CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 gennaio 2017
745.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 31

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 10 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
Atto n. 368.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Sara MORETTO (PD), relatrice, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (Atto n. 368).
  Per quanto riguarda il contenuto della direttiva (UE) 2015/2376, di cui si propone il recepimento, essa interviene sulla materia dello scambio di informazioni nel settore fiscale, in particolare modificando la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni concernenti i ruling preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.
  In merito rileva innanzitutto come l'istituto del tax ruling, o interpello, consenta al contribuente di richiedere all'amministrazione finanziaria una valutazione sulla Pag. 32disciplina tributaria applicabile, concretamente, ad un fatto, atto o negozio che lo riguarda. Se ne conosce così, a priori, il giudizio e si evitano, a posteriori, le conseguenze sfavorevoli derivanti da un comportamento fiscale rischioso. Posto che nel caso di soggetti operanti in più Stati membri dell'Unione europea la pronuncia dell'Amministrazione finanziaria di uno Stato membro può incidere anche su altri Paesi, la direttiva introduce elementi di trasparenza mediante lo scambio automatico obbligatorio, impedendo di trasferire gli utili imponibili in Stati in cui il regime tributario è più favorevole.
  La direttiva 2011/16/UE già prevede lo scambio spontaneo di informazioni tra gli Stati membri, nei casi di ruling fiscali emanati da uno Stato membro, ma con la direttiva 2015/2376 viene introdotta una definizione più ampia di ruling preventivo transfrontaliero e di accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, che comprende ulteriori ipotesi, tra cui:
   gli accordi che determinano l'esistenza o l'assenza di una stabile organizzazione;
   gli accordi o le decisioni che determinano l'esistenza o l'assenza di fatti che possono avere un impatto potenziale sulla base imponibile di una stabile organizzazione;
   gli accordi preventivi unilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento;
   gli accordi che determinano lo status fiscale di entità ibrida in uno Stato membro, legata ad un residente di un'altra giurisdizione;
   gli accordi o le decisioni sulla base di valutazione per l'ammortamento di un bene in uno Stato membro acquistato da una società di un gruppo in un'altra giurisdizione.

  Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni dovrà comprendere la comunicazione di una serie determinata di informazioni di base, da rendere accessibili a tutti gli Stati membri, sulla base di un apposito formulario tipo da redigere tenendo conto dei lavori svolti in seno al forum dell'OCSE sulle pratiche fiscali dannose (cfr. oltre).
  Al riguardo sono previsti alcuni accorgimenti: ad esempio, la trasmissione di informazioni non deve comportare la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o la divulgazione di informazioni che sarebbe contraria all'ordine pubblico. Inoltre, per ragioni di certezza del diritto, a condizioni rigorose sono esclusi dallo scambio automatico obbligatorio gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con Paesi terzi, secondo il quadro di trattati internazionali esistenti con tali Paesi, qualora le disposizioni di detti trattati non consentano la divulgazione, a un Paese terzo che sia parte, delle informazioni ricevute in base al trattato interessato.
  È previsto altresì che una serie limitata di informazioni di base sia comunicata anche alla Commissione, con la sola finalità di monitorare e valutare l'effettiva applicazione dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.
  In tale ambito segnala come il 21 luglio 2014 l'OCSE abbia pubblicato il modello completo e definitivo dello Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, il quale si propone come modello per lo scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali e delinea l'oggetto, la modalità e la tempistica delle informazioni da scambiare.
  L'articolo 2 della direttiva (UE) 2015/2376 fissa al 31 dicembre 2016 il termine per il suo recepimento.
  Con riferimento alla normativa di delega in base alla quale è stato predisposto lo schema di decreto legislativo, segnala come la predetta direttiva (UE) 2015/2376 sia inserita nell'Allegato B della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), la quale all'articolo 1, comma 1, reca la delega per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, rinviando alle disposizioni generali previste Pag. 33dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 (recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea») per quanto riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega.
  Nel caso della direttiva (UE) 2015/2376 non sono dettati principi e criteri direttivi specifici.
  Per quanto invece attiene al termine per l'esercizio della delega di recepimento della direttiva (UE) 2015/2376 segnala come si applichi la procedura generale disciplinata dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, il quale prevede anzitutto, al comma 1, che il Governo adotti i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento dalle direttive (ovvero, nel caso di specie, entro il 31 agosto 2016).
  Tuttavia, per le direttive il cui termine sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea – come nel caso di specie, in quanto la legge di delegazione europea 2015 è entrata in vigore il 16 settembre 2016 – ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione. Di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega è posticipato a 16 dicembre 2016.
  Rammenta inoltre che, essendo la direttiva (UE) 2015/2376 compresa nell'allegato B della citata legge n. 170 del 2016, il relativo schema di decreto legislativo di attuazione è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari: al riguardo, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2013, gli schemi di decreto legislativo, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e le Commissioni parlamentari hanno quaranta giorni dalla data di trasmissione per esprimere il proprio parere, decorsi inutilmente i quali detti decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
  Lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso dal Governo alle Camere per il predetto parere parlamentare il 16 dicembre 2016 e il termine per l'espressione del parere è fissato al 25 gennaio 2017: pertanto, ai sensi del richiamato articolo 31, comma 3, della citata legge n. 234, in base al quale il termine per l'espressione del parere parlamentare, qualora scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente (dunque dopo il 16 dicembre 2016), il medesimo termine di delega è prorogato di tre mesi, il termine di esercizio della delega per il recepimento della direttiva è ora fissato al 16 marzo 2017.
  Passando a illustrare il contenuto dello schema di decreto legislativo, l'articolo 1, comma 1, integra, inserendo in tale ambito le nuove lettere da h-bis) ad h-quinquies), le definizioni recate dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 29 del 2014, di attuazione della direttiva 2011/16/UE, oggetto di modifica da parte della direttiva 2015/2376.
  Sono quindi introdotte le definizioni:
   alla nuova lettera h-bis), di ruling preventivo transfrontaliero;
   alla nuova lettera h-ter), di accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;
   alla nuova lettera h-quater), di operazione transfrontaliera;
   alla nuova lettera h-quinquies), di registro centrale sicuro.

  In particolare, al ruling preventivo transfrontaliero di cui alla nuova lettera h-bis) sono ricondotte le seguenti tipologie di accordi, aventi ad oggetto operazioni transfrontaliere oppure pareri aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di operazioni transfrontaliere:
   1) accordi preventivi che non rientrano tra quelli indicati alla successiva lettera h-ter) e che sono stipulati ai sensi dell'articolo 31-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del Pag. 341973, concernente gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, ai sensi del quale gli accordi preventivi trovano applicazione nei seguenti casi:
    preventiva definizione, in contraddittorio con l'utente, dei metodi di calcolo dei prezzi di trasferimento infragruppo (cosiddetto transfer pricing) di cui al comma 7 dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR); con la disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 147 del 2015 si è estesa la procedura di accordo preventivo anche alla definizione dei valori di ingresso e di uscita in caso di trasferimento della residenza ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del TUIR; le imprese che aderiscono al regime del cosiddetto «adempimento collaborativo», di cui al decreto legislativo n. 128 del 2015 sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, hanno accesso alla procedura anche al fine della preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni con soggetti localizzati in paesi black list (di cui all'articolo 110, comma 10, del TUIR);
    applicazione di norme concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente; anche tale oggetto dell'accordo costituisce un elemento di novità, in rapporto alla nuova disciplina degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni contenuta nello schema di decreto;
    valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 162 del TUIR, nonché dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia;
    individuazione, nel caso concreto, della disciplina e delle norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti (come già previsto dalla disciplina precedente);
   2) accordi preventivi stipulati ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), i quali hanno introdotto un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (cosiddetto patent box);
   3) pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), della legge n. 212 del 2000 (recante lo Statuto dei diritti del contribuente);
   4) pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 128 del 2015 (recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente), il quale fa riferimento al regime dell'adempimento collaborativo, istituito dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 128, con la finalità di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate, basate sul reciproco affidamento tra l'amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale: in tale contesto il richiamato articolo 6 disciplina gli effetti che si producono dall'adesione al regime dell'adempimento collaborativo, tra i quali il comma 2 prevede la possibilità di accedere ad una procedura abbreviata di interpello preventivo, con un termine per la risposta di 45 giorni;
   5) pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 147 del 2015 (recante misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese), il quale ha introdotto Pag. 35nell'ordinamento una nuova tipologia di interpello, indirizzato alle società che effettuano nuovi investimenti.

  In merito rammenta che i destinatari di tale disciplina, individuati nelle imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato, purché pari o superiori a trenta milioni di euro e purché aventi significative e durature ricadute sull'occupazione in relazione all'attività in cui avviene l'investimento, possono presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello in merito:
   al trattamento fiscale del loro piano di investimento (in cui sono descritti, oltre alle caratteristiche e all'ammontare dell'investimento, anche l'incremento occupazionale in relazione alla attività in cui avviene l'investimento, in modo da valutare i riflessi, anche in termini quantitativi, che l'investimento ha sul sistema fiscale italiano) e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessaria, la valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda;
   alla valutazione preventiva circa l'eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione, sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento tributario.

  L'Agenzia delle entrate rende una risposta scritta e motivata, basata sul piano di investimento e su tutti gli ulteriori elementi informativi forniti dall'investitore, anche su richiesta dell'Agenzia stessa. Il contribuente che dà esecuzione alla risposta, a prescindere dall'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi, può accedere all'istituto dell'adempimento collaborativo, al ricorrere degli altri requisiti previsti dalla normativa in materia.
  Agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento di cui alla nuova lettera h-ter) sono ricondotti:
   gli accordi per la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del TUIR, ai sensi del quale le componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti con cui esista un rapporto di controllo sono valutate in base al criterio del valore normale, se ne deriva aumento del reddito; analogo criterio è applicabile, se ne deriva una diminuzione del reddito, soltanto in esecuzione di accordi con Stati esteri a seguito delle speciali «procedure amichevoli» previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi; in merito l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2015, fornendo una norma di interpretazione autentica, ha precisato che la disciplina contenuta nel comma 7 dell'articolo 110 non ha valenza per le operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o localizzati nel territorio dello Stato;
   gli accordi per l'applicazione di norme concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, stipulati ai sensi dell'articolo 31-ter, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, le quali prevedono l'accesso alla stipula di accordi preventivi proprio nei casi relativi al calcolo del valore normale delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del TUIR e all'attribuzione di utili e perdite.

  La nuova lettera h-quater) introduce la definizione di operazione transfrontaliera, cui sono ricondotte le operazioni – o serie di operazioni – in cui, alternativamente:
   le parti non risiedono tutte in Italia a fini fiscali;
   una o più parti sono residenti a fini fiscali in Italia e in una o più giurisdizioni;
   una delle parti coinvolte svolge la propria attività in qualità di stabile organizzazione in un'altra giurisdizione e l'operazione fa parte dell'attività (o costituisce il complesso delle attività l'attività) della stabile organizzazione: un'operazione ha carattere transfrontaliero anche quando essa comprende transazioni poste Pag. 36in essere da una persona giuridica rispetto alle attività che tale persona esercita in un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione;
   qualsiasi operazione che abbia un impatto transfrontaliero.

  La nuova lettera h-quinquies) mutua quindi dalla direttiva 2011/16/UE la definizione di registro centrale sicuro, istituito presso la Commissione europea, ove sono tenute le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 8-bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva medesima: si tratta delle informazioni sul ruling preventivo transfrontaliero o accordo preventivo che lo Stato membro è tenuto ad inviare, mediante scambio automatico, alla Commissione o agli altri Stati membri.
  Il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto aggiunge, dopo il comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 29 del 2014, relativo allo scambio automatico obbligatorio di informazioni, cinque nuovi commi.
  Il nuovo comma 1-bis stabilisce che i servizi di collegamento di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 29, hanno la competenza allo scambio delle informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento (ruling o accordo) nel rispetto dei termini e delle modalità indicati all'articolo 8-bis in materia di ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling o sugli accordi della direttiva 2011/16/UE.
  In merito rammenta che l'articolo 2, comma 1, lettera c), del già richiamato decreto legislativo n. 29 del 2014 definisce il servizio di collegamento come qualsiasi ufficio diverso dall'ufficio centrale di collegamento che è stato designato per procedere a scambi diretti di informazioni a norma dello stesso decreto. L'ufficio centrale di collegamento è l'ufficio che è stato designato quale responsabile principale dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa.
  Il nuovo comma 1-ter prevede la possibilità per il servizio di collegamento di inviare e richiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del ruling o accordo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 29, in materia di scambio di informazioni su richiesta.
  Al riguardo segnala come la possibilità offerta di chiedere informazioni supplementari sia prevista anche dagli esiti del Progetto OCSE/G20 su «Base Erosion and Profit Shifting»; in particolare, l'Azione 5 del Progetto BEPS, in materia di contrasto alle pratiche fiscali dannose, prevede uno standard minimo di trasparenza dei ruling indicando un quadro operativo per lo scambio spontaneo delle informazioni su alcune tipologie di ruling. Tale quadro è volto ad incrementare la trasparenza e a portare in evidenza la sostanza delle operazioni, nonché a favorire l'utilizzo di metodologie condivise nello stabilire standard minimi da rispettare per poter usufruire di regimi di favore. È previsto a tal fine uno scambio obbligatorio di informazioni tra Paesi in merito alle decisioni riguardanti i regimi agevolati in vigore e le procedure ad essi correlate.
  Per l'Italia lo scambio riguarda i ruling concessi in applicazione dei regimi agevolativi in vigore (il regime in favore delle imprese marittime di cui al decreto-legge n. 457 del 1997 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 denominato della «tonnage tax» e il regime del «patent box» di cui alla legge n. 190 del 2014), gli accordi preventivi unilaterali sui prezzi di trasferimento e sull'attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni e i ruling sull'esistenza delle stabili organizzazioni in Italia di società non residenti. Viene inoltre precisato che il recepimento della direttiva e il conseguente scambio di informazioni automatico coprirà anche buona parte degli Stati indicati dall'Azione 5 come destinatari delle informazioni. Anche se l'ambito oggettivo di applicazione delle raccomandazioni OCSE è più ristretto rispetto alla direttiva che si recepisce, l'OCSE e la Commissione UE hanno coordinato le loro iniziative con l'obiettivo Pag. 37di mantenere omogeneità di procedure e finalità dello scambio di informazione sui ruling.
  Il nuovo comma 1-quater stabilisce che, qualora un ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche, il sopracitato comma 1-bis non è applicabile.
  Il nuovo comma 1-quinquies prevede, al primo periodo, che siano esclusi dall'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con Paesi terzi, nel caso in cui l'accordo fiscale internazionale, alla luce del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, non ne consenta la divulgazione a terzi.
  Il secondo periodo del nuovo comma 1-quinquies stabilisce che tali accordi potranno essere oggetto di scambio di informazioni spontaneo, ai sensi dell'articolo 9 in materia di «ambito di applicazione e condizioni dello scambio spontaneo di informazioni» della citata direttiva 2011/16/UE, qualora l'accordo fiscale internazionale ne consenta la divulgazione e l'autorità competente del paese terzo autorizzi la stessa.
  Tuttavia, ai sensi dell'ultimo periodo del nuovo comma, nel caso in cui detti accordi siano esclusi dallo scambio automatico di informazioni, le informazioni di cui al paragrafo 6 dell'articolo 8-bis della direttiva citata, alle quali si fa riferimento nella richiesta che ha portato all'emanazione di detto accordo bilaterale o multilaterale sui prezzi di trasferimento sono scambiate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del citato articolo 8-bis, i quali disciplinano le modalità di comunicazione del ruling o dell'accordo.
  In merito ricorda che il richiamato paragrafo 6 dell'articolo 8-bis della direttiva prevede che le informazioni che devono essere comunicate includano in sintesi i seguenti elementi:
   identificazione della persona, diversa da una persona fisica, e, se del caso, del gruppo di persone cui appartiene;
   sintesi del contenuto del ruling o accordo;
   date di emanazione, modifica o rinnovo del ruling o accordo;
   data di inizio e di conclusione del periodo di validità del ruling o accordo;
   tipologia di ruling o accordo;
   importo dell'operazione o della serie di operazioni del ruling o accordo qualora vi si faccia riferimento nei testi;
   descrizione dell'insieme dei criteri utilizzati per determinare il metodo di fissazione dei prezzi di trasferimento o il prezzo di trasferimento stesso nel caso di un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento; nonché identificazione del metodo utilizzato;
   identificazione degli altri Stati membri che possono essere interessati dal ruling o accordo;
   identificazione delle persone, diverse dalle persone fisiche, negli altri Stati membri che possono essere interessate dal ruling o accordo.

  Il nuovo comma 1-sexies prevede che le informazioni che devono essere comunicate ai sensi del comma 1-bis sono trasmesse nel registro centrale istituito entro il 31 dicembre 2017 dalla Commissione europea relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale in cui sono registrate ai fini dello scambio automatico.
  Il comunicato disponibile sul sito del Consiglio dell'Unione europea chiarisce che, nelle more dell'istituzione di tale registro, lo scambio automatico è effettuato utilizzando la piattaforma comune criptata basata sulla rete di comunicazione «CCN».
  Quest'ultima è la piattaforma basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) e sull'interfaccia comune di sistema (CSI), sviluppata dall'Unione europea per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra le autorità competenti nel settore delle dogane e della fiscalità.Pag. 38
  L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo apporta due modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in tema di accertamento delle imposte sui redditi.
  In particolare, la lettera a) interviene sull'articolo 31-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600, concernente l'assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e prevede le modalità dello scambio delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, da parte dell'Amministrazione finanziaria.
  La novella interviene sul comma 2-bis dell'articolo 31-bis, laddove è stabilito che in sede di assistenza e cooperazione nello scambio di informazioni l'amministrazione finanziaria opera nel rispetto dei termini indicati agli articoli 7, 8 e 10 della direttiva 2011/16/UE, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE. A tale elenco di tre articoli viene aggiunto anche l'articolo 8-bis della predetta direttiva, il quale stabilisce l'ambito di applicazione e le condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.
  In particolare, il richiamato articolo 8-bis stabilisce che l'autorità competente di uno Stato membro che emana o modifica un ruling preventivo transfrontaliero o un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento dopo la data di entrata in vigore della direttiva comunica, mediante scambio automatico, le relative informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea. L'autorità competente di uno Stato membro comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati nel periodo che ha inizio dieci anni prima della data di entrata in vigore della direttiva e che sono ancora validi a tale data.
  La lettera b) del comma 2 abroga invece il comma 4 dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, il quale disciplina gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e definisce la procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi relativamente alle imprese con attività internazionale
  In particolare, il comma 4 dell'articolo 31-bis, di cui si dispone l'abrogazione, prevede l'invio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con le quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.
  L'articolo 3 dello schema di decreto reca la clausola di invarianza finanziaria, prescrivendo che l'implementazione della direttiva DAC 3 deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle amministrazioni interessate. Conseguentemente si prescrive che le attività scaturenti dal decreto saranno svolte dall'Agenzia delle Entrate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In merito la relazione tecnica allegata allo schema di decreto in esame chiarisce che, con riferimento ai costi d'implementazione del sistema informativo che consentirà lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (di cui all'articolo 1, comma 2), tutti i costi sono a carico della Commissione europea, su cui ricade l'onere di istituire un registro centrale sicuro per gli Stati membri, in cui le suddette informazioni sono registrate. Peraltro, come viene ricordato, l'istituzione del registro centrale sicuro da parte della Commissione europea è espressamente prevista ai sensi dell'articolo 8-ter, paragrafo 5, della medesima direttiva DAC 3.
  L'articolo 4 reca la decorrenza dell'entrata in vigore del decreto, fissata al 1o gennaio 2017.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che la richiesta di parere sullo schema di decreto legislativo non è corredata Pag. 39dal previsto parere della Conferenza unificata e che pertanto la Commissione non può pronunciarsi definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a integrare tale richiesta con il parere della Conferenza.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 10 gennaio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi.
(COM (2015) 586 final).
Comunicazione della Commissione: «Verso il completamento dell'Unione bancaria».
(COM (2015) 587 final).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che il relatore, Petrini, nella precedente seduta di esame aveva formulato una proposta di documento finale sugli atti dell'Unione europea in oggetto.
  Nel rilevare quindi l'impossibilità per il relatore a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata a decidere se procedere all'espressione del voto sulla predetta proposta di documento o rinviare il prosieguo dell'esame ad altra seduta.

  Daniele PESCO (M5S) chiede di rinviare l'espressione del voto da parte della Commissione, al fine di consentire un'ulteriore riflessione sugli atti in esame.

  Maurizio BERNARDO, presidente, pur accogliendo la richiesta di rinvio del voto, rammenta che gli atti sono all'ordine del giorno della Commissione da lungo tempo, posto che l'esame degli stessi è stato avviato da circa un anno.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ribadisce la richiesta di rinviare l'espressione del voto ad altra seduta, sottolineando l'opportunità di attendere quantomeno la discussione delle mozioni presentate alla Camera sul tema della crisi del sistema bancario.

  Maurizio BERNARDO, presidente, alla luce della discussione svolta, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.