CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 maggio 2016
648.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Gianluca PINI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica.
Testo unificato delle proposte di legge C. 2839 e abb.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Arcangelo SANNICANDRO, relatore, nell'illustrare i contenuti del provvedimento in titolo, fa presente come esso – sottoposto all'esame del Comitato a seguito della richiesta ad esso pervenuta ad opera della Commissione Affari costituzionali a norma dell'articolo 16-bis, comma 4, del Regolamento – presenti alcuni profili problematici con riferimento agli ambiti di competenza dell'organo, con particolare riguardo al coordinamento con l'ordinamento vigente.
  A tale proposito, segnala in particolare che il testo interviene su di una materia oggetto di una significativa stratificazione normativa e che, al fine di assicurare il coordinamento con l'ordinamento vigente, esso non effettua tutte le novelle e tutte le abrogazioni che sarebbero state necessarie. In termini problematici, si pone in particolare la mancata abrogazione del sesto comma dell'articolo 4 della legge n. 659 del 1981, recante la norma sanzionatoria di una norma incriminatrice che viene invece modificata dal testo unificato e abrogata nella fonte originaria.
  In termini più generali, stante la complessità della normativa vigente, riterrebbe opportuno il conferimento di una delega al Governo per la redazione di un testo unico che raccolga in un organico contesto la normativa in materia.

  Gianluca PINI, presidente, ritiene inopportuno che si conferisca una delega al Governo in una materia così delicata, reputando che al coordinamento normativo dovrebbe provvedere il Parlamento nell'ambito dell'attività istruttoria che gli compete. Ritiene che, al più, al Governo potrebbe essere conferita una delega solo in quanto volta all'adozione di un testo unico meramente compilativo.

  Arcangelo SANNICANDRO, relatore, dopo aver precisato che la delega della Pag. 4quale prospettava il conferimento riguardava evidentemente l'adozione di un testo unico di natura meramente ricognitiva e non innovativa, formula la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
  esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2839 e abbinate come risultante dall'esame degli emendamenti da parte della I Commissione e ricordato che esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in virtù della richiesta proveniente dalla medesima Commissione ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, del Regolamento;
  rilevato che:
   sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
    il testo unificato all'esame presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto reca un complesso di interventi in materia di disciplina dei partiti politici e contiene in particolare misure volte a favorire la partecipazione democratica, disposizioni finalizzate ad incentivare la trasparenza dell'attività e del finanziamento dei partiti politici, nonché a favorire la trasparenza in occasione della presentazione, da parte dei partiti medesimi, delle liste in competizioni elettorali;
   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
    il testo unificato interviene su una materia oggetto di una significativa stratificazione normativa, essendo stata investita, negli ultimi anni, da profonde rivisitazioni in particolare ad opera della legge 6 luglio 2012, n. 96 e del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149; al riguardo, si segnala che talune delle disposizioni del testo e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, l'articolo 3, l'articolo 6, comma 8 e gli articoli 7-bis e 8 sono opportunamente formulati in termini di novella e che l'articolo 9 abroga alcune delle disposizioni contenute nei due atti legislativi già richiamati, nonché nelle leggi 18 novembre 1981, n. 659 e 5 luglio 1982, n. 441, in quanto superate dalle disposizioni del testo all'esame. Altre disposizioni fanno invece sistema e talora si affiancano o si sovrappongono alla normativa vigente; in particolare:
     l'articolo 2, comma 4, con riferimento all'applicazione ai partiti, movimenti e gruppi politici delle norme che disciplinano le associazioni non riconosciute, si affianca, allargandone l'ambito soggettivo di applicazione (attualmente limitato ai soli partiti) e con formulazione leggermente difforme, all'articolo 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, che non risulta oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 9;
     l'articolo 4, che detta talune disposizioni in materia di trasparenza nelle elezioni, incide sull'ambito applicativo del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, senza essere tuttavia formulato – come invece l'articolo 3 – in termini di novella;
     l'articolo 6, operando al di fuori di un idoneo contesto normativo, ai commi da 2 a 6, interviene in materia di obblighi dichiarativi dei partiti e degli altri soggetti indicati al comma 2. Alla luce della nuova disciplina, l'articolo 9, comma 1, lettera a), abroga i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 della legge n. 659 del 1981, intervenendo tuttavia sulla sola norma incriminatrice e non anche sulla norma sanzionatoria, contenuta al sesto comma dell'articolo 4 della richiamata legge – della quale andrebbe pertanto valutata l'abrogazione – i cui contenuti vengono riprodotti dal comma 12 dell'articolo 6;
     infine, l'articolo 6, comma 14, in materia di collegamento dei partiti, movimenti e gruppi politici con fondazioni o associazioni, fa sistema con l'articolo 3, comma 4, del già citato decreto-legge n. 149 del 2013, nel cui ambito avrebbe dovuto essere inserito;Pag. 5
   ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, dovrebbe essere rispettata la seguente condizione:
   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
    considerato che il testo unificato interviene su di un settore che ha formato oggetto, anche in tempi recenti, di una significativa stratificazione normativa, che rende in alcuni casi difficoltosa l'individuazione della disciplina concretamente applicabile, si verifichi l'opportunità – come peraltro previsto da talune delle proposte di legge confluite nel testo – di delegare il Governo all'elaborazione di un testo unico di natura ricognitiva che raccolga in un organico contesto la normativa in materia di disciplina, contribuzione e trasparenza dei partiti, movimenti e gruppi politici.

  Il Comitato osserva inoltre quanto segue:
   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
    si dovrebbero effettuare i coordinamenti e le abrogazioni indicate in premessa».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.45.