CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 dicembre 2016
744.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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AUTORIZZAZIONI AD ACTA

  Mercoledì 21 dicembre 2016. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 15.15.

Domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Pasquale Maietta (doc. IV, n. 18).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta inizia l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 14 dicembre 2016.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, avverte che con nota pervenuta ieri, nel riscontrare l'invito della Giunta ad esercitare la facoltà di rendere i chiarimenti di cui all'articolo 18, comma 1, del Regolamento della Camera, l'onorevole Pasquale Maietta ha comunicato che il 19 dicembre scorso si è svolta l'udienza camerale dinanzi al Tribunale del riesame, per la trattazione dell'istanza di riesame presentata nel suo interesse avverso l'ordinanza di custodia cautelare oggetto anche del presente procedimento parlamentare; che all'esito dell'udienza, il citato Tribunale si è riservato di decidere; che, allo stato, detta riserva non è ancora stata sciolta e si resta in attesa del provvedimento, che dovrebbe intervenire entro 10 giorni dalla trasmissione degli atti, ai sensi dell'articolo 309, comma 9, del codice di procedura penale e quindi, verosimilmente, entro il prossimo 24 dicembre (poiché la trasmissione sembra avvenuta il 14 dicembre scorso).
  Per questi motivi l'interessato, ritenendo opportuno attendere l'esito imminente della richiesta di riesame, prima di argomentare con note difensive ovvero con la propria personale audizione dinanzi alla Giunta, chiede una proroga del termine, già fissato per oggi, per esercitare la sua facoltà di rendere chiarimenti, personalmente o per iscritto, alla Giunta.
  Osserva come la relazione tra l'esito del giudizio di riesame ed il presente procedimento parlamentare sia particolarmente stretta.
  Infatti, secondo l'articolo 309, comma 9, del codice di procedura penale, «(...) Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole Pag. 4all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso». E ciò deve avvenire in tempi molto rapidi: entro 10 giorni dalla trasmissione degli atti, di cui al comma 5 del citato articolo.
  Ritiene di tutta evidenza, perciò, l'opportunità di attendere la decisione del Tribunale del riesame, anche nel rispetto dei principi generali di economia procedurale e di leale collaborazione tra poteri dello Stato.
  In caso di annullamento, infatti, il presente procedimento si estinguerebbe.
  Anticipa sin d'ora che, in caso di conferma o riforma dell'ordinanza cautelare, la Giunta sarebbe invece chiamata a valutare, preliminarmente, un'ulteriore questione attinente l'oggetto ed i tempi della sua deliberazione. Si dovrebbe, segnatamente, valutare quanto la conoscenza delle motivazioni relative all'eventuale conferma o riforma dell'ordinanza sia essenziale ai fini delle valutazioni e della deliberazione della Giunta medesima.
  A suo giudizio, in effetti, in caso di riforma o conferma del provvedimento impugnato dall'interessato, le motivazioni del Tribunale del riesame diverrebbero essenziali ai fini delle valutazioni della Giunta, perché andrebbero ad integrare l'oggetto dell'esame parlamentare. Il provvedimento dal quale scaturisce la misura cautelare diverrebbe «complesso»: in sostanza, la Giunta dovrebbe deliberare sulla base dell'ordinanza originariamente trasmessa dal Tribunale di Latina, come eventualmente modificata ed integrata dalle motivazioni – oltre che dal dispositivo – della successiva ordinanza emessa dal Tribunale della libertà. E, come accennato, tale ordinanza, adeguatamente motivata, deve essere depositata in cancelleria in un termine comunque non superiore a quarantacinque giorni dalla decisione.
  La Giunta, pertanto, ove il provvedimento non fosse annullato, dovrebbe comunque valutare se attendere le motivazioni del Tribunale del riesame, in ipotesi, anche solo per avere la certezza che le motivazioni dell'originaria ordinanza del Tribunale di Latina siano state integralmente confermate.
  Ne consegue che la recente riforma dell'articolo 309 del codice di procedura penale, imponendo tempi strettissimi al giudizio di riesame, rende necessaria un'attenta riflessione sul ruolo della Giunta dinanzi ad una richiesta di autorizzazione all'esecuzione di una misura cautelare. Ruolo che, di fatto, può esplicarsi ormai nella sua pienezza proprio quando l'originaria ordinanza applicativa della misura cautelare sia riformata o confermata (e, dunque, non annullata). In questi casi, per le ragioni esposte, occorrerebbe decidere se attendere, nei tempi previsti dal codice di rito, le motivazioni del Tribunale del riesame, che sembrano costituire parte integrante dell'oggetto dell'esame parlamentare.
  Sottolinea, inoltre, come l'illustrazione delle ragioni, prettamente tecniche, per le quali il nuovo articolo 309 del codice di procedura penale può, indirettamente, incidere anche sui tempi e sulle modalità di organizzazione dei lavori della Giunta, valga anche a chiarire come i lavori di quest'organo, assolutamente puntuali e mai dilatori, siano esenti nel caso in questione da ogni possibile critica.
  Ricorda, infine, che l'articolo 18, comma 1, del Regolamento della Camera riconosce all'interessato la «facoltà», e non l'obbligo, di rendere i chiarimenti ritenuti opportuni; che l'esercizio di tale facoltà deve peraltro conciliarsi con l'obbligo della Giunta, anch'esso previsto dal Regolamento, di riferire all'Assemblea entro un termine predeterminato; che allo stato, a seguito della proroga concessa dalla Presidenza della Camera, il termine massimo per deliberare è la data del 18 gennaio 2017.
  Propone quindi di fissare all'11 gennaio 2017 il nuovo termine entro il quale il deputato Maietta potrà esercitare la facoltà di rendere i chiarimenti di cui all'articolo 18, comma 1, del Regolamento della Camera. Precisa che, qualora ne Pag. 5sussistessero le condizioni, la Giunta potrebbe deliberare nella stessa seduta del prossimo 11 gennaio.

  La Giunta concorda.

  Ignazio LA RUSSA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti della deputata Argentin (procedimento n. 16867/14 RG DIB) (doc. IV-ter, n. 17).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 14 dicembre 2016.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, fa presente che oggi è pervenuta una nota difensiva contenente i chiarimenti che l'onorevole Ileana Argentin ritiene opportuno rendere alla Giunta, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Regolamento della Camera.
  La nota è a disposizione dei componenti della Giunta.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.