CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 ottobre 2016
714.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

  Mercoledì 26 ottobre 2016. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 15.05.

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 19 ottobre 2016.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che nella seduta odierna, come precedentemente concordato, la Giunta dovrà concludere l'esame dell'istanza di insindacabilità presentata dall'onorevole Crosetto. Ricorda, altresì, che oltre alla predetta istanza dell'interessato, con riferimento al medesimo procedimento penale, è pervenuta alla Camera e, quindi, è stata assegnata alla Giunta anche la domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità trasmessa dal Tribunale di Roma.

  Gianfranco CHIARELLI (Misto-CR), relatore, nel richiamarsi alle sue precedenti argomentazioni, ritiene che l'onorevole Crosetto abbia semplicemente esposto le ragioni del proprio voto, riportando in una trasmissione televisiva il contenuto di un dibattito parlamentare che si era appena concluso, e che ciò rientri pienamente nell'ambito della prerogativa di cui si discute. Per questo motivo è orientato con convinzione nel senso dell'insindacabilità. Tuttavia, poiché nella precedente seduta della Giunta sembra essersi consolidato un orientamento maggioritario di senso opposto, ritiene opportuno rimettere il proprio mandato di relatore.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, prende atto con rammarico della decisione del collega Chiarelli, ringraziandolo per il lavoro svolto. Conferisce quindi il mandato all'onorevole Anna Rossomando.

  Anna ROSSOMANDO (PD), relatrice, ringrazia preliminarmente il collega Chiarelli per il suo grande lavoro di approfondimento, ed anche il Presidente per le sue sollecitazioni, che hanno consentito alla Giunta di interrogarsi su rilevanti questioni giuridiche.
  Osserva, quindi, come il tempo trascorso nell'esaminare gli atti ed il livello di Pag. 15approfondimento raggiunto dalla Giunta su ogni singola questione le consentano di formulare oggi stesso una proposta.
  Con riferimento all'istanza d'insindacabilità in esame, ricorda come dagli atti processuali risulti che Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, sia imputato per il delitto di diffamazione, poiché si ritiene che, in qualità di partecipante alla trasmissione televisiva «Porta a porta» del 12 gennaio 2012, trasmessa dal canale RAI 1, abbia offeso la reputazione di Nicola Quatrano, querelante, in qualità di Presidente del collegio B della 10a Sezione del Tribunale di Napoli, che aveva deciso confermando l'ordinanza applicativa della custodia cautelare nei confronti di Nicola Cosentino, utilizzando nel corso della stessa trasmissione talune espressioni ritenute offensive.
  Questo è il tenore delle sue dichiarazioni, come risultanti dal capo d'imputazione:
   «...il Giudice che presiedeva il Tribunale del Riesame, come ha ricordato un collega alla Camera, è uno stesso Giudice che quando fu assassinato D'Antona, mi pare, ...si scoprì che dalla sua mail aveva mandato una lettera di commento positivo all'assassinio e al comunicato delle B.R. ... lo stesso Giudice fu fermato in Piazza del Plebiscito, alla manifestazione in cui avevano incendiata mezza Napoli ... era stata mandata dal suo computer, che era suo figlio di dodici anni ... quando lo fermarono alla manifestazione ... disse che aveva accompagnato i figli ... all'ultimo convegno, quando si trattava di applicare la legge sull'immigrazione, disse da Giudice, che era legittimo parlare di disobbedienza civile ...».

