CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 marzo 2017
793.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

  Mercoledì 29 marzo 2017. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 15.05.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma – Sezione GIP – Ufficio XXII nell'ambito del procedimento penale nei confronti del deputato Orfini (procedimento n. 4576/17 RGNR – 6176/17 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 18).
(Esame e rinvio).

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che il 14 marzo 2017 è pervenuta dal tribunale di Roma, Sezione del Giudice per le indagini preliminari – Ufficio XXII, una questione di insindacabilità relativa un procedimento penale (il n. 4576/17 RGNR – n. 6176/17 RG GIP) nei confronti del deputato Matteo Orfini e dei senatori Stefano Esposito e Franco Mirabelli.
  Nella precedente seduta la Giunta ha deliberato la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria con riferimento alle posizioni dei senatori Esposito e Mirabelli, rispetto alle quali vi è un difetto di competenza della Camera.
  Oggi, pertanto, inizierà l'esame della sola posizione dell'onorevole Matteo Orfini.
  Prima di dare la parola al Relatore, onorevole Bragantini, ritiene opportuno fissare i termini per consentire al deputato interessato di esercitare, ove lo ritenga, la facoltà di essere audito dalla Giunta o anche di presentare memorie scritte, come previsto dall'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera.
  Propone, pertanto, le seguenti date: martedì 4 aprile 2017, quale termine indicato all'onorevole Orfini per comunicare alla Giunta l'eventuale intenzione di esercitare la citata facoltà (intendendosi, in difetto di tale comunicazione, che l'interessato vi abbia rinunziato); mercoledì 12 aprile 2017, quale termine ultimo per l'eventuale audizione o per la presentazione di memorie difensive.

  La Giunta concorda.

  Ignazio LA RUSSA, presidente, precisa come i predetti termini non siano perentori, rispondendo all'esigenza di contemperare l'esercizio della facoltà dell'interessato di interloquire con la Giunta con quella di una razionale organizzazione dei lavori di tale organo. Si tratta, dunque, di termini che la Giunta, ove necessario, potrà eventualmente modificare.
  Dà quindi la parola al relatore.

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  Matteo BRAGANTINI (Misto-FARE !-Pri), relatore, osserva, in primo luogo, come la questione di insindacabilità sia stata posta ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 e, quindi, dal Pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari.
  La citata disposizione prevede, infatti, che «Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice, perché provveda [...]».
  Nella richiesta di deliberazione indirizzata alla Camera, infatti, il giudice per le indagini preliminari rileva come sia stato il pubblico ministero a porsi la questione dell'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione e gli abbia, conseguentemente, trasmesso gli atti ai sensi della legge n. 140.
  Il GIP precisa, altresì, che l'oggetto della richiesta di deliberazione è rappresentato da «[...] un commento pubblicato il 9 marzo 2016 sulla rete Twitter attraverso gli account @orfini, @stefanoesposito il cui testo è il seguente: “Ostia finta antimafia esiste ha solo diffamato chi combatte la mafia. Domani conferenza stampa al Nazareno @orfini”».
  Dunque, l'autorità giudiziaria chiede alla Giunta di valutare se la dichiarazione contenuta nel predetto «tweet» – con il quale, in sostanza, si annuncia una conferenza stampa che si svolgerà il giorno seguente, indicandone l'oggetto – sia o meno sindacabile ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Pertanto, la Giunta dovrà valutare se il tweet contenga l'espressione di un'opinione e se sussista eventualmente un nesso funzionale tra tale opinione e l'esercizio della funzione parlamentare da parte del deputato Matteo Orfini.
  Come più volte ribadito, la Giunta non potrà invece valutare se il contenuto del tweet integri o meno gli estremi del reato di diffamazione, poiché ciò compete solo ed esclusivamente all'autorità giudiziaria.
  Come accennato in precedenza, la questione di insindacabilità sembra essere stata posta in una fase iniziale delle indagini. Pertanto la Giunta non dispone di un capo d'imputazione e i documenti trasmessi dal Tribunale di Roma unitamente alla richiesta di deliberazione sono piuttosto scarni, esaurendosi essenzialmente nella denuncia-querela presentata dall'ingegner Andrea Schiavone e nei relativi allegati.
  Dunque, mentre l'oggetto della richiesta dell'autorità giudiziaria è delineato con precisione ed è rappresentato dal contenuto di un tweet, non altrettanto può dirsi della vicenda che fa da cornice a quel tweet, della quale si conosce la sola rappresentazione del querelante che, allo stato, non appare suffragata da atti di indagine né da una ricostruzione sistematica dei fatti operata dall'autorità giudiziaria.
  Dalla lettura della querela e della documentazione allegata, peraltro, è possibile desumere alcuni elementi che appaiono dotati di un certo grado di oggettività e che potrebbero, eventualmente, essere utili ai fini delle valutazioni che competono alla Giunta.
  Per quanto di interesse della Giunta, in particolare, si segnala che l'intera vicenda sembra trarre origine da un comunicato stampa della Questura di Roma del 9 marzo 2016 in cui si dava notizia dell'oscuramento dei profili Facebook di sei indagati, fra i quali vi sarebbe anche il querelante, e della pagina Facebook di «Luna Nuova», ente la cui natura giuridica non appare chiara dalla lettura degli atti trasmessi alla Giunta (da una ricerca su internet emerge comunque che si tratterebbe di un'iniziativa di privati cittadini, in forma di associazione o comitato, impegnati nella lotta contro la mafia, con particolare riferimento all'ambito territoriale del litorale romano.
  Secondo il querelante, il senatore Stefano Esposito, commissario del PD di Ostia dopo i fatti di «Mafia capitale», immediatamente dopo il comunicato della Questura, avrebbe annunciato una conferenza stampa, tramite il citato tweet (che risulterebbe condiviso dall'account del deputato interessato).
  Il querelante, segnatamente, si duole del fatto che durante la conferenza stampa Pag. 8sarebbe stato rivelato il suo nome, insieme a quello degli altri indagati, mentre le indagini erano ancora in corso, nonché del contenuto a suo giudizio gravemente diffamatorio della conferenza stessa.
  Occorre, tuttavia, chiarire che questi ulteriori fatti, presumibilmente ancora in corso di accertamento da parte della magistratura, non sono confluiti nella richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità trasmessa dall'autorità giudiziaria alla Camera.
  Sottolinea, quindi, come alla Camera e, quindi, alla Giunta, sia stato richiesto esclusivamente di valutare i profili di sindacabilità o insindacabilità del testo del tweet con il quale è stato dato l'annuncio della conferenza stampa («Ostia finta antimafia esiste ha solo diffamato chi combatte la mafia. Domani conferenza stampa al Nazareno @orfini»).
  Invita, quindi, tutti i colleghi ad approfondire la lettura della documentazione trasmessa dal Tribunale di Roma e ad esprimere le proprie valutazioni sulla questione oggetto dell'esame della Giunta.

  Ignazio LA RUSSA, presidente, esprime perplessità sulla richiesta di deliberazione in esame e, in particolare, sul motivo per il quale si sia ritenuto di porre la questione di insindacabilità in una fase delle indagini che appare del tutto iniziale, con conseguente trasmissione alla Camera di una documentazione che si riduce, in sostanza, alla sola querela di parte e sulla quale la stessa autorità giudiziaria sembrerebbe non aver compiuto altre valutazioni se non, appunto, quelle strettamente propedeutiche all'invio al Parlamento della richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità.
  Dopo avere osservato che tale documentazione potrebbe risultare insufficiente anche ai fini delle valutazioni di competenza della Camera, ritiene che la Giunta debba valutare l'opportunità di deliberare una richiesta di integrazione istruttoria, auspicando che medio tempore siano stati disposti atti d'indagine e sia stata effettuata una prima ricostruzione dei fatti che possa essere raffrontata con quella contenuta nella querela. L'acquisizione di ulteriori elementi potrebbe fornire dati utili ed oggettivi sul «contesto» e, quindi, sulla vicenda nella quale si colloca il tweet. Solo allora, a suo giudizio, sarebbe possibile svolgere una compiuta valutazione in termini di sindacabilità o insindacabilità.
  Ritiene, inoltre, opportuno un approfondimento che abbia ad oggetto l'interpretazione e le modalità di applicazione dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 140 del 2003, con particolare riferimento al caso in cui tale norma consenta all'autorità giudiziaria, d'ufficio, di applicare l'articolo 68, primo comma, della Costituzione anche laddove l'indagato – che potrebbe non essere a conoscenza della pendenza del procedimento penale – preferisca non avvalersi della prerogativa.

  Matteo BRAGANTINI (Misto-Fare !-Pri), relatore, ipotizza che l'autorità giudiziaria abbia inteso subordinare la stessa prosecuzione delle indagini preliminari, ovvero la decisione circa l'eventuale archiviazione, alla previa soluzione della questione relativa all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Ritiene, quindi, che alla base della scelta di trasmettere gli atti al Parlamento in una fase iniziale delle indagini possano esservi anche ragioni di economia procedurale.

  Anna ROSSOMANDO (PD) nel condividere quanto ipotizzato dal relatore, osserva comunque come la richiesta di deliberazione trasmessa dall'autorità giudiziaria delinei e circoscriva con molta precisione l'oggetto sul quale la Giunta è chiamata a deliberare. Dubita che vi possano essere ulteriori atti istruttori perfezionati in tempi così brevi e ritiene che su un oggetto tanto chiaramente circoscritto la Giunta potrebbe anche deliberare sulla base della documentazione già trasmessa. In ogni caso, rileva come, se ulteriori atti istruttori fossero sopravvenuti, la relativa acquisizione potrebbe rendere i lavori della Giunta più completi ed approfonditi.

  Paola CARINELLI (M5S) ritiene che un'eventuale richiesta di integrazione Pag. 9istruttoria non debba assolutamente comportare un rallentamento dei lavori della Giunta. Chiede, quindi, rassicurazioni in tal senso.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, assicura che la Giunta proseguirà regolarmente i propri lavori, senza rallentamenti, esaminando gli atti al momento disponibili e le eventuali deduzioni del deputato interessato.
  Propone quindi che la Giunta deliberi di richiedere l'acquisizione del fascicolo integrale delle indagini, comprensivo di ogni atto e documento eventualmente perfezionato o acquisito successivamente alla trasmissione degli atti alla Camera dei deputati, con particolare riferimento ad ogni atto che possa esplicitare i termini della questione di insindacabilità posta ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge n. 140 del 2003.

  Non essendovi obiezioni, la Giunta approva la proposta di integrazione istruttoria.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 15.40.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI