CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 ottobre 2016
708.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
COMUNICATO
Pag. 24

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 12 ottobre 2016. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali ed oggetti.
Atto n. 334.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che le Commissioni riunite II e XII sono chiamate ad esprimere, entro il 23 ottobre prossimo, il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali ed oggetti (Atto n. 334).
  Al parere dovranno essere allegati anche i rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio) sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento. La V Commissione ha espresso i propri rilievi il 6 ottobre scorso, valutando favorevolmente lo schema di decreto legislativo.

  Michela ROSTAN (PD), relatrice per la II Commissione, anche a nome della relatrice Pag. 25della XII Commissione, onorevole Vittoria D'Incecco, fa presente che le Commissioni sono chiamate ad esaminare, nella seduta odierna, lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali ed oggetti.
  In proposito, rammenta che il provvedimento è adottato in attuazione della delega al Governo prevista, in generale, dall'articolo 2 della legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre), in forza della quale il Governo deve adottare, entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge (e dunque entro il 12 novembre 2016), disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. Sottolinea che la delega deve essere attuata ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, che rimanda per i principi e criteri direttivi nella fissazione delle sanzioni al precedente articolo 32. In base a tale disposizione (comma 1, lettera d)) il legislatore delegato può prevedere le seguenti sanzioni: la sanzione penale di natura contravvenzionale, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In particolare, dovrà essere prevista la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto e la pena congiunta (arresto e ammenda) per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità; la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro, nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi diversi; sanzioni penali o sanzioni amministrative accessorie. Tali principi e criteri direttivi operano «al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti». Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni.
  Nel soffermarsi sul quadro normativo di riferimento, fa presente che la disciplina riguardante i materiali e oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con alimenti, definiti con l'acronimo MOCA, e delle sanzioni in caso di violazione delle misure specifiche previste in materia sanitaria, è stato recentemente disciplinato a livello europeo dal regolamento (CE) n. 1935/2004 che prosegue il processo di armonizzazione di tali misure specifiche e delle fattispecie di non conformità che devono essere sanzionate, già operato in particolare dalla direttiva 89/109/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sul tema dei MOCA. Il principio alla base delle nuove disposizioni contenute nel citato regolamento n. 1935/2004 è che i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari devono essere sufficientemente inerti da escludere ogni possibile trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana e da comportare una modifica sensibile della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.
  Rammenta che il regolamento n. 1935/2004, in particolare, prevede (articolo 25) che gli Stati membri stabiliscano le norme in materia di sanzioni (che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive) in caso di violazione e che adottino i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Nell'ordinamento italiano, le sanzioni previste con riferimento al campo dei MOCA sono contenute in due provvedimenti tuttora in vigore: il decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del Pag. 261982, di recepimento della direttiva 76/893/CEE, che risulta abrogata dalla sopra richiamata direttiva 89/109/CEE. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 1982, oltre a recepire la predetta direttiva del 1976, ha sostituito le disposizioni contenute in materia all'articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, che disciplinava i MOCA demandando al Ministro della salute il compito di fissare con proprio decreto condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego per le sostanze che possono essere cedute ai prodotti alimentari da imballaggi, recipienti o utensili; il decreto legislativo n. 108 del 1992, che ha modificato in vari punti il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 1982, e recepito la stessa direttiva 89/109/CEE, poi abrogata dal regolamento CE 1935/2004. Si sottolinea inoltre che, con decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, aggiornato nel corso del tempo da diversi altri decreti del Ministero in questione, è stata dettata la disciplina dei MOCA con riferimento alle materie, plastiche, gomma, cellulosa rigenerata, carta e cartone, vetro e acciaio inossidabile. Il decreto del Presidente della Repubblica del 1982 originariamente configurava la violazione delle disposizioni sui MOCA come fattispecie penali di natura contravvenzionale; con la depenalizzazione del 1999, le violazioni previste come reato dal decreto del Presidente della Repubblica sono state trasformate in illeciti amministrativi.
  Rammenta che le sanzioni previste da questi provvedimenti attualmente coesistono con le norme di diritto europeo, appare perciò necessario, da un lato, un loro adeguamento alle norme del citato regolamento del 2004 e, dall'altro lato, un recepimento dei nuovi principi previsti dal medesimo regolamento, in quanto innovativi rispetto al passato, e pertanto privi di sanzione in caso di violazione (quali, ad esempio, il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione dei MOCA di cui all'articolo 3; gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 5; l'obbligo di rintracciabilità dei MOCA di cui all'articolo 17). Con riferimento all'articolo 3 del regolamento del 2004, inoltre, segnalo che le buone pratiche di fabbricazione dei MOCA sono state successivamente disciplinate dal regolamento (CE) n. 2023/2006, regolamento a cui intende altresì adeguarsi il presente schema di decreto. Pertanto, il quadro normativo nazionale ora in vigore necessita di essere modificato nel senso della soppressione e sostituzione delle norme precettive e sanzionatorie generali attualmente previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 1982, nella misura in cui le stesse riguardano principi poi trasfusi nel regolamento del 2004 (tra i quali il divieto produrre, detenere per vendere, porre in commercio od usare i MOCA che rendano nocive le sostanze alimentari o pericolose alla salute pubblica o che possano modificare sfavorevolmente le proprietà organolettiche degli alimenti e le norme sull'etichettatura e sulla dichiarazione di conformità dei medesimi). Rispetto all'attuale quadro normativo europeo, lo schema di decreto in esame prevede, infine, l'adeguamento ad ulteriori sanzioni stabilite, come disposto dal regolamento (CE) del 2004, per specifici gruppi di MOCA, successivamente disciplinate con i regolamenti n. 1895/2005 per restringere l'uso di alcuni materiali epossidici (particolarmente reattivi) nei MOCA, n. 282/2008, relativo ai MOCA di plastica riciclata, il n. 450/2009 concernente i materiali attivi e intelligenti e il n. 10/2011 riferito ai MOCA di materia plastica. Infatti, essendo queste fonti normative sovraordinate rispetto al vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 1982 necessitano di apposita trasposizione mediante decreto.
  Nel passare all'esame del contenuto dello schema di decreto legislativo in titolo, segnala che lo stesso si compone di 15 articoli, divisi in quattro titoli: il titolo I contiene disposizioni generali relative alla disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi generali posti dai regolamenti del 2004 e del 2006; il titolo II è relativo alla disciplina sanzionatoria per le violazioni di obblighi posti da disposizioni specifiche adottate a livello europeo per alcuni MOCA; il titolo III, reca disposizioni Pag. 27relative a violazioni di lieve entità ed autorità competenti a disporle; il titolo IV detta, conclusivamente, le disposizioni finali e finanziarie.
  In particolare, fa presente che l'articolo 1 determina il campo di applicazione del provvedimento e le definizioni di riferimento. Pertanto, dopo aver richiamato la disciplina sanzionatoria principale contenuta dal regolamento n. 1935/2004 (comma 1), il comma 2 fa riferimento ai successivi atti normativi europei che dettano l'ulteriore disciplina sanzionatoria in materia, emanati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Lo schema di decreto legislativo, infatti, sanziona la violazione del regolamento a titolo di illecito amministrativo, confermando la scelta di depenalizzazione già effettuata nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 507 del 1999 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio). L'articolo 11, inoltre, introduce un procedimento speciale per la contestazione di violazioni che, per le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, risultino di lieve entità. A seguito della contestazione immediata della violazione (o della notificazione della stessa), l'organo incaricato dell'accertamento diffida il trasgressore a regolarizzare la violazione, dettando le opportune prescrizioni e fissando un termine per provvedere. Oltre il termine di attuazione delle prescrizioni, l'organo verifica l'ottemperanza della diffida, che, se effettiva, determina l'estinzione degli illeciti; in caso contrario, procede con ordinanza-ingiunzione all'irrogazione della sanzione amministrativa (ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689 del 1981). Ai sensi dell'articolo 12, il rapporto relativo all'accertamento delle violazioni sanzionate è presentato, per l'irrogazione delle relative sanzioni, all'autorità amministrativa competente ai sensi delle leggi regionali. Gli articoli da 13 a 15 prevedono, infine, rispettivamente: alcune disposizioni abrogative e modificative della normativa vigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 1982; un rinvio, per quanto non previsto dal decreto legislativo, al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative disciplinato dalla legge n. 689 del 1981; le disposizioni finanziarie finali (una clausola di salvaguardia da nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'applicazione delle norme regionali per la devoluzione dei proventi delle sanzioni e l'aggiornamento biennale – in base agli indici ISTAT –, dell'entità delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto).
  Segnala, infine, che la materia è di competenza regionale: l'attività di accertamento e di eventuale irrogazione delle sanzioni verranno pertanto svolte, come nell'attuale assetto normativo, dalle autorità regionali sulla base delle risorse disponibili.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.