CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 giugno 2016
652.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 278

SEDE LEGISLATIVA

  Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

  La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Vincenzo GAROFALO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata anche mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico e la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.
C. 2520 Quintarelli ed altri.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione del provvedimento rinviata nella seduta del 17 maggio 2016.

  Vincenzo GAROFALO, presidente, ricorda che nella seduta del 17 maggio la Commissione ha avviato l'esame delle proposte emendative presentate e che gli emendamenti del relatore sono stati accantonati per essere esaminati successivamente alla scadenza del termine per la presentazione dei subemendamenti. Avverte che entro il termine fissato alle ore 12 del 18 maggio scorso sono stati presentati due subemendamenti agli emendamenti del relatore (vedi allegato 1), che sono in distribuzione nell'apposito fascicolo.Pag. 279
  Invita quindi il relatore a esprimere il parere sui subemendamenti Caparini 0.3.2.1 e 0.3.3.1. e sugli emendamenti ai quali si riferiscono.

  Paolo COPPOLA (PD), relatore, esprime parere contrario sul subemendamento Caparini 0.3.2.1, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.2. Esprime quindi parere contrario sul subemendamento Caparini 0.3.3.1 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.3.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI esprime parere conforme a quello del relatore sul subemendamento Caparini 0.3.2.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 3.2 del relatore. Esprime quindi parere conforme a quello del relatore sul subemendamento Caparini 0.3.3.1. ed esprime parere favorevole sull'emendamento 3.3 del relatore.

  Vincenzo GAROFALO, presidente, constatata l'assenza dei presentatori del subemendamento Caparini 0.3.2.1, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione approva l'emendamento 3.2 del relatore (vedi allegato 2).

  Vincenzo GAROFALO, presidente, constatata l'assenza dei presentatori del subemendamento Caparini 0.3.3.1, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione approva l'emendamento 3.3 del relatore (vedi allegato 2).

  Paolo COPPOLA (PD), relatore, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 6.1.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 6.1 del relatore.

  La Commissione approva l'emendamento 6.1 del relatore (vedi allegato 2).

  Vincenzo GAROFALO, presidente, avverte che gli emendamenti approvati in linea di principio saranno inviati alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del parere.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 8 giugno 2016.

Audizione di rappresentanti di ENAV SpA sulle prospettive di sviluppo della Società, con particolare riferimento alla cessione di una quota della partecipazione detenuta dallo Stato.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 8 giugno 2016. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO.

  La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Atto n. 303.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Vincenzo GAROFALO, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la Pag. 280pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

  Mario TULLO (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo avente ad oggetto la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (atto del Governo 303), ai fini dell'espressione del prescritto parere. Lo schema di decreto legislativo si compone di 20 articoli ed un allegato: i primi diciassette articoli modificano, sotto forma di novella, molti articoli della legge n. 84 del 1994, che ha riordinato la legislazione portuale. Pertanto alcune disposizioni dello schema in esame, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 13 e 17, hanno funzioni di mero coordinamento delle novelle con il testo vigente. L'allegato contiene l'elenco delle nuove 15 Autorità portuali di sistema, con i porti in esse ricompresi.
  La principale innovazione introdotta dallo schema, in linea con quanto delineato nel Piano della portualità e della logistica, è l'istituzione, mediante la novella dell'articolo 6 della legge n. 84 del 1994, al posto delle attuali 24 Autorità portuali, di 15 Autorità di sistema portuale alle quali è ricondotta la governance di 54 porti italiani. Fa presente che i porti compresi in ciascuna Autorità portuale di sistema sono indicati nell'allegato A. Si prevede tuttavia la facoltà delle Regioni di richiedere l'inserimento di un porto di rilevanza economica regionale ricadente nella propria competenza all'interno dell'Autorità portuale di sistema.
  Il comma 15 del nuovo articolo 6, sostituito dall'articolo 5 dello schema, introduce infine una clausola di modifica delle Autorità di sistema portuale, prevedendo che decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto, valutate le interazioni fra le piattaforme logistiche e i volumi di traffico, possano essere ulteriormente ridotte le Autorità di sistema portuale.
  Le Autorità di sistema portuale subentrano alle Autorità portuali cessate, nella proprietà e nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti in corso, ivi compresi quelli lavorativi. L'articolo 20 stabilisce inoltre che gli organi delle soppresse Autorità portuali restano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi delle Autorità di sistema portuale, nominati ai sensi del presente decreto legislativo. Si prevede infine che i bilanci delle soppresse Autorità portuali che costituiscono l'Autorità di sistema portuale siano mantenuti distinti fino alla chiusura dell'esercizio finanziario in corso all'entrata in vigore del decreto.
  La sede dell'Autorità di sistema portuale è la sede del porto centrale (cosiddetto core), individuato nel Regolamento (UE) n. 1315/2013 relativo alla nuova rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), ricadente nella stessa Autorità di sistema portuale. In caso di due o più porti centrali ricadenti nella medesima Autorità di sistema portuale la norma prevede che sia il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a indicare la sede. Il Ministro, su proposta motivata della regione o delle regioni il cui territorio è interessato dall'Autorità di sistema portuale, ha peraltro anche la facoltà di individuare in altra sede di soppressa Autorità Portuale aderente all'Autorità di sistema portuale, la sede della stessa.
  Quanto ai limiti della circoscrizione territoriale delle nuove Autorità di sistema portuale, questi sono identificati con gli ambiti portuali delle preesistenti Autorità portuali, aggiungendo ad essi i limiti territoriali dei porti di rilevanza economica nazionale rientranti nell'ambito dell'Autorità di sistema portuale. Anche tali limiti territoriali possono essere oggetto di una procedura di modifica.
  L'Autorità di sistema portuale viene qualificata giuridicamente dal nuovo articolo 6 come ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria (comma 5). Si introduce quindi anche l'autonomia regolamentare, in relazione alla quale il successivo comma 8 del Pag. 281novellato articolo 6 reca una disposizione, che afferma nuovamente che l'attività delle Autorità di sistema portuale è disciplinata anche dalle norme regolamentari da essa emanate. C’è da dire che il Consiglio di Stato ha manifestato, nel suo parere, perplessità con riferimento all'attribuzione di un'autonomia regolamentare alle Autorità di sistema portuale invitando alla soppressione della norma in questione.
  Per la gestione contabile e finanziaria di ciascuna Autorità di sistema portuale si rinvia ad un apposito regolamento di contabilità, proposto dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, deliberato dal Comitato di gestione e approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'approvazione di tale regolamento, l'Autorità di sistema portuale applica il regolamento di contabilità della soppressa Autorità portuale dove ha sede la stessa Autorità di sistema portuale e, come detto, i bilanci delle soppresse Autorità portuali che costituiscono l'Autorità di sistema portuale sono mantenuti distinti fino alla chiusura dell'esercizio finanziario in corso all'entrata in vigore del decreto.
  L'Autorità di sistema portuale è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (nuovo comma 7), anziché alla sola vigilanza come nel testo vigente.
  Quanto ai poteri essi ricalcano solo parzialmente quelli attribuiti alle autorità portuali essendo previsto che le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo, riguardino le operazioni e i servizi portuali, le attività concessorie previste dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 84 del 1994 oltre che le altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali. Si prevedono anche poteri di regolazione che tuttavia andranno esercitati nel rispetto delle deliberazioni della Autorità di regolazione dei trasporti, che è titolare, appunto, di poteri di regolamentazione in senso proprio.
  Si prevede inoltre il potere di coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale, l'amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nella propria circoscrizione e la promozione di forme di raccordo con i sistemi logistici retroportuali e interportuali. Si conferma, come nel testo vigente, che le Autorità di sistema portuale non possono svolgere, né direttamente né tramite società partecipate, operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse. La nuova norma prevede che l'Autorità di sistema portuale possa disciplinare lo svolgimento di attività e servizi di interesse comune e utili per il più efficace compimento delle funzioni attribuite, in collaborazione con Regioni, enti locali e amministrazioni pubbliche, compresa l'assunzione di partecipazioni in iniziative pubbliche.
  Con riferimento al personale delle Autorità di sistema portuale, oltre al fatto che le Autorità di sistema portuale subentrano nei rapporti di lavoro delle soppresse autorità portuali, si segnala che, innovando la disciplina attuale, il novellato comma 5 dell'articolo 6 prevede che al personale delle Autorità di sistema portuale si applichino le disposizioni del TU sul pubblico impiego (D. Lgs. n. 165 del 2001) e la legge n. 79 del 1975 sul cosiddetto parastato, laddove compatibili.
  Tale qualificazione dovrà peraltro coordinarsi con l'attuale articolo 10, comma 6, non modificato, in base al quale il rapporto di lavoro del personale delle Autorità portuali è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V – titolo I – capi II e III, titolo II – capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dall'associazione rappresentativa delle Autorità portuali per la parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale delle Autorità portuali per la parte sindacale.
  Anche sotto il profilo della governance le Autorità di sistema portuale presentano Pag. 282alcune differenze rispetto all'organizzazione delle Autorità portuali. Con riferimento al presidente e alle sue funzioni non si riscontrano significative novità con riferimento ai poteri. Va tuttavia segnalata l'attribuzione al presidente, sentito il comitato di gestione (anziché al comitato di gestione, soggetto omologo del vecchio comitato portuale), del potere di delibera in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali e all'affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali. Un'importante nuova attribuzione è quella che prevede che il presidente partecipi alle sedute del CIPE aventi ad oggetto decisioni strategiche per il sistema portuale di riferimento. Sono inoltre rafforzati i compiti di gestione anche economica dell'Autorità di sistema portuale (ad esempio mediante il compito di promuovere interventi infrastrutturali che prevedano finanziamenti statali o di soggetti pubblici nazionali o europei).
  Altra novità significativa riguarda le modalità di nomina. Infatti si conferma che il presidente dell'Autorità di sistema portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente o i Presidenti delle regioni interessate (articolo 8) ma la complessa procedura di nomina viene semplificata, non prevedendosi più che il nome del candidato debba essere proposto nell'ambito di una terna di esperti, da comunicare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tre mesi prima della scadenza del mandato, designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché la possibilità di richiedere una seconda terna di candidati con atto motivato da parte del Ministro.
  La nuova disposizione prevede che in caso di mancata intesa si applichi la procedura di cui all'articolo 14-quater della legge n. 241 del 1990, che prevede una procedura in forza della quale la decisione finale è, in ultima istanza, rimessa dall'amministrazione procedente al Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i requisiti per la nomina, il presidente è scelto fra soggetti aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. La nomina resta assoggettata al parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978.
  Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Autorità di sistema portuale, ha pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta. Si conferma anche l'attuale procedura di nomina dei Commissari, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Altre disposizioni riguardano gli emolumenti, la revoca del mandato, le disposizioni in tema di incompatibilità e di cumulo di impieghi.
  Altro elemento di novità riguarda la sostituzione del Comitato portuale con il Comitato di gestione. Le funzioni principali del Comitato di gestione sono meno ampie rispetto a quelle del vecchio Comitato portuale. Sono infatti conservate le funzioni relative all'adozione del piano regolatore di sistema portuale; di approvazione del piano operativo triennale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e logistiche; di approvazione del bilancio di previsione, delle note di variazione e del conto consuntivo. Sono altresì confermati il potere di predisposizione del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità di sistema portuale e di nomina del segretario generale su proposta del presidente dell'Autorità di sistema portuale. Il Comitato approva la relazione annuale sull'attività dell'Autorità di sistema portuale da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  La composizione inoltre è assai diversa rispetto al vecchio Comitato portuale. Il Comitato di gestione infatti è composto dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, che lo presiede e il cui voto prevale nel caso in cui l'organo sia composto o si trovi a deliberare in un numero pari di componenti, da un componente designato Pag. 283dalla regione o da ciascuna regione dalle regioni il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale, da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove presente, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale, da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di autorità portuale inclusi nell'Autorità di sistema portuale, escluso i comuni capoluogo delle città metropolitane e da un rappresentante dell'autorità marittima, con diritto di voto nelle materie di competenza. Il numero dei componenti dei nuovi Comitati di gestione risulta pertanto assai minore rispetto all'attuale composizione dei Comitati portuali, che vedono la partecipazione in media di una quindicina di soggetti (attualmente vi sono infatti 336 membri per 23 Comitati di gestione).
  Gli altri soggetti (rappresentanti dei vari operatori portuali) che facevano parte del vecchio Comitato portuale partecipano oggi ad un nuovo organo istituito dal nuovo articolo 11-bis, ossia il Tavolo di partenariato della risorsa mare, composto dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale che lo presiede, dal comandante del porto ovvero dei porti facenti parte del sistema dell'Autorità di sistema portuale e delle associazioni datoriali e sindacali rappresentative delle categorie operanti nel porto. Al Tavolo vengono attribuite funzioni consultive per l'adozione del piano regolatore di sistema, del piano operativo triennale, per i livelli dei servizi resi nell'Autorità di sistema portuale, nonché per l'organizzazione del lavoro in porto e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
  Accanto a tali organi completano il sistema di governance il nuovo Tavolo del cluster marittimo, da istituire in ciascuno dei porti core che siano confluiti in un'unica Autorità di sistema portuale, il Tavolo nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale organo di coordinamento nazionale delle nuove Autorità con compiti di programmazione strategica, gli uffici territoriali portuali istituiti dall'Autorità di sistema portuale, presso ciascun porto già sede di Autorità portuale a cui è preposto il Segretario generale o un suo delegato, il segretario generale e il collegio dei revisori dei conti.
  Oltre alle disposizioni concernenti la governance, un ulteriore elemento di novità riguarda la disciplina del piano regolatore di sistema portuale. Si prevede che tale Piano delimiti e disegni l'ambito e l'assetto complessivo del porto, comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate. Il Piano regolatore di sistema portuale è adottato dal Comitato di gestione, previa intesa con il comune o i comuni interessati, quindi inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si deve esprimere entro quarantacinque giorni. Se il parere non viene espresso in tale termine, esso si intende reso in senso favorevole. Il Piano viene infine approvato dalla regione interessata, previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le varianti al Piano regolatore di sistema portuale seguono il medesimo procedimento previsto per l'adozione del Piano regolatore di sistema portuale, salve le modifiche che costituiscono solamente adeguamenti di tipo tecnico-funzionale che sono adottate dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale. Gli attuali piani regolatori portuali vengono destinati ai soli porti di classe III, cioè quelli di rilevanza regionale o interregionale, esclusi quelli da diporto, mentre nei porti che non sono sede di autorità di sistema portuale, il piano regolatore è adottato dall'autorità marittima, previa intesa con il comune o i comuni interessati, inviato al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed approvato dalla regione competente.
  Le ulteriori disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo prevedono, in primo luogo, una novella all'articolo 14 della legge n. 84 del 1994 che stabilisce che l'autorità marittima deve provvedere, anche in ambito portuale, alle attività di Pag. 284vigilanza, controllo e sicurezza ai sensi della normativa vigente. Analoghe competenze sono previste in capo all'autorità marittima anche nei porti di rilevanza economica regionale e interregionale. È quindi prevista la costituzione dello Sportello Unico Amministrativo (SUA) per tutti i procedimenti amministrativi ed autorizzativi che non riguardano le attività commerciali e industriali in porto, la ridefinizione della competenza dello Sportello unico doganale, attribuendogli il ruolo di ufficio di coordinamento per il controllo delle merci in transito nel porti, salvi quelli disposti dall'autorità giudiziaria o a fini di sicurezza e una semplificazione in materia di arrivi e partenze delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE, che operano tra porti situati nel territorio doganale dell'Unione al fine di eliminare una disparità di trattamento rispetto ad altre modalità di trasporto all'interno dell'Unione.
  Rileva quindi che la relazione introduttiva sin qui svolta è stata finalizzata, come di consueto, a illustrare i contenuti dello schema di decreto legislativo predisposto dal Governo. Merita peraltro, a suo giudizio, evidenziare che l'atto in esame risulta pienamente in linea con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, già esaminate dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di trasporti. Ricorda, al tempo stesso, che è prevista un'articolata procedura di approvazione dello schema di decreto legislativo, in base alla quale le Commissioni parlamentari sono tenute ad esprimere il proprio parere, entro il termine di sessanta giorni, dopo che sull'atto si sono già espressi la Conferenza unificata e il Consiglio di Stato. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere, con eventuali modificazioni e con i necessari elementi di informazione e motivazione. In questo caso le Commissioni competenti per materia dispongono di dieci giorni per approvare un secondo parere.
  Proprio in considerazione della complessa articolazione della procedura di approvazione del decreto legislativo sopra ricordata, ritiene che le Commissioni debbano rispettare i termini previsti dalla legge delega. Fatto salvo il rispetto di tali termini, evidenzia peraltro l'esigenza di un confronto, attraverso un serrato ciclo di audizioni, con i soggetti direttamente interessati dalla riforma, come già sta procedendo l'omologa Commissione del Senato. Osserva in proposito che sarebbe assolutamente auspicabile che, su un atto del Governo così rilevante, le competenti Commissioni di Camera e Senato riuscissero a stabilire uno stretto raccordo, analogamente a quanto accaduto sullo schema di decreto legislativo di riforma del codice degli appalti.
  In conclusione ritiene che l'atto in esame non cancella, ma piuttosto riforma, precisa e integra la legge n. 84 del 1994, di cui comunque rimangono non modificate parti ampie e importanti. Ciò è dipeso anche dalla formulazione della norma di delega, che restringe l'ambito di intervento sostanzialmente alla razionalizzazione e semplificazione delle Autorità portuali e della relativa governance. Altri aspetti di fondamentale importanza per il funzionamento dei porti, quale ad esempio la disciplina delle concessioni o quella del lavoro portuale dovranno pertanto essere affrontati in altri provvedimenti.
  Sottolinea l'esigenza che la Commissione, nella predisposizione del proprio parere, valuti con attenzione le proposte di modifica del testo contenute nei pareri resi, rispettivamente, dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato. Osserva che tali pareri hanno anche elementi contrastanti. A mero titolo esemplificativo ricorda che, mentre la Conferenza unificata ha segnalato l'esigenza di differire fino a trentasei mesi il mantenimento dell'autonomia amministrativa di Autorità portuali già costituite ai sensi della legge n. 84, qualora la regione interessata lo richieda, il Consiglio di Stato, a suo giudizio non infondatamente, ha espresso perplessità su tale proposta di modifica.
  Rileva altresì che rispetto al testo all'esame della Commissione sarà opportuno assicurare in modo chiaro il mantenimento Pag. 285dell'autonomia funzionale dei singoli scali. Ritiene altresì che debba essere precisata la disciplina dei dipendenti delle Autorità portuali. Segnala, sempre a titolo esemplificativo, l'esigenza di una riflessione sul ruolo del segretario generale dell'Autorità di sistema portuale, rispetto al quale si dovrà tener conto delle considerazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato.
  Ribadisce infine che, come già accennato, fatto salvo il rispetto del termine entro cui la Commissione è tenuta a esprimere il proprio parere, è a suo avviso opportuno svolgere un ciclo di audizioni che permetta alla Commissione di confrontarsi direttamente con i soggetti istituzionali coinvolti, con i principali attori del cluster marittimo, con i rappresentanti dei lavoratori, con i soggetti economici che hanno un ruolo fondamentale nell'attività dei porti.

  Roberta OLIARO (SCpI), nel ringraziare il relatore e nel condividere l'invito alla Commissione ad un esame attento e approfondito del testo in esame, segnala tuttavia l'esigenza di pervenire ad una rapida approvazione in via definitiva del decreto legislativo, anche in considerazione del numero rilevante di Autorità portuali che sono attualmente in stato di commissariamento e che necessitano una stabile definizione dei propri organi di governo. Segnala quindi l'opportunità di sentire in audizione il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche al fine di acquisire l'orientamento del Ministero rispetto all'eventuale accoglimento o rigetto delle proposte di modifica contenute nei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

  Mirella LIUZZI (M5S) osserva che la Commissione dovrebbe sentire in audizione anche l'ANCI, richiamando in particolare la sezione dell'Associazione che segue specificamente il tema dei porti.

  Ivan CATALANO (Misto) segnala che nei lavori della Commissione è già previsto lo svolgimento di un gran numero di audizioni, anche su provvedimenti diversi. Per questo ritiene opportuno che la Commissione chieda ai soggetti che intende audire di inviare in anticipo una memoria scritta, in modo che nell'audizione i deputati possano già porre le proprie domande e formulare le proprie osservazioni, a cui gli auditi replicheranno, con un notevole risparmio di tempo.

  Vincenzo GAROFALO, presidente, condivide la proposta del relatore di svolgere audizioni con i principali soggetti, pubblici e privati, interessati dallo schema di decreto legislativo. Al tempo stesso ribadisce l'esigenza di rispettare i termini fissati per l'espressione del parere dalla legge delega. In relazione all'intervento della collega Oliaro, osserva che il Ministro è già stato ascoltato dalla Commissione sul tema dei porti; osserva d'altra parte che la Commissione deve predisporre il proprio parere in autonomia, senza farsi condizionare dalle indicazioni contenute nei pareri degli altri soggetti che intervengono nella procedura di approvazione del decreto legislativo, ma piuttosto valutando liberamente tali indicazioni. Per quanto riguarda infine l'esigenza condivisibile di razionalizzare i tempi di svolgimento delle audizioni, ritiene che tale risultato potrebbe essere ottenuto anche concentrando lo svolgimento delle audizioni stesse in un'unica giornata o mezza giornata, in cui non siano previste sedute con votazioni dell'Assemblea.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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