CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 marzo 2017
792.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gianpiero Bocci.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo Pag. 8a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  La seduta comincia alle 13.05

Modifiche alla legge elettorale.
C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4281 Valiante, C. 4284 Turco, C. 4309 La Russa, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi, C. 4331 Costantino, C. 4333 Pisicchio e C. 4363 Fragomeli.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017.
(Doc. VII n. 767).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 4363).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di legge e della sentenza della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo 2017.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge C. 4363 Fragomeli ed altri, recante «Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».
  Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
  Osserva che la proposta di legge n. 4363 Fragomeli reca modifiche alla legge n. 52 del 2015 estendendo l'impianto di tale legge anche al sistema di elezione del Senato.
  Viene mantenuta la previsione della soglia per l'assegnazione del premio di maggioranza; la soglia è fissata nel 37 per cento dei voti validi (anziché nel 40 per cento previsto dalla legge n. 52 del 2015). Per essere assegnato il premio di maggioranza, la medesima lista deve aver raggiunto in entrambe le Camere la soglia del 37 per cento. Viene altresì confermata la soglia di sbarramento pari al 3 per cento a livello nazionale per l'accesso alla ripartizione dei seggi (e del 20 per cento a livello regionale per le liste rappresentative di minoranza linguistiche).
  Alla lista che raggiunge tale soglia è attribuita, alla Camera, «la quota di seggi almeno pari alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 15 punti percentuali», in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. Per il Senato, previa verifica che si tratti della medesima lista che ha superato la soglia alla Camera e che la medesima lista «non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 308, almeno pari alla percentuale della sua cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 15 punti percentuali, ad essa è ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 169 seggi».
  Al Senato sono previsti gli stessi collegi plurinominali definiti dalla legge n. 52 del 2015 e dal successivo decreto legislativo n. 122 del 2015 per la Camera dei deputati.
  Per quanto riguarda le modalità di voto, sono soppresse le previsioni della legge n. 52 del 2015 relative all'espressione di uno o due voti di preferenza e quelle relative al candidato capolista: l'elettore dispone dunque di un voto per la scelta della lista da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Sulle schede sono riportati i nominativi Pag. 9dei candidati nell'ordine di presentazione e la proclamazione degli eletti avviene sulla base del suddetto ordine.
  Rispetto alla legge n. 52 del 2015, come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 2017, la proposta di legge prevede inoltre lo svolgimento di un secondo turno elettorale «finalizzato a mantenere una connotazione maggioritaria del sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».
  Nella relazione illustrativa si evidenzia come la Corte costituzionale, pur censurando il turno di ballottaggio come era previsto dalla legge n. 52 del 2015, non ha precluso in termini assoluti la previsione di elezioni organizzate in più turni elettorali, purché il sistema tenda a garantire, da una parte, la governabilità e, dall'altra, la rappresentanza di partiti o gruppi politici anche minori.
  È quindi previsto che, nel caso in cui nessuna lista abbia conseguito la soglia del 37 per cento dei voti, si svolge un secondo turno cui partecipano le liste (anche più di due) che abbiano ottenuto al primo turno una cifra elettorale pari al 20 per cento degli aventi diritto e che abbiano superato la soglia di sbarramento. È stabilito un quorum di validità al secondo turno, pari al 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto. Anche per il secondo turno, la condizione per l'attribuzione dei seggi aggiuntivi è che la lista vincitrice sia la medesima lista sia alla Camera sia al Senato. In caso contrario, l'attribuzione dei seggi avviene su base proporzionale secondo i risultati conseguiti nel primo turno elettorale.

  Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) evidenzia la necessità che il Parlamento rivendichi con dignità il proprio ruolo e approvi una legge elettorale considerato, peraltro, che il sistema vigente risultante dalle sentenze delle Corte costituzionale pronunciate in materia, a suo avviso, non appare immediatamente applicativo, a fronte di un impianto normativo disomogeneo, che non sarebbe inoltre in grado di conferire stabilità. In proposito, richiama, le diversità tra Senato e Camera dei Deputati in tema di coalizioni – formalmente presenti solo al Senato –, soglie di sbarramento per liste o coalizioni, sistema di preferenza di genere – previsto solo alla Camera – e rileva, peraltro, come al Senato sussista un sistema di preferenze su base regionale sul quale sussistono numerose perplessità, prestandosi a fenomeni degenerativi soprattutto in alcuni contesti territoriali. Svolgendo talune considerazioni in merito al dibattito svolto sinora, ritiene opportuno evitare scenari di contrapposizione ideologica tra schieramenti, sulla base dell'adesione esclusiva al modello di sistema elettorale contenuto nella propria proposta, ritenendo scorretto dunque che un gruppo eserciti un diritto di veto rispetto a un qualsiasi sistema elettorale, quale esso sia, atteso che tale atteggiamento precluderebbe di raggiungere l'obiettivo finale di approvare una legge elettorale. Ricollegandosi a talune considerazioni svolte nelle sedute precedenti, ad esempio, giudica fuori luogo rivendicare con forza la legittimità di un sistema proporzionale puro ai danni di altri, facendo notare che, proprio a voler seguire una simile logica di contrapposizione, bisognerebbe propendere per sistemi maggioritari basati sul Mattarellum o su varianti di esso, tenuto conto del quadro delle proposte presentate, sia di maggioranza sia di opposizione.
  Nessuna proposta, in ogni caso, a suo avviso, merita di essere esclusa dal novero delle possibili soluzioni normative che potrebbero essere prese in considerazione, nonostante faccia presente che il suo gruppo, come si evince peraltro dai contenuti della proposta di legge C. 4177, a sua prima firma, manifesti una preferenza per un sistema misto, ad impronta maggioritaria, ma aperto a varianti di carattere proporzionale. Del resto, evidenzia come il cosiddetto sistema Mattarellum, così come attualmente delineato, in sé non sarebbe in grado di garantire stabilità al Paese, come peraltro ampiamente dimostrato nelle diverse sessioni elettorali in cui è stato applicato. Ritiene che il problema non sia di facile soluzione, in Pag. 10quanto occorre operare un oculato bilanciamento tra i principi di rappresentatività e governabilità. Fa notare che, nel caso in cui non sia possibile percorrere le strade indicate dalla sua proposta di legge o da quelle ad essa più vicine, che richiamano l'esigenza di un premio che garantisca governabilità, il suo gruppo sarebbe comunque disponibile a confrontarsi su soluzioni che prevedano, ad esempio, un premio alle coalizioni, anche connesso al sistema dei capilista bloccati come emerso dalla più recente sentenza della Corte costituzionale, da rendere omogeneo tra i due rami del Parlamento.

  Danilo TONINELLI (M5S) osserva che quella abbinata nella seduta odierna è l'ennesima proposta di legge di cui è primo firmatario un esponente del Partito democratico, il partito di maggioranza relativa. Non può quindi non conseguire una valutazione politica sul fatto che da parte di quel partito non c’è una reale base di partenza; la Commissione deve prendere atto che la situazione non è destinata a cambiare e iniziare, quindi, a prendere in considerazione altre proposte, come quella del suo gruppo, ma anche di esponenti di altre forze politiche. In questo senso, a suo avviso, bisogna assumere come testo base una proposta che sia un punto di partenza, ma anche un punto di fine, in quanto inserita in un alveo del tutto costituzionale, come appunto quella di cui è primo firmatario o anche la proposta di legge del collega Lauricella.
  Su un versante diverso, ma che a suo avviso è del tutto inseribile nel perimetro del dibattito sulla legge elettorale, desidera porre la questione del voto degli studenti residenti all'estero per lavoro e degli italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE. È un voto che ha prodotto rilevanti storture, alle quali il suo gruppo ha tentato di porre rimedio all'interno della proposta di legge C. 3113, di cui è prima firmataria la collega Nesci, approvata dalla Camera. Sottolinea però come la proposta del suo gruppo non ha incontrato il consenso, in particolare, del Partito democratico. Ora si apprende che quello stesso partito ha presentato una sua proposta sullo stesso tema. A suo avviso si tratta di una questione di grande rilevanza e assolutamente non secondaria, che investe lo stesso principio democratico e che dovrebbe trovare spazio, in una forma consentita dal Regolamento, all'interno dell'esame delle proposte di legge in materia elettorale.

  Emanuele FIANO (PD), ricollegandosi a talune osservazioni svolte dal deputato Toninelli, ricorda come il tema dell'introduzione di norme in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza è stato ampliamento approfondito dai gruppi in sede di esame della proposta di legge C. 3113, a prima firma della deputata Nesci. Al riguardo, precisa che tale aspetto normativo venne espunto dal testo di quella proposta nell'ambito dell'esame in sede referente, non per una contrarietà dei gruppi di maggioranza, ma a seguito di considerazioni svolte del Governo, riferite a problematicità tecniche legate alle modalità di espressione del voto e connesse all'esigenza di tutelarne la segretezza. Tornando al provvedimento oggetto dell'odierna seduta, in ordine ai possibili sviluppi del dibattuto, evidenzia come sia opportuno comprendere gli orientamenti dei gruppi che saranno espressi nella prossima riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, auspicando che in quella sede sia definita una programmazione rispettosa delle esigenze istruttorie della Commissione. Nel merito delle questioni, nel ricordare che il suo gruppo ha espresso una preferenza per il modello elettorale contemplato dalla proposta di legge C. 4166, prende atto che nel corso del dibattito taluni gruppi hanno espresso alcune riserve rispetto al Mattarellum basandosi su altri modelli; auspica, dunque, che il presidente, relatore sul provvedimento, possa svolgere un ruolo di sintesi rispetto al variegato quadro delle proposte che sono sul tavolo della discussione. Non condivide poi quanto affermato dal deputato Toninelli, secondo il quale la proposta di legge sostenuta dal M5S sia quella in grado di riassumere e abbracciare tutte le altre, tesi a suo avviso Pag. 11insostenibile, attesa la diversità delle soluzioni proposte. Suggerisce pertanto un momento di riflessione profonda, in esito al quale occorrerà, a suo avviso, verificare la consistenza effettiva del sostegno fornito ai diversi modelli elettorali proposti, valutando se vi siano margini per andare oltre la visione di parte del singolo partito, incontrando un consenso più ampio.

  Federica DIENI (M5S) desidera tornare, per onestà intellettuale, sull’iter della proposta di legge C. 3113 Nesci per sottolineare come la proposta presentata dal suo gruppo sul voto di chi non si trova temporaneamente nel proprio comune di residenza non è stata votata dal Partito democratico. Ora vede con favore la presentazione di una proposta di legge di quel gruppo sul tema.
  Sulla legge elettorale ribadisce come siano numerose le proposte di legge presentate da esponenti del Partito democratico. Non è questa la strada per fare chiarezza ed arrivare a una buona legge elettorale che non risenta dei problemi interni di una forza politica.

  Marilena FABBRI (PD), in risposta a talune osservazioni svolte da esponenti del gruppo M5S, osserva che il tema dell'introduzione di norme in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza sta molto a cuore dei gruppi di maggioranza, come è emerso dall'esame del proposta di legge C. 3113, a prima firma Nesci. Ricorda, infatti, che in quella occasione si affrontò con serietà la questione, tanto che, a seguito di un ampio e proficuo confronto tra i gruppi, si decise di disciplinare il voto fuori sede limitatamente alle occasioni referendarie, estendendolo poi, a seguito dell'esame in Assemblea, alle elezioni europee. Fa notare che la parte del testo relativa all'applicazione di norme in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza per le elezioni politiche fu espunta dal testo a fronte di evidenti criticità tecniche, messe in evidenza dal Governo nell'ambito dell'esame in sede referente, suscettibili di minare la trasparenza e la segretezza del voto. Ribadisce che tale tema è condivisibile, sottolineando, tuttavia, la necessità di disciplinarlo nel modo opportuno, garantendo adeguate modalità di svolgimento del voto.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, invita tutti i colleghi a entrare nel merito del dibattito e a non continuare nella ricostruzione più o meno polemica dell’iter della proposta di legge C. 3113 Nesci.

  Danilo TONINELLI (M5S) senza alcun intento polemico esorta il Partito democratico a intercedere presso i colleghi del Senato affinché la proposta di legge C. 3113 Nesci sia esaminata e approvata celermente da quel ramo del Parlamento.
  Nel frattempo, però, rinnova il suo invito a valutare l'inserimento del tema del voto di chi risiede all'estero all'interno del dibattito sulla legge elettorale. Si potrebbe così prendere in considerazione una gestione diversa di quell'elettorato attivo ed evitare storture come l'invio di più schede a uno stesso soggetto.

  Alfredo D'ATTORRE (MDP) ritiene che la discussione si stia trascinando con un'andatura non definita, che rischia di minare il raggiungimento degli obiettivi. Giudica opportuno che il gruppo del Pd, senza ambiguità, definisca la propria posizione, chiedendo formalmente una pausa di riflessione legata all'esigenza di fare chiarezza al proprio interno; altrimenti, sarebbe opportuno, a suo avviso, che si proseguisse l'iter di esame, passando alla fase dell'adozione di un testo base. Ritiene sia scorretto esprimere una posizione politica che si fondi sul sostegno esclusivo al Mattarellum – sistema, peraltro, a suo avviso incapace di garantire, allo stato, una governabilità certa – lasciando poi che ciò porti inevitabilmente ad incanalare la discussione su «binari morti», con un esito negativo del procedimento legislativo. Sarebbe più corretto, a suo avviso, riconoscere da subito l'inesistenza delle condizioni politiche per addivenire all'approvazione di una nuova legge elettorale, Pag. 12piuttosto che spingere su un modello elettorale non pienamente condiviso, attribuendo poi ad altri gruppi la colpa di non avere aderito a tale impostazione. Ritiene che ci siano le condizioni per lavorare su talune specifici elementi, da intendere quali minimi comuni denominatori condivisibili, che richiamano, a suo avviso, l'esigenza di rendere costituzionale e omogeneo il sistema attuale emerso a seguito delle sentenze della Corte costituzionale. Fa riferimento, ad esempio, alla questione da risolvere della soglia di sbarramento dell'8 per cento vigente al Senato, nonché alla necessità di introdurre anche al Senato la preferenza di genere, in generale, armonizzando il sistema elettorale tra i due rami del Parlamento. Ribadisce poi che il suo gruppo intende ingaggiare una vera e propria battaglia politica, basata sull'eliminazione della previsione dei capilista bloccati, nella convinzione che occorra restituire ai cittadini la scelta delle persone da eleggere. Auspica, in conclusione, che non prevalga un sistema rigido nel quale il candidato abbia la certezza di essere eletto, a prescindere dall'attività svolta prima delle elezioni.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito alla seduta di domani, riservandosi di intervenire per alcune precisazioni.

  La seduta termina alle 13.50.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 28 marzo 2017.

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
C. 1202-915-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 28 marzo 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 14.50.

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.
Emendamenti C. 1142-A ed abb.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che l'emendamento 1.500 della Commissione nonché gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette.
Emendamenti C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Pag. 13

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013.
C. 4225 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, fa presente che l'Accordo in esame risponde all'esigenza di migliorare la cooperazione operativa tra le forze di sicurezza dei due Paesi, al fine di garantire il mantenimento della sicurezza reciproca e prevenire e combattere la criminalità transnazionale e il terrorismo. Il testo, che si compone di un preambolo e di 15 articoli, identifica come autorità competenti il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per l'Italia, e il Ministero della pubblica sicurezza, per Israele (articolo 1).
  Tra gli ambiti della cooperazione (articolo 2), sono inclusi la criminalità organizzata, il traffico di sostanze stupefacenti, la migrazione illegale, la tratta di persone e quella di armi, nonché i reati di natura economica e il terrorismo.
  L'Accordo definisce, poi, le modalità per lo svolgimento della cooperazione bilaterale, prevedendo, fra l'altro, lo scambio di informazioni e di prassi operative, lo svolgimento di operazioni congiunte quale supporto alle iniziative informative ed investigative, nonché lo scambio di dati su persone sospette e sulle organizzazioni criminali operanti nei due territori (articolo 3).
  I successivi articoli disciplinano le modalità per le richieste di assistenza (articolo 4) e i casi per opporre un rifiuto a tali richieste, nelle situazioni pregiudizievoli per la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico di una delle due parti (articolo 5).
  Alcuni articoli sono dedicati all'assistenza spontanea (articolo 6), alla protezione dei testimoni e dei loro familiari (articolo 7), ai limiti all'uso dei dati personali (articolo 8), all'istituzione di un gruppo di lavoro congiunto (articolo 9) e al distacco di esperti per la sicurezza (articolo 10). L'intesa dispone la possibilità per le autorità competenti di concludere accordi di esecuzione (articolo 11), regola la gestione delle spese ordinarie (articolo 12), indica la lingua utilizzata ai fini della cooperazione (articolo 13) e disciplina le modalità per la composizione di eventuali controversie interpretative o applicative dell'Accordo (articolo 14), la durata, l'entrata in vigore e le modalità per la sua eventuale modifica (articolo 15).
  Passando ad esaminare il contenuto del disegno di legge, osserva che gli articoli 1 e 2 recano l'autorizzazione e l'ordine di esecuzione, mentre gli oneri economici per l'Italia, previsti all'articolo 3, vengono quantificati complessivamente in circa 120.000 euro annui. L'articolo 4 reca l'entrata in vigore. Si segnala poi che l'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea.
  Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata, ai sensi dell'articolo 117, secondo Pag. 14comma, lettera a), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.55.

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