CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 gennaio 2017
750.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 55

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.
Atto n. 367.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta dell'11 gennaio scorso.

  Sergio BOCCADUTRI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con una condizione e tre osservazioni (vedi allegato 1).

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel rilevare come il suo gruppo non esprima una posizione contraria al complesso delle disposizioni contenute nello schema di decreto, il quale persegue gli obiettivi, particolarmente rilevanti, di rafforzare la tutela dei consumatori nel settore dei servizi di pagamento, aumentare ulteriormente il livello di trasparenza in materia, esprime tuttavia talune perplessità su di Pag. 56esso. In particolare ritiene che l'offerta dello strumento del conto di pagamento di base anche a persone aventi un reddito molto basso, anziché essere uno strumento a favore dei consumatori più svantaggiati possa costituire un meccanismo per favorire gli istituti di credito, attraverso un ampliamento della raccolta di denaro degli stessi effettuata.
  Chiede quindi quali siano le motivazioni alla base di tali previsioni normative contenute nello schema di decreto legislativo.

  Sergio BOCCADUTRI (PD), relatore, nel ricordare che le previsioni sul conto di base richiamate dal deputato Villarosa sono recate direttamente dalla direttiva di cui si propone il recepimento, rileva come, sotto questo profilo la disciplina persegua l'obiettivo di favorire l'inclusione finanziaria del maggior numero possibile di consumatori, i quali avranno la possibilità, e non l'obbligo, di accedere a tale strumento di pagamento, il quale avrà caratteristiche omogenee e particolarmente vantaggiose, a tutela dei consumatori stessi.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), pur concordando con le considerazioni del relatore, ribadisce tuttavia la propria preoccupazione circa il rischio che, in futuro, tali previsioni normative siano propedeutiche alla progressiva introduzione dell'obbligo, per i risparmiatori, di utilizzare i conti correnti o conti di pagamento per la gestione dei propri risparmi, così privandoli della libertà di non dotarsi di tali strumenti.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
Atto n. 368.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 gennaio scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che, nella precedente seduta di esame, la relatrice, Moretto, ha formulato una proposta di parere favorevole sul provvedimento, con talune premesse.
  Segnala quindi che la Commissione Bilancio ha espresso i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario del provvedimento.

  Sara MORETTO (PD), relatrice, avverte che, alla luce delle osservazioni trasmesse per le vie brevi dal gruppo M5S, ha ritenuto di riformulare la sua proposta di parere favorevole (vedi allegato 2), inserendovi due ulteriori premesse.
  Al riguardo fa presente come, in questa sede, sia possibile intervenire esclusivamente sulla materia disciplinata dalla direttiva 2015/2376, di cui si dispone il recepimento, la quale è volta al rafforzamento delle norme relative allo scambio di informazioni in materia fiscale, attraverso la previsione della loro automaticità e obbligatorietà.
  In tale contesto, pur considerando interessante la proposta del Movimento 5 Stelle di affrontare la questione del ruling internazionale e delle semplificazioni fiscali in termini complessivi, sottolinea quindi come la riformulazione della sua proposta di parere abbia potuto tener conto soltanto dei suggerimenti e degli spunti, contenuti nelle osservazioni formulate dal gruppo M5S, strettamente attinenti alla materia del rafforzamento dello scambio di informazioni nel settore fiscale.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel ringraziare la relatrice, Moretto, per la disponibilità dimostrata ad accogliere le osservazioni formulate dal gruppo M5S, pur convenendo sull'impossibilità di affrontare il tema del ruling in tale occasione, ribadisce come tale strumento presenti forti criticità, costituendo un meccanismo che esaspera la disparità di trattamento Pag. 57fiscale, a favore delle imprese più grandi e a scapito delle piccole, le quali vengono ingiustamente penalizzate esclusivamente sulla base delle loro caratteristiche dimensionali.
  Preannuncia comunque il voto favorevole del gruppo M5S sullo schema di decreto, che ha il pregio di migliorare lo scambio di informazioni obbligatorio tra gli Stati membri dell'Unione europea in materia.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL), nel preannunciare l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, come riformulata, sottolinea come le norme contenute dalla direttiva in materia di scambio di informazioni fiscali costituiscano misure di carattere «palliativo», assolutamente inadatte a combattere in maniera seria i fenomeni di elusione ed evasione fiscale, di proporzioni estremamente rilevanti, verificatisi nell'ambito dell'Unione europea. Ritiene quindi che, a fronte a della gravità di tali pratiche fiscali e della conseguente disparità di trattamento fiscale nei confronti dei diversi operatori economici, andrebbero adottate misure di portata completamente diversa e non ci si possa certamente accontentare del piccolo passo in avanti rappresentato dal recepimento della direttiva sullo scambio obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata.

  La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 18 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.20.

7-01130 Villarosa: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che non abbiano acquistato direttamente tali titoli dalle predette banche.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 17 gennaio scorso.

  Il Viceministro Luigi CASERO evidenzia in primo luogo come la risoluzione in discussione, sebbene anch'essa relativa al tema del rimborso forfetario in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione, presenti una genesi e un contenuto completamente diverso dalla risoluzione Paglia 7-01114, approvata dalla Commissione il 2 novembre 2016 con l'accordo di tutti i gruppi e la valutazione positiva del Governo. Al riguardo rammenta infatti che la predetta risoluzione Paglia impegna il Governo ad assumere iniziative per permettere l'adesione alla procedura di indennizzo forfetario prevista dal decreto-legge n. 59 del 2016 anche a chi ha acquistato i titoli subordinati da una delle banche sottoposte a risoluzione, salvo poi cederne la proprietà, a titolo non oneroso, a parenti fino al secondo grado.
  Nel rilevare come il richiamato atto di indirizzo Paglia 7-01114 sia finalizzato a non creare disparità di trattamento in danno di persone fisiche le quali hanno ceduto i titoli obbligazionari posseduti, a titolo non oneroso, a soggetti facenti parte dello stesso nucleo familiare, fatto salvo il rispetto dei limiti di patrimonio e di redditi previsti dalla normativa per l'accesso a tale indennizzo forfetario, sottolinea come la risoluzione in discussione estenda invece tale beneficio a tutti coloro che non hanno acquistato le obbligazioni subordinate direttamente da una delle quattro banche sottoposte a procedura di risoluzione, bensì sul mercato secondario.
  L'indirizzo espresso dalla risoluzione Villarosa appare dunque del tutto diverso Pag. 58da quello indicato dallo stesso legislatore, atteso che, di norma, al mercato secondario accedono perlopiù investitori qualificati o professionali e non i risparmiatori al dettaglio che la disciplina sul rimborso forfetario intende tutelare attraverso una misura di carattere risarcitorio.
  Ritiene quindi che, in via preliminare, occorra verificare la compatibilità di tale intervento di ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del rimborso forfetario con la normativa UE, ritenendo altresì utile verificare quale siano le valutazioni delle altre forze politiche in relazione all'ipotesi contenuta nell'atto di indirizzo.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rileva come, sulla base delle considerazioni del Viceministro Casero, si operi una distinzione tra risparmiatori sulla base della loro appartenenza o meno a un nucleo familiare, comprimendo in tal modo, in termini del tutto illegittimi, il diritto di tutti i risparmiatori a veder tutelati i propri diritti, lesi da comportamenti irregolari, quando non truffaldini, nel collocamento dei titoli subordinati emessi dalle banche poste in risoluzione.
  A tale proposito, nell'evidenziare come tale discriminazione possa costituire una lesione del principio di uguaglianza tra tutti i cittadini, stabilita dall'articolo 3 della Costituzione, sottolinea come il fondamento della previsione dell'indennizzo a favore degli obbligazionisti subordinati delle quattro banche sottoposte a risoluzione debba essere ricercato nell'individuazione degli estremi della truffa subita ad opera degli intermediari che hanno proposto e venduto le obbligazioni, essendo ingiusto creare una discriminazione tra i soggetti truffati, favorendo esclusivamente coloro che hanno successivamente trasferito le predette obbligazioni all'interno del proprio nucleo familiare.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) ritiene che, nel definire i meccanismi di ristoro in favore degli obbligazionisti subordinati delle banche poste in risoluzione sia necessario tenere conto di una molteplicità di situazioni, che possono tutte essere meritevoli di tutela e che non devono dunque essere escluse arbitrariamente dai sistemi di tutela previsti.
  Occorre infatti considerare come alcuni risparmiatori abbiano acquistato i titoli obbligazionari direttamente da una delle quattro banche emittenti poste in risoluzione, altri, in particolare per quanto riguarda le obbligazioni emesse da Banca Etruria, che era quotata, li abbiano acquistati in sede di emissione presso altri istituti di credito, ed altri ancora abbiano invece acquistato i predetti titoli sul mercato secondario dalla banca emittente.
  Ritiene ad esempio che, proprio in tale ultima fattispecie, si siano potuti verificare più frequentemente casi di truffa che andrebbero accertati e per i quali occorrerebbe garantire tutela ai risparmiatori colpiti.
  In tale contesto giudica dunque particolarmente grave che, anche nell'ambito delle procedure arbitrali per la corresponsione delle prestazioni subordinata all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi degli intermediari finanziari, il risarcimento degli obbligazionisti sia previsto solo a favore di coloro che hanno acquistato i predetti titoli direttamente da una delle una delle quattro banche, senza nemmeno prevedere che possano accedere all'arbitrato coloro che hanno ceduto le obbligazioni in un momento successivo a parenti entro il secondo grado. Nel sottolineare come, nel caso delle predette procedure arbitrali, il risarcimento è legato alle responsabilità degli intermediari nel collocamento al pubblico di tali titoli, sottolinea la necessità di un intervento del Governo al fine di sanare tale situazione di inaccettabile disparità.

  Filippo BUSIN (LNA) sottoscrive la risoluzione Villarosa 7-01130, rilevando come, alla luce delle misure adottate dal Governo in favore del Monte dei Paschi di Siena con il decreto-legge n. 237 del 2016, risulti del tutto ingiustificato il diverso indirizzo adottato nei confronti degli obbligazionisti delle quattro banche poste in Pag. 59risoluzione, i quali hanno visto azzerato il valore dei propri titoli.
  Evidenzia infatti come, nell'ambito del predetto decreto-legge n. 237, ora all'esame del Senato, sia previsto l'intervento dello Stato a favore di tutti gli obbligazionisti di MPS, senza distinguere tra controparti istituzionali e soggetti privati, e senza operare una differenziazione tra coloro che hanno acquistato i titoli direttamente dalla banca emittente e coloro che li hanno acquistati sul mercato secondario.
  Alla luce di tali considerazioni, auspica quindi che il Governo adotti misure coerenti e improntate al principio di uguaglianza tra tutti i cittadini, come previsto dall'articolo 3 della Costituzione.

  Paolo PETRINI (PD) ricorda in primo luogo la posizione convintamente favorevole assunta dal gruppo del PD sulla risoluzione Paglia 7-01114, la quale era volta a sanare l'ingiustizia che si sarebbe verificata escludendo dal diritto all'indennizzo forfetario coloro che, dopo aver acquistate in sede di emissione da una delle quattro banche emittenti poste in risoluzione obbligazioni subordinate, le avevano trasferite a parenti entro il secondo grado.
  Sulla base delle medesime considerazioni poste a fondamento di tale posizione di condivisione, esprime invece una valutazione contraria rispetto alla risoluzione in discussione, la quale, in base ad una logica completamente diversa, amplia ulteriormente la platea dei beneficiari del predetto indennizzo.
  In merito, anche in risposta alle considerazioni del deputato Paglia, rammenta in primo luogo come la ratio sottesa al rimborso forfetario fosse quella di risarcire le vittime di una truffa da parte delle banche emittenti i titoli obbligazionari subordinati, le quali avevano proceduto al collocamento presso il pubblico di tali titoli al fine di aumentare il collaterale da apporre come garanzia per ottenere i finanziamenti della BCE, approfittando dunque dell'inconsapevolezza dei risparmiatori acquirenti i titoli per realizzare un vantaggio diretto per la stessa banca emittente. Evidenzia invece come, ai fini della valutazione del comportamento del soggetto collocatore, tale situazione di vantaggio non si riscontri nel caso, nettamente diverso, in cui le stesse obbligazioni subordinate siano state collocate al pubblico da altre banche diverse dall'emittente.
  Reputa inoltre vada tenuta distinta, rispetto alla vicenda delle quattro banche poste in risoluzione, la situazione relativa al Monte dei Paschi di Siena, rilevando come quegli istituti si trovassero in una condizione di dissesto e avessero capacità patrimoniali del tutto diverse rispetto a MPS, che risulta ancora pienamente operativa e solvibile.
  Sottolinea altresì come, data la natura del mercato secondario e dei soggetti che abitualmente vi operano, qualora si estendesse il diritto al rimborso forfetario anche agli obbligazionisti subordinati che hanno acquistato i titoli sul mercato secondario, avrebbero accesso all'indennizzo, anziché piccoli risparmiatori, migliaia di soggetti, con reddito e patrimonio elevati, i quali possiedono ingenti pacchetti di titoli, anche per valori molto rilevanti.

  Michele PELILLO (PD), nel condividere le considerazioni del deputato Petrini, ricorda innanzitutto il carattere risarcitorio dell'indennizzo forfetario previsto dal decreto-legge n. 59 del 2016. Sottolinea infatti come esso sia volto a risarcire i risparmiatori cui le banche poi poste in risoluzione hanno venduto, in sede di collocamento al pubblico, obbligazioni subordinate da loro emesse, inducendo in errore i predetti risparmiatori, occultando il livello di rischio connesso all'acquisto di tali titoli, ovvero perpetrando in qualche caso delle vere e proprie truffe.
  Rileva quindi come non sia possibile estendere una misura di tale natura, prettamente risarcitoria, applicandola anche a coloro che hanno acquistato i titoli sul mercato secondario, posto che i soggetti che si rivolgono a tale mercato sono, di norma, maggiormente consapevoli delle caratteristiche degli strumenti finanziari e, Pag. 60si presume, quindi, maggiormente in grado di valutare i rischi connessi all'acquisto di strumenti finanziari.
  Sottolinea inoltre come l'impegno contenuto nella risoluzione Paglia 7-01114, approvata dalla Commissione, a differenza di quanto previsto dall'atto di indirizzo in discussione, limiti la platea degli aventi diritto al rimborso forfetario a coloro che hanno ceduto o suddiviso la proprietà dei propri titoli a titolo non oneroso, così delimitando l'impegno per il Governo nei confronti dei soli casi di liberalità a titolo gratuito, al di fuori di qualunque transazione sul mercato secondario.
  Ribadisce quindi come i due atti di indirizzo non possano essere accomunati, basandosi su presupposti e avendo contenuti del tutto difformi l'uno dall'altro.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rileva come, in termini politici, il tema delle tutele da porre in essere in favore dei risparmiatori che abbiano acquisito sul mercato secondario obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione non riguardi i soggetti per i quali è stato previsto, sulla base di specifici requisiti reddituali e patrimoniali, l'accesso al meccanismo di indennizzo forfetario, ma il fatto che il recente decreto-legge n. 237 del 2016 ha compiuto la scelta, del tutto diversa, di assicurare il ristoro a tutti i risparmiatori al dettaglio che avessero acquistato obbligazioni subordinate emesse dal Monte dei Paschi di Siena.
  Con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Petrini, rileva come tutte le banche abbiano interesse a collocare presso il pubblico il più rapidamente possibile e nella misura maggiore, i prodotti finanziari che essi distribuiscono, sia che si tratti di prodotti emessi dalla stessa banca sia che si tratti di collocamento sul mercato secondario di prodotti emessi da altri intermediari.
  Ritiene quindi che occorra tener conto di tale circostanza nell'ambito della disciplina delle procedure arbitrali previste ai fini del ristoro degli investitori che detengono obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione, rilevando come le irregolarità nel collocamento di tali titoli possono essere avvenute anche nelle ipotesi in cui i predetti titoli siano stati distribuiti al pubblico da intermediari diversi dagli emittenti.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), in merito alle considerazioni espresse dal deputato Petrini, ricorda come la normativa abbia già individuato le caratteristiche soggettive necessarie per accedere al risarcimento forfetario nel caso di acquisto delle obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione: in tale contesto si dichiara disponibile a riformulare la propria risoluzione nel senso di estendere tale meccanismo di risarcimento forfetario solo alle cessioni a titolo non oneroso dei predetti strumenti subordinati.

  Il Viceministro Luigi CASERO rileva come la disponibilità, testé espressa dal primo firmatario, a riformulare nel senso indicato la risoluzione in discussione, muti sostanzialmente i termini del dibattito; si riserva pertanto di approfondire tale ipotesi di riformulazione, ritenendo in tale contesto opportuno rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

  La seduta termina alle 14.40.

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