  Osserva preliminarmente come tutte le dichiarazioni contenute nel capo d'imputazione non siano coperte, sotto il profilo dell'insindacabilità, da un atto parlamentare tipico di contenuto sostanzialmente corrispondente e direttamente imputabile a Guido Crosetto.
  La Giunta ha acquisito degli atti tipici di altri deputati che, in linea meramente teorica, potrebbero essere parzialmente collegabili alle dichiarazioni dell'interessato. Tuttavia, la Corte costituzionale ha chiaramente affermato che l'insindacabilità è una immunità «personale» e che, pertanto, non è configurabile una «insindacabilità di gruppo»: in caso di dichiarazioni extra moenia, segnatamente, il nesso funzionale tra dichiarazione e funzione parlamentare è configurabile solo se il deputato è in grado di produrre propri atti parlamentari tipici di contenuto sostanzialmente corrispondente; e non anche se allega atti parlamentari tipici di altri deputati (si vedano, in particolare, le sentenze n. 249 e 317 del 2006; ma anche le sentenze n. 146 del 2005 e n. 347 del 2004).
  Nel corso dell'esame in Giunta non sono emersi elementi tali da far ritenere che la questione di insindacabilità relativa all'onorevole Crosetto sia tanto peculiare e anomala – come invece si è più volte affermato – da porre in dubbio l'applicabilità di tale principio consolidato della giurisprudenza costituzionale.
  Le ragioni ora esposte appaiono sufficienti per ritenere sindacabile il complesso delle dichiarazioni rese extra moenia dall'interessato.
  Tra le dichiarazioni indicate nel capo di imputazione, peraltro, ve n’è una che appare sindacabile per un motivo ulteriore. Ovvero perché si è ritenuto che tale dichiarazione superi i confini stessi del concetto di nesso funzionale e, quindi, di insindacabilità, come delineato dalla giurisprudenza costante di questa Giunta, nel momento in cui si sostanzia nell'attribuzione al querelante di un fatto determinato, oggettivamente offensivo e indimostrato (in questo senso si esprime il documento recante i «Criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare», approvato dalla Giunta nella seduta del 14 gennaio 2009; tale orientamento è stato confermato, da ultimo, in occasione dell'esame del «caso Barbato», recentemente deciso dall'Assemblea con deliberazione di sindacabilità resa il 12 maggio 2016). Pag. 16
  Si tratta della parte del capo d'imputazione nella quale si riporta come l'interessato abbia affermato che: «...è uno stesso Giudice che quando fu assassinato D'Antona, mi pare, ...si scoprì che dalla sua mail aveva mandato una lettera di commento positivo all'assassinio e al comunicato delle B.R. ...[...] era stata mandata dal suo computer, che era suo figlio di dodici anni ...».
  Sempre nel capo d'imputazione si conclude nel senso che le espressioni sarebbero «tali da indurre chi assisteva alla trasmissione, per il contesto in cui erano inserite e per il linguaggio utilizzato, a ritenere che Quatrano Nicola avesse spedito via e-mail un commento positivo in merito all'assassinio di D'Antona ed al relativo comunicato delle B.R., attribuendone invece la responsabilità al figlio allora dodicenne».
  Questa valutazione è sostanzialmente conforme a quella condivisa dalla maggioranza dei colleghi della Giunta, i quali hanno ritenuto come effettivamente la dichiarazione contenesse l'attribuzione di un fatto determinato, oggettivamente offensivo ed indimostrato.
  In più, quel fatto, nella versione datane da Crosetto, sembrerebbe addirittura smentito dalla documentazione esaminata dalla Giunta.
  Infatti, tra gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria sono stati rinvenuti un decreto di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Roma (risalente al 2000) ed un decreto di archiviazione del CSM (risalente al 2003) che accertano, entrambi, come quel commento, trasmesso su un Forum dei DS all'epoca dell'omicidio D'Antona, sia stato inviato non dal querelante, ma dal figlio dodicenne per fini «scherzosi». Ne consegue che, al netto di ogni considerazione e valutazione su un simile scherzo, per quanto di competenza della Giunta – che può compiere sulla questione solo una valutazione sommaria e incidentale – al tempo della trasmissione televisiva (2012) era un fatto acclarato che non fosse stato il querelante a inviare quel commento.
  Dunque, la dichiarazione in questione, oltre a non essere coperta dalla prerogativa dell'insindacabilità a causa del difetto di un atto tipico parlamentare dell'interessato, non appare comunque sorretta da un nesso con la funzione parlamentare perché consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, oggettivamente offensivo e indimostrato. E questo, come più volte ribadito dalla Giunta, è un limite invalicabile: il confine oltre il quale certamente non può riconoscersi l'insindacabilità.
  Fa presente come nel corso del dibattito in Giunta sia emersa una diversa interpretazione, minoritaria, del significato della dichiarazione resa dall'interessato in merito alla trasmissione del citato commento. Si è sostenuto, infatti, che egli avrebbe in un primo momento descritto erroneamente il fatto («...è uno stesso Giudice che quando fu assassinato D'Antona, mi pare, ...si scoprì che dalla sua mail aveva mandato una lettera di commento positivo all'assassinio e al comunicato delle B.R.») e che poi avrebbe rettificato tale errore («era stata mandata dal suo computer, che era suo figlio di dodici anni ...»).
  Tale interpretazione non può essere condivisa, in quanto meramente letterale ed estrapolata da un contesto ambientale che può essere adeguatamente valutato tramite la visione del filmato della trasmissione televisiva, dalla quale risulta davvero difficile poter cogliere un intento dell'interessato di rettificare una propria precedente erronea affermazione.
  In ogni caso, occorre sottolineare come un dibattito sull'interpretazione e sul senso delle dichiarazioni rese extra moenia dell'interessato – di questa come delle altre riportate nel capo d'imputazione – non varrebbe a superare la considerazione dirimente secondo la quale nessuna di tali dichiarazioni ha un contenuto riconducibile ad atti parlamentari tipici dell'interessato medesimo (interventi in Aula, interrogazioni, proposte di legge, ecc). Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, tanto basta per escludere la sussistenza del nesso funzionale.Pag. 17
  Ciò premesso, dichiara di essere orientata nel senso della sindacabilità con riferimento a tutte le dichiarazioni riportate nel capo d'imputazione.
  Tuttavia, per tenere adeguatamente conto dei diversi orientamenti emersi in Giunta, che si differenziano proprio in quanto tendono a riferire argomentazioni giuridiche parzialmente diverse a diverse parti del capo di imputazione, e quindi per valorizzare le diverse voci emerse dal dibattito, ritiene che si possa valutare l'opportunità di presentare due proposte, entrambe nel senso della sindacabilità, ma riferite una alla predetta dichiarazione relativa all'invio del commento sul forum dei DS e l'altra alle restanti parti del capo d'imputazione.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, pur apprezzando l'intento della relatrice, volto a differenziare il grado di responsabilità in base al tenore delle singole dichiarazioni, non ritiene opportuno che siano presentate due proposte, entrambe nel senso della sindacabilità. Ritiene invece preferibile, anche sotto il profilo regolamentare, che sia presentata un'unica proposta di ritenere sindacabili tutte le dichiarazioni contenute nel capo d'imputazione, sempre che non vi siano richieste di votazione per parti separate. Non essendovi richieste in tal senso, invita la relatrice a presentare una proposta unitaria.

  Anna ROSSOMANDO (PD), relatrice, accoglie l'invito del presidente.
  Prima di formulare la sua proposta unitaria, peraltro, ritiene opportuno precisare come compito della Giunta sia esclusivamente quello di valutare se sussistano talune specifiche condizioni in presenza delle quali la Costituzione ha ritenuto ragionevole, a tutela di un interesse che è non del singolo deputato ma del Parlamento nel suo complesso, differenziare il trattamento riservato al parlamentare rispetto a quello riservato ad ogni altro cittadino, ritenere le sue dichiarazioni insindacabili e, quindi, far sì che un procedimento giurisdizionale per diffamazione non prosegua. La Giunta deve solo valutare la sussistenza di tali condizioni, senza entrare nel merito della diffamazione. Ove tali condizioni non dovessero sussistere, non vi sarebbe motivo per differenziare il trattamento del parlamentare rispetto a quello di qualunque altro cittadino. In altri termini, le sue dichiarazioni sarebbero sindacabili, cioè sottoponibili a giudizio come quelle di chiunque altro: il procedimento giudiziario in tal caso potrà proseguire e, dunque, il giudice accerterà la sussistenza o l'insussistenza del delitto in questione.
  Propone, quindi, di ritenere sindacabili le dichiarazioni rese extra moenia da Guido Crosetto, come riportate nel capo d'imputazione.

  Daniele FARINA (SI-SEL) ritiene che in questa vicenda, esaminata così a lungo dalla Giunta, l'unico insindacabile potrebbe essere l'onorevole Lehner: se fosse stato lui a partecipare alla trasmissione televisiva, avrebbe potuto avvalersi della copertura di un suo atto parlamentare tipico, costituito dall'intervento svolto poco prima in Assemblea.
  Molto diverso è il caso di Crosetto e la giurisprudenza costituzionale, rimasta invariata in questi anni, è molto chiara in tal senso: la presenza di un atto tipico dell'interessato è e rimane fondamentale.
  D'altra parte, concedere l'insindacabilità in questa fattispecie creerebbe un precedente molto discutibile e dagli effetti imprevedibili. Si offrirebbe a 630 deputati la possibilità di attingere agli atti tipici di tutti gli altri deputati per dichiarare extra moenia ciò che preferiscono.
  Dopo avere esaminato gli atti, ritiene che le dichiarazioni di Crosetto siano certamente sindacabili. Ha anche visionato il filmato della trasmissione televisiva per verificare se si potesse desumere qualche elemento favorevole all'interessato, ma senza esito. Dalla visione della trasmissione non emerge alcuna ironia e quell'espressione dubitativa («mi pare») che Crosetto pronuncia sembra riferita all'identità di D'Antona e non al fatto che Pag. 18viene attribuito al magistrato querelante. Vi sono, inoltre, alcuni elementi gestuali che confermano questa impressione.
  Ritiene che non sussista nessun elemento che possa far propendere nel senso dell'insindacabilità e, quindi, preannuncia il voto favorevole sulla proposta dalla relatrice.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, preannuncia che, in via del tutto eccezionale, esprimerà il proprio voto e che tale voto sarà contrario alla proposta della relatrice.
  Nella relazione, infatti, non si tiene conto di un'argomentazione che egli ritiene di fondamentale importanza. Proprio per garantire l'effettività delle prerogative parlamentari, la Giunta dovrebbe pronunciarsi nel senso dell'applicabilità del concetto del fumus persecutionis all'articolo 68 della Costituzione nel suo complesso, ivi compresi i casi previsti dal primo comma. A suo giudizio, il comportamento dei magistrati che per ben due volte hanno ignorato l'eccezione d'insindacabilità sollevata dalla difesa dell'interessato configura una chiara ipotesi di fumus. A tale comportamento occorrerebbe reagire con una deliberazione di insindacabilità, non essendo sufficiente una mera segnalazione al CSM, trasmessa per il tramite della Presidenza della Camera.
  Rileva come il caso in esame sia molto diverso da quelli che la Corte costituzionale ha esaminato allorché ha ritenuto che non fosse possibile configurare un'insindacabilità di gruppo. Non si tratta, infatti, di comuni dichiarazioni extra moenia che necessitano del riferimento ad un atto tipico parlamentare. Crosetto, infatti, ha inteso illustrare le ragioni del proprio voto ed è, quindi, il suo voto l'atto parlamentare tipico al quale occorre fare riferimento per argomentare in termini fattuali e giuridici.
  Ritiene, inoltre, che non sia offensivo né in alcun modo illecito non credere a quanto hanno sostenuto un GIP ed il CSM, per di più nell'ambito di decreti di archiviazione, che hanno una valenza ben diversa da quella di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato. Egli, così come Crosetto, ritengono difficile credere alla ricostruzione dei fatti prospettata nei citati decreti.

  Walter VERINI (PD) osserva come non si tratti di una decisione semplice anche perché considera Guido Crosetto una persona seria e per bene. È con rammarico, quindi, che dichiara di condividere la documentata ed equilibrata proposta della collega Rossomando.
  Osserva, d'altra parte, come il commento trasmesso al Forum dei DS abbia dei contenuti talmente forti e farneticanti, che risulta difficile poter credere che una persona adulta e nel pieno delle sue facoltà mentali possa averlo veramente inviato. Dunque, necessariamente la vicenda doveva avere esito nell'archiviazione ed è evidente che il magistrato possa essersi sentito diffamato anche se, forse, al di là delle intenzioni di Crosetto.
  Inoltre, condivide l'osservazione secondo la quale ritenere sindacabili siffatte dichiarazioni costituirebbe un precedente pericoloso e incontrollabile, che potrebbe determinare una proliferazione di dichiarazioni extra moenia diffamatorie.
  Ritenendo che non sussistano valide ragioni per non consentire alla magistratura di celebrare il processo, preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta della relatrice.

  Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) esprime grande apprezzamento per il fatto che in questa legislatura la Giunta, come dimostrato in molte circostanze, appaia più attenta alle ragioni del diritto che a quelle della politica.
  Dichiara che, pur non condividendo pienamente la giurisprudenza della Corte Costituzionale, nel caso in esame voterebbe per l'insindacabilità, ma solo se vi fosse un atto tipico. Poiché non vi è alcun atto tipico dell'interessato, ritiene opportuno non costituire un pericoloso precedente e sottolinea come dichiarare pubblicamente che qualcuno sostenga le ragioni delle B.R. non si riduca alla semplice attribuzione di un fatto diffamatorio, considerando la fattispecie più vicina all'istigazione Pag. 19a delinquere di cui all'articolo 414 del codice penale. Più in generale, ritiene che andare in televisione ed accusare ingiustamente un cittadino di avere commesso un delitto non può essere un comportamento coperto dalla prerogativa parlamentare.
  Preannuncia, quindi, il suo voto favorevole sulla proposta della relatrice.

  Vittorio FERRARESI (M5S) per le ragioni già esposte nelle precedenti sedute, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Giunta approva con 12 voti favorevoli e 1 voto contrario la proposta avanzata dalla relatrice nel senso della sindacabilità delle dichiarazioni espresse da Guido Crosetto, conferendole altresì mandato a predisporre la relazione per l'Assemblea.

  La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI