CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 ottobre 2016
714.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 26 ottobre 2016.

  Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 15.15 alle 15.55.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 26 ottobre 2016. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. – Intervengono i viceministri dell'economia e delle finanze Luigi Casero, Enrico Morando e Enrico Zanetti e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.55.

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
C. 4110 Governo.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda preliminarmente che l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento è stato fissato dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo per la mattina di giovedì 10 novembre prossimo.
  Rammenta inoltre che, in tale contesto, gli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, nella riunione odierna hanno stabilito di svolgere, nella giornata di mercoledì 2 novembre, un ciclo di audizioni ai fini dell'istruttoria legislativa sul provvedimento, e hanno fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 di venerdì 4 novembre.

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  Giovanni SANGA (PD), relatore per la VI Commissione, rileva come le Commissioni riunite Bilancio e Finanze siano chiamate a esaminare, in sede referente, il disegno di legge C. 4110, di conversione del decreto – legge n. 193 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
  Al riguardo rileva preliminarmente come, nella lettera di presentazione alla Camera del disegno di legge la Ministra per i rapporti con il Parlamento e le riforme costituzionali abbia fatto presente che il medesimo disegno di legge è da considerarsi collegato alla manovra di finanza pubblica.
  Segnala quindi come il decreto-legge sia articolato in 3 Capi: il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 3 e il Capo II, composto dagli articoli da 4 a 7, attengono agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, mentre il Capo III, composto degli articoli da 8 a 14 e il Capo IV, composto dagli articoli 15 e 16, attengono agli ambiti di competenza della Commissione Bilancio.
  Passando all'illustrazione del contenuto del provvedimento, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 1, comma 1, dispone – a decorrere dal 1o luglio 2017 – lo scioglimento di Equitalia e, ai commi 2 e 3, l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il nuovo ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione, abilitato ad operare attraverso le procedure della riscossione tramite ruolo (ovvero l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 sulla riscossione). L'ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono organi il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. In base al comma 4 il comitato di gestione è composto dal direttore dell'agenzia delle entrate in qualità di Presidente dell'ente e da due componenti nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti, ai quali non spettano compensi aggiuntivi.
  Il comma 5 reca i contenuti dello statuto (approvato con DPCM, su proposta del MEF), prevedendo, tra l'altro, procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale e la partecipazione dei soggetti interessati. Al comitato di gestione sono affidate le modifiche allo statuto e agli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, inclusi i bilanci preventivi e consuntivi, nonché il piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione. Si prevede che gli atti a carattere generale indicati nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 e il piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione siano trasmessi, per l'approvazione, al Ministro dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999, in materia di controllo sulle agenzie fiscali).
  Il comma 6 sottopone l'Agenzia delle entrate-Riscossione alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private.
  In relazione agli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, il comma 7 rinvia al meccanismo di remunerazione degli agenti della riscossione introdotto dall'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 159 del 2015.
  Rammenta che tale ultima norma ha previsto che agli agenti sia riconosciuto il ristoro degli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati al costo di funzionamento del servizio, riducendo l'onere di riscossione dall'8 per cento sulle somme iscritte a ruolo riscosse e sui relativi interessi di mora al 6 per cento (misura abbattuta del 50 per cento, in caso di pagamento effettuato entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella). I debitori iscritti a ruolo sopportano, altresì, gli oneri legati all'effettuazione delle procedure Pag. 26esecutive e quelli necessari per la notifica della cartella di pagamento o degli altri atti di riscossione. Viene previsto che anche gli enti creditori contribuiscano alla remunerazione del sistema.
  In particolare la nuova disciplina (con la quale è stato riscritto l'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999) prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno Equitalia, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, deve individuare e rendere pubblici, sul proprio sito web, i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione, cui devono essere commisurati gli oneri. Il primo decreto ministeriale di fissazione degli oneri afferenti alle spese di procedura, notifica e lavorazione degli sgravi per indebito, nonché la tipizzazione delle suddette spese avrebbe dovuto essere emanato entro il 30 ottobre 2015 (decreto che non è stato ancora emanato). In via transitoria è stato mantenuto fermo il precedente regime per i carichi affidati sino al 31 dicembre 2015.
  Con una nuova disposizione transitoria, per l'anno 2017, viene previsto che siano validi i costi determinati, approvati e pubblicati da Equitalia secondo la procedura sopra illustrata. Segnala l'elenco dei costi per il servizio di riscossione per l'anno 2016, per un totale pari a 883.127.726 euro, è pubblicato sul sito di Equitalia.
  Ai sensi del comma 8 l'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio, mentre può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti davanti al tribunale e al giudice di pace. Per il patrocinio nei giudizi davanti alle commissioni tributarie l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché dell'agente della riscossione nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata (ai sensi dell'articolo 11 comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992).
  Per quanto riguarda il personale il comma 9 prevede che, tenuto conto della specificità delle funzioni e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, il personale di Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio è trasferito al nuovo ente – previo superamento di una procedura di selezione – senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica.
  Al personale trasferito si applicano le norme sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda previste dall'articolo 2112, primo e terzo comma, del codice civile.
  Ricorda che i richiamati commi 1 e 3 dell'articolo 2112 del codice civile prevedono che in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
  Ai sensi del comma 10 il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche viene invece ricollocato nella posizione economica e giuridica posseduta nell'amministrazione pubblica di provenienza, che provvede al riassorbimento nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili ovvero, in difetto, destinato a amministrazioni con carenza di organico.
  Il comma 11 alla lettera a), autorizza l'Agenzia delle entrate ad acquistare, al valore nominale, le azioni di Equitalia detenute dall'INPS, mentre, ai sensi della lettera b) le azioni di Equitalia Giustizia sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze.
  I bilanci finali di chiusura del gruppo sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi delle società soppresse sono corrisposti compensi, indennità ed altri emolumenti solo fino alla data Pag. 27di soppressione. Per gli adempimenti successivi viene previsto il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.
  Ai sensi del comma 12 le operazioni inerenti al trasferimento di azioni sono esenti da imposizione fiscale.
  Come già accennato in precedenza, il comma 13 demanda ad un atto aggiuntivo alla convenzione triennale tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'agenzia delle entrate, da stipulare annualmente, la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, nonché delle strategie per la riscossione, che devono privilegiare il risultato piuttosto che il processo.
  L'atto definisce inoltre gli obiettivi quantitativi da raggiungere, gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi, le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente, la gestione della riscossione con modalità organizzative flessibili, le comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravi moratori per i contribuenti ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale.
  Il comma 14 definisce risultato particolarmente negativo della gestione – e quindi motivo per la nomina di un commissario straordinario (ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999) – il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'atto aggiuntivo non attribuibile a fattori eccezionali o comunque non tempestivamente segnalato al Ministero dell'economia e delle finanze.
  In base al comma 15 fino al 1o luglio 2017 l'attività di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente, mentre entro il 30 aprile 2017, con DPCM, l'Amministratore delegato di Equitalia è nominato commissario straordinario per l'adozione dello statuto e per la vigilanza e la gestione della fase transitoria.
  Il comma 16 riferisce al nuovo ente tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione.
  L'articolo 2 proroga dal 31 dicembre 2016 al 1o giugno 2017 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la precedente scadenza a decorrere dalla quale Equitalia avrebbe dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.
  Il comma 2 consente agli enti locali di deliberare entro il 1o giugno 2017 di continuare ad avvalersi del soggetto preposto alla riscossione nazionale.
  In ogni caso il comma 3 prevede che, entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti locali possono deliberare l'affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale.
  L'articolo 3 al comma 1 consente all'Agenzia delle entrate di utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali è autorizzata ad accedere anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale.
  Il comma 2 consente inoltre all'Agenzia di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego presenti nelle banche dati dell'Inps, per l'attivazione mirata delle norme relative al pignoramento di stipendi, salari o altre indennità.
  In tale contesto il comma 3 prevede che il nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione potrà accedere alle medesime informazioni per le attività di riscossione.
  L'articolo 4 introduce misure per il recupero dell'evasione. In particolare, ai commi da 1 a 5 si prevede, a decorrere dal 1o gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori (spesometro) e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi:
   la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute;
   la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

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  L'Agenzia delle entrate elabora e incrocia tali dati e, dopo un mese, mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. In tal caso il contribuente può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero potrà versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso. La tempistica del recupero di tale somme è velocizzata in quanto l'Agenzia effettua tali controlli anche prima della presentazione della dichiarazione annuale.
  A favore dei soggetti in attività nel 2017 con un volume d'affari non superiore a euro 50.000 è riconosciuto un credito d'imposta di 100 euro per l'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche. A favore dei soggetti che hanno esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri il credito è incrementato di 50 euro.
  Sono previste specifiche sanzioni non penali in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni.
  Dal 1o gennaio 2017 sono eliminati alcuni adempimenti: oltre allo spesometro, la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, la presentazione all'Agenzia delle dogane degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi black list. Inoltre si prevede che la dichiarazione annuale IVA, a decorrere dal 2017, deve essere presentata nel periodo tra il 1o febbraio e il 30 aprile.
  Segnala come le predette previsioni riprendano in sostanza le indicazioni contenute nella risoluzione 7-01058 Petrini approvata in un nuovo testo (che ha assunto il n. 8-00205) dalla Commissione Finanze il ottobre 12 ottobre scorso.
  In tale contesto il comma 6 prevede che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi – già rese obbligatorie, a decorrere dal 1o gennaio 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici – sono estese anche ai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Inoltre è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2017, la disciplina relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per le imprese che operano nel settore della grande distribuzione, a favore delle imprese che abbiano esercitato l'opzione entro il 31 dicembre 2016.
  I commi 7 e 8 ampliano le fattispecie di introduzione nel deposito IVA che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta; si interviene inoltre sulle modalità di assolvimento dell'IVA all'atto dell'estrazione dei beni diversi da quelli introdotti in forza di un acquisto intracomunitario, compresi quelli di provenienza extracomunitaria. Tali modifiche decorrono a partire dal 1o aprile 2017.
  L'articolo 5 estende la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione integrativa a favore (IRPEF, IRAP, sostituti d'imposta e IVA) anche oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (entro l'anno). In tal caso il credito che dovesse emergere dalla dichiarazione presentata oltre detto termine potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
  L'articolo 6 consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015.
  Ai sensi del comma 1, aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione; non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento può avvenire in un'unica rata o in un massimo di quattro rate.Pag. 29
  In base al comma 2 a tal fine dovrà essere presentata un'apposita dichiarazione, entro il 22 gennaio 2017, con la quale si manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata. Ai sensi del comma 3 l'agente della riscossione comunica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto – legge gli importi dovuti a ciascun contribuente che presenti la relativa istanza.
  Ricorda che la legge di stabilità 2013 (articolo 1, comma 527, della legge n. 228 del 2012) aveva introdotto una sanatoria per le cartelle di importo non superiore a 2.000 euro (comprensivi di quota capitale e interessi), applicabile ai ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999. Più in dettaglio, se ne prevedeva l'annullamento automatico, decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore della norma (1o luglio 2013).
  L'importo massimo di 2.000 euro si calcola considerando il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione al ruolo e le sanzioni. Con il decreto ministeriale 15 giugno 2015 si dispone che l'elenco delle quote riferite ai suddetti crediti annullati venga trasmesso dall'agente della riscossione all'ente creditore.
  Con riguardo, invece, ai crediti arretrati non riscossi, ricorda che nel corso di un'audizione al Senato il 9 febbraio 2016, l'amministratore delegato di Equitalia, Ruffini, ha diffuso i dati relativi al carico di crediti non riscossi affidati ad Equitalia negli ultimi 15 anni. Il carico totale lordo ammonta a circa 1.000 miliardi. Il 20 per cento di tale ammontare è stato annullato dagli stessi enti creditori, in quanto indebito. Dei restanti 841 miliardi di euro, oltre un terzo sono difficilmente recuperabili, in quanto si riferiscono a debitori falliti, deceduti o nullatenenti. Residuano 506 miliardi di euro, di cui oltre il 60 per cento (314 miliardi) corrispondono a posizioni per cui si sono tentate invano azioni esecutive. Considerando infine le rateazioni e le citate norme a favore dei contribuenti, le posizioni effettivamente lavorabili si riducono quindi a 51 miliardi di euro, il 5 per cento del carico totale lordo iniziale.
  L'articolo 7, mediante l'introduzione dell'articolo 5-octies al decreto-legge n. 167 del 1990 – riapre i termini per esperire la procedura di voluntary disclosure in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del decreto – legge) al 31 luglio 2017.
  Essa trova applicazione, sia per l'emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali.
  Le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016 (comma 1, lettera a), del nuovo articolo 5-octies del decreto-legge n. 167 del 1990). Analogamente alle norme varate nel 2014, le disposizioni prevedono lo slittamento dei termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, nonché di contestazione delle sanzioni (comma 1, lettera b), del nuovo articolo 5-octies).
  Per le attività e gli investimenti esteri oggetto della nuova procedura è possibile usufruire di un esonero dagli obblighi dichiarativi, limitatamente al 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria, purché tali informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento all'istanza di voluntary disclosure e purché si versi in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni (comma 1, lettera c), del nuovo articolo 5-octies).
  La norma chiarisce inoltre la non punibilità delle condotte di autoriciclaggio se commesse in relazione a specifici delitti tributari fino al versamento delle somme dovute per accedere alla procedura (comma 1, lettera d), del nuovo articolo 5-octies).
  Rispetto alla voluntary disclosure disciplinata nel 2014, è prevista una diversa procedura: il contribuente provvede spontaneamente a versare in unica soluzione (entro il 30 settembre 2017) o in un massimo di tre rate (di cui la prima entro il 30 settembre 2017), il quantum dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni.
  La procedura antecedente contemplava, invece, la presentazione di una apposita Pag. 30richiesta all'Amministrazione finanziaria e la fornitura della relativa documentazione; l'Agenzia delle entrate avrebbe poi provveduto ad emettere avviso di accertamento, ovvero ad invitare il contribuente all'adesione spontanea.
  Il versamento delle somme dovute comporta i medesimi effetti previsti dalla precedente voluntary disclosure, sia sotto il profilo penale, sia con riferimento al versante sanzionatorio amministrativo (non punibilità per alcuni reati e riduzione delle sanzioni).
  Gli effetti favorevoli penali e sanzionatori decorrono dal versamento in unica soluzione o della terza rata. L'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria (comma 1, lettera e), del nuovo articolo 5-octies).
  Le norme disciplinano poi le conseguenze per il mancato o insufficiente versamento delle somme dovute entro i termini di legge: in tal caso, l'Agenzia può esperire le procedure dell'adesione all'invito a comparire, secondo le norme vigenti prima del 31 dicembre 2015, già abrogate dalla legge di stabilità 2015 nell'alveo della complessiva riforma del ravvedimento operoso (comma 1, lettera f), del nuovo articolo 5-octies).
  Con riferimento alle conseguenze sanzionatorie del mancato o insufficiente versamento spontaneo, le norme differenziano il trattamento riservato al mancato versamento da quello previsto per il versamento insufficiente; inoltre, per il caso di insufficiente versamento, sono previste conseguenze diverse secondo lo scostamento dal quantum dovuto (comma 1, lettera g), del nuovo articolo 5-octies).
  Sono poi previste agevolazioni sanzionatorie e procedurali (eliminazione del raddoppio dei termini di accertamento) in specifiche ipotesi di stipula o di entrata in vigore di trattati internazionali volti all'effettivo scambio di informazioni fiscali (comma 1, lettera h) e comma 2, del nuovo articolo 5-octies).
  Viene disciplinata quindi una nuova ipotesi di reato, attribuendo rilevanza penale alle condotte di chiunque, fraudolentemente, si avvalga della procedura di collaborazione volontaria per far emergere attività finanziarie e patrimoniali o contanti provenienti da reati diversi da quelli per cui la voluntary preclude la punibilità (comma 1, lettera i), del nuovo articolo 5-octies).
  Analogamente a quanto disposto dalla legge n. 186 del 2014, la procedura si estende ai soggetti non destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale autori di violazioni dichiarative per attività detenute in Italia, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'IRAP e dell'IVA, nonché alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.
  Disposizioni specifiche sono previste nel caso in cui la collaborazione volontaria sia esperita con riferimento a contanti o valori al portatore (comma 3 del nuovo articolo 5-octies). A tale ultimo riguardo è previsto che in tal caso i contribuenti:
   rilasciano, unitamente alla presentazione dell'istanza, una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 167 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di omesso versamento di ritenute certificate e di omesso versamento IVA; riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ove commesse in relazione alle citate fattispecie delittuose tributarie);
   provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
   provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti Pag. 31allegati al versamento dei contanti e al deposito valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura.

  Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi antiriciclaggio. A tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura.
  Il comma 2 dell'articolo 7 dispone che le norme attuative delle nuove disposizioni introdotte nel decreto-legge n. 167 del 1990 siano adottate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
  In tale contesto il comma 3 introduce disposizioni in tema di potenziamento dell'attività di accertamento fiscale da parte degli enti locali: in particolare si pongono a carico dei comuni specifici obblighi informativi nei confronti dell'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.

  Paolo TANCREDI (AP), relatore per la V Commissione, illustrando i contenuti del provvedimento relativi agli ambiti di competenza della Commissione Bilancio, rileva come l'articolo 8 disponga l'incremento, per l'anno 2016, del Fondo sociale per occupazione e formazione nella misura di 592,6 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. L'articolo 9 autorizza fino al 31 dicembre 2016 la somma di euro 17.388.00 per la partecipazione di personale militare all'operazione di supporto sanitario in Libia – operazione «Ippocrate». La richiamata autorizzazione di spesa si applica, altresì, sempre fino al 31 dicembre 2016, al personale militare impegnato nell'operazione delle Nazioni Unite United Nations Support mission in Lybia (UNSMIL). Il predetto articolo 9 disciplina, altresì, i profili normativi connessi alle missioni e prevede per specifici aspetti – quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale – una normativa strumentale al loro svolgimento, individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente. L'articolo 10 autorizza, al comma 1, la spesa di 320 milioni per l'anno 2016 e 400 milioni per il 2018, quale contributo al Contratto di programma – Parte investimenti, aggiornamento al 2016, della società Rete Ferroviaria Italiana (RFI S.p.A.), per la Parte investimenti. Il Contratto di programma, che ha ricevuto parere positivo dal CIPE, è in corso di perfezionamento e dovrà pertanto essere aggiornato con le nuove disponibilità ai fini dell'approvazione definitiva. Il comma 2 specifica che le risorse stanziate per il 2016 per il contratto di servizio con RFI sono destinate al «contratto 2016-2020» in corso di perfezionamento. L'articolo 11, al comma 1, attribuisce un contributo straordinario, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2016, alla regione Campania per far fronte ai propri debiti nei confronti della società di trasporto regionale ferroviario Ente Autonomo Volturno – EAV s.r.l. La società EAV è inoltre chiamata a definire un piano di accordo generale per la definizione delle partite debitorie. Il successivo comma 3 assegna un contributo straordinario di 90 milioni per il 2016 alla regione Molise a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale nei confronti di Trenitalia S.p.A. Sono infine dettate, al comma 4, disposizioni per la copertura degli oneri di cui al medesimo articolo 11. L'articolo 12, al comma 1, incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2016 le spese inerenti l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri. Il successivo comma 2 prevede il concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che accolgono le persone richiedenti la protezione internazionale. L'articolo 13, al comma 1, dispone l'incremento della dotazione del fondo di Pag. 32garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, nella misura di 895 milioni di euro per l'anno 2016. La disposizione prevede, inoltre, che ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionale «Imprese e competitività 2014-2010» del Ministero dello Sviluppo economico. I seguenti commi da 2 a 4 intervengono in materia di accesso al credito delle imprese agricole, prevedendo, al comma 2, che le garanzie a prima richiesta concesse dall'ISMEA potranno essere fornite a titolo gratuito, nel limite di un tetto di spesa per ciascuna garanzia concessa pari a 15.000 euro, soglia utile affinché l'intervento possa essere configurato come aiuto de minimis nel settore agricolo. A tal fine, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016. Il comma 3 prevede che l'ISMEA possa operare finanziariamente anche a favore delle imprese di produzione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, tenuto conto che, al momento, l'ambito di intervento è limitato alle sole imprese di trasformazione e commercializzazione degli stessi prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura. Il comma 4 consente all'ISMEA di utilizzare le risorse residue derivanti dall'attuazione del regime di aiuti volto a facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, per l'attuazione degli interventi finanziari richiamati dal comma 3. L'articolo 14 incrementa di 30 milioni per l'anno 2016 l'importo, attualmente pari a 140 milioni di euro, stabilito come limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico. L'articolo 15 dispone la copertura finanziaria del provvedimento ed incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE). L'articolo 16 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno della sua pubblicazione, avvenuta in data 24 ottobre 2016.
  Infine, per quanto riguarda gli effetti finanziari derivanti dal provvedimento e la relativa copertura finanziaria, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame sugli aspetti di merito del provvedimento.
  Da un punto di vista metodologico, dichiara l'intenzione del Governo di attenersi, nella presentazione di eventuali proposte emendative di sua iniziativa, al rispetto del termine temporale stabilito, in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delle Commissioni riunite, per la presentazione delle proposte emendative da parte dei parlamentari. Osserva peraltro come tale disponibilità, che tiene peraltro conto dei tempi assai ristretti al momento previsti per la conclusione dell'esame in sede referente del provvedimento, non pregiudichi naturalmente la facoltà del Governo di presentare eventuali ulteriori proposte emendative di propria iniziativa anche oltre il predetto termine, qualora ciò si renda indispensabile al fine di riprendere e rielaborare nel corso dell'esame in sede referente specifiche proposte emendative di origine parlamentare.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

  La seduta termina alle 16.05.