CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 dicembre 2016
743.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 149

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 20 dicembre 2016.

Audizioni, nell'ambito dell'esame, in sede di Atti dell'Unione europea, sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (COM(2016) 283).
Audizione del dottor Giovanni Pitruzzella, presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 10.25.

Audizione dell'avv. Mario Fiorentino, direttore della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.25 alle 10.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 dicembre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 11.

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.
Nuovo testo C. 1178 Iacono.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto

  Guglielmo EPIFANI, presidente, in sostituzione del relatore Tiziano Arlotti, illustra i contenuti del nuovo testo della proposta di legge C. 1178-A.
  Il testo all'attenzione della Commissione è il frutto dell'esame svolto dalla IX Commissione, che ha svolto in merito anche un ampio ciclo di audizioni. La proposta di legge consta di 11 articoli ed è diretta a favorire la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, comprensive dei tracciati ferroviari, delle stazioni e delle relative opere d'arte e pertinenze, nonché dei rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle (articolo 1). La proposta di legge disciplina inoltre, per la prima volta, la circolazione dei ferrocicli sulle linee ferroviarie dismesse e sospese (articolo 10).
  L'articolo 2 individua le modalità secondo le quali sono definite le tratte ferroviarie ad uso turistico. La disposizione prevede che su proposta delle Regioni, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare, in prima applicazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui si tratta sono individuate e classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico. Con identica procedura si provvede alla revisione e all'integrazione del suddetto elenco.
  Le tratte ferroviarie che possono essere classificate «ad uso turistico» sono esclusivamente quelle dismesse e sospese (non è quindi consentito classificare come tratta ad uso turistico una tratta ferroviaria aperta al traffico commerciale). Sono inoltre individuate in via transitoria alcune tratte come ferrovie turistiche (articolo 11). Tale individuazione è effettuata dalla legge ed opera soltanto qualora il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previsto dall'articolo 1, non venga tempestivamente emanato. Le linee turistiche sono individuate salvo che la Regione interessata, con propria delibera trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non ne richieda l'esclusione. L'articolo 2 prevede infine che I tracciati ferroviari, le stazioni individuate come luogo di fermata, le opere d'arte delle tratte ferroviarie ad uso turistico, nonché le relative pertinenze, siano utilizzati e valorizzati per le finalità indicate nella proposta di legge, fermo restando il rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
  L'articolo 3 prevede la registrazione dei rotabili storici e turistici individuandone le caratteristiche. Sono definiti rotabili storici i mezzi ferroviari, motori e trainati, non più utilizzati per il normale esercizio commerciale che abbiano compiuto il 50o anno dall'entrata in esercizio del primo esemplare o che abbiano compiuto il 25o anno dall'entrata in servizio del primo esemplare e che, per particolari caratteristiche tecniche, estetiche e industriali, siano testimonianza di significative evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario nazionale. Sono inoltre classificate come rotabili storici le locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie regionali, anche a scartamento ridotto. Sono definiti rotabili turistici quei mezzi che abbiano esclusivo utilizzo turistico, quali carrozze panoramiche o scoperte. Si prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Conferenza Stato-Regioni, sia disciplinata nell'ambito del Registro Immatricolazioni Nazionale una apposta sezione dedicata ai rotabili storici e turistici. L'iscrizione avviene, senza oneri per l'interessato, a cura dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza ferroviaria, che può avvalersi, tramite apposita convenzione, di Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane e di altre associazioni di categoria. Possono essere iscritti i rotabili idonei alla circolazione sulle tratte ferroviarie ad uso turistico o nelle altre tratte ferroviarie. I rotabili storici e turistici non idonei alla circolazione possono Pag. 151essere iscritti in un apposito albo tenuto a cura di Fondazione Ferrovie dello Stato. Si rimette ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la determinazione dei requisiti di idoneità alla circolazione per i rotabili iscritti alla apposita sezione del Registro di cui al presente articolo. Si precisa che tali requisiti siano equivalenti in termini di sicurezza complessiva, rispetto a quelli prescritti per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale ma comunque idonei a garantirne la valorizzazione e l'uso.
  L'articolo 4 precisa che le tratte ferroviarie ad uso turistico restano nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, che sono responsabili del mantenimento in esercizio, nonché della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza delle medesime infrastrutture. Tali tratte sono classificate, ai fini della manutenzione ed esercizio, con apposita categoria turistica. Gli interventi da effettuare su tali tratte ferroviarie possono essere finanziate dallo Stato nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero con riferimento alle infrastrutture ferroviarie regionali, nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna regione agli investimenti. Le tariffe destinate al gestore dell'infrastruttura nazionale derivanti dall'utilizzo di tratte ferroviarie ad uso turistico sono approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  L'articolo 5 ha ad oggetto la gestione del servizio. Sono a questo proposito stabiliti alcuni principi fondamentali. In primo luogo la gestione dei servizi di trasporto sulle ferrovie turistiche può essere esercitata esclusivamente dai soggetti proprietari delle infrastrutture, dai soggetti concessionari oppure dalle imprese ferroviarie. Al contrario la gestione delle attività commerciali connesse al servizio di trasporto sulle ferrovie turistiche, ivi compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, può essere esercitata dai soggetti pubblici o privati. Con riferimento alle modalità di affidamento del servizio si prevede, ove siano superate le soglie previste dalla normativa nazionale ed europea in tema di affidamento di servizi, l'applicazione della disciplina generale prevista dal codice degli appalti relativa agli appalti nei settori speciali (tra i quali rientra anche il trasporto ferroviario). Qualora invece tale soglia non sia superata è introdotta una procedura semplificata, modellata su quella prevista dal nuovo codice degli appalti in materia di sponsorizzazioni.
  L'articolo 6, concerne la circolazione dei rotabili storici e turistici e dei rotabili normali sulle tratte ferroviarie ad uso turistico e la definizione dei livelli di sicurezza ferroviaria. È attribuita all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, che provvede entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione dei livelli di sicurezza che, in relazione alle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto, devono essere garantiti, indicando un elenco di possibili misure compensative o mitigative del rischio. Tali misure, di carattere generale, devono essere poi adottate dal gestore dell'infrastruttura che definisce, con specifiche istruzioni tecniche e operative, le misure compensative o mitigative del rischio da adottare concretamente, individuandole nell'ambito di quelle indicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero prevedendone altre equivalenti in relazione ai livelli di sicurezza. La procedura prevede che il gestore trasmetta in via telematica le istruzioni tecniche adottate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che entro 30 giorni può richiedere modifiche o integrazioni, sulla base di una puntuale analisi che evidenzi l'inadeguatezza delle stesse rispetto ai livelli di sicurezza da garantire. In assenza di richieste di modifiche o integrazioni, trascorso il termine di cui al periodo precedente, l'impresa ferroviaria provvede ad adottare le istruzioni tecniche stabilite dal gestore dell'infrastruttura.
  L'articolo 7, concerne invece la circolazione dei rotabili storici e turistici su Pag. 152tratte diverse quelle destinate ad uso turistico. Tale circolazione è ammessa esclusivamente al fine di svolgere il servizio di trasporto sulle tratte ferroviarie ad uso turistico ed è inoltre subordinata alle seguenti condizioni: deve essere disponibile un'apposita traccia oraria; devono essere rispettati i requisiti stabiliti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. È infatti previsto che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie individui misure di sicurezza per la circolazione equivalenti in termini di sicurezza complessiva a quelle prescritte per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale, garantendo comunque la piena operatività dei rotabili storici unitamente a condizioni di marcia che rendano sostenibile e attrattiva l'offerta commerciale derivante dai viaggi turistici.
  L'articolo 8, stabilisce che le associazioni e le organizzazioni di volontariato con specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale, sulla base di apposite convenzioni con i gestori delle attività commerciali e turistiche, possano essere coinvolte nella gestione di servizi accessori e complementari alla circolazione dei rotabili. Le convenzioni possono anche prevedere la partecipazione delle citate associazioni e organizzazioni a percorsi formativi organizzati sia dalle imprese che curano le iniziative turistiche che dalle imprese ferroviarie.
  L'articolo 9, prevede che il gestore del servizio di trasporto assicuri l'integrazione delle iniziative turistico-ricreative connesse al servizio con le attività di promozione e valorizzazione del territorio svolte dagli enti locali interessati.
  L'articolo 10, disciplina la circolazione dei veicoli a pedalata naturale e/o assistita (cosiddetti ferrocicli o velorail) a condizione che tali mezzi siano in possesso dei requisiti tecnici definiti dalle norme UNI sulle linee ferroviarie dismesse e sospese. Le modalità secondo le quali la circolazione è ammessa sono definite direttamente dal proprietario o dal gestore dell'infrastruttura, che è responsabile della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza della medesima infrastruttura. In ogni caso è sempre vietata ogni forma di promiscuità tra la circolazione di questi mezzi e al circolazione dei treni.
  Nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.10.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione, nell'ambito dell'esame, in sede di Atti dell'Unione europea, sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (COM(2016) 283) di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti – CNCU.