CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 marzo 2017
775.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 1o marzo 2017.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 1o marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

  La seduta comincia alle 15.45.

Variazione della composizione della Commissione.

  Tino IANNUZZI, presidente, comunica che il deputato Filiberto ZARATTI cessa di far parte del gruppo Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà ed entra a far parte del gruppo Articolo 1-Movimento Democratico e Progressista.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
C. 4135 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Tino IANNUZZI, in sostituzione del relatore impossibilitato a prendere parte ai lavori della Commissione, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere, il disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, assegnato in sede referente alla XI Commissione. Ricorda preliminarmente che il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, è stato presentato dal Governo l'8 febbraio 2016 ed è stato approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica il 9 novembre 2016, che ha introdotto significative modifiche al testo del disegno di legge del Governo. Pag. 108
  Segnala che il provvedimento consta – dopo l'intervento emendativo della Commissione competente – di ventisei articoli e si articola in tre Capi, relativi, rispettivamente, al lavoro autonomo, al cosiddetto «lavoro agile» e alle disposizioni finali, che riguardano, specificamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del disegno di legge stesso.
   Fa presente che, come risulta evidente dalla stessa struttura del disegno di legge, esso si compone di due insiemi di norme complementari, volte, da un lato, ad introdurre un sistema di interventi che assicuri un complessivo rafforzamento delle tutele sul piano economico e sociale per i lavoratori autonomi e, dall'altro, a sviluppare, all'interno dei rapporti di lavoro subordinato, modalità flessibili di esecuzione delle prestazioni lavorative, allo scopo di promuovere l'incremento della produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
  Passando a illustrare il contenuto del disegno di legge, rileva che l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel Capo I, stabilendo che esse riguardano i rapporti di lavoro autonomo, disciplinato dal Titolo III del libro quinto del codice civile (artt. 2221-2237) mentre sono esclusi gli imprenditori (ivi compresi i piccoli imprenditori), di cui all'articolo 2083 del codice civile.
   L'articolo 2 estende l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2002 – di attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento – che disciplina i pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubblica amministrazione, anche alle transazioni commerciali: tra lavoratori autonomi e imprese; tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche; tra lavoratori autonomi.
   L'articolo 3 reca misure per tutelare i lavoratori autonomi nei confronti di comportamenti scorretti dei committenti. A tal fine, sono considerate abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere senza congruo preavviso, nonché le clausole con le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla richiesta di pagamento. Ai sensi del comma 2, è parimenti considerato abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.
   L'articolo 4 dispone che – in applicazione della legge n. 633 del 1941, sulla protezione del diritto d'autore, e del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005 – i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto spettano al lavoratore autonomo, salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata.
   Per finalità di semplificazione e di riduzione dei tempi di produzione degli atti pubblici, l'articolo 5, inserito dalla 11a Commissione del Senato, affida al Governo una delega in materia di rimessione degli atti pubblici alle professioni organizzate in ordini e collegi, alle quali sono devolute una serie di funzioni della P.A.
  L'articolo 6 contiene una delega al Governo, volta ad abilitare gli enti di previdenza di diritto privato, relativi a professionisti iscritti ad ordini o a collegi, ad attivare, anche in forma associata, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.
  L'articolo 6-bis reca disposizioni sulla stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
  Segnala che l'articolo 7 reca una serie di disposizioni di carattere fiscale e sociale, tra le quali, a partire dal periodo Pag. 109d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, la totale deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal lavoratore autonomo per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente (commi 1 e 2). Inoltre, i commi da 3 a 7 modificano, dal 2017, la disciplina del congedo parentale per le lavoratrici ed i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata I.N.P.S., non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico. Le disposizioni, estendono la durata del congedo parentale e l'arco temporale entro il quale esso può essere fruito. Il comma 8, infine, ai fini della corresponsione dell'indennità di malattia per gli iscritti Gestione separata I.N.P.S., equipara alla degenza ospedaliera i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche e i periodi di gravi patologie cronico-degenerative che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento.
  L'articolo 8 rende integralmente deducibili ai fini Irpef dal reddito di lavoro autonomo, nel limite di 10.000 euro all'anno, le spese sostenute per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi.
  L'articolo 9 dispone che i centri per l'impiego ed i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, con il compito di raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo, consentendo l'accesso alle relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta; fornire indicazioni sulle procedure per l'avvio di attività autonome, per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici; fornire informazioni relative alle opportunità di credito ed alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.
  L'articolo 10 delega il Governo al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali.
  Con specifico riferimento alle competenze della Commissione Ambiente, segnala che l'articolo 11 contiene disposizioni volte a favorire la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi e ai bandi per l'assegnazione di incarichi. In particolare, il comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche promuovano, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per le prestazioni di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi individuali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli appositi sportelli costituiti presso i centri per l'impiego (ai sensi del citato articolo 9), e la partecipazione alle procedure di aggiudicazione. Il comma 2 equipara i lavoratori autonomi di cui al Capo I del provvedimento in esame alle piccole e medie imprese ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei. Rispetto alla disciplina vigente, recata dal comma 821 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, che viene contestualmente abrogato, si prevede un'estensione della disciplina ai lavoratori autonomi che non svolgano attività come liberi professionisti e si elimina il riferimento al periodo di programmazione 2014/2020 dei fondi europei.
   Per favorire la partecipazione ai bandi e il concorso all'assegnazione di incarichi e appalti privati, consentiti il comma 3 prevede, per i soggetti che svolgono attività professionale: la possibilità di costituire reti di esercenti la professione e di partecipare alle reti di imprese, con l'accesso alle relative provvidenze previste in materia; la possibilità di costituire stabili consorzi professionali; la possibilità di costituire associazioni temporanee professionali. A tale propositi ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di chiarire la portata normativa dell'espressione «appalti privati consentiti» (non rintracciabile Pag. 110nella normativa vigente), anche al fine di definire chiaramente l'ambito applicativo della disposizione.
  L'articolo 12 consente alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata (e non iscritte ad altre forme obbligatorie) di fruire del trattamento di maternità a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.
  L'articolo 13 introduce una disciplina più favorevole per i lavoratori autonomi in caso di malattia, infortunio e gravidanza. In pratica, si prevede che: il rapporto di lavoro non si estingua in caso di gravidanza, malattia e infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente; previo consenso del committente, la lavoratrice autonoma in maternità possa essere sostituita da altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dai soci; sia sospeso il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni.
  L'articolo 14 modifica alcune disposizioni del codice di procedura civile, in materia di collaborazioni coordinate e continuative.
  L'articolo 14-bis reca la procedura di adozione dei decreti legislativi da adottare in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 5, 6 e 10.
  L'articolo 14-ter reca disposizioni in materia di tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo.
  L'articolo 15, da cui ha inizio il Capo II, definisce il lavoro agile ed i suoi elementi costitutivi. Più nel dettaglio, il lavoro agile, promosso allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione vita-lavoro, viene configurato non come una nuova tipologia contrattuale, ma come una «modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato» (comma 1), che viene stabilita mediante accordo tra le parti, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici ed eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. La disciplina prevista per il lavoro agile dal Capo II si applica, in quanto compatibile e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente previste, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 16 prevede che lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro agile deve essere disciplinata da un apposito accordo, specificandone forma, contenuto e modalità di recesso.
  L'articolo 17 disciplina il trattamento economico e normativo del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. In particolare, il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello riconosciuto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. Inoltre, nell'ambito dell'accordo di lavoro agile, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle competenze.
  L'articolo 18 prevede che l'accordo sulle modalità di lavoro agile disciplini l'esercizio del potere di controllo e disciplinare.
  L'articolo 19 definisce gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.
  L'articolo 20 disciplina il diritto del lavoratore agile alla tutela contro gli infortuni e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali o occorsi in itinere, ossia durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, quando il luogo sia stato scelto, secondo criteri di ragionevolezza, per esigenze connesse alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative.Pag. 111
  Nel corso dell'esame da parte della Commissione XI della Camera è stato introdotto un nuovo articolo, dopo l'articolo 20, che abroga a decorrere dal 1o settembre 2017 l'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale norma stabilisce che per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano, i contributi previdenziali ed assicurativi siano dovuti anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano da imprese individuali o persone giuridiche.
  Nell'ambito del Capo III, che reca le disposizioni finali, l'articolo 21 contiene le disposizioni finanziarie, che prevedono, tra l'altro, l'incremento del fondo istituito dalla legge di stabilità per il 2016 al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, per un ammontare pari a 4,5 milioni di euro nel 2017, 1,9 milioni di euro nel 2018 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, a valere sulle risorse di cui al fondo istituito dall'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014 per fare fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi attuativi del cosiddetto Jobs Act.
  L'articolo 22, infine, disciplina l'entrata in vigore del provvedimento che ha luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.