CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 ottobre 2016
711.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VI)
COMUNICATO
Pag. 9

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza della presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.
Atto 347.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento.

  Gregorio GITTI (PD), relatore per la VI Commissione, anche a nome del relatore per la II Commissione, Vazio, rileva come le Commissioni riunite Giustizia e Finanze siano chiamate ad esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (Atto n. 347).
  Illustrando innanzitutto il contenuto della direttiva 2014/95/UE, evidenzia come essa preveda l'integrazione delle informazioni da fornire da parte di talune tipologie di imprese nella relazione sulla gestione (disciplinata dall'articolo 19 della direttiva 2013/34/UE) o l'indicazione delle stesse in un documento separato. A tal fine si introduce l'obbligo, in capo alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500, di includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, Pag. 10al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, tra cui:
   a) una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa;
   b) una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;
   c) il risultato di tali politiche;
   d) i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa;
   e) gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa.

  Inoltre la direttiva modifica, ampliandolo, il contenuto obbligatorio della relazione sul governo societario previsto dall'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE. Tale relazione dovrà contenere una descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dall'impresa, relativamente ad aspetti quali, ad esempio, l'età, il sesso, o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento. In caso di mancata applicazione di tale tipologia di politica, la dichiarazione deve contenere una spiegazione del motivo di tale scelta.
  Ulteriormente, viene previsto che i revisori legali o l'impresa di revisione contabile esprimano il proprio giudizio riguardo alle informazioni approntate e verifichino che le stesse siano state fornite; gli Stati membri possono comunque esentare gli enti di interesse pubblico che abbiano emesso soltanto valori mobiliari diversi da azioni ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, dall'applicazione dei nuovi obblighi, salvo che tali imprese abbiano emesso azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione.
  La direttiva prevede inoltre che la Commissione europea:
   elabori orientamenti non vincolanti sulla metodologia di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario, anche consultando i relativi stakeholders, e che li pubblichi entro il 6 dicembre 2016;
   produca relazioni al Parlamento e al Consiglio in merito all'attuazione della direttiva e pubblichi tali rapporti entro il 6 dicembre 2018, eventualmente corredandoli di proposte legislative.

  Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 6 dicembre 2016. Le norme di recepimento si devono applicare a decorrere dall'esercizio avente inizio il 1 gennaio 2017 o durante l'anno 2017.
  Passando quindi a illustrare la normativa di delega per il recepimento della direttiva 2014/95/UE, rileva come essa sia contenuta nell'articolo 1 della legge n. 114 del 2015 – legge di delegazione europea 2014; il termine per l'esercizio della delega è fissato al 6 gennaio 2016.
  In merito al predetto termine di delega segnala come, in forza del dettato della delega di cui al citato articolo 1 della legge n. 114 del 2015, allo schema di decreto legislativo si applicano le disposizioni procedurali, nonché i principi e criteri direttivi, di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012. Dato che la delega è stata conferita prima dell'entrata in vigore della legge n. 115 del 2015, la quale, all'articolo 29, ha modificato il predetto articolo 31 della legge n. 234 del 2012, allo schema di decreto in esame il richiamato articolo 31 si applica nella formulazione antecedente alle richiamate modifiche. Tale formulazione prevede che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di due mesi (in luogo degli attuali quattro mesi) Pag. 11antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Al comma 3 il medesimo articolo 31 chiarisce che, ove il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi.
  Il termine di recepimento della direttiva 2014/95/UE è fissato al 6 dicembre 2016: di conseguenza il termine per l'esercizio della delega sarebbe scaduto il 6 ottobre 2016. Lo schema di decreto legislativo è stato tuttavia assegnato alle Commissioni competenti lo stesso 6 ottobre 2016, con termine per l'espressione del parere fissato al 15 novembre 2016.
  Di conseguenza, in virtù di quanto disposto dalla legge 234 del 2012 – nella formulazione antecedente alle modifiche della legge n. 115 del 205 – il termine per l'esercizio della delega al recepimento della suddetta direttiva 2014/95/UE è prorogato al 6 gennaio 2016.
  Passando quindi a sintetizzare il contenuto dello schema di decreto legislativo, sottolinea preliminarmente come gli articoli da 1 a 7 e l'articolo 9 rechino norme prevalentemente di competenza della Commissione Finanze, mentre la competenza della Commissione Giustizia riguarda principalmente l'articolo 8, che reca la disciplina sanzionatoria.
  L'articolo 1 dello schema contiene le definizioni necessarie all'applicazione delle norme introdotte.
  In particolare, il comma 1 rinvia all'elenco degli enti di interesse pubblico che rileva ai sensi delle disposizioni sulla revisione contabile, contenuto nell'articolo 16, comma 1 decreto legislativo n. 39 del 2010, in materia di revisione legale dei conti.
  In merito ricorda che le disposizioni in tema di revisione contabile sono state da ultimo modificate dal decreto legislativo n. 135 del 2016, di attuazione nell'ordinamento nazionale delle novità normative varate in ambito UE (contenute nella direttiva 2014/56/UE e nel regolamento n. 537/2014). Il richiamato decreto legislativo n. 135 ha tra l'altro modificato le definizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, in particolare espungendo dal previgente novero degli enti di interesse pubblico i cosiddetti «enti sottoposti a regime intermedio», ossia quegli enti che si ritiene comunque opportuno assoggettare ad alcune delle norme previste per gli enti di interesse pubblico, più stringenti rispetto alla disciplina della ordinaria revisione dei conti.
  Destinatari delle disposizioni dello schema di decreto sono quindi le società i cui valori mobiliari sono negoziati in mercati regolamentati italiani e UE, le banche, le compagnie di assicurazione e riassicurazione.
  Analogamente, ai fini della definizione di «gruppo di grandi dimensioni», «gruppo», «società madre», «società madre europea» e «società figlia», si ripropongono quelle della direttiva 2013/34/UE in materia di conti annuali e consolidati, dunque riproducendo le norme nazionali con riferimento all'obbligo di redazione del bilancio consolidato.
  Sul punto, la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto chiarisce che le definizioni date hanno valenza ai soli fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme in esame, dunque non comportano l'introduzione di nuove o diverse fattispecie attinenti l'ambito definitorio del controllo societario che confliggano con quanto prevede l'ordinamento vigente.
  Le definizioni recano anche l'indicazione dei cosiddetti standard di rendicontazione, nonché della metodologia autonoma di rendicontazione; con tali locuzioni si individuano, rispettivamente:
   i diversi insiemi di regole, principi e linee guida, emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica e privata, generalmente accettati e non cogenti dal punto di vista legislativo;
   l'insieme composito di standard di rendicontazione e criteri, principi ed indicatori di prestazione integrativi agli Pag. 12standard, funzionali ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria e che possono costituire un modello di riferimento a cui le imprese destinatarie del provvedimento potranno uniformarsi, al fine di predisporre l'informativa non finanziaria.

  L'articolo 2 individua l'ambito di applicazione delle norme recate dallo schema.
  In particolare, il comma 1 individua i soggetti tenuti alla redazione della dichiarazione individuale di carattere non finanziario.
  Si tratta degli enti di interesse pubblico (società emittenti titoli negoziati sui mercati regolamentati, banche e assicurazioni) che abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano presentato almeno uno dei seguenti parametri dimensionali:
   totale dello stato patrimoniale superiore a 20 milioni di euro;
   totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40 milioni di euro.

  Segnala al riguardo come anche la direttiva 2014/95/UE individua i destinatari dell'obbligo in relazione ai dipendenti medi annui ed alle dimensioni dell'impresa, chiarendo che sono tenute alle dichiarazioni le imprese di grandi dimensioni.
  Ai sensi del comma 2, gli enti di interesse pubblico che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni sono tenuti alla redazione di una dichiarazione non finanziaria, su base consolidata, ove siano anche società madri di un gruppo di grandi dimensioni.
  Al riguardo rammenta che, ai sensi della direttiva 2013/34/UE (relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese), in particolare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, sono considerate grandi imprese le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
   a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 EUR;
   b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 EUR;
   c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

  L'articolo 3 definisce il contenuto della dichiarazione di carattere non finanziario, le modalità di predisposizione della stessa e le disposizioni relative alle responsabilità ed ai controlli previsti in merito alle informazioni in essa contenute.
  In particolare, il comma 1 illustra gli ambiti ed i contenuti minimi richiesti alla dichiarazione non finanziaria, redatta al fine di assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto da essa prodotta con riferimento a temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, rilevanti in base alle attività e alle caratteristiche dell'impresa (secondo previsto dall'articolo 1, comma 1, della direttiva 2014/95/UE).
  Il comma 2, dettagliando gli ambiti di cui al comma 1, elenca gli aspetti oggetto di rendicontazione e il loro contenuto minimo. Le norme di recepimento riprendono, oltre all'articolato della direttiva, anche quanto espresso nei considerando con riferimento al contenuto minimo, in particolare quanto previsto dal considerando n. 7.
  Ai sensi del predetto comma 2 la dichiarazione non finanziaria contiene almeno informazioni riguardanti:
   l'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l'impiego di risorse idriche, nonché le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera;
   l'impatto, anche a medio termine, sull'ambiente nonché sulla salute e la Pag. 13sicurezza, associato ai fattori di rischio dell'impresa o ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario;
   gli aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali;
   il rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori;
   la lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati.

  Il comma 3 specifica le modalità di predisposizione del documento, chiarendo che le informazioni sono fornite sotto forma di raffronto in relazione a quelle fornite negli esercizi precedenti.
  Sul punto anticipa che, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, dello schema, gli enti di interesse pubblico interessati dalla disciplina possono, in sede di prima applicazione, effettuare un raffronto solo sommario e qualitativo delle informazioni relative ai precedenti esercizi.
  L'impresa può utilizzare le metodologie ed i principi previsti dallo standard di rendicontazione scelto come riferimento, oppure dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata.
  Ove opportuno, le informazioni sono corredate da riferimenti alle voci ed agli importi contenuti nel bilancio.
  La norma fa esplicita menzione dello standard di rendicontazione adottato e, nel caso in cui lo standard di rendicontazione utilizzato differisca da quello a cui è stato fatto riferimento per la redazione della dichiarazione riferita all'esercizio precedente, prevede che deve esserne illustrata la motivazione.
  Il comma 4 precisa che, qualora si faccia ricorso ad una metodologia di rendicontazione autonoma, deve essere fornita una chiara ed articolata descrizione della stessa e delle motivazioni per la sua adozione all'interno della dichiarazione non finanziaria. Inoltre devono essere descritti gli eventuali cambiamenti intervenuti rispetto agli esercizi precedenti, con la relativa motivazione.
  Il comma 5 disciplina l'utilizzo, ai fini della rendicontazione, di indicatori di prestazione di carattere non finanziario previsti dal comma 1, specificando che gli stessi sono quelli previsti dagli standard di rendicontazione adottati o dalle metodologie autonome di rendicontazione, qualora utilizzate. Viene inoltre specificato che, al fine di garantire una rappresentazione coerente dell'attività svolta e degli impatti da essa prodotti, i soggetti che redigono la dichiarazione di carattere non finanziario possono selezionare indicatori di prestazione parzialmente diversi o ulteriori, ritenuti maggiormente idonei, specificando all'interno della dichiarazione le motivazioni sottese alla scelta.
  Nella scelta degli indicatori di prestazione, tenendo conto di quanto disposto dalla direttiva 2014/95/UE, è previsto che, ove opportuno, si tenga conto anche degli orientamenti emanati da parte della Commissione europea.
  Ai sensi del comma 6, se i soggetti cui è richiesta la dichiarazione non praticano politiche afferenti ad uno o più ambiti dei già menzionati commi 1 e 2, è previsto l'obbligo di fornire all'interno della dichiarazione di carattere non finanziario, in maniera chiara ed articolata, le motivazioni relative all'assenza di tali politiche.
  Il comma 7 individua gli amministratori dell'ente di interesse pubblico quali soggetti responsabili della predisposizione e pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario, secondo criteri di professionalità e diligenza.
  In merito segnala come l'articolo 1, paragrafo 1, numero 4), della direttiva 2014/95/UE, modificando l'articolo 33 della direttiva 2013/34/UE, chiarisca che gli Stati membri devono assicurare che incomba collettivamente sui membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo Pag. 14di un'impresa, che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che le dichiarazioni di carattere non finanziario siano redatte e pubblicate in osservanza degli obblighi previsti dalle norme della UE.
  Il comma 8 consente – in linea con quanto disposto all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2014/95/UE – di omettere informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione nella dichiarazione non finanziaria, ove possa essere gravemente compromessa la posizione commerciale dell'impresa. Si prevede in tal caso una delibera dell'organo di amministrazione e che sia sentito l'organo di controllo e l'opzione è limitata a casi eccezionali.
  La norma precisa inoltre che restano fermi gli obblighi discendenti dalla ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato.
  L'omissione di tali informazioni è comunque esclusa qualora risulti compromessa, all'interno della dichiarazione non finanziaria, la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa e dell'attività svolta in relazione agli ambiti oggetto della medesima dichiarazione.
  Con finalità di coordinamento con le disposizioni del Codice civile in tema di relazione di gestione, il comma 9 dispone che, per i soggetti che predispongono dichiarazioni di carattere non finanziario in linea con le norme in esame incluse nella relazione sulla gestione dei propri bilanci, si considerano assolti gli obblighi previsti dall'articolo 2428 del Codice civile riguardanti l'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.
  In proposito rammenta che l'articolo 2428 del Codice civile specifica il contenuto della relazione di gestione che correda il bilancio, prevedendo che essa deve contenere un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta. La relazione deve, tra l'altro, contenere l'analisi degli indicatori di risultato non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
  Ai sensi del comma 10, l'avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario è oggetto di verifica da parte del soggetto incaricato della revisione legale del bilancio, in linea con quanto richiesto dalla direttiva 2014/95/UE. Spetta a tale soggetto, o altro comunque abilitato allo svolgimento della revisione legale eventualmente designato, il compito di verificare la conformità delle informazioni fornite all'interno della dichiarazione di carattere non finanziario con le norme in esame. A tal fine, il revisore deve predisporre un'apposita relazione, distinta dalla Relazione di revisione prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 39 del 2010, con la quale si esprime il giudizio sul bilancio.
  Si prevede inoltre che la relazione del revisore è allegata alla dichiarazione di carattere non finanziario e pubblicata unitamente alla stessa, secondo le modalità prescritte dall'articolo 5 dello schema di decreto. Si specifica altresì che il soggetto demandato allo svolgimento dell'attività di controllo si esprime in base alla conoscenza e alla comprensione che ha dell'ente di interesse pubblico che predispone la dichiarazione, nonché attraverso un'analisi circa l'adeguatezza dei processi e procedure e dei sistemi utilizzati per la predisposizione dell'informativa di carattere non finanziario.
  L'articolo 4 descrive il contenuto della dichiarazione di carattere non finanziario su base consolidata, cui sono tenuti gli enti di interesse pubblico che siano, nel contempo, società madri di gruppi di grandi dimensioni.
  Il comma 1 prevede che le dichiarazioni assicurino la comprensione dell'attività svolta dal gruppo, del suo andamento, dei risultati conseguiti e dell'impatto prodotto Pag. 15in merito a temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, al pari di quanto previsto per le dichiarazioni di carattere non finanziario individuali.
  Il comma 2 stabilisce che la dichiarazione consolidata comprende i dati della società madre e delle sue società figlie consolidate integralmente e specifica che, per quanto concerne i contenuti e le modalità di predisposizione della dichiarazione non finanziaria consolidata, si applica quanto previsto relativamente alla dichiarazione individuale.
  Il comma 3 dispone inoltre che, per i soggetti i quali predispongono dichiarazioni consolidate di carattere non finanziario e le includono all'interno della relazione sulla gestione dei propri bilanci consolidati, si ritengono assolti gli obblighi previsti dall'articolo 40, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 127 del 1991 (disposizione ai sensi della quale la relazione sulla gestione di cui deve essere corredato il bilancio consolidato deve contenere, tra l'altro, gli indicatori di risultato non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale), limitatamente alle analisi delle informazioni di carattere non finanziario.
  Analogamente a quanto disposto dall'articolo 3 per i bilanci non consolidati, la disposizione ha finalità di coordinamento con quanto prescritto, in tema di informativa di carattere non finanziario, nell'ambito della normativa speciale sui bilanci consolidati.
  L'articolo 5 disciplina la collocazione delle dichiarazioni e il relativo regime di pubblicità.
  In particolare, il comma 1 si occupa delle dichiarazioni non finanziarie individuali ed il comma 3 di quelle consolidate.
  La norma consente di includere le dichiarazioni di carattere non finanziario individuali e consolidate all'interno della relazione sulla gestione predisposta su base individuale o consolidata, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2428 del Codice civile e dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 127 del 1991, oppure costituire relazioni distinte, contrassegnate comunque da analoghe diciture.
  Il comma 2 regola il caso in cui le dichiarazioni siano parte delle relazioni sulla gestione, prevedendo che le dichiarazioni non finanziarie siano contenute in apposita sezione, la quale può contenere le informazioni richieste o indicare le altre sezioni della relazione sulla gestione o altre relazioni previste da norme di legge dove reperire le informazioni richieste.
  Si prescrive inoltre l'obbligo di pubblicazione presso il registro delle imprese delle dichiarazioni di carattere non finanziario individuali e consolidate, congiuntamente alle relazioni sulla gestione (individuale o consolidata) e contestualmente alla data di pubblicazione del bilancio cui fanno riferimento.
  Nei medesimi termini è prevista altresì la pubblicazione delle dichiarazioni non finanziarie individuali e consolidate, rispettivamente sul sito internet del soggetto o della società madre che hanno predisposto i documenti, dando indicazione all'interno della relazione sulla gestione individuale o consolidata della sezione del sito internet che contiene tali dichiarazioni.
  L'articolo 6 indica le ipotesi al cui ricorrere operano le condizioni di esonero dall'obbligo di redazione della dichiarazione individuale o di quella consolidata.
  In primo luogo il comma 1 esonera dall'obbligo relativo alla dichiarazione individuale gli enti di interesse pubblico e le loro eventuali società figlie ricompresi, a loro volta, nella dichiarazione di carattere non finanziario consolidata predisposta da altra società madre, anch'essa rientrante nel medesimo ambito di applicazione, o da una società madre europea che redige tali dichiarazioni ai sensi degli articoli 19-bis e 29-bis della direttiva 2013/34/UE, introdotti dalla direttiva 2014/95/UE.
  Ai sensi del comma 2, si esonerano dagli obblighi relativi alla dichiarazione consolidata gli enti di interesse pubblico che siano anche società madri di un gruppo di grandi dimensioni, a loro volta ricompresi nella dichiarazione consolidata Pag. 16di carattere non finanziario resa da un'altra società madre soggetta ai medesimi obblighi, ovvero da una società madre europea.
  L'articolo 7 consente di predisporre e pubblicare dichiarazioni individuali o consolidate non finanziarie su base volontaria, come consentito agli Stati dai considerando della Direttiva 2014/95/UE (in particolare dal considerando 14).
  Il comma 1 consente che soggetti diversi da quelli ricompresi dall'ambito di applicazione possono apporre sulle dichiarazioni non finanziarie da essi predisposte su base volontaria la dicitura di conformità alle norme in esame, qualora siano presenti i requisiti di legge.
  Per tali soggetti è fatto obbligo di sottoporre le dichiarazioni non finanziarie a controllo da parte di soggetti abilitati allo svolgimento della revisione legale dei conti, anche nei casi in cui la revisione legale sia svolta dal collegio sindacale.
  Il comma 2 prevede inoltre che, ai fini della redazione delle dichiarazioni non finanziarie considerate conformi alla normativa, si applichino criteri di proporzionalità, che considerino le dimensioni in termini di numero di occupati, di valori di bilancio e di svolgimento o meno di attività transfrontaliera da parte del soggetto che predispone la dichiarazione, purché il ridotto contenuto non comprometta comunque la comprensione dell'attività svolta, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto.
  Il comma 3 consente altresì di derogare alle disposizioni sui controlli relativi alle dichiarazioni non finanziarie su base volontaria, redatte in ossequio alle norme di legge, comunque apponendo la dicitura di conformità.
  La deroga opera per quei soggetti che possiedono i requisiti di piccola e media imprese (e dunque non superino i limiti dimensionali dell'articolo 3, comma 3 della direttiva 2013/34/UE) e che indichino chiaramente, nell'intestazione ed all'interno della dichiarazione, il mancato assoggettamento della stessa alla attività di controllo da parte di un soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale dei conti.
  Per essere destinatarie della deroga, le imprese suddette alla data di chiusura del bilancio devono soddisfare i seguenti limiti dimensionali:
   a) totale dello sta o patrimoniale inferiore a 20 milioni di euro;
   b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40 milioni;
   c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio inferiore a 250.

  L'articolo 8 introduce sanzioni amministrative pecuniarie a carico di coloro che, obbligati a vario titolo a predisporre le dichiarazioni non finanziarie, non adempiamo correttamente all'obbligo.
  Le sanzioni si rendono necessarie per attuare quanto previsto dall'articolo 51 della Direttiva 2013/34/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/95/UE, che invita gli Stati a prevedere «sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva» e ad adottare «tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione». La Direttiva specifica che le sanzioni previste devono essere «efficaci, proporzionate e dissuasive».
  In particolare, in ordine di gravità della violazione, l'articolo 8 prevede le seguenti sanzioni:
   ai sensi del comma 4, la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 mila a 150 mila euro, sempre che il fatto non costituisca reato, a carico degli amministratori dell'ente di interesse pubblico e dei componenti dell'organo di controllo che depositino una dichiarazione contenente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o che omette fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista dagli articoli 3 e 4;
   sempre ai sensi del comma 4, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 mila a 75 mila euro, sempre che il fatto non costituisca reato, a carico degli amministratori Pag. 17e dei componenti dell'organo di controllo degli enti che, pur non essendovi obbligati, redigono e pubblicano volontariamente dichiarazioni non finanziarie contenenti fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o che omettono fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista dagli articoli 3 e 4;
   la sanzione amministrativa pecuniaria da 20 mila a 100 mila euro a carico:
    1) in base al comma 1, degli amministratori dell'ente di interesse pubblico che non depositano, nei termini, la dichiarazione; se il ritardo nel deposito è contenuto in 30 giorni, la sanzione è ridotta ad un terzo;
    2) in base al comma 2, degli amministratori dell'ente di interesse pubblico che non alleghino alla dichiarazione depositata la relazione del soggetto incaricato della revisione legale del bilancio sulla conformità delle informazioni fornite;
    3) in base al comma 5, del revisore che omette di effettuare l'attestazione sulla conformità delle informazioni fornite o che attesta la conformità di una dichiarazione redatta in violazione degli articoli 3 e 4;
    4) in base al comma 2, degli amministratori degli enti che, pur non essendovi obbligati, redigono e pubblicano volontariamente le dichiarazioni non finanziarie ma omettono di allegare la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti sulla conformità delle informazioni fornite;
    5) in base al comma 3, degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo che pubblicano una dichiarazione non finanziaria redatta in violazione di quanto previsto dagli articoli 3 e 4 dello schema di decreto legislativo;
   ai sensi del comma 5, la sanzione amministrativa pecuniaria da 20 mila a 50 mila euro a carico del revisore dell'ente di interesse pubblico che omette di verificare l'avvenuta predisposizione della dichiarazione;
   i sensi del comma 3, la sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 50 mila euro a carico degli amministratori e dei componenti dell'organo del controllo, se presente, degli enti che, pur non essendovi obbligati, pubblicano volontariamente le dichiarazioni non finanziarie, ma non si attengono in fase di redazione a quanto previsto da articoli 3 e 4.

  In base al comma 6 spetta alla CONSOB accertare le violazioni e comminare le sanzioni amministrative pecuniarie, in base al procedimento disciplinato dalla legge n. 689 del 1981 in tema di illeciti amministrativi.
  In tale contesto segnala come, mentre il comma 3 sanziona con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 100 mila euro la dichiarazione la cui redazione non è conforme agli articoli 3 e 4, il comma 4 sanzioni più severamente (da 50 a 150 mila euro) l'omissione di informazioni richieste dai medesimi articoli 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca reato, sebbene le condotte illecite previste dal comma 3 e dal comma 4 sembrino almeno parzialmente coincidenti.
  Rileva pertanto l'opportunità di individuare gli elementi che consentano di distinguere tra di loro le diverse condotte illecite.
  L'articolo 9 apporta modifiche alla disciplina dell'articolo 123-bis del Testo unico della finanza (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, disposizione che si occupa della relazione sul governo societario e degli assetti proprietari redatta dalle società che emettono valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati.
  In particolare, la lettera a) dell'articolo 9 dello schema inserisce nel comma 2 del predetto articolo 123-bis una nuova lettera d-bis), la quale introduce nella relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari – a sua volta contenuta nella relazione sulla gestione degli emittenti – Pag. 18l'obbligo di descrivere le politiche in materia di diversità inerenti la composizione degli organi amministrativi e di controllo (relative ad età, composizione di genere, percorso formativo e professionale), comprensive degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche o, nel caso di assenza delle stesse, la motivazione delle ragioni di tale mancanza.
  La lettera b) modifica il comma 4 del medesimo articolo 123-bis, in primo luogo operando un coordinamento normativo che elimina il rinvio all'articolo 156, comma 4-bis, in quanto tale norma è stata abrogata dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 39 del 2010.
  In secondo luogo, si specifica che la società di revisione non deve verificare la circostanza che sia stata elaborata una relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, ma deve controllare che siano state fornite specifiche informazioni, individuate dal comma 2, lettere a), c), d) e d-bis) dell'articolo 123-bis.
  Ricorda che le norme appena richiamate dispongono che nella relazione sulla gestione sono riportate le informazioni riguardanti:
   alla lettera a), l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario;
   alla lettera c), i meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio, se diversi da quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;
   alla lettera d), la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati;
   alla lettera d-bis), introdotta dalla lettera a) dell'articolo 9 dello schema, le politiche in materia di diversità inerenti la composizione degli organi amministrativi e di controllo, comprensive degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche o, nel caso di assenza delle stesse, la motivazione delle ragioni di tale mancanza.

  La lettera c) dell'articolo 9 dello schema di decreto introduce nel già richiamato articolo 123-bis del TUF un nuovo comma 5-bis, in linea con quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della Direttiva 2014/95/UE, il quale contempla la possibilità di omettere le informazioni relative alle politiche di diversità, per le società che rientrano nella definizione di piccole e medie imprese contenuta dell'articolo 3, comma 3, della Direttiva 2013/34/UE.
  L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 11 dispone, al comma 1, l'entrata in vigore delle norme dello schema di decreto a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio dal gennaio 2017.
  Il comma 2 reca una norma di carattere transitorio, prevedendo che gli enti di interesse pubblico interessati dalla disciplina in esame possono, in sede di prima applicazione della disciplina, effettuare un raffronto solo sommario e qualitativo delle informazioni relative ai precedenti esercizi.
  In vista della predisposizione di una compiuta proposta di parere da parte dei relatori, evidenzia quindi fin d'ora l'opportunità di segnalare al Governo la necessità di operare il coordinamento tra la normativa recata dallo schema di decreto legislativo, la quale interviene anche sui temi del governo societario, segnatamente per quanto attiene la relazione sul governo societario, e la disciplina vigente, in particolare per quel concerne le previsioni del decreto legislativo n. 231 del 2001, relativo alla responsabilità d'impresa, il quale prevede, all'interno delle strutture societarie, un apposito organo di vigilanza sul governo societario.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare, d'intesa con la Presidente della Commissione Giustizia, nel corso della prossima settimana.

  La seduta termina alle 15.