CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 ottobre 2016
702.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 25

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 12.50.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.
Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione Giustizia è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016, per le parti di competenza.
  Rammenta che la materia «giustizia» è trattata nel capitolo IV della Nota in esame, relativo alle riforme e le raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea. In particolare, nella riunione del 12 luglio il Consiglio economia e finanza ha approvato le raccomandazioni specifiche per paese e i pareri sulle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, chiudendo così il ciclo annuale del Semestre europeo, avviato il 26 novembre 2015.
  Segnala che nel testo approvato dal Consiglio vengono confermate le cinque Pag. 26proposte di raccomandazioni delle Commissione indirizzate all'Italia e riguardanti gli aggiustamenti di bilancio e la fiscalità (I), la pubblica amministrazione, il contrasto alla corruzione e la giustizia civile (II), i crediti deteriorati e il settore bancario (III), il mercato del lavoro e la spesa sociale (IV), la concorrenza (V). Nello specifico, la raccomandazione del Consiglio europeo invita l'Italia a riformare l'istituto della prescrizione entro fine 2016; analoga raccomandazione, a provvedere entro metà 2015, era stata trasmessa lo scorso anno. In proposito, la Nota di aggiornamento richiama il disegno di legge in materia di prescrizione del reato (A.S. 1844), approvato dalla Camera nel marzo 2015 e attualmente all'esame del Senato, confermandone nel cronoprogramma l'approvazione entro il 2016.
  Al riguardo, rammenta che l'elemento principale della riforma dell'istituto consiste nella introduzione di nuove ipotesi di sospensione del termine necessario a prescrivere il reato.
  Ricorda, peraltro, che la riforma della prescrizione approvata dalla Camera (A.S. 1844) è ora confluita al Senato nel più ampio disegno di legge del Governo di riforma del processo penale (A.S. 2067-A) ed è attualmente all'esame in Assemblea. La riforma della prescrizione è, dunque, ora parte di una complessa revisione che riguarda tanto il codice penale (possibile estinzione del reato per condotte riparatorie, riordino di alcuni settori del codice, riforma della procedibilità di alcuni reati), quanto il codice di procedura penale (disciplina delle indagini preliminari e dell'archiviazione del reato, riti speciali, udienza preliminare, istruzione dibattimentale e semplificazione delle impugnazioni) e che comprende anche due importanti deleghe al Governo, relative alla riforma delle intercettazioni e dell'ordinamento penitenziario.
  Per quanto concerne la riduzione della durata dei processi civili, sottolinea che il Consiglio europeo raccomanda all'Italia di «ridurre la durata dei procedimenti civili dando attuazione alle riforme e assicurando una gestione efficiente delle cause».
  In relazione a tale aspetto, segnala che la Nota di aggiornamento al DEF descrive le riforme poste in essere dal Governo in quest'ultimo periodo e prevede l'approvazione entro marzo 2017 della riforma del processo civile. L'A.S. 2284, già approvato dalla Camera a marzo di quest'anno, si muove lungo quattro fondamentali linee direttrici: a) specializzazione dell'offerta di giustizia, attraverso l'ampliamento delle competenze del tribunale dell'impresa e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona; b) accelerazione dei tempi del processo civile, attraverso la razionalizzazione dei termini processuali e la semplificazione dei riti – a tal fine è attribuito un ruolo centrale alla prima udienza, è potenziato il carattere impugnatorio dell'appello, sono accelerati i tempi del giudizio in Cassazione mediante un uso più diffuso del rito camerale; c) introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice; d) adeguamento delle norme processuali al processo civile telematico. Attualmente il provvedimento è in corso di esame in Commissione al Senato; entro giugno 2017 della riforma delle procedure di insolvenza. Il Governo richiama il disegno di legge A.C. 3671 dal quale è stata però stralciata la delega per la riforma dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (A.C. 3671-ter), che è stata assegnata in sede referente alla Commissione Attività produttive. Le restanti parti del disegno riformatore (A.C. 3671-bis), volte a ricondurre a unità le diverse procedure di insolvenza, anticipando l'emersione della crisi così da poter intervenire con piani di risanamento, sono tuttora in corso di esame in Commissione Giustizia.
  Fa presente che nella nota di aggiornamento al DEF, il Governo richiama altresì gli interventi contenuti nel recente decreto-legge n. 168 del 2016, in corso di esame per la conversione in legge alla Camera (A.C. 4025).
  Rispetto al provvedimento originario, richiamato nella Nota di aggiornamento, rammenta che la Commissione giustizia ha approvato una serie di modifiche al decreto-legge che ne hanno ampliato il contenuto. Pag. 27Con l'inserimento dell'articolo 1-bis è, infatti, modificato il procedimento di cassazione con la finalità di ridurre il pesante arretrato presso la corte di legittimità. Anticipando quanto previsto per la Cassazione dall'A.S. 2284, è generalizzato l'impiego della procedura in camera di consiglio per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici della Corte, è riformato il procedimento filtro che consente alla Corte di non pronunciarsi su ricorsi che appaiano inammissibili o manifestamente infondati e sono incentivate forme sintetiche di motivazione. Nell'ambito del processo amministrativo telematico, la Commissione ha anche, previsto un obbligo di sinteticità degli atti di parte.
  Rammenta che ulteriori misure segnalate nella Nota sono, rispettivamente, l'autorizzazione ad un programma straordinario di nuove assunzioni, per mille unità di personale, da destinare agli uffici giudiziari e teso ad accompagnare il processo di completa digitalizzazione degli stessi uffici; l'avvio del processo amministrativo telematico (PAT) dal 1 gennaio 2017, con una fase di sperimentazione del sistema avviata dal 1 luglio 2016; la concessione della delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e i giudici di pace.
  Segnala, inoltre, che nel documento, si rammenta che è attualmente all'esame del Ministero della giustizia la relazione conclusiva dei lavori della Commissione ministeriale per la riforma del CSM, finalizzata, tra l'altro, ad accelerare le procedure decisionali per la nomina dei dirigenti degli uffici giudiziari. Attraverso tale riforma, che sarà recepita in un disegno di legge delega, si mira a potenziare i modelli organizzativi degli uffici nella prospettiva di ridurre i tempi di definizione delle controversie e ottimizzare le risorse disponibili. Si fa menzione, infine, dell'avvenuta approvazione della legge che regolamenta le unioni civili fra persone dello stesso sesso unitamente alla nuova disciplina delle convivenze.

  Donatella AGOSTINELLI (M5S) preannuncia la presentazione, da parte dei deputati del suo gruppo, di una proposta alternativa di parere.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

  Martedì 4 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore e la sottosegretaria di Stato ai Rapporti con il Parlamento e coordinamento attività di Governo, Maria Teresa Amici.

  La seduta comincia alle 13.

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.
C. 4025 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 settembre 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, rammenta che la Commissione è oggi convocata per conferire il mandato al relatore a riferire all'Assemblea sul disegno di legge in esame, inserito nel calendario dell'Assemblea a partire dalla seduta pomeridiana odierna al termine delle votazioni. Ricorda che si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto, il cui termine di conversione scade il 30 ottobre prossimo.
  Comunica, quindi, che il Comitato per la legislazione e le Commissioni I, V ed XI hanno espresso il parere di competenza sul provvedimento in discussione. Rammenta, inoltre, che la Commissione Bilancio ha espresso il parere sul testo originario del decreto legge prevedendo delle Pag. 28condizioni che sono state recepite dalla Commissione. Per quanto attiene al parere sul testo risultante dagli emendamenti approvati, informa che la I Commissione ha espresso parere favorevole, mentre non è ancora pervenuto il parere della V Commissione, convocata per la giornata odierna. Avverte, quindi, che la seduta sarà brevemente sospesa, in attesa che la Commissione V esprima il parere di competenza.
  In attesa del parere della Commissione Bilancio sottopone alla Commissione le seguenti correzioni di natura meramente formale, prive di effetti normativi sostanziali, da considerarsi approvate in assenza di obiezioni, facendo presente che è in distribuzione una nota nella quale è dato conto della portata meramente formale di ogni correzione:
   all'articolo 1, comma 1:
   all'alinea, le parole: «del regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto»;
   al secondo capoverso, le parole: «Il collegio giudicante della Corte non può essere composto da» sono sostituite dalle seguenti: «Di ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione non può fare parte» e le parole: «del comma che precede» sono sostituite dalle seguenti: «del terzo comma»;

  all'articolo 3, comma 1:
   le parole: «del regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto» e le parole: «»ad una sede»» sono sostituite dalle seguenti: «», ad una sede»»;

  all'articolo 4:
   al comma 3, le parole: «e alle assegnazioni, in corso» sono sostituite dalle seguenti: «e alle assegnazioni in corso»;

  all'articolo 5:
   al comma 2, capoverso, primo e secondo periodo, le parole: «al momento della data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data»;

  all'articolo 7:
   al comma 1:
   alla lettera a), capoverso 1-ter, le parole: «soggetti al processo amministrativo telematico» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico»;

  alla lettera b), numero 3):
   al capoverso 2-ter, primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 22, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;

  al capoverso 2-quater, le parole: «a depositare» sono sostituite della seguenti: «a depositarli» e le parole: «il sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «il sito internet istituzionale»;

  al comma 2, lettera e):
   all'alinea sono premesse le seguenti parole: «nel titolo IV,»;

  al capoverso Art. 13-bis:
   le parole: «13-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 13-bis.»;
   al comma 1, al primo periodo, le parole: «e l'applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «e sull'applicazione», al terzo periodo, le parole: «della plenaria» sono sostituite dalle seguenti: «dell'adunanza plenaria» e, al quinto periodo, le parole: «è calendarizzata non oltre tre mesi dalla richiesta,» sono sostituite dalle seguenti: «è convocata per una data non successiva a tre mesi dalla richiesta»;
   all'articolo 7-bis, introdotto dall'emendamento del relatore 7.0101, al comma 1, lettera c), capoverso Art. 13-ter, comma 1, le parole «con uno o più decreti» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto»;

Pag. 29

  all'articolo 11:
   al comma 2, dopo le parole: «All'articolo 22, comma 1,» è inserita la seguente: «alinea,» e dopo le parole: «n. 83,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,».

  Daniele FARINA (SI-SEL) fa notare come sia piuttosto insolito che si sottoponga alla Commissione un così rilevante numero di correzioni formali.

  Donatella FERRANTI, presidente, rammenta come le correzioni di natura meramente formale possano comunque essere fatte dalla Presidenza della Commissione, come è avvenuto più volte in passato. In tali casi non venivano sottoposte alla valutazione della Commissione. Tuttavia, anche per ragioni di trasparenza, ritiene più opportuno sottoporre tali correzioni all'esame della Commissione, consentendo così eventuali contestazioni. Per tale ragione potrebbe sembrare che siano aumentate le correzioni formali.
  Prendendo atto che non vi sono obiezioni, avverte che le correzioni di forma si intendono approvate.

  Andrea COLLETTI (M5S) chiede ai rappresentanti del Governo di rendere noto il nominativo del presidente del Tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo, cui si riferisce la proposta emendativa del relatore 7.105, già approvata dalla Commissione.

  Il sottosegretario Maria Teresa AMICI precisa che il Governo non è conoscenza di tale nominativo, in quanto è del tutto irrilevante ai fini della disposizione contenuta nel decreto-legge nella sua formulazione originaria laddove prevede che il presidente del Tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo sia componente della Commissione sul monitoraggio del processo amministrativo telematico.

  Andrea COLLETTI (M5S) auspica che il nominativo del presidente del Tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo, che concorrerà ad integrare il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, sia reso noto dal Governo quanto meno nel corso dell'esame in Assemblea.

  Donatella FERRANTI, presidente, sospende brevemente la seduta.

  La Commissione, sospesa alle 13.20, riprende alle 13.45.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la Commissione Bilancio esprimerà il parere sul provvedimento in titolo direttamente all'Assemblea.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Ermini, a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Donatella FERRANTI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Sull'ordine dei lavori.

  Donatella FERRANTI, presidente, in riferimento alla proposta di legge, a prima firma dell'onorevole Bonafede, C. 1063, recante «Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale», informa che è pervenuta alla presidenza una richiesta del gruppo parlamentare Partito Democratico di differire, data la particolare delicatezza e complessità del provvedimento, peraltro non ancora calendarizzato per l'esame in Assemblea, il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato alle ore 14 di venerdì 7 ottobre prossimo. Nel ritenere che la predetta richiesta possa essere accolta, e tenuto conto del fatto che la Commissione sarà, tra l'altro, impegnata nell'esame dell'A.C. 4008, recante disposizioni in materia di contrasto dello sfruttamento Pag. 30del lavoro in agricoltura, il cui esame sarà avviato dall'Assemblea il 17 ottobre prossimo, avverte, pertanto, che il predetto termine è differito alle ore 15 di lunedì 31 ottobre prossimo.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 13.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012.
C. 3299 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012.
  Fa presente che l'Accordo in questione, che si compone di un breve preambolo e di 9 articoli, è finalizzato a delineare la cornice giuridica entro la quale sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la reciproca comprensione in materia di sicurezza. Come enunciato dall'articolo 1, i suoi principi ispiratori consistono nell'incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, sulla base di condizioni di reciprocità ed uguaglianza ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e gli impegni internazionali assunti dai due Paesi. L'Accordo, la cui fase negoziale è stata avviata nel 2011 per iniziativa della controparte azera, è destinato anche ad incidere positivamente, per quanto informa indiretta, in taluni settori produttivi e commerciali dei due Paesi. Ad esso viene attribuita, inoltre, una valenza stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di interesse politico, alla luce sia degli impegni internazionali assunti dall'Italia in quella regione, sia degli interessi nazionali: va rammentato, in proposito, che l'Armenia è uno dei principali Paesi estrattori di idrocarburi, in particolare di petrolio, con una produzione superiore a 40 milioni di tonnellate l'anno.
  Relativamente al contenuto dell'Accordo, nel soffermarsi sui profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala le disposizioni contenute nell'articolo 4, riguardante le questioni attinenti la giurisdizione. In particolare, si riconosce il diritto di giurisdizione allo Stato ospitante, nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi sul proprio territorio (paragrafo 1). Tuttavia lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso militare o civile, per reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio (paragrafo 2). Nel caso in cui il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le Parti addiverranno ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato (paragrafo 3). Con riferimento alla pienezza della tutela offerta al personale italiano eventualmente inviato in Azerbaijan in esecuzione dell'Accordo, di cui alla clausola di giurisdizione contenuta dall'articolo 4 dell'Accordo, segnalo che nell'Analisi di impatto della regolamentazione che correda il disegno di legge originario (AS 1659) viene precisato che l'Azerbaijan ha Pag. 31abolito la pena di morte nel 1998 e che il Paese, membro dell'Euro-Atlantic Partnership Council in qualità di stato «partner» dell'Organizzazione del Nord-Atlantico, nel 1994 ha sottoscritto l'Accordo tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico e gli altri Stati partecipanti al «Partenariato per la Pace» concernente lo status delle loro forze (PfP SOFA).
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, osserva che lo stesso si compone di cinque articoli. In particolare, gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3, comma 1 valuta gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4) dell'Accordo (relativo alle eventuali consultazioni di rappresentanti delle Parti, da tenersi alternativamente a Baku e a Roma) in euro 4.736 ad anni alterni a decorrere dal 2015; tale onere è posto a carico del Fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2015-2017 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze tramite parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dalle disposizioni dell'Accordo in esame non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad esclusione di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4). L'articolo 5 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015.
C. 3765 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015 (AC. 3765), approvato dal Senato il 20 aprile 2016.
  Segnala che nella relazione introduttiva al disegno di legge A.S. 2099 si afferma che l'Accordo in questione è stato stipulato dopo la decadenza della precedente intesa bilaterale sulla materia, ovvero l'Accordo autorizzato alla ratifica dal Parlamento italiano con la legge 10 gennaio 2004, n. 19, cessato il 20 giugno 2014.
  Evidenzia che anche il nuovo Accordo riveste notevole rilevanza, attesa la localizzazione della Giordania nella cruciale area mediorientale, rispetto alla quale si spera di contribuire in direzione di una maggiore stabilità, ma anche per i possibili effetti su alcuni settori produttivi dei due Paesi, segnatamente quelli interessati ai materiali per la difesa e alla filiera logistica.
  Nel passare all'esame del contenuto dell'Accordo, composto da un breve preambolo e da 12 articoli, segnala che mi soffermerà esclusivamente sugli aspetti di stretta competenza della Commissione Giustizia.
  In particolare, rammenta che l'articolo 4 concerne la competenza giurisdizionale sul personale militare e civile ospite nel quadro della collaborazione prevista dall'Accordo in esame: fermo restando il principio del rispetto dell'ordinamento Pag. 32giuridico del Paese ospitante, il comma 2 individua le tipologie di reato commesse da personale della Parte inviante che verranno punite in via prioritaria da quest'ultimo Paese, in base alla propria legislazione. Non saranno comminate, o comunque non saranno eseguite, sanzioni penali, quali ad esempio la pena capitale, che la Parte ricevente intenda applicare, ma che contrastino con i principi fondamentali in vigore nel territorio della Parte inviante. La protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da attività condotte conformemente all'Accordo in esame è, invece, oggetto dell'articolo 7.
  Per quanto concerne il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del nuovo Accordo di cooperazione tra Italia e Giordania nel settore della difesa, già approvato dal Senato il 20 aprile 2016, segnala che lo stesso si compone di cinque articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica medesima e il relativo ordine di esecuzione, gli articoli 3 e 4 recano rispettivamente la copertura finanziaria e la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 5, come di consueto, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Ciò premesso, propone di esprimere in discussione parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 13.25.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 700 del 29 settembre 2016, a pagina 22 seconda colonna, ventinovesima riga, dopo le parole: «7. 0101. Il Relatore.», aggiungere le seguenti «Art. 8. – Al comma 1, capoverso articolo 53-ter, primo periodo, sostituire le parole: tabella A allegata al presente provvedimento con le seguenti: tabella A allegata al decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, e di cui agli articoli 19-ter e 19-quater del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426. 8. 100. Il Relatore.»