CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 ottobre 2016
711.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (IX e X)
COMUNICATO
Pag. 27

RISOLUZIONI

  Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

  La seduta comincia alle 14.15.

7-01020 Basso: Utilizzo dei servizi elettronici via recapito certificato (PEC).
(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).

  Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 13 ottobre 2016.

  Michele Pompeo META, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI, esprimendo la posizione del Governo osserva che il sistema informatico di Posta Elettronica Certificata (PEC), rappresenta la versione digitale della raccomandata con ricevuta di ritorno, in base alla normativa vigente ed in particolare dell'articolo 49 del Codice del Consumo e dell'articolo 2550 del Codice Civile.
  Richiama altresì l'articolo 16 della Legge n. 2 del 2009 che obbliga le imprese e i liberi professionisti a dotarsi entro termini perentori di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata ed a renderlo pubblico mediante l'iscrizione al registro delle imprese, nonché la Circolare n. 77684 del 09 maggio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, con la quale si è evidenziato che ogni società è obbligata a possedere un proprio indirizzo PEC.
  Ciò considerato, poiché lo stesso Codice del consumo rende obbligatorio, ove presente, dare notizia dell'indirizzo e-mail del professionista, alla luce delle suesposte considerazioni potrebbe sembrare appropriata una interpretazione estensiva degli obblighi su atti e corrispondenze, ex articolo 2250 C.C., ossia una interpretazione volta a considerare obbligatoria anche la pubblicazione dell'indirizzo PEC.
  Oltretutto, è opportuno ricordare in questo quadro, che la normativa disciplinata dal Codice del consumo è volta a semplificare i rapporti tra professionista e consumatore al quale vengono riconosciuti Pag. 28i diritti fondamentali alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali (ex articolo 1, lettera e), in quanto si deve consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui (ex articolo 49, comma 1, lettera c): di conseguenza, risulta fuor di dubbio che l'indirizzo elettronico più adatto a conseguire tali obiettivi è proprio l'indirizzo di PEC.
  Seguendo il suesposto iter argomentativo, se nelle condizioni generali di contratto manca tra le modalità di recesso la possibilità per il consumatore di usufruire del servizio di trasmissione PEC, il professionista sembrerebbe incorrere in pratiche commerciali scorrette, in quanto potenzialmente andrebbe a creare un pregiudizio al consumatore: esso subisce un danno economico poiché è costretto a sostenere i costi per la spedizione di una raccomandata, oltre al disagio di recarsi all’ Ufficio postale; una omissione del genere, sembrerebbe quindi violare il Codice del consumo, considerato che non agevola il diritto del consumatore al recesso.
  È opportuno, comunque, segnalare che sia in materia di pratiche commerciali scorrette che in materia di informazioni precontrattuali nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali, l'Autorità preposta a vigilare ed a sanzionare le eventuali e potenziali condotte commerciali scorrette è l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, così come previsto dal combinato disposto degli articoli 27 e 66 del Codice del consumo.
  In questo quadro normativo di riferimento ritiene accoglibile da parte del Governo l'impegno espresso nella risoluzione in oggetto.

  Davide CRIPPA (M5S) rileva criticamente come il rappresentante del Governo abbia sostanzialmente spostato il peso delle responsabilità concernenti la mancata attuazione di previsioni legislative sulla competente Autorità indipendente. Sarebbe stato invece più corretto riferire sulle iniziative che il Ministero avrebbe dovuto assumere per proteggere i consumatori e che ha omesso di realizzare.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI precisa ulteriormente di aver chiamato in causa la predetta autorità in ragione della sua competenza in materia di vigilanza e sanzioni per condotte commerciali scorrette che costituisce uno degli aspetti della problematica oggetto dell'atto di indirizzo.

  Michele Pompeo META, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire pone in votazione la risoluzione in esame.

  La Commissione approva.

  La seduta termina alle 14.25.