alla relazione illustrativa, tale criterio risulta più selettivo ed improntato ad un'effettiva presenza del prodotto editoriale rispetto al criterio previgente; è stabilito l'obbligo di evidenziare nell'edizione della testata il contributo ottenuto e tutti gli ulteriori finanziamenti a qualunque titolo ricevuti, nonché di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna. Ulteriori requisiti – quali l'iscrizione al Registro delle imprese e al ROC, la presenza di un assetto societario conforme alla normativa vigente, l'assenza di situazioni di collegamento o di controllo con altre imprese editrici, il divieto di distribuzione degli utili nell'anno di riscossione dei contributi e nei dieci anni successivi, confermano l'assetto già vigente. Infine, rappresenta requisito la proprietà della testata per la quale si richiede il contributo, eccetto, anzitutto, per le cooperative subentrate al contratto di cessione in uso di una testata che ha avuto accesso, entro il 31 dicembre 2011, ai contributi. Inoltre, si fa salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 459, della legge n. 266 del 2005 che, però, non sembrerebbe avere attinenza con il requisito richiesto. È, dunque, necessario un chiarimento. Gli articoli 6 e 7 recano le definizioni relative a copie cartacee distribuite e vendute e all'edizione digitale, mentre gli articoli 8 e 9 recano i criteri di calcolo del contributo, anzitutto confermando il principio in base al quale il contributo concesso deriva dalla somma di una quota di rimborso dei costi sostenuti e di una quota rapportata alle copie – cartacee o digitali – vendute. Con riferimento ai costi ammissibili, sono mantenute le voci di costo relative a personale dipendente – per la quale segnalo l'esigenza di un chiarimento laddove si fa riferimento ai pubblicisti, che sembrerebbero dover essere già ricompresi, come attualmente, nel riferimento ai giornalisti – carta, stampa, distribuzione, abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa, alle quali si aggiungono le voci connesse all'edizione in formato digitale della testata e al sito web, attualmente previste con riferimento alle edizioni solo digitali. Cambiano, invece, i criteri per la quantificazione del rimborso dei costi. In particolare, si prevedono tre scaglioni basati sul numero di copie vendute, che rilevano, anzitutto, per il rimborso dei costi relativi alle testate in formato cartaceo. Le quote di rimborso – che variano dal 55 per cento al 35 per cento – decrescono all'aumentare del numero di copie annue vendute, secondo quanto potete vedere nell'Allegato 1 alla relazione illustrativa dello schema. Gli scaglioni rilevano anche ai fini della definizione del limite del rimborso, che è crescente in relazione all'aumento delle vendite e va da un minimo di euro 500.000 a un massimo di euro 2.500.000 per i quotidiani e da un Pag. 25minimo di euro 300.000 a un massimo di euro 2.500.000 per i periodici. La quota di rimborso delle voci di costo relative all'edizione digitale – parallela a quella cartacea o esclusiva è, invece, pari comunque al 75 per cento, con incremento rispetto all'assetto vigente, sulla base, evidentemente, del principio di delega che prevede la valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale. Ai fini del rimborso è però necessario che l'edizione digitale abbia un numero di utenti unici mensili non inferiore a 20.000. Anche il limite del rimborso è unico, ed è pari a euro 1.000.000. I costi dell'edizione in formato digitale (parallela) concorrono con i costi dell'edizione cartacea al raggiungimento di un (nuovo) limite complessivo fissato, per tutti gli scaglioni, in euro 2.500.000. I tre scaglioni incidono anche sull'entità del contributo per copia venduta, che è crescente all'aumentare del numero di copie annue vendute, e va da un minimo di euro 0,20 a un massimo di euro 0,35 per i quotidiani e da un minimo di euro 0,25 a un massimo di euro 0,35 per i periodici. Il limite massimo complessivo del contributo per le copie vendute è pari, sia per i quotidiani, sia per i periodici, a euro 3.500.000, estendendo, dunque, ai periodici il limite vigente per i quotidiani. Per la quota di contributo per ogni copia venduta dell'edizione digitale, invece, non si fa riferimento agli scaglioni. L'importo, unico, è comunque superiore a quello previsto per le copie cartacee – e a quello previsto a legislazione vigente – ed è pari a euro 0,40. La quota di contributo per le copie digitali vendute non può essere superiore a euro 300.000 e concorre con la quota per le copie cartacee al raggiungimento del limite massimo di euro 3.500.000. Con riferimento al nuovo sistema di calcolo dei contributi, la relazione illustrativa fa presente che si è inteso rispondere all'esigenza che la finalità, sottesa al sostegno pubblico all'editoria, di favorire il pluralismo dell'informazione, si coniughi con la circostanza che tale informazione raggiunga effettivamente la collettività per perseguire lo scopo cui essa è preordinata; in tal senso, il dato relativo alle copie vendute rappresenta un indice sintomatico di un'informazione che interessa l'utente. Si è, quindi, voluto valorizzare la diffusione del prodotto editoriale quale desunta dall'indice delle vendite, prevedendo quote per le copie vendute crescenti in proporzione al numero delle copie vendute. Al contempo, si è previsto che le percentuali di rimborso dei costi di produzione della testata crescano, invece, in modo inversamente proporzionale al numero delle copie vendute, con rimborsi, quindi, maggiori negli scaglioni in cui si collocano le imprese editrici con un minor numero di vendite, al fine di non sfavorire le realtà imprenditoriali più piccole. Con riferimento ai sistemi premiali previsti dalla legge delega, sono introdotte alcune specifiche. In particolare, si prevede che all'impresa che nell'anno di riferimento del contributo ha assunto con contratto a tempo indeterminato «figure professionali connesse all'informazione» (espressione evidentemente più specifica del termine «lavoratori», utilizzato dalla legge delega, ma che potrebbe meritare ulteriori specifiche) di età inferiore a 35 anni, spetta un ulteriore rimborso pari al 50 per cento degli oneri previdenziali sostenuti «in relazione al periodo dell'assunzione». Segnala che sembrerebbe necessario esplicitare meglio il periodo per il quale spetta il rimborso. Inoltre, all'impresa che attiva percorsi di alternanza scuola-lavoro è attribuita una quota aggiuntiva pari all'1 per cento del contributo spettante «in ragione del numero di percorsi di alternanza scuola-lavoro attivati». Segnala che occorrerebbe chiarire se la quota aggiuntiva indicata riguarda ogni ragazzo coinvolto nel percorso di alternanza scuola-lavoro, ovvero ogni convenzione stipulata; infine, all'impresa che intraprenda azioni di formazione e aggiornamento del personale, spetta un rimborso pari al 5 per cento dei relativi costi, debitamente documentati. Le edizioni esclusivamente in formato digitale possono beneficiare, inoltre, anche dei rimborsi del 75 per cento dell'onere previdenziale sostenuto per l'assunzione, con contratti di Pag. 26lavoro anche a tempo non indeterminato, di giornalisti dedicati alla produzione di contenuti informativi originali e del 20 per cento dei costi per la gestione di piattaforme e applicativi dedicati all'ampliamento dell'offerta informativa telematica e per l'utilizzo della rete, e di una quota aggiuntiva in proporzione al numero di utenti unici finali raggiunti: si tratta del 2 per cento – ovvero, del 3 per cento – del contributo spettante, per un numero di utenti unici finale, in un mese, rispettivamente da 40.000 a 100.000, o superiore a 100.000. Per le imprese che superano, nell'erogazione degli stipendi al personale, ai collaboratori e agli amministratori, il limite massimo retributivo pari a euro 240.000 annui, il contributo è ridotto per un importo pari all'importo dello stipendio eccedente lo stesso limite massimo. Il contributo complessivamente erogabile a ciascuna impresa non può comunque superare il 50 per cento dei ricavi dell'impresa. Al contempo, è stabilita una soglia minima pari a euro 5.000, al di sotto della quale il contributo non è erogato. Le risorse che si rendono così disponibili sono ripartite proporzionalmente tra gli aventi titolo. Gli articoli 10-13 disciplinano il procedimento di liquidazione dei contributi per cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro e imprese il cui capitale sia detenuto interamente o in misura maggioritaria da enti senza fini di lucro. I tratti salienti della disciplina sono costituiti dalla previsione di erogazione del contributo in due rate – delle quali, la prima, da corrispondere entro il 30 maggio successivo alla presentazione della domanda, come già applicato a decorrere dai contributi relativi al 2016 – e dall'anticipo del termine di conclusione del procedimento, fissato al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. La prima rata, pari al 50 per cento del contributo erogato nell'anno precedente, non è corrisposta se inferiore a euro 2.500. Si conferma, inoltre, come già applicato a decorrere dai contributi relativi al 2016, che una parte della documentazione deve essere presentata contestualmente alla domanda. Al riguardo, suggerisco una riflessione sulla opportunità di specificare in una norma primaria i dettagli della documentazione da presentare, in quanto ciò richiederebbe l'adozione di identica fonte normativa per qualsivoglia necessità di modifica o di adeguamento. Ciò, naturalmente, vale anche per le corrispondenti previsioni relative ad altre categorie di beneficiari. Si confermano, altresì, i controlli e le verifiche già previsti, operati sia direttamente dal Dipartimento per l'editoria, sia attraverso la Guardia di finanza. Con riferimento alle testate espressione di minoranze linguistiche, le novità recate dall'articolo 14 sono costituite dal riferimento a tutte le minoranze riconosciute in base alla legge n. 482 del 1999 e dalla previsione che possano beneficiare dei contributi anche le imprese che editano periodici. Alle imprese in questione si applicano le disposizioni recate dagli articoli da 4 a 13 dello schema, ad eccezione di quelle che stabiliscono requisiti relativi alla forma societaria e che prevedono il limite al contributo complessivamente erogabile. Tuttavia, in caso di insufficienza delle risorse, anche a tali imprese spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale. Per quanto riguarda i quotidiani e i periodici editi o diffusi all'estero è pervenuto il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero che esprime condivisione sull'impostazione generale dello schema di decreto tranne alcune osservazioni che saranno sicuramente prese in considerazione nel parere della Commissione. Con riferimento alla stampa italiana all'estero – cui sono dedicati gli articoli da 15 a 24 – l'articolo 15 prevede che possono beneficiare del contributo le imprese, comunque costituite, che editano, in Italia o all'estero, quotidiani o periodici italiani prevalentemente diffusi all'estero. Si considerano prevalentemente diffusi all'estero i quotidiani e i periodici con una diffusione all'estero non inferiore al 60 per cento delle copie complessivamente distribuite, ovvero, per i quotidiani editi esclusivamente in formato digitale, quelli che raggiungono una percentuale di utenti unici mensili all'estero non inferiore al 60 per cento del numero Pag. 27totale di «utenti mensili». Al riguardo, segnalo che occorrerebbe chiarire se la percentuale di utenti unici mensili raggiunti all'estero deve essere calcolata sul totale di utenti mensili o sul totale di utenti unici mensili. L'articolo 17 dispone che alle imprese editrici di quotidiani italiani editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero si applicano tutti i requisiti previsti dall'articolo 5, mentre alle imprese editrici di quotidiani italiani editi all'estero e ivi prevalentemente diffusi si applicano i requisiti previsti dall'articolo 5, fatta eccezione per quelli relativi al regolare adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro, all'iscrizione al Registro delle imprese e al ROC e alla conformità degli assetti societari alla normativa vigente. Inoltre, è richiesto che i testi siano scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana. Infine, stabilisce che, ai fini del requisito relativo alla percentuale di vendita della edizione cartacea, i quotidiani diffusi prevalentemente all'estero sono equiparati alle testate nazionali. Pertanto, anche in tal caso è richiesta una percentuale minima di vendita del 20 per cento delle copie distribuite. L'articolo 18 definisce i criteri di calcolo del contributo – in tal caso senza differenze fra quotidiani editi in Italia e quotidiani editi all'estero – che sono quelli previsti dagli articoli 8 e 9, con esclusione degli incentivi volti a sostenere le imprese innovative. In virtù del rinvio all'articolo 8, pertanto, anche alle imprese in questione si applica il limite relativo al contributo massimo erogabile e la previsione che il contributo di importo inferiore a euro 5.000 non viene erogato. Per l'edizione in formato digitale della testata si applicano, altresì, le definizioni e le altre previsioni recate dall'articolo 7 che, tuttavia, non attengono ai criteri di calcolo del contributo e dovrebbero essere inserite in altro articolo. Con riferimento al procedimento per la concessione dei contributi, disciplinato dall'articolo 19, ricorda che le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo. Piuttosto, segnala che, a fronte della previsione che contestualmente alla domanda deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante, tra l'altro, il regolare adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di previdenza vigente nel Paese dove ha luogo la prestazione lavorativa del personale dipendente, l'articolo 17 non inserisce tale elemento tra i requisiti previsti per i quotidiani editi all'estero e ivi prevalentemente diffusi. L'istruttoria per l'ammissione al contributo è curata dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria con il supporto del Ministero degli affari esteri, con particolare riferimento all'acquisizione, da parte del competente capo dell'ufficio consolare italiano di prima categoria, della dichiarazione che il quotidiano è diffuso presso la comunità italiana presente nel Paese di riferimento e riveste interesse per la stessa. Anche in tal caso, il termine per la conclusione del procedimento è il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. Con riferimento ai periodici all'estero, la relazione illustrativa sottolinea, preliminarmente, che la recente disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 2014 ha contemperato l'esigenza di introdurre, anche per questo segmento editoriale, regole più allineate con quelle generali, con la necessità di tener conto di realtà editoriali prive di un'organizzazione professionale strutturata, ma che, tuttavia, svolgono un'importante funzione di testimonianza della cultura italiana anche in paesi in via di sviluppo. Alla luce dell'esperienza maturata, con lo schema di decreto si cerca di rendere più omogenei, per quanto possibile, modalità e criteri per il calcolo del contributo a quelli applicati per altre categorie di imprese, salvaguardando, al contempo, la specificità del settore, caratterizzato, peraltro, da realtà molto diverse fra loro, attraverso la previsione di alcune deroghe nei requisiti di accesso che, ove richiesti, porterebbero all'esclusione di editori e realtà senza scopo di lucro operanti in paesi connotati da scarso sviluppo economico ed industriale. L'articolo 21 stabilisce che alle imprese editrici di periodici editi in Italia Pag. 28e diffusi prevalentemente all'estero, si applicano i requisiti previsti dall'articolo 5, fatta eccezione per quelli relativi a: edizione della testata in formato digitale (come vedremo, però, sebbene l'edizione in formato digitale non costituisca requisito, laddove presente in parallelo con l'edizione su carta, è comunque considerata ai fini del calcolo del contributo spettante all'impresa); impiego di almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; percentuale minima di vendita della testata in formato cartaceo. Alle imprese editrici di periodici italiani editi all'estero e ivi prevalentemente diffusi si applicano i requisiti previsti dall'articolo 5, fatta eccezione, oltre che per quelli appena indicati, anche per i seguenti: regolare adempimento degli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro; iscrizione al Registro delle imprese e al ROC, conformità degli assetti societari alla normativa vigente; proprietà della testata per la quale si richiede il contributo. Per entrambe le tipologie di imprese, inoltre, ai fini dell'accesso al contributo sono richieste la periodicità almeno trimestrale della testata nell'anno di riferimento del contributo e la trattazione di argomenti di interesse delle comunità italiane all'estero, anche con riferimento alla diffusione della lingua e della cultura italiana e al contributo alla promozione del sistema Italia all'estero. Infine, anche per i periodici editi all'estero e ivi prevalentemente diffusi la trattazione deve essere svolta con testi scritti almeno per il 50 per cento in lingua italiana. Anche in tal caso, segnala che non si prevede il requisito relativo al regolare adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di previdenza vigente nel Paese dove ha luogo la prestazione lavorativa del personale dipendente, che tuttavia viene poi richiesto dall'articolo 23 nella dichiarazione sostitutiva che accompagna la domanda. Con riferimento ai criteri di calcolo e all'erogazione del contributo, l'articolo 24 dispone che con DPCM, emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono stabilite le quote degli stanziamenti assegnati alle imprese editrici di periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero e alle imprese editrici di periodici editi all'estero e ivi prevalentemente diffusi. In sede di prima applicazione, il 70 per cento dello stanziamento è assegnato alle imprese editrici di periodici editi all'estero e diffusi prevalentemente all'estero e il 30 per cento alle imprese editrici di periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero. Nell'ambito di ciascuno dei due stanziamenti, una quota pari al 10 per cento è ripartita in parti uguali fra gli aventi titolo, mentre la restante quota del 90 per cento è destinata al rimborso dei costi di produzione della testata e alla remunerazione per le copie vendute, secondo criteri specifici. Anche per tali imprese, in caso di insufficienza delle risorse, agli aventi titolo i contributi spettano mediante riparto proporzionale. In particolare, i costi considerati ammissibili sono pressoché analoghi a quelli indicati all'articolo 8. La principale differenza riguarda il costo per i giornalisti e per il personale dipendente addetto alla produzione della testata, per il quale è qui previsto il limite massimo complessivo di euro 50.000. La percentuale di rimborso è pari al 50 per cento per i costi relativi a giornalisti e personale dipendente, acquisto della carta, stampa, distribuzione e abbonamento ai notiziari delle agenzie di stampa, e al 75 per cento per i costi legati all'edizione digitale. La quota di contributo per le copie vendute, anche in formato digitale, è di euro 0,25 per ogni copia. Si conferma il tetto massimo al contributo complessivamente erogabile per ciascun periodico, che non può superare il 5 per cento dello stanziamento annuale destinato alla stampa periodica italiana all'estero. Non si applica, invece, il limite del contributo minimo erogabile, pari a euro 5.000. In base all'articolo 23, il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo. La documentazione da presentare deve essere tutta prodotta contestualmente alla domanda, il che sembra giustificarsi in ragione del diverso, e più breve, termine Pag. 29previsto per la conclusione del procedimento, fissato al 31 ottobre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il contributo. Anche in tal caso l'istruttoria è svolta dal DIE con il supporto del MAE, negli stessi termini già visti per i quotidiani. Rispetto alla legislazione vigente, viene meno la commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e di deliberarne la liquidazione: la relazione illustrativa evidenzia che tale organo non è più previsto poiché è venuto meno uno dei suoi compiti principali, vale a dire la valutazione, da parte dei componenti, dei contenuti delle riviste. Inoltre, la soppressione risponde anche all'opportunità di evitare possibili conflitti di interesse o situazioni di incompatibilità con i partecipanti alla Commissione stessa che, in alcuni casi, sono anche gli editori delle testate per le quali si richiede il contributo. Gli articoli 25, comma 1, e da 26 a 28 disciplinano i contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti e ipovedenti. La relazione illustrativa fa presente che in buona parte le disposizioni riproducono la disciplina vigente, integrandola con regole già entrate nel procedimento per prassi consolidata in via amministrativa. In particolare, i contributi sono concessi per i periodici pubblicati con caratteri tipografici normali, braille, su nastro magnetico o su supporti informatici destinati ad utenti non vedenti e ipovedenti, nonché ad enti o istituzioni che operano a sostegno del settore. Agli enti e alle associazioni si applicano i requisiti, previsti dall'articolo 5, relativi a anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata, proprietà della testata, obbligo di dare evidenza del contributo ottenuto e di tutti gli ulteriori finanziamenti a qualunque titolo ricevuti. Alle imprese si applicano, oltre ai requisiti sopra indicati, anche quelli relativi al regolare adempimento degli obblighi contrattuali, all'iscrizione al Registro delle imprese e al ROC e alla conformità degli assetti societari alla normativa vigente. Inoltre, per entrambe le categorie di soggetti è richiesto che la testata abbia una periodicità almeno quadrimestrale nell'anno di riferimento del contributo. Al riguardo, segnala che l'articolo 28 stabilisce che contestualmente alla domanda devono essere presentate le credenziali per l'accesso all'edizione digitale, mentre l'edizione in tale formato non è inclusa tra i requisiti previsti dall'articolo 26. Sul punto torna, peraltro, l'articolo 27 che disciplina l'erogazione del contributo e i criteri di calcolo dello stesso, prevedendo che: il 10 per cento della quota è ripartito in parti uguali fra gli aventi diritto; il 30 per cento è ripartito in proporzione al numero delle uscite. I supplementi non rilevano come uscite (mentre possono rilevare ai fini del calcolo delle copie distribuite); il 50 per cento è ripartito in proporzione al numero delle copie distribuite nell'anno di riferimento del contributo. Di tale importo, l'85 per cento è destinato alla diffusione delle riviste in braille, ovvero su supporti informatici e su nastro magnetico, mentre il 15 per cento è destinato alla diffusione in caratteri normali; il 10 per cento è ripartito in parti uguali e destinato alla diffusione delle riviste in formato digitale accessibile agli utenti (laddove, come ho detto, l'edizione in formato digitale non è inclusa fra i requisiti). Anche per tali categorie di soggetti si prevede un tetto al contributo complessivamente erogabile a ciascuna impresa, che non può essere superiore al 10 per cento dello stanziamento assegnato. Non si applica, invece, il limite del contributo minimo erogabile. L'articolo 28 conferma che il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo e che il procedimento si conclude entro il 30 settembre successivo. Gli articoli 25, comma 2, e da 29 a 31 disciplinano i contributi a sostegno dei periodici editi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, che sono concessi per i periodici divulgativi con contenuti strettamente attinenti alla tutela dei consumatori. Possono accedere al contributo le associazioni che nell'anno di riferimento del contributo risultano regolarmente iscritte nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative Pag. 30a livello nazionale. I requisiti sono gli stessi richiesti agli enti e alle associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti e anche in tal caso, per accedere al contributo, è necessario che la testata abbia una periodicità almeno quadrimestrale nell'anno di riferimento del contributo. Anche per tale tipologia di soggetti, mentre l'articolo 31 stabilisce che contestualmente alla domanda devono essere presentate le credenziali per l'accesso all'edizione digitale, l'edizione in tale formato non è inclusa tra i requisiti previsti dall'articolo 29. Con riferimento ai criteri di calcolo del contributo, si prevede che: il 10 per cento della quota è ripartito in parti uguali fra gli aventi diritto; il 25 per cento è ripartito in proporzione al numero delle uscite: anche in tal caso, i supplementi non rilevano come uscite (ma possono rilevare ai fini del calcolo delle copie distribuite); il 40 per cento è ripartito in proporzione al numero delle copie distribuite nell'anno di riferimento del contributo; il 15 per cento in proporzione al numero di copie vendute anche in connessione con il versamento della quota associativa mediante espressa doppia opzione; il 10 per cento in parti uguali, per la diffusione delle riviste in formato digitale (non incluse fra i requisiti). Il termine per la presentazione delle domande è posticipato dal 31 gennaio, previsto attualmente, al 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo e il procedimento si conclude entro il successivo 30 settembre. L'articolo 32 abroga, a decorrere dal 1o gennaio 2018, varie disposizioni superate dalla nuova disciplina recata dallo schema, mentre, in base all'articolo 33, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'annualità di contributo successiva all'entrata in vigore del decreto e, quindi, a decorrere dalle domande presentate nel 2019 con riferimento all'annualità del contributo 2018.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2017.
Atto n. 408.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

  Luigi DALLAI (PD), relatore, ricorda che gli stanziamenti da destinare agli enti e alle istituzioni di ricerca (EPR) finanziati dal MIUR sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa e affluiscono ad apposito «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero» (FOE), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 204 del 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. d), della legge 15 marzo 1997, n. 59». Il Fondo è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MIUR con decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere parlamentare. Lo schema in esame si compone di 2 articoli. L'articolo 1 reca la ripartizione del Fondo e le relative tabelle. In particolare, il comma 1 stabilisce che la disponibilità del capitolo 7236 piano gestionale n. 1 per l'anno 2017 del FOE, pari a euro 1.609.510.970, destinata alla ripartizione delle quote previste nel provvedimento in esame, venga ripartita come riportato nell'allegata tabella 1, che ne è parte integrante, al netto dell'accantonamento di 68 milioni di euro di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 2016. Si ricorda, al riguardo, che la predetta disposizione ha previsto espressamente che il MIUR promuova e sostenga l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, Pag. 31anche congiunti, proposti dagli enti. A tal fine, in via sperimentale si provvede per l'esercizio 2017 con lo stanziamento di 68 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse del FOE. La citata disposizione ha introdotto il concetto dello svincolo dello stanziamento destinato alla premialità dalla dotazione del fondo ordinario; per il solo anno 2017, al fine di garantire comunque risorse adeguate alla premialità degli enti, le risorse sono coperte compensativamente con riduzione delle risorse del FOE, per il predetto importo di 68 milioni di euro per il 2017. Per i successivi anni si provvederà a finanziare lo stanziamento con risorse aggiuntive rispetto al fondo ordinario. Il comma 2 prevede che la quota di disponibilità di cui alla tabella 1, pari a euro 1.580.380.199, venga ripartita tra gli enti come dettagliato nelle tabelle 2, 3 e 4 e nelle tabelle a ciascuno riferite. In particolare, si dispone la seguente ripartizione:
   a) al CNR (Consiglio nazionale delle ricerche) euro 562.767.262 (tabella 5);
   b) All'ASI (Agenzia spaziale italiana) euro 533.006.976 (tabella 6);
   c) All'INFN (Istituto nazionale di fisica nucleare) euro 260.985.777 (tabella 7);
   d) All'INAF (Istituto nazionale di astrofisica) euro 87.807.534 (tabella 8);
   e) All'INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) euro 57.574.674 (tabella 9);
   f) All'INRIM (Istituto nazionale di ricerca metrologica) euro 19.499.930 (tabella 10);
   g) All'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS euro 17.410.372 (tabella 11);
   h) Alla Stazione zoologica «A. Dohrn» euro 13.189.186 (tabella 12);
   i) Al Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste euro 22.448.558 (tabella 13);
   j) All'INDAM (Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi») euro 2.607.186 (tabella 14);
   k) Al Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche «Enrico Fermi» euro 1.876.372 (tabella 15) quale Assegnazione ordinaria;

I) All'Istituto italiano di studi germanici euro 1.206.372 (tabella 16) quale Assegnazione ordinaria.

  Il comma 3 precisa che i contributi per la partecipazione agli ERIC (European Research Infrastructure Consortium), o ai progetti da questi realizzati, sia nella forma in-kind sia di contributi finanziari a valere sul FOE (questi ultimi come determinati nella relativa tabella riferita alle «Attività di ricerca a valenza internazionale»), costituiscono a tutti gli effetti quota di entrata dei bilanci dei medesimi ERIC, anche mediante eventuale trasferimento diretto. Il comma 4 stabilisce che la residua quota di euro 19.130.771 delle disponibilità di cui al comma 1, venga destinata al finanziamento di iniziative fissate per legge o altra disposizione o per specifiche iniziative, come specificato a seguire:
   a) euro 14.000.000 ad Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A. con erogazione diretta, ai sensi del decreto-legge n. 7 del 2005, recante «Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti»;
   b) euro 8.949.286 al funzionamento ordinario dell'INDIRE (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educative) in attuazione dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;Pag. 32
   c) euro 5.390.461 al funzionamento dell'INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione), in attuazione del citato articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011;
   d) euro 791.024, per l'anno 2015, all'assunzione per chiamata diretta, ai sensi dell'articolo 13 «Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale» del decreto legislativo n. 213 del 2009, recante «Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165» e da corrispondere a ciascuno degli enti interessati, a conclusione delle procedure assunzionali ai sensi del decreto ministeriale n. 599 del 10 agosto 2015, registrato alla Corte dei conti in data 15 settembre 2015, prot. n. 3857. Qualora la predetta somma di euro 791.024 non venisse totalmente o parzialmente utilizzata per le previste finalità nel corso dell'esercizio 2017, il comma 5 dispone l'accantonamento delle residue somme per la medesima destinazione nell'esercizio 2018, con provvedimento del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca. Il comma 6, infine, stabilisce che le assegnazioni previste per le attività di ricerca a valenza internazionale (tabella n. 2) possano essere erogate anche in anticipo rispetto all'espletamento della procedura di approvazione del FOE, previa motivata richiesta da parte degli enti. L'articolo 2 reca «Disposizioni finali e per l'esercizio finanziario 2018 e 2019». In particolare, il comma 1 stabilisce che, ai fini dell'elaborazione dei rispettivi bilanci di previsione per gli anni 2018 e 2019, gli enti potranno considerare quale riferimento il 100 per cento dell'ammontare dell'assegnazione ordinaria (tabella 1), salvo eventuali riduzioni apportate per effetto di disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica. Il decreto di riparto per l'anno 2018 dovrà essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari entro e non oltre il 30 aprile 2018. Il comma 2 prevede che l'Agenzia Spaziale Italiana, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione per gli anni 2018 e 2019, con riferimento all'assegnazione per le «Attività di ricerca a valenza internazionale» riferita alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), per accordi internazionali, programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, potrà considerare quale riferimento il 100 per cento della quota assegnata con il provvedimento in esame, salvo eventuali riduzioni apportate dai programmi di collaborazione, nonché per effetto di disposizioni normative e di riduzione del FOE. Il comma 3 precisa che le assegnazioni e le correlate motivazioni saranno pubblicate sul sito del Ministero. Infine, il comma 4 demanda a successivi decreti dirigenziali l'assunzione dei relativi impegni di spesa. In conclusione, crede opportuna una breve serie di audizioni, onde ottenerne più completi elementi di valutazione.

  Luigi GALLO (M5S) si associa alla considerazione circa l'opportunità di audizioni.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, precisando che l'elenco dei soggetti da ascoltare potrà essere definito in ufficio di presidenza.

  La seduta termina alle 19.15.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

  Martedì 11 aprile 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 19.15.

Sulla missione svolta a Firenze dal 30 al 31 marzo 2017.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, ricorda che nei giorni 30 e 31 marzo 2017 una delegazione della Commissione, da lei Pag. 33guidata e composta dalle deputate Marisa Nicchi e Chiara Di Benedetto, ha svolto una missione a Firenze per prendere parte ai lavori del «G7 della cultura», ivi organizzato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Rende le comunicazioni sulla missione (vedi allegato).

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 19.25.

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