CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 giugno 2016
664.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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AUTORIZZAZIONI AD ACTA.

  Mercoledì 29 giugno 2016. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 10.15.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Luigi Cesaro (doc. IV, n. 16).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 28 giugno 2016.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha formulato una proposta volta al diniego dell'autorizzazione e che, come concordato, oggi si svolgeranno le dichiarazioni di voto e la votazione su tale proposta.
  Chiede pertanto se vi siano interventi in dichiarazione di voto.

  Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-CR) ritiene che si tratti di un classico caso di intercettazioni «mirate», con evidente violazione dell'articolo 68 della Costituzione. Quanto emerge dagli atti appare indiscutibile ed ulteriori approfondimenti sarebbero superflui. Preannuncia il voto favorevole sulla proposta di diniego dell'autorizzazione formulata dal relatore.

  Mariano RABINO (SCpI) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di diniego dell'autorizzazione formulata dal relatore.

  Paola CARINELLI (M5S) osserva che il relatore, nell'illustrare la sua proposta, si è basato su due elementi – a suo dire fondamentali – per riconoscere la violazione del principio dell'articolo 68 della Costituzione da parte dei magistrati e, quindi, giungere a proporre alla Giunta il diniego della richiesta di utilizzo di intercettazioni.
  In primo luogo, egli sostiene che, nel momento in cui il magistrato afferma che «(...) appare indispensabile sulla scorta delle emergenze sin qui acquisite estendere le intercettazioni alle utenze in uso a De Siano Domenico, Capone Donato, Rando Vincenzo e Regine Francesco, perché è verosimile che i soggetti di cui si chiede l'intercettazione comunicando tra loro e con terzi, attraverso il mezzo telefonico, forniscano utili spunti investigativi assolutamente necessari per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione delle singole responsabilità, procurando un esito favorevole per le indagini, con particolare riferimento alla ipotizzabile interferenza politica in relazione Pag. 8alle gare di appalto di cui si tratta manovrate da una regia diretta da Cesaro Luigi – Presidente della Provincia – attraverso i consiglieri De Siano e Capone (...)», automaticamente ne discenda che il magistrato intendesse intercettare indirettamente il Cesaro.
  A tale proposito, rileva come nessuna autorizzazione preventiva sia più richiesta per l'apertura di una indagine a carico di un parlamentare e considera quindi rientrare nel pieno diritto e nel rispetto della legge la volontà del magistrato di acquisire tutte le prove che possano supportare la ricerca della verità nell'ambito dell'indagine che ha avviato.
  Evidenzia come, sempre nella relazione illustrata nella seduta del 15 giugno scorso, il collega Di Lello faccia riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007, nella quale la Consulta afferma, tra l'altro, che «(...) quello che conta – ai fini dell'operatività del regime dell'autorizzazione preventiva stabilito dall'articolo 68, terzo comma, Cost. – non è la titolarità o la disponibilità dell'utenza captata, ma la direzione dell'atto d'indagine (...)».
  Ritiene quindi necessario porre l'attenzione alla direzione dell'atto di indagine e non all'indagine in sé. Nel caso di specie, l'atto di indagine, cioè la captazione delle comunicazioni telefoniche, è riferito a soggetti diversi dal parlamentare; infatti, la direzione dell'atto di indagine è volta ad acquisire, dalle conversazioni effettuate dai soggetti a vario titolo coinvolti nell'indagine stessa, gli elementi utili a provare o confutare il coinvolgimento del parlamentare, e non già ad intercettare in modo diretto le conversazioni di quest'ultimo, che avvengono casualmente e in modo occasionale.
  Inoltre, sottolinea come non si evinca in alcun modo, contrariamente a quanto affermato nella relazione, che «le attività di intercettazione fossero finalizzate a captare non soltanto le comunicazioni dei titolari dell'utenza, ma soprattutto quelle dell'interlocutore parlamentare». Lo stesso relatore definisce Luigi Cesaro come «obiettivo di indagine» e non già come «obiettivo dello specifico atto di indagine», dove per atto di indagine deve intendersi, nel caso di specie, la captazione delle conversazioni telefoniche suddette.
  Quanto alla casualità ed occasionalità delle intercettazioni oggetto della richiesta di autorizzazione, osserva poi che esse sono solamente tre, captate tra il 4 e il 7 gennaio 2012, in un arco temporale ristretto, tale da non rendere possibile per il magistrato valutare, prima della loro effettuazione, che le stesse coinvolgessero un parlamentare. Peraltro, ricorda che la trascrizione avviene sempre qualche giorno dopo l'effettiva captazione, che prevede l'annotazione nel cosiddetto «brogliaccio» degli elementi base della conversazione.
  In relazione a tale aspetto, fa presente come il relatore evidenzi – adducendo che questo è sintomo dell'intenzionalità del magistrato di eludere le previsioni dell'articolo 68 della Costituzione – che l'attività di captazione ha avuto una durata di otto mesi, e in quegli otto mesi solo in dodici occasioni il parlamentare era coinvolto nelle conversazioni in veste di interlocutore; tra queste dodici, in due casi, in modo del tutto casuale, Cesaro si trovava fisicamente vicino ad uno degli intercettati.
  Precisa che le attività di intercettazione sono iniziate nel novembre 2011 e terminate il 23 giugno 2012; praticamente, in media, meno di una volta al mese – considerando che tre captazioni sono avvenute in pochissimi giorni – il Cesaro si intratteneva in conversazioni con uno dei soggetti sottoposti a captazione telefonica, che era quindi distribuita tra più soggetti. Si tratterebbe, quindi, di un'attività di intercettazione tutt'altro che continuativa e prevedibile: di fatto, nell'arco di otto mesi, ciascun interlocutore sarebbe stato contattato forse una sola volta, con ciò confermando l'occasionalità e la casualità di tale attività.
  In conclusione, ritiene evidente che nell'intenzione del magistrato non ci fosse fin dall'inizio la volontà di utilizzare quelle intercettazioni che hanno casualmente Pag. 9visto coinvolto come interlocutore Luigi Cesaro; solo in un momento successivo, a seguito dell'acquisizione di ulteriori elementi di prova, quelle captazioni – che inizialmente sembravano non rilevare a fini probatori – hanno assunto un elevato interesse per la definizione dell'indagine e quindi, solo successivamente, il magistrato si è trovato nella condizione di dover chiedere l'autorizzazione al loro utilizzo.
  Sulla base di tali considerazioni, ritiene che le intercettazioni che hanno visto coinvolto Luigi Cesaro sono evidentemente casuali e occasionali e presentano tutte le caratteristiche perché ne possa essere autorizzato l'utilizzo. Per i motivi sopra esposti, preannuncia che il suo gruppo voterà in senso contrario alla proposta del relatore.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, nel replicare alla collega Carinelli, osserva come, dopo la riforma dal 1993, nessuno possa impedire che si svolgano indagini nei confronti del parlamentare. Tuttavia, non è possibile raggiungere la prova tramite intercettazioni non autorizzate. Rileva come la peculiarità del caso di specie sia rappresentata dal fatto che venga dichiarato apertis verbis che l'obiettivo dell'indagine è un parlamentare e che si voglia raggiungere la prova di eventuali responsabilità penali del parlamentare in modo indiretto, ma non casuale, disponendo intercettazioni di conversazioni sulle utenze di terzi.

  Anna ROSSOMANDO (PD) ricorda preliminarmente come non rientri nelle competenze della Giunta esprimere valutazioni sulla fondatezza dell'ipotesi accusatoria e, quindi, sulle eventuali responsabilità penali. Anche in questa occasione, dunque, la Giunta non è assolutamente entrata nel merito processuale, confermando di essere sempre molto rispettosa dell'autonomia della giurisdizione, che dovrà seguire il suo percorso.
  Con riferimento all'intervento della collega Carinelli, osserva come non esista un atto d'indagine fine a se stesso e come le intercettazioni costituiscano senza dubbio un mezzo di prova. Pertanto la Procura della Repubblica di Napoli ha formato una richiesta motivata, con individuazione di fatti, circostanze e responsabilità non fine a se stessa, ma esplicitamente finalizzata ad arrivare alla conclusione dell'indagine con una ipotesi accusatoria a carico dell'interessato. La chiarezza della motivazione appare disarmante, anche alla luce della normativa in materia, come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale, che pone quale parametro la direzione delle indagini e vieta di disporre intercettazioni senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza qualora un parlamentare sia obiettivo di indagine. La violazione della legge appare evidente e, data la chiarezza della predetta motivazione, non residua alcuno spazio logico-deduttivo. Si tratta di un classico caso in cui l'occasionalità non trova alcun elemento per essere suffragata, essendo smentita per tabulas.
  Passando all'esame dell'ordinanza, osserva come il giudice richiedente più volte ribadisca come la richiesta di autorizzazione riguardi solo tre intercettazioni e come queste non abbiano una grande rilevanza processuale. Vi sarebbe, quindi, da discutere anche in punto di necessità processuale, che è l'altro requisito di cui la Giunta deve tenere conto nel valutare se concedere o meno l'autorizzazione. L'approfondimento della sussistenza di questo requisito, tuttavia, appare superfluo in considerazione di quanto è emerso dagli atti in ordine alla mancanza di occasionalità.
  Per questi motivi, a nome del gruppo del PD, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di diniego dell'autorizzazione formulata dal relatore.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta del relatore, orientata nel senso del diniego dell'autorizzazione richiesta.

  La Giunta approva la proposta del relatore, con 12 voti favorevoli e 2 voti Pag. 10contrari, conferendo altresì al deputato Di Lello il mandato a predisporre la relazione per l'Assemblea.

  La seduta termina alle 10.40.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

  Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003 (rel. Chiarelli).

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI