CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 marzo 2017
775.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 1o marzo 2017. — Presidenza del presidente Andrea GIORGIS.

  La seduta comincia alle 9.40.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
C. 4286 Governo.

(Parere alla Commissione VIII).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Arcangelo SANNICANDRO, relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 4286 e rilevato che:

  sul piano dell'omogeneità del contenuto:
   il decreto-legge, che si compone di 22 articoli, suddivisi in 3 capi, reca un complesso di disposizioni che riguardano in modo omogeneo la gestione degli interventi Pag. 4conseguenti agli eventi sismici avvenuti nel centro Italia negli anni 2016 e 2017 ovvero sono finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi disposti dal decreto stesso. I commi 4 e 5 dell'articolo 15 intervengono a favore delle imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo da 15 al 25 gennaio 2017. Il preambolo del decreto dà parzialmente conto di tali misure, richiamando le sole Regioni colpite dal terremoto;
  sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
   il decreto-legge, all'articolo 1, modificando gli articoli 2 e 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che il commissario straordinario promuova un piano per dotare, in tempi brevi, i comuni interessati dagli eventi sismici, individuati a norma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, di studi di microzonazione sismica di livello III; in proposito, appare opportuno esplicitare che il riferimento è al comma 1 del citato articolo 1, che richiama i comuni elencati negli allegati 1 e 2, in quanto il comma 2 dà invece facoltà al commissario straordinario di estendere l'applicazione delle misure previste dal citato decreto-legge n. 189 del 2016 anche a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni diversi da quelli elencati nei predetti allegati;
   il decreto-legge, all'articolo 7, comma 2, lettera b), n. 2) introduce, nel comma 6 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, un periodo il quale dispone che, ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali il comune di origine dei materiali stessi, in deroga alla definizione di “produttore di rifiuti” recata dall'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006, riproducendo però un'identica disposizione già vigente, contenuta al comma 4, ultimo periodo, del citato articolo 28;
   inoltre, all'articolo 18, comma 2, incrementa in maniera non testuale le unità di personale di cui all'articolo 15-bis, comma 6, lettera a) del decreto-legge n. 189 del 2016;
   infine, sempre sul piano del coordinamento esterno del testo, il decreto-legge, all'articolo 20, con previsione di carattere generale, qualifica come impignorabili le somme depositate su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, affiancandosi ad altre due previsioni di analogo tenore, contenute all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, e all'articolo 14 del decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996;
   il decreto-legge, a fronte della situazione eccezionale determinatasi a seguito del terremoto, reca una disciplina che in qualche caso assume carattere derogatorio della legislazione vigente. Deroghe sono contenute, in particolare: all'articolo 2, comma 1, che stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e gli enti locali delle medesime regioni procedano all'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture di emergenza utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, a norma dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), nonché con i poteri di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, che consentono di procedere in deroga a diverse disposizioni contenute nel medesimo codice; all'articolo 5, comma 1, lettera b), che, novellando l'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, consente il ricorso alla procedura negoziata senza Pag. 5bando anche per la realizzazione degli interventi funzionali alla realizzazione dei piani, volti al ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica; all'articolo 21, comma 2, che fa salvi gli atti amministrativi adottati ai fini della destinazione dell'importo di 47 milioni di euro, affluito al bilancio dello Stato sul capitolo 2368 dello stato di previsione dello entrate, con riferimento all'esercizio 2016, derogando implicitamente all'articolo 34, comma 6, della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009), il quale prevede che alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre nessun impegno possa essere assunto a carico dell'esercizio scaduto, tranne che per variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; all'articolo 19, comma 1, secondo periodo, che, nell'autorizzare il bando di un concorso pubblico per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della Protezione civile, deroga all'articolo 3, comma 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, al fine di elevare dal 30 al 40 per cento la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente dell'amministrazione;
  sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:
   il decreto-legge, all'articolo 16, comma 1, in maniera non testuale, dispone una ulteriore proroga al 13 settembre 2020 della riforma della geografia giudiziaria per le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti, in relazione alle condizioni di inagibilità degli edifici che ospitano i relativi tribunali, il cui termine di entrata in vigore era già stato prorogato al 13 settembre 2018 dall'articolo 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150. In relazione alla richiamata disposizione, i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato nel tempo rispetto alla sua entrata in vigore, in quanto la medesima proroga un termine che risulta assai lontano dalla scadenza, andrebbe valutata l'opportunità di verificare la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della “immediata applicabilità”, nonché ai presupposti di necessità e urgenza;
  sul piano dei rapporti con altri strumenti giuridici:
   il decreto-legge, all'articolo 12, comma 1, proroga l'efficacia della Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria fino all'esaurimento delle risorse disponibili a norma dell'articolo 45, comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016. In proposito, si ricorda che il citato articolo – che viene peraltro modificato in via non testuale – dispone la concessione, per il solo anno 2016, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa in favore di talune categorie di lavoratori;
  sul piano del coordinamento interno al testo:
   il decreto-legge, all'articolo 14, comma 2, prevede che le regioni, in raccordo con i comuni interessati, effettuino la ricognizione del fabbisogno tenendo conto delle rilevazioni già effettuate dagli stessi comuni ai fini dell'assegnazione delle SAE, richiamando in proposito oltre alle finalità al precedente comma 1, anche quelle del medesimo comma 2;
   infine, il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
    per quanto detto in premessa, all'articolo 12, comma 1, previa riformulazione Pag. 6della disposizione in termini di novella dell'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016, si disponga la proroga al 2017 della concessione dell'indennità prevista dal richiamato articolo, prevedendo nel contempo un aggiornamento della Convenzione.

  Il Comitato osserva altresì quanto segue:
   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
    per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 1, lettera a), si dovrebbe precisare che il rinvio normativo è operato all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016;
    si dovrebbe coordinare la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), n. 2), che modifica il comma 6 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, con quella contenuta al comma 4, ultimo periodo, del medesimo articolo 28 di cui la prima appare riproduttiva;
    si dovrebbe riformulare la disposizione di cui all'articolo 18, comma 2, in termini di novella all'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 189 del 2016;
    si dovrebbe verificare la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della “immediata applicabilità”, nonché ai presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge, delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, recanti proroga non testuale, al 13 settembre 2020, della riforma della geografia giudiziaria per le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti;
    si dovrebbero coordinare le disposizioni contenute all'articolo 20, con quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, e all'articolo 14 del decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996, valutando al contempo un loro inserimento nell'ambito della legge n. 225 del 1992; si dovrebbe altresì verificare la portata normativa della previsione, contenuta al medesimo articolo, in base alla quale “gli atti di sequestro o di pignoramento proposti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inefficaci”, dal momento che la loro inefficacia discende dalla previsione generale che sancisce l'impignorabilità;
   sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
    per quanto detto in premessa, all'articolo 14, comma 2, si dovrebbe espungere il richiamo ivi contenuto «ai fini di cui» al comma 2».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 1o marzo 2017.

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile.
C. 2607-2972-3099-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla Commissione VIII).
(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Andrea GIORGIS, presidente e relatore, riferisce brevemente sul contenuto del provvedimento all'esame del Comitato.
  Formula quindi la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminata la proposta di legge in titolo, limitatamente alle parti modificate dal Senato, e ricordato che sul medesimo provvedimento il Comitato si era già espresso in prima lettura in data 15 luglio 2015; Pag. 7
   rilevato che nel corso dell'esame al Senato, oltre ad una correzione meramente formale, sono state apportate unicamente modificazioni testuali volte a recepire le condizioni formulate nel parere della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativamente ai profili contabili e finanziari, prevedendo per tali aspetti, al comma 1, lettera l), l'applicazione del principio della progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, di cui all'articolo 40, comma 2, lettera p), della legge 31 marzo 2009, n. 196 (Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato);

  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.»

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.
(C. 3671-ter Governo).

(Parere alla Commissione X).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Andrea GIORGIS, presidente e relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 3671-ter e rilevato che:
  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
   il disegno di legge all'esame, derivante dallo stralcio dell'originario disegno di legge A.C. 3671, concernente la “Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza”, presentato alla Camera dei deputati l'11 marzo 2016, reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto l'articolo unico del quale si compone contiene i principi e i criteri direttivi di delega per la riforma dell'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, al fine di ricondurlo ad un quadro di regole generali comuni, come derivazione particolare della procedura generale concorsuale;
  sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   il disegno di legge, risultando da uno stralcio, contiene esclusivamente i principi e i criteri direttivi della delega, in quanto fa riferimento all'esercizio della delega di cui all'articolo 1 dell'originario disegno di legge C. 3671, che definisce i termini di delega (dodici mesi) e la procedura;
   in proposito, appare dunque opportuno integrare i contenuti del disegno di legge con la definizione dei termini e delle procedure di delega, tenendo conto che nel parere sul disegno di legge C. 3671-bis, il Comitato per la legislazione ha rilevato nelle premesse che “in relazione ai termini per l'esercizio della delega, il disegno di legge, all'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di sessanta giorni, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta ‘tecnica dello scorrimento’, che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco”; a tale proposito, nel parere, si evidenzia che “secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione nei propri pareri, ha sempre segnalato che ‘appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunziando alla tecnica dello scorrimento’” e che, (....) nel caso di specie, peraltro, la norma risulterebbe inapplicabile dal momento Pag. 8che il medesimo comma 3, al secondo periodo, individua in modo univoco il termine per la trasmissione degli schemi alle Camere, fissato “entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega”, e precisa che il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari va reso entro trenta giorni, escludendo così la possibilità che il termine per l'espressione del parere parlamentare possa scadere negli ultimi trenta giorni per l'esercizio della delega o successivamente;
   con riferimento alla formulazione della norma di delega, essa è in via generale ben strutturata e individua chiaramente i principi e criteri direttivi specifici ai quali il legislatore delegato deve attenersi. Le lettere o) e p) richiamano i principi e criteri direttivi contenuti – rispettivamente – agli articoli 6 e 3 del disegno di legge da cui è stato effettuato lo stralcio. In particolare: la lettera o) demanda al legislatore delegato il compito di disciplinare l'accesso delle imprese in amministrazione straordinaria al concordato “ in armonia con i principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 6”, mentre la lettera p) estende alla procedura di amministrazione straordinaria riguardante i gruppi di imprese i principi e i criteri direttivi fissati dall'articolo 3;

  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   si provveda ad integrare i contenuti del disegno di legge con la definizione dei termini e delle procedure di delega, tenendo a tal fine conto del parere formulato dal Comitato per la legislazione con riferimento al disegno di legge C. 3671-bis, in relazione al quale il Comitato ha richiesto la soppressione dell'ultimo periodo del comma 3, che consente il ricorso alla “tecnica dello scorrimento” del termine per l'esercizio della delega, anche in considerazione del fatto che la predetta disposizione – stante il disposto del secondo periodo del medesimo comma – risulta di fatto inapplicabile;
   si provveda ad integrare i contenuti delle lettere o) e p) del comma 1, esplicitando i principi e i criteri direttivi che si intende dettare ed eliminando il riferimento ai due articoli oggetto di stralcio (rispettivamente, articoli 6 e 3 del disegno di legge C. 3671-bis).».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO.

  Mercoledì 1o marzo 2017.

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione. Atto n. 377 – Rel. Giorgis.
(Parere alle Commissioni VII e XI).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Andrea GIORGIS, presidente, comunica che svolgerà le funzioni di relatore in sostituzione dell'onorevole Pini, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna.
  Dà conto per sommi capi del contenuto del provvedimento all'esame del Comitato.
  Formula quindi la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato l'Atto n. 377 e rilevato che esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in virtù della richiesta, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, del Regolamento, proveniente dalle Commissioni VII e XI; Pag. 9
   osservato che lo schema di decreto legislativo – composto di 18 articoli e suddiviso in 6 capi – è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181 lett. b) e 182, della legge n. 107 del 2015, finalizzata al riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria;
   rilevato, con riferimento ai rapporti con le norme di delega, che, nel darvi attuazione, lo schema di decreto sembra discostarsene in qualche punto. In particolare: gli articoli 15 e 16 disciplinano i requisiti per l'insegnamento nelle scuole secondarie paritarie, rispettivamente su posto comune e su posto di sostegno, stabilendo che l'insegnamento è consentito per i posti comuni a chi sia in possesso del diploma di specializzazione nella classe di concorso relativa all'insegnamento e, per i posti di sostegno, a chi sia in possesso del diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica; a tale previsione, direttamente derivante dal principio di delega, si affianca anche la possibilità, non espressamente prevista dalle disposizioni di delega, di insegnamento, per entrambe le tipologie di posti, per chi sia solo iscritto ai relativi corsi di specializzazione, fermo restando il conseguimento del diploma “entro un triennio dall'immatricolazione al corso”;
  rilevato altresì che:
   lo schema prevede deroghe alla disciplina generale e modifiche non esplicite alla normativa vigente, anche di rango secondario, senza recare clausole di coordinamento o specifiche clausole abrogative espresse; peraltro nell'analisi tecnico-normativa allegata allo schema si fa riferimento alla presenza di “una clausola di carattere generale che produce effetti abrogativi impliciti in quanto stabilisce che sono da considerare abrogate tutte le disposizioni che risulteranno incompatibili con le norme contenute nel presente decreto”, ma la clausola in questione non compare nel testo dell'articolato trasmesso;
   osservato inoltre che l'oggetto del decreto impatta sulla disciplina di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del Regolamento (Decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249) concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dei quali dovrebbe essere disposta dunque l'esplicita abrogazione; inoltre, in materia di accesso nei ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale è intervenuta la stessa legge n. 107 del 2015, recante al contempo le disposizioni di delega alla cui attuazione è rivolto lo schema di decreto in esame;
   rilevato che lo schema di decreto reca deroghe a disposizioni di carattere generale; ad esempio, l'articolo 3, comma 2, prevede un termine biennale per l'indizione del concorso per esami e titoli per selezionare i candidati all'accesso al percorso di formazione iniziale e tirocinio, derogando così implicitamente al termine triennale indicato dall'articolo 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994, come modificato dalla legge n. 107 del 2015; inoltre, l'articolo 7, comma 4, prevede la maggiorazione del 5 per cento rispetto al numero dei posti a concorso prevista nella formazione dell'elenco definitivo dei vincitori, derogando implicitamente alla maggiorazione del 10 per cento prevista in via generale dal già citato articolo 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994;
   tali circostanze appaiono suscettibili di produrre effetti incoerenti con la finalità indicata in via generale nella delega prevista dal comma 180 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, e cioè quella di “provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni Pag. 10di cui alla presente legge”, in particolare nelle more dell'adozione della redazione del testo unico delle disposizioni in materia di istruzione previsto dalla lettera a) n. 1) del comma 181 della legge n. 107 del 2015, per il quale è prevista l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate (lettera a) n. 5);
   osservato che lo schema di decreto prevede l'adozione di ulteriori atti di normazione secondaria ovvero di decreti ministeriali, senza indicare in alcuni casi il termine per la loro adozione o chiarirne la natura normativa mediante il richiamo esplicito per la loro adozione alla legge n. 400 del 1988. Anche in questo caso l'analisi tecnico-normativa riporta dati che non si riscontrano nel testo dell'articolato;
   in particolare, l'articolo 3, comma 4, demanda la disciplina di numerosi aspetti (le procedure concorsuali, i criteri di composizione e i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici, i programmi delle prove di esame, i criteri di valutazione delle prove e dei titoli, i punteggi, i criteri di valutazione per l'accesso al ruolo e la costituzione di una commissione nazionale di esperti per la definizione dei programmi e delle tracce delle prove di esame del concorso) ad un regolamento di delegificazione a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Quanto al termine di adozione, l'analisi tecnico-normativa lo indica in 60 giorni dall'entrata in vigore, ma nel testo non vi è alcuna previsione al riguardo; in relazione alla disposizione in oggetto appare necessario verificare se si tratti di materie che debbano essere oggetto di delegificazione o se il regolamento incida su materie già disciplinate da fonti regolamentari;
   l'articolo 9, comma 2 prevede l'adozione di un decreto del Ministero (quindi, sembrerebbe di capire, di natura dirigenziale), derogando così implicitamente all'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, a norma del quale l'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione è disciplinato dagli atenei “in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati”. Tale procedura è richiamata anche nel decreto ministeriale ai sensi del quale deve essere adottato il nuovo decreto, richiamato dalla norma in esame (peraltro erroneamente la data esatta è 22 ottobre 2004 e non 2014);
   infine, lo schema di decreto legislativo risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa (ATN) che di quella di impatto della regolamentazione (AIR);
  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
    sia introdotta una clausola abrogativa espressa che rechi l'indicazione puntuale delle disposizioni abrogate, e, più in generale, sia assicurato il coordinamento con la normativa vigente;
    all'articolo 3, comma 4, che affida ad un regolamento di delegificazione a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, la disciplina di numerosi aspetti, in materia di concorso e di commissioni giudicatrici, si verifichi se si tratti di materie che debbano essere oggetto di delegificazione o se il regolamento incida su materie già disciplinate da fonti regolamentari risultando in quest'ultimo caso sufficiente un regolamento di attuazione, a norma del comma 1 del citato articolo 17.
  Il Comitato osserva altresì quanto segue:
   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
    all'articolo 9, comma 2, si dovrebbe correggere la data del riferimento normativo Pag. 11ivi contenuto secondo quanto precisato in premessa e si dovrebbe esplicitare la deroga implicita alla tipologia di decreti di cui all'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, per la quale quest'ultima disposizione prevede una procedura particolare con l'acquisizione del parere delle Commissioni permanenti;
    per quanto detto in premessa in ordine al profilo dei rapporti tra lo schema di decreto legislativo e la relativa legge di delega, si valuti la congruità delle disposizioni recate dagli articoli 15 e 16 laddove prevedono la possibilità di insegnamento anche per chi sia solo iscritto ai corsi di specializzazione, fermo restando il conseguimento del diploma “entro un triennio dall'immatricolazione al corso”;
   sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
    si dovrebbero coordinare le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, nella parte in cui rimette al regolamento la disciplina della composizione (rectius: criteri di) della commissione di valutazione finale per l'accesso al ruolo, con quelle di cui al comma 2 dell'articolo 13, che ne replica sostanzialmente il contenuto, e del successivo comma 3, che stabilisce direttamente alcuni criteri di composizione della medesima Commissione;
   si dovrebbero coordinare le previsioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 4, che rimettono ad un decreto del Ministero dell'istruzione la determinazione degli ordinamenti didattici dei corsi di specializzazione di cui ai commi 1 e 3 e il successivo articolo 14, comma 3, lettera c), che attribuisce alla Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente la definizione degli ordinamenti didattici dei medesimi corsi di specializzazione;
   all'articolo 13, comma 6, che fa riferimento alla proposta di incarico che i docenti immessi in ruolo ricevono ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge n. 107 del 2015, si dovrebbe integrare il riferimento normativo con l'indicazione dei commi 81 e 82 del medesimo articolo della legge, che completano la disciplina della procedura di conferimento dell'incarico;
   si dovrebbero infine coordinare le disposizioni di cui ai commi 1 e 9, primo periodo, dell'articolo 17, che sembrano sovrapporsi, correggendo inoltre il riferimento contenuto al secondo periodo del comma 9 alla «disciplina transitoria di cui ai commi da 1 a 6», tenuto conto che il comma 1 non reca una disciplina transitoria ma fissa una data di entrata in vigore; al comma 7, dovrebbe essere corretto l'erroneo riferimento interno all'articolo 10, “comma 1 o comma 3” con quello all'articolo 8, comma 4, lettera a) e b)».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

Schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
Atto n. 378 – Rel. Turco.

Parere alle Commissioni VII e XII.
(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Tancredi TURCO, relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato l'Atto n. 378 e rilevato che:
   esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in virtù della richiesta, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, del Regolamento, proveniente dalle Commissioni VII e XII;
   lo schema di decreto legislativo – composto di 21 articoli e suddiviso in 7 capi – è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181 lett. c) e 182, della legge n. 107 del 2015, finalizzata alla promozione dell'inclusione scolastica degli studenti Pag. 12con disabilità e al riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;
   lo schema interviene sul tessuto normativo che disciplina la materia, costituito principalmente dalle disposizioni contenute nella legge 104 del 1992 e nel decreto legislativo n. 297 del 1994, ricorrendo correttamente alla tecnica della novellazione e disponendo le necessarie abrogazioni;
   in particolare, la disciplina recata dal testo in esame interviene anche su fonti di rango secondario, disponendo in alcuni casi una diretta abrogazione di norme contenute in fonti regolamentari (vedere articolo 19, comma 4) ovvero, più correttamente, legittimando l'adozione di nuovi regolamenti volti a modificare le precedenti fonti secondarie al fine di adattarne il contenuto alle nuove disposizioni di rango legislativo: si veda ad esempio l'articolo 3, comma 3 e l'articolo 19, commi 2 e 3;
   nel rimandare a successivi adempimenti, lo schema di decreto legislativo non sempre individua esplicitamente o con esattezza la natura del relativo atto. A titolo esemplificativo: l'articolo 3, comma 3 si riferisce implicitamente all'atto da adottare, prevedendo che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, siano apportate le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. La relazione illustrativa si riferisce correttamente ad un regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; l'articolo 3, comma 4, stabilisce che “con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano” sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale; infine, l'articolo 19, comma 2, individua l'atto e la relativa procedura per relationem;
   inoltre, lo schema di decreto legislativo, all'articolo 5, comma 2, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia, del lavoro e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, la disciplina della redazione del documento riguardante l'accertamento della disabilità in età evolutiva e della valutazione diagnostico-funzionale; in proposito, si segnala che, per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, la previsione di DPCM su proposta di altri Ministri non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto atipico la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, nel caso di specie, di regolamenti governativi emanati a norma dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   per quanto riguarda la formulazione delle disposizioni presenti nel testo, è da osservare l'impiego in taluni casi di formule non immediatamente perspicue o generiche (vedere ad esempio il comma 2 dell'articolo 1 secondo il quale “L'inclusione scolastica si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche o il comma 1 dell'articolo 6 nel quale compare la nozione generica di ‘età evolutiva’”) ovvero all'interno delle singole disposizioni la presenza di preamboli che dichiarano la finalità perseguita dalla specifica disposizione secondo uno stile linguistico improntato alla discorsività che appare non del tutto congruo con il tipico linguaggio normativo (vedere articolo 5, comma 2, articolo 6, comma 1); si ricorda al riguardo quanto indicato nella lettera circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, n. 1 lettera b): Ogni precetto normativo contenuto nell'atto è formulato evitando qualsiasi ambiguità semantica e sintattica e rispettando, per quanto possibile, sia il principio della semplicità Pag. 13che quello della precisione; e la raccomandazione contenuta nella stessa circolare secondo la quale “È opportuno non inserire in ogni disposizione le finalità, raggruppandole nella parte introduttiva”;
   all'articolo 19, che reca le abrogazioni, è utilizzata, al comma 4, una formula impropria (“è soppresso” in luogo di “è abrogato”); sono da correggere inoltre alcuni riferimenti normativi (all'articolo 6, comma 1, in luogo della legge 15 luglio 2011 n. 111 va indicato il decreto-legge 6 luglio 2001 n. 98; all'articolo 8 va corretto in “2015” l'anno della legge 13 luglio 2013, n. 107)
   lo schema di decreto legislativo risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa (ATN) che di quella di impatto della regolamentazione (AIR):
  con riferimento ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
    all'articolo 3, comma 3, si espliciti l'atto da adottare, anche tenuto conto che la relazione illustrativa si riferisce ad un regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;
   all'articolo 3, comma 4, che affida ad un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni la definizione dei “criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale” si verifichi se non ci si intenda riferire ad un accordo in sede di Conferenza, che ha autonoma valenza e non si inserisce, come l'intesa, nella procedura relativa a successivi atti;
   all'articolo 5, comma 2, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in luogo di un decreto del Presidente della Repubblica, si riformuli la disposizione nel senso di prevedere che l'atto ivi previsto sia recato da un decreto del Presidente della Repubblica.
  Il Comitato osserva altresì quanto segue:
   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
    si dovrebbero correggere i riferimenti normativi inesatti contenuti all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 8.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 10.20