CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 settembre 2016
693.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 15 settembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 9.05.

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.
C. 3139-A, approvata dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 settembre 2016, e delle proposte emendative ad esso riferite.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento predisposta dal competente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché la unita nota di verifica della relazione medesima redatta dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato).

  Susanna CENNI (PD), relatrice, nell'evidenziare preliminarmente come i recenti fatti di cronaca rendano ancora più urgente la necessità di predisporre efficaci misure legislative volte a contrastare i fenomeni del bullismo e, in modo particolare, Pag. 59del cyberbullismo, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento in titolo:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 3139-A, approvato dal Senato, recante Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;
   preso atto della relazione tecnica trasmessa dal Governo, da cui si evince che:
   all'articolo 1, al fine di evitare il verificarsi di nuovi o maggiori oneri, appare necessario specificare che le azioni di carattere formativo ed educativo sono rivolte agli infraventunenni che frequentano le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado;
   l'articolo 2, che prevede, tra l'altro, che il Garante per la protezione dei dati personali – senza dover attendere la richiesta degli interessati – intervenga direttamente qualora il responsabile non abbia provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo entro le 24 ore successive al ricevimento dell'istanza, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri non quantificati e privi della necessaria copertura finanziaria, giacché, rispetto al testo trasmesso dal Senato, configura un vero e proprio obbligo di vigilanza a carico del Garante medesimo;
   il piano di azione integrato per il bullismo e cyberbullismo e il sistema di raccolta dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni oggetto del presente provvedimento, di cui all'articolo 3, comma 2, potranno essere realizzati con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, posto che la funzionalità della piattaforma di raccolta dati e di monitoraggio prevista dal disposto normativo si configura come un adeguamento della piattaforma attualmente in uso presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e che i necessari adeguamenti tecnici, peraltro di minima entità, rientrano nel contratto di manutenzione della piattaforma informatica;
   l'articolo 3, comma 4-bis, che prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predisponga periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati, appare suscettibile di determinare oneri non quantificati e privi della necessaria copertura finanziaria, in quanto non realizzabili con le risorse disponibili a legislazione vigente;
   l'articolo 4, che prevede l'adozione di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto tali adempimenti rientrano tra quelli già svolti dal Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nell'ambito del programma di spesa 1.3 «Giustizia minorile e di comunità» che reca uno stanziamento di euro 145.265.690 per l'anno 2016, di euro 147.371.055 per l'anno 2017 e di euro 147.246.053 per l'anno 2018;
   appare necessario precisare che l'attività formativa del personale scolastico prevista dall'articolo 4, commi 2 e 2-bis, presenta carattere sperimentale e risulta limitata al solo triennio 2016-2018, conformemente alla relativa autorizzazione di spesa indicata all'articolo 5, comma 2;
   la promozione, da parte dei servizi sociali territoriali, di specifici progetti personalizzati, Pag. 60volti a sostenere i minori vittime di atti di bullismo e cyberbullismo nonché a rieducare i minori artefici di tali condotte, di cui all'articolo 4, comma 4-bis, sarà svolta, come espressamente indicato dalla norma, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   l'articolo 4-bis, che prevede che il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo, qualora lo ritenga necessario, convochi rappresentanti dei servizi sociali e sanitari territoriali, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti di bullismo o cyberbullismo, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una disposizione di natura ordinamentale;
   ritenuto che:
    all'articolo 1 sia necessario specificare che le azioni di carattere formativo ed educativo sono rivolte agli infraventunenni che frequentano le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado;
    l'emendamento 2.100 delle Commissioni, non comportando più, analogamente a quanto già previsto dal testo trasmesso dal Senato, un vero e proprio obbligo di vigilanza in capo al Garante per la protezione dei dati personali, sia suscettibile di superare le criticità evidenziate dalla relazione tecnica con riferimento all'articolo 2;
    appare necessario introdurre una apposita autorizzazione di spesa, di ammontare pari a 50 mila euro annui a decorrere dal 2017, volta a finanziare lo svolgimento delle periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di cui all'articolo 3, comma 4-bis, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto nel bilancio triennale 2016-2018, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;
    all'articolo 4, comma 2, appare necessario precisare che l'attività formativa del personale scolastico presenta carattere sperimentale e risulta limitata al solo triennio 2016-2018;
    esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che frequentano le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado;

  All'articolo 2, sia approvato l'emendamento 2.100 delle Commissioni.

  All'articolo 3, comma 4-bis, dopo la parola: predispone aggiungere le seguenti: , nei limiti delle risorse di cui al comma 4-quater, primo periodo,.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 3, dopo il comma 4-ter aggiungere i seguenti:
  4-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per Pag. 61l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  All'articolo 4, comma 2, primo periodo, dopo la parola: includono aggiungere le seguenti: , in via sperimentale, per il triennio 2016-2018».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice sul testo del provvedimento.

  Francesco CARIELLO (M5S) preannunzia il voto di astensione del gruppo MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere della relatrice, in ragione del fatto che l'adozione di misure efficaci per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo avrebbe richiesto lo stanziamento di risorse finanziarie decisamente superiori rispetto a quelle previste dal provvedimento in esame.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, fermo rimanendo l'auspicio che, come evidenziato dal deputato Cariello, alle azioni di contrasto dei fenomeni in parola possano essere progressivamente destinate crescenti risorse finanziarie, ritiene tuttavia che le misure contenute nel provvedimento rappresentino un primo e rilevante passo in avanti nella direzione di un effettivo contrasto dei predetti fenomeni.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice sul testo del provvedimento in esame.

  Edoardo FANUCCI, presidente, fa presente che, oltre alle altre proposte emendative relative al testo del provvedimento, sono stati trasmessi dall'Assemblea alcuni subemendamenti riferiti all'emendamento 2.100 delle Commissioni. Avverte quindi che, poiché il parere favorevole testé approvato dalla Commissione sul testo del provvedimento è stato, tra l'altro, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione del citato emendamento, i subemendamenti ad esso riferiti non saranno oggetto di esame, giacché le condizioni poste ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione non sono subemendabili.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, comunica che, in data odierna, l'Assemblea, come dianzi accennato dal presidente, ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti.
  A tale riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Quintarelli 3.53, che sostituisce l'articolo 3 prevedendo tra l'altro, al comma 2, che nell'ambito del sistema di raccolta dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno i dati resi anonimi siano pubblicati per finalità statistiche in formato aperto e riutilizzabile al fine di favorire la ricerca e lo studio. Essa prevede inoltre, al comma 3, che la Presidenza del Consiglio dei ministri predisponga periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul cyberbullismo anche attraverso la promozione di concorsi rivolte alle scuole e reti territoriale di educazione tra pari;
   Colonnese 4.21, che sopprime la previsione secondo cui la promozione da parte delle istituzioni scolastiche dell'educazione all'uso consapevole della rete internet deve avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
   Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali appare opportuno un chiarimento da parte del Governo, segnala le seguenti:
   Centemero 1.73, che è volta ad ampliare il campo di applicazione delle disposizioni in esame anche ai discorsi d'odio on line, in particolare estendendo ad essi le previsioni in materia di formazione del personale scolastico. Al riguardo, ritiene Pag. 62opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito degli stanziamenti previsti all'articolo 5, comma 2, e comunque senza muovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Quintarelli 2.53, che modifica il contenuto dei commi 1 e 2 dell'articolo 2, prevedendo in particolare che l'istanza per la segnalazione degli episodi di cyberbullismo possa essere inoltrata anche al titolare del trattamento dei dati ed attribuendo al Garante per la protezione dei dati personali uno specifico compito di vigilanza. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il Garante per la protezione dei dati personali possa fare fronte ai compiti ad esso assegnati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza muovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Di Vita 4.57, che prevede che i bandi per accedere ai finanziamenti di progetti di contrasto del bullismo e del cyberbullismo, l'entità dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati sul sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
   Lorefice 4.28, che prevede che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, promuovono l'istituzione di centri di ascolto psicologico ovvero uno spazio dedicato prioritariamente ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo della scuola, la famiglia e i loro coetanei. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
   Quintarelli 4-bis.50, che prevede che i Piani delle offerte formative (POF) sono integrati con la previsione di moduli didattici sul bullismo, cyberbullismo, pari opportunità e gestione dei conflitti, cittadinanza digitale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
   Palmieri 4-bis.54, che prevede che, qualora l'autore delle condotte di bullismo e cyberbullismo sia un minore di anni quattordici, la famiglia o i tutori e i dirigenti scolastici sono tenuti a predisporre un piano di rieducazione negli istituti scolastici di appartenenza, oltre l'orario scolastico, secondo le modalità ritenute più adeguate. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
   Grillo 5.02, che reca misure di contrasto all'istigazione al suicidio, prevedendo, tra l'altro, che la Polizia postale e delle comunicazioni svolga le attività occorrenti per il contrasto del delitto di istigazione al suicidio da chiunque commesso nei confronti di un minore degli anni diciotto mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. Essa prevede inoltre che il Ministro dell'interno promuova un piano integrato per la prevenzione primaria del suicidio legato al cyberbullismo. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
   Baroni 6-bis.56, che riguarda l'adozione di programmi di giustizia riparativa, prevedendo, tra l'altro, che l'autorità giudiziaria si avvale dei centri di mediazione presenti sul territorio. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

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  Infine, nell'esprimere parere favorevole sull'emendamento 2.100 delle Commissioni, alla cui approvazione risulta condizionato il parere favorevole deliberato sul testo del provvedimento, fa presente che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, giacché suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 2.100 delle Commissioni e nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Vincenzo CASO (M5S) chiede alla rappresentante del Governo di voler riconsiderare il parere contrario formulato sugli emendamenti Di Vita 4.57 e Lorefice 4.28. A suo giudizio, infatti, la prima delle due proposte emendative citate non sarebbe suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che le attività di pubblicazione ivi previste si riferiscono ai siti internet degli uffici scolastici regionali già esistenti ed operanti, mentre la seconda reca adempimenti che potrebbero essere espletati avvalendosi delle risorse, anche finanziarie, di cui dispongono, nell'ambito della propria autonomia, le singole istituzioni scolastiche.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel segnalare che gli emendamenti Di Vita 4.57 e Lorefice 4.28 non risultano corredati di specifica relazione tecnica che ne asseveri la neutralità dal punto di vista finanziario, manifesta tuttavia la propria disponibilità ad effettuare immediatamente un ulteriore approfondimento circa i contenuti delle predette proposte emendative sulla base di una interlocuzione diretta con i competenti uffici del Governo.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta al fine di consentire alla rappresentante del Governo di svolgere le verifiche del caso sugli emendamenti Di Vita 4.57 e Lorefice 4.28, come richiesto dal deputato Caso.

  La seduta, sospesa alle 9.20, riprende alle 9.25.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, all'esito dell'istruttoria supplementare svolta presso i competenti uffici, modifica la valutazione in precedenza formulata sull'emendamento Di Vita 4.27, sul quale esprime pertanto nulla osta. Avverte che rimane invece fermo il parere contrario in precedenza espresso sull'emendamento Lorefice 4.28, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi della necessaria copertura finanziaria.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.73, 2.53, 3.53, 4.21, 4.28, 4-bis-50, 4-bis.54 e 6-bis.56 e sull'articolo aggiuntivo 5.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, infine, di esprimere parere favorevole sull'emendamento 2.100 delle Commissioni e nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 15 settembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.15.

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DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.
C. 4025 Governo.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa, che esso è corredato di relazione tecnica e che al provvedimento è allegato inoltre un prospetto riepilogativo degli oneri, riferito alle annualità 2016-2019. Evidenzia altresì che la relazione tecnica include un prospetto recante le proiezioni decennali degli oneri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e all'articolo 2, comma 3.
  Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Circa l'articolo 1, concernente la destinazione di magistrati dell'Ufficio del massimario a funzioni di legittimità, nel prendere atto di quanto affermato dalla relazione tecnica – che esclude effetti finanziari diretti, in quanto ai magistrati dell'Ufficio del massimario non saranno corrisposte indennità o emolumenti aggiuntivi per l'applicazione alle sezioni della Cassazione – considera comunque utile acquisire una valutazione del Governo, volta ad escludere effetti indiretti, conseguenti ad eventuali pretese di carattere economico collegate allo svolgimento, la cui durata non è precisata dalla norma, di mansioni superiori.
  In merito all'articolo 2, comma 1, riguardante i tirocini formativi, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la disposizione si limita ad ampliare le modalità di svolgimento di attività di formazione già prevista a legislazione vigente.
  In relazione all'articolo 2, commi da 2 a 5, recante misure straordinarie per la copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, rileva, preliminarmente, che sia le disposizioni del comma 2 sia quelle del comma 3 trovano applicazione per le assunzioni effettuate in esito ai concorsi per posti di magistrato ordinario già in corso di svolgimento. In proposito segnala che, alla data del 13 settembre 2016, risultano in corso di svolgimento il concorso a 340 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 5 novembre 2014, per il quale sono in corso le prove orali e il concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 22 ottobre 2015, per il quale è in corso la correzione delle prove scritte, svolte nei giorni 5, 6 e 8 luglio 2016. Rileva, infine, che la quantificazione dell'onere recato dal comma 2 è basata sul presupposto che, in esito a detti concorsi, il numero delle assunzioni che potranno essere effettuate (rispettivamente 340 e 350 unità) sia incrementato di 30 unità. Alla luce di tali premesse osserva, in primo luogo, che la platea di beneficiari sulla base della quale è effettuata la quantificazione degli oneri recati dal comma 2 (30 magistrati assunti in aggiunta alle 690 assunzioni già autorizzate in forza dei concorsi in fase di svolgimento) non coincide con quella utilizzata per la quantificazione degli oneri recati dal comma 3, che valuta una platea di soli 600 magistrati vincitori, 300 per ciascuno dei predetti concorsi. Considerato che le disposizioni del comma 2 implicano l'assunzione di un numero di magistrati superiore ai posti messi a concorso, riterrebbe necessario adeguare l'onere derivante dal comma 3 all'ipotetica platea considerata ai fini della quantificazione degli oneri riferiti al comma 2, pari a 720 unità (340 del concorso del 2014 + 350 del concorso del 2015 + 30 unità aggiuntive). Osserva altresì che, ai fini della quantificazione dell'onere recato dal comma 3, le tabelle esposte dalla relazione Pag. 65tecnica sembrano ipotizzare l'assunzione a decorrere dal 1o gennaio 2016 dei vincitori del concorso bandito nel 2014 e l'assunzione a decorrere dal 1o gennaio del 2017 dei vincitori del concorso bandito nel 2015. La prima ipotesi appare peraltro superata alla luce dello stato delle suindicate procedure in corso; allo stesso modo, non sembrerebbe plausibile l'assunzione dal 1o gennaio 2017 di coloro che hanno partecipato al concorso bandito nel 2015, non essendo ancora stata conclusa la correzione delle prove scritte. Considerato che l'onere per singola unità di personale si manifesterebbe solo tra il 13o ed il 24o mese ed il 37o ed il 48o mese a partire dalla data di assunzione, ne consegue che un eventuale slittamento della predetta data di decorrenza delle assunzioni è suscettibile di incidere sulla modulazione temporale dell'onere stesso e sulla relativa quantificazione annua. In ordine a quanto sopra evidenziato, ravvisa la necessità di acquisire chiarimenti dal Governo.
  Rileva, infine, che la quantificazione dell'onere recato dal comma 2 è riferita ad una disposizione che prevede che il numero delle assunzioni effettuabili per ciascun concorso possa essere ampliato fino al 10 per cento dei posti messi a concorso; la quantificazione del relativo onere è peraltro effettuata ipotizzando un incremento complessivo del numero dei posti pari a 30. Pur tenendo conto dell'andamento storico dei concorsi già svolti, che spesso non hanno determinato la totale copertura dei posti messi a concorso, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a verificare la prudenzialità dell'ipotesi adottata, tenuto conto che, per il solo concorso bandito nel 2015, i posti aggiuntivi ammonterebbero potenzialmente a 35 unità.
  In ordine all'articolo 3, relativo alle limitazioni alla mobilità dei magistrati, e all'articolo 4, concernente le limitazioni alla mobilità del personale dell'amministrazione della giustizia, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Con riferimento all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 10, riguardanti il trattenimento in servizio di magistrati, rammenta che le disposizioni in esame sono volte a consentire il trattenimento in servizio dei magistrati in possesso di specifici requisiti. Tali disposizioni, pertanto, attenuano la portata delle previsioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 90 del 2014, cui erano ascritti – complessivamente – effetti netti di maggiore spesa per la finanza pubblica. Ricorda che, al comma 3 dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge, non sono stati specificamente ascritti effetti ai fini dei saldi dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014. Inoltre, al provvedimento (articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2015) che ha prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi. Tanto premesso, evidenzia che, in linea di principio, il trattenimento in servizio sembrerebbe suscettibile, anche alla luce della quantificazione contenuta nella relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 90 del 2014, di determinare effetti finanziari; ciò con particolare riferimento alla maggiore spesa per trattamento di fine servizio – TFS, dovuta al protrarsi della permanenza in servizio, e alla rimodulazione temporale dei relativi oneri annui, rispetto alle previsioni già scontate ai fini dei tendenziali. Pur tenendo conto della ristretta platea di soggetti interessati, reputa utile acquisire dal Governo dati ed elementi utili a verificare se, in ragione dei predetti fattori, possano prodursi effetti finanziari apprezzabili sui saldi di finanza pubblica.
  A proposito dell'articolo 5, comma 2, riguardante il conferimento a magistrati di funzioni direttive giudicanti di legittimità, osserva che la modifica normativa non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le disposizioni non intervengono sul numero complessivo di incarichi conferiti.
  Circa l'articolo 6, concernente la rimodulazione del ruolo organico della magistratura Pag. 66ordinaria, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Riguardo all'articolo 7, recante disposizioni sul processo amministrativo telematico, prende atto che la partecipazione ai lavori della Commissione di monitoraggio è espressamente prevista a titolo gratuito. Andrebbero comunque forniti elementi volti ad escludere oneri connessi ad eventuali rimborsi o emolumenti di carattere non retributivo e a confermare la neutralità finanziaria della partecipazione di esperti, anche esterni alla pubblica amministrazione, ai lavori della Commissione.
  In merito all'anticipazione al 1o gennaio 2017 della piena applicazione della disciplina relativa al processo amministrativo telematico (PAT), con conseguente venir meno della fase transitoria già prevista fino al 31 marzo 2017, ritiene che andrebbero forniti elementi di valutazione volti ad escludere aggravi di carattere amministrativo ed operativo, non fronteggiabili con le risorse disponibili, come ridefinite dalle misure di cui ai successivi articoli 8 e 9 del decreto, che fanno espresso riferimento all'avvio e all'attuazione del PAT.
  In ordine all'articolo 8, relativo all'Ufficio per il processo amministrativo, pur prendendo atto di quanto indicato dalla relazione tecnica, reputa opportuno acquisire elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità di dare attuazione alle misure organizzative in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente, come espressamente previsto dalle disposizioni in esame.
  Relativamente all'articolo 9, recante disposizioni per l'efficienza della giustizia amministrativa, rileva che la quantificazione dell'onere appare coerente con i parametri forniti dalla relazione tecnica.
  In merito all'articolo 11, recante disposizioni finanziarie, con riferimento ai commi da 1 a 3, evidenzia che la quantificazione appare coerente con i parametri indicati dalle relazioni tecniche allegate a precedenti norme vertenti sulla medesima materia. Ritiene peraltro opportuno che sia acquisita la valutazione del Governo in merito alla riduzione del numero di unità di personale acquisite dal Ministero della giustizia e provenienti dagli enti di area vasta al fine di escludere che tale previsione possa interferire con il pieno conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati per tali ultimi enti.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva preliminarmente che l'articolo 2, comma 5, del presente decreto reca un'autorizzazione di spesa di euro 5.804.334 per l'anno 2017, di euro 6.214.395 per l'anno 2018, di euro 3.200.550 per l'anno 2019, di euro 3.254.431 per l'anno 2020, di euro 3.542.388 per l'anno 2021, di euro 3.563.285 per l'anno 2022, di euro 3.627.380 per l'anno 2023, di euro 3.702.158 per l'anno 2024, di euro 3.766.254 per l'anno 2025 e di euro 3.841.032 annui a decorrere dall'anno 2026, volta a fronteggiare gli oneri derivanti: dall'aumento del contingente dei concorrenti idonei al concorso in magistratura ordinaria che possono essere nominati magistrati ordinari in tirocinio, in una misura comunque non superiore al 10 per cento dei posti messi a concorso, estendendo l'applicazione di tale disciplina anche alle procedure concorsuali in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto (articolo 2, comma 2, lettera a), e comma 4); dalla riduzione da 18 a 12 mesi, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 26 del 2006, della durata del tirocinio dei magistrati dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 e successivamente nominati (articolo 2, comma 3).
  Ciò posto, rileva che il comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto dispone che alla copertura dei suddetti oneri si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario ed il completamento del processo telematico, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015). Contestualmente, il comma 1 del medesimo articolo 11 reca una ulteriore riduzione, rispetto al quadro Pag. 67normativo previgente, del numero massimo di unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta – che viene ora fissato a complessive 1.075 unità (di cui 685 nel corso del 2016 e 390 nel corso del 2017) – di cui è prevista per gli anni 2016 e 2017 l'acquisizione da parte del Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014, e successive modificazioni, con oneri posti a carico del predetto Fondo.
  Segnala che, in relazione alla citata riduzione delle unità di personale da acquisire, i successivi commi 2 e 3 dell'articolo 11 provvedono al conseguente aggiornamento degli oneri imputati al citato Fondo, che vengono ridotti di 6,256 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2016, in tal modo rendendosi disponibile un importo di pari entità a valere sulle risorse del Fondo medesimo, da destinare alla copertura degli oneri indicati all'articolo 2, comma 5, del presente provvedimento.
  Al riguardo, da un punto di vista meramente formale, reputa opportuno: da un lato, riferire in maniera più puntuale la novella legislativa recata dal comma 2 dell'articolo 11, relativa al decremento degli oneri conseguente alla ridotta acquisizione di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, all'alinea dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, anziché, come attualmente previsto dal testo, all'articolo 22, comma 1, del citato decreto-legge; dall'altro, precisare – al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto – il carattere annuale degli oneri decorrenti, in una misura pari ad euro 3.841.032, a far data dal 2026, in linea con quanto peraltro già previsto dalla norma di autorizzazione della spesa contenuta all'articolo 2, comma 5.
  Osserva che il successivo comma 6 del medesimo articolo 11 reca invece la copertura finanziaria degli oneri di personale, pari a 2.553.700 euro a decorrere dal 2017, derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, in base al quale viene disposta l'assunzione straordinaria di 53 unità di personale a tempo indeterminato presso il Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali. In particolare, la disposizione in commento stabilisce che alla copertura dei sopra menzionati oneri si provveda mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011, già destinate, dal comma 11-bis del medesimo articolo 37, alle spese di funzionamento della giustizia amministrativa, che restano pertanto acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. In proposito, segnala che le risorse in parola sono quelle relative al maggior gettito derivante dall'incremento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo nelle controversie di competenza del giudice amministrativo che, ai sensi del citato comma 10, secondo periodo, debbono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa.
  Rammenta, altresì, che ai sensi del comma 11-bis del medesimo articolo 37, le risorse confluite nel predetto capitolo sono destinate – in ragione di un terzo per ciascuna finalizzazione – all'assunzione di personale di magistratura amministrativa, all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli specifici obiettivi indicati nel successivo comma 12, nonché alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
  Sul punto ritiene opportuno acquisire dal Governo:
  - una rassicurazione in ordine al fatto che l'utilizzo delle risorse previste a copertura non sia suscettibile di pregiudicare altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime, posto che le somme già destinate alle spese di funzionamento della giustizia amministrativa, ai sensi del citato comma 11-bis, sarebbero ora indirizzate ad una diversa finalità, ossia all'assunzione straordinaria a tempo indeterminato di 53 unità di personale prevista dall'articolo 9 del presente decreto; Pag. 68
  - un chiarimento circa la coerenza della clausola di copertura finanziaria, in considerazione del fatto che essa provvede a fronteggiare un onere permanente di carattere inderogabile mediante il ricorso ad una quota delle maggiori entrate derivanti dall'incremento del contributo unificato nei procedimenti presso il giudice amministrativo, come tali accertabili, in linea di principio, solo a consuntivo, salvo quanto recentemente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, dal comma 1-bis dell'articolo 23 della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 90 del 2016, che consente di commisurare gli stanziamenti da iscrivere in bilancio all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente.
  Dal punto di vista formale, in relazione all'articolo 11, comma 6, del presente decreto, ritiene invece necessario precisare il carattere annuale degli oneri decorrenti – in una misura pari, come detto, ad euro 2.553.700 – a far data dal 2017.

  Il viceministro Enrico MORANDO, dichiarandosi pronto a fornire alcuni dei chiarimenti richiesti dal relatore, segnala la necessità di acquisire ulteriori elementi informativi per fornire una completa risposta alle richieste del relatore.

  Rocco PALESE, presidente, pur prendendo atto della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo, ritiene comunque opportuno che tutti i chiarimenti richiesti siano forniti in una successiva seduta. Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 15 settembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.
Atto n. 308.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 luglio 2016.

  Rocco PALESE, presidente, ricorda che la Commissione è in attesa dei chiarimenti del Governo in merito alle questioni concernenti i profili di carattere finanziario del provvedimento in esame.

  Il viceministro Enrico MORANDO assicura che i soggetti pubblici interessati dalle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 8, in materia di assunzione e gestione del servizio, svolgeranno gli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal momento che le predette disposizioni stabiliscono le modalità di svolgimento di attività già di competenza degli enti locali.
  Evidenzia quindi che gli adempimenti previsti dall'articolo 15, in materia di competenze delle Autorità indipendenti, costituiscono attribuzioni tipiche delle Autorità indipendenti e, come tali, rientrano nell'attività normalmente svolta dalle stesse, e pertanto le Autorità interessate provvederanno a tali adempimenti mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In relazione all'articolo 16, che attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico anche le funzioni di regolazione, sanzionatorie e di controllo del ciclo dei rifiuti, così rinominandola Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), segnala che lo stesso non comporta nuovi o maggiori oneri a Pag. 69carico della finanza pubblica, atteso che l'Autorità provvede al proprio finanziamento con i contributi a carico degli operatori del settore.
  Inoltre, per quanto riguarda gli oneri connessi alle nuove funzioni di cui all'articolo 17, osserva che l'Autorità di regolazione dei trasporti provvederà agli stessi, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, con le risorse derivanti dal contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi erogati. Tali funzioni saranno assolte avvalendosi del personale già in forza all'Autorità o di quello che sta per essere assunto ad esito delle procedure concorsuali di reclutamento che sono ormai in fase conclusiva, e pertanto non occorrerà variare l'aliquota del predetto contributo per far fronte alle nuove funzioni.
  Con riferimento all'articolo 22, volto a definire modalità di adeguamento e innovazione infrastrutturale nell'ambito degli obblighi contrattuali nel trasporto pubblico locale, osserva che sono da escludere effetti finanziari collegati ad eventuali incrementi dei costi sostenuti dalle amministrazioni interessate, in particolare connessi all'adeguamento del materiale rotabile e all'innovazione infrastrutturale degli impianti, poiché l'onere per il mantenimento e per il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti è posto a carico delle imprese affidatarie. Prosegue segnalando che la presenza nel contratto di servizio dei costi relativi alla manutenzione straordinaria ed al rinnovo del materiale rotabile è coerente con le disposizioni sui costi standard già approvate e in corso di emanazione e che i costi standard sono stati altresì definiti in modo da garantire, mediamente, una riduzione complessiva dei costi di erogazione del servizio perché tende a superare le ampie inefficienze oggi esistenti. Osserva peraltro che il rinnovo del materiale rotabile, agevolato dal contributo pubblico straordinario previsto dalla legge di stabilità 2016, consente a regime una significativa riduzione dei costi in termini di manutenzione e di effettiva erogazione del servizio in tutte le sue potenzialità, garantendo un incremento dei ricavi. Pertanto dall'applicazione delle citate disposizioni dell'articolo 22 non si determinano incrementi della parte di corrispettivo a carico del bilancio dell'ente locale e quindi della fiscalità locale.
  Assicura poi che il regime dei rimborsi previsti dall'articolo 27 a favore dell'utenza nel trasporto pubblico locale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché l'individuazione di forme più rigorose di rimborso del prezzo del biglietto è volta a stimolare l'efficienza nell'erogazione del servizio.
  Segnala infine che le risorse collegate alle misure di premialità di cui all'articolo 33 sono quelle già previste dalla legislazione vigente.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (atto n. 308),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   i soggetti pubblici interessati dalle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 8, in materia di assunzione e gestione del servizio, svolgeranno gli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal momento che le predette disposizioni stabiliscono le modalità di svolgimento di attività già di competenza degli enti locali;
   gli adempimenti previsti dall'articolo 15, in materia di competenze delle Autorità indipendenti, costituiscono attribuzioni tipiche delle Autorità indipendenti e, come tali, rientrano nell'attività normalmente svolta dalle stesse, e pertanto le Autorità interessate provvederanno a tali Pag. 70adempimenti mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   l'articolo 16, che attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico anche le funzioni di regolazione, sanzionatorie e di controllo del ciclo dei rifiuti, così rinominandola Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che l'Autorità provvede al proprio finanziamento con i contributi a carico degli operatori del settore;
   agli oneri connessi alle nuove funzioni di cui all'articolo 17 l'Autorità di regolazione dei trasporti provvederà, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, con le risorse derivanti dal contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi erogati;
   tali funzioni saranno assolte avvalendosi del personale già in forza all'Autorità o di quello che sta per essere assunto ad esito delle procedure concorsuali di reclutamento che sono ormai in fase conclusiva, e pertanto non occorrerà variare l'aliquota del predetto contributo per far fronte alle nuove funzioni;
   con riferimento all'articolo 22, volto a definire modalità di adeguamento e innovazione infrastrutturale nell'ambito degli obblighi contrattuali nel trasporto pubblico locale, sono da escludere effetti finanziari collegati ad eventuali incrementi dei costi sostenuti dalle amministrazioni interessate, in particolare connessi all'adeguamento del materiale rotabile e all'innovazione infrastrutturale degli impianti, poiché l'onere per il mantenimento e per il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti è posto a carico delle imprese affidatarie;
   la presenza nel contratto di servizio dei costi relativi alla manutenzione straordinaria ed al rinnovo del materiale rotabile è coerente con le disposizioni sui costi standard già approvate ed in corso di emanazione;
   i costi standard sono stati altresì definiti in modo da garantire, mediamente, una riduzione complessiva dei costi di erogazione del servizio perché tende a superare le ampie inefficienze oggi esistenti;
   peraltro il rinnovo del materiale rotabile, agevolato dal contributo pubblico straordinario previsto dalla legge di stabilità 2016, consente a regime una significativa riduzione dei costi in termini di manutenzione e di effettiva erogazione del servizio in tutte le sue potenzialità, garantendo un incremento dei ricavi;
   pertanto dall'applicazione delle citate disposizioni dell'articolo 22 non si determinano incrementi della parte di corrispettivo a carico del bilancio dell'ente locale e quindi della fiscalità locale;
   il regime dei rimborsi previsti a favore dell'utenza nel trasporto pubblico locale dall'articolo 27 non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché l'individuazione di forme più rigorose di rimborso del prezzo del biglietto è volto a stimolare l'efficienza nell'erogazione del servizio;
   le risorse collegate alle misure di premialità di cui all'articolo 33 sono quelle già previste dalla legislazione vigente;
esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

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