CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 novembre 2016
717.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 268

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 3 novembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE.

  La seduta comincia alle 8.45.

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.
Nuovo testo unificato C. 3258 e abb.

(Parere alla X Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Leana PIGNEDOLI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla X Commissione della Camera sul testo unificato delle proposte di legge C. 3258 ed abb., recante «Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
  Il testo unificato, che si compone di 7 articoli, reca per la prima volta una disciplina in materia di attività di ristorazione in abitazione privata (cd. «home restaurant»).
  L'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità, prevedendo che la legge, ferme restando le competenze delle Regioni e degli enti locali, disciplina l'attività di ristorazione esercitata da persone fisiche in abitazione privata e fornisce strumenti atti a garantire, la trasparenza, la tutela dei consumatori e la leale concorrenza, nell'ambito dell'economia della condivisione. Essa ha inoltre lo scopo di valorizzare e di favorire la cultura del cibo Pag. 269tradizionale e di qualità, in particolare attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti tipici del territorio.
  L'articolo 2 reca le definizioni.
  L'articolo 3 detta le prescrizioni per il gestore della piattaforma digitale di home restaurant.
  L'articolo 4 disciplina i requisiti per lo svolgimento dell'attività di home restaurant, disponendo che gli utenti operatori cuochi si avvalgono della propria organizzazione familiare e utilizzano parte di una unità immobiliare ad uso abitativo che deve possedere i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti; essi devono essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente per l'accesso e l'esercizio delle attività commerciali. L'attività di home restaurant è considerata saltuaria; a tal fine non può superare il limite di 500 coperti per anno solare, né generare proventi superiori a 5.000 euro annui. Si applicano le vigenti norme in materia di protezione dei dati personali. L'esercizio dell'attività di home restaurant è inoltre subordinata al rispetto delle procedure previste dall'attestato dell'analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP). Per tale esercizio è necessaria la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune competente; non è invece richiesta l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio.
  L'articolo 5 disciplina i requisiti degli immobili destinati all'attività di home restaurant e prevede che essa non può essere esercitata nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni.
  L'articolo 6 individua le sanzioni, disponendo che l'esercizio in assenza di segnalazione certificata di inizio attività comporta la cessazione dell'attività medesima e una sanzione amministrativa da euro 2.500 a euro 15.000.
  L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
C. 4110 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle Commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze della Camera, sul disegno di legge A.C. 4110, di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili».
  L'articolo 1 dispone, a decorrere dal 1o luglio 2017, lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale è trasferito al nuovo ente – previo superamento di una procedura di selezione – senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica. Entro il 30 aprile 2017, l'amministratore delegato di Equitalia è nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto e la gestione della fase transitoria.
  L'articolo 2 proroga, dal 31 dicembre 2016 al 1o giugno 2017, il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale Equitalia avrebbe dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate. Si consente, agli enti locali di deliberare, entro il 1o giugno 2017, di continuare ad avvalersi del soggetto preposto Pag. 270alla riscossione nazionale. In ogni caso, entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti locali possono deliberare l'affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.
  L'articolo 3 riguarda l'utilizzo di banche dati da parte dell'Agenzia delle entrate ai fini del potenziamento della riscossione.
  L'articolo 4 reca disposizioni in materia di adempimenti fiscali.
  L'articolo 5 interviene in materia di dichiarazioni fiscali integrative a favore.
  L'articolo 6 consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015. Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento può avvenire in un'unica rata o in un massimo di quattro rate.
  L'articolo 7 riapre i termini per esperire la procedura di voluntary disclosure in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) al 31 luglio 2017.
  L'articolo 8 dispone l'incremento, per l'anno 2016, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nella misura di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.
  L'articolo 9 finanzia fino al 31 dicembre 2016 la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia e alla missione delle Nazioni Unite UNSMIL.
  L'articolo 10 autorizza la spesa di 320 milioni per l'anno 2016 e 400 milioni per il 2018 quale contributo al Contratto di programma – Parte investimenti, aggiornamento al 2016, della società Rete Ferroviaria Italiana (RFI S.p.A.), per la Parte investimenti.
  L'articolo 11 attribuisce un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla Regione Campania per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturno – EAV s.r.l. La società EAV è inoltre chiamata a definire un piano di accordo generale per la definizione delle partite debitorie. Assegna inoltre un contributo straordinario di 90 milioni per il 2016 al Molise a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia S.p.A. Sono infine dettate le disposizioni per la copertura degli oneri di cui al presente articolo, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
  L'articolo 12 incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2016 le spese inerenti l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri e stanzia 100 milioni di euro per il medesimo anno ai fini del concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono le persone richiedenti la protezione internazionale.
  L'articolo 13 dispone l'incremento della dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nella misura di 895 milioni di euro per l'anno 2016; ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2010», del Ministero dello sviluppo economico. Interviene altresì al fine di agevolare l'accesso al credito delle imprese agricole.
  L'articolo 14 incrementa di 30 milioni per l'anno 2016 l'importo, attualmente pari a 140 milioni di euro, stabilito come limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico.
  L'articolo 15 disciplina la copertura finanziaria del provvedimento ed incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica (F.I.S.P.E.), mentre l'articolo 16 dispone in ordine all'entrata in vigore.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
S. 2535, approvato dalla Camera.

(Parere alla 9a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Valeria CARDINALI (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 9a Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, sul disegno di legge S.2535, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino», già approvato dalla Camera.
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 4 maggio 2016, nel corso dell'esame presso la Camera.
  Il disegno di legge è costituito da novantuno articoli ripartiti nei seguenti otto Titoli: il Titolo I, recante disposizioni introduttive; il Titolo II, recante norme di produzione e commercializzazione; il Titolo III, dedicato alla tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali; il Titolo IV, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità; il Titolo V, recante disciplina degli aceti; il Titolo VI, in materia di adempimenti amministrativi e controlli; il Titolo VII, relativo al sistema sanzionatorio; il Titolo VIII, contenente le norme transitorie e finali.
  Richiamando per il resto la relazione già svolta nel corso dell'esame presso la Camera, segnala le più rilevanti modificazioni apportate dalla Camera, durante l'esame in Assemblea.
  Nel Titolo II, Capo II («Viticoltura e potenziale produttivo), dopo l'articolo 6, è stato inserito un articolo in materia di salvaguardia dei vigneti eroici o storici, definiti come vigneti «situati in aree vocate alla coltivazione della vite nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine». In particolare, vi si prevede che i criteri per l'individuazione dei territori in cui sono situati i vigneti eroici o storici, le tipologie di interventi volti alla loro salvaguardia e promozione, l'affidamento alle Regioni dei controlli sugli interventi che hanno ottenuto contributi siano definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni. In coerenza con l'inserimento dell'articolo 7, all'articolo 73, in materia di sanzioni, è stata introdotta la previsione in base alla quale, nel caso in cui il proprietario o il conduttore di un vigneto eroico o storico, al quale sono stati erogati i predetti contributi, non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Al proprietario o al conduttore è, altresì, revocato il contributo concesso (articolo 73, comma 11).
  All'articolo 10, comma 4, nel dettare la disciplina della fermentazione o rifermentazione per la produzione di particolari vini, è stata apportata una modifica volta a demandare l'individuazione di tali particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini di indicazione geografica (IG), con riferimento all'intero territorio nazionale o a parte di esso, ad un decreto annuale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, anziché – come nel testo proposto dalla Commissione all'esito dell'esame in sede referente – a un provvedimento delle Regioni.
  All'articolo 39, sono state inserite le «organizzazioni professionali della Regione» fra i soggetti titolari del potere di espressione del parere rispetto ai provvedimenti di regolamentazione della produzione demandati alle Regioni.Pag. 272
  All'articolo 40, comma 2, nel disciplinare la composizione del Comitato nazionale vini DOP e IGP, è stata inserita la previsione per la quale, tra i membri del Comitato, è nominato «un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dall'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali».
  All'articolo 41, comma 12, è stata introdotta la previsione per cui, con il decreto del Ministro delle politiche agricole, adottato sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni – con il quale sono definite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui allo stesso articolo 41 – sono, altresì, stabilite le eventuali cause di incompatibilità degli organi amministrativi dei consorzi, ivi comprese quelle relative ai rapporti di lavoro dei dirigenti dei consorzi medesimi, e sono definite anche le ipotesi di esclusività nei rapporti di lavoro sottesi.
  All'articolo 73, in materia di sanzioni, è stata introdotta, al comma 13, una specifica sanzione per chiunque non indichi, nell'etichetta dei prodotti vitivinicoli, la designazione dell'origine, ovvero la indichi difformemente da quanto previsto dall'articolo 55 del regolamento (CE) n. 607/2009, ovvero, infine, riporti segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine o che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata: salvo che il fatto costituisca reato, per tale soggetto è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 a 18.000 euro.
  All'articolo 88, è stato inserito uno specifico comma (comma 5) che differisce l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, recante divieti di vendita e di somministrazione, e di cui all'articolo 49, comma 2, relativo all'aceto di vino, a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Allo stesso articolo 88 è stato aggiunto un ulteriore comma (comma 6), al fine di consentire che i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 31 dicembre 2017, che non soddisfano i requisiti prescritti dal provvedimento in esame, ma che sono conformi alle disposizioni precedentemente applicabili, siano commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
  Segnala poi che, nel corso dell'esame alla Camera, sono state recepite le condizioni, poste da questa Commissione in sede di espressione del parere in prima lettura, in ordine alla necessità di assicurare un adeguato coinvolgimento delle Regioni, nella forma del parere o dell'intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, nell'ambito dei procedimenti di adozione dei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui agli articoli 8, comma 9 (ex articolo 7, comma 9), e 64, comma 20, concernenti, rispettivamente, determinazione di criteri e procedure relative allo schedario viticolo e determinazione delle norme riguardanti il sistema di controllo sui vini con denominazione di origine o indicazione geografica.
  Rileva, altresì, che, nel corso dell'esame alla Camera, si è dato seguito anche all'osservazione formulata da questa Commissione, attraverso l'inserimento, all'articolo 89, della clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.
  Propone infine di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 8.55.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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