CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 giugno 2016
663.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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AUTORIZZAZIONI AD ACTA

  Martedì 28 giugno 2016. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 13.10.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Luigi Cesaro (Doc. IV, n. 16).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 22 giugno 2016.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda come nella precedente seduta l'esame sia stato rinviato per consentire ai membri della Giunta di approfondire ulteriormente la lettura della documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria e come i rappresentanti dei gruppi del PD e del M5S si sono riservati di intervenire in dichiarazione di voto.
  Rileva, quindi, come i tempi appaiano maturi perché la Giunta concluda l'esame della domanda in titolo. Peraltro, tenuto conto della ristrettezza dei tempi disponibili per lo svolgimento dell'odierna seduta, ritiene che si possa invitare il relatore a formulare la proposta alla Giunta per poi valutare, all'esito, se procedere oggi stesso alle dichiarazioni di voto ed alla votazione di tale proposta oppure rinviare la conclusione dell'esame ad altra seduta da convocare in tempi brevi.

  Anna ROSSOMANDO (PD) e Paola CARINELLI (M5S) condividono i rilievi del presidente sull'organizzazione dei lavori della Giunta.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, dà quindi la parola al relatore.

  Marco DI LELLO (Misto-M.PPA-Mod), relatore, si richiama integralmente la relazione esposta nella seduta del 15 giugno scorso.
  Ricorda che l'oggetto della richiesta di autorizzazione, come precisato dal giudice richiedente, è rappresentato da tre intercettazioni di conversazioni, captate su utenze di terzi, cui ha partecipato Luigi Cesaro nell'arco temporale di quattro giorni, tra il 4 e il 7 gennaio 2012.
  Tuttavia, dall'esame nella documentazione allegata all'ordinanza in esame sono risultate dodici intercettazioni nelle quali Pag. 4Luigi Cesaro è stato captato come interlocutore: la prima risale al 31 ottobre 2011 e l'ultima risale al 23 giugno 2012. Se, quindi, le intercettazioni che si chiede di poter utilizzare in giudizio sono state captate nell'arco di quattro giorni, la complessiva attività di intercettazione che ha coinvolto (anche) il parlamentare si è sviluppata nell'arco di circa otto mesi.
  Il tema della casualità delle intercettazioni sembra essere stato trattato con qualche incertezza dalla magistratura inquirente, posto che, come si legge nell'ordinanza in esame, secondo il pubblico ministero che ha avanzato la richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni: «solo accidentalmente sono emersi spunti investigativi nei confronti di Cesaro Luigi, il cui coinvolgimento nell'indagine è dovuto solo all'occasionale implicazione nelle investigazioni a carico di terzi».
  In seguito alla richiesta di integrazione istruttoria formulata dalla Giunta, puntualmente riscontrata dall'autorità giudiziaria, si è infatti potuto rilevare come il decreto di autorizzazione all'intercettazione di conversazioni e comunicazioni in caso d'urgenza, emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli il 28 novembre 2011 e convalidato in pari data dal Giudice per le indagini preliminari, contenga nella motivazione delle affermazioni che sembrano contrastare con l'asserita natura accidentale del coinvolgimento dell'interessato nell'indagine:
  «(...) appare indispensabile sulla scorta delle emergenze sin qui acquisite estendere le intercettazioni alle utenze in uso a De Siano Domenico, Capone Donato, Rando Vincenzo e Regine Francesco, perché è verosimile che i soggetti di cui si chiede l'intercettazione comunicando tra loro e con terzi, attraverso il mezzo telefonico, forniscano utili spunti investigativi assolutamente necessari per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione delle singole responsabilità, procurando un esito favorevole per le indagini, con particolare riferimento alla ipotizzabile interferenza politica in relazione alle gare di appalto di cui si tratta manovrate da una regia diretta da Cesaro Luigi – Presidente della Provincia – attraverso i consiglieri De Siano e Capone (...)».

  Nel relativo decreto di convalida, il Giudice per le indagini preliminari ritiene «ampiamente condivisibili le argomentazioni svolte dal P.M. nel suo provvedimento, da intendersi in tale sede integralmente richiamate».
  Le stesse argomentazioni, con identica formulazione, sono state in seguito riprodotte nelle motivazioni delle richieste di proroga delle intercettazioni emesse dalla Procura della Repubblica il 9 e il 22 dicembre 2011, entrambe condivise ed accolte dal Giudice per le indagini preliminari.
  Evidenzia come gli atti del procedimento penale presi in esame siano logicamente e cronologicamente anteriori alle intercettazioni in questione, costituendone il presupposto: si tratta, quindi, di atti particolarmente rilevanti perché consentono di comprendere le valutazioni operate ex ante dagli inquirenti in ordine allo scopo delle intercettazioni e, quindi, agli obiettivi di indagine.
  Dall'interpretazione letterale di quanto precede si può dunque desumere chiaramente, per tabulas, che Luigi Cesaro era obiettivo di indagine, poiché le intercettazioni, per quanto disposte sulle utenze di terzi, erano dichiaratamente finalizzate a captare soprattutto le conversazioni dell'interlocutore parlamentare, al fine di confermare un'ipotesi accusatoria già presente a suo carico. Non vi è dunque alcuna casualità né accidentalità nelle intercettazioni che si vorrebbero utilizzare in giudizio.
  In conformità all'orientamento della Corte costituzionale, ed a quello di questa Giunta, che considera determinante l'accertamento dell'obiettivo reale dell'indagine, risulta evidente che le intercettazioni in questione dovessero essere preventivamente autorizzate dalla Camera, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, e che non sussistano i presupposti per concedere l'autorizzazione postuma di cui all'articolo 6 della predetta legge.Pag. 5
  Per questi motivi formula una proposta volta al diniego dell'autorizzazione.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, chiede se vi siano interventi. Nessuno chiedendo di intervenire, sospende brevemente la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata per oggi.

  La seduta, sospesa alle 13.20, è ripresa alle 13.30.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, comunica che nel corso della riunione appena conclusa dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, i gruppi presenti hanno concordato circa l'opportunità di rinviare lo svolgimento delle dichiarazioni di voto e della votazione sulla proposta formulata dal relatore ad apposita seduta che sarà convocata alle ore 10.15 di domani, 29 giugno 2016. Ciò in considerazione, da un lato, del ritardo con il quale si è aperta la seduta a causa di un impedimento personale del presidente e, dall'altro, di concomitanti impegni di alcuni membri della Giunta presso altri organi della Camera e, comunque, in vista dell'imminente discussione della questione di fiducia.
  Nel corso della predetta riunione è stato anche affrontato il tema della fisiologica possibilità che talvolta si verifichino ritardi nell'inizio delle sedute della Giunta a causa di impedimenti o imprevisti che riguardino il presidente. Si è quindi sottolineata l'importanza dell'assidua partecipazione alle sedute da parte dei vicepresidenti della Giunta che, in applicazione di quanto previsto dal Regolamento, sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.30.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003 (rel. Chiarelli